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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 191/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 191/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 POSTE ITALIANE S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Gianfranco bancario, cassetta di Dell'Aglio sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
, con il patrocinio dell'avv. Aldo Angelo Parte_1
140041 Dolmetta e dell'avv. Rita Persico, quest'ultima procuratore domiciliatario
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 15 settembre
2022, n. 2009/2022. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in parziale
riforma della sentenza n. 2009/2022 (RG n. 5304/2021) del Tribunale di
Bergamo, dr. Del Giudice, pubblicata il 15/09/2022 così giudicare:
In via principale,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del 1° motivo di appello, infondata
in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata da parte attrice nei
confronti di Poste Italiane S.p.A. relativamente all'applicazione della
ritenuta fiscale ai buoni postali oggetto della controversia e,
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte
dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 6
(fasc. di parte nel giudizio di 1° grado);
In ogni caso, pertanto anche nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
adita ritenesse corretta la modalità di calcolo della ritenuta fiscale stabilita
dal Tribunale di Bergamo,
– accertare e dichiarare, in accoglimento del 2° motivo di appello, l'errata
ed ingiusta condanna di Poste Italiane S.p.A. a corrispondere le somme
dovute a controparte – e su queste somme, gli ulteriori interessi legali ex art.
1284 c. 4 c.c. – stante l'insussistenza di ogni suo inadempimento in merito;
conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della Parte_1
maggior somma nel frattempo corrisposta da Poste Italiane S.p.A., in
esecuzione della decisione di primo grado, per i suddetti buoni postali della serie “Q”;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellata
“…ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE: a) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto
l'impugnazione promossa dalla società Poste Italiane spa avverso la
sentenza n. 2009/2022 - n. 5304/2021 R.G., emessa in data 15.9.2022 dal
Tribunale di Bergamo e pubblicata in pari data;
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse.
Da ultimo, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2009/2022 pubblicata in data 15 settembre 2022, il
Tribunale di Bergamo ha condannato Poste Italiane S.p.a. al pagamento, in favore di della somma di € 205.449,90 oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del 9 marzo 2021 sino alla data del 25
giugno 2021 ed oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del 25
giugno 2021 sino al soddisfo, a titolo di interessi maturati su n. 62 BFP
sottoscritti successivamente al 13 giugno 1986 (di cui n. 2 appartenenti alla serie P divenuta Q/P, n. 46 appartenenti alla serie Q e n. 14 appartenenti alla serie P/O divenuta Q/P), come da condizioni economiche riportate a tergo dei titoli ed in base alla normativa fiscale (a fronte della mancata offerta da parte di Poste di alcuna somma), rigettando le restanti domande.
1.1. In particolare, il Tribunale ha dato atto delle modifiche intervenute nella normativa di settore: dapprima l'art. 31 D.P.R. n. 601/1973 aveva previsto l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti maturati sui BFP, esenzione venuta meno con l'intervento del D.L. n. 556/1986,
convertito in L. n. 759/1986, (successivo all'emissione dei buoni della serie
“Q” previsti dal D.M. 13 giugno 1986), istitutivo di una ritenuta d'imposta per le persone fisiche su interessi, premi ed altri frutti ai sensi dell'art. 26
D.P.R. n. 600/1973 ratione temporis applicabile. Successivamente, il D.L. n.
239/1996 aveva introdotto un'imposta sostitutiva in misura pari al 12,50%,
disponendo all'art. 2 che “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi
in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)”, ed applicando quindi il cd. “principio di cassa” per cui il momento impositivo coincide con quello in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore, ossia quando è reso disponibile unitamente al rimborso del buono. Tuttavia, in specie, l'emittente dei titoli ha illegittimamente capitalizzato annualmente gli interessi maturati di volta in volta al netto dei trattamenti tributari predetti e non al lordo, anticipando l'imposizione ad una fase anteriore alla percezione degli importi. Ha ritenuto che il D.M. del 23 giugno 1997, disponente la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, non fosse applicabile ai buoni Q, R ed
S, essendo tale decreto un provvedimento subordinato alle disposizioni legislative predette, da disapplicare in caso di difformità da queste,
<
indebitamente anticipata del momento impositivo>>, oltre che privo di fondamento normativo. Ha evidenziato che anche i calcoli riportati sul retro dei titoli e nella tabella di cui al D.M. 13 giugno 1986 indicano l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, sconfessando i criteri di computo “al netto”, indicati dal D.M. 23 giugno 1997.
Ha reputato irrilevante la disamina della questione della nullità della pattuizione volta ad indicare un momento impositivo differente rispetto a quello previsto dalla legge, avendo applicato analogicamente il principio giurisprudenziale per cui <
attraverso il quale il cittadino assolve i propri doveri di contribuente, in ottemperanza [a] norme impositive inderogabili, e come tali implicanti la nullità di patti che escludano o trasferiscano su altri il relativo onere>> o rechino diversa disciplina, tant'è che <
dopo aver disposto che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissa il criterio della progressività,
quale parametro informatore del sistema tributario nel suo complesso, rende il debito su imposte dirette personale ed infungibile, e, pertanto, non autorizza comportamenti od accordi che lo eludano o lo trasferiscano su altri (…)>> (Sez. Un., sent. n. 3935/1987).
