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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 494 R.G., vertente tra
Il Sig. , nato a [...] il [...]- C.F. Parte_1
– residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso in virtù di procura in calce all'atto introduttibvo dall'Avv. Maria Florinda Di
Leva (C.F. ) e con la stessa elettivamente domiciliato in Torre C.F._2
Annunziata alla Via Roma n. 171,;
-ricorrente
e sig.ra residente in [...]al Corso Umberto I n. 128 Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Bianco C.F. C.F._3
giusta mandato in calce alla comparsa ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Pompei alla via Anastasio Rossi n. 54.
-resisteni
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni subiti in seguito all'allontanamento forzoso dall'immobile da lui preso in locazione causa provvedimento di sgombero in seguito a sopralluogo dei vigili del fuoco ed accertata inabitabilità nello stesso. Si costituiva la proprietaria contestando l'esistenza dei danni e della stessa impossibilità di poter prelevare il mobilio ivi posto che comunque contestava. Va preliminarmente ritenuto che la legittimazione ad agire e l'interesse all'azione risultano provate dall'esibizione e produzione in giudizio da parte attrice della documentazione versata in atti confermata dalla perizia di parte e di ufficio.
Nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. (
Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass.
5643/95). L'art. 2043 c.c. dispone il principio generale del neminem ledere in base al quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, in seguito ad un fatto doloso o colposo, deve risarcire il danno.
Ciò posto la ctu , le cui conclusioni devono farsiu proprie pe rla linearità ela precisione,
ha stabilito che “Dal punto di vista esclusivamente tecnico il fabbricato in questione, e quindi
l'immobile in oggetto, non sono sicuri dal punto di vista della stabilità strutturale, quindi le loro
attuali condizioni non consentono adesso, e non consentivano, all'epoca del ricorso, l'accesso
all'appartamento ai fini del trasloco del mobilio di proprietà del ricorrente. • Pertanto l'attuale stato dei luoghi Ë compatibile con i provvedimenti comunali di sgombero che sono: ✓ Atto del
Comando di Polizia Municipale, in data 15.09.2017; ✓ Ordinanza sindacale n. 213 del
21.12.2017;
✓ Ordinanza n. 103 del 09.05.2018. • Alla luce dei dati acquisiti, e per quanto documentato agli atti, l'edificio può definirsi pericolante, ovvero minaccia il crollo, in quanto lo stesso può essere
sensibile anche ai fenomeni sismici di modesta entità
• Nessun lavoro di messa in sicurezza dello stabile, ed anche dell'appartamento oggetti di causa,
ad oggi è stato effettuato”
Da quanto sopra evidenziato. Risulta chiara la mancanza di idoneità dell'immobile concesso in locazione. La domanda proposta dall'attore è soggetta all'onere della prova ex art 2697 c.c. ai fini della dimostrazione dell'entità del danno e del relativo nesso di causalità. Parte attrice ha depositato delle foto riprendenti l'interno dell'appartamento , o presumibile tale, senza che ci sia una chiara identificazione con i beni posti all'interno.
La ctu chiarisce la situazione sopra delineata e nelle foto effettuate in seguito agli accessi eseguiti, non emergono mobili o suppellettili se non per la cucina che risulta essere la stessa di quella evidenziata nelle foto allegate da parte attrice e di cui si può essere certi della piena prova.
Agli atti non vi è una valutazione tecnica del valore che però, può essere determinata, in base alla comune conoscenza di una cucina di tale pregio e fattura in euro 1.500,00.
L'ulteriore domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto senza prova.
Anche la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto agli atti vi è
prova che il locatore ha ottenuto le chiavi dell'immobile unicamente a mezzo azione giudiziaria e che vi è stato un giudizio di morosità senza che l'attrice abbia dimostrato il pagamento di canoni di locazione per il periodo successivo alla dichiarazione di inagibilità che allo stato della ctu permaneva ancora.
La domanda di spese legali avanzata da parte convenuta non può trovare accoglimento in quanto oggetto di altro giudizio e, del resto non documentata
Rilevata la reciproca soccombenza tra le parti, lo scrivente ritiene di disporre la compensazione delle spese, evidenziando che “in tema di spese giudiziali civili, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti” (Cass.
Civ. 4195/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 1.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo
- rigetta ogni altra domanda ad eccezione della ctu che pone a carico di entrambe le parti in misura del 50%
- spese compensate
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti