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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11711 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
I , C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Costanzo in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte opponente
CONTRO
già C.F. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sivio e dall'avv. Cristiana Duccillo in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte opposta
Oggetto: opposizione avverso atto di precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Controparte_3
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 07.09.2022 ad istanza della
1 società convenuta, deducendo l'inidoneità del titolo all'azione esecutiva nonché contestando la determinazione della somma oggetto di intimazione.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la società Controparte_1
subentrata alla originaria concedente contestando le avverse Controparte_2
deduzioni.
Attesa la natura documentale della controversia, il giudizio è stata rinviato per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con riferimento all'opposizione proposta - da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c. - va rilevato, in via preliminare, che a norma dell'art. 474, comma 2, n. 3) c.p.c.,
come modificato con d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, costituiscono titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio”.
Con riferimento a tali atti, la giurisprudenza ha altresì chiarito che, ai fini della efficacia esecutiva, è necessario che la scrittura contenga l'indicazione degli elementi essenziali dell'obbligazione in esso contenuta, indispensabili per individuare il diritto da tutelare in executivis
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15219 del 2005; Trib. Milano, 08.06.2009).
Nel caso in esame, nel contratto di affitto di ramo aziendale del 02.05.2013, a rogito del notaio
, posto a fondamento dell'atto di precetto impugnato, le parti hanno individuato Persona_1
specificamente sia la prestazione oggetto del rapporto (contratto di affitto di ramo di azienda) sia il bene oggetto della prestazione (“ramo di azienda con sede in Mugnano di Napoli alla via Pietro
Nenni n. 56, avente ad oggetto l'esercizio al dettaglio, non in esclusiva, di gioielleria, orologeria, oreficeria, argenteria, accessori ed articoli da regalo”); sono, inoltre, precisamente individuati gli altri elementi identificativi del rapporto, vale a dire il corrispettivo, il termine di scadenza del contratto, le cause idonee a determinarne la risoluzione e gli effetti che discendono dalla stessa.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto impugnato è idoneo all'azione esecutiva intrapresa dalla nei confronti della Controparte_1
società , sussistendo tutti i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. Controparte_3
Si rileva, peraltro, che il credito azionato con l'atto di precetto impugnato presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c., dovendo ritenersi che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile.
2 Ancora, con riferimento alla insussistenza dell'inadempimento legittimante la risoluzione del contratto, parte opponente ha eccepito la nullità del rapporto di affitto di ramo di azienda, avendo le parti inteso stipulare una mera locazione immobiliare;
ne discenderebbe, quindi, secondo le allegazioni di parte opponente, una notevole riduzione del canone mensile, considerati i valori applicati per immobili situati nella medesima zona ed aventi caratteristiche simili.
È noto, tuttavia, che la distinzione tra il contratto di locazione di un immobile ed il contratto di affitto di azienda consiste nel valore che viene assegnato, nel completo assetto degli interessi delle parti, all'immobile concesso in godimento. Quest'ultimo, invero, costituisce, nel primo caso,
l'oggetto principale dell'accordo, con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi del contratto, i quali (siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà, restando funzionalmente collegati all'immobile in posizione di subordinazione e di coordinazione;
diversamente, nell'affitto di azienda l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, in quanto costituisce soltanto uno degli elementi del complesso di beni mobili ed immobili, collegati da un vincolo di interdipendenza e di complementarietà, diretto al conseguimento di uno specifico fine produttivo: l'oggetto del contratto è costituito, in tal caso, dal complesso unitario dei beni (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9354 del 27/06/2002; sentenza n.
1243 del 04/02/2000; sentenza n. 8388 dell'01/08/1995).