1.2. Proseguendo, il Tribunale, ha dichiarato le domande attoree infondate,
in quanto, appartenendo i buoni alla serie Q/P ed essendo stati emessi in base all'art. 5 co. 2 D.M. 13 giugno 1986, ha ritenuto non pertinente il richiamo ai principi delle Sezioni Unite (sent. n. 13979/2007); ha osservato che i buoni
Q/P recano un'apposita stampigliatura indicante i diversi tassi previsti dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, senza che la mancanza di indicazioni per l'ultimo decennio di investimento possa deporre in senso opposto a quanto affermato dalle Sezioni Unite, a fronte della previsione della stampigliatura per i tassi percentuali (e non gli importi in lire), che dispone fino al termine del 20° anno la maturazione dei tassi, i quali, successivamente non mutano ulteriormente, mutando, invece, al 21° anno la modalità di calcolo dell'importo spettante in applicazione del tasso percentuale applicabile fino al 21° anno, venendo soltanto meno la capitalizzazione composta dell'interesse.
Ciò posto, ha aderito all'orientamento della Suprema Corte (ord. n.
4384/2022) per cui <
l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale… nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione … qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»… al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie
«Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q»,
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate>>.
1.3. Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondata la pretesa risarcitoria di parte attrice (basata sul difetto di informazione e sul legittimo affidamento ingenerato nel risparmiatore circa il maggior rendimento dei titoli rispetto a quanto previsto dal D.M.), in quanto, a prescindere da quanto riportato a tergo sui bfp, essi sono vincolanti sulla base della conoscenza legale dei consociati,
conseguita attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei D.M., (Cass.
sent. n. 3963 del 2019), ed in assenza di ulteriori oneri informativi in capo a
Poste Italiane S.p.a., dovendosi escludere un legittimo affidamento risarcibile, né potendosi pervenire a diverse conclusioni sulla base delle direttive europee.
Tali conclusioni valgono anche per i buoni che hanno visto mutare per mezzo di una modifica grafica sia la propria serie da “P” o “O” a “Q/P” o “P/O”, sia la tabella posta a tergo recante tassi differenti come da art. 5 D.M. 13 giugno
1986.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Poste Italiane S.p.a., sulla base di due motivi di gravame.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Parte_1
gravame.
4. All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione della normativa fiscale, in particolare del D.P.R. n. 602/73 art. 3 comma 2 lett. d),
e) ed f), oltre che dell'art. 7 D.M. 23 giugno 1997.
Espone la necessità di stabilire l'ammontare spettante ai risparmiatori,
detraendo dal quantum dovuto a titolo di rimborso dei buoni la somma da versare all'Erario a titolo di imposizione fiscale.
Evidenzia che anche i frutti derivanti dai titoli sarebbero soggetti ad imposizione fiscale da diversi decenni;
fino al 1986 i bfp erano esenti da imposte, mentre con l'avvento del D.L. 556/1986, dal 21 settembre 1986
sarebbero assoggettati ad una ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del
D.P.R. n. 600/1973, che, per i buoni della serie Q, dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31 agosto 1987 e poi del 12,5%
dal 1° settembre 1987. La ritenuta sarebbe stata abrogata dal D.lgs. n.
239/1996, istitutivo di una imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita per i bfp nella misura del 12,50%.
Pertanto, contesta la statuizione per cui il montante che costituisce la base su cui applicare di anno in anno l'interesse composito per i primi 20 anni,
andrebbe calcolato al lordo della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva,
sostenendo, invece, che tale calcolo andrebbe eseguito al netto della ritenuta fiscale e/o dell'imposta sostitutiva. Evidenzia che l'ultimo decennio di investimento risentirebbe della ritenuta fiscale introdotta successivamente alla predisposizione del modulo utilizzato.
Deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che, oltre alle norme citate in sentenza, la materia è disciplinata anche dall'art. 3 co.2, lett. d) ed e) del
D.P.R. 602/1973, richiamato dall'art. 1 co. 3, lett. b) del D.L. 556/1986 in relazione all'attività dell'Amministrazione Postale. La sentenza impugnata violerebbe tale norma, che prevede la riscossione delle ritenute sui redditi maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi, sommandosi ogni anno gli interessi non corrisposti al montante.
Inoltre, deduce che l'importo bimestrale riferito all'ultimo decennio è stato stampato su modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico dello Stato a ridosso dell'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, perciò prima che la ritenuta e l'imposta sostitutiva venissero introdotte e modificate, e, costituendo l'importo bimestrale l'applicazione dell'interesse del 12% sul montante massimo raggiunto al ventesimo anno, con la capitalizzazione calcolata senza bisogno di detrazioni.
Inoltre, l'applicazione della ritenuta fiscale all'atto della produzione del reddito automaticamente reinvestito sarebbe coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi.
Ai fini dell'individuazione del momento impositivo, l'appellante richiama la tesi del Tribunale di Milano (ord. del 20 dicembre 2017): <<…La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integra senz'altro una manifestazione di ricchezza in quanto determina un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del b.f.p. con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale>>.
L'appellante deduce che il D.P.R. n. 600/73 all'art. 26 si applica agli
“interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori” e che bisognerebbe considerare che l'art. 1 co. 1 e 2 del D.L. 556/1986 prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, che l'art. 1 co. 3 lett. b)
del medesimo D.L. dispone che le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ex art. 3
co. 2 lett. d) e f), se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale e che le relative modalità di versamento delle ritenute sono stabilite dall'art. 8
co. 3 del medesimo decreto. Inoltre, l'art. 3 co. 2 lett. d) ed f) del D.P.R.
