Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 780/2023 r.g. promossa da
(già Parte_1
Parte_2
) con sede in Paese (TV) (p. iva ) in
[...] P.IVA_1
persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Pistone per mandato e domiciliata come in atti – attrice –
contro
(già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
giusto atto di fusione per incorporazione di
[...] Controparte_2
e in con effetto dal 6
[...] Controparte_3 Controparte_1
gennaio 2014) (p. iva in persona del legale rappresentante, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli per mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
1
- oggi Controparte_3 CP_1
o 0 o
riassunzione a seguito ordinanza della Corte di Cassazione
o 0 o
Conclusioni l'attrice in riassunzione
Voglia l'On. Corte di Appello, "contrariis reiectis", per tutte le ragioni esposte nel predetto atto e in totale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza accogliere le presenti e precisate conclusioni: - condannarsi la e la chiamata in causa Controparte_2 Controparte_3
– ora fuse per incorporazione in al
[...] Controparte_4
pagamento, nella misura rispettivamente del 58% e del 42% - o interamente nei confronti di - dell'indennizzo in favore Controparte_4
dell'attrice, a seguito del danno subito da quest'ultima per i fatti e i titoli in premessa, quantificato per l'intero nella complessiva somma di euro
549.153,00= o in quella diversa misura superiore o inferiore che sarà accertata in corso di causa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
- condannarsi, per le ragioni esposte,
[...]
, come rappresentata, a restituire in favore della società Controparte_4
attrice - odierna appellante, la somma di euro 21.528,00= (rectius
23.606,62=); - consequenziale la statuizione sulle competenze e spese del presente giudizio di appello considerata anche la fase precedente, di quella di primo grado considerati gli esborsi sostenuti come indicati nel giudizio di appello oltre che le spese vive e le competenze del giudizio di Cassazione,
2 rimborso forfettario e accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni per la convenuta CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1209/2017, resa nella causa civile n.
8233/2012 R.G., pubblicata in data 29 maggio 2017, comunque dichiarandosi le domande formulate dall'attore improponibili o inammissibili;
accertarsi l'inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa e/o comunque la carenza d'obbligazione della compagnia in relazione alla fattispecie di danno dedotta in giudizio e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta da
[...]
Parte_2
nei confronti di mandandola
[...] Controparte_4
assolta da ogni avversa pretesa;
rigettarsi ogni avversa domanda promossa dagli odierni attori in riassunzione, mandandosi assolta
[...]
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella Controparte_4
denegata ipotesi in cui venisse accertata operativa la polizza stipulata da
Parte_1 [...]
con e accertata Parte_2 Controparte_2
comunque l'obbligazione alla garanzia: - accertarsi e dichiararsi la precisa misura del diritto all'indennizzo di spettanza di
[...]
società agricola di Giorgio e Parte_1 [...]
escludendo anzitutto i danni relativi a beni di terzi, secondo criteri Pt_2
tecnici di prova rigorosi, comunque ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- in conseguenza, valutarsi l'obbligazione della compagnia nel
3 rispetto degli stretti limiti dell'atto di accertamento sottoscritto ai sensi del contratto assicurativo e comunque del contratto d'assicurazione concluso, con particolare riguardo al massimale, alle esclusioni, alle riduzioni, agli scoperti e alle franchigie;
IN OGNI CASO: con vittoria di ogni spesa di lite;
IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale articolate nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., e non ammesse in primo grado, tra cui figurano: c.t.u. tesa a verificare le cause dell'evento; nonché ad accertare il valore della merce presente in azienda presso la vecchia sede di Paese, via Olimpia, al momento dell'incendio con esclusione delle culture presenti presso le altre due sedi (l'una di Gaiarine e l'altra area vicina alla sede legale); c.t.u. tesa a quantificare i danni tenuto conto non solo del costo unitario di produzione delle singole colture, ma anche delle royalties.
