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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.212/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Rizzo e Adriana Giovanna Rizzo.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Zina Maria Grillo. CP_1
-APPELLATA - Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso depositato in data 02.03.2022 l' ha proposto appello avverso Pt_1 la sentenza n.114/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il 15.02.2022, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da era stato condannato al pagamento in CP_1 favore di quest'ultima dell'assegno di natalità per la nascita della figlia , come Persona_1 richiesto con domanda dell'11.02.2020. Lamenta l'Istituto la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego della prestazione, deducendo a tal fine - in ragione del combinato disposto dell'art.10 comma 1 DPCM 159/2013 (“Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo”) e dell'art.2, comma 2, DPCM 27.02.2015 (“I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui”) - che la DSU presentata dalla il CP_1
12.2.2020 aveva validità “solo e soltanto dal 12.2.2020”, cosicché alla data dell'11.02.2020 era “stata presentata domanda di bonus bebè in assenza di DSU”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 20.01.2024, variamente CP_1 contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 16.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non può trovare accoglimento. Risultano pacificamente acquisiti alla dialettica processuali i seguenti dati:
- l'11.02.2020 , a seguito dalla nascita della figlia , avvenuta CP_1 Persona_1 il 25.09.2019, presentava all' domanda per il riconoscimento dell'Assegno di natalità Pt_1 di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n.190/2014 e del DPCM 27.02.2015 (c.d. bonus bebè);
- il 12.02.2020 presentava all' la Dichiarazione Sostitutiva Parte_2 Pt_1
Unica (DSU) necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativa al proprio nucleo familiare composto, oltra il richiedente, da CP_1
e dalla minore;
[...] Persona_1
- il 14.04.2020 l' respingeva la domanda di assegno di natalità presentata da Pt_1 perché “Non è stato reperito un ISEE valido”; CP_1 CP_
- il 7.05.2020 il Patronato al quale si era rivolta la inviava all' una CP_1 Pt_1 pec dal seguente tenore “chiediamo il riesame della domanda di assegno di natalità (bonus bebè) N.1938151 del 11/02/2020, in quanto la nostra assistita ha presentato l'attestazione ISEE in data 12/02/2020, chiediamo la possibilità di agganciarla ad essa”;
- l'11.05.2020 l' con mail di risposta alla richiesta del Patronato, precisava che Pt_1
“La procedura ha respinto in automatico la domanda in oggetto perché non ha rintracciato un ISEE valido, ha posto in rielaborazione la pratica, le farò sapere l'esito della verifica. In caso di esito negativo la invito a ripresentare un'altra domanda”;
- il 25.09.2020 l' (sollecitata dal ) comunicava che “La domanda è Pt_1 CP_3 stata oggetto di reiezione automatica in quanto la procedura verifica se, alla data di presentazione della domanda, vi sia un ISEE valido;
nel caso di specie l'attestazione della DSU è successiva di un giorno alla data di presentazione della domanda. Siamo spiacenti, la domanda resta respinta”.
Alla luce di tali dati documentali si può osservare come l' non abbia mai Pt_1 negato il possesso da parte della dei requisiti (familiari e reddituali) necessari al fine CP_1 del conseguimento dell'assegno di natalità, ma abbia respinto la domanda sul solo dato formale legato al disallineamento temporale (per un solo giorno) tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quella del deposito della DSU. Opzione comportamentale che appare però carente di adeguato sostegno normativo, non rivenendosi nei decreti ministeriali richiamati dalla difesa dell' alcuna Pt_1 disposizione che espressamente preveda l'immediato e definito rigetto della domanda per il bonus bebè in assenza di una contestuale DSU;
specialmente quando, come nella vicenda per cui è causa, la dichiarazione in parola è stata presentata con un solo giorno di ritardo e l'Istituto è stato messo nelle condizioni (cfr. email del 7.5.2020) di procedere, senza nessun nocumento in termini di trasparenza ed efficienza dell'agere amministrativo, all'agevole accoppiamento fra la domanda dell'11.02.2020 e la DSU del 12.02.2020 (peraltro presentata al medesimo Istituto che non poteva non conoscerne l'esistenza e il contenuto). Inoltre, non è vi è alcun elemento che consenta di ritenere che al momento della presentazione della domanda amministrativa dell'11.02.2020 il nucleo familiare al quale apparteneva la minore fosse in possesso di un ISEE superiore ai limiti di l egge, Persona_1 conducendo anzi la DSU del 12.02.2020 e l'ISEE rilasciato dall' il 15.02.2020 a Pt_1 determinazioni favorevoli all'assunto della ricorrente CP_1
3) Per quanto esposto, la sentenza impugnata merita conferma. Le spese del presente grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Pt_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.114/2022, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 15 febbraio 2022. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 962,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Zina Maria Grillo, dichiaratasi antistataria. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 16 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.212/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Rizzo e Adriana Giovanna Rizzo.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Zina Maria Grillo. CP_1
