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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2519/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Mariano Fergola (C.F. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leandro Traversa (C.F. P.IVA_1
); C.F._3
APPELLATA
NONCHE' (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Paolo Tortorano (C.F.
); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3984/2023, pubblicata in data
17/04/2023 e notificata in pari data, rigettava la domanda che
, nella qualità di erede di , deceduto Parte_1 Persona_1
in data 4.11.2012, aveva proposto, con citazione del 24.11.2016, per ottenere la condanna della società al risarcimento Controparte_1
dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto, da essa istante ritenuta riconducibile alla non corretta assistenza sanitaria al medesimo prestata presso l'indicata struttura sanitaria, giudizio nel quale la convenuta aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa a fini di manleva, la Compagnia CP_2
Avverso la predetta sentenza, interponeva appello Parte_1
con atto ritualmente notificato in data 17.05.2023, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma, chiedeva accogliersi le domanda già proposte in primo grado.
Si costituivano entrambe le parti appellate, ed Controparte_1
resistendo, ciascuna per quanto di Controparte_2
ragione, al gravame.
Con ordinanza del 13.10.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte rigettava l'istanza di pag. 2/5 sospensiva formulata dall'appellante, disponendo una CTU medico legale per la verifica della sussistenza dei lamentati profili di inadempimento qualificato della struttura sanitaria.
Con ordinanza del 9.5.2025, preso atto del mancato deposito della CTU, la Corte provvedeva come segue: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza in attesa del deposito della CTU, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 11.7.2025, con espresso avviso al CTU che persistendo il ritardo non giustificato verranno adottate le determinazioni di competenza
(revoca incarico e segnalazione all'Ufficio CTU)”.
In data 20.6.2025 i nominati CTU depositavano la relazione di consulenza e con successivo decreto questa Corte provvedeva a liquidare il relativo compenso.
Con ordinanza del 12.7.2025, poiché le parti entro il termine loro accordato non avevano depositato note, questa Corte così provvedeva:
“Letto l'art. 127 ter co. 4 c.p.c., concede alle parti nuovo termine perentorio, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 12.9.2025”.
Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
pag. 3/5 Alcuna pronuncia si impone riguardo alle spese processuali, mentre, riguardo a quelle inerenti alla CTU, il carico delle stesse deve intendersi definitivamente regolato come da decreto di questa Corte reso il 5.7.2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 3984/2023, pubblicata in data
[...]
17/04/2023, pronunciata dal Tribunale di Napoli, così provvede: letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 4/5 pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2519/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Mariano Fergola (C.F. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leandro Traversa (C.F. P.IVA_1
); C.F._3
APPELLATA
NONCHE' (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Paolo Tortorano (C.F.
); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3984/2023, pubblicata in data
17/04/2023 e notificata in pari data, rigettava la domanda che
, nella qualità di erede di , deceduto Parte_1 Persona_1
in data 4.11.2012, aveva proposto, con citazione del 24.11.2016, per ottenere la condanna della società al risarcimento Controparte_1
dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto, da essa istante ritenuta riconducibile alla non corretta assistenza sanitaria al medesimo prestata presso l'indicata struttura sanitaria, giudizio nel quale la convenuta aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa a fini di manleva, la Compagnia CP_2
Avverso la predetta sentenza, interponeva appello Parte_1
con atto ritualmente notificato in data 17.05.2023, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma, chiedeva accogliersi le domanda già proposte in primo grado.
Si costituivano entrambe le parti appellate, ed Controparte_1
resistendo, ciascuna per quanto di Controparte_2
ragione, al gravame.
Con ordinanza del 13.10.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte rigettava l'istanza di pag. 2/5 sospensiva formulata dall'appellante, disponendo una CTU medico legale per la verifica della sussistenza dei lamentati profili di inadempimento qualificato della struttura sanitaria.
Con ordinanza del 9.5.2025, preso atto del mancato deposito della CTU, la Corte provvedeva come segue: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza in attesa del deposito della CTU, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 11.7.2025, con espresso avviso al CTU che persistendo il ritardo non giustificato verranno adottate le determinazioni di competenza
(revoca incarico e segnalazione all'Ufficio CTU)”.
In data 20.6.2025 i nominati CTU depositavano la relazione di consulenza e con successivo decreto questa Corte provvedeva a liquidare il relativo compenso.
Con ordinanza del 12.7.2025, poiché le parti entro il termine loro accordato non avevano depositato note, questa Corte così provvedeva:
“Letto l'art. 127 ter co. 4 c.p.c., concede alle parti nuovo termine perentorio, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 12.9.2025”.
Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
pag. 3/5 Alcuna pronuncia si impone riguardo alle spese processuali, mentre, riguardo a quelle inerenti alla CTU, il carico delle stesse deve intendersi definitivamente regolato come da decreto di questa Corte reso il 5.7.2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 3984/2023, pubblicata in data
[...]
17/04/2023, pronunciata dal Tribunale di Napoli, così provvede: letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 4/5 pag. 5/5