Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 656/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 656/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F.: ); (P. IVA: CodiceFiscale_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Arcuri;
[...]
OPPONENTI contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
(MO), via Delle Grazie n. 4 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Marinunzia Tartaglia;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - crediti da lavoro subordinato - transazione - espromissione/accollo
CONCLUSIONI
Il procuratore degli opponenti conclude come da note finali dell'8.01.2025: “si chiede, nel merito:
a) ANNULLARE, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
b) CONDANNARE l'opposta alla rifusione delle spese di lite relative al presente procedimento a favore di entrambi gli opposti, con distrazione dei compensi a favore dei difensori;
pagina 1 di 9
Il procuratore dell'opposta conclude come da note finali del 10.01.2025: “contrariis reiectis
Voglia l'Ill.mo giudice adito
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'intervento di per quanto argomentato;
Controparte_1 accertato e dichiarato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione , né sul disconoscimento della scrittura privata firmata da , in Parte_2 forza delle prove documentali fornite dalla revocare la sospensione CP_2 dell'esecutività disposta con provvedimenti del 25 maggio 2023 e del 09 giugno 2023 concedere l' esecuzione provvisoria totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto n.142/2023 RG 656/2023
In via principale e nel merito
- Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 142/2023 RG 656/2023 munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva con condanna di in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore e in via solidale Parte_2 Parte_1
a pagare la somma di euro 50.000,00 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'opposta;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 142/2023 del
21.04.2023, il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale ha ingiunto a Parte_1
e alla società di pagare in solido, in favore di , la Controparte_3 Controparte_2 complessiva somma di €. 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese di procedura.
Il predetto decreto è stato notificato in data 02.05.2023 (circostanza incontestata tra le parti).
2. ha proposto tempestiva opposizione in data 25.05.2023, Parte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e instando per la condanna dell'ingiungente a pagina 2 di 9 titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice del Lavoro e la prescrizione dei crediti anteriori al mese di maggio 2019, e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa azionata in via monitoria.
3. ha depositato intervento adesivo in data 05.06.2023, Controparte_3 proponendo le medesime eccezioni e conclusioni di . Parte_1
4. Con ordinanze del 25.05.2023 e 09.06.2023 è stata disposta, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
5. , tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'intervento di instando per il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e per la condanna di e al Parte_1 Controparte_3 versamento, in via solidale, della somma di €. 50.000,00.
6. Sulle eccezioni preliminari
6.1. Va premesso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio (per tutte Cass. n. 24139/2014).
ha agito in via monitoria sulla base del cd. “atto di transazione” del Controparte_2
03.10.2020, rivendicando il pagamento dei crediti da lavoro maturati nei confronti delle precedenti datrici di lavoro (“Ristorante LI di LI O”, “LI Sport
Village di LI PA e “Max & Co. di OL NL). Il rapporto sottostante al citato atto negoziale rientra nella sfera di competenza del Giudice del Lavoro ex art. 409
c.p.c., poiché sono stati azionati crediti correlati ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi con imprese ubicate nel circondario del Tribunale di Modena. Pertanto, è stata correttamente radicata la controversia dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro.
6.2. E' invece fondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di CP_3
Quest'ultima società, quale ingiunta, avrebbe dovuto proporre ricorso in
[...]
opposizione, nel termine di quaranta giorni, avverso il decreto ingiuntivo notificatole da
, come prescritto dal comma 1 dell'art. 645, c.p.c. Non vi è alcuna Controparte_2 prova che la società ingiunta abbia notificato alla ingiungente ricorso in opposizione, pagina 3 di 9 risultando invece agli atti come la stessa si sia limitata a spiegare un intervento volontario nell'ambito del giudizio di opposizione proposto da , rubricato Parte_1 con il n. 656/2023 r.g. L'effetto giuridico della mancata notifica di una tempestiva opposizione è il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, con riferimento alla società intervenuta. Per pacifica giurisprudenza, il decreto ingiuntivo emesso tanto nei confronti del coobbligato solidale (id est ) che del debitore principale (id Parte_1 est , ove non impugnato da quest'ultimo nei termini di legge, acquista Controparte_3
- ancorché opposto dal codebitore - efficacia di cosa giudicata nei confronti del debitore principale il quale non è legittimato ad intervenire adesivamente nel giudizio di opposizione instaurato del coobbligato. Così Cass. n. 22696/2015: “Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi”
(cfr. Cass. n. 22696/2015, Cass. n. 567/1987).
Per tali ragioni deve essere esaminata esclusivamente l'opposizione di . Parte_1
7. Sul merito
7.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (Cass. n. 2421/2006). Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
S.U., Sent. n. 13533/2001, Cass. n. 13685/2019).
7.2. E' incontroverso - oltre che documentato - che ha lavorato Controparte_2
alle dipendenze delle imprese individuali “Ristorante LI di LI O”
(dall'1.01.1992 al 31.05.2012), “LI Sport Village di LI PA (dall'1.06.2012 al 30.05.2016) e “Max & Co. Catering di OL NL (dal 23.07.2016 al pagina 4 di 9 31.12.2018) (cfr. estratto conto previdenziale 1).
L'atto del 03.10.2020, qualificato come “transazione” e sottoscritto da Parte_3 in veste legale rappresentante di prevede l'accollo da parte di tale Controparte_3 società di “ogni debito pregresso inerenti i rapporti di lavoro intercorsi dalla
[...]
con i datori precedenti Ristorante LI di LI Roberto, con la LI CP_2
Sport Village di LI AO e con la Max & Co. Catering di OL NL e al punto n. 2 “riconosce alla un credito di Euro 50.000,00 inerenti i rapporti Controparte_2 di lavoro intercorsi con il Ristorante LI di LI Roberto P.iva: P.IVA_2 successivamente con la LI Sport Village di LI AO P.iva: e in P.IVA_3 ultimo con la Max & Co. Catering di OL Gianluca P.iva ”. 2 P.IVA_4
7.3. La difesa dell'opposta afferma che tale atto negoziale integra un accollo del debito ex art. 1273 cod. civ. da parte di non potendosi configurare Controparte_3 un accordo transattivo per la mancata sottoscrizione e accettazione delle condizioni contrattuali da parte della lavoratrice. Da qui l'insorgenza dell'obbligazione solidale di
. Parte_1
La ricostruzione giuridica della convenuta non è condivisibile.
Come noto, l'accollo è il contratto con il quale il debitore ed un terzo si accordano affinché il terzo-accollante assuma il debito del primo (cfr. Cass. n. 38225/2021). Nella specie non è in alcun modo configurabile l'istituto invocato dalla convenuta-opposta, in quanto il documento in esame non reca la sottoscrizione di (quale Parte_1 debitore originario), né questi risulta parte dell'atto negoziale, firmato esclusivamente da
. Parte_2
Né ricorre l'altra fattispecie codicistica di modifica soggettiva delle parti del rapporto obbligatorio. L'espromissione, infatti, è il negozio con il quale il terzo-espromittente assume spontaneamente nei confronti del creditore-espromissario l'obbligazione del debitore originario (espromesso). La causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato (cfr. Cass. n. 22166/2012).
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, l'espromissione non si inquadra tra le promesse unilaterali ma integra un contratto a prestazioni corrispettive tra creditore e terzo, con la conseguenza che allo stesso si applicano tutte le norme codicistiche che attengono alla conclusione e interpretazione dei contratti. La Suprema Corte ha chiarito che "l'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 cod. civ., in quanto mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l'altra è considerata un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale" (Cass. n. 32787/2022, Cass. n. 609/1973, Cass. n. 6935/1983).
Ebbene, non può ritenersi raggiunto un accordo tra la creditrice e la terza- CP_2
espromittente a fronte dell'espresso rifiuto della prima di accettare le Controparte_3 condizioni riportate nell'atto del 03.10.2020, come dalla stessa riconosciuto nel ricorso per decreto ingiuntivo del 13.04.2021. A pagina 8 dell'opposizione di è Parte_1 trascritto il passo del ricorso in cui la sig.ra riconosce che “[…] tale scrittura non CP_2
è stata sottoscritta dalla lavoratrice e pertanto si intendono non accettate le condizioni, tra cui quella che prevede il pagamento rateale del debito e la conseguente cessione delle quote societarie in caso di inadempimento. Ne discende che la scrittura de quo ha solo la natura unilaterale di riconoscimento di debito […].” Tale rifiuto degrada l'atto de quo a semplice proposta contrattuale, priva di valore vincolante. Le forme di successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo presuppongono la stipulazione di un contratto.
L'insussistenza delle fattispecie dell'accollo cumulativo e dell'espromissione cumulativa, previste dal libro IV-Capo VI del cod. civ. (art. 1272,1273), impedisce di ravvisare una responsabilità solidale di , quale debitore originario. Parte_1
7.4. Da ultimo, si osserva come la scrittura in esame non sia in alcun modo vincolante per per due ordini di ragioni: Parte_1
1) l'opponente è estraneo all'atto negoziale de quo;
2) la ricognizione di debito e la promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. hanno un effetto meramente confermativo, sul piano processuale, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, sono inidonee a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunta di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Il riconoscimento del debito deve provenire pagina 6 di 9 da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto. In materia la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “La successione può, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 2160, 2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito). Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13170 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975). E tanto perché la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.
D'altronde, alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate. Il legislatore ha stabilito che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” ex art. 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”). Deve concludersi, conseguentemente, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, determina l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione. Sul punto questa Corte ha rilevato che nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti” (Cass. n. 31296/2023).
7.5. Non essendo stata fornita la prova del titolo negoziale che giustifica il pagamento della somma di €. 50.000,00, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 142/2023, passato in giudicato solamente nei confronti di Controparte_3 pagina 7 di 9 7.6. L'accoglimento nel merito del ricorso esime dallo scrutinio delle ulteriori questioni agitate in giudizio (prescrizione), in forza del principio processuale “della ragione più liquida” (Cass. S.U. n. 29523/2008, Cass. S.U. n. 24882/2008, Cass. n.
21266/2007).
8. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, perché difetta l'allegazione e la prova del danno patito. Le Sezioni Unite hanno chiarito che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. S.U. Ord. n. 7583/2004, Cass. Sent. n. 7620/2013).
9. Sulle spese
9.1. deve essere condannata a rifondere le spese di lite in forza Controparte_3 del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022.
9.2. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La controvertibilità delle questioni esaminate e i dubbi interpretativi connessi alla qualificazione giuridica della scrittura del 03.10.2020 giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: pagina 8 di 9 1) DICHIARA inammissibile l'intervento di Controparte_3
2) ACCOGLIE l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 142/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 21.04.2023;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
, che liquida nella complessiva somma di €. 3.500,00, oltre rimborso spese CP_2 generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
4) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1 [...]
; CP_2
5) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 5 fascicolo opposta. 2 Cfr. doc. 1 fascicolo opposta. pagina 5 di 9