Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4358 del 2024, proposto da
CO PA OR, MM OR, AR OR e GI OR, nella qualità di eredi del defunto Sig. IO MI, già titolare dell’impresa individuale PE MI IO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Cascone, con domicilio eletto in Napoli al Corso Umberto I n. 23 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. NAPOLI 3 SUD, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, n. 2235/2017 del 19 dicembre 2017, come corretto con decreto n. 282/2018 dell’11 gennaio 2018 e come confermato con sentenza dello stesso Tribunale n. 859/2021 del 21 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti il difensore Michele Cascone per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno gravame i ricorrenti, nella qualità di eredi del defunto Sig. IO MI, già titolare dell’impresa individuale PE MI IO, agiscono per l’esecuzione del giudicato discendente dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata indicato in epigrafe – come corretto con decreto n. 282/2018 dell’11 gennaio 2018 e come confermato con sentenza dello stesso Tribunale n. 859/2021 del 21 aprile 2021 – con cui l’ASL Napoli 3 Sud è stata condannata a pagare, in favore della predetta impresa individuale, “la somma di € 23000,21, oltre interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 decorrenti dalle scadenze delle singole fatture”.
In dettaglio, i ricorrenti chiedono che sia dichiarato l’obbligo dell’ASL Napoli 3 Sud di provvedere al pagamento in loro favore dell’importo riconosciuto nel decreto ingiuntivo a titolo di sorta capitale (€ 23.000,21), maggiorato degli interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 parimenti riconosciuti, con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
I medesimi domandano, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
L’ASL Napoli 3 Sud, costituitasi in giudizio, eccepisce nei suoi scritti difensivi l’intervenuto pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in parola, concludendo per la reiezione del ricorso.
Parte ricorrente controdeduce ed insiste nelle sue pretese con memoria di replica.
All’udienza camerale del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva dell’ASL Napoli 3 Sud;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata azionato è passato in giudicato a seguito di conferma ricevuta dalla sentenza di detto Tribunale n. 859/2021 del 21 aprile 2021, a sua volta rimasta inoppugnata, come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo giudiziale ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha adeguatamente dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dal decreto ingiuntivo su menzionato. Infatti, va disattesa l’eccezione di pagamento delle fatture sollevata dall’azienda sanitaria, a prescindere dal rilievo che essa farebbe riferimento a fatti estintivi intervenuti addirittura prima dell’emissione del decreto ingiuntivo e, quindi, coperti dal giudicato civile. Si osserva, in via dirimente, che l’azienda sanitaria ha supportato tale eccezione mediante il deposito di meri mandati di pagamento del 2009 e del 2010, laddove, come condivisibilmente evidenziato dalla costante giurisprudenza, “la semplice emissione del mandato o dell’ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest’ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all’ufficio deputato al pagamento dello stesso” (così Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 1997 n. 1351). L’effetto liberatorio presuppone, invero, la comunicazione, mancante nella specie, dell’ordinativo al creditore da parte della tesoreria dell’ente (specificamente tenuta a ciò), in modo tale che il creditore sia debitamente informato e posto, quindi, in condizione di riscuotere il credito. Né può sopperire a tale carenza l’estratto delle “annotazioni di quietanza” dell’istituto bancario tesoriere (Banco di Napoli) depositato dalla difesa aziendale il 14 marzo 2025, in quanto non è stato dimostrato che il mandato ivi emarginato (n. 66471 del 21 dicembre 2009) concernesse effettivamente il pagamento delle fatture in questione e, soprattutto, poiché non risulta che tale mandato sia in realtà andato a buon fine, non emergendo dall’estratto di tesoreria l’indicazione dell’IBAN del soggetto beneficiario del bonifico bancario (PE MI). Pertanto, in linea con il più accreditato orientamento giurisprudenziale in materia, va ribadito che “se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l’emissione dell’ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l’effetto liberatorio consegua nell’inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti” (così Cass. Civ., Sez. I, 29 dicembre 2020 n. 29776), con la conseguenza che “va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria, a cui compete l’incombente (…); la liberazione dell’amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell’ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria, a cui compete l’incombente, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all’ufficio competente” (così sempre Cass. Civ., n. 29776/2020 cit.; cfr. in termini T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14 febbraio 2025 n. 1215). In definitiva, in assenza della prova di tale comunicazione la sollevata eccezione non può trovare – allo stato - accoglimento.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine l’ASL Napoli 3 Sud dovrà provvedere al pagamento in favore degli odierni ricorrenti – quali eredi del defunto Sig. IO MI, già titolare dell’impresa individuale PE MI IO – della somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo in epigrafe a titolo di sorta capitale, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231/2002 con la decorrenza fissata in decreto;
- va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali già dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, e verificando eventuali pagamenti parziali del dovuto nel frattempo intervenuti;
- rimane, peraltro, salvo il potere del Commissario ad acta di rilevare l’eventuale già avvenuto pagamento, a fronte di ulteriori e più completi elementi probatori a fornirsi da parte dell’amministrazione debitrice;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese processuali seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell’ASL Napoli 3 Sud, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e dell’importo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’ASL Napoli 3 Sud di dare esecuzione al decreto ingiuntivo individuato in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna l’ASL Napoli 3 Sud ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere ai ricorrenti una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna l’ASL Napoli 3 Sud al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO