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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RG
Sezione Prima
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3219 /2024 R.G. promossa da:
(cf ) difeso dall'avv. COPPOLA ROSARIO del Parte_1 C.F._1
foro di RG;
contro
(cf ) in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, difeso dall'avv. COMINETTI MARCO del foro di RG;
(cf ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato , domiciliata in Brescia, con l'avv.
Lucia Piotti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi agli atti introduttivi del giudizio, che si intendono qui integralmente trascritti.
FATTO E DIRITTO Con citazione debitamente notificata l'attore proponeva opposizione al Parte_1
provvedimento di cancellazione anagrafica che il Comune di aveva emesso in data Controparte_1
7.4.23.
In fatto assumeva che in data 18.03.2022 il Comune di Ponte San Pietro, a mezzo raccomandata
A/R spedita in data 23.03.2022 e tornata al mittente per compiuta giacenza, notificava all'attore il provvedimento prot. 6603 di comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di cancellazione anagrafica ex art. 11, c.1, lett. c), D.P.R. 30.05.1989, n. 223, e successive modifiche (All. 1 -
Comunicazione di avvio del procedimento); - Che, a seguito di una serie di accertamenti compiuti dall'Ufficio Tecnico del e dal Corpo di Polizia Locale di , il suddetto CP_1 Controparte_1
procedimento anagrafico terminava, come da verbale conclusivo del 08.02.2023, stante il dato della
Part non rilevata presenza del SI. all'indirizzo di via Isolotto n.1 in Ponte San Pietro (BG) (All. 2 -
Verbale della Polizia Locale del 08.02.2023) si emetteva il provvedimento di cancellazione anagrafica dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità - pratica cancellazione n.
112/2023 del 07.04.2023 - nei confronti del SI. (All.
3 - Provvedimento Parte_1
cancellazione anagrafica). L'attore ricordava come in data 11.05.2023 egli aveva proposto, dinanzi alla Prefettura di RG , ricorso anagrafico in autotutela - protocollato in data 19.05.2023 al n.
45149/2023/II - con il quale aveva chiesto "l'annullamento del provvedimento di cancellazione di irreperibilità dall'anagrafe del Comune di nei miei confronti con il conseguente Controparte_1
mantenimento dell'iscrizione anagrafica nello stesso Comune in quanto l'iscrizione non ha subito interruzioni" (All.
4 - Ricorso gerarchico). Affermava che tuttavia anche la , dopo il CP_2
contraddittorio instaurato con l'Ufficio Anagrafe del Comune , richiamando il rapporto informativo prot. n. 0191548/1-3 "P" del 24.06.2023 del Comando Provinciale dei Carabinieri di RG,
decretava il respingimento del ricorso anagrafico di cui sopra (All.
5 - provvedimento prot. interno n. 0070643 del 24.07.2023 impugnato). Contro il detto provvedimento egli non proponeva nei termini (31.10.23) alcuna impugnazione, e ciò a causa di negligenza del precedente difensore.
Asseriva altresì di aver proposto il 4.3.24 ricorso ex art. 700 cpc avanti questo Tribunale ( con le seguenti conclusioni nel registro anagrafico della popolazione residente di del qui ricorrente, vale a dire Controparte_1
Part la presenza stabile, effettiva e continuativa del SI. presso l'indirizzo di Ponte San Pietro (BG)
via Isolotto n. 1 nonché l'intenzione dello stesso ad abitare e trasferire e/o intrattenere nello stesso le proprie consuetudini di vita e le proprie relazioni sociali e, pertanto, l'assenza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto fondante il provvedimento della prot. interno Controparte_3
n. 0070643 del 24.07.2023, notificato il successivo 02.08.2023 e del preordinato provvedimento n.
