Decreto cautelare 30 dicembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2588 del 2025, proposto da BA IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Arnaldo Faro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di CO OR MA e FO AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto prot. n. 29554 del 19 giugno 2025, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha approvato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno, indetto su base regionale con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione prot. 2575, per la classe di concorso AD;
- delle successive rettifiche della citata graduatoria di cui ai decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 31915 del 3 luglio 2025, prot. n. 36890 del 29 luglio 2025, prot. n. 38900 dell’11 agosto 2025, prot. n. 39081 dell’11 agosto 2025 e prot. n. 48561 del 30 settembre 2025;
- del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente all’USR Sicilia in data 3 dicembre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno, indetto su base regionale con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, prot. 2575 in data 06.12.2023, ai sensi del D.M. 26.10.2023 n. 205.
La ricorrente ha partecipato alla selezione in questione per la Regione Siciliana e per la classe di concorso AD (sostegno nella scuola secondaria di II grado), riportando complessivi punti 221,50 (di cui 94,00 per la prova scritta, 98,00 per la prova orale e 29,50 per i titoli), insufficienti però alla sua collocazione tra i vincitori del concorso.
In esito alle prove concorsuali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione dell’U.S.R. per la Sicilia, con decreto prot. 29554 del 19 giugno 2025 ha provveduto ad approvare la graduatoria per la classe di concorso AD. Successivamente le citate graduatorie, recanti l’elenco dei vincitori delle selezioni per cui è causa, tra i quali non era compresa la ricorrente, sono state rettificate con decreto n. 31915 del 3 luglio 2025, con decreto n. 36890 del 29 luglio 2025, con decreto n. 38900 dell’11 agosto 2025, con decreto n. 39081 dell’11 agosto 2025 e con decreto n. 48561 del 30 settembre 2025.
2. Per chiedere l’annullamento dei citati provvedimenti è insorta la ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 15 ottobre 2025.
Con atto di opposizione notificato il 28 ottobre 2025, l’Amministrazione intimata ha chiesto che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R n. 1199/1971 e parte ricorrente, ai sensi dell’art. 48 del codice del processo amministrativo, con atto notificato il 22 dicembre 2025 e depositato il 30 dicembre successivo, ha provveduto a trasporre la causa dinanzi a questo Tribunale Amministrativo regionale.
3. L’impugnazione è affidata a tre ordini di censure con cui la ricorrente, in somma sintesi, lamenta che l’Amministrazione: (i) non avrebbe correttamente conteggiato i titoli da lei posseduti; (ii) avrebbe violato i principi di trasparenza e cooperazione processuale e (iii) avrebbe violato anche il principio della parità di trattamento dei candidati.
4. Con decreto n. 754 del 30 dicembre 2025, il Presidente della Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche presentata dalla parte ricorrente evidenziando “…che (in disparte i problemi in rito derivanti dalla mancanza di prova della notifica finanche del ricorso straordinario ad almeno un controinteressato e del deposito dell’atto di costituzione in sede giurisdizionale in data 30/12/2025 e quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 48 c.p.a. – sessanta giorni dalla notifica dell’atto di opposizione avvenuta in data 28/10/2025), non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica tenuto conto del fatto che sono decorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione dell’atto lesivo”.
5. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che, in data 8 gennaio 2026, hanno anche ottemperato agli incombenti istruttori di cui erano state onerate con il citato decreto monocratico n. 754/2025 depositando un’ampia documentazione sui fatti di causa e, con memoria del 12 gennaio 2026, hanno insistito per il rigetto del mezzo di tutela all’esame.
I controinteressati intimati, invece, non si sono costituiti in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e della sussistenza di profili di irricevibilità del ricorso per il tardivo deposito dell'atto di trasposizione.
7. Come evidenziato nel corso della discussione camerale e segnalato con il decreto n. 754/2025, il ricorso è irricevibile.
Va rammentato, per un verso, che l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971 prevede che “ I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 ”.
Per altro verso, l’art. 48, comma 1, del codice del processo amministrativo prevede poi che “ Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti ”.
7.1. Tanto premesso va ribadito che, nel caso di specie, l’atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 è stato notificato alla ricorrente il 28 ottobre 2025 e questa ultima ha provveduto alla notifica dell’atto di trasposizione il 22 dicembre 2025, ma al deposito di esso soltanto il 30 dicembre 2025, dunque oltre il termine perentorio di 60 giorni, previsto dall’art. 48 c.p.a. e decorrente dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione.
Non vi sono ragioni nel caso di specie per discostarsi dal costante orientamento della giurisprudenza ammnistrativa che evidenzia che “… quale che sia la sequenza degli adempimenti formali compiuti per la trasposizione del ricorso straordinario, deve essere osservato per entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l'originario ricorrente, della notificazione dell'atto di opposizione, essendo questa, in definitiva, la peculiarità del procedimento in questione rispetto a quello ordinario” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6124). In sostanza, se può esservi il dubbio che la notifica dell’atto di trasposizione possa avvenire anche dopo il deposito, non vi è dubbio che quest’ultimo debba avvenire entro il termine di sessanta giorni fissato dalla norma (cfr. in termini, TAR Brescia, sez. II, 18 maggio 2020, n. 371).
Ciò posto, nel caso di specie l’atto di trasposizione del ricorso straordinario è tardivo essendo stato depositato oltre il termine perentorio di cui all’art. 48, comma 1, del codice del processo amministrativo.
8. Alla trasposizione tardiva alla sede giurisdizionale segue poi la decadenza dal ricorso straordinario.
Sul punto il Giudice d’Appello ha avuto modo di evidenziare che l’art. 48, comma 3, del codice del processo amministrativo “… consente la restituzione del fascicolo della lite alla sede straordinaria solo ove sia tardiva l’opposizione al ricorso straordinario fatta dai controinteressati e non se è tardiva la trasposizione fatta dall’originario ricorrente straordinario, a seguito di opposizione alla prosecuzione in sede straordinaria del ricorso. La trasposizione alla sede straordinaria avviene in seguito alla opposizione del controinteressato alla prosecuzione della lite in sede straordinaria. Se alla trasposizione tardiva a cura dell’originario ricorrente straordinario seguisse la restituzione del fascicolo dalla sede giurisdizionale a quella straordinaria, di fatto così ragionando, si priverebbe di qualsiasi significato l’opposizione del controinteressato alla prosecuzione della controversia nella sede straordinaria. Invero, di fatto si consentirebbe al ricorrente in sede straordinaria di paralizzare l’opposizione dei controinteressati, limitandosi a fare una trasposizione tardiva. Pertanto, secondo le vigenti regole processuali, la trasposizione deve essere fatta entro un termine perentorio, a pena di decadenza” (CGARS, 2 luglio 2019, n. 631; cfr. in termini anche TAR Firenze, sez. III, 10 marzo 2021, n. 379, confermata da Consiglio di Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 689).
In conclusione, nel caso di specie, come detto la tardiva trasposizione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale determina la decadenza dal ricorso straordinario.
9. Avuto riguardo al rilievo d’ufficio della causa di irricevibilità del ricorso, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla deve essere disposto nei confronti dei controinteressati intimati che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese tra le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
NO AN, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO AN | IC RI |
IL SEGRETARIO