Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
All'interno di un giudizio di risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale, il conducente dell'autovettura è legittimato a spiegare intervento adesivo rispetto alla posizione del proprietario che sia stato convenuto in giudizio, essendo debitore solidale dello stesso, e come tale esposto, in caso di soccombenza del proprietario, all'esercizio nei propri confronti dell'azione di regresso ex art. 1299 cod.civ.; ne consegue che, una volta che egli sia divenuto parte del giudizio spiegando il relativo intervento, ha diritto alla liquidazione in proprio favore delle spese in caso di soccombenza dell'attore.
Commentario • 1
- 1. Con l’amministratore di sostegno si perde la capacità di agire?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 ottobre 2023
Cass. civ., sez. I, ord., 2 ottobre 2023, n. 27691 Presidente Genovese – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con decreto del 27 luglio 2020, n. 6041, reso nel procedimento n. r.g. 16468/2019, il Tribunale di Roma, richiestone da B.M. ed E.M. , in qualità di figli di B.G. , detto L. , nominò l'Avv. V.L. amministratore di sostegno di quest'ultimo, impossibilitato a curare autonomamente i propri interessi, soprattutto economici. 2. Il (omissis) l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di […], Municipio […], richiestone da L.F. , alias D.V.F. , anche per l'amministrato sulla base di una procura speciale, datata (omissis) , da lui rilasciatale, effettuò le pubblicazioni relative al loro …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2003, n. 18944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18944 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO VA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCA VECCHIATO, giusta delega;
- ricorrente -
contro
FATA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARANELLA, che la difende, con procura speciale;
- resistente -
contro
CH AC, CH TR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 82/01 del Giudice di pace di VENTIMIGLIA, emessa il 5/03/2001, depositata il 19/03/01; rg.272/2000;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato STEFANO MARANELLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SANTI CONSOLO, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE, che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
Con citazione del 14.6.2000 OS NI conveniva davanti al giudice di pace di Ventimiglia RI BE e La FA Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni provocati alla sua auto dall'auto di proprietà della RI, condotta da RI AC.
Si costituivano i convenuti.
Interveniva volontariamente il conducente RI AC. Il giudico di pace, con sentenza depositata il 19.3.2001, ritenuto il concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, condannava le convenute al pagamento nei confronti dell'attore della somma di L. 403.000, oltre interessi, nonché al pagamento del 30% delle spese processuali e condannava l'attore al pagamento del 70% delle spese processuali sostenute dalle convenute nonché del 70% delle spese processuali sostenute dall' interventore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Gli intimati sono comparsi in camera di consiglio.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 105 c.p.c., assumendo che l'intervento del RI NI è assolutamente nullo, non rientrando in alcuna delle tre ipotesi di cui all'art. 105 c.p.c.. 2. Ritiene questa Corte che il motivo è manifestamente infondato. Infatti, essendo il RI NI conducente dell'autovettura, ed essendo lo stesse debitore solidale con la proprietaria dell'auto convenuta, ben poteva spiegare intervento adesivo alla posizione di quest'ultima, proprio perché, attesa la solidarietà, in caso di soccombenza della proprietaria, era esposto all'azione di regresso a norma dell'art. 1299 c.c.. Una volta che l'interventore adesivo alla posizione del convenuto è divenuto parte nel giudizio, egli ha diritto al ristoro delle spese da parte dell'attore soccombente (Cass. 18.4.2000, n. 5025).
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura l'impugnata sentenza in punto di refusione delle spese di lite. Lamenta il ricorrente che, pur essendo stata accolta parzialmente la sua domanda nella misura di L. 403.000, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali sia in favore dei convenuti che dell'interventore; che la decisione del giudice è assolutamente contraddittoria rispetto alla motivazione della sentenza, con cui veniva accolta parzialmente la domanda.
4. Ritiene questa Corte che il motivo è manifestamente infondato. Infatti la statuizione sulle spese del giudice di pace si risolve nella fattispecie sostanzialmente in una compensazione parziale delle stesse, con la condanna al pagamento del residuo a carico dell'attore nei termini indicati nella sentenza: ciò non è censurabile in questa sede di legittimità.
In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Cosi deciso in Roma, lì 13 novembre 2003.
Depositata in Cancelleria il 11 dicembre 2003.