602/1973, relativamente all'attività dell'amministrazione postale, dispone che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo
d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel
periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Tali norme, unitamente considerate, permetterebbero di scindere l'applicazione della ritenuta dal principio di cassa, in quanto la normativa prevederebbe il versamento diretto delle ritenute operate sui redditi maturati nel periodo impositivo “ancorché non corrisposti”.
La capitalizzazione basata su l'art. 7 D.M. del 23 giugno 1997 sarebbe coerente con la norma in quanto, se, per un verso, l'interesse maturato viene corrisposto all'atto della riscossione del titolo, per altro verso, esso viene riferito ad anni precedenti, mentre la legge dispone che la ritenuta venga applicata a prescindere, separando tale atto dal principio di cassa.
Anche l'art. 2 co. 3 d.lgs. n. 239/1996 (norma di rango primario) prevede che
“per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'
[...]
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con CP_2
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del
consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche
agli effetti dell'art. 7”, rimettendo così al D.M. del 23 giugno 1997 la regolamentazione dell'applicazione dell'imposta sui bfp. Tale d.m. sarebbe una norma secondaria, con funzione di specificazione del contenuto del d.lgs.
predetto. Una norma primaria successiva al d.m. del 13 giugno 1986 ha modificato la disciplina della ritenuta fiscale e avrebbe necessitato di indicazione nei bfp in questione, in quanto oggetto di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Pertanto, tale disciplina non potrebbe essere disapplicata,
perché riguarderebbe specificamente il momento impositivo.
Secondo l'appellante, l'insorgenza del dovere impositivo coincide con la maturazione periodica dei rendimenti, e, costituendo gli interessi il reddito prodotto nell'anno e producendo ulteriori interessi, ad essi andrebbe applicata la ritenuta fiscale conformemente all'art. 7 del D.M. 23 giugno
1997, il quale al co. 3 dispone che il conteggio del rendimento dei buoni appartenenti alle serie Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 andrebbe eseguito al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile.
Il D.M., peraltro, non potrebbe essere disapplicato, trovando la propria fonte nel D.P.R. n. 157/1973 e la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia cogente all'art. 173 del vecchio codice postale, applicabile in specie, e, per l'effetto, anche al d.m. del 23 giugno 1997. Tale decreto ha modificato la misura degli interessi da corrispondere, che, in base all'art. 1339 c.c., ha sostituito la disciplina derivate dall'art. 173 predetto.
Gli importi indicati dal d.m. e riportati sul retro dei titoli non corrisponderebbero a quelli corrisposti dall'emittente, in quanto al momento dell'emanazione del D.M. istitutivo della serie Q non vi sarebbero stati riferimenti all'applicazione della ritenuta fiscale, non essendo ancora prevista e così fino all'utilizzo dei modelli forniti dal . Controparte_3
Sarebbe indubbio che la modifica relativa alla ritenuta fiscale vada applicata a fronte del fatto che il contratto per il rilascio del buono è eterointegrato dai
D.M. pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui a pagina 14 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e, dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale,
com'è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
1.3. Ciò posto, i bfp in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale appartengono alla serie Q e Q/P e sono stati acquistati successivamente al 13 giugno 1986.
1.4. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli CP_4
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una
ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della
ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a
dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono
riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto
nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d),
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione
postale. Le modalita' di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1, l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti
diretti”, il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma
2 lett. d): “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR
600/773 ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso
previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la
quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli
di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso
soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da
quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
1.5. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da Controparte_5
ed emessi nel 1992, devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1.
Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e CP_4
prestiti tramite la Poste italiane S.p.a. le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi
a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi
anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente
disciplina fiscale”. Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n.
2082/2021).
In conclusione, quindi, ritiene la Corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997 che, in coerenza con la disciplina primaria che si è già esaminata prevede che “per i buoni delle serie
ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31
dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,
per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente
al netto della ritenuta fiscale”.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce di esser sempre stata disponibile a corrispondere quanto dovuto per i bfp in base al D.M. 13 giugno
1986 e al D.M. 23 giugno 1997, ma di non aver potuto procedere al rimborso con le modalità previste dall'art. 208 D.P.R. n. 285/1989, in quanto controparte ha chiesto il pagamento “con altri mezzi”. La risparmiatrice si sarebbe potuta rivolgere a qualunque ufficio postale per ottenere la minor somma ed agire poi successivamente in giudizio per la differenza asseritamente dovuta.
Invoca l'art. 208, che prevede il rimborso dei buoni in qualunque momento in favore del titolare che si presenti presso uno sportello postale, previa restituzione degli originali necessaria a Poste per ottenere, a propria volta, il rimborso di quanto versato a con impossibilità per Controparte_6
essa di formulare un'offerta.
Parte appellante, inoltre, contesta la liquidazione degli interessi legali in base all'art. 1284 co. 4 c.c. operata dal Tribunale, secondo il quale essa <<…non ha offerto un pagamento neanche per la minor somma pacifica e nemmeno in corso di giudizio…>>. In merito, ribadisce di esser sempre stata disponibile al rimborso, deducendo, però, la legittimità della richiesta di sottoscrizione della quietanza di pagamento, essendo essa una “mera
dichiarazione di scienza” rilasciata dal creditore, avente valore di prova documentale dell'avvenuto rimborso, non implicante alcuna rinuncia ad eventuali diritti futuri ad agire legalmente (cfr. Cass. n. 4688/2003 e n.
729/2003). Sarebbe, perciò, infondata, la pretesa di controparte di
“un'offerta” della somma non contestata, dovendosi, piuttosto, la controparte attivare per riscuotere tale importo presso uno sportello e poi eventualmente agire per l'eventuale residuo.
