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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9516 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24044/2019 R.G., vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 ( Codice Fiscale 1
) ed elettivamente domiciliata presso IL De NO (C.F. C.F. 2
lo studio del medesimo, sito in Casalnuovo di Napoli (Na) al Corso Umberto I 564;
opponente
E
'(C.F. P.IVA 1 con sede legale in Controparte 1
Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Rosaria Merlino (C.F. C.F. 3 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli al
Corso Garibaldi 46;
opposta
NONCHE'
Controparte_2 (C.F. P.IVA 2 - P.IVA: P.IVA 3 con sede in Roma (CAP 00144) al Viale America
n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
() del Foro di Napoli edC.F. 4dall'Avv. NO Esposito (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Andrea d'Isernia 24
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che il 14.10.2016 la società
[...]
Controparte_3 ( già " Controparte 4
otteneva dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco un finanziamento agevolato per l'importo di euro 100.000,00 ai sensi della l. 662/96, con conseguente garanzia a prima richiesta, concessa dal Controparte_2
(di seguito per semplicità Pt 2 alla banca finanziatrice.
[...]
Il finanziamento erogato veniva, altresì, garantito da fideiussione personale,
prestata tra gli altri anche dalla odierna opponente, Parte 1
Atteso l'inadempimento della CP 3 quale debitrice principale, la banca "/
finanziatrice avviava le azioni di recupero del credito, attivando la garanzia a prima richiesta del Fondo. Il Comitato deliberava, pertanto, il provvedimento di liquidazione della perdita con delibera del 26.09.2018 ed il gestore
[…]
erogava alla Banca di credito Popolare l'importo garantito pari ad Parte 3
euro 73.653,20 surrogandosi, per il recupero del suindicato importo, nei diritti di quest'ultima verso l'impresa inadempiente e verso i garanti, tra cui parte opponente. Pertanto, Parte 1 in qualità di fideiussore della società correntista, in data 02.07.2019 ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
07120190038890470001, emessa a carico della stessa per il recupero coattivo di euro
75.877,53 quale somma dovuta giustappunto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ex l. 662/96. Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, parte attrice ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, 1 [...] CP 6 proponendo opposizione ex art. 615Controparte 5 e la c.p.c. avverso la cartella esattoriale in parola, sollevando quale motivi di doglianza l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale. Sul punto,
l'opponente, nell'attribuire al credito natura privatistica, ha lamentato l'assenza di un titolo esecutivo e da qui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per difetto di potere impositivo. Ha eccepito, altresì, la nullità della fideiussione rilasciata in favore dell'istituto finanziatore e la decadenza dal diritto di agire nei confronti di essa garante, per non avere il creditore agito nei confronti della debitrice principale entro 6 mesi ai sensi dell'art. 1957 c.c. In via gradata, la Pt 1 ha evidenziato che nell'importo iscritto a ruolo e di cui alla opposta cartella esattoriale sarebbero confluite somme estranee al finanziamento garantito ex 1. 662/96, in quanto derivanti da conteggi di accessori monetari, (interessi CMS
ecc.), che la Banca di Credito Popolare avrebbe inteso addebitare sulla medesima apertura di credito intrattenuta con la CP_3 ove sarebbe stato accreditato il finanziamento parzialmente coperto dalla garanzia "in tal modo confondendosi
CP 6 che con essi". Ne è conseguito, ad avviso della opponente, che sia la avrebbero dovuto agire nel rispetto dell'art. 50 l' Controparte_5
del TUB "previa verifica delle valide pattuizioni fondanti le aperture di credito ancora in essere tra е СР 3 Infine, facendo riferimento agli esiti di una consulenza di parte, ha lamentato che la avrebbe applicato, anche sulla rate di restituzione del finanziamento garantito da un'illegittima capitalizzazione ed illegittimi addebiti per interessi ultra-legali calcolati in violazione dell'art. 117 TUB.
Sulla scorta di tali premesse, la debitrice ha chiesto, previa sospensione della esecutività della cartella esattoriale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Controparte_2 per il tramite di Controparte 8 ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata ai danni della stessa e, per l'effetto, dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'intimazione di pagamento notificata, il tutto con la condanna delle parti convenute alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. Si è costituita l' Controparte_5 eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra Ente e contribuente, né della formazione del ruolo. Nel merito, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, ne ha chiesto il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite.
impugnando e contestando la proposta. Si è del pari costituita la Pt 2
opposizione. Rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice affermando la piena legittimità della impugnata cartella esattoriale emessa in conformità alla disciplina di settore. Atteso il motivo di doglianza sollevato dall'opponente, la ha chiesto, altresì, di essere Pt 2
autorizzata alla chiamata in giudizio della Banca di Credito Popolare, quale banca finanziatrice, ai fini della ripetizione del quantum a questa erogato a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione del Fondo di Garanzia. Ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella in contestazione con provvedimento del 09.04.2021 e concessi in pari data i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 21.10.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva, in via preliminare, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' [...]