Fatto e motivi della decisione
1.1.- Con citazione notificata il 12 aprile 2023
[...]
evocava (anche quale Parte_1 Controparte_4
incorporante per atto di fusione di dal 6 gennaio 2024) Controparte_3
e avanti la Corte d'Appello di Venezia Controparte_3
riassumendo il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 5960/2023 della Corte di
Cassazione che in accoglimento del secondo motivo, assorbiti i rimanenti,
aveva cassato la sentenza d'appello che aveva confermato quella del
Tribunale di Treviso di rigetto della domanda di indennizzo assicurativo (in coassicurazione nella misura del 58% per e del 42% per ) CP_2 CP_3
condannandola alle spese e demandando al giudice del rinvio l'esame della domanda in forza della diversa interpretazione delle clausole assicurative.
4 1.2.- Dall'ordinanza si apprende la vicenda di causa.
1.3.- Gruppo Padana Ortofloricoltura dei fratelli OL SS che opera nel settore della produzione e vendita di fiori, a causa di un fulmine abbattutosi sul terreno delle società, aveva subito un danno in quanto erano andati distrutti 58 bancali di piantine di rose, destinate ad un cliente , che si Per_1
trovavano sotto una struttura mobile, costituita da pali e telo protettivo, in attesa di essere caricate per la spedizione al cliente. aveva Parte_1
chiesto a con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, CP_1
l'indennizzo per il danno subito, ma la società di assicurazione aveva opposto rifiuto inducendo a ricorrere in giudizio. nel costituirsi, Pt_1 CP_1
aveva poi eccepito, tra l'altro, l'esistenza di una coassicurazione con la in base alla quale era tenuta al 58% Controparte_3 CP_2
dell'indennizzo ed il restante era a carico della . Era stato integrato il CP_3
contraddittorio. Il Tribunale di Treviso aveva tuttavia rigettato la domanda sostenendo che la copertura assicurativa riguardava solo colture poste sotto le serre e che i bancali erano ubicati in un luogo che tale non poteva considerarsi.
Su appello del la decisione è stata Parte_1
integralmente confermata dalla Corte lagunare.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Parte_1
1.4.- La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo come di seguito.
Asserendo dunque l'errore del primo giudice in quanto 1. nella ricerca della comune intenzione delle parti occorre interpretare le clausole contrattuali nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.),
che significa tener conto della ragione pratica dell'accordo (Cass.
24699/2021; Cass. 34795/2021); 2.- nel dubbio, le clausole predisposte
5 unilateralmente, ove di significato non univoco, vanno intese a favore della parte che le ha subite (art. 1370 Cod. Civ.).
L'errore interpretativo è consistito nell'intendere quale fosse l'oggetto della copertura assicurativa delle merci in spedizione come riferito soltanto alla fase strettamente necessaria al carico e allo scarico delle piantine, senza tener conto che, nella situazione descritta dalla clausola, avrebbero dovuto rientrare in essa anche le attività propedeutiche o strumentali al carico e allo scarico.
La clausola per la quale “le merci e le colture si intendono assicurate anche su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, purché
nell'ambito dell'area recintata del rischio in oggetto della presente polizza”
era stata interpretata restrittivamente. In astratto avrebbero potuto darsi di questa clausola due interpretazioni: una restrittiva, secondo la quale per operazioni di carico e scarico erano da intendere esclusivamente le operazioni
“in itinere” ossia quelle volte a caricare e scaricare la merce sul e dal mezzo di trasporto;
ed una di più ampio significato, da preferire, secondo cui invece le operazioni di carico e scarico erano da intendere come comprensive altresì
quelle propedeutiche a collocare la merce sui mezzi di trasporto, e segnatamente delle operazioni di momentaneo deposito delle piantine prelevate dalle serre ed in attesa di essere prese in carico dal vettore. La scelta tra l'una e l'altra interpretazione doveva essere guidata dal criterio ermeneutico indicato dall'art. 1369 del codice civile, ossia dalla necessità di tener conto della natura e dell'oggetto del contratto: ed oggetto del contratto era naturalmente l'assicurazione di produzioni particolarmente rilevanti di piantine, insuscettibili di essere caricate e scaricate senza una preventiva sistemazione, o un preventivo stoccaggio, senza il quale le operazioni di
6 carico e scarico non sarebbero state possibili. Nella fattispecie si trattava di
58 bancali, per un totale di 480.000 piantine per un peso complessivo di 19
tonnellate: circostanza dichiarata dalla ricorrente e non smentita dalle parti.
