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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMIHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole iscritto al n. 2071/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]182 47522 CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI YANO, elettivamente domiciliato presso il difensore ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]A. VOLTA 42 47025 MERCATO SARACENO C.F._2
ITALIA, con il patrocinio dell'avv. MORICONI CARMELA, elettivamente domiciliata presso il difensore resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''
1 disporre l'affidamento congiunto dei figli minori (Cesena, 09/07/2012) e Persona_1
(Cesena, 03/06/2016) ad entrambi i genitori, nel pieno rispetto del Persona_2 principio della bigenitorialità, con formale residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
pagina 1 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ conseguentemente, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione;
2 per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita, le parti intendono regolare i rapporti con i figli tramite collocazione paritaria presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario: - presso il padre, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 8.30 o, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola, fino al mattino successivo;
- presso la madre, il martedì e il giovedì, dalle ore 8.30 o, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola, fino al mattino successivo;
- a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 8.30 o, nel periodo scolastico, dopo la scuola, fino al lunedì mattina;
- per sette giorni ciascuno durante le festività natalizie, alternando ogni anno tra loro i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1; - per la metà delle festività pasquali, ciascuno, ad anni alterni, ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive: 2 settimane a giugno/luglio e 2 settimane ad agosto per ciascun genitore, anche non consecutive, al fine di rendere effettivamente paritetica la permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori;
entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegnano a fissare e a comunicare i rispettivi periodi di ferie (con prevalenza nella scelta da intendersi ad anni alterni, da intendersi il 2026 per il padre) e, in caso di cambi improvvisi, si concorda sulla possibilità, con un preavviso di 15 giorni, di accordarsi diversamente, pur senza incidere sui periodi di ferie altrui già fissati;
- nelle giornate di propria competenza, ciascun genitore (o persona all'uopo delegata) si occuperà di andare a prendere i minori all'uscita da scuola (o alla fermata dell'autobus scolastico), o al centro estivo in estate, o presso l'abitazione dell'altro genitore, e di riaccompagnarli la mattina successiva a scuola, o al centro estivo in estate, o presso l'abitazione dell'altro genitore;
3 atteso che la sig.ra si trasferirà a breve in Cesena (FC), il sig. presta sin da CP_1 Pt_1
ora il proprio consenso affinché i bambini possano cambiare residenza insieme alla madre e affinché possano essere iscritti agli istituti scolastici di loro competenza presso la città di
Cesena; pagina 2 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 le parti prestano reciproco consenso affinché a partire dalla prossima estate 2026 i figli frequentino il centro estivo, ripartendo i genitori le spese al 50%;
5 le parti si danno reciproco consenso a che ciascuno dei figli pratichi uno sport, ripartendo i genitori le spese al 50%;
6 in riferimento agli aspetti economici, attesa la collocazione paritetica dei minori presso ciascun genitore, le parti danno atto di voler applicare il regime del mantenimento diretto, liberando da subito il sig. dalla corresponsione dell'assegno mensile di € 200,00, oltre Pt_1 al dovuto aggiornamento in base all'indice Istat, per ciascun figlio, accordato in precedenza;
7 l'Assegno Unico sarà conseguentemente ripartito in parti uguali, attesa la collocazione paritaria dei figli, impegnandosi le parti a sottoscrivere in tal senso la domanda agli enti eroganti e/o a ripartire comunque la somma effettivamente percepita entro il mese di pertinenza;
8 le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, ludico-ricreative), come da Protocollo del Tribunale di Forlì, saranno ripartire tra i genitori al 50%, previa documentazione mensile da parte del genitore che le ha sostenute (con detrazione fiscale, e dunque intestazione, da ripartirsi equamente);
9 le parti prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti in favore dei figli minori, anche validi per l'espatrio;
10 le parti si impegnano a salvaguardare la serenità dei figli minori, evitando ogni loro coinvolgimento rispetto ad eventuali screzi con l'altro genitore, ed evitando di portarli a conoscenza del contenuto di messaggi e telefonate che i genitori nel tempo potrebbero scambiare tra loro, se il contenuto non sia strettamente di tipo organizzativo, al fine di evitare inutili turbamenti e di coinvolgerli in questioni che non competono loro;
11 I genitori si impegnano a regolamentare l'uso degli smartphone ai figli, limitandone l'utilizzo giornaliero, al fine di evitare dipendenze, compatibilmente con la loro età, garantendosi a ciascun genitore il controllo degli apparecchi da parental control.
12 le spese del presente procedimento sono da ritenersi integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Con ricorso depositato in data 18.9.2024 innanzi al Tribunale di Forlì, ha Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori (nato a [...] il Per_1
9.07.2012) e (nata a [...] il [...]), nati dalla relazione more uxorio con Per_2
, cessata nel 2018, rispetto a quanto stabilito nel decreto di questo tribunale Controparte_1 in data 5.09.2018. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come, a partire dall'autunno 2023, la resistente abbia manifestato difficoltà nella gestione dei figli per sopravvenute esigenze lavorative, proponendo una collocazione prevalente della prole presso il padre e la cessazione del contributo a suo carico, stante l'equivalenza dei redditi dovuta all'intensificarsi dell'attività lavorativa della madre con conseguenti maggiori entrate.
Il ricorrente ha inoltre riferito di gravi contrasti tra la resistente e il proprio compagno, che avrebbero generato preoccupazioni circa la serenità dell'ambiente domestico, soprattutto in relazione ai figli. In particolare, il figlio avrebbe manifestato disagi e un Per_1
peggioramento nel rendimento scolastico.
A seguito di tali circostanze, le modalità effettive di affidamento si sarebbero modificate di fatto, con una permanenza prevalente dei minori presso il padre, pur in assenza di formale revisione delle condizioni precedenti. Il ricorrente ha quindi richiesto che tale nuova organizzazione venga formalmente riconosciuta, proponendo alternativamente una collocazione prevalente presso di sé o una collocazione paritaria tra i genitori, con conseguente revisione delle condizioni economiche.
, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 1.10.2025, ha Controparte_1
contestato il contenuto del ricorso, ritenendolo non corrispondente alla realtà. Ha precisato che le comunicazioni intercorse con il ricorrente non implicavano decisioni definitive, ma solo ipotesi legate a esigenze temporanee. Ha inoltre chiarito che la relazione con il compagno, dopo un periodo di crisi, è stata ricostituita in un clima sereno e costruttivo, senza pregiudizio per i minori.
La resistente ha evidenziato il buon rapporto tra i figli e il proprio compagno, nonché il miglioramento delle condizioni scolastiche e di salute del figlio , seguito da specialisti Per_1
per sospetta DSA ed epilessia. Ha infine confermato l'intenzione di addivenire a una regolamentazione condivisa, proponendo le medesime conclusioni del ricorrente.
pagina 4 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ All'udienza del 7.10.2025, le parti confermavano l'accordo raggiunto e depositato in data
1.10.2025, chiedendone l'accoglimento.
Il giudice, visto l'intervento del PM reso in data 10.10.2024, rimetteva la causa alla decisione del collegio.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori e alla pari frequentazione dei figli con ciascun genitore, resa possibile dall'imminente trasferimento della resistente nella città di Cesena, dove vive pure il padre.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, a modifica del decreto di questo tribunale datato 5.09.2018 (proc.
n. 1681/2018 R.G.) così provvede:
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMIHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole iscritto al n. 2071/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]182 47522 CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI YANO, elettivamente domiciliato presso il difensore ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]A. VOLTA 42 47025 MERCATO SARACENO C.F._2
ITALIA, con il patrocinio dell'avv. MORICONI CARMELA, elettivamente domiciliata presso il difensore resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''
1 disporre l'affidamento congiunto dei figli minori (Cesena, 09/07/2012) e Persona_1
(Cesena, 03/06/2016) ad entrambi i genitori, nel pieno rispetto del Persona_2 principio della bigenitorialità, con formale residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
pagina 1 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ conseguentemente, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione;
2 per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita, le parti intendono regolare i rapporti con i figli tramite collocazione paritaria presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario: - presso il padre, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 8.30 o, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola, fino al mattino successivo;
- presso la madre, il martedì e il giovedì, dalle ore 8.30 o, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola, fino al mattino successivo;
- a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 8.30 o, nel periodo scolastico, dopo la scuola, fino al lunedì mattina;
- per sette giorni ciascuno durante le festività natalizie, alternando ogni anno tra loro i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1; - per la metà delle festività pasquali, ciascuno, ad anni alterni, ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive: 2 settimane a giugno/luglio e 2 settimane ad agosto per ciascun genitore, anche non consecutive, al fine di rendere effettivamente paritetica la permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori;
entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si impegnano a fissare e a comunicare i rispettivi periodi di ferie (con prevalenza nella scelta da intendersi ad anni alterni, da intendersi il 2026 per il padre) e, in caso di cambi improvvisi, si concorda sulla possibilità, con un preavviso di 15 giorni, di accordarsi diversamente, pur senza incidere sui periodi di ferie altrui già fissati;
- nelle giornate di propria competenza, ciascun genitore (o persona all'uopo delegata) si occuperà di andare a prendere i minori all'uscita da scuola (o alla fermata dell'autobus scolastico), o al centro estivo in estate, o presso l'abitazione dell'altro genitore, e di riaccompagnarli la mattina successiva a scuola, o al centro estivo in estate, o presso l'abitazione dell'altro genitore;
3 atteso che la sig.ra si trasferirà a breve in Cesena (FC), il sig. presta sin da CP_1 Pt_1
ora il proprio consenso affinché i bambini possano cambiare residenza insieme alla madre e affinché possano essere iscritti agli istituti scolastici di loro competenza presso la città di
Cesena; pagina 2 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 le parti prestano reciproco consenso affinché a partire dalla prossima estate 2026 i figli frequentino il centro estivo, ripartendo i genitori le spese al 50%;
5 le parti si danno reciproco consenso a che ciascuno dei figli pratichi uno sport, ripartendo i genitori le spese al 50%;
6 in riferimento agli aspetti economici, attesa la collocazione paritetica dei minori presso ciascun genitore, le parti danno atto di voler applicare il regime del mantenimento diretto, liberando da subito il sig. dalla corresponsione dell'assegno mensile di € 200,00, oltre Pt_1 al dovuto aggiornamento in base all'indice Istat, per ciascun figlio, accordato in precedenza;
7 l'Assegno Unico sarà conseguentemente ripartito in parti uguali, attesa la collocazione paritaria dei figli, impegnandosi le parti a sottoscrivere in tal senso la domanda agli enti eroganti e/o a ripartire comunque la somma effettivamente percepita entro il mese di pertinenza;
8 le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, ludico-ricreative), come da Protocollo del Tribunale di Forlì, saranno ripartire tra i genitori al 50%, previa documentazione mensile da parte del genitore che le ha sostenute (con detrazione fiscale, e dunque intestazione, da ripartirsi equamente);
9 le parti prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti in favore dei figli minori, anche validi per l'espatrio;
10 le parti si impegnano a salvaguardare la serenità dei figli minori, evitando ogni loro coinvolgimento rispetto ad eventuali screzi con l'altro genitore, ed evitando di portarli a conoscenza del contenuto di messaggi e telefonate che i genitori nel tempo potrebbero scambiare tra loro, se il contenuto non sia strettamente di tipo organizzativo, al fine di evitare inutili turbamenti e di coinvolgerli in questioni che non competono loro;
11 I genitori si impegnano a regolamentare l'uso degli smartphone ai figli, limitandone l'utilizzo giornaliero, al fine di evitare dipendenze, compatibilmente con la loro età, garantendosi a ciascun genitore il controllo degli apparecchi da parental control.
12 le spese del presente procedimento sono da ritenersi integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Con ricorso depositato in data 18.9.2024 innanzi al Tribunale di Forlì, ha Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori (nato a [...] il Per_1
9.07.2012) e (nata a [...] il [...]), nati dalla relazione more uxorio con Per_2
, cessata nel 2018, rispetto a quanto stabilito nel decreto di questo tribunale Controparte_1 in data 5.09.2018. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come, a partire dall'autunno 2023, la resistente abbia manifestato difficoltà nella gestione dei figli per sopravvenute esigenze lavorative, proponendo una collocazione prevalente della prole presso il padre e la cessazione del contributo a suo carico, stante l'equivalenza dei redditi dovuta all'intensificarsi dell'attività lavorativa della madre con conseguenti maggiori entrate.
Il ricorrente ha inoltre riferito di gravi contrasti tra la resistente e il proprio compagno, che avrebbero generato preoccupazioni circa la serenità dell'ambiente domestico, soprattutto in relazione ai figli. In particolare, il figlio avrebbe manifestato disagi e un Per_1
peggioramento nel rendimento scolastico.
A seguito di tali circostanze, le modalità effettive di affidamento si sarebbero modificate di fatto, con una permanenza prevalente dei minori presso il padre, pur in assenza di formale revisione delle condizioni precedenti. Il ricorrente ha quindi richiesto che tale nuova organizzazione venga formalmente riconosciuta, proponendo alternativamente una collocazione prevalente presso di sé o una collocazione paritaria tra i genitori, con conseguente revisione delle condizioni economiche.
, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 1.10.2025, ha Controparte_1
contestato il contenuto del ricorso, ritenendolo non corrispondente alla realtà. Ha precisato che le comunicazioni intercorse con il ricorrente non implicavano decisioni definitive, ma solo ipotesi legate a esigenze temporanee. Ha inoltre chiarito che la relazione con il compagno, dopo un periodo di crisi, è stata ricostituita in un clima sereno e costruttivo, senza pregiudizio per i minori.
La resistente ha evidenziato il buon rapporto tra i figli e il proprio compagno, nonché il miglioramento delle condizioni scolastiche e di salute del figlio , seguito da specialisti Per_1
per sospetta DSA ed epilessia. Ha infine confermato l'intenzione di addivenire a una regolamentazione condivisa, proponendo le medesime conclusioni del ricorrente.
pagina 4 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ All'udienza del 7.10.2025, le parti confermavano l'accordo raggiunto e depositato in data
1.10.2025, chiedendone l'accoglimento.
Il giudice, visto l'intervento del PM reso in data 10.10.2024, rimetteva la causa alla decisione del collegio.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori e alla pari frequentazione dei figli con ciascun genitore, resa possibile dall'imminente trasferimento della resistente nella città di Cesena, dove vive pure il padre.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, a modifica del decreto di questo tribunale datato 5.09.2018 (proc.
n. 1681/2018 R.G.) così provvede:
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$