Controparte 9 è infondata. Nelle opposizioni a cartella di pagamento, ad eccezione di quelle vertenti su crediti previdenziali, esulanti dalla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 7514 dell'8 marzo
2022), infatti, è il concessionario della gestione del servizio di riscossione "unico legittimato passivo necessario", quale soggetto titolare dell'azione esecutiva
(onerato, semmai, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999 di chiamare in causa l'ente creditore, laddove siano in discussione anche questioni attinenti al merito del credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, rispondendo, in mancanza di tempestiva chiamata in causa,
delle conseguenze della lite).
Nel caso di specie, essendo contestata la stessa sussistenza di un valido titolo, per l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo, va riconosciuta la legittimazione passiva anche dell' il cui compito non èControparte 10 '
limitato ad una passiva ricezione dei ruoli formati dal creditore procedente, ma comprende anche un dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni per l'azione esecutiva così come promossa.
Ciò premesso, parte opponente, con il primo motivo di doglianza, si duole della illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto priva del sottostante titolo esecutivo.
Al riguardo, mette conto evidenziare che in data 15.12.2008, Parte 1
rilasciava in favore della Banca di Credito Popolare una fideiussione fino alla concorrenza di euro 260.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP 3
nei confronti del predetto Istituto di credito per esposizioni maturate sul rapporto di apertura di credito n. 113871. Alle predette esposizioni e fideiussioni faceva seguito un finanziamento di euro 100.000,00 concesso alla debitrice principale con copertura del Fondo di garanzia ex Legge n. 662/1996, con relativa garanzia del
, giusta delibera di ammissione del 14.10.2016.
Atteso l'inadempimento della società finanziata CP_3 quale debitrice principale e dei suoi fideiussori, tra i quali l'odierna opponente, veniva revocato il finanziamento in parola e la società finanziatrice Banca di Credito Popolare riscuoteva la garanzia concessa dalla per la restituzione delle somme Pt 2
prestate. In sostanza tale fondo di Garanzia si era costituito quale garante a prima richiesta a favore della Banca di Credito Popolare, nel caso di inadempimento del debitore principale e dei suoi garanti alle obbligazioni contratte.
Orbene, la Pt 2 corrispondeva alla banca finanziatrice, quale la Banca di
Credito Popolare, la somma di euro 73.653,20 in seguito all'escussione della garanzia da parte di quest'ultima. Pertanto, in forza dell'effettuato pagamento, la società di riscossione, per conto della ha posto in essere un'azione Pt 2
surrogatoria finalizzata al recupero delle somme pagate.
Ora la questione in diritto che è alla base della controversia attiene non alla possibilità di un recupero coattivo mediante la procedura esattoriale delle somme dovute dall'opponente; ma a monte - al diverso interrogativo, se per l'attivazione
-
di tale procedura sia O meno necessario per l'ente creditore munirsi preventivamente di un autonomo titolo esecutivo.
Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche.
Sul punto, è opportuno chiarire che questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è
illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la
Corte di Appello di Napoli che la Corte di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario che può ritenersi oggi consolidato ed espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex
1. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3,
del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese>>
(così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che «il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi». Prevede, inoltre, che «la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti» e che «al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni>>,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano in punto di privilegio, in particolare delle «ragioni giustificatrici di
- -
trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»,
con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n.
-
123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e
«restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di
«recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»;
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce
dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di
-
legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta,
richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, [...]
•Controparte_2 Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso,
ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo
(..),
- l'espressione finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n.