Peraltro, in merito alla liquidazione degli interessi nella “misura moratoria”
ex art. 1284 c.c., deduce che, per applicare gli interessi legali maggiorati ex
D.Lgs. n. 231/2002, bisognerebbe accertare se tale diritto può essere riconosciuto in relazione alla natura del credito.
Considerato che
oggetto di causa sono i bfp disciplinati in Gazzetta Ufficiale e dall'art. 173 D.P.R.
156/1973 e che l'art. 1284 co. 4 c.c. dispone che “se le parti non ne hanno
determinato la misura…” dev'essere applicato il tasso d'interesse delle transazioni commerciali, dunque solo qualora la fonte non sia contrattuale, nel caso di specie, l'art. 1284 co. 4 non sarebbe applicabile a fronte della natura del credito dei buoni, i cui rendimenti sono previsti dalla legge e per i quali non sarebbe possibile un previo accordo tra le parti avente ad oggetto la misura del tasso di interesse. Tali buoni, quindi, sono espressione del risparmio postale, oggetto di interesse pubblico, e sono, in sostanza, titoli di
Stato, la cui emissione e gestione è regolata dai D.M., pertanto tutti i bfp emessi tra il 26 dicembre 1924 e il 13 aprile 2001 costituirebbero forme di indebitamento dello Stato, messe in circolazione per la prima volta dal R.D.L.
n. 2106/1924, e ciò nulla avrebbe a che vedere con le transazioni commerciali tra privati, disciplinate contrattualmente, cui farebbero riferimenti i tassi moratori pretesi da controparte. Il tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sarebbe applicabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni derivanti da fonte contrattuale, ma non al caso di specie. Pertanto,
dipendendo il rimborso dei titoli dall'iniziativa del risparmiatore, l'appellante deduce di non poter essere condannata a pagare, anche gli interessi di mora,
difettando una ipotesi di inadempimento.
2.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che sia indubbia la decorrenza della mora, in relazione al credito relativo alla minor somma dovuta in base ai criteri accertati in sede giudiziale (interessi ex D.M. 23 giugno 1997 con efficacia di giudicato
(interno) dal Tribunale e in applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati ancorché non riscossi), sin dalla data di comunicazione della richiesta scritta di pagamento da parte del creditore (art. 1219 c.c.), come accertato dal Tribunale. La circostanza che la somma riconosciuta come dovuta dal Tribunale sia quella che Poste Italiane S.p.A. avrebbe liquidato all'atto della presentazione del titolo per la riscossione è ininfluente ai fini della sussistenza della mora, posto che la stessa Poste Italiane S.p.a.
evidenzia la necessità per l'incasso del titolo della consegna del buono quietanzato, necessità che ha indotto la risparmiatrice ad adire l'autorità
giudiziaria per far valere le proprie pretese (in assenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale sul punto) nel timore non irragionevole che il rilascio di quietanza avrebbe potuto precluderle la maggior pretesa.
Peraltro, tale importo era stato richiesto in giudizio, ancorché in via subordinata, anche dalla risparmiatrice.
In giudizio, poi, la decorrenza della mora non è stata interrotta dalla indicazione della somma dovuta sulla base del calcolo degli interessi in base ai tassi previsti dal D.M. 23 giugno 1997 in quanto non accompagnata dall'offerta di pagamento, per lo meno non formale (art. 1220 c.c.), che Poste
avrebbe potuto subordinare alla riconsegna del buono.
Il procedimento segnalato da Poste Italiane S.p.a. come necessario per la riscossione degli interessi maturati sui buoni è meramente amministrativo e non preclude la formulazione di un'offerta, ancorché informale, anche in corso di contenzioso, al fine di impedire la maturazione degli interessi di mora.
Pertanto, a far data della proposizione della domanda giudiziale il tasso di mora è quello previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c., che disciplina la misura degli interessi maturati dopo la domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che è applicabile alle obbligazioni di fonte contrattuale così
come a quelle nascenti da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle
<
di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione>> (Cass.
n. 61/2023).
3. Pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda di condanna proposta da nei confronti di Poste Parte_1
Italiane S.p.a. al pagamento di maggiori somme rispetto a quanto indicato da
Poste Italiane S.p.a. nella misura di € 159.891,37 (non essendo stati forniti al
Collegio elementi obiettivi per ritenere non corretta tale quantificazione), con conseguente condanna di alla restituzione della maggior Parte_1
somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado;
rigetta l'appello limitatamente al secondo motivo di gravame, in punto di spettanza sulla minor somma dovuta degli interessi moratori come riconosciuti dal
Tribunale sino al saldo.
4. La riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello è stato accolto relativamente al tema della applicazione della ritenuta fiscale sulla quale, però, vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia da parte della Corte di legittimità. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2 >> (Cassazione 7782/2020).