Evidente è allora che, tra le due possibili interpretazioni, quella più adeguata all'oggetto del contratto non poteva che essere che la seconda, posto che limitare la copertura assicurativa alla mera operazione di carico e scarico significava non tener conto del fatto che per tale operazione era necessaria un'attività propedeutica di deposito, che dell'operazione di carico e scarico fa parte, e senza la quale era impossibile realizzare quest'ultima. Proprio alla luce dell'oggetto del contratto di assicurazione, che non riguardava una produzione limitata di piantine, ma, come era nella consapevolezza delle parti, atteso anche l'ammontare del premio predisposto, mirava ad assicurare volumi notevoli di prodotto, era una interpretazione assolutamente prospettabile, con la conseguenza di rendere dubbio il significato della clausola e legittimare l'applicazione del principio di cui all'art. 1370 codice civile secondo cui in caso di dubbio del significato di clausole unilateralmente predisposte esse vanno intese a favore della parte che le ha subite.
2.- L'attrice ha chiesto la condanna di e di all'indennizzo CP_1 CP_3
assicurativo in forza di tali principi. si è opposta sulla scorta delle CP_1
pregresse eccezioni, richiamate. Non si è costituita Controparte_3
La causa è stata rimessa alla decisione per l'udienza del 3 febbraio 2025 con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Osserva la Corte.
7 3.- Preliminarmente si rileva che il Tribunale di Treviso ha accertato che
é stata fusa per incorporazione in Controparte_3 CP_4
e che era da ritenersi superato ogni rilievo in merito alla originaria
[...]
ripartizione del rischio tra le due società. Sul punto si è formato il giudicato sicché ogni questione sulla chiamata in causa di nel Controparte_3
giudizio di rinvio - evidenziandosi che nemmeno nel giudizio di Cassazione,
ex actis, risultava parte - appare irrilevante.
4.1.- La clausola assicurativa denominata “Merci e Colture su Automezzi” “le merci e le colture si intendono assicurate anche su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, purché nell'ambito dell'area recintata del rischio oggetto della presente polizza” era stata mal interpretata e la stessa va diversamente letta secondo i principi posti.
4.2.- Va accolta la parzialmente domanda del Parte_1
Varrà considerare che l'importo indennizzabile in via presuntiva pari ad €.
549.153,00 risultante dalla perizia effettuata da accettata Controparte_1
dall'assicurata, non risulta contestato. Per quanto attiene al fatto causativo del danno lo stesso va apprezzato e deve essere ritenuto inforza delle prove testimoniali;
del rapporto di intervento dei vigili del Fuoco di Treviso e della comunicazione del Nucleo Investigativo Polizia Giudiziaria;
alcuna dimostrazione diversa risulta addotta da a comprovare il dolo CP_1
dell'assicurato e l'inesistenza del sinistro (come di seguito).
4.2.1- Vanno parzialmente disattese le riproposte eccezioni di CP_1
4.2.2.- L'Assicuratore assume il difetto di legittimazione (id est
l'infondatezza nel merito della pretesa, come qualificata l'eccezione – Cass.
ordinanza n. 32814 del 2023) sostenendo che in base alla prospettazione del
8 al momento del sinistro, le piantine erano già state vendute Parte_1
al cliente tunisino e che in ragione della natura consensuale del contratto di compravendita i beni erano già stati trasferiti sicché l'attrice non avrebbe potuto chiedere l'indennizzo assicurativo perché non proprietaria;
il tutto richiamando l'art. 11 delle condizioni generali di contratto e per il quale “i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi ….” e l'art. 13 per il quale “le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società”.
