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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6872/2022 promossa da:
c.f. ) con l'avv. GIAMPAOLO MAZZOLA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. MARIANNA Controparte_1 P.IVA_2
CARETTI e l'avv. GIORGIO FREGNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento degli esposti motivi previe le declaratorie del caso e di legge e previo il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto:
1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero annullare o come meglio ritenuto, la seconda perizia di variante, per l'effetto riaccreditare all'appaltatore il corrispettivo contrattuale per tutti i lavori e le quantità eseguite tra il quarto e il quinto stato
1 di 24 d'avanzamento lavori, per euro 326.612,54 con condanna al pagamento della somma medesima, o nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
2) in subordine, nella ipotesi denegata di rigetto della domanda, in ogni caso accerti e dichiari che il valore delle migliorie ai fini della perizia medesima è pari ad euro 41.750,00 sulla base dei soli costi che doveva sostenere l'impresa per l'esecuzione, ovvero nella diversa, maggiore
o minore, misura ritenuta di giustizia e per l'effetto rettificare congruamente la seconda perizia di variante e così riaccreditare all'appaltatore il corrispettivo contrattuale per tutti i lavori e le quantità eseguite tra il quarto e il quinto stato d'avanzamento lavori, per euro
284.862,54, con condanna al pagamento della somma medesima, oltre ad interessi ex d.lgs
231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
3) accertare e dichiarare che per i lavori aggiuntivi ordinati con la seconda perizia di variante spetta all'impresa attrice il corrispettivo di euro 181.228,83 al netto del ribasso d'asta del
3,01% (di cui euro 16.814,80 per l'esecuzione della segnaletica verticale, euro 40.189,42 per
l'esecuzione della cabina elettrica pertanto, euro 124.224,61 per oneri della sicurezza) in luogo del corrispettivo previsto dalla seconda perizia medesima, ovvero per la diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia con condanna al pagamento della somma medesima ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo di euro 32.050,00 per
l'esecuzione di lavori non inseriti nella perizia di variante seconda:
(i) di Incremento e variazione della carpenteria metallica strutturale e chiusino metallico
(Piatto portante 80x4 mm, maglia 15x76,5 mm) della Cabina interrata compresi zincatura, trasporto e montaggi per Euro 30.000,00;
(ii) Lavori in economia per pluviali come da ODS ricevuto su per euro Controparte_2
700,00;
(iii) demolizione e ricostruzione pavimentazione fronte chiesa per innesto faretti (non eseguiti per tempo causa lavori facciata) compresa la stuccatura a caraffa delle parti mancanti per euro 1.350,00, o nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia, con condanna al pagamento della somma medesima, oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
2 di 24 5) accertare e dichiarare che l'appaltatore aveva diritto ad ottenere il differimento del termine di ultimazione dei lavori sino al 25/02/2022, pertanto che nessun addebito per penali deve essere applicato all'odierna attrice essendo il tempo intercorso tra il 08/12/2021 e
l'ultimazione dei lavori addebitabile alla sola responsabilità del committente;
6) accertare e dichiarare che spetta all'appaltatore la somma di euro 20.145,23 in applicazione delle disposizioni del DL 73/2021 art. 1septies convertito con modificazioni della Legge n.
106/2021 del 23 luglio 2021 riconosciuto dal committente come da riserva n. 5 ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
7) accertare e dichiarare che spetta all'odierna attrice al titolo risarcitorio per la perdita di chances sofferta per fatto imputabile al convenuto la somma di euro 113.000,00 per non aver potuto conseguire il requisito dell'iscrizione SOA nella categoria OG6, con condanna al pagamento della somma medesima, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
8) accertare e dichiarare l'inefficacia del certificato di collaudo, e perciò l'illegittimità delle penalità quivi applicate e delle detrazioni operate, conseguentemente annullare il certificato di collaudo, o comunque riaccreditare le penalità e le detrazioni applicate, o come meglio ritenuto, nella misura di complessivi euro 214.938,23, accertare e dichiarare per l'effetto che
è dovuto all'appaltatore il credito a titolo di saldo corrispettivo per i lavori eseguiti nella misura di euro 34.035,95, ovvero nella diversa, misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con condanna del convenuto al pagamento della relativa somma, oltre ad interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla data del 24/08/2022 al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari come da DM 55/2014 e rifusione del contributo unificato versato.
La parte convenuta come note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria, incidentale e riconvenzionale, previa ogni più utile declaratoria del caso
e di legge:
1) respingere tutte le domande formulate dalla Società attrice;
3 di 24 2) in via riconvenzionale, condannare la Società attrice, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla Società convenuta la somma di € CP_3
180.902,28 oppure la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. in misura pari al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (o in subordine nella diversa misura degli interessi che sarà ritenuta di legge) dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un credito della Società attrice e con rispettosa riserva di gravame, porre in compensazione detto credito con la Cont somma che sarà liquidata a favore di in ragione delle domande sopra formulate.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 28.10.2022 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo chiedendo:
[...] CP_3
a. l'accertamento dell'invalidità (art. 1343 c.c.; art. 14181 c.c. in rapporto agli artt. 106 d.lgs.
18.4.2016 n. 50-8 D.M.
7.3.2018 n. 49 e 1535 e 191 TUel) e/o inefficacia della seconda perizia in variante;
b. il pagamento del compenso per le maggiori opere realizzate e per la revisione dei costi (art. 1 septies d.l. 25.5.2021 n. 73);
c. l'accertamento negativo del credito per penali applicate dalla committente;
d. il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance.
Espone di essersi aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (doc.
2 att.: ribasso del 3,01%) l'appalto 4.6.2020 (reg. n. 506/SGP) delle opere di riqualificazione dell'area adiacente al Palazzo Ducale in Sassuolo (Mo), Piazza Martiri Partigiani (doc. 2 bis-2 ter att.), la cui gara pubblica del 22.12.2019 (doc. 1 att.) si conclude con determina 9.3.2020 n. 134 di aggiudicazione del contratto per imponibili € 1.786.482,36 (€ 2.200.000,00 di cui € 35.950,00 per oneri della sicurezza non riducibili).
Termine assegnato per la consegna dell'opera è il 24.1.2021, ossia duecentotredici giorni dalla consegna del 25.6.2020 (doc. 9 quater att.).
4 di 24 Il primo ed il secondo stato di progressione sono approvati con i certificati di pagamento
27.10.2020 n. 1 (imponibili € 424.257,84) e 27.11.2020 n. 2 (imponibili € 255.920,78).
Con delibera 17.12.2020 n. 250 la Giunta Comunale approva la prima perizia di variante, sottoscritta dall'impresa il 25.1.2021 (doc. 10-10 bis att.), differendo il termine di consegna di sessantasei giorni, scadenti il 31.3.2021 e incrementando il compenso ad € 1.827.410,82 (+ €
40.928,46).
Il 17.3.2021 (doc. 11 att.) l'impresa formula richiesta motivata di una proroga ulteriore al
30.6.2021 (doc. 11 att.), accordata l'1.4.2021 fino al 20.6.2021 (doc. 12 att.).
Il 24.3.2021 la committente emette i certificati di pagamento relativi al terzo e al quarto stato di progressione dei lavori (n. 3 di imponibili € 596.227,08; n. 4 di imponibili € 394.115,98; subtotale € 1.670.521,68).
Il 18.6.2021 (doc. 13 att.) il direttore dei lavori ne sospende l'esecuzione per la realizzazione di una variante necessaria interferente con le opere in corso.
Secondo il valore delle opere realizzate sino a quel momento è già pari o Parte_1 superiore al corrispettivo contrattuale a causa di un errore del computo metrico estimativo di progetto (+ € 255.744,00), ragione per cui, in data 9.8.2021, l'impresa trasmette un piano di proiezione dei lavori a finire di cui stima il controvalore in € 305.569,37 (doc. 14 ter att.) e uno schema del quinto stato di progressione dell'opera, da emettersi dopo l'approvazione di una perizia in variante che individui le relative risorse finanziarie.
Il 29.9.2021 il responsabile unico del procedimento invia all'impresa una seconda perizia di variante chiedendone l'approvazione entro il giorno successivo;
in replica riserva di Parte_1 esaminarla entro l'8.10.2021 necessitando di tempo ulteriore per visionare tutti gli allegati (doc.
17 att.).
Disposta la ripresa dei lavori, l'appaltatrice dà corso all'ordine iscrivendo apposita riserva
(doc. 18 att.).
L'atto di sottomissione della seconda variante, anziché prevedere il maggior compenso dei lavori eseguiti al 18.6.2021 e non contabilizzati o contabilizzati secondo parametri extracontrattuali, lo riduce di € 75.417,01 valorizzando erroneamente le opere ulteriori richieste e le migliorie rinunciate.
Al rifiuto dell'impresa di sottoscriverlo il direttore dei lavori risponde con ordine di servizio
18.10.2021 n. 15 (doc. 22 att.) indicando le opere da completare. Seguono l'ordine 16.12.2021 n.
5 di 24 16 (doc. 23 att.), che esclude il restauro della guglia e della fontana, e l'ordine 13.1.2022 n. 17
(doc. 24 att.), riscontrato in pari data (doc. 24 a att.), che prescrive la consegna entro il 24.1.2022, pena l'adozione di una perizia riduttiva.
Il 17.12.2021, in sede di iscrizione in contabilità delle registrazioni del quinto stato di progressione, l'impresa formalizza una triplice riserva contro la seconda perizia (doc. 25 att.), che accetta di eseguire, ma non sottoscrive.
Il 25.2.2022 (doc. 24 b att.) l'impresa comunica al responsabile e al direttore il termine dei lavori, esaminati solo il 14.4.2022.
Il 13.6.2022 le parti sottoscrivono il verbale di constatazione con riserve e richieste di rettifica di (doc. 24 c att.), reiterate nello stato di progressione finale, settimo in ordine (doc. Parte_1
24 d att.). Inoltre, l'impresa lamenta il rifiuto del certificato di esecuzione dei lavori, da consegnare entro trenta giorni dalla richiesta (art. 2 del. Anac 23.5.2013 n. 24), e la conseguente preclusione dell'accesso alla SOA OG6 e della conservazione della SOA OG3, che le impedisce di partecipare a talune gare di appalto nel biennio successivo.
Costituitasi in giudizio, deduce la legittimità della seconda variante, avente valore CP_3 economico inferiore al quindici per cento del corrispettivo contrattuale. Eccepisce di aver sempre avuto la disponibilità finanziaria necessaria per completare i lavori e contesta le riserve eccependo, in particolare, che:
a. le migliorie proposte includevano l'approvvigionamento e la posa in opera e sono state valorizzate secondo il computo estimativo di Parte_1
b. è l'inadempimento dell'impresa ad aver impedito l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori (inosservanza del termine di consegna dell'8.12.2021, esecuzione parziale degli ordini di servizio, omesso completamento delle opere indicate nel verbale 9.6.2022, vizi della pavimentazione, omessa consegna di certificati).
Propone, quindi, domanda riconvenzionale di pagamento delle penali.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è posta in decisione con ordinanza del 16.7.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
La domanda di invalidità della perizia di variante va disattesa, non essendo la perizia un atto di autonomia privata (art. 1323 c.c.), ma un atto amministrativo che individua le ragioni tecniche,
6 di 24 economiche o normative della variante nei limiti consentiti affinché la committente la possa approvare.
2.
Il supplemento istruttorio chiesto da è superfluo, poiché la consulenza d'ufficio è Parte_1 ampia, completa, approfondita ed esauriente nella valutazione delle osservazioni di parte: ricostruisce in modo capillare l'iter esecutivo del contratto e motiva correttamente le ragioni per cui esclude di poter accertare specifiche poste di credito, attenendosi nella valutazione del compendio probatorio ai principi che governano l'esecuzione dell'appalto pubblico, in particolare, la tenuta della contabilità dei lavori (artt. 1013 e 111 d. lgs. 18.4.2016 n. 50).
Ciò osservato, si esaminano le domande dell'impresa aventi ad oggetto il maggior compenso asseritamente dovutole per le opere realizzate dal quarto al quinto stato di progressione, le opere commissionate con la seconda variante e le ulteriori realizzate.
3.
Dal 29.5.2021 al 18.6.2021 i lavori proseguono (rel. c.t.u., p. 7; giornale dei lavori sub doc. 26 att.: annotazioni in data 8, 11 e 14 giugno 2021). Sospesi il 18.6.2021, riprendono il 30.9.2021.
Il quarto stato di progressione del 28.5.2021 (doc. 24 a, b, c, d conv.) e il susseguente certificato di pagamento (subtotale: € 1.678.916,26 oltre imposta) cristallizzano un dato contabile accertato e accettato dalle parti che, secondo la consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 6-7), deve ritenersi uguale allo stato dei lavori alla data della loro sospensione (18.6.2021), non essendo accertabili eventuali opere ulteriormente realizzate dal 29.5.2021 al 18.6.2021, quali indicate dall'appaltatrice nello schema trasmesso alla committente il 9.8.2021 (doc. 14 bis att.).
deduce che il giornale dei lavori non riporta le quantità eseguite, poiché queste Parte_1 devono essere indicate nel libretto delle misure che il direttore dei lavori non ha compilato (art. 141 lett. b D.M.
7.3.2018 n. 49). Afferma, inoltre, che il mero confronto del computo metrico di progetto della prima perizia di variante e del quinto stato di progressione (+ € 326.612,54) consentono di accertare le opere ulteriormente realizzate dal 29.5.2021 al 18.6.2021 e dal
30.9.2021 al 17.12.2021 (€ 1.804,48 × gg. 181).
L'omessa tenuta del libretto delle misure non modifica l'onere probatorio dell'impresa, che avrebbe dovuto formalizzare la sua contestazione iscrivendo specifica riserva nel registro di contabilità (artt. 14, 17 e 21 D.M.
7.3.2018 n. 49; art. 1074 d. lgs. 18.4.2016 n. 50), informandone il responsabile unico del progetto e chiedendo il rilievo delle misure in contraddittorio (cfr. CC I
7 di 24 16.4.2008 n. 10054), poiché il registro di contabilità è l'unico documento non tenuto in cantiere che restituisce una visione globale e unitaria dell'esecuzione dell'appalto in ordine cronologico ed in cui, perciò, l'impresa ha l'onere di iscrivere le proprie richieste secondo diligenza e buona fede (cfr. CC I 29.11.2023 n. 33118).
Non sono accertabili, quindi, le opere asseritamente già eseguite alla data della sospensione che ritiene di poter documentare con quadri di sintesi del 7.8.2021 non discussi con la Parte_1 direzione dei lavori né indicanti la data delle singole opere (rel. c.t.u., p. 35).
4.
La consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 7-8) distingue le opere oggetto della seconda variante
(doc. 6 a, b, e conv.) in:
a. opere non indicate nel progetto di gara (doc. 9 att.), ossia la posa di segnaletica stradale;
b. opere non indicate nel progetto di gara e ordinate con la prima variante, quali integrazioni dei quadri elettrici e delle linee distributive con collegamento alla cabina elettrica interrata, modifiche di quota e di percorso di taluni scavi dovute alla scoperta di reperti archeologici e necessarie alla realizzazione della cabina elettrica nonché alla posa dei sottoservizi;
c. modifica delle quantità di lavori indicati nel progetto di gara;
d. maggiori oneri di sicurezza;
determinandone il valore globale in € 502.315.81, a dedursi il ribasso (-3,01%: € 487.196,10), oltre oneri di sicurezza (+ € 12.700,44) per un importo finale di € 499.896,54, pari al 27,36% del corrispettivo dell'appalto di € 1.827.410,83, come incrementato con la prima variante (€
1.786.482,36 + € 40.928,47).
5.
Le riserve (art. 106 d. lgs. 18.4.2016 n. 50; art. 50 del Capitolato speciale di Appalto: doc. 2 ter att.) sono apposte nei registri di contabilità relativi agli stati di progressione nn. 5-7 (doc. 24
d, 25, 27 att.), confermate nello stato finale e relazionate al responsabile unico del procedimento
(doc. 35-36 conv.).
Posta la loro ritualità, nel valutarne la fondatezza si osserva che le varianti, derogando al principio del confronto concorrenziale e della gara nell'esecuzione del contratto (cfr. CGUE VIII
7.9.2016, C-549/14, art. 72 dir. 2014/24/UE), sono rigidamente perimetrate da Persona_1 condizioni cumulative, dovendo contemperarsi la razionalizzazione della spesa pubblica e la
8 di 24 tutela della concorrenza (cfr. CGCE III 18.6.2008, C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur
GmbH).
Ai fini dell'art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016 n. 50 è necessario che:
a. i lavori siano «supplementari» in rapporto all'oggetto contrattuale, ossia non meramente ulteriori, ma funzionalmente connessi alla prestazione promessa e divenuti «necessari» ad assicurarne l'utilità per cause sopravvenute all'aggiudicazione;
b. la potenziale sostituzione del contraente non assicuri l'intercambiabilità o interoperabilità di apparecchiature o servizi resi con l'appalto, ossia comporti il rischio di un'obiettiva impossibilità di interazione con gli strumenti dell'appalto, o cagioni analoghe difficoltà economiche o tecniche ovvero notevoli disguidi o una rilevante duplicazione dei costi.
L'estensione, quindi, implica l'unitarietà dell'oggetto contrattuale (CS III 7.10.2020 n. 5962).
Ai fini dell'art. 1061 lett. c d. lgs. 18.4.2016 n. 50 è richiesto che:
a. la necessità consegua ad eventi valutabili come imprevisti e imprevedibili considerando le risorse a disposizione del committente, la natura e le caratteristiche del progetto specifico, le buone prassi e la necessità di assicurare un rapporto consono tra le risorse impiegate nel predisporre l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile (cfr. cons. 109 dir. 2014/24/UE);
b. la modifica non alteri la natura generale del contratto.
Ciò osservato, delle riserve la consulente d'ufficio ritiene fondate: sub 1) le nn. 1, 3 e 5; sub 4) le nn. 1, 4 e 5; sub
2-3 e 5) nessuna.
5.1.
Con la prima riserva (rel. c.t.u., p. 11 ss.) contesta la legittimità della seconda Parte_1 perizia di variante sotto il profilo:
a. dell'assenza di una delle ragioni tassativamente indicate dall'art. 1061 d. lgs. 18.4.2016 n. 50;
b. dell'inosservanza del divieto posto dall'art. 84 D.M.
7.3.2018 n. 49 e dell'elusione del diritto di risoluzione del contratto dell'appaltatore ivi disciplinato.
Richiamati i rilievi già svolti in merito alle opere realizzate alla data della seconda perizia, le conclusioni della consulente d'ufficio meritano completa adesione.
5.1.1.
La variante n. 1.1 (rel. c.t.u., p. 15-16) ha per oggetto la segnaletica verticale («Con la presente perizia di variante si è definita ed integrata in modo minimale e congruente alla nuova configurazione della piazza di tipo “Zona 30” la nuova segnaletica stradale sia verticale che
9 di 24 orizzontale») e le opere elettriche («All'angolo tra via Rocca e la stessa piazza dei Martiri
Purtigiani, è posto un nuovo quadro elettrico, in cui sono allocati i contattori della alimentazione pubblica e degli stalli mercatali e lo stesso è collegato, mediante una specifica tubazione
“corrugata”, alla nuova cabina elettrica interrata posta al centro della piazza, già oggetto di
Variante n° 1» . «Maggiori costi logati alla realizzazione dell'impianto elettrico e quadri elettrici legati alla nuova disposizione e collegamento delle utenze della Pubblica illuminazione e distribuzione alla nuova Cabina elettrica di trasformazione e distribuzione determinati, Pt_2 sulla base del progetto esecutivo e C.M.E. e quadro di raffronto redatto dallo Studio Tecnico
Garutti S.r.l. su incarico della S.A già consegnato alla stessa»).
La riserva è fondata, poiché la Pubblica Amministrazione non individua i «notevoli disguidi»
o le ulteriori difficoltà scaturenti dalla sostituzione del contraente (art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016
n. 50), limitandosi a rilievi di mera opportunità aziendale a fronte di prestazioni analoghe ma diverse. È inconferente, inoltre, il richiamo di in comparsa conclusionale (p. 3) ai CP_3 ritrovamenti archeologici (art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016 n. 50), poiché la variante in esame (nn.
1 e 2: doc. 5 conv.) è motivata per testuale rinvio all'art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016 n. 50 (p. 4) con la diversa necessità di:
a. «definire una nuova ed integrativa segnaletica stradale congruente con il nuovo assetto viabilistico della Piazza dei Martiri Partigiani, che sia di natura minimale e congruente con la nuova configurazione a “zona 30” della piazza»;
b. «dotare la piazza di un ulteriore quadro elettrico, con relativo collegamento alla cabine elettrica interrata (ricompresa nelle opere in contratto), in modo da alimentare utenze pubbliche e banchi mercatali».
5.1.2.
La genericità delle riserve n. 1.2 («2) la riduzione dell'importo contrattuale mediante la modifica in riduzione di prezzi contrattuali non afferenti alle variazioni introdotte è inammissibile perché a tutto concedere è ammesso il solo concordamento di nuovi prezzi ove i prezzi contrattuali non possano compensare congruamente le nuove impreviste lavorazioni introdotte») e n. 1.4 («4) non è ammissibile ignorare le quantità di lavori a misura eseguite omettendone la contabilizzazione al solo fine di ottenere un risparmio economico ai danni dell'appaltatore») impedisce di valutarne la fondatezza, essendo entrambe disgiunte da
10 di 24 indicazioni documentali e/o specificazioni tecniche in ordine ai corrispettivi modificati, alle varianti introdotte e ai lavori non contabilizzati (rel. c.t.u., p. 16-17).
In replica alle osservazioni di parte la consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 38-39) rileva ulteriormente che il prospetto di formazione unilaterale dell'impresa (citazione, p. 23) delle riduzioni del corrispettivo dovuto per quantità di lavori già eseguite (- € 70.957,54) non riporta il decremento del valore unitario, ma solo la variazione delle quantità, al pari dei quadri contabili
(docc. 38, 39 e 40 att.), mentre il documento 37 riporta i valori unitari, ma non la riduzione. Ha sottolineato, inoltre, come la richiesta di € 182.997,90 non si fondi su computi (misurazioni, quantità e prezzi unitari di contratto), ma su valutazioni algebriche di Parte_1
Si conferma, quindi, l'inadempimento in parte qua dell'onere probatorio dell'appaltatrice.
5.1.3.
La riserva 1.3 («non è ammessa la riduzione dell'importo contrattuale mediante l'arbitraria valutazione del valore di migliorie offerte in gara e lo stralcio dall'oggetto dell'appalto. Le migliorie infatti non hanno alcun prezzo di riferimento contrattuale e la loro esecuzione rientra nell'originario corrispettivo contrattuale sicché esse sono valutabili solo a costi da sostenersi da parte dell'impresa senza oneri per il committente, che in pratica costituiscono una maggiorazione del ribasso offerto in gara») è parzialmente fondata (rel. c.t.u., p. 16-17).
Le riduzioni del corrispettivo per valorizzazione delle migliorie soggiacciono alla disciplina delle varianti (CS V 24.11.2021 n. 7866), con conseguente obbligo della Pubblica
Amministrazione di esporre le ragioni oggettive di ottimizzazione del progetto e/o dei costi sottese alle detrazioni, adempiuto in ispecie solo per le migliorie di cui ai criteri nn. 6-7.
Né il rapporto illustrativo o l'atto di sottomissione della seconda perizia (doc. 5 e 6 a conv.) né la determina dirigenziale 26.11.2021 n. 600 indicano le ragioni tecniche ed economiche della rinuncia alle migliorie sub nn. 3-5 («piano per la manutenzione ordinaria», «gestione sicurezza in cantiere» e «impianti elettrici illuminazione»), limitandosi ad un'esposizione sintetica dei motivi sottesi alla necessità e alla volontà della Pubblica Amministrazione di rinunciare alle migliorie sub nn. 6-7 («miglioria dotazione sicurezza eventi e manifestazioni» e «miglioria tecnica soluzioni pavimentali»). Ne discende la fondatezza della riserva n.
1.3 limitatamente alla non detraibilità delle migliorie di cui ai criteri terzo, quarto e quinto e la sola deduzione delle migliorie di cui al sesto e settimo criterio (rel. c.t.u., p. 11), quale riportata nel quadro finale (rel.
c.t.u., p. 33).
11 di 24 Ciò stabilito, le migliorie sono valorizzate (rel. c.t.u., p. 8-11) applicando i criteri proposti da
(doc. 8 conv.). Parte_1
Il disciplinare di gara (doc. 2 att.) richiedeva ai candidati di proporre integrazioni del progetto con modifiche e accorgimenti tecnici per migliorare la qualità, durata e funzionalità delle opere, inserendo nell'offerta tecnica un loro computo metrico non estimativo (art. 16) e nell'offerta economica (art. 17) il loro prezziario («Elenco delle voci di prezzo di quanto proposto con
l'offerta tecnica, contenente per ciascuna voce la descrizione della lavorazione con il richiamo al corrispondente elemento di valutazione, ed in particolare alle voci di computo metrico, dell'offerta tecnica. Questo elenco non dovrà, a pena di esclusione, essere allegato alla offerta tecnica, ma dovrà essere inserito nella busta relativa all'Offerta Economica»).
Sono documentati in atti:
a. una richiesta dell'appaltatrice di integrare il prezziario (doc. 8 conv.);
b. la risposta di in data 4.3.2020, successiva, quindi, alla proposta di Parte_1 aggiudicazione (verbale 27.2.2020 n. 4 della commissione di gara) e anteriore all'aggiudicazione finale (determina della Centrale Unica di Committenza 9.3.2020 n. 134) nonché alla sottoscrizione del contratto 4.6.2020, con cui trasmette alla committente un
«computo metrico estimativo (delle) migliorie» che indica voci, valori unitari, quantità e valore totale dell'opera (doc. 8 conv.).
non prova che le migliorie siano state monetizzate in difformità dai valori Parte_1 proposti in sede di gara d'appalto e accertati dalla consulente d'ufficio; deve escludersi, quindi, la dedotta arbitrarietà della determinazione del loro equivalente nummario e l'impresa può dolersi dei criteri seguiti, essendo adottato un prezziario di sua formazione conformemente al disciplinare di gara.
5.1.4.
La riserva n. 1.5 («5) già alla data del certificato di pagamento n. 4 l'appaltatore aveva oltrepassato il quarto quinto dell'importo contrattuale [,] pertanto [,] ai sensi di legge non è ammessa la variante in esame in quanto comporta la riduzione dell'importo contrattuale oltre i termini previsti per legge») è parzialmente fondata (rel. c.t.u., p. 17-19), poiché alla data della seconda perizia i lavori attestati dal quarto certificato di pagamento 28.5.2021 n. 4 (doc. 23 conv.) superano l'ottanta per cento (80%) del valore dell'opera, pari a imponibili € 1.678.916,26, già dedotto il ribasso d'asta (corrispettivo contrattuale sub doc. 1 att.: € 1.786.482,36; incremento
12 di 24 della prima variante sub doc. 4 conv.: € 40.928,47; totale, già dedotto il ribasso d'asta di 3,01% e computati i costi di sicurezza: € 1.827.410,83).
L'art. 10612 d. lgs. 18.4.2016 n. 50 consente alla Pubblica Amministrazione di imporre all'impresa l'esecuzione di maggiori o minori prestazioni alle condizioni pattuite fino a concorso di un quinto del corrispettivo contrattuale. Entro questo limite l'appaltatore è tenuto sottoscrivere l'atto di sottomissione della perizia suppletiva in segno di accettazione o di motivato dissenso
(art. 84 D.M.
7.3.2018 n. 49), altrimenti le condizioni devono essere rinegoziate.
La consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 18-19) ha accertato che la richiesta di di Parte_1 confermare l'importo di € 17.285,90 negli atti contabili successivi all'emissione dello stato finale dei lavori (doc. 27 conv.) ha avuto corso, figurando la voce nel conto finale (doc. 29 conv.) e nel quadro economico di collaudo (doc. 30 conv.); quindi, la riserva non è ulteriormente fondata.
5.2.
Con la seconda riserva (rel. c.t.u., p. 19) chiede: Parte_1
1- l'invalidità della perizia («si richiama tutto il testo della riserva già in atti [...]
L'appaltatore richiama e conferma la riserva n. 2 iscritta in calce al registro di contabilità che qui si dà per integralmente trascritta e come nel seguito precisata»), da escludersi per le ragioni già esposte;
2- in subordine, la monetizzazione, nell'ambito delle migliorie di cui ai criteri nn. 5 e 6, del solo costo della posa in opera con esclusione dell'approvvigionamento («Per il solo caso in cui non si riterrà di annullare o dichiarare la nullità della perizia n. 2 come da riserva n. 1, pertanto in via subordinata, l'appaltatore comunque dissente dall'arbitraria computazione del valore delle migliorie stralciate dal direttore lavori per l'erronea applicazione di prezzi in quanto incongrui perché non afferenti al reale oggetto delle migliorie proposte ed inoltre perché non commisurati ai costi effettivamente da sostenersi da parte dell'impresa per l'esecuzione delle migliorie. Perciò l'appaltatore non accetta la riduzione dell'importo contrattuale mediante la valorizzazione e stralcio dall'oggetto del contratto delle migliorie offerte in gara. In generale
[,] come detto [,] tale operazione non è ammissibile risultando totalmente arbitraria essendo
l'esecuzione delle migliorie senza costo per il committente, costi di esclusiva valutazione e pertinenza dell'appaltatore, perciò rientranti nelle sue proprie discrezionali valutazioni economiche formulate all'atto di partecipare alla gara ed in sostanza integrative del ribasso di gara»);
13 di 24 3- la rettifica delle previsioni economiche della perizia («b) I corrispettivi per l'esecuzione dei lavori ordinati in variante non sono accettati dall'appaltatore che chiede la rettifica delle previsioni di perizia come segue: (i) € 17.336,63 per l'esecuzione della segnaletica verticale, pertanto € 15000,00 oltre al corrispettivo previsto in variante 2 (al lordo del ribasso); (ii) €
41.436,66 per l'esecuzione della cabina elettrica pertanto € 14.000,00 oltre al corrispettivo previsto in variante 2 (al lordo del ribasso); (iii) € 124.224,61 complessivi maggiori per oneri della sicurezza e pertanto € 74.000,00 oltre al corrispettivo previsto in variante 2. Con salvezza di sviluppi, integrazioni e migliori conteggi»).
5.2.1.
La riserva n.
2.a («a) In ogni caso le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di offerta in ogni caso, fermo quanto contestato, valutate a costi da sostenersi per l'esecuzione possono essere riepilogate come segue: predisposizioni per la posa di n. 30 dissuasori a scomparsa posizionati come da offerta di gara (la cui fornitura non è prevista nel presente contratto) costi stimati € 350.00 cad/uno per un totale di 15.000,00 €: predisposizione per la posa di n. 13 colonnine costi stimati € 200,00, per un totale di € 2.600,00») è infondata, poiché la proposta dell'impresa includeva inequivocabilmente entrambe le voci (rel. c.t.u., p. 19-20). In particolare:
a. il prezziario stilato da (doc. 8 conv.) indica per le migliorie di cui ai criteri nn. 5 Parte_1
(«impianti elettrici illuminazione») e 6 («dotazione sicurezza eventi») la «fornitura e posa in opera»;
b. l'offerta tecnica inerente al criterio n. 5 (doc. 4 att.) illustra una «proposta alternativa» avente ad oggetto la posta di tredici colonnine di distribuzione da esterno in prossimità dei pali della pubblica illuminazione e nelle sedi concordate con la direzione, specificando che «la colonnina di distribuzione offerta è della mod. RONDO 200, articolo R01/200/120-3, CP_4 di dimensioni 204X1200 mm.» e che l'articolo offerto «è realizzato in acciaio INOX AISI304
(o alluminio) in modo da aumentare la sua robustezza e durata nel tempo»;
c. l'offerta tecnica inerente al criterio n. 6 (doc. 4 att.) propone, «oltre a dissuasori fissi, per le giornate di chiusura al traffico [,] dissuasori oleodinamici a scomparsa di elevate prestazioni
[…] e di notevole resistenza agli impatti» nonché «speciali colonne a scomparsa nella pavimentazione […] ed altre, di analoga tipologia, intese come barriere anti-terrorismo», offrendo «30 pz.» e allegando la scheda tecnica del dissuasore a scomparsa Pt_3
14 di 24 Inoltre, in replica alle osservazioni di parte, la consulente d'ufficio sottolinea come l'impresa sostenga alternativamente nelle riserve che la vendita sia esclusa dal contratto e inclusa nella miglioria (rel. c.t.u., p. 37: «Sulla osservazione del CTP di riscontrare che le migliorie afferivano alla sola fornitura, la CTU precisa che l'osservazione del CTP: è in disaccordo con quanto affermato da Parte Ricorrente in atti. In particolare con la riserva n° 2 la chiedeva, Parte_1 in via subordinata, di considerare solo la predisposizione e non già la fornitura, come adesso invece reclama il CTP nelle sue osservazioni al CTU. Sostenendo quindi, nella riserva n° 2 che la fornitura non era prevista nel contratto e nella osservazione al CTU che la fornitura era
l'oggetto della miglioria secondo il bando e il progetto»).
5.2.2.
Dal confronto del computo metrico della seconda variante (doc. 6 b conv.) con lo stato finale dei lavori (doc. 27 conv.; doc. 24 d att.) si evince che il direttore dei lavori ha già contabilizzato in aumento nel settimo stato di progressione le quantità di talune opere in variante, come indicano le tariffe della segnaletica verticale e delle opere elettriche e, in assenza di maggiori specificazioni, la consulente non può valutare il maggior corrispettivo chiesto. Quindi, la riserva n.
2.b è infondata.
5.3.
Con la riserva n. 3 (rel. c.t.u., p. 22 ss.) lamenta l'omessa contabilizzazione di Parte_1 lavori eseguiti e maggiori costi della sicurezza.
La consulente d'ufficio, rilevato che i valori a corpo dimessi in atti (doc. 33 a – 33 h att.) non sono stati accertati nel contraddittorio con la direzione dei lavori, insurrogabile dal contraddittorio tecnico in seno al processo, conclude che l'ultimazione delle opere preclude di valutarlo ex post, specie in assenza di maggiori specificazioni tecniche dell'impresa. La loro esecuzione, perciò, non è provata con conseguente infondatezza della riserva n. 3.
5.4.
Con la riserva n. 4 (rel. c.t.u., p. 24 ss.) chiede la rettifica del verbale di Parte_1 constatazione dello stato dei lavori 9.6.2022 (doc. 32 conv.) assumendo che:
a. la data di ultimazione dei lavori (25.2.2022) è diversa e la richiesta di proroga del termine non
è stata esaminata dalla committente («L'impresa richiama e conferma la riserva apposta in calce al verbale di ripresa lavori del 30/09/2021 mentre il tempo intercorso tra il 08/12/2021 ed il 25/02/2022 deve essere oggetto di proroga già prima richiesta per motivi già espressi,
15 di 24 oltre al fatto che la direzione lavori ha reso noti tardivamente i lavori oggetto della perizia n.
2 per la quale è stata assegnata all'appaltatore un insufficiente differimento temporale, per il quale si deve domandare ulteriore differimento di 40 giorni, oltre al differimento necessario per l'esecuzione dei lavori in variante ordinati non compresi nella perizia n. 2 afferenti alla variazione della carpenteria metallica a chiusura della cabina elettrica interrata perché
l'originaria configurazione contrattuale non garantiva le caratteristiche statiche dell'opera medesima»).
b. il ritardo nella consegna non è imputabile all'impresa, ma al direttore dei lavori che ha indugiato nel procedere alla constatazione in contraddittorio.
5.4.1.
Le riserve n.
4.1 e n.
4.2 sono esaminate unitamente alla domanda di pagamento della penale da ritardo.
5.4.2.
La riserva 4.a («quanto al punto a) del verbale di constatazione come indicato nel verbale
l'impresa ha proposto di installare il dissuasore automatico nel momento in cui la nuova cabina elettrica di trasformazione entrerà in funzione. In questo modo l'impresa si proponeva di salvaguardare la durabilità del dissuasore in quanto l'installazione senza alimentazione pregiudicherebbe lo stato di conservazione della componentistica elettrica od elettronica al suo interno. In caso contrario si attende ordine di servizio da parte della DL per l'installazione della stessa») e n.
4.d («d) l'impresa contesta la richiesta di esecuzione dei lavori afferenti alla fornitura e posa di n. 3 colonnine GI ND 200 considerata come opera ancora da completare. Le stesse colonnine sono state oggetto di riserva in quanto monetizzate come miglioria non eseguita») sono fondate (rel. c.t.u., p. 26), poiché la vendita e posa in opera dei dissuasori automatici e delle colonnine pertiene alle migliorie di cui ai criteri n. 6 (Punto a) e n. 5
(Punto d), detratte dalla direzione dei lavori nella perizia di seconda variante (doc. 32 conv.: «In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori alla data odierna ATTESTA che i lavori in oggetto risultano ultimati, ad esclusione delle seguenti opere: a) posa in opera del dissuasore automatico da porre in opera all'ingresso dell'area del
Sagrato, già in disponibilità dell'impresa, la quale non ha proceduto all'installazione in quanto lo stesso non potrà essere alimentato elettricamente fino alla presa in carico e di messa in
16 di 24 funzione da parte dell'Ente gestore (ENEL) della nuova cabina elettrica di trasformazione»; […]
d) Fornitura e posa di n. 3 colonnine GIFAS modello ND 200»).
5.4.3.
La riserva n.
4.c («c) benché di modestissima entità e comunque non incidenti sulla funzionalità delle opere le attività sono state sospese poiché impediscono e rendono maggiormente difficoltosa la posa dei trasformatori da parte di ENEL per le dimensioni dei medesimi in rapporto agli spazi disponibili, pertanto si darà adempimento all'ordine tuttavia riservandosi di domandare il ristoro di eventuali maggiori oneri o costi o tempi che risulteranno necessari per la posa dei trasformatori e l'erogazione dell'energia elettrica. Ciò nonostante, la scala di accesso alla cabina interrata sarà posizionata solo dopo il montaggio dei trasformatori una volta firmato il verbale di presa a carico delle aree») pertiene a lavori introdotti con le varianti (doc. 3 + all., doc. 6 + all. conv.) e incidenti sulla funzionalità globale dell'opera, poiché relativi alla cabina elettrica (doc. 32 conv.: «In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con
l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori alla data odierna ATTESTA che i lavori in oggetto risultano ultimati, ad esclusione delle seguenti opere: […] c) completamento delle opere interne alla cabina elettrica: parte impianto elettrico di illuminazione interno;
fornitura e posa in opera delle 2 porte previste nel progetto;
fornitura e posa in opera delle due persiane di alluminio
(areazione) previste nel progetto;
fornitura e posa in opera delle coppelle di chiusura di porzione del cunicolo;
fornitura e posa in opera della scala di accesso in acciaio alla cabina interrata;
fornitura e posa in opera di n. 3 colonnine GIFAS modello ND 200; posa in opera di n. 1 Palo per pubblica Illuminazione h 6,00 m, previsto all'ingresso di Via Pla (Zona portici antistanti
Forno)»).
Inoltre, il direttore dei lavori non ne ha disposto la sospensione;
quindi, la riserva (punto c) è infondata (rel. c.t.u., p. 26).
5.4.4.
La riserva n.
4.e («e) L'impresa attende comunicazione da parte della DL riguardo l'esatto posizionamento del palo dell'illuminazione pubblica di Via Pia. Come da comunicazione
l'impresa è a sottolineare che il posizionamento del palo risente di problematiche strutturali
(posizionamento del plinto in prossimità delle fondazioni dell'edificio esistente) e di ingombro stradale (spazio limitato sulla svolta del nuovo crocevia)») è fondata, poiché il 17.1.2022 riscontra (doc. 24 att.) l'ordine di servizio 13.1.2022 n. 17 (doc. 28 conv.) Parte_1
17 di 24 sottolineando le interferenze rilevate nel corso dei lavori e chiedendo istruzioni sulla dislocazione, che la direzione dei lavori non dà, neppure confermando la previsione progettuale
(rel. c.t.u., p. 27).
5.5.
Con la riserva n. 5 («Il direttore dei lavori ha accertato che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, l'impresa ha utilizzato i materiali di cui al decreto 11 novembre 2021, puntualmente elencati nella sua relazione. L'impresa in data 07/12/2021 ha presentato istanza di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-Septies del D.L. n 73/2021, convertito con modificazioni della Legge n. 106/2021 del 23 luglio 2021, che è stata ritenuta accoglibile dal DL nei limiti di € 20.145,23, come risulta dalla relazione del Direttore Lavori del
20/01/2022. Il committente tuttavia non ha ancora provveduto alla liquidazione della predetta somma di cui si domanda il pagamento previa emissione del certificato come contrattualmente previsto. Con espressa salvezza di integrazioni, sviluppi e migliori conteggi») Parte_1 lamenta il rifiuto degli importi che il direttore dei lavori ha ritenuto compensabili con gli esborsi per i materiali da costruzione (art. 1 septies d.l. 25.5.2021 n. 73: doc. 29 att.).