Si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 15 settembre 2022 n. 2009/2022, rigetta la domanda di condanna proposta da nei confronti di Poste Italiane S.p.a. al Parte_1
pagamento di maggiori somme rispetto a quanto indicato da Poste Italiane
S.p.a. nella misura di € 159.891,37, con conseguente condanna di Parte_1
alla restituzione della maggior somma percepita in esecuzione
[...]
della sentenza di primo grado;
2) rigetta l'appello limitatamente al secondo motivo di gravame, in punto di spettanza sulla minor somma dovuta degli interessi moratori come riconosciuti dal Tribunale sino al saldo;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott. Vittoria Gabriele
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 191/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 191/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 POSTE ITALIANE S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Gianfranco bancario, cassetta di Dell'Aglio sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
, con il patrocinio dell'avv. Aldo Angelo Parte_1
140041 Dolmetta e dell'avv. Rita Persico, quest'ultima procuratore domiciliatario
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 15 settembre
2022, n. 2009/2022. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in parziale
riforma della sentenza n. 2009/2022 (RG n. 5304/2021) del Tribunale di
Bergamo, dr. Del Giudice, pubblicata il 15/09/2022 così giudicare:
In via principale,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del 1° motivo di appello, infondata
in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata da parte attrice nei
confronti di Poste Italiane S.p.A. relativamente all'applicazione della
ritenuta fiscale ai buoni postali oggetto della controversia e,
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte
dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 6
(fasc. di parte nel giudizio di 1° grado);
In ogni caso, pertanto anche nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
adita ritenesse corretta la modalità di calcolo della ritenuta fiscale stabilita
dal Tribunale di Bergamo,
– accertare e dichiarare, in accoglimento del 2° motivo di appello, l'errata
ed ingiusta condanna di Poste Italiane S.p.A. a corrispondere le somme
dovute a controparte – e su queste somme, gli ulteriori interessi legali ex art.
1284 c. 4 c.c. – stante l'insussistenza di ogni suo inadempimento in merito;
conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della Parte_1
maggior somma nel frattempo corrisposta da Poste Italiane S.p.A., in
esecuzione della decisione di primo grado, per i suddetti buoni postali della serie “Q”;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellata
“…ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE: a) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto
l'impugnazione promossa dalla società Poste Italiane spa avverso la
sentenza n. 2009/2022 - n. 5304/2021 R.G., emessa in data 15.9.2022 dal
Tribunale di Bergamo e pubblicata in pari data;
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse.
Da ultimo, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2009/2022 pubblicata in data 15 settembre 2022, il
Tribunale di Bergamo ha condannato Poste Italiane S.p.a. al pagamento, in favore di della somma di € 205.449,90 oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del 9 marzo 2021 sino alla data del 25
giugno 2021 ed oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del 25
giugno 2021 sino al soddisfo, a titolo di interessi maturati su n. 62 BFP
sottoscritti successivamente al 13 giugno 1986 (di cui n. 2 appartenenti alla serie P divenuta Q/P, n. 46 appartenenti alla serie Q e n. 14 appartenenti alla serie P/O divenuta Q/P), come da condizioni economiche riportate a tergo dei titoli ed in base alla normativa fiscale (a fronte della mancata offerta da parte di Poste di alcuna somma), rigettando le restanti domande.
1.1. In particolare, il Tribunale ha dato atto delle modifiche intervenute nella normativa di settore: dapprima l'art. 31 D.P.R. n. 601/1973 aveva previsto l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti maturati sui BFP, esenzione venuta meno con l'intervento del D.L. n. 556/1986,
convertito in L. n. 759/1986, (successivo all'emissione dei buoni della serie
“Q” previsti dal D.M. 13 giugno 1986), istitutivo di una ritenuta d'imposta per le persone fisiche su interessi, premi ed altri frutti ai sensi dell'art. 26
D.P.R. n. 600/1973 ratione temporis applicabile. Successivamente, il D.L. n.
239/1996 aveva introdotto un'imposta sostitutiva in misura pari al 12,50%,
disponendo all'art. 2 che “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi
in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)”, ed applicando quindi il cd. “principio di cassa” per cui il momento impositivo coincide con quello in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore, ossia quando è reso disponibile unitamente al rimborso del buono. Tuttavia, in specie, l'emittente dei titoli ha illegittimamente capitalizzato annualmente gli interessi maturati di volta in volta al netto dei trattamenti tributari predetti e non al lordo, anticipando l'imposizione ad una fase anteriore alla percezione degli importi. Ha ritenuto che il D.M. del 23 giugno 1997, disponente la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, non fosse applicabile ai buoni Q, R ed
S, essendo tale decreto un provvedimento subordinato alle disposizioni legislative predette, da disapplicare in caso di difformità da queste,
<
indebitamente anticipata del momento impositivo>>, oltre che privo di fondamento normativo. Ha evidenziato che anche i calcoli riportati sul retro dei titoli e nella tabella di cui al D.M. 13 giugno 1986 indicano l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, sconfessando i criteri di computo “al netto”, indicati dal D.M. 23 giugno 1997.
Ha reputato irrilevante la disamina della questione della nullità della pattuizione volta ad indicare un momento impositivo differente rispetto a quello previsto dalla legge, avendo applicato analogicamente il principio giurisprudenziale per cui <
attraverso il quale il cittadino assolve i propri doveri di contribuente, in ottemperanza [a] norme impositive inderogabili, e come tali implicanti la nullità di patti che escludano o trasferiscano su altri il relativo onere>> o rechino diversa disciplina, tant'è che <
dopo aver disposto che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissa il criterio della progressività,
quale parametro informatore del sistema tributario nel suo complesso, rende il debito su imposte dirette personale ed infungibile, e, pertanto, non autorizza comportamenti od accordi che lo eludano o lo trasferiscano su altri (…)>> (Sez. Un., sent. n. 3935/1987).