9609 del 07.04.2023 del Comune di Ponte San Pietro di cancellazione per irreperibilità accertata del qui ricorrente dall'anagrafe della popolazione residente, nonché ordinare al Comune di Ponte San
Pietro l'esibizione e la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente e relativa alle notificazioni compiute, nei confronti del SI. relativamente al procedimento di Parte_1
cancellazione anagrafica per cui è causa ivi comprese quelle inerenti la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e il provvedimento di cancellazione n. 112/2023 del 07.04.23; Per
l'effetto, in forza di tutto quanto sostenuto ed esposto nel presente atto anche in ordine alla nullità
della notifica del provvedimento di cancellazione anagrafica e de provvedimento della di CP_2
rigetto del ricorso gerarchico, ordinare, in via cautelare e d'urgenza, al Comune di Ponte San Pietro
ed alla la disapplicazione dei predetti provvedimenti e ordinare, in via Controparte_3
cautelare e d'urgenza, al - in persona del sindaco pro Controparte_4
tempore, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente - di procedere all'immediata iscrizione - in via retroattiva a far data dal 07.04.23 (giorno dell'avvenuta cancellazione), senza lasciare così "buchi"
di residenza - del SI. nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune Parte_1
di stesso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, Controparte_1
secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio patito e patendo dal qui ricorrente nonché disporre, infine, la disapplicazione e/o l'illegittimità e/o la nullità di ogni provvedimento consequenziale, rispetto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità stessa, adottato dall'Amministrazione comunale di e dalla , come il Controparte_1 Controparte_3
provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio del Servizio Abitativo Pubblico del
24.01.2024; Condannare il Comune di Ponte San Pietro, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento, nei confronti del qui ricorrente, del danno patito e patendo a causa della cancellazione per irreperibilità dal registro della popolazione residente, quantificato nella somma di denaro che l'Ill.mo giudice adito riterrà più congrua secondo equità">), ricorso che terminava con una pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla . Assumeva che il provvedimento fosse viziato per errore in quanto seppure era CP_2
certamente vero che nel corso dell'anno 2022 e 2023 egli si era allontanato dal territorio comunale,
tali spostamenti erano tuttavia di tipo temporaneo e, soprattutto, del tutto giustificati da evidenti e comprovate ragioni, siò sottolineando come il fatto che un individuo abbia residenza in un certo
Comune non impone allo stesso di soggiornare ogni giorno in quel luogo, senza potersi mai spostare . Assumeva, infatti, di aver abitato per diverso tempo con fino al luglio CP_5
2021 e come, avendo quest'ultima spostato la sua residenza a Salsomaggiore Terme egli l'aveva accompagnata anche alla luce da un lato della sua situazione di disoccupato e dall'altro della grave disabilità che la presentava. Assumeva, a prova del fatto che il suo spostamento era di CP_5
carattere temporaneo, il dato documentale per cui nel settembre 2022 egli aveva avanzato all' CP_6
istanza di revisione al ribasso del canone di affitto dell'immobile di . (istanza cui Controparte_1
l' aveva risposto in data 23.9.22), così come egli mai aveva comunicato variazioni di CP_6
indirizzo al CPI del Comune, cosa di cui era obbligato per quanto disposto dal "Patto di Servizio
Personalizzato per adesione alle misure concordate di politica attiva del lavoro". Oltre a detti fatti rilevava che il provvedimento emesso sia dal che dalla fossero affetti da gravi CP_1 CP_2
vizi. Contestava: 1) i controlli svolti dalla Polizia Locale non rispondessero al canone della leale collaborazione visto che non erano state osservate le face orarie di fatto essendo stati Parte_3
fatti i 4 sopralluoghi nel giro di un anno nelle medesime giornate e negli stessi orari, scegliendo preferibilmente il mattino e le giornate infrasettimanali, con accertamenti che si erano prolungati per un periodo inferiore ad un anno, 2) la stessa veridicità riconosciuta alle risposte date ai Vigili da parte dei condomini i quali non necessariamente devono conoscere gli spostamenti dei soggetti coinvolti, 3) la superficialità di quanto attuato dagli enti pubblici. A ciò aggiungeva, 4) la nullità
