Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 19/04/2021, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00516/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo -OMISSIS-emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 7.09.2020 e notificato il 30.12.2020 a mani dell’interessata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020 la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, assistito da istanza cautelare, viene chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore di -OMISSIS- ha denegato il rinnovo per permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, così come richiesto dall’istante.
Espone la ricorrente di essere in Italia regolarmente dal 2011, in possesso di titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo da ultimo rinnovato con scadenza 18.4.2019 e di aver svolto nel corso degli anni attività lavorativa di vario genere, da ultimo come lavoratrice autonoma.
Il diniego opposto dal Questore al rinnovo del titolo di soggiorno è stato motivato sulla base dell’esistenza a carico della ricorrente di una sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il 22.2.2019 per il reato di -OMISSIS-, art. 56 e 628 c.p., ad anni 1 e mesi 2 di reclusione e 200€ di multa.
La sussistenza di una condanna definitiva per un reato ostativo ha quindi determinato l’amministrazione a denegare il rinnovo del titolo di soggiorno.
Il ricorso è stato affidato ad un’unica articolata doglianza con la quale la ricorrente ha denunciato la mancata valutazione da parte dell’amministrazione della situazione familiare e lavorativa della straniera, nonché dello stato di salute della stessa, in quanto affetta da una condizione di invalidità.
Il provvedimento impugnato, fondato unicamente sull’esistenza della condanna subita, omessa ogni ulteriore valutazione circa i legami familiari, in particolare non avendo considerato la presenza della-OMISSIS-presso la quale la ricorrente si è recentemente trasferita (come da dichiarazione di ospitalità depositata in atti) e quindi lo stato di salute della ricorrente, che avrebbe inciso sulla condizione di inespellibilità della stessa, sarebbe incorso nei vizi denunciati e quindi sarebbe suscettibile di annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, la cui difesa ha concluso ribadendo la piena legittimità del provvedimento impugnato, stante l’esistenza di una condanna a carico della straniera per un reato ostativo, non sussistendo ulteriori margini di valutazione, trattandosi del rinnovo di un permesso ordinario e non di un titolo di soggiorno di lungo periodo.
Alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2021 tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso, sussistendone i presupposti.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e quindi va respinto secondo le seguenti considerazioni.
Assume invero rilevanza la natura del reato commesso, di cui alla condanna subita nel 2019, ostativa alla permanenza della straniera sul territorio nazionale, il cui disvalore è già stato considerato dal Legislatore quale ragione impeditiva del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, in ordine alla quale, trattandosi di un rinnovo di permesso ordinario, non residuano spazi di valutazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il sistema normativo non ha inteso riservare margini di discrezionalità all'amministrazione per la valutazione della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o ancora della modesta entità dell'episodio criminoso, ma ha configurato la sussistenza di determinate tipologie di condanne penali quale presupposto ex se ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, il cui diniego assume - in presenza di quel presupposto - carattere rigidamente vincolato (cfr CdS VI, 8 febbraio 2008 n. 415; id., 21 aprile 2008 n. 1803).
Tale è la situazione cui è riferita la determinazione assunta dal Questore di -OMISSIS-, in presenza della condanna subita dalla ricorrente.
Peraltro, anche l’invocata convivenza con la-OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS- non risulta in ogni caso determinante, sia in quanto, con riguardo ai vincoli familiari, va esclusa la rilevanza per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 29 del D.lgs. 286/98, quindi i fratelli e le sorelle, sia in considerazione del fatto che la dichiarata ospitalità presso la-OMISSIS-è stata rappresentata all’amministrazione successivamente all’adozione del provvedimento ed è avvenuta solo in epoca successiva alla notificazione dello stesso.
Quanto alle condizioni di salute della ricorrente, così come osservato dalla difesa resistente, queste potranno costituire elemento di valutazione in occasione dell’eventuale richiesta di un permesso per motivi di cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera d-bis del D.lgs. 286/98.
Considerata la peculiarità della situazione in fatto le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.