La revisione dei prezzi è volta a contemperare l'interesse pubblico alla conservazione della qualità delle prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni e l'interesse dell'impresa a non subire l'eccessiva onerosità sopravvenuta del sinallagma contrattuale. Diversamente,
l'istituto delle riserve è diretto a prevenire controversie consentendo, all'appaltatore, di formalizzare specifiche contestazioni su eventi implicanti maggiori oneri e conseguente alterazione della contabilità di cantiere e, alla committente, di accertare l'andamento dei costi di realizzazione dell'opera pubblica. Quindi, la revisione dei prezzi non segue la disciplina delle riserve, poiché l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie richieste nei confronti dell'amministrazione o dell'ente appaltante nel registro di contabilità, nel conto finale e nel certificato di collaudo, attiene solo alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite o da eseguire, mentre la domanda di revisione dei prezzi va presentata entro il collaudo e senza la necessità di iscriverla nel certificato di collaudo (CS IV 7.7.2022 n. 5667; CS
IV 9.7.2002 n. 3818; CC I 16.6.1997 n. 5373).
Ne discende l'infondatezza della riserva (rel. c.t.u., p. 27), ferma l'esigibilità del credito di €
20.145,23, incontroverso (comparsa di costituzione e risposta, p. 18, ove si contesta solo la forma
18 di 24 della richiesta, avvenuta con l'iscrizione della riserva: «Si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta dell'appaltatore di liquidazione della somma di € 20.145,23 relativa alla maggiore onerosità riconosciuta e accordata all'appaltatore dalla D.L. per compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-Septies del DL 73/2021, convertito in Legge 106/2021; detto capitolo di spesa non può essere oggetto di riserva in quanto non si tratta di lavori eseguiti e/o contabilizzati, viceversa l'erogazione delle predette somme risulta disciplinata da precise disposizioni di legge di cui al richiamato art. 1- septies, comma 7, del citato d.l. 73/2021. La riserva, pertanto, non è ammissibile») e documentato (relazione del direttore dei lavori 20.1.2022).
6.
Il settimo stato di progressione (doc. 27 conv.), firmato con riserva da attesta Parte_1 opere del valore di imponibili € 2.009.342,36, già dedotto il ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza.
Il quadro analitico di contabilità finale di (doc. 37-39 att.: quadro di sintesi, nota Parte_1 esplicativa e contabilità finale) indica un valore di € 2.000.023,56, già dedotto il ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza.
Il quadro economico del conto finale stilato dal direttore dei lavori (doc. 29 conv.) attesta opere a corpo e a misura di imponibili € 2.054.239,58 già dedotto il ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza (€ 50.224,61), che la consulente d'ufficio conferma (rel. c.t.u., p. 28) escludendo Cont l'esecuzione di opere ulteriori rispetto all'accertamento di in sede di certificazione del loro completamento («La CTU conclude, all'esito delle operazioni peritali e dall'esame della documentazione in atti, che la consistenza delle opere eseguite da rispetto a quanto Parte_1
Cont accertato da alla data del certificato di ultimazione lavori (doc. 32 – Parte resistente) ammonta a € 2.054.239,58 al netto del ribasso d'asta e comprensivi dei costi della sicurezza, oltre IVA»).
6.1.
Nel valutare la correttezza dei rilievi del collaudatore, delle detrazioni e delle penalità computate nel verbale di collaudo (doc. 30 conv.) nonché del differimento del termine di consegna al 25.2.2022 la consulente d'ufficio osserva che:
19 di 24 a. con determina 2.3.2020 n. 99 (doc. 37 conv.) l'impegno di spesa è iscritto nell'esercizio finanziario duemilaventi (2020) e sono individuate le corrispondenti voci del bilancio comunale;
b. il collaudatore e il diretto dei lavori indicano come eseguiti, non eseguiti o parzialmente eseguiti ordini di servizio diversi;
c. alla data di scadenza del contratto, prorogata con la seconda variante di dieci giorni lavorativi all'8.12.2021 (doc. 29 att.) il direttore dei lavori non forma un verbale di constatazione dei lavori (art. 121 D.M.
7.3.2018 n. 49), per la cui ultimazione assegna all'impresa il termine del
24.1.2022 con ordine di servizio 13.1.2022 n. 17 (doc. 28 conv.);
d. il 25.2.2022 (doc. 24 b att.) l'impresa comunica di aver terminato i lavori, mentre il giornale dei lavori (doc. 26 att.) è aggiornato al 28.7.2021;
e. il 14.4.2022 (centoventisette giorni dopo la scadenza contrattuale) è formato il verbale di constatazione dello stato dei lavori (doc. 32 conv.);
f. il 9.6.2022 (centodue giorni dopo la comunicazione di ultimazione lavori dell'esecutore) è certificata l'ultimazione dei lavori, che conferma e stralcia le opere non ultimate come riportate nel verbale 14.4.2022.
Quindi, determina in settantanove giorni (8.12.2021-25.2.2022) la durata del ritardo (€ 1.786,48 pro die: 1/1000 del corrispettivo netto;
€ 1.786,48 × 79 = € 141.131,92), stimata in sede di collaudo
(doc. 30 conv., p. 6) in centottantadue (182) giorni per € 178.648,23 (€ 1.786,48 × 182 = €
352.139,36, superiore al massimo applicabile di € 178.648,23 ex art. 1813 del capitolato speciale di appalto, parte amministrativa).
Se è indubbio che non formalizza richiesta scritta (art. 15 del capitolato speciale Parte_1 sub doc. 2 ter att.) di proroga del termine scadente l'8.12.2021, non può, però, trascurarsi che il
13.1.2022 la committente (ordine di servizio n. 17) le assegna un diverso termine finale
(24.1.2022) oltre cui stralcerà, come ha stralciato, le opere incomplete.
Inoltre, accetta il sesto stato di progressione (9.6.2022) senza riserve temporali (doc. 26 e 27 conv.), tenendo un comportamento sintomatico del differimento della consegna, che Parte_1 accettato riscontrando l'ordine di servizio con la promessa di eseguire nel termine assegnatole i lavori che ritiene dovuti (doc. 24 c att.: «[…] L'impresa si impegna a realizzarle con riserva.
[…]; rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi Vs. richiesta […], l'impresa si impegna ad intervenire prima della data da voi indicata nell'ordine di servizio n. 17»). Le parti, quindi,
20 di 24 stabiliscono concordemente, dopo la seconda variante, un nuovo termine, che ha Parte_1 violato (cfr. CC II 2.4.2019 n. 9152 e CC II 7.5.2024 n. 12396 secondo cui la richiesta di notevoli varianti in corso d'opera comporta la modifica consensuale del contratto e l'efficacia della penale
è conservata solo se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine).
Stabilito il dies a quo della penale (25.1.2022), il dies ad quem coincide, come indicato dalla consulente d'ufficio, con la comunicazione della fine dei lavori, atteso che:
a. non è imputabile all'appaltatrice il ritardo con cui la committente procede a constatare lo stato dei lavori (14.4.2022: doc. 32 conv.);
b. non è provato che dalla comunicazione del 25.1.2022 al 14.4.2022 abbia Parte_1 realizzato opere ulteriori;
c. in sede di certificazione della fine dei lavori (9.6.2022) le opere non ultimate alla data della constatazione (14.4.2022) sono stralciate.
Conseguentemente la penale è esigibile dal 25.1.2022 (incluso) al 24.2.2022 (incluso) e va rideterminata in € 55.380,88 (€ 1.786,48 × 31).
6.2.
La consulente d'ufficio perviene a un saldo contabile finale distinguendo le detrazioni in: a. poste correttamente valutate;
b. poste non comprovate;
c. poste accertabili, ma quantificate senza riscontro documentale della stima. Espunge, quindi, le voci non comprovate riducendo il valore delle poste negative subb nn.
2-9 da € 36.290,00 (doc. 30 conv., p. 8-9: € 214.938,23 - €
178.648,23) ad € 27.340,00.
Sub a)
Sono corrette, come affermato dalla consulente d'ufficio, le documentate detrazioni per:
a. gli oneri del collaudo statico (detrazione n. 2, € - 2.100,00: doc. 33, 34 e 41 conv.);
b. la miglioria (voce 3.1) di cui al criterio n. 3 (doc. 6 att.), come valorizzata dall'impresa, di cui non è provata la realizzazione, non essendo documentati il piano di manutenzione, la prestazione della fideiussione e la consegna della pietra di LU (cento metri quadri) offerta alla committente (detrazione n. 4: € - 4.500,00);
c. le spese per la revisione delle linee elettriche (detrazione n. 6, € - 11.040,00: doc. 42 conv.).
Va, invece, rideterminata per le ragioni su esposte la detrazione per la penale (detrazione n. 1).
Sub b)
Non sono corrette, come rilevato dalla consulente d'ufficio, le detrazioni per:
21 di 24 a. la miglioria di cui al criterio n. 1 (detrazione n. 3: area di stoccaggio: € - 3.450,00), non accertabile;
b. la miglioria di cui al criterio n. 6 (detrazione n. 8: dissuasore: € - 5.500,00), già contabilizzata in negativo nello stato finale dei lavori (doc. 27 conv.) secondo il valore proposto da Parte_1
(doc. 8 conv.).
[...]
Sub c)
La consulente d'ufficio riscontra in atti le ragioni delle detrazioni per:
a. la miglioria di cui al criterio n. 7 (detrazione n. 5: percorso riservato ai non vedenti: € -
4.700,00), non realizzata né monetizzata da Parte_1
b. l'assenza della dichiarazione di conformità ex art. 7 D.M. 22.1.2008 n. 37 (detrazione n. 7: € -
5.000,00); specificando di non poterne valutare la correttezza tecnica.
Non avendo l'impresa provato in parte qua il suo adempimento è indubbio che la detrazione sia fondata nell'an; quindi, deve stabilirsene l'entità osservandosi in proposito che, né con le osservazioni né con le difese finali, esplicita i criteri applicati nella valorizzazione delle CP_3 riduzioni. Si ritengono, perciò, conformi agli usi le detrazioni proposte dal collaudatore diminuite di un terzo, ossia € 3.133,00 (detrazione n. 5) ed € 3.333,33 (detrazione n. 7), per un valore finale delle detrazioni diverse dalla penale di € 24.106,33 anziché € 27.340,00 (rel. c.t.u., p. 33, ultima voce «penali aggiuntive proposte dal collaudatore»).
Detrazioni diverse dalla penale di ritardo UD AL accertato
2) Oneri del collaudo statico € 2.100,00 € 2.100,00
3) Miglioria di cui al criterio n. 1 € 3.450,00 € 0,00
4) Miglioria di cui al criterio n. 3 € 4.500,00 € 4.500,00
5) Percorso per non vedenti € 4.700,00 € 3.133,00
6) Revisione delle linee elettriche € 11.040,00 € 11.040,00
7) Dichiarazione di conformità € 5.000,00 € 3.333,33
8) Dissuasore € 5.500,00 € 0,00
Totale € 36.290,00 € 24.106,33
7.
22 di 24 Si procede alla compensazione contabile delle opposte ragioni di credito (rel. c.t.u., p. 33).
Voci del quadro economico finale Parte_4
Opere eseguite dedotto il ribasso (3,01%) € 2.004.014,97
Oneri totali di sicurezza € 50.224,61
Certificati di pagamento emessi € - 1.718.074,88
Variazione costi 1.9.2021 € 20.145,23
Penale da ritardo € - 55.380,88
Detrazione miglioria criterio n. 6 € - 205.500,00
Detrazione miglioria criterio n. 7 € - 7.470,00
Detrazioni ulteriori € - 24.106,33
Totali € 2.074.384,81 € - 2.010.532,09
Saldo finale € 63.852,72 oltre iva per come dovuta
I reciproci inadempimenti escludono l'esigibilità fino alla data odierna degli interessi di mora
(cfr. CC II 14.9.2017 n. 21315; CC II 21.6.2010 n. 14926; CC II 28.9.1996 n. 8567); quindi, sul credito di valuta di € 63.852,72 oltre imposta sul valore aggiunto secondo le aliquote applicabili alle voci imponibili del credito ed interessi ex art. 12844 c.c. sul totale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
8.
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è infondata.
In disparte la prova dell'inadempimento, non sono valutabili le necessarie caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità di lucro perduta (cfr. CS III 8.9.2025 n.
7227; sulla definizione di chance come portato dell'incertezza eventistica cfr. CC III 11.11.2019 n.
28993).
si è limitata ad allegare e documentare bandi di gara richiedenti il possesso della Parte_1
SOA-OG6, senza specificare elementi sintomatici di una ragionevole probabilità di aggiudicarsi gli appalti, come gare già vinte, ipotetiche offerte, punteggi avuti in valutazioni anteriori, capacità economica.
23 di 24 La carenza assertiva della domanda unita alla pluralità di variabili causali interferenti
(vantaggiosità della gara, ricorso all'avvalimento o a forme di compartecipazione di imprese) preclude irreversibilmente un accertamento controfattuale dell'entità della chance, prospettandosi solo un'eventualità astratta anziché una probabilità seria e concreta.
9.
Le spese processuali, regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 (compensi medi per le cause da € 52.001,00 ed € 260.000,00), devono essere compensate di due terzi, poiché il rigetto integrale delle domande di nullità e di risarcimento del danno di unito al Parte_1 maggiore scostamento rispetto a tra il valore delle ulteriori domande di e CP_3 Parte_1 le sue ragioni di credito, per come accertate, escludono che la soccombenza reciproca delle parti sia paritetica.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria per la decisione di tutte le domande, vanno definitivamente poste in capo ad entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- compensati i reciproci crediti di cui in parte motiva, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di € 63.852,72 oltre imposta sul valore aggiunto
[...] Parte_1 secondo le aliquote applicabili alle voci imponibili del credito ed interessi ex art. 12844 c.c. sul totale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2- rigetta le ulteriori domande;
3- dichiara compensate per due terzi le spese processuali e condanna
[...] al pagamento in favore di della loro quota residua, Controparte_1 Parte_1 liquidandole per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
4- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo ad entrambe le parti in solido tra loro.
Modena, 4 dicembre 2025
Il Giudice
MA GR
24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6872/2022 promossa da:
c.f. ) con l'avv. GIAMPAOLO MAZZOLA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. MARIANNA Controparte_1 P.IVA_2
CARETTI e l'avv. GIORGIO FREGNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento degli esposti motivi previe le declaratorie del caso e di legge e previo il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto:
1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero annullare o come meglio ritenuto, la seconda perizia di variante, per l'effetto riaccreditare all'appaltatore il corrispettivo contrattuale per tutti i lavori e le quantità eseguite tra il quarto e il quinto stato
1 di 24 d'avanzamento lavori, per euro 326.612,54 con condanna al pagamento della somma medesima, o nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
2) in subordine, nella ipotesi denegata di rigetto della domanda, in ogni caso accerti e dichiari che il valore delle migliorie ai fini della perizia medesima è pari ad euro 41.750,00 sulla base dei soli costi che doveva sostenere l'impresa per l'esecuzione, ovvero nella diversa, maggiore
o minore, misura ritenuta di giustizia e per l'effetto rettificare congruamente la seconda perizia di variante e così riaccreditare all'appaltatore il corrispettivo contrattuale per tutti i lavori e le quantità eseguite tra il quarto e il quinto stato d'avanzamento lavori, per euro
284.862,54, con condanna al pagamento della somma medesima, oltre ad interessi ex d.lgs
231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
3) accertare e dichiarare che per i lavori aggiuntivi ordinati con la seconda perizia di variante spetta all'impresa attrice il corrispettivo di euro 181.228,83 al netto del ribasso d'asta del
3,01% (di cui euro 16.814,80 per l'esecuzione della segnaletica verticale, euro 40.189,42 per
l'esecuzione della cabina elettrica pertanto, euro 124.224,61 per oneri della sicurezza) in luogo del corrispettivo previsto dalla seconda perizia medesima, ovvero per la diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia con condanna al pagamento della somma medesima ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo di euro 32.050,00 per
l'esecuzione di lavori non inseriti nella perizia di variante seconda:
(i) di Incremento e variazione della carpenteria metallica strutturale e chiusino metallico
(Piatto portante 80x4 mm, maglia 15x76,5 mm) della Cabina interrata compresi zincatura, trasporto e montaggi per Euro 30.000,00;
(ii) Lavori in economia per pluviali come da ODS ricevuto su per euro Controparte_2
700,00;
(iii) demolizione e ricostruzione pavimentazione fronte chiesa per innesto faretti (non eseguiti per tempo causa lavori facciata) compresa la stuccatura a caraffa delle parti mancanti per euro 1.350,00, o nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia, con condanna al pagamento della somma medesima, oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
2 di 24 5) accertare e dichiarare che l'appaltatore aveva diritto ad ottenere il differimento del termine di ultimazione dei lavori sino al 25/02/2022, pertanto che nessun addebito per penali deve essere applicato all'odierna attrice essendo il tempo intercorso tra il 08/12/2021 e
l'ultimazione dei lavori addebitabile alla sola responsabilità del committente;
6) accertare e dichiarare che spetta all'appaltatore la somma di euro 20.145,23 in applicazione delle disposizioni del DL 73/2021 art. 1septies convertito con modificazioni della Legge n.
106/2021 del 23 luglio 2021 riconosciuto dal committente come da riserva n. 5 ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
7) accertare e dichiarare che spetta all'odierna attrice al titolo risarcitorio per la perdita di chances sofferta per fatto imputabile al convenuto la somma di euro 113.000,00 per non aver potuto conseguire il requisito dell'iscrizione SOA nella categoria OG6, con condanna al pagamento della somma medesima, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura ritenuta di giustizia oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di notifica del presente atto al soddisfo;
8) accertare e dichiarare l'inefficacia del certificato di collaudo, e perciò l'illegittimità delle penalità quivi applicate e delle detrazioni operate, conseguentemente annullare il certificato di collaudo, o comunque riaccreditare le penalità e le detrazioni applicate, o come meglio ritenuto, nella misura di complessivi euro 214.938,23, accertare e dichiarare per l'effetto che
è dovuto all'appaltatore il credito a titolo di saldo corrispettivo per i lavori eseguiti nella misura di euro 34.035,95, ovvero nella diversa, misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con condanna del convenuto al pagamento della relativa somma, oltre ad interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla data del 24/08/2022 al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari come da DM 55/2014 e rifusione del contributo unificato versato.
La parte convenuta come note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria, incidentale e riconvenzionale, previa ogni più utile declaratoria del caso
e di legge:
1) respingere tutte le domande formulate dalla Società attrice;
3 di 24 2) in via riconvenzionale, condannare la Società attrice, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla Società convenuta la somma di € CP_3
180.902,28 oppure la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. in misura pari al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (o in subordine nella diversa misura degli interessi che sarà ritenuta di legge) dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un credito della Società attrice e con rispettosa riserva di gravame, porre in compensazione detto credito con la Cont somma che sarà liquidata a favore di in ragione delle domande sopra formulate.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 28.10.2022 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo chiedendo:
[...] CP_3
a. l'accertamento dell'invalidità (art. 1343 c.c.; art. 14181 c.c. in rapporto agli artt. 106 d.lgs.
18.4.2016 n. 50-8 D.M.
7.3.2018 n. 49 e 1535 e 191 TUel) e/o inefficacia della seconda perizia in variante;
b. il pagamento del compenso per le maggiori opere realizzate e per la revisione dei costi (art. 1 septies d.l. 25.5.2021 n. 73);
c. l'accertamento negativo del credito per penali applicate dalla committente;
d. il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance.
Espone di essersi aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (doc.
2 att.: ribasso del 3,01%) l'appalto 4.6.2020 (reg. n. 506/SGP) delle opere di riqualificazione dell'area adiacente al Palazzo Ducale in Sassuolo (Mo), Piazza Martiri Partigiani (doc. 2 bis-2 ter att.), la cui gara pubblica del 22.12.2019 (doc. 1 att.) si conclude con determina 9.3.2020 n. 134 di aggiudicazione del contratto per imponibili € 1.786.482,36 (€ 2.200.000,00 di cui € 35.950,00 per oneri della sicurezza non riducibili).
Termine assegnato per la consegna dell'opera è il 24.1.2021, ossia duecentotredici giorni dalla consegna del 25.6.2020 (doc. 9 quater att.).
4 di 24 Il primo ed il secondo stato di progressione sono approvati con i certificati di pagamento
27.10.2020 n. 1 (imponibili € 424.257,84) e 27.11.2020 n. 2 (imponibili € 255.920,78).
Con delibera 17.12.2020 n. 250 la Giunta Comunale approva la prima perizia di variante, sottoscritta dall'impresa il 25.1.2021 (doc. 10-10 bis att.), differendo il termine di consegna di sessantasei giorni, scadenti il 31.3.2021 e incrementando il compenso ad € 1.827.410,82 (+ €
40.928,46).
Il 17.3.2021 (doc. 11 att.) l'impresa formula richiesta motivata di una proroga ulteriore al
30.6.2021 (doc. 11 att.), accordata l'1.4.2021 fino al 20.6.2021 (doc. 12 att.).
Il 24.3.2021 la committente emette i certificati di pagamento relativi al terzo e al quarto stato di progressione dei lavori (n. 3 di imponibili € 596.227,08; n. 4 di imponibili € 394.115,98; subtotale € 1.670.521,68).
Il 18.6.2021 (doc. 13 att.) il direttore dei lavori ne sospende l'esecuzione per la realizzazione di una variante necessaria interferente con le opere in corso.
Secondo il valore delle opere realizzate sino a quel momento è già pari o Parte_1 superiore al corrispettivo contrattuale a causa di un errore del computo metrico estimativo di progetto (+ € 255.744,00), ragione per cui, in data 9.8.2021, l'impresa trasmette un piano di proiezione dei lavori a finire di cui stima il controvalore in € 305.569,37 (doc. 14 ter att.) e uno schema del quinto stato di progressione dell'opera, da emettersi dopo l'approvazione di una perizia in variante che individui le relative risorse finanziarie.
Il 29.9.2021 il responsabile unico del procedimento invia all'impresa una seconda perizia di variante chiedendone l'approvazione entro il giorno successivo;
in replica riserva di Parte_1 esaminarla entro l'8.10.2021 necessitando di tempo ulteriore per visionare tutti gli allegati (doc.
17 att.).
Disposta la ripresa dei lavori, l'appaltatrice dà corso all'ordine iscrivendo apposita riserva
(doc. 18 att.).
L'atto di sottomissione della seconda variante, anziché prevedere il maggior compenso dei lavori eseguiti al 18.6.2021 e non contabilizzati o contabilizzati secondo parametri extracontrattuali, lo riduce di € 75.417,01 valorizzando erroneamente le opere ulteriori richieste e le migliorie rinunciate.
Al rifiuto dell'impresa di sottoscriverlo il direttore dei lavori risponde con ordine di servizio
18.10.2021 n. 15 (doc. 22 att.) indicando le opere da completare. Seguono l'ordine 16.12.2021 n.
5 di 24 16 (doc. 23 att.), che esclude il restauro della guglia e della fontana, e l'ordine 13.1.2022 n. 17
(doc. 24 att.), riscontrato in pari data (doc. 24 a att.), che prescrive la consegna entro il 24.1.2022, pena l'adozione di una perizia riduttiva.
Il 17.12.2021, in sede di iscrizione in contabilità delle registrazioni del quinto stato di progressione, l'impresa formalizza una triplice riserva contro la seconda perizia (doc. 25 att.), che accetta di eseguire, ma non sottoscrive.
Il 25.2.2022 (doc. 24 b att.) l'impresa comunica al responsabile e al direttore il termine dei lavori, esaminati solo il 14.4.2022.
Il 13.6.2022 le parti sottoscrivono il verbale di constatazione con riserve e richieste di rettifica di (doc. 24 c att.), reiterate nello stato di progressione finale, settimo in ordine (doc. Parte_1
24 d att.). Inoltre, l'impresa lamenta il rifiuto del certificato di esecuzione dei lavori, da consegnare entro trenta giorni dalla richiesta (art. 2 del. Anac 23.5.2013 n. 24), e la conseguente preclusione dell'accesso alla SOA OG6 e della conservazione della SOA OG3, che le impedisce di partecipare a talune gare di appalto nel biennio successivo.
Costituitasi in giudizio, deduce la legittimità della seconda variante, avente valore CP_3 economico inferiore al quindici per cento del corrispettivo contrattuale. Eccepisce di aver sempre avuto la disponibilità finanziaria necessaria per completare i lavori e contesta le riserve eccependo, in particolare, che:
a. le migliorie proposte includevano l'approvvigionamento e la posa in opera e sono state valorizzate secondo il computo estimativo di Parte_1
b. è l'inadempimento dell'impresa ad aver impedito l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori (inosservanza del termine di consegna dell'8.12.2021, esecuzione parziale degli ordini di servizio, omesso completamento delle opere indicate nel verbale 9.6.2022, vizi della pavimentazione, omessa consegna di certificati).
Propone, quindi, domanda riconvenzionale di pagamento delle penali.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è posta in decisione con ordinanza del 16.7.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
La domanda di invalidità della perizia di variante va disattesa, non essendo la perizia un atto di autonomia privata (art. 1323 c.c.), ma un atto amministrativo che individua le ragioni tecniche,
6 di 24 economiche o normative della variante nei limiti consentiti affinché la committente la possa approvare.
2.
Il supplemento istruttorio chiesto da è superfluo, poiché la consulenza d'ufficio è Parte_1 ampia, completa, approfondita ed esauriente nella valutazione delle osservazioni di parte: ricostruisce in modo capillare l'iter esecutivo del contratto e motiva correttamente le ragioni per cui esclude di poter accertare specifiche poste di credito, attenendosi nella valutazione del compendio probatorio ai principi che governano l'esecuzione dell'appalto pubblico, in particolare, la tenuta della contabilità dei lavori (artt. 1013 e 111 d. lgs. 18.4.2016 n. 50).
Ciò osservato, si esaminano le domande dell'impresa aventi ad oggetto il maggior compenso asseritamente dovutole per le opere realizzate dal quarto al quinto stato di progressione, le opere commissionate con la seconda variante e le ulteriori realizzate.
3.
Dal 29.5.2021 al 18.6.2021 i lavori proseguono (rel. c.t.u., p. 7; giornale dei lavori sub doc. 26 att.: annotazioni in data 8, 11 e 14 giugno 2021). Sospesi il 18.6.2021, riprendono il 30.9.2021.
Il quarto stato di progressione del 28.5.2021 (doc. 24 a, b, c, d conv.) e il susseguente certificato di pagamento (subtotale: € 1.678.916,26 oltre imposta) cristallizzano un dato contabile accertato e accettato dalle parti che, secondo la consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 6-7), deve ritenersi uguale allo stato dei lavori alla data della loro sospensione (18.6.2021), non essendo accertabili eventuali opere ulteriormente realizzate dal 29.5.2021 al 18.6.2021, quali indicate dall'appaltatrice nello schema trasmesso alla committente il 9.8.2021 (doc. 14 bis att.).
deduce che il giornale dei lavori non riporta le quantità eseguite, poiché queste Parte_1 devono essere indicate nel libretto delle misure che il direttore dei lavori non ha compilato (art. 141 lett. b D.M.
7.3.2018 n. 49). Afferma, inoltre, che il mero confronto del computo metrico di progetto della prima perizia di variante e del quinto stato di progressione (+ € 326.612,54) consentono di accertare le opere ulteriormente realizzate dal 29.5.2021 al 18.6.2021 e dal
30.9.2021 al 17.12.2021 (€ 1.804,48 × gg. 181).
L'omessa tenuta del libretto delle misure non modifica l'onere probatorio dell'impresa, che avrebbe dovuto formalizzare la sua contestazione iscrivendo specifica riserva nel registro di contabilità (artt. 14, 17 e 21 D.M.