Nel caso di specie, una interpretazione sistematica del contratto stipulato in data 02.05.2013
induce alla convinzione che le parti hanno inteso stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda,
non essendo l'oggetto della prestazione limitato al mero godimento dell'immobile da parte della società . Controparte_3
Ed invero, depongono in tale senso:
- le espressioni letterali utilizzate dalle parti, le quali fanno riferimento all'art. 1 del contratto, relativo all'oggetto della prestazione, alla concessione “a titolo di affitto” del “proprio ramo di azienda … avente ad oggetto l'esercizio al dettaglio, non in esclusiva, di gioielleria, orologeria,
oreficeria, argenteria, accessori ed articoli da regalo” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 10106 del 02/08/2000: “In tema di interpretazione dei contratti, il senso letterale del contratto
rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione
della comune intenzione dei contraenti”);
3 - l'oggetto stesso del contratto, costituito non solo dal diritto di detenzione e godimento del compendio immobiliare, ma altresì dal diritto di godimento dell'avviamento generato dal Centro,
dal diritto di uso e godimento delle parti e dei servizi comuni e delle infrastrutture del Centro “in conformità alla loro destinazione”, dal diritto di utilizzare i servizi erogati in base al regolamento del Centro, dal diritto di uso e di godimento degli impianti e delle strutture dedicati allo svolgimento dell'attività, dal diritto di uso dei posti auto ubicati nel parcheggio ricompreso nell'area di pertinenza del Centro Commerciale (art. 1);
- la determinazione del corrispettivo, correlato ad una percentuale del volume di affari della affittuaria, indice della volontà delle parti di non limitare il rapporto alla mera locazione degli immobili (per cui sarebbe stata sufficiente la determinazione di un canone mensile fisso), ma di ricollegare il corrispettivo all'attività effettivamente svolta dalla società affittuaria;
- la concessione dell'avviamento in favore della società, la quale ha riconosciuto espressamente, all'art. 3 del contratto, di “ottenere la disponibilità di un ramo di azienda caratterizzato da un particolare e consistente valore economico derivante dall'appartenenza al
Centro”, specificando altresì che tale valore economico è una qualità che appartiene al Centro ed è
intimamente connessa al ramo di azienda (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4700 del
28/03/2003: “La figura dell'affitto di azienda ricorre sia quando il complesso organizzato dei beni
sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica, e, pertanto, non è
rilevante che la produttività non sussista ancora, o abbia cessato di esistere per l'interruzione o la
temporanea sospensione dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente che detta produttività sia una conseguenza potenziale dell'insieme, prevista e voluta dalle parti”).
Dalla valutazione unitaria di tali elementi si desume che, nella intenzione delle parti ed alla luce delle espressioni dalle stesse utilizzate, la locazione dell'immobile non riveste valenza assorbente ed esclusiva nella economia del contratto, in quanto l'oggetto della prestazione è costituito dal complesso di beni mobili ed immobili (anche di natura immateriale ed ivi compreso l'avviamento),
unitariamente considerati in posizione di parità e funzionalmente diretti al perseguimento di uno specifico fine produttivo.
4 Riconosciuta la natura di affitto di ramo di azienda del contratto concluso tra le parti, ne discende sia la irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dall'opponente sia la sussistenza dell'inadempimento della società attrice.
Del resto, alla luce dei criteri generali in materia di onere della prova, grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento (per l'intero) del contratto, da cui discenderebbe la insussistenza delle condizioni per intraprendere l'azione esecutiva di rilascio conseguente alla risoluzione del rapporto (“Se l'esecuzione forzata è fondata su di un contratto ricevuto da notaio, la prova dell'esistenza e dell'attualità del credito è fornita con la produzione del titolo negoziale da
parte del creditore procedente, essendo a carico del debitore … l'onere di provare eventuali fatti impeditivi o estintivi del credito vantato”, Corte di Appello di Trento, 10.02.1999).
Per quanto concerne specificamente la liquidità, va sottolineato che sussiste tale requisito quando alla determinazione del credito possa pervenirsi tramite un mero calcolo matematico, sulla base di elementi certi contenuti nel titolo in forza del quale si procede. È questa, in sintesi,
l'espressione del c.d. principio di autosufficienza del titolo esecutivo, in virtù del quale tutte le procedure di esecuzione forzata sono strutturate per dare attuazione ad un comando preciso, e non già per effettuare attività di accertamento (cfr. Trib. Milano, sentenza del 19.05.2008; sentenza del
12.02.2008; Corte di Cassazione, sentenza n. 9161 del 16/04/2013; sentenza delle Sezioni Unite n.