1.2. Proseguendo, il Tribunale, ha dichiarato le domande attoree infondate,
in quanto, appartenendo i buoni alla serie Q/P ed essendo stati emessi in base all'art. 5 co. 2 D.M. 13 giugno 1986, ha ritenuto non pertinente il richiamo ai principi delle Sezioni Unite (sent. n. 13979/2007); ha osservato che i buoni
Q/P recano un'apposita stampigliatura indicante i diversi tassi previsti dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, senza che la mancanza di indicazioni per l'ultimo decennio di investimento possa deporre in senso opposto a quanto affermato dalle Sezioni Unite, a fronte della previsione della stampigliatura per i tassi percentuali (e non gli importi in lire), che dispone fino al termine del 20° anno la maturazione dei tassi, i quali, successivamente non mutano ulteriormente, mutando, invece, al 21° anno la modalità di calcolo dell'importo spettante in applicazione del tasso percentuale applicabile fino al 21° anno, venendo soltanto meno la capitalizzazione composta dell'interesse.
Ciò posto, ha aderito all'orientamento della Suprema Corte (ord. n.
4384/2022) per cui <
l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale… nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione … qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»… al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie
«Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q»,
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate>>.
1.3. Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondata la pretesa risarcitoria di parte attrice (basata sul difetto di informazione e sul legittimo affidamento ingenerato nel risparmiatore circa il maggior rendimento dei titoli rispetto a quanto previsto dal D.M.), in quanto, a prescindere da quanto riportato a tergo sui bfp, essi sono vincolanti sulla base della conoscenza legale dei consociati,
conseguita attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei D.M., (Cass.
sent. n. 3963 del 2019), ed in assenza di ulteriori oneri informativi in capo a
Poste Italiane S.p.a., dovendosi escludere un legittimo affidamento risarcibile, né potendosi pervenire a diverse conclusioni sulla base delle direttive europee.
Tali conclusioni valgono anche per i buoni che hanno visto mutare per mezzo di una modifica grafica sia la propria serie da “P” o “O” a “Q/P” o “P/O”, sia la tabella posta a tergo recante tassi differenti come da art. 5 D.M. 13 giugno
1986.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Poste Italiane S.p.a., sulla base di due motivi di gravame.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Parte_1
gravame.
4. All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione della normativa fiscale, in particolare del D.P.R. n. 602/73 art. 3 comma 2 lett. d),
e) ed f), oltre che dell'art. 7 D.M. 23 giugno 1997.
Espone la necessità di stabilire l'ammontare spettante ai risparmiatori,
detraendo dal quantum dovuto a titolo di rimborso dei buoni la somma da versare all'Erario a titolo di imposizione fiscale.
Evidenzia che anche i frutti derivanti dai titoli sarebbero soggetti ad imposizione fiscale da diversi decenni;
fino al 1986 i bfp erano esenti da imposte, mentre con l'avvento del D.L. 556/1986, dal 21 settembre 1986
sarebbero assoggettati ad una ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del
D.P.R. n. 600/1973, che, per i buoni della serie Q, dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31 agosto 1987 e poi del 12,5%
dal 1° settembre 1987. La ritenuta sarebbe stata abrogata dal D.lgs. n.
239/1996, istitutivo di una imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita per i bfp nella misura del 12,50%.
Pertanto, contesta la statuizione per cui il montante che costituisce la base su cui applicare di anno in anno l'interesse composito per i primi 20 anni,
andrebbe calcolato al lordo della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva,
sostenendo, invece, che tale calcolo andrebbe eseguito al netto della ritenuta fiscale e/o dell'imposta sostitutiva. Evidenzia che l'ultimo decennio di investimento risentirebbe della ritenuta fiscale introdotta successivamente alla predisposizione del modulo utilizzato.
Deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che, oltre alle norme citate in sentenza, la materia è disciplinata anche dall'art. 3 co.2, lett. d) ed e) del
D.P.R. 602/1973, richiamato dall'art. 1 co. 3, lett. b) del D.L. 556/1986 in relazione all'attività dell'Amministrazione Postale. La sentenza impugnata violerebbe tale norma, che prevede la riscossione delle ritenute sui redditi maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi, sommandosi ogni anno gli interessi non corrisposti al montante.
Inoltre, deduce che l'importo bimestrale riferito all'ultimo decennio è stato stampato su modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico dello Stato a ridosso dell'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, perciò prima che la ritenuta e l'imposta sostitutiva venissero introdotte e modificate, e, costituendo l'importo bimestrale l'applicazione dell'interesse del 12% sul montante massimo raggiunto al ventesimo anno, con la capitalizzazione calcolata senza bisogno di detrazioni.
Inoltre, l'applicazione della ritenuta fiscale all'atto della produzione del reddito automaticamente reinvestito sarebbe coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi.
Ai fini dell'individuazione del momento impositivo, l'appellante richiama la tesi del Tribunale di Milano (ord. del 20 dicembre 2017): <<…La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integra senz'altro una manifestazione di ricchezza in quanto determina un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del b.f.p. con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale>>.
L'appellante deduce che il D.P.R. n. 600/73 all'art. 26 si applica agli
“interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori” e che bisognerebbe considerare che l'art. 1 co. 1 e 2 del D.L. 556/1986 prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, che l'art. 1 co. 3 lett. b)
del medesimo D.L. dispone che le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ex art. 3
co. 2 lett. d) e f), se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale e che le relative modalità di versamento delle ritenute sono stabilite dall'art. 8
co. 3 del medesimo decreto. Inoltre, l'art. 3 co. 2 lett. d) ed f) del D.P.R.