L'eccezione non può essere accolta in forza della lettura di chiari articoli di polizza. La sentenza non ha affatto negato rilievo al principio consensualistico (art. 1470 Cod. Civ.) ma ha precisato che l'art. 11 delle condizioni prevedeva l'obbligo di indennizzo per “i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi ….” ed il tutto anche con riferimento alle “colture in genere” termine comprensivo delle piantine tanto che, se ne ricava, aveva correttamente, anche quale Parte_1
terzo, proposto la domanda per l'indennizzo; il primo giudice ha poi richiamato l'art. 13 delle condizioni generali di contratto (“le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società”) sicché, in aggiunta alle suesposte considerazioni,
era proprio il che avendo stipulato la polizza quale contraente Parte_1
ed era dunque legittimato alla pretesa.
4.2.3.- ha riproposto l'eccezione di parziale inoperatività della CP_1
polizza in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1907
Cod. Civ. richiamato in contratto, sotto tre profili:
9 a.- assumendo che nell'accordo di cui al verbale del 16 maggio 2011 tra lo studio incaricato e l'attore era stato convenuto un valore assicurato per i beni dell'azienda di €. 4.270.000,00 superiore alla somma assicurata (€ 1.500.000)
sicché a norma dell'art. 20 delle Condizioni Generali (se dalle stime fatte ...
risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente,
eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la
Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro) l'indennizzo avrebbe dovuto essere ridotto a nulla rilevando il richiamo alla contabilità per le merci presenti non solo nello stabilimento principale di Paese, ma anche quelle presenti nello stabilimento secondario sempre di Paese (in relazione al quale,
dopo l'evento, aveva stipulato una polizza con ma nel Controparte_3
quale, alla data del sinistro non c'erano ancora merci) e pure nello stabilimento di Gaiarine;
b.- rilevando che era entrato in possesso dello stabilimento di Parte_1
Gaiarine da un fallimento (pertanto da considerare in disuso) con Decreto di
Trasferimento del 20 aprile 2010 registrato e che il sito era intuibilmente privo di culture e di valore conseguente come emerso anche dalle dichiarazioni al sindaco di Gaiarine del 3 maggio 2010;
c.- precisando che delle tre polizze stipulate quella per l'altra unità di via
Olimpia era stata contratta successivamente al sinistro (il 25 ottobre 2010).
4.2.4.- Le parti hanno richiamato l'accordo del 16 maggio 2011 con il quale il perito assicurativo ( mandatario di e CP_5 Persona_2 CP_1
l'assicurato hanno convenuto con riguardo all'azienda Parte_1
assicurata, quindi dopo l'esame della documentazione dell'assicurato e delle
10 sue dichiarazioni, un valore di vendita delle colture fino alla 40^ settimana,
piantine presenti al momento del sinistro in azienda arrotondato in €.
5.460.000. Considerati gli elementi disponibili e la dovuta mediazione dei parametri che, per loro natura, non erano puntualmente determinabili ed a disposizione dell'assicurato, il perito – con valutazione accettata dalle parti -
ha individuato come valore al costo di produzione delle colture complessivamente presenti in azienda al momento del sinistro l'importo
(stimato per difetto) di €. 4.270.000.
La qualificazione giuridica di tale atto negoziale, come suggerito da può essere ricondotta nella disciplina della perizia contrattuale CP_1
posto che (Cass. ordinanza n. 18511 del 8 novembre 2018) laddove le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è
collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale,
atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
Non vi è dubbio che il perito sia stato incaricato dalle parti non solo formalmente (per quanto attiene ma anche per facta concludentia CP_1
11 (per il emergendo un tanto dal richiamo operato alle Parte_1
risultanze di tale accertamento, affatto indiscusse nel merito: id est il valore dei beni presso l'Azienda alla data del sinistro in €. 4.270.000.
Peraltro si rileva che per una sede di Via Olimpia a Paese una polizza era stata stipulata nel mese di ottobre del 2010 e quindi non era coeva al sinistro (come rilevato da mentre per l'unità di via Resteiuzza a Gaiarine (TV) il CP_2
valore delle colture era evidentemente limitatissimo se non inesistente come si evince dal fatto che l'attrice era entrato in possesso dello stabilimento acquistandolo da un fallimento con Decreto di Trasferimento del 20 aprile
2010 registrato e che il compendio (fino al 3 maggio 2010) poco prima del sinistro, era del tutto privo di valore come emerso anche dalle dichiarazioni al sindaco di Gaiarine del 3 maggio 2010 con la quale il Parte_1
evidenziava che in pari data avrebbe eseguito un accesso per valutare la situazione e per la conseguente riattivazione della produzione che, in tutta evidenza, non avrebbe potuto avvenire in poco più di una settimana. A fronte di tale presunzione di inutilizzo del sito, allegata da controparte, sito pervenuto da un fallimento e non riattivato, l'appellante nulla ha replicato.
Ne deriva che la tesi del Gruppo Padana volta a negare l'applicazione della proporzionale sul rilievo per cui si sarebbero dovuti valutare i tre contratti assicurativi che prevedevano un valore assicurato complessivo di €.
4.200.000 a fronte di beni presenti nell'azienda complessiva per €. 4.270.000,
non convince in quanto se è vero che risultano stipulati tre contratti di assicurazione, uno risulta successivo all'evento e non rileva perché
disomogeneo con i dati espressi e l'altro (per il sito di Gaiarine) attiene a compendio privo di valore colturale.
12 Considerato che il massimale assicurativo era pari ad €.
1.500.000 e che il valore delle colture era pari ad €.
4.270.000 deve operare la proporzionale come eccepito con regola incontestata sotto il profilo del calcolo;
il danno accertato in €. 549,153 dovrà essere ridotto applicando la percentuale dello
0.351 (€. 192.753) in accoglimento dell'eccezione di CP_1
5.1.- Con l'ulteriore eccezione l'Assicuratore, richiamando le difese, ha lamentato la mancata considerazione del carattere doloso del sinistro tale da escludere la propria responsabilità. Sostiene che non sarebbe possibile ritenere la natura accidentale dell'incendio causato da un fulmine in quanto i rapporti redatti dal Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (cd. CESI)
prendendo in considerazione un'area del diametro di 10 km dalla sede della avevano comprovato come nella giornata del 12 marzo 2010 Parte_1
l'area circostante lo stabilimento non era stata direttamente interessata dalla caduta di fulmini pur non essendo contesto che l'area era stata interessata da un fenomeno temporalesco violento;
che dalle ore 21.12.35 fino alle ore
21.39.31 era stata rilevata la caduta di quattro fulmini a distanza compresa tra
1,8 Km e 3,5 Km;
che alcuna anomalia di natura elettrica aveva interessato le numerose e delicate attrezzature elettriche ed elettroniche installate nel complesso;
che dalla lettura del verbale d'intervento n. 1812/1 redatto dal
Corpo dei Vigili del Fuoco emergeva che nemmeno una settimana prima dell'evento l'assicurata aveva subito altro incendio presso uno stabilimento recentemente rilevato da un'asta fallimentare e sito nel vicino Comune di
Gaiarine di Treviso con caratteristiche comuni come l'assenza di altre ipotizzabili fonti d'innesco le caratteristiche dell'area – all'aperto e dotata di
13 mezzi di chiusura approssimativi dati da una rete di cantiere – e l'orario notturno dell'accadimento.
5.2.- L'eccezione è infondata.
5.2.- Quanto all'onere probatorio (per quanto sopra detto) perché lo stesso non risulta assolto dall'Assicuratore dato anche che le prove indiziarie non appaiono gravi, precise e concordanti, nel singolo e nel complesso valutate da consentire la prova del fatto ignoto (il carattere doloso dell'incendio).