11066 del 02/07/2012; ordinanza n. 2816 del 05/02/2011; sentenza n. 9693 del 23/04/2009;
sentenza n. 234 del 11/01/2006; sentenza n. 22427 del 29/11/2004).
Nella fattispecie in esame, l'importo dovuto alla società opposta è facilmente determinabile attraverso mere operazioni aritmetiche sulla base delle indicazioni contenute nel contratto di affitto di ramo di azienda azionato.
Si aggiunga che si è in presenza di un titolo di natura stragiudiziale e che, quindi, il credito azionato sorge da un rapporto negoziale concordemente concluso dalle parti, il cui regolamento contrattuale deve intendersi sicuramente noto alla parte opponente (oltre che dalla stessa accettato).
Non può, dunque, porsi in dubbio che il credito rispetti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.,
essendo il diritto vantato dalla società determinabile in virtù del rinvio Controparte_4
operato alle statuizioni contenute nel contratto.
5 Del resto, nell'atto di precetto la somma oggetto di intimazione è stata esattamente determinata dalla creditrice, risultando individuata anche attraverso l'indicazione di tutte le spese dovute, non contestate in parte qua dall'opponente.
Con riguardo, infine, alle contestazioni relative al quantum debeatur, va rilevata l'assoluta genericità delle stesse, non corroborate da idonei strumenti probatori, con conseguente rigetto,
anche in parte qua, della domanda formulata.
Ed invero, in virtù del principio di ordine generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la sola prova della sussistenza del titolo costitutivo del proprio diritto (il contratto di affitto di ramo di azienda), essendo onere del debitore allegare - e dimostrare - la esattezza dell'adempimento, anche nel quantum, da intendersi quale corrispondenza specifica della prestazione eseguita rispetto alla obbligazione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13925 del
25/09/2002: “Nell'azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto
adempimento ma un integrale inadempimento, è tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo,
mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la
corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa, a quello pattuito”).
Per le medesime ragioni, non merita accoglimento l'eccezione “in compensazione” formulata dalla società opponente, la quale si è limitata ad una mera allegazione assolutamente generica e,
pertanto, priva di valore giuridico ai fini che vengono in rilievo in questa sede.
In ragione del fatto che gli elementi identificativi del credito sono esattamente individuati nel titolo esecutivo azionato dalla società precettante ed alla luce della natura documentale del presente giudizio, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori distrattari avv. Renato Sivio e avv. Cristiana
Duccillo.
I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. m. n. 55 del 2014, non essendosi svolte tutte le attività indicate nelle tabelle.
6 Non si ritiene, infine, di dover fare applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (norma applicabile anche di ufficio dal giudice, ed in tal senso parte opposta ne ha sollecitato l'esercizio).
È vero che, secondo l'orientamento cui si aderisce in questa sede, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in presenza dei presupposti soggettivi della lite temeraria, in particolare in ipotesi di mala fede o colpa grave, pur a prescindere dalla prova (ed anche dall'allegazione) di un danno, avendo la condanna di cui al terzo comma della citata disposizione carattere sanzionatorio, e non compensativo;
il fine perseguito dal legislatore è, difatti, quello di scoraggiare iniziative o comportamenti processuali retti da un intento meramente dilatorio e di preservare la funzionalità del sistema giustizia (cfr. Corte di Cassazione,
ordinanza n. 21570 del 2012; Trib. Bari, sez. II, 06/03/2014, n. 1273; Trib. Reggio Emilia,
25/09/2012, n. 1569; Trib. Piacenza, 15/11/2011, n. 855).
Tuttavia non si ravvisano, nel comportamento processuale tenuto dalla parte opponente, elementi tali da far ritenere la sussistenza della malafede dell'attrice e della temerarietà della lite intrapresa.
In mancanza, quindi, della prova dell'elemento soggettivo del dolo dell'opponente, non si ritiene di applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società , così provvede: Controparte_3
• rigetta l'opposizione;
• condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari avv. Renato Sivio ed avv. Crisitana Duccillo.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03 aprile 2025.
Il giudice monocratico
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