602/1973, relativamente all'attività dell'amministrazione postale, dispone che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo
d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel
periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Tali norme, unitamente considerate, permetterebbero di scindere l'applicazione della ritenuta dal principio di cassa, in quanto la normativa prevederebbe il versamento diretto delle ritenute operate sui redditi maturati nel periodo impositivo “ancorché non corrisposti”.
La capitalizzazione basata su l'art. 7 D.M. del 23 giugno 1997 sarebbe coerente con la norma in quanto, se, per un verso, l'interesse maturato viene corrisposto all'atto della riscossione del titolo, per altro verso, esso viene riferito ad anni precedenti, mentre la legge dispone che la ritenuta venga applicata a prescindere, separando tale atto dal principio di cassa.
Anche l'art. 2 co. 3 d.lgs. n. 239/1996 (norma di rango primario) prevede che
“per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'
[...]
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con CP_2
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del
consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche
agli effetti dell'art. 7”, rimettendo così al D.M. del 23 giugno 1997 la regolamentazione dell'applicazione dell'imposta sui bfp. Tale d.m. sarebbe una norma secondaria, con funzione di specificazione del contenuto del d.lgs.
predetto. Una norma primaria successiva al d.m. del 13 giugno 1986 ha modificato la disciplina della ritenuta fiscale e avrebbe necessitato di indicazione nei bfp in questione, in quanto oggetto di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Pertanto, tale disciplina non potrebbe essere disapplicata,
perché riguarderebbe specificamente il momento impositivo.
Secondo l'appellante, l'insorgenza del dovere impositivo coincide con la maturazione periodica dei rendimenti, e, costituendo gli interessi il reddito prodotto nell'anno e producendo ulteriori interessi, ad essi andrebbe applicata la ritenuta fiscale conformemente all'art. 7 del D.M. 23 giugno
1997, il quale al co. 3 dispone che il conteggio del rendimento dei buoni appartenenti alle serie Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 andrebbe eseguito al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile.
Il D.M., peraltro, non potrebbe essere disapplicato, trovando la propria fonte nel D.P.R. n. 157/1973 e la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia cogente all'art. 173 del vecchio codice postale, applicabile in specie, e, per l'effetto, anche al d.m. del 23 giugno 1997. Tale decreto ha modificato la misura degli interessi da corrispondere, che, in base all'art. 1339 c.c., ha sostituito la disciplina derivate dall'art. 173 predetto.
Gli importi indicati dal d.m. e riportati sul retro dei titoli non corrisponderebbero a quelli corrisposti dall'emittente, in quanto al momento dell'emanazione del D.M. istitutivo della serie Q non vi sarebbero stati riferimenti all'applicazione della ritenuta fiscale, non essendo ancora prevista e così fino all'utilizzo dei modelli forniti dal . Controparte_3
Sarebbe indubbio che la modifica relativa alla ritenuta fiscale vada applicata a fronte del fatto che il contratto per il rilascio del buono è eterointegrato dai
D.M. pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui a pagina 14 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e, dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale,
com'è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
1.3. Ciò posto, i bfp in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale appartengono alla serie Q e Q/P e sono stati acquistati successivamente al 13 giugno 1986.
1.4. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli CP_4
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una
ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della
ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a
dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono
riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto
nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d),
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione
postale. Le modalita' di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1, l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti
diretti”, il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma
2 lett. d): “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR
600/773 ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso
previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la
quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli
di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso
soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da
quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
1.5. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da Controparte_5
ed emessi nel 1992, devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1.
Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e CP_4
prestiti tramite la Poste italiane S.p.a. le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi
a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi
anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente
disciplina fiscale”. Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n.
2082/2021).
In conclusione, quindi, ritiene la Corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997 che, in coerenza con la disciplina primaria che si è già esaminata prevede che “per i buoni delle serie
ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31
dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,
per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente
al netto della ritenuta fiscale”.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce di esser sempre stata disponibile a corrispondere quanto dovuto per i bfp in base al D.M. 13 giugno
1986 e al D.M. 23 giugno 1997, ma di non aver potuto procedere al rimborso con le modalità previste dall'art. 208 D.P.R. n. 285/1989, in quanto controparte ha chiesto il pagamento “con altri mezzi”. La risparmiatrice si sarebbe potuta rivolgere a qualunque ufficio postale per ottenere la minor somma ed agire poi successivamente in giudizio per la differenza asseritamente dovuta.
Invoca l'art. 208, che prevede il rimborso dei buoni in qualunque momento in favore del titolare che si presenti presso uno sportello postale, previa restituzione degli originali necessaria a Poste per ottenere, a propria volta, il rimborso di quanto versato a con impossibilità per Controparte_6
essa di formulare un'offerta.
Parte appellante, inoltre, contesta la liquidazione degli interessi legali in base all'art. 1284 co. 4 c.c. operata dal Tribunale, secondo il quale essa <<…non ha offerto un pagamento neanche per la minor somma pacifica e nemmeno in corso di giudizio…>>. In merito, ribadisce di esser sempre stata disponibile al rimborso, deducendo, però, la legittimità della richiesta di sottoscrizione della quietanza di pagamento, essendo essa una “mera
dichiarazione di scienza” rilasciata dal creditore, avente valore di prova documentale dell'avvenuto rimborso, non implicante alcuna rinuncia ad eventuali diritti futuri ad agire legalmente (cfr. Cass. n. 4688/2003 e n.
729/2003). Sarebbe, perciò, infondata, la pretesa di controparte di
“un'offerta” della somma non contestata, dovendosi, piuttosto, la controparte attivare per riscuotere tale importo presso uno sportello e poi eventualmente agire per l'eventuale residuo.