Soprattutto difetta la gravità.
Dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco si apprende che era in corso un forte temporale e che non erano state rinvenute fonti di innesco;
dal verbale di intervento dei carabinieri non risulta esser emerso nulla a comprovare il carattere doloso dell'incendio; dalle prove testimoniali (così le dichiarazioni del e del vigile del fuoco intervenuto) è emersa la Tes_1 Tes_2
presenza di un forte temprale estivo, con fulmini e del conseguente incendio presso l'unità del con la distruzione dei bancali all'esterno. Parte_1
Se ne ricava la correttezza della prospettazione attorea e la coesistenza del fenomeno dell'incendio in ambito di forte temporale con fulmini, in una con l'assenza di inneschi o altro.
5.3.- Non appaiono dirimenti (gravi presunzioni) le sole attestazioni del Cesi
a comprovare che il 12 maggio 2010 l'area circostante lo stabilimento non sarebbe stata interessata direttamente dai fulmini e che dalle ore 21.12.35 fino alle ore 21.39.31 sarebbe stata rilevata la caduta di quattro fulmini a distanza compresa tra 1,8 Km e 3,5 Km in assenza di anomalie della rete elettrica. Da
un lato perché l'intervento dei vigili del Fuoco è stato effettuato alle ore 23,18
del 11 maggio e quindi in termini temporali non coincidenti con detta
14 rilevazione;
inoltre l'estrema vicinanza dei fenomeni incidenti e la difficoltà
di ammettere, posta la diversità oraria, in termini scientifici chiari ed indiscussi, il punto esatto di impatto dei fulmini, in una con le stesse dichiarazioni dei vigili del fuoco in merito ai fenomeni temporaleschi con fulmini in zona, portano ad escludere la sussistenza dell'evento doloso nemmeno traibile da generici riferimento al fatto che in altra sede dell'azienda attorea sia avvenuto un accadimento simile in quanto priva di rilievo presuntivo mancando la gravità per la natura isolata della circostanza.
6.- Non resta che accogliere in parte la domanda, disattendendo le generiche istanze istruttorie di parte appellata prive di incidenza causale sulla pronuncia,
incidenza nemmeno spiegata (tanto per le c.t.u. contrarie agli accordi ed alla disciplina sull'onere della prova;
quanto per le generiche prove testimoniali),
con la condanna di quale incorporante di al CP_1 Controparte_3
pagamento a favore del dell'indennizzo assicurativo calcolato Parte_1
applicando la percetuale dello 0.351 su valore di danno di €. 549.153 quindi
€. 192.753 oltre agli interessi legali dall'evento sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno (Cass. ordinanza n. 16229 del 8 giugno 2023) al saldo.
va condannata a restituire la somma versata indicata in € 23.606,62 CP_1
o altro importo effettivo, oltre agli interessi legali dal versamento al saldo.
7.- Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per 2/3 e addebitate a per la restante quota di 1/3 per la soccombenza secondo i criteri CP_1
del DM 55/2014 e successive integrazioni.
p.q.m.
15 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa da contro Parte_1
così provvede: Controparte_4
- riforma la sentenza del Tribunale di Treviso;
- in parziale accoglimento della domanda condanna anche quale CP_1
incorporante al pagamento al Controparte_3 Parte_1
dell'indennizzo di €. 192.753 oltre agli interessi legali dall'evento sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno al saldo;
- condanna a restituire le somme versate da in €. 23.606,62 CP_1 Pt_1
(o altro importo) oltre ad interessi legali dal versamento al saldo;
- compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e pone la restante parte
(1/3) a carico di a favore dell'attrice, in €.
7.000 per il primo grado;
CP_1
in €.
5.000 per ciascuna fase d'appello ed €.
4.000 per il giudizio di cassazione oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
Venezia lì 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
16