7.3.2018 n. 49; art. 1074 d. lgs. 18.4.2016 n. 50), informandone il responsabile unico del progetto e chiedendo il rilievo delle misure in contraddittorio (cfr. CC I
7 di 24 16.4.2008 n. 10054), poiché il registro di contabilità è l'unico documento non tenuto in cantiere che restituisce una visione globale e unitaria dell'esecuzione dell'appalto in ordine cronologico ed in cui, perciò, l'impresa ha l'onere di iscrivere le proprie richieste secondo diligenza e buona fede (cfr. CC I 29.11.2023 n. 33118).
Non sono accertabili, quindi, le opere asseritamente già eseguite alla data della sospensione che ritiene di poter documentare con quadri di sintesi del 7.8.2021 non discussi con la Parte_1 direzione dei lavori né indicanti la data delle singole opere (rel. c.t.u., p. 35).
4.
La consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 7-8) distingue le opere oggetto della seconda variante
(doc. 6 a, b, e conv.) in:
a. opere non indicate nel progetto di gara (doc. 9 att.), ossia la posa di segnaletica stradale;
b. opere non indicate nel progetto di gara e ordinate con la prima variante, quali integrazioni dei quadri elettrici e delle linee distributive con collegamento alla cabina elettrica interrata, modifiche di quota e di percorso di taluni scavi dovute alla scoperta di reperti archeologici e necessarie alla realizzazione della cabina elettrica nonché alla posa dei sottoservizi;
c. modifica delle quantità di lavori indicati nel progetto di gara;
d. maggiori oneri di sicurezza;
determinandone il valore globale in € 502.315.81, a dedursi il ribasso (-3,01%: € 487.196,10), oltre oneri di sicurezza (+ € 12.700,44) per un importo finale di € 499.896,54, pari al 27,36% del corrispettivo dell'appalto di € 1.827.410,83, come incrementato con la prima variante (€
1.786.482,36 + € 40.928,47).
5.
Le riserve (art. 106 d. lgs. 18.4.2016 n. 50; art. 50 del Capitolato speciale di Appalto: doc. 2 ter att.) sono apposte nei registri di contabilità relativi agli stati di progressione nn. 5-7 (doc. 24
d, 25, 27 att.), confermate nello stato finale e relazionate al responsabile unico del procedimento
(doc. 35-36 conv.).
Posta la loro ritualità, nel valutarne la fondatezza si osserva che le varianti, derogando al principio del confronto concorrenziale e della gara nell'esecuzione del contratto (cfr. CGUE VIII
7.9.2016, C-549/14, art. 72 dir. 2014/24/UE), sono rigidamente perimetrate da Persona_1 condizioni cumulative, dovendo contemperarsi la razionalizzazione della spesa pubblica e la
8 di 24 tutela della concorrenza (cfr. CGCE III 18.6.2008, C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur
GmbH).
Ai fini dell'art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016 n. 50 è necessario che:
a. i lavori siano «supplementari» in rapporto all'oggetto contrattuale, ossia non meramente ulteriori, ma funzionalmente connessi alla prestazione promessa e divenuti «necessari» ad assicurarne l'utilità per cause sopravvenute all'aggiudicazione;
b. la potenziale sostituzione del contraente non assicuri l'intercambiabilità o interoperabilità di apparecchiature o servizi resi con l'appalto, ossia comporti il rischio di un'obiettiva impossibilità di interazione con gli strumenti dell'appalto, o cagioni analoghe difficoltà economiche o tecniche ovvero notevoli disguidi o una rilevante duplicazione dei costi.
L'estensione, quindi, implica l'unitarietà dell'oggetto contrattuale (CS III 7.10.2020 n. 5962).
Ai fini dell'art. 1061 lett. c d. lgs. 18.4.2016 n. 50 è richiesto che:
a. la necessità consegua ad eventi valutabili come imprevisti e imprevedibili considerando le risorse a disposizione del committente, la natura e le caratteristiche del progetto specifico, le buone prassi e la necessità di assicurare un rapporto consono tra le risorse impiegate nel predisporre l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile (cfr. cons. 109 dir. 2014/24/UE);
b. la modifica non alteri la natura generale del contratto.
Ciò osservato, delle riserve la consulente d'ufficio ritiene fondate: sub 1) le nn. 1, 3 e 5; sub 4) le nn. 1, 4 e 5; sub
2-3 e 5) nessuna.
5.1.
Con la prima riserva (rel. c.t.u., p. 11 ss.) contesta la legittimità della seconda Parte_1 perizia di variante sotto il profilo:
a. dell'assenza di una delle ragioni tassativamente indicate dall'art. 1061 d. lgs. 18.4.2016 n. 50;
b. dell'inosservanza del divieto posto dall'art. 84 D.M.
7.3.2018 n. 49 e dell'elusione del diritto di risoluzione del contratto dell'appaltatore ivi disciplinato.
Richiamati i rilievi già svolti in merito alle opere realizzate alla data della seconda perizia, le conclusioni della consulente d'ufficio meritano completa adesione.
5.1.1.
La variante n. 1.1 (rel. c.t.u., p. 15-16) ha per oggetto la segnaletica verticale («Con la presente perizia di variante si è definita ed integrata in modo minimale e congruente alla nuova configurazione della piazza di tipo “Zona 30” la nuova segnaletica stradale sia verticale che
9 di 24 orizzontale») e le opere elettriche («All'angolo tra via Rocca e la stessa piazza dei Martiri
Purtigiani, è posto un nuovo quadro elettrico, in cui sono allocati i contattori della alimentazione pubblica e degli stalli mercatali e lo stesso è collegato, mediante una specifica tubazione
“corrugata”, alla nuova cabina elettrica interrata posta al centro della piazza, già oggetto di
Variante n° 1» . «Maggiori costi logati alla realizzazione dell'impianto elettrico e quadri elettrici legati alla nuova disposizione e collegamento delle utenze della Pubblica illuminazione e distribuzione alla nuova Cabina elettrica di trasformazione e distribuzione determinati, Pt_2 sulla base del progetto esecutivo e C.M.E. e quadro di raffronto redatto dallo Studio Tecnico
Garutti S.r.l. su incarico della S.A già consegnato alla stessa»).
La riserva è fondata, poiché la Pubblica Amministrazione non individua i «notevoli disguidi»
o le ulteriori difficoltà scaturenti dalla sostituzione del contraente (art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016
n. 50), limitandosi a rilievi di mera opportunità aziendale a fronte di prestazioni analoghe ma diverse. È inconferente, inoltre, il richiamo di in comparsa conclusionale (p. 3) ai CP_3 ritrovamenti archeologici (art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016 n. 50), poiché la variante in esame (nn.
1 e 2: doc. 5 conv.) è motivata per testuale rinvio all'art. 1061 lett. b d. lgs. 18.4.2016 n. 50 (p. 4) con la diversa necessità di:
a. «definire una nuova ed integrativa segnaletica stradale congruente con il nuovo assetto viabilistico della Piazza dei Martiri Partigiani, che sia di natura minimale e congruente con la nuova configurazione a “zona 30” della piazza»;
b. «dotare la piazza di un ulteriore quadro elettrico, con relativo collegamento alla cabine elettrica interrata (ricompresa nelle opere in contratto), in modo da alimentare utenze pubbliche e banchi mercatali».
5.1.2.
La genericità delle riserve n. 1.2 («2) la riduzione dell'importo contrattuale mediante la modifica in riduzione di prezzi contrattuali non afferenti alle variazioni introdotte è inammissibile perché a tutto concedere è ammesso il solo concordamento di nuovi prezzi ove i prezzi contrattuali non possano compensare congruamente le nuove impreviste lavorazioni introdotte») e n. 1.4 («4) non è ammissibile ignorare le quantità di lavori a misura eseguite omettendone la contabilizzazione al solo fine di ottenere un risparmio economico ai danni dell'appaltatore») impedisce di valutarne la fondatezza, essendo entrambe disgiunte da
10 di 24 indicazioni documentali e/o specificazioni tecniche in ordine ai corrispettivi modificati, alle varianti introdotte e ai lavori non contabilizzati (rel. c.t.u., p. 16-17).
In replica alle osservazioni di parte la consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 38-39) rileva ulteriormente che il prospetto di formazione unilaterale dell'impresa (citazione, p. 23) delle riduzioni del corrispettivo dovuto per quantità di lavori già eseguite (- € 70.957,54) non riporta il decremento del valore unitario, ma solo la variazione delle quantità, al pari dei quadri contabili
(docc. 38, 39 e 40 att.), mentre il documento 37 riporta i valori unitari, ma non la riduzione. Ha sottolineato, inoltre, come la richiesta di € 182.997,90 non si fondi su computi (misurazioni, quantità e prezzi unitari di contratto), ma su valutazioni algebriche di Parte_1
Si conferma, quindi, l'inadempimento in parte qua dell'onere probatorio dell'appaltatrice.
5.1.3.
La riserva 1.3 («non è ammessa la riduzione dell'importo contrattuale mediante l'arbitraria valutazione del valore di migliorie offerte in gara e lo stralcio dall'oggetto dell'appalto. Le migliorie infatti non hanno alcun prezzo di riferimento contrattuale e la loro esecuzione rientra nell'originario corrispettivo contrattuale sicché esse sono valutabili solo a costi da sostenersi da parte dell'impresa senza oneri per il committente, che in pratica costituiscono una maggiorazione del ribasso offerto in gara») è parzialmente fondata (rel. c.t.u., p. 16-17).
Le riduzioni del corrispettivo per valorizzazione delle migliorie soggiacciono alla disciplina delle varianti (CS V 24.11.2021 n. 7866), con conseguente obbligo della Pubblica
Amministrazione di esporre le ragioni oggettive di ottimizzazione del progetto e/o dei costi sottese alle detrazioni, adempiuto in ispecie solo per le migliorie di cui ai criteri nn. 6-7.
Né il rapporto illustrativo o l'atto di sottomissione della seconda perizia (doc. 5 e 6 a conv.) né la determina dirigenziale 26.11.2021 n. 600 indicano le ragioni tecniche ed economiche della rinuncia alle migliorie sub nn. 3-5 («piano per la manutenzione ordinaria», «gestione sicurezza in cantiere» e «impianti elettrici illuminazione»), limitandosi ad un'esposizione sintetica dei motivi sottesi alla necessità e alla volontà della Pubblica Amministrazione di rinunciare alle migliorie sub nn. 6-7 («miglioria dotazione sicurezza eventi e manifestazioni» e «miglioria tecnica soluzioni pavimentali»). Ne discende la fondatezza della riserva n.
1.3 limitatamente alla non detraibilità delle migliorie di cui ai criteri terzo, quarto e quinto e la sola deduzione delle migliorie di cui al sesto e settimo criterio (rel. c.t.u., p. 11), quale riportata nel quadro finale (rel.
c.t.u., p. 33).
11 di 24 Ciò stabilito, le migliorie sono valorizzate (rel. c.t.u., p. 8-11) applicando i criteri proposti da
(doc. 8 conv.). Parte_1
Il disciplinare di gara (doc. 2 att.) richiedeva ai candidati di proporre integrazioni del progetto con modifiche e accorgimenti tecnici per migliorare la qualità, durata e funzionalità delle opere, inserendo nell'offerta tecnica un loro computo metrico non estimativo (art. 16) e nell'offerta economica (art. 17) il loro prezziario («Elenco delle voci di prezzo di quanto proposto con
l'offerta tecnica, contenente per ciascuna voce la descrizione della lavorazione con il richiamo al corrispondente elemento di valutazione, ed in particolare alle voci di computo metrico, dell'offerta tecnica. Questo elenco non dovrà, a pena di esclusione, essere allegato alla offerta tecnica, ma dovrà essere inserito nella busta relativa all'Offerta Economica»).
Sono documentati in atti:
a. una richiesta dell'appaltatrice di integrare il prezziario (doc. 8 conv.);
b. la risposta di in data 4.3.2020, successiva, quindi, alla proposta di Parte_1 aggiudicazione (verbale 27.2.2020 n. 4 della commissione di gara) e anteriore all'aggiudicazione finale (determina della Centrale Unica di Committenza 9.3.2020 n. 134) nonché alla sottoscrizione del contratto 4.6.2020, con cui trasmette alla committente un
«computo metrico estimativo (delle) migliorie» che indica voci, valori unitari, quantità e valore totale dell'opera (doc. 8 conv.).
non prova che le migliorie siano state monetizzate in difformità dai valori Parte_1 proposti in sede di gara d'appalto e accertati dalla consulente d'ufficio; deve escludersi, quindi, la dedotta arbitrarietà della determinazione del loro equivalente nummario e l'impresa può dolersi dei criteri seguiti, essendo adottato un prezziario di sua formazione conformemente al disciplinare di gara.
5.1.4.
La riserva n. 1.5 («5) già alla data del certificato di pagamento n. 4 l'appaltatore aveva oltrepassato il quarto quinto dell'importo contrattuale [,] pertanto [,] ai sensi di legge non è ammessa la variante in esame in quanto comporta la riduzione dell'importo contrattuale oltre i termini previsti per legge») è parzialmente fondata (rel. c.t.u., p. 17-19), poiché alla data della seconda perizia i lavori attestati dal quarto certificato di pagamento 28.5.2021 n. 4 (doc. 23 conv.) superano l'ottanta per cento (80%) del valore dell'opera, pari a imponibili € 1.678.916,26, già dedotto il ribasso d'asta (corrispettivo contrattuale sub doc. 1 att.: € 1.786.482,36; incremento
12 di 24 della prima variante sub doc. 4 conv.: € 40.928,47; totale, già dedotto il ribasso d'asta di 3,01% e computati i costi di sicurezza: € 1.827.410,83).
L'art. 10612 d. lgs. 18.4.2016 n. 50 consente alla Pubblica Amministrazione di imporre all'impresa l'esecuzione di maggiori o minori prestazioni alle condizioni pattuite fino a concorso di un quinto del corrispettivo contrattuale. Entro questo limite l'appaltatore è tenuto sottoscrivere l'atto di sottomissione della perizia suppletiva in segno di accettazione o di motivato dissenso
(art. 84 D.M.
7.3.2018 n. 49), altrimenti le condizioni devono essere rinegoziate.
La consulente d'ufficio (rel. c.t.u., p. 18-19) ha accertato che la richiesta di di Parte_1 confermare l'importo di € 17.285,90 negli atti contabili successivi all'emissione dello stato finale dei lavori (doc. 27 conv.) ha avuto corso, figurando la voce nel conto finale (doc. 29 conv.) e nel quadro economico di collaudo (doc. 30 conv.); quindi, la riserva non è ulteriormente fondata.
5.2.
Con la seconda riserva (rel. c.t.u., p. 19) chiede: Parte_1
1- l'invalidità della perizia («si richiama tutto il testo della riserva già in atti [...]
L'appaltatore richiama e conferma la riserva n. 2 iscritta in calce al registro di contabilità che qui si dà per integralmente trascritta e come nel seguito precisata»), da escludersi per le ragioni già esposte;
2- in subordine, la monetizzazione, nell'ambito delle migliorie di cui ai criteri nn. 5 e 6, del solo costo della posa in opera con esclusione dell'approvvigionamento («Per il solo caso in cui non si riterrà di annullare o dichiarare la nullità della perizia n. 2 come da riserva n. 1, pertanto in via subordinata, l'appaltatore comunque dissente dall'arbitraria computazione del valore delle migliorie stralciate dal direttore lavori per l'erronea applicazione di prezzi in quanto incongrui perché non afferenti al reale oggetto delle migliorie proposte ed inoltre perché non commisurati ai costi effettivamente da sostenersi da parte dell'impresa per l'esecuzione delle migliorie. Perciò l'appaltatore non accetta la riduzione dell'importo contrattuale mediante la valorizzazione e stralcio dall'oggetto del contratto delle migliorie offerte in gara. In generale
[,] come detto [,] tale operazione non è ammissibile risultando totalmente arbitraria essendo
l'esecuzione delle migliorie senza costo per il committente, costi di esclusiva valutazione e pertinenza dell'appaltatore, perciò rientranti nelle sue proprie discrezionali valutazioni economiche formulate all'atto di partecipare alla gara ed in sostanza integrative del ribasso di gara»);
13 di 24 3- la rettifica delle previsioni economiche della perizia («b) I corrispettivi per l'esecuzione dei lavori ordinati in variante non sono accettati dall'appaltatore che chiede la rettifica delle previsioni di perizia come segue: (i) € 17.336,63 per l'esecuzione della segnaletica verticale, pertanto € 15000,00 oltre al corrispettivo previsto in variante 2 (al lordo del ribasso); (ii) €
41.436,66 per l'esecuzione della cabina elettrica pertanto € 14.000,00 oltre al corrispettivo previsto in variante 2 (al lordo del ribasso); (iii) € 124.224,61 complessivi maggiori per oneri della sicurezza e pertanto € 74.000,00 oltre al corrispettivo previsto in variante 2. Con salvezza di sviluppi, integrazioni e migliori conteggi»).
5.2.1.
La riserva n.
2.a («a) In ogni caso le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di offerta in ogni caso, fermo quanto contestato, valutate a costi da sostenersi per l'esecuzione possono essere riepilogate come segue: predisposizioni per la posa di n. 30 dissuasori a scomparsa posizionati come da offerta di gara (la cui fornitura non è prevista nel presente contratto) costi stimati € 350.00 cad/uno per un totale di 15.000,00 €: predisposizione per la posa di n. 13 colonnine costi stimati € 200,00, per un totale di € 2.600,00») è infondata, poiché la proposta dell'impresa includeva inequivocabilmente entrambe le voci (rel. c.t.u., p. 19-20). In particolare:
a. il prezziario stilato da (doc. 8 conv.) indica per le migliorie di cui ai criteri nn. 5 Parte_1
(«impianti elettrici illuminazione») e 6 («dotazione sicurezza eventi») la «fornitura e posa in opera»;
b. l'offerta tecnica inerente al criterio n. 5 (doc. 4 att.) illustra una «proposta alternativa» avente ad oggetto la posta di tredici colonnine di distribuzione da esterno in prossimità dei pali della pubblica illuminazione e nelle sedi concordate con la direzione, specificando che «la colonnina di distribuzione offerta è della mod. RONDO 200, articolo R01/200/120-3, CP_4 di dimensioni 204X1200 mm.» e che l'articolo offerto «è realizzato in acciaio INOX AISI304
(o alluminio) in modo da aumentare la sua robustezza e durata nel tempo»;
c. l'offerta tecnica inerente al criterio n. 6 (doc. 4 att.) propone, «oltre a dissuasori fissi, per le giornate di chiusura al traffico [,] dissuasori oleodinamici a scomparsa di elevate prestazioni
[…] e di notevole resistenza agli impatti» nonché «speciali colonne a scomparsa nella pavimentazione […] ed altre, di analoga tipologia, intese come barriere anti-terrorismo», offrendo «30 pz.» e allegando la scheda tecnica del dissuasore a scomparsa Pt_3
14 di 24 Inoltre, in replica alle osservazioni di parte, la consulente d'ufficio sottolinea come l'impresa sostenga alternativamente nelle riserve che la vendita sia esclusa dal contratto e inclusa nella miglioria (rel. c.t.u., p. 37: «Sulla osservazione del CTP di riscontrare che le migliorie afferivano alla sola fornitura, la CTU precisa che l'osservazione del CTP: è in disaccordo con quanto affermato da Parte Ricorrente in atti. In particolare con la riserva n° 2 la chiedeva, Parte_1 in via subordinata, di considerare solo la predisposizione e non già la fornitura, come adesso invece reclama il CTP nelle sue osservazioni al CTU. Sostenendo quindi, nella riserva n° 2 che la fornitura non era prevista nel contratto e nella osservazione al CTU che la fornitura era
l'oggetto della miglioria secondo il bando e il progetto»).
5.2.2.
Dal confronto del computo metrico della seconda variante (doc. 6 b conv.) con lo stato finale dei lavori (doc. 27 conv.; doc. 24 d att.) si evince che il direttore dei lavori ha già contabilizzato in aumento nel settimo stato di progressione le quantità di talune opere in variante, come indicano le tariffe della segnaletica verticale e delle opere elettriche e, in assenza di maggiori specificazioni, la consulente non può valutare il maggior corrispettivo chiesto. Quindi, la riserva n.
2.b è infondata.
5.3.
Con la riserva n. 3 (rel. c.t.u., p. 22 ss.) lamenta l'omessa contabilizzazione di Parte_1 lavori eseguiti e maggiori costi della sicurezza.
La consulente d'ufficio, rilevato che i valori a corpo dimessi in atti (doc. 33 a – 33 h att.) non sono stati accertati nel contraddittorio con la direzione dei lavori, insurrogabile dal contraddittorio tecnico in seno al processo, conclude che l'ultimazione delle opere preclude di valutarlo ex post, specie in assenza di maggiori specificazioni tecniche dell'impresa. La loro esecuzione, perciò, non è provata con conseguente infondatezza della riserva n. 3.
5.4.
Con la riserva n. 4 (rel. c.t.u., p. 24 ss.) chiede la rettifica del verbale di Parte_1 constatazione dello stato dei lavori 9.6.2022 (doc. 32 conv.) assumendo che:
a. la data di ultimazione dei lavori (25.2.2022) è diversa e la richiesta di proroga del termine non
è stata esaminata dalla committente («L'impresa richiama e conferma la riserva apposta in calce al verbale di ripresa lavori del 30/09/2021 mentre il tempo intercorso tra il 08/12/2021 ed il 25/02/2022 deve essere oggetto di proroga già prima richiesta per motivi già espressi,
15 di 24 oltre al fatto che la direzione lavori ha reso noti tardivamente i lavori oggetto della perizia n.
2 per la quale è stata assegnata all'appaltatore un insufficiente differimento temporale, per il quale si deve domandare ulteriore differimento di 40 giorni, oltre al differimento necessario per l'esecuzione dei lavori in variante ordinati non compresi nella perizia n. 2 afferenti alla variazione della carpenteria metallica a chiusura della cabina elettrica interrata perché
l'originaria configurazione contrattuale non garantiva le caratteristiche statiche dell'opera medesima»).
b. il ritardo nella consegna non è imputabile all'impresa, ma al direttore dei lavori che ha indugiato nel procedere alla constatazione in contraddittorio.
5.4.1.
Le riserve n.
4.1 e n.
4.2 sono esaminate unitamente alla domanda di pagamento della penale da ritardo.
5.4.2.
La riserva 4.a («quanto al punto a) del verbale di constatazione come indicato nel verbale
l'impresa ha proposto di installare il dissuasore automatico nel momento in cui la nuova cabina elettrica di trasformazione entrerà in funzione. In questo modo l'impresa si proponeva di salvaguardare la durabilità del dissuasore in quanto l'installazione senza alimentazione pregiudicherebbe lo stato di conservazione della componentistica elettrica od elettronica al suo interno. In caso contrario si attende ordine di servizio da parte della DL per l'installazione della stessa») e n.
4.d («d) l'impresa contesta la richiesta di esecuzione dei lavori afferenti alla fornitura e posa di n. 3 colonnine GI ND 200 considerata come opera ancora da completare. Le stesse colonnine sono state oggetto di riserva in quanto monetizzate come miglioria non eseguita») sono fondate (rel. c.t.u., p. 26), poiché la vendita e posa in opera dei dissuasori automatici e delle colonnine pertiene alle migliorie di cui ai criteri n. 6 (Punto a) e n. 5
(Punto d), detratte dalla direzione dei lavori nella perizia di seconda variante (doc. 32 conv.: «In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori alla data odierna ATTESTA che i lavori in oggetto risultano ultimati, ad esclusione delle seguenti opere: a) posa in opera del dissuasore automatico da porre in opera all'ingresso dell'area del
Sagrato, già in disponibilità dell'impresa, la quale non ha proceduto all'installazione in quanto lo stesso non potrà essere alimentato elettricamente fino alla presa in carico e di messa in
16 di 24 funzione da parte dell'Ente gestore (ENEL) della nuova cabina elettrica di trasformazione»; […]
d) Fornitura e posa di n. 3 colonnine GIFAS modello ND 200»).
5.4.3.
La riserva n.
4.c («c) benché di modestissima entità e comunque non incidenti sulla funzionalità delle opere le attività sono state sospese poiché impediscono e rendono maggiormente difficoltosa la posa dei trasformatori da parte di ENEL per le dimensioni dei medesimi in rapporto agli spazi disponibili, pertanto si darà adempimento all'ordine tuttavia riservandosi di domandare il ristoro di eventuali maggiori oneri o costi o tempi che risulteranno necessari per la posa dei trasformatori e l'erogazione dell'energia elettrica. Ciò nonostante, la scala di accesso alla cabina interrata sarà posizionata solo dopo il montaggio dei trasformatori una volta firmato il verbale di presa a carico delle aree») pertiene a lavori introdotti con le varianti (doc. 3 + all., doc. 6 + all. conv.) e incidenti sulla funzionalità globale dell'opera, poiché relativi alla cabina elettrica (doc. 32 conv.: «In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con
l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori alla data odierna ATTESTA che i lavori in oggetto risultano ultimati, ad esclusione delle seguenti opere: […] c) completamento delle opere interne alla cabina elettrica: parte impianto elettrico di illuminazione interno;
fornitura e posa in opera delle 2 porte previste nel progetto;
fornitura e posa in opera delle due persiane di alluminio
(areazione) previste nel progetto;
fornitura e posa in opera delle coppelle di chiusura di porzione del cunicolo;
fornitura e posa in opera della scala di accesso in acciaio alla cabina interrata;
fornitura e posa in opera di n. 3 colonnine GIFAS modello ND 200; posa in opera di n. 1 Palo per pubblica Illuminazione h 6,00 m, previsto all'ingresso di Via Pla (Zona portici antistanti
Forno)»).
Inoltre, il direttore dei lavori non ne ha disposto la sospensione;
quindi, la riserva (punto c) è infondata (rel. c.t.u., p. 26).
5.4.4.
La riserva n.
4.e («e) L'impresa attende comunicazione da parte della DL riguardo l'esatto posizionamento del palo dell'illuminazione pubblica di Via Pia. Come da comunicazione
l'impresa è a sottolineare che il posizionamento del palo risente di problematiche strutturali
(posizionamento del plinto in prossimità delle fondazioni dell'edificio esistente) e di ingombro stradale (spazio limitato sulla svolta del nuovo crocevia)») è fondata, poiché il 17.1.2022 riscontra (doc. 24 att.) l'ordine di servizio 13.1.2022 n. 17 (doc. 28 conv.) Parte_1
17 di 24 sottolineando le interferenze rilevate nel corso dei lavori e chiedendo istruzioni sulla dislocazione, che la direzione dei lavori non dà, neppure confermando la previsione progettuale
(rel. c.t.u., p. 27).
5.5.
Con la riserva n. 5 («Il direttore dei lavori ha accertato che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, l'impresa ha utilizzato i materiali di cui al decreto 11 novembre 2021, puntualmente elencati nella sua relazione. L'impresa in data 07/12/2021 ha presentato istanza di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-Septies del D.L. n 73/2021, convertito con modificazioni della Legge n. 106/2021 del 23 luglio 2021, che è stata ritenuta accoglibile dal DL nei limiti di € 20.145,23, come risulta dalla relazione del Direttore Lavori del
20/01/2022. Il committente tuttavia non ha ancora provveduto alla liquidazione della predetta somma di cui si domanda il pagamento previa emissione del certificato come contrattualmente previsto. Con espressa salvezza di integrazioni, sviluppi e migliori conteggi») Parte_1 lamenta il rifiuto degli importi che il direttore dei lavori ha ritenuto compensabili con gli esborsi per i materiali da costruzione (art. 1 septies d.l. 25.5.2021 n. 73: doc. 29 att.).