-APPELLATA - Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso depositato in data 02.03.2022 l' ha proposto appello avverso Pt_1 la sentenza n.114/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il 15.02.2022, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da era stato condannato al pagamento in CP_1 favore di quest'ultima dell'assegno di natalità per la nascita della figlia , come Persona_1 richiesto con domanda dell'11.02.2020. Lamenta l'Istituto la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego della prestazione, deducendo a tal fine - in ragione del combinato disposto dell'art.10 comma 1 DPCM 159/2013 (“Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo”) e dell'art.2, comma 2, DPCM 27.02.2015 (“I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui”) - che la DSU presentata dalla il CP_1
12.2.2020 aveva validità “solo e soltanto dal 12.2.2020”, cosicché alla data dell'11.02.2020 era “stata presentata domanda di bonus bebè in assenza di DSU”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 20.01.2024, variamente CP_1 contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 16.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non può trovare accoglimento. Risultano pacificamente acquisiti alla dialettica processuali i seguenti dati:
- l'11.02.2020 , a seguito dalla nascita della figlia , avvenuta CP_1 Persona_1 il 25.09.2019, presentava all' domanda per il riconoscimento dell'Assegno di natalità Pt_1 di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n.190/2014 e del DPCM 27.02.2015 (c.d. bonus bebè);
- il 12.02.2020 presentava all' la Dichiarazione Sostitutiva Parte_2 Pt_1
Unica (DSU) necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativa al proprio nucleo familiare composto, oltra il richiedente, da CP_1
e dalla minore;
[...] Persona_1
- il 14.04.2020 l' respingeva la domanda di assegno di natalità presentata da Pt_1 perché “Non è stato reperito un ISEE valido”; CP_1 CP_
- il 7.05.2020 il Patronato al quale si era rivolta la inviava all' una CP_1 Pt_1 pec dal seguente tenore “chiediamo il riesame della domanda di assegno di natalità (bonus bebè) N.1938151 del 11/02/2020, in quanto la nostra assistita ha presentato l'attestazione ISEE in data 12/02/2020, chiediamo la possibilità di agganciarla ad essa”;
- l'11.05.2020 l' con mail di risposta alla richiesta del Patronato, precisava che Pt_1
“La procedura ha respinto in automatico la domanda in oggetto perché non ha rintracciato un ISEE valido, ha posto in rielaborazione la pratica, le farò sapere l'esito della verifica. In caso di esito negativo la invito a ripresentare un'altra domanda”;
- il 25.09.2020 l' (sollecitata dal ) comunicava che “La domanda è Pt_1 CP_3 stata oggetto di reiezione automatica in quanto la procedura verifica se, alla data di presentazione della domanda, vi sia un ISEE valido;
nel caso di specie l'attestazione della DSU è successiva di un giorno alla data di presentazione della domanda. Siamo spiacenti, la domanda resta respinta”.
Alla luce di tali dati documentali si può osservare come l' non abbia mai Pt_1 negato il possesso da parte della dei requisiti (familiari e reddituali) necessari al fine CP_1 del conseguimento dell'assegno di natalità, ma abbia respinto la domanda sul solo dato formale legato al disallineamento temporale (per un solo giorno) tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quella del deposito della DSU. Opzione comportamentale che appare però carente di adeguato sostegno normativo, non rivenendosi nei decreti ministeriali richiamati dalla difesa dell' alcuna Pt_1 disposizione che espressamente preveda l'immediato e definito rigetto della domanda per il bonus bebè in assenza di una contestuale DSU;
specialmente quando, come nella vicenda per cui è causa, la dichiarazione in parola è stata presentata con un solo giorno di ritardo e l'Istituto è stato messo nelle condizioni (cfr. email del 7.5.2020) di procedere, senza nessun nocumento in termini di trasparenza ed efficienza dell'agere amministrativo, all'agevole accoppiamento fra la domanda dell'11.02.2020 e la DSU del 12.02.2020 (peraltro presentata al medesimo Istituto che non poteva non conoscerne l'esistenza e il contenuto). Inoltre, non è vi è alcun elemento che consenta di ritenere che al momento della presentazione della domanda amministrativa dell'11.02.2020 il nucleo familiare al quale apparteneva la minore fosse in possesso di un ISEE superiore ai limiti di l egge, Persona_1 conducendo anzi la DSU del 12.02.2020 e l'ISEE rilasciato dall' il 15.02.2020 a Pt_1 determinazioni favorevoli all'assunto della ricorrente CP_1
3) Per quanto esposto, la sentenza impugnata merita conferma. Le spese del presente grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Pt_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.114/2022, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 15 febbraio 2022. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 962,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Zina Maria Grillo, dichiaratasi antistataria. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 16 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco