Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 309/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
- Dr. Federico Scioli Consigliere
- Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di rinvio n. 309/2024 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
13105/2020, pubblicata il 13.05.2024, avente ad oggetto: “pagamento commissioni su c/c postali”,
vertente tra
c.f. – P. IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione,
dall'avv. Vito Bellini ed elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE PRINCIPALE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dall'attrice in riassunzione in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, che qui si richiamano integralmente.
Dichiarata la contumacia della convenuta in riassunzione, previa verifica della tempestività e ritualità
della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, la causa, sulla base delle conclusioni così
rassegnate, è stata trattenuta in decisione con assegnazione del primo termine ai sensi dell' art. 190
c.p.c.
FATTO
Con sentenza n. 88 del 21.02.2019 la Corte d'Appello di Campobasso ha integralmente confermato la sentenza n. 261/13 del Tribunale di Isernia, pubblicata il 5.06.2013, che aveva accolto la domanda di di corresponsione della somma di € 0,23 per ogni bollettino postale di Parte_1
corresponsione dell'ICI a carico di a decorrere dal 1/02/2001 ed esclusione del Controparte_2
periodo 1.04.1997 – 31.05.2001.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi,
l' (in seguito , subentrata a CP_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
che aveva a sua volta incorporato
[...] Controparte_2
ha proposto ricorso incidentale autonomo su tre motivi. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13105/2020, pubblicata il 13.05.2024, ha respinto il ricorso principale di ha esaminato congiuntamente e accolto i primi due motivi del ricorso incidentale CP_3
autonomo di , cassato in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, e disposto Parte_1
il rinvio all'intestata Corte di Appello, in diversa composizione per “i necessari ulteriori
accertamenti in fatto”, nonché per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato il 12.09.2024, ha riassunto il Parte_1
giudizio e concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025. L non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova evidenziare che, a seguito dell'ordinanza di rinvio della S.C. risultano definitivamente acquisite in giudizio e pertanto non più contestabili, le seguenti statuizioni: a) la declaratoria del diritto di per il periodo dal 1.06.2001 in poi, ad applicare una Parte_1
commissione per ciascun versamento dell'ICI effettuato mediante bollettini di conto corrente postale sui conti correnti intestati al concessionario per la riscossione dell'ICI per la Provincia di Isernia;
b)
la conseguente condanna generica dell' al pagamento della commissione unitaria di € 0,23 per CP_3
ciascun bollettino di conto corrente postale ICI Prov. Isernia lavorato da per il periodo dal Pt_1
1.06.2001 in poi;
c) il riconoscimento dell'insussistenza di ogni e qualsiasi causa di esenzione del
Concessionario dal pagamento della commissione de qua;
d) l'insussistenza di una rinuncia di Pt_1
alla commissione per il periodo dal 1.04.1997 al 31.05.2001 (per il periodo successivo la questione neppure si pone e mai è stata sollevata); e) la qualificazione della domanda di condanna formulata da quale domanda di condanna generica pienamente ammissibile e ritualmente proposta, così Pt_1
come peraltro già accolta in primo grado e confermata in secondo grado, sia pure solo per il periodo dal 1.06.2001 in poi;
f) la declaratoria di non configurabilità quale “Aiuto di Stato” della commissione rivendicata da , nonché la piena legittimità costituzionale della commissione stessa e la Parte_1
sua conformità alla normativa, anche comunitaria, in materia.
Fermo restando quanto precede, la presente fase di rinvio è dunque circoscritta alla applicazione del principio di diritto stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13105/2020 la quale, nello scrutinare congiuntamente ed accogliere i primi due motivi del ricorso incidentale autonomo di Parte_1
entrambi concernenti l'obbligo di pubblicizzare adeguatamente il mutamento delle condizioni
[...]
contrattuali e di comunicarle specificamente), ha testualmente statuito che “[…] l'obbligo di
pubblicizzare le condizioni contrattuali con riferimento alla commissione per i bollettini ICI venne
introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 144 del 2001, senza alcuna previsione di retroattività
delle forme di pubblicità (mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), cosicchè, per il periodo dal 1.04.1997 al 31.05.2001, al quale si riferiva anche l'originaria domanda di Parte_1
disattesa nelle fasi di merito, deve ritenersi che non vi fosse alcuna necessità di previa pubblicazione
e che l'obbligo di versamento, essendo previsto dall'art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 662 del
1996, era di immediata conoscibilità e di conseguente applicazione”.
Ai fini dunque della applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte, in questa sede rileva esclusivamente la pacifica ed incontestata sussistenza della Delibera del CdA dell' n. CP_5
57/1996, (in atti), con cui l'allora Ente stabilì in via generale, nell'esercizio delle sue esclusive Pt_1
facoltà e competenze di legge (v. Cass. ord. n. 26614/2021 e sent. n. 36405/2022), una commissione unitaria a carico dei correntisti di Lire 100 (pari ad € 0,05) su ogni versamento sui conti correnti postali.
La Corte di Cassazione ha infatti ora definitivamente accertato che la predetta Delibera che, come detto, ebbe a stabilire le condizioni contrattuali con riferimento alla commissione de qua, non necessitava di alcuna previa pubblicazione e che il conseguente obbligo di versamento da parte del
Concessionario correntista era di immediata conoscibilità ed applicazione.
Alla luce di quanto precede, accertata la sussistenza (documentata ed incontestata) della predetta delibera del CdA dell'Ente n. 57/1996, in applicazione del su richiamato principio stabilito Pt_1
dalla Corte di Cassazione, va conseguentemente dichiarata, in parziale riforma della sentenza appellata del Tribunale di Isernia n. 261/13, la spettanza della commissione de qua anche per il periodo dal 1.04.1997 al 31.05.2001 nella misura unitaria di € 0,05 (pari a Lire 100) espressamente indicata nella predetta Delibera, con la conseguente condanna generica dell' Controparte_6
(avente causa dell'originario concessionario ), in aggiunta alla condanna già
[...] Parte_2
disposta per il periodo dal 1.06.2001 in poi e passata in giudicato, anche al pagamento della predetta commissione unitaria di € 0,05 (Lire100) per ogni bollettino ICI Prov. Isernia lavorato da
[...]
nel periodo dal 1.04.1997 al 31.05.2001, oltre ai chiesti interessi nella misura legale dalla Pt_1
data della domanda giudiziale al soddisfo. Atteso l'esito complessivo ed unitario del giudizio, che vede integralmente Parte_1
vittoriosa, le spese giudiziali relative al giudizio di primo grado, al giudizio di appello, al giudizio di legittimità e al presente di rinvio, vengono poste a carico dell' per il principio di soccombenza. CP_3
Le spese si liquidano, come in dispositivo, per il giudizio di primo grado, in base al D.M. n. 140/2012,
per il giudizio di appello, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. , per il giudizio di legittimità e per il presente di rinvio in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi, in base alle attività espletate e al valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile di rinvio n. 309/2024 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13105/2020,
pubblicata il 13.05.2024, sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Parte_1
(oggi ), avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_7
n. 261/13 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, pubblicata il 5.06.2013, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
1) accerta e dichiara che la soc. ha diritto ad applicare una commissione Parte_1
per ciascun versamento effettuato con bollettino postale I.C.I. sui conti correnti postali intestati alla (poi e ora Parte_2 Controparte_2 Controparte_7
), quale concessionaria del servizio riscossione I.C.I. per la provincia di
[...]
Isernia, anche per il periodo dal 1.04.1997 al 31.05.2001;
2) accerta e dichiara l'entità della predetta commissione nella misura unitaria, per ciascun bollettino ICI Prov. Isernia lavorato, di € 0,05 (già Lire 100) dal 1.04.1997 al 31.05.2001;
3) condanna l' , in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta commissione unitaria anche per il periodo dal 1.04.1997 al 31.05.2001, nella predetta misura di € 0,05 per ciascun bollettino postale ICI intestato al concessionario per la riscossione dell'ICI per la provincia di Isernia lavorato da , oltre interessi nella misura legale dalla data della Pt_1
domanda giudiziale al soddisfo;
4) condanna altresì l' , al rimborso, in Controparte_7
favore di delle spese processuali, che si liquidano, per il giudizio di Parte_1
primo grado, in € 348,00 per esborsi ed in 4.500,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio di secondo grado in € 9.515,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di legittimità in € 5.513,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge;
per il presente di rinvio in € 804,00 per esborsi ed in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 29 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.- DR.SSA Rita Carosella