La revisione dei prezzi è volta a contemperare l'interesse pubblico alla conservazione della qualità delle prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni e l'interesse dell'impresa a non subire l'eccessiva onerosità sopravvenuta del sinallagma contrattuale. Diversamente,
l'istituto delle riserve è diretto a prevenire controversie consentendo, all'appaltatore, di formalizzare specifiche contestazioni su eventi implicanti maggiori oneri e conseguente alterazione della contabilità di cantiere e, alla committente, di accertare l'andamento dei costi di realizzazione dell'opera pubblica. Quindi, la revisione dei prezzi non segue la disciplina delle riserve, poiché l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie richieste nei confronti dell'amministrazione o dell'ente appaltante nel registro di contabilità, nel conto finale e nel certificato di collaudo, attiene solo alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite o da eseguire, mentre la domanda di revisione dei prezzi va presentata entro il collaudo e senza la necessità di iscriverla nel certificato di collaudo (CS IV 7.7.2022 n. 5667; CS
IV 9.7.2002 n. 3818; CC I 16.6.1997 n. 5373).
Ne discende l'infondatezza della riserva (rel. c.t.u., p. 27), ferma l'esigibilità del credito di €
20.145,23, incontroverso (comparsa di costituzione e risposta, p. 18, ove si contesta solo la forma
18 di 24 della richiesta, avvenuta con l'iscrizione della riserva: «Si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta dell'appaltatore di liquidazione della somma di € 20.145,23 relativa alla maggiore onerosità riconosciuta e accordata all'appaltatore dalla D.L. per compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-Septies del DL 73/2021, convertito in Legge 106/2021; detto capitolo di spesa non può essere oggetto di riserva in quanto non si tratta di lavori eseguiti e/o contabilizzati, viceversa l'erogazione delle predette somme risulta disciplinata da precise disposizioni di legge di cui al richiamato art. 1- septies, comma 7, del citato d.l. 73/2021. La riserva, pertanto, non è ammissibile») e documentato (relazione del direttore dei lavori 20.1.2022).
6.
Il settimo stato di progressione (doc. 27 conv.), firmato con riserva da attesta Parte_1 opere del valore di imponibili € 2.009.342,36, già dedotto il ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza.
Il quadro analitico di contabilità finale di (doc. 37-39 att.: quadro di sintesi, nota Parte_1 esplicativa e contabilità finale) indica un valore di € 2.000.023,56, già dedotto il ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza.
Il quadro economico del conto finale stilato dal direttore dei lavori (doc. 29 conv.) attesta opere a corpo e a misura di imponibili € 2.054.239,58 già dedotto il ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza (€ 50.224,61), che la consulente d'ufficio conferma (rel. c.t.u., p. 28) escludendo Cont l'esecuzione di opere ulteriori rispetto all'accertamento di in sede di certificazione del loro completamento («La CTU conclude, all'esito delle operazioni peritali e dall'esame della documentazione in atti, che la consistenza delle opere eseguite da rispetto a quanto Parte_1
Cont accertato da alla data del certificato di ultimazione lavori (doc. 32 – Parte resistente) ammonta a € 2.054.239,58 al netto del ribasso d'asta e comprensivi dei costi della sicurezza, oltre IVA»).
6.1.
Nel valutare la correttezza dei rilievi del collaudatore, delle detrazioni e delle penalità computate nel verbale di collaudo (doc. 30 conv.) nonché del differimento del termine di consegna al 25.2.2022 la consulente d'ufficio osserva che:
19 di 24 a. con determina 2.3.2020 n. 99 (doc. 37 conv.) l'impegno di spesa è iscritto nell'esercizio finanziario duemilaventi (2020) e sono individuate le corrispondenti voci del bilancio comunale;
b. il collaudatore e il diretto dei lavori indicano come eseguiti, non eseguiti o parzialmente eseguiti ordini di servizio diversi;
c. alla data di scadenza del contratto, prorogata con la seconda variante di dieci giorni lavorativi all'8.12.2021 (doc. 29 att.) il direttore dei lavori non forma un verbale di constatazione dei lavori (art. 121 D.M.
7.3.2018 n. 49), per la cui ultimazione assegna all'impresa il termine del
24.1.2022 con ordine di servizio 13.1.2022 n. 17 (doc. 28 conv.);
d. il 25.2.2022 (doc. 24 b att.) l'impresa comunica di aver terminato i lavori, mentre il giornale dei lavori (doc. 26 att.) è aggiornato al 28.7.2021;
e. il 14.4.2022 (centoventisette giorni dopo la scadenza contrattuale) è formato il verbale di constatazione dello stato dei lavori (doc. 32 conv.);
f. il 9.6.2022 (centodue giorni dopo la comunicazione di ultimazione lavori dell'esecutore) è certificata l'ultimazione dei lavori, che conferma e stralcia le opere non ultimate come riportate nel verbale 14.4.2022.
Quindi, determina in settantanove giorni (8.12.2021-25.2.2022) la durata del ritardo (€ 1.786,48 pro die: 1/1000 del corrispettivo netto;
€ 1.786,48 × 79 = € 141.131,92), stimata in sede di collaudo
(doc. 30 conv., p. 6) in centottantadue (182) giorni per € 178.648,23 (€ 1.786,48 × 182 = €
352.139,36, superiore al massimo applicabile di € 178.648,23 ex art. 1813 del capitolato speciale di appalto, parte amministrativa).
Se è indubbio che non formalizza richiesta scritta (art. 15 del capitolato speciale Parte_1 sub doc. 2 ter att.) di proroga del termine scadente l'8.12.2021, non può, però, trascurarsi che il
13.1.2022 la committente (ordine di servizio n. 17) le assegna un diverso termine finale
(24.1.2022) oltre cui stralcerà, come ha stralciato, le opere incomplete.
Inoltre, accetta il sesto stato di progressione (9.6.2022) senza riserve temporali (doc. 26 e 27 conv.), tenendo un comportamento sintomatico del differimento della consegna, che Parte_1 accettato riscontrando l'ordine di servizio con la promessa di eseguire nel termine assegnatole i lavori che ritiene dovuti (doc. 24 c att.: «[…] L'impresa si impegna a realizzarle con riserva.
[…]; rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi Vs. richiesta […], l'impresa si impegna ad intervenire prima della data da voi indicata nell'ordine di servizio n. 17»). Le parti, quindi,
20 di 24 stabiliscono concordemente, dopo la seconda variante, un nuovo termine, che ha Parte_1 violato (cfr. CC II 2.4.2019 n. 9152 e CC II 7.5.2024 n. 12396 secondo cui la richiesta di notevoli varianti in corso d'opera comporta la modifica consensuale del contratto e l'efficacia della penale
è conservata solo se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine).
Stabilito il dies a quo della penale (25.1.2022), il dies ad quem coincide, come indicato dalla consulente d'ufficio, con la comunicazione della fine dei lavori, atteso che:
a. non è imputabile all'appaltatrice il ritardo con cui la committente procede a constatare lo stato dei lavori (14.4.2022: doc. 32 conv.);
b. non è provato che dalla comunicazione del 25.1.2022 al 14.4.2022 abbia Parte_1 realizzato opere ulteriori;
c. in sede di certificazione della fine dei lavori (9.6.2022) le opere non ultimate alla data della constatazione (14.4.2022) sono stralciate.
Conseguentemente la penale è esigibile dal 25.1.2022 (incluso) al 24.2.2022 (incluso) e va rideterminata in € 55.380,88 (€ 1.786,48 × 31).
6.2.
La consulente d'ufficio perviene a un saldo contabile finale distinguendo le detrazioni in: a. poste correttamente valutate;
b. poste non comprovate;
c. poste accertabili, ma quantificate senza riscontro documentale della stima. Espunge, quindi, le voci non comprovate riducendo il valore delle poste negative subb nn.
2-9 da € 36.290,00 (doc. 30 conv., p. 8-9: € 214.938,23 - €
178.648,23) ad € 27.340,00.
Sub a)
Sono corrette, come affermato dalla consulente d'ufficio, le documentate detrazioni per:
a. gli oneri del collaudo statico (detrazione n. 2, € - 2.100,00: doc. 33, 34 e 41 conv.);
b. la miglioria (voce 3.1) di cui al criterio n. 3 (doc. 6 att.), come valorizzata dall'impresa, di cui non è provata la realizzazione, non essendo documentati il piano di manutenzione, la prestazione della fideiussione e la consegna della pietra di LU (cento metri quadri) offerta alla committente (detrazione n. 4: € - 4.500,00);
c. le spese per la revisione delle linee elettriche (detrazione n. 6, € - 11.040,00: doc. 42 conv.).
Va, invece, rideterminata per le ragioni su esposte la detrazione per la penale (detrazione n. 1).
Sub b)
Non sono corrette, come rilevato dalla consulente d'ufficio, le detrazioni per:
21 di 24 a. la miglioria di cui al criterio n. 1 (detrazione n. 3: area di stoccaggio: € - 3.450,00), non accertabile;
b. la miglioria di cui al criterio n. 6 (detrazione n. 8: dissuasore: € - 5.500,00), già contabilizzata in negativo nello stato finale dei lavori (doc. 27 conv.) secondo il valore proposto da Parte_1
(doc. 8 conv.).
[...]
Sub c)
La consulente d'ufficio riscontra in atti le ragioni delle detrazioni per:
a. la miglioria di cui al criterio n. 7 (detrazione n. 5: percorso riservato ai non vedenti: € -
4.700,00), non realizzata né monetizzata da Parte_1
b. l'assenza della dichiarazione di conformità ex art. 7 D.M. 22.1.2008 n. 37 (detrazione n. 7: € -
5.000,00); specificando di non poterne valutare la correttezza tecnica.
Non avendo l'impresa provato in parte qua il suo adempimento è indubbio che la detrazione sia fondata nell'an; quindi, deve stabilirsene l'entità osservandosi in proposito che, né con le osservazioni né con le difese finali, esplicita i criteri applicati nella valorizzazione delle CP_3 riduzioni. Si ritengono, perciò, conformi agli usi le detrazioni proposte dal collaudatore diminuite di un terzo, ossia € 3.133,00 (detrazione n. 5) ed € 3.333,33 (detrazione n. 7), per un valore finale delle detrazioni diverse dalla penale di € 24.106,33 anziché € 27.340,00 (rel. c.t.u., p. 33, ultima voce «penali aggiuntive proposte dal collaudatore»).
Detrazioni diverse dalla penale di ritardo UD AL accertato
2) Oneri del collaudo statico € 2.100,00 € 2.100,00
3) Miglioria di cui al criterio n. 1 € 3.450,00 € 0,00
4) Miglioria di cui al criterio n. 3 € 4.500,00 € 4.500,00
5) Percorso per non vedenti € 4.700,00 € 3.133,00
6) Revisione delle linee elettriche € 11.040,00 € 11.040,00
7) Dichiarazione di conformità € 5.000,00 € 3.333,33
8) Dissuasore € 5.500,00 € 0,00
Totale € 36.290,00 € 24.106,33
7.
22 di 24 Si procede alla compensazione contabile delle opposte ragioni di credito (rel. c.t.u., p. 33).
Voci del quadro economico finale Parte_4
Opere eseguite dedotto il ribasso (3,01%) € 2.004.014,97
Oneri totali di sicurezza € 50.224,61
Certificati di pagamento emessi € - 1.718.074,88
Variazione costi 1.9.2021 € 20.145,23
Penale da ritardo € - 55.380,88
Detrazione miglioria criterio n. 6 € - 205.500,00
Detrazione miglioria criterio n. 7 € - 7.470,00
Detrazioni ulteriori € - 24.106,33
Totali € 2.074.384,81 € - 2.010.532,09
Saldo finale € 63.852,72 oltre iva per come dovuta
I reciproci inadempimenti escludono l'esigibilità fino alla data odierna degli interessi di mora
(cfr. CC II 14.9.2017 n. 21315; CC II 21.6.2010 n. 14926; CC II 28.9.1996 n. 8567); quindi, sul credito di valuta di € 63.852,72 oltre imposta sul valore aggiunto secondo le aliquote applicabili alle voci imponibili del credito ed interessi ex art. 12844 c.c. sul totale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
8.
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è infondata.
In disparte la prova dell'inadempimento, non sono valutabili le necessarie caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità di lucro perduta (cfr. CS III 8.9.2025 n.
7227; sulla definizione di chance come portato dell'incertezza eventistica cfr. CC III 11.11.2019 n.
28993).
si è limitata ad allegare e documentare bandi di gara richiedenti il possesso della Parte_1
SOA-OG6, senza specificare elementi sintomatici di una ragionevole probabilità di aggiudicarsi gli appalti, come gare già vinte, ipotetiche offerte, punteggi avuti in valutazioni anteriori, capacità economica.
23 di 24 La carenza assertiva della domanda unita alla pluralità di variabili causali interferenti
(vantaggiosità della gara, ricorso all'avvalimento o a forme di compartecipazione di imprese) preclude irreversibilmente un accertamento controfattuale dell'entità della chance, prospettandosi solo un'eventualità astratta anziché una probabilità seria e concreta.
9.
Le spese processuali, regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 (compensi medi per le cause da € 52.001,00 ed € 260.000,00), devono essere compensate di due terzi, poiché il rigetto integrale delle domande di nullità e di risarcimento del danno di unito al Parte_1 maggiore scostamento rispetto a tra il valore delle ulteriori domande di e CP_3 Parte_1 le sue ragioni di credito, per come accertate, escludono che la soccombenza reciproca delle parti sia paritetica.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria per la decisione di tutte le domande, vanno definitivamente poste in capo ad entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- compensati i reciproci crediti di cui in parte motiva, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di € 63.852,72 oltre imposta sul valore aggiunto
[...] Parte_1 secondo le aliquote applicabili alle voci imponibili del credito ed interessi ex art. 12844 c.c. sul totale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2- rigetta le ulteriori domande;
3- dichiara compensate per due terzi le spese processuali e condanna
[...] al pagamento in favore di della loro quota residua, Controparte_1 Parte_1 liquidandole per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
4- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo ad entrambe le parti in solido tra loro.
Modena, 4 dicembre 2025
Il Giudice
MA GR
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