Peraltro, in merito alla liquidazione degli interessi nella “misura moratoria”
ex art. 1284 c.c., deduce che, per applicare gli interessi legali maggiorati ex
D.Lgs. n. 231/2002, bisognerebbe accertare se tale diritto può essere riconosciuto in relazione alla natura del credito.
Considerato che
oggetto di causa sono i bfp disciplinati in Gazzetta Ufficiale e dall'art. 173 D.P.R.
156/1973 e che l'art. 1284 co. 4 c.c. dispone che “se le parti non ne hanno
determinato la misura…” dev'essere applicato il tasso d'interesse delle transazioni commerciali, dunque solo qualora la fonte non sia contrattuale, nel caso di specie, l'art. 1284 co. 4 non sarebbe applicabile a fronte della natura del credito dei buoni, i cui rendimenti sono previsti dalla legge e per i quali non sarebbe possibile un previo accordo tra le parti avente ad oggetto la misura del tasso di interesse. Tali buoni, quindi, sono espressione del risparmio postale, oggetto di interesse pubblico, e sono, in sostanza, titoli di
Stato, la cui emissione e gestione è regolata dai D.M., pertanto tutti i bfp emessi tra il 26 dicembre 1924 e il 13 aprile 2001 costituirebbero forme di indebitamento dello Stato, messe in circolazione per la prima volta dal R.D.L.
n. 2106/1924, e ciò nulla avrebbe a che vedere con le transazioni commerciali tra privati, disciplinate contrattualmente, cui farebbero riferimenti i tassi moratori pretesi da controparte. Il tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sarebbe applicabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni derivanti da fonte contrattuale, ma non al caso di specie. Pertanto,
dipendendo il rimborso dei titoli dall'iniziativa del risparmiatore, l'appellante deduce di non poter essere condannata a pagare, anche gli interessi di mora,
difettando una ipotesi di inadempimento.
2.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che sia indubbia la decorrenza della mora, in relazione al credito relativo alla minor somma dovuta in base ai criteri accertati in sede giudiziale (interessi ex D.M. 23 giugno 1997 con efficacia di giudicato
(interno) dal Tribunale e in applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati ancorché non riscossi), sin dalla data di comunicazione della richiesta scritta di pagamento da parte del creditore (art. 1219 c.c.), come accertato dal Tribunale. La circostanza che la somma riconosciuta come dovuta dal Tribunale sia quella che Poste Italiane S.p.A. avrebbe liquidato all'atto della presentazione del titolo per la riscossione è ininfluente ai fini della sussistenza della mora, posto che la stessa Poste Italiane S.p.a.
evidenzia la necessità per l'incasso del titolo della consegna del buono quietanzato, necessità che ha indotto la risparmiatrice ad adire l'autorità
giudiziaria per far valere le proprie pretese (in assenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale sul punto) nel timore non irragionevole che il rilascio di quietanza avrebbe potuto precluderle la maggior pretesa.
Peraltro, tale importo era stato richiesto in giudizio, ancorché in via subordinata, anche dalla risparmiatrice.
In giudizio, poi, la decorrenza della mora non è stata interrotta dalla indicazione della somma dovuta sulla base del calcolo degli interessi in base ai tassi previsti dal D.M. 23 giugno 1997 in quanto non accompagnata dall'offerta di pagamento, per lo meno non formale (art. 1220 c.c.), che Poste
avrebbe potuto subordinare alla riconsegna del buono.
Il procedimento segnalato da Poste Italiane S.p.a. come necessario per la riscossione degli interessi maturati sui buoni è meramente amministrativo e non preclude la formulazione di un'offerta, ancorché informale, anche in corso di contenzioso, al fine di impedire la maturazione degli interessi di mora.
Pertanto, a far data della proposizione della domanda giudiziale il tasso di mora è quello previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c., che disciplina la misura degli interessi maturati dopo la domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che è applicabile alle obbligazioni di fonte contrattuale così
come a quelle nascenti da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle
<
di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione>> (Cass.
n. 61/2023).
3. Pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda di condanna proposta da nei confronti di Poste Parte_1
Italiane S.p.a. al pagamento di maggiori somme rispetto a quanto indicato da
Poste Italiane S.p.a. nella misura di € 159.891,37 (non essendo stati forniti al
Collegio elementi obiettivi per ritenere non corretta tale quantificazione), con conseguente condanna di alla restituzione della maggior Parte_1
somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado;
rigetta l'appello limitatamente al secondo motivo di gravame, in punto di spettanza sulla minor somma dovuta degli interessi moratori come riconosciuti dal
Tribunale sino al saldo.
4. La riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello è stato accolto relativamente al tema della applicazione della ritenuta fiscale sulla quale, però, vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia da parte della Corte di legittimità. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2 >> (Cassazione 7782/2020).
Si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 15 settembre 2022 n. 2009/2022, rigetta la domanda di condanna proposta da nei confronti di Poste Italiane S.p.a. al Parte_1
pagamento di maggiori somme rispetto a quanto indicato da Poste Italiane
S.p.a. nella misura di € 159.891,37, con conseguente condanna di Parte_1
alla restituzione della maggior somma percepita in esecuzione
[...]
della sentenza di primo grado;
2) rigetta l'appello limitatamente al secondo motivo di gravame, in punto di spettanza sulla minor somma dovuta degli interessi moratori come riconosciuti dal Tribunale sino al saldo;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott. Vittoria Gabriele
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12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19