123/98 in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in
-
conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo
Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva" dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito" ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva,
essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo
che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la revoca>>, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento -
un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la
"revoca" richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (...), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da
"finanziamenti erogati" e poi "revocati", ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Pertanto, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Quanto agli ulteriori motivi attinenti al rapporto fideiussorio, parte attrice ha dedotto ed eccepito la decadenza dall'azione della per violazione dei Pt 2
termini di legge di cui all'art. 1957 c.c., a mente del quale: "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
L'eccezione sollevata dalla Pt 1 si fonda sul rilievo che la Banca di Credito
Popolare, quale originaria creditrice, non abbia promosso alcuna azione giudiziale nei confronti della debitrice principale, con ciò implicitamente rinunciando a coltivare qualsiasi azione nei confronti della CP_3 Orbene, questo Tribunale intende aderire al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito per cui assumere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. E ciò
tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente. (cfr. Corte d'Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, Cass. sent. n.
13078 del 29.10.2008). Dunque, applicando il principio testè indicato nel caso di specie, non era necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, essendo sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale contenuta nella comunicazione di revoca del 06.11.2017.
Peraltro la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 cod. civ., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore stesso, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Con gli ultimi motivi di doglianza, l'opponente ha sostenuto l'inefficacia della garanzia fidejussoria, lamentando la violazione degli artt. 50 e 117 del TUB.
Rileva questo giudicante che le deduzioni in questione sono state genericamente articolate e non risultano sorrette da specifici e puntuali riscontri, sia a livello di allegazione che di prova e, pertanto, devono essere rigettate.
Aderendo questo Tribunale al generale principio per cui: "il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare", (cfr. Cass. n. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: n. 1099 del 1998);
nonché al suo corollario secondo il quale:"(fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è
necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14581 del
22/06/2007), si rileva che, a fronte delle deduzioni di parte opposta, la Pt 1 limitandosi a richiamare le proprie originarie contestazioni già sollevate nell'atto di opposizione, non ha compiuto alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c. che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si è limitata a contestare l'entità e la debenza della voce di credito richiesta a titolo di interessi, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Pertanto, alla stregua della manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dalla esecutata, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Quanto alla domanda subordinata dell'opposta Pt 2 questa si rivela del
tutto inammissibile nel presente giudizio, finalizzato, esclusivamente, alla verifica del suo diritto ad agire esecutivamente nei confronti della garante della debitrice principale e non a verificare l'eventuale esistenza di un suo diritto di credito, verso la Banca di credito Popolare.
Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti
Napoli, 22.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c.) alla documentazione prodotta dalla controparte in ordine al credito precettato, risultando il motivo di censura formulato in termini estremamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24044/2019 R.G., vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 ( Codice Fiscale 1
) ed elettivamente domiciliata presso IL De NO (C.F. C.F. 2
lo studio del medesimo, sito in Casalnuovo di Napoli (Na) al Corso Umberto I 564;
opponente
E
'(C.F. P.IVA 1 con sede legale in Controparte 1
Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Rosaria Merlino (C.F. C.F. 3 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli al
Corso Garibaldi 46;
opposta
NONCHE'
Controparte_2 (C.F. P.IVA 2 - P.IVA: P.IVA 3 con sede in Roma (CAP 00144) al Viale America
n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
() del Foro di Napoli edC.F. 4dall'Avv. NO Esposito (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Andrea d'Isernia 24
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che il 14.10.2016 la società
[...]
Controparte_3 ( già " Controparte 4
otteneva dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco un finanziamento agevolato per l'importo di euro 100.000,00 ai sensi della l. 662/96, con conseguente garanzia a prima richiesta, concessa dal Controparte_2
(di seguito per semplicità Pt 2 alla banca finanziatrice.
[...]
Il finanziamento erogato veniva, altresì, garantito da fideiussione personale,
prestata tra gli altri anche dalla odierna opponente, Parte 1
Atteso l'inadempimento della CP 3 quale debitrice principale, la banca "/
finanziatrice avviava le azioni di recupero del credito, attivando la garanzia a prima richiesta del Fondo. Il Comitato deliberava, pertanto, il provvedimento di liquidazione della perdita con delibera del 26.09.2018 ed il gestore
[…]
erogava alla Banca di credito Popolare l'importo garantito pari ad Parte 3
euro 73.653,20 surrogandosi, per il recupero del suindicato importo, nei diritti di quest'ultima verso l'impresa inadempiente e verso i garanti, tra cui parte opponente. Pertanto, Parte 1 in qualità di fideiussore della società correntista, in data 02.07.2019 ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
07120190038890470001, emessa a carico della stessa per il recupero coattivo di euro
75.877,53 quale somma dovuta giustappunto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ex l. 662/96. Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, parte attrice ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, 1 [...] CP 6 proponendo opposizione ex art. 615Controparte 5 e la c.p.c. avverso la cartella esattoriale in parola, sollevando quale motivi di doglianza l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale. Sul punto,
l'opponente, nell'attribuire al credito natura privatistica, ha lamentato l'assenza di un titolo esecutivo e da qui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per difetto di potere impositivo. Ha eccepito, altresì, la nullità della fideiussione rilasciata in favore dell'istituto finanziatore e la decadenza dal diritto di agire nei confronti di essa garante, per non avere il creditore agito nei confronti della debitrice principale entro 6 mesi ai sensi dell'art. 1957 c.c. In via gradata, la Pt 1 ha evidenziato che nell'importo iscritto a ruolo e di cui alla opposta cartella esattoriale sarebbero confluite somme estranee al finanziamento garantito ex 1. 662/96, in quanto derivanti da conteggi di accessori monetari, (interessi CMS
ecc.), che la Banca di Credito Popolare avrebbe inteso addebitare sulla medesima apertura di credito intrattenuta con la CP_3 ove sarebbe stato accreditato il finanziamento parzialmente coperto dalla garanzia "in tal modo confondendosi
CP 6 che con essi". Ne è conseguito, ad avviso della opponente, che sia la avrebbero dovuto agire nel rispetto dell'art. 50 l' Controparte_5
del TUB "previa verifica delle valide pattuizioni fondanti le aperture di credito ancora in essere tra е СР 3 Infine, facendo riferimento agli esiti di una consulenza di parte, ha lamentato che la avrebbe applicato, anche sulla rate di restituzione del finanziamento garantito da un'illegittima capitalizzazione ed illegittimi addebiti per interessi ultra-legali calcolati in violazione dell'art. 117 TUB.
Sulla scorta di tali premesse, la debitrice ha chiesto, previa sospensione della esecutività della cartella esattoriale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Controparte_2 per il tramite di Controparte 8 ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata ai danni della stessa e, per l'effetto, dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'intimazione di pagamento notificata, il tutto con la condanna delle parti convenute alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. Si è costituita l' Controparte_5 eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra Ente e contribuente, né della formazione del ruolo. Nel merito, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, ne ha chiesto il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite.
impugnando e contestando la proposta. Si è del pari costituita la Pt 2
opposizione. Rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice affermando la piena legittimità della impugnata cartella esattoriale emessa in conformità alla disciplina di settore. Atteso il motivo di doglianza sollevato dall'opponente, la ha chiesto, altresì, di essere Pt 2
autorizzata alla chiamata in giudizio della Banca di Credito Popolare, quale banca finanziatrice, ai fini della ripetizione del quantum a questa erogato a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione del Fondo di Garanzia. Ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella in contestazione con provvedimento del 09.04.2021 e concessi in pari data i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 21.10.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva, in via preliminare, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' [...]
Controparte 9 è infondata. Nelle opposizioni a cartella di pagamento, ad eccezione di quelle vertenti su crediti previdenziali, esulanti dalla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 7514 dell'8 marzo
2022), infatti, è il concessionario della gestione del servizio di riscossione "unico legittimato passivo necessario", quale soggetto titolare dell'azione esecutiva
(onerato, semmai, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999 di chiamare in causa l'ente creditore, laddove siano in discussione anche questioni attinenti al merito del credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, rispondendo, in mancanza di tempestiva chiamata in causa,
delle conseguenze della lite).
Nel caso di specie, essendo contestata la stessa sussistenza di un valido titolo, per l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo, va riconosciuta la legittimazione passiva anche dell' il cui compito non èControparte 10 '
limitato ad una passiva ricezione dei ruoli formati dal creditore procedente, ma comprende anche un dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni per l'azione esecutiva così come promossa.
Ciò premesso, parte opponente, con il primo motivo di doglianza, si duole della illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto priva del sottostante titolo esecutivo.
Al riguardo, mette conto evidenziare che in data 15.12.2008, Parte 1
rilasciava in favore della Banca di Credito Popolare una fideiussione fino alla concorrenza di euro 260.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP 3
nei confronti del predetto Istituto di credito per esposizioni maturate sul rapporto di apertura di credito n. 113871. Alle predette esposizioni e fideiussioni faceva seguito un finanziamento di euro 100.000,00 concesso alla debitrice principale con copertura del Fondo di garanzia ex Legge n. 662/1996, con relativa garanzia del
, giusta delibera di ammissione del 14.10.2016.
Atteso l'inadempimento della società finanziata CP_3 quale debitrice principale e dei suoi fideiussori, tra i quali l'odierna opponente, veniva revocato il finanziamento in parola e la società finanziatrice Banca di Credito Popolare riscuoteva la garanzia concessa dalla per la restituzione delle somme Pt 2
prestate. In sostanza tale fondo di Garanzia si era costituito quale garante a prima richiesta a favore della Banca di Credito Popolare, nel caso di inadempimento del debitore principale e dei suoi garanti alle obbligazioni contratte.
Orbene, la Pt 2 corrispondeva alla banca finanziatrice, quale la Banca di
Credito Popolare, la somma di euro 73.653,20 in seguito all'escussione della garanzia da parte di quest'ultima. Pertanto, in forza dell'effettuato pagamento, la società di riscossione, per conto della ha posto in essere un'azione Pt 2
surrogatoria finalizzata al recupero delle somme pagate.
Ora la questione in diritto che è alla base della controversia attiene non alla possibilità di un recupero coattivo mediante la procedura esattoriale delle somme dovute dall'opponente; ma a monte - al diverso interrogativo, se per l'attivazione
-
di tale procedura sia O meno necessario per l'ente creditore munirsi preventivamente di un autonomo titolo esecutivo.
Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche.
Sul punto, è opportuno chiarire che questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è
illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la
Corte di Appello di Napoli che la Corte di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario che può ritenersi oggi consolidato ed espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex
1. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3,
del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese>>
(così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che «il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi». Prevede, inoltre, che «la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti» e che «al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni>>,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano in punto di privilegio, in particolare delle «ragioni giustificatrici di
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trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»,
con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n.
-
123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e
«restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di
«recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»;
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce
dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di
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legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta,
richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, [...]
•Controparte_2 Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso,
ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo
(..),
- l'espressione finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n.
123/98 in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in
-
conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo
Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva" dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito" ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva,
essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo
che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la revoca>>, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento -
un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la
"revoca" richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (...), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da
"finanziamenti erogati" e poi "revocati", ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Pertanto, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Quanto agli ulteriori motivi attinenti al rapporto fideiussorio, parte attrice ha dedotto ed eccepito la decadenza dall'azione della per violazione dei Pt 2
termini di legge di cui all'art. 1957 c.c., a mente del quale: "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
L'eccezione sollevata dalla Pt 1 si fonda sul rilievo che la Banca di Credito
Popolare, quale originaria creditrice, non abbia promosso alcuna azione giudiziale nei confronti della debitrice principale, con ciò implicitamente rinunciando a coltivare qualsiasi azione nei confronti della CP_3 Orbene, questo Tribunale intende aderire al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito per cui assumere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. E ciò
tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente. (cfr. Corte d'Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, Cass. sent. n.
13078 del 29.10.2008). Dunque, applicando il principio testè indicato nel caso di specie, non era necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, essendo sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale contenuta nella comunicazione di revoca del 06.11.2017.
Peraltro la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 cod. civ., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore stesso, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Con gli ultimi motivi di doglianza, l'opponente ha sostenuto l'inefficacia della garanzia fidejussoria, lamentando la violazione degli artt. 50 e 117 del TUB.
Rileva questo giudicante che le deduzioni in questione sono state genericamente articolate e non risultano sorrette da specifici e puntuali riscontri, sia a livello di allegazione che di prova e, pertanto, devono essere rigettate.
Aderendo questo Tribunale al generale principio per cui: "il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare", (cfr. Cass. n. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: n. 1099 del 1998);
nonché al suo corollario secondo il quale:"(fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è
necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14581 del
22/06/2007), si rileva che, a fronte delle deduzioni di parte opposta, la Pt 1 limitandosi a richiamare le proprie originarie contestazioni già sollevate nell'atto di opposizione, non ha compiuto alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c. che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si è limitata a contestare l'entità e la debenza della voce di credito richiesta a titolo di interessi, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Pertanto, alla stregua della manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dalla esecutata, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Quanto alla domanda subordinata dell'opposta Pt 2 questa si rivela del
tutto inammissibile nel presente giudizio, finalizzato, esclusivamente, alla verifica del suo diritto ad agire esecutivamente nei confronti della garante della debitrice principale e non a verificare l'eventuale esistenza di un suo diritto di credito, verso la Banca di credito Popolare.
Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti
Napoli, 22.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c.) alla documentazione prodotta dalla controparte in ordine al credito precettato, risultando il motivo di censura formulato in termini estremamente