della notifica relativamente sia alla comunicazione di inizio della procedura che dello stesso provvedimento di avvenuta cancellazione anagrafica avendo egli appreso per puro caso della esistenza di tali procedimenti a suo carico, navigando sul sito della Agenzia delle Entrate;
in tal senso riteneva che la causa del mancato ricevimento delle raccomandate era il fatto che le cassette della posta condominiale erano prive di sportello cosicchè era facile per chiunque appropriarsi e far sparire la posta altrui. Si soffermava altresì sulla nullità dell'avviso dello stesso provvedimento di cancellazione avvenuto ai sensi dell'art. 143 cpc e cioè nei confronti degli irreperibili e ciò senza compiere alcuna seria indagine in proposito (indirizzo mail, ricerche per interpellare conoscenti o compagna). Svolgeva quindi istanza di sospensiva . Così letteralmente concludendo: "IN VIA
CAUTELARE: Previo accertamento della sussistenza dei presupposti del fumus bonii iuris e del periculum in mora nei termini di cui sopra, disporre la sospensione in via cautelare e d'urgenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento n. 9609 del 07.04.2023 del Comune di Ponte San Pietro
di cancellazione per irreperibilità accertata del qui attore dall'anagrafe della popolazione residente nonché di quello conseguente ossia prot. Interno n. 0070643 emesso il 24.07.2023 dalla CP_2
di RG e, per l'effetto, procedere ad ordinare l'iscrizione, in via provvisoria e cautelare, del qui attore, almeno sino al termine del presente giudizio e comunque non prima che sia accertata, in via definitiva, l'eventuale inesistenza del diritto del SI. alla residenza anagrafica in Ponte Parte_1
San Pietro (BG), nel registro anagrafico della popolazione residente del predetto Comune;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare la sussistenza del diritto all'iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di del SI. , vale Controparte_1 Parte_1
a dire accertare la presenza stabile, effettiva e continuativa del qui attore presso l'indirizzo di Ponte
San Pietro (BG) via Isolotto n. 1 nonché l'intenzione dello stesso ad abitare e trasferire e/o intrattenere nello stesso le proprie consuetudini di vita e le proprie relazioni sociali e, pertanto, l'assenza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto fondante il provvedimento n. 9609 del
Part 07.04.2023 del Comune di di cancellazione per irreperibilità accertata del SI. Controparte_1
dall'anagrafe della popolazione residente, nonché ordinare al Comune di Controparte_1
l'esibizione e la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente e relativa alle notificazioni compiute, nei confronti del SI. relativamente al procedimento di Parte_1
cancellazione anagrafica per cui è causa ivi comprese quelle inerenti la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e il provvedimento di cancellazione n. 112/2023 del 07.04.23; Per
l'effetto, ordinare al Comune di Ponte San Pietro la disapplicazione del predetto provvedimento,
nonché di quello conseguente ossia prot. interno n. 0070643 emesso il 24.07.2023 dalla CP_3
, e ordinare, sempre al - in persona del
[...] Controparte_4
sindaco pro tempore, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente - di procedere all'immediata iscrizione - in via retroattiva a far data dal 07.04.23 (giorno dell'avvenuta cancellazione), senza lasciare così "buchi" di residenza - del SI. nel registro anagrafico della popolazione Parte_1
residente nel Comune di stesso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento Controparte_1
che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio patito e patendo dal qui attore nonché disporre, infine, la disapplicazione e/o l'illegittimità e/o la nullità di ogni provvedimento consequenziale, rispetto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità stessa,
adottato dall'Amministrazione comunale di e dalla , come il Controparte_1 Controparte_3
provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio del Servizio Abitativo Pubblico del
24.01.2024; Condannare il Comune di Ponte San Pietro, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento, nei confronti del qui attore, del danno patito e patendo a causa della cancellazione per irreperibilità dal registro della popolazione residente, quantificato nella somma di denaro che l'Ill.mo giudice adito riterrà più congrua secondo equità. "
Si costituiva il Comune di , nella persona del Sindaco, che dopo aver ricordato Controparte_1
come l'attore era stato assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel COMUNE DI , via Isolotto n. 1, così come da contratto di locazione del 17.12.2012 e Controparte_1
come proprio su segnalazione dell'Ufficio Tecnico si era evidenziato il non utilizzo di tale appartamento nell'ultimo anno , oltrettutto anche alla luce di una diffida-messa in mora del detto
Ena che era ritornata all' per "compiuta giacenza;
che a ciò si aggiungevano quali ultriori CP_6
elementi fattuali univoci sia il dato risultante dalla lettera della mail della SI.ra CP_5
(compagna convivente dell'attore) del 22.12.2020 (all. 6), con la quale la stessa comunicava all'amministratore condominiale (società IMMOBILIARE 2000 S.r.l di RG) che "il mio compagno non farà più le pulizie delle parti comuni e non porterà più i bidoni fuori. Parte_1
Stiamo per traslocare, quindi si dimette contestualmente anche da conSIliere (…) Tenga presente già da ora (…) che sul nuovo prospetto noi non dovremmo più esserci" e che egli era moroso nel pagamento del canone di locazione già per ben € 8.316,08. Assumeva che l'inizio del procedimento
Part al fine di cancellare dal registro anagrafe avveniva sulla base di una raccomandata restituita
"per compiuta giacenza" e solo dopo le analitiche verifiche effettuate dalla Polizia Locale, che compiva tra il tra il maggio 2022 e il febbraio 2023, quattro tentativi di contatto senza esito,
concludeva quindi il procedimento con l'emissione, in data 07.04.2023. Riferiva quindi del ricorso gerarchico proposta avanti la Prefettura e di come su incarico della stessa i CC di Controparte_1
effettuavano a loro volta ulteriori tre tentativi : a. in data lunedì 05.05.2023, ore 12:04; b. in data
Parte martedì 06.06.2023, ore 22:08; c. in data mercoledì 07.06.2023, ore 15:11, senza che il SI.
fosse "mai stato trovato presso l'abitazione di Ponte San Pietro (BG), via Isolotto n. 1". Riportava
altresì come i condomini interpellati avessero riferito "di non vedere il nominato in oggetto da circa un anno" e "che il ricorrente non dimora più stabilmente nell'abitazione". Ricordava pertanto il rigetto del ricorso gerarchico ed anche il dato per cui contro di esso non era stato svolto ulteriore impugnazione . limitandosi ad un'istanza di annullamento in autotutela ex art. 21nonies L.
241/1990; riscontrata dal Comune in data 06.03.2024, ( "il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata emesso da questo Servizio non presenta vizi di legittimità
originari tali per cui si debba provvedere all'annullamento dello stesso in autotutela" ) (all. 19); Riferiva del procedimento ex art. 700 cpc terminato con il recepimento del giudicante dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . Riportava altresì la sorte dell' Parte_2
opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc al provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico emesso in data 24.1.2024 (il cui esito vedeva un primo rigetto da parte del giudice dell'Esecuzione e il rigetto del reclamo allo stesso proposto).Chiedeva la conversione da rito ordinario a rito semplificato e nel merito eccepiva: a) l'assoluta infondatezza della richiesta di disapplicazione e l'impossibilità comunque di valutare nel merito la questione perché, così facendo,
si cercava solo di aggirare il dato documentato della mancata impugnazione del provvedimento amministrativo;
b) la assoluta legittimità del provvedimento che ha applicato le rigide norme che disciplinano le iscrizioni nei registri comunali che richiamava (L'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" è disciplinato dalla L. 24.12.1954, n. 1228 e dal relativo "regolamento anagrafico della popolazione residente" di cui al D.P.R. 30.05.1989, n. 223"); c) i presupposti in diritto ed in fatto dell'iter seguito per la cancellazione. Chiedeva la modifica del rito da ordinario a semplificato, il rigetto della domanda di sospensiva e, nel merito, in principalità di :- dichiarare la domanda inammissibile per essere stata presentata oltre il termine di decadenza;
in via alternativa: -
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa, vinte le spese.
Alla prima udienza fissata, senza la concessione di alcuna sospensione, il giudice deSInato rilevava la propria incompetenza per materia alla luce della differenziazione per sezioni del Tribunale e così,
rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata alla scrivente.
Alla prima udienza veniva mutato il rito da ordinario a semplificato e integrato il contraddittorio con il . Controparte_7
Costituendosi il sollevava eccezione di incompetenza invocando l'art. 25 cpc e nel merito, Parte_2
ripercorreva in modo speculare rispetto a quanto fatto dal l'iter svoltosi prima del CP_1 provvedimento di cancellazione e quello successivo avanti alla , chiedendo il rigetto delle CP_2
domande, vinte le spese.
Relativamente all'eccepita incompetenza territoriale
L'art. 25 cpc invocato dal non può essere accolta in quanto, nella fattispecie in Controparte_7
esame, esso è stato considerato ai sensi dell'art. 105 cpc e cioè interventore necessario alla luce della legittimazione sostanziale data dalle funzioni svolta dal Sindaco del Comune che appunto sulla tenuta dei Registri di Anagrafe agisce nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
Relativamente all'eccepita nullità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento di cancellazione
L'attore ha contestato di aver conosciuto per caso dell'esistenza del procedimento a suo carico
"navigando sul sito della Agenzia delle Entrate" (pag. 15 citazione).
Ebbene la comunicazione de qua era inviata tramite raccomandata r.r. inviata all'allora indirizzo di
Parte residenza del SI. ; la stessa, come documentato, è ritornata al mittente per "compiuta giacenza"; la circostanza valida senz'altro la notifica,.
Né sembra rilevante quanto l'attore assume secondo cui "causa del mancato ricevimento delle
Part raccomandate da parte del SI. è il fatto per cui le cassette della posta del condominio erano prive di sportello" (cfr. citazione, pagg. 15-16) Tale situazione infatti , in particolare la presunta forzatura delle cassette postali è denunciata dall'attore (cfr. all. 17 di parte attrice), in data
12.07.2023, ossia ben dopo la conclusione del procedimento di cancellazione .
La compiuta giacenza di una raccomandata si verifica, come noto, quando il destinatario, pur avendo ricevuto l'avviso di giacenza, non ritira la raccomandata entro i termini previsti, e la raccomandata viene restituita al mittente: dopo 30 giorni dalla data dell'avviso di giacenza, la raccomandata viene considerata regolarmente consegnata, anche se non è stata materialmente ritirata.
Non si hanno quindi elementi in grado di giustificare la dedotta nullità della detta comunicazione
Sulla nullità della notifica del provvedimento di cancellazione perché effettuato ai sensi dell'art. 143
cpc
L'aver l'attore proposto nei termini il ricorso contro il provvedimento evidenzia che, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc e cioè per gli irreperibili, ha raggiunto il suo scopo cioè
l'atto è stato conosciuto e tempestivamente reclamato.
Sulla assenza dell'istruttoria necessaria per procedere alla cancellazione
Si duole l'attore della insufficiente istruttoria e della poca attenzione posta dall'Ente nel verificare la sua presenza nell'immobile.
Ebbene a norma del D.P.R. 223/198 art. 11 ""Art. 11 - Cancellazioni anagrafiche: La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata (…) c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile" si ha contezza 1) della richiesta 18.05.2022 (all. 9), del Responsabile al Comando della Polizia
Parte Locale comunale di "effettuare verifiche" del SI. presso l'abitazione di via Isolotto n. 1.
La Polizia Locale effettuava i seguenti accessi: - in data giovedì 26.05.2022, ore 12:50, la Polizia
Locale aveva "suonato a " ", non risponde. Il nominativo " non è presente su Per_1 Parte_1
citofono e cass. postale"; - in data mercoledì 21.09.2022, ore 11:15, la Polizia Locale aveva
"suonato a " ", ma non risponde nessuno. Nominativo assente da citof. + cass. postale. Per_1
Una donna residente nell'immobile non lo conosce", - in data lunedì 21.12.2022, ore 15:15, la
Polizia Locale rilevava "no nome su cass. postalle e citofono. Suonato campanello a " " Per_1 ma non risponde"; - in data mercoledì 08.02.2023, ore 10:36, la Polizia Locale rilevava "nominativo assente da citof. + cass. postale. Suonato a " " senza risposta". Per_1
Effettuava così ben 4 accessi senza esito (all. 10 convenuto) in conformità proprio a quei ripetuti accertamenti "opportunamente intervallati". La scelta di orari diversi e giorni infrasettimanali consentono di verificare meglio proprio la presenza del soggetto, piuttosto che per es. un ipotetico svolgimento dell'accertamento durante il fine settimana, proprio ad evitare possibili o probabili assenze collegate al riposo settimanale dal lavoro.
A ciò si aggiungono altrettanti elementi fattuali indiziari ma univocamente individuanti l'assenza
Part dell' Ritiene la scrivente che già il mancato ritiro della raccomandata costituisce prova
Parte dell'assenza stabile del SI. dalla sua abitazione, ma a ciò di aggiunge: A) la comunicazione e-
mail 22.12.2020 (cfr. all. 6), con la quale la SI.ra , allora convivente con il SI. CP_5
Parte
, comunicava all'amministratore condominiale (società IMMOBILIARE 2000 S.r.l di
RG) l'impossibilità per l'odierno attore di svolgere ulteriormente attività a servizio del condominio in quanto, testualmente, "stiamo per traslocare" in modo più completo si legge: "il mio compagno non farà più le pulizie delle parti comuni e non porterà più i bidoni fuori. Parte_1
Stiamo per traslocare, quindi si dimette contestualmente anche da conSIliere (…) Tenga presente già da ora (…) che sul nuovo prospetto noi non dovremmo più esserci"; B) la mail e-mail
18.03.2022 (all. 4), in cui l'Ufficio Tecnico del COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, nella persona del funzionario SI. segnalava all'Ufficio Anagrafe del medesimo Comune, Controparte_8
nella persona della funzionaria SI.ra , che "l'alloggio assegnato al nucleo familiare CP_9
residente in [...] pr non è utilizzato nell'ultimo anno, e in modo Parte_1
Parte continuativo negli ultimi 3 mesi"; C) il SI. risultava moroso nel pagamento del canone di locazione all'epoca per ben € 8.316,08 (cfr. all. 5) dunque per diverse mensilità (situazione evidentemente contraddittoria laddove si ritenga di voler continuare a vivere nell'appartamento di quel preciso Comune. Dall'interrogatorio libero dell'attore si ha che "Dalla provincia di AR , con la stessa SI.ra , CP_5
tornavo a ogni 15 gg e restavo per 3/ 4 gg. …l'ultimo affitto pagato è di agosto Controparte_1
2023 , L'ultimo colloquio all'Ufficio Collocamento mi pare risalga a giugno/luglio 2024, nei giorni in cui sono rimasto a andavo al bar a fare colazione al bar sotto i portici , prendevo Controparte_1
il caffè al ginseng, se serviva andavo a fare la spesa all'Iperal ", che devono aggiungersi alle affermazioni poste negli atti processuali dell'attore che afferma ""è certamente vero che nel corso
Part dell'anno 2022 e 2023 il SI. si è allontanato dal territorio comunale", ma giustifica tale assenza, definita temporanea, con "evidenti e comprovate ragioni" (cfr. atto di citazione, pag.
5).cioè ""si recava, per più giorni durante la settimana e sempre di comune accordo con la SI.ra
, nell'appartamento in provincia di AR solo ed esclusivamente al fine di aiutare la stessa a CP_5
far fronte ad alcune eSIenze quotidiane" e, in sostanza, a "prendersi cura di lei" ( pag. 6).
Elemento altrettanto interessante è certamente dato dalla evidenza della permanenza dell'attore con la sua compagna a Salsomaggiore come dichiarato dalla stessa alla Commissione Medica per CP_5
l'accertamento dell'hadicap del 14.2.23 (all. 30) in cui la affermare di essere residente in CP_5
Salsomaggiore Terme (PR) ove "vive col compagno"; allo stesso modo, tra i documenti allegati nel ricorso gerarchico, l'attore ha inserito come all. 4 una comunicazione dell'Enel datata 5.4.23
indirizzata appunto a " , via A. Gragnani 4, Salsomaggiore Terme (PR) ed un'tenza di Parte_1
fornitura elettrica con POD (punto di prelievo) al medesimo indirizzo.
Da tutto quanto detto allora appare verosimile che appunto l'attore tornasse per qualche gg in
[...]
, senza tuttavia né risiedervi né potendo in tale Comune avere alcun reale domicilio. CP_1
Ciò spiega non solo l'esito della indagine della Polizia Locale ma anche quanto riportato dai CC
intervenuti durante il procedimento presso la in sede di reclamo al provvedimento oggi CP_2
esaminato. I Carabinieri delegati effettuavano, secondo quanto riportato nel rapporto informