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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/07/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 771 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. PICCIOLI FABIO, presso il cui Studio Parte_1 C.F._1 ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. RAVALLI SABRINA, Parte_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 e ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio celebrato in data 22/12/1990 a Prato (PO), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1990, Parte II, Serie A, atto n.
535.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
(2) che il Tribunale di Prato, con decreto del 26/07/2017 (cron. n. 5013/2017), ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle medesime pattuite nell'ambito del
1 procedimento rubricato al n. Rg. 4334/2016; (3) che, nell'anno 2000, i coniugi hanno adottato il minore – nato in [...] il [...], attualmente maggiorenne e percettore Per_1 dell'indennità Naspi – e dal matrimonio non sono nati altri figli;
(4) che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa né sussiste la possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis; (5) che la IG.ra svolge l'attività di infermiera con contratto a tempo indeterminato, mentre il IG. Pt_2 Pt_1 svolge la professione di tecnico biomedicale e, dunque, sono entrambi economicamente indipendenti.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) nell'ambito della regolazione definitiva ed estintiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi, connesso e funzionale alla risoluzione di ogni pendenza, è previsto un trasferimento immobiliare a titolo oneroso relativamente alla casa posta in Prato via Bologna, 24/6, già adibita a residenza coniugale in comproprietà tra i coniugi e già assegnata in sede di separazione alla IG.ra Il IG. si impegna a trasferire Pt_2 Pt_1
a favore della IG.ra che accetta, il 50% della proprietà del suddetto immobile Parte_2 rappresentato al NCEU del Comune di Prato foglio 37 partita 1027437, particelle 58 sub.6 e 155sub. 3, categoria A4, classe 4 vani rendita catastale lire 820,00 dietro pagamento da parte della IG.ra
[...] della somma di euro 40.000,00= (quarantamila/00) la quale diventerà piena ed esclusiva Parte_2 proprietaria;
2) detto trasferimento immobiliare è subordinato alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il relativo rogito notarile da effettuarsi a spese totalmente a carico della IG.ra
[...]
dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
Parte_2
3) il IGnor non contribuirà al mantenimento del figlio , oggi maggiorenne e residente Parte_1 Per_1 presso l'abitazione della madre in Prato via Bologna 24/6 il quale è percettore di sussidio pubblico Naspi;
4) le spese del presente ricorso sono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, mentre ognuno dei coniugi provvederà separatamente a corrispondere le competenze del proprio Avvocato.
5) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i medesimi;
tenuta in considerazione la
2 maggiore età del figlio , tuttora residente presso l'abitazione della madre sita in Prato, via Per_1
Bologna n. 24/6 ed attualmente percettore dell'indennità Naspi;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 22/12/1990 a Prato (PO), trascritto nei registri dello Parte_2
Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1990, Parte II, Serie
A, atto n. 535; prende atto che:
1) nell'ambito della regolazione definitiva ed estintiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi, connesso e funzionale alla risoluzione di ogni pendenza, è previsto un trasferimento immobiliare a titolo oneroso relativamente alla casa posta in Prato via Bologna, 24/6, già adibita a residenza coniugale in comproprietà tra i coniugi e già assegnata in sede di separazione alla IG.ra Pt_2
Il IG. si impegna a trasferire a favore della IG.ra , che accetta, il Pt_1 Parte_2
50% della proprietà del suddetto immobile rappresentato al NCEU del Comune di Prato foglio 37 partita 1027437, particelle 58 sub.6 e 155sub. 3, categoria A4, classe 4 vani rendita catastale lire
820,00 dietro pagamento da parte della IG.ra della somma di euro Parte_2
40.000,00= (quarantamila/00) la quale diventerà piena ed esclusiva proprietaria;
2) detto trasferimento immobiliare è subordinato alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il relativo rogito notarile da effettuarsi a spese totalmente a carico della IG.ra , dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla Parte_2 pubblicazione della sentenza;
3) il IGnor non contribuirà al mantenimento del figlio , oggi maggiorenne e Parte_1 Per_1 residente presso l'abitazione della madre in Prato via Bologna 24/6 il quale è percettore di sussidio pubblico Naspi;
4) le spese del presente ricorso sono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, mentre ognuno dei coniugi provvederà separatamente a corrispondere le competenze del proprio
Avvocato.
5) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di conIGlio del 24.7.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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