Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01517/2025REG.PROV.COLL.
N. 07046/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7046 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Quarta) n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa, senza preventiva discussione, depositata dall’appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente ed odierno appellante ha impugnato l'atto dispositivo n. 93 datato 30 giugno 2015, nella sola parte relativa all’inserimento del conteggio dei 410 giorni di aspettativa nel periodo di comporto e all’indicazione della data errata del giorno 11 giugno 2008 quale fine aspettativa, emesso dal direttore del CNMCA – Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare di Pratica di Mare; con motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento del diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro “con interesse anche di diritto patrimoniale” e l’annullamento dello stesso atto già impugnato con il ricorso introduttivo, anche sotto ulteriori profili, nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e correlati.
2. Con la decisione oggetto di appello il T.A.R. BA adito ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ed i motivi aggiunti inammissibili per difetto d’interesse, compensando le spese di giudizio tra le parti.
In particolare, il T.A.R. ha rilevato come, per un verso, le pretese economiche del ricorrente fossero state già fatte valere in sede di ottemperanza (rispetto alla sentenza del medesimo Tribunale, Sezione III, n. -OMISSIS-), per altro verso nella stessa sede avrebbe dovuto essere messa in discussione tutta l’attività amministrativa relativa alla gestione del rapporto di lavoro, vista la preesistenza della stessa al richiamato contenzioso. Inoltre, ad avviso del T.A.R. il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alle determinazioni dell’Amministrazione, avendo, in sede di ottemperanza, insistito nella richiesta del pagamento dell’ulteriore periodo di servizio (25 aprile – 8 giugno 2008), illegittimamente non computato dal datore di lavoro, e del compenso sostitutivo della licenza ancora spettante.
3. Avverso la statuizione l’appellante (che in precedenza aveva impugnato, con ricorso n. 1946/2020, la sentenza T.A.R. BA n. -OMISSIS-, relativa a contenzioso connesso) ha proposto il ricorso in epigrafe, contestando la declaratoria in rito e riproponendo integralmente i motivi di impugnazione in primo grado, non scrutinati dal giudice di prime cure.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e, con memoria, ha controdedotto a tutte le censure.
5. Con dichiarazione del 15.1.2025, notificata all’Amministrazione resistente, la parte appellante ha rinunciato al gravame, con richiesta di compensazione delle spese.
6. Al Collegio non rimane che dare atto della dichiarazione di cui sopra; tuttavia, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, dell’attività difensiva concretamente svolta dall’Amministrazione, della mancata opposizione, da parte della stessa, al regolamento delle spese del grado proposto dall’appellante, il Collegio ritiene possa darsi luogo alla compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, da atto della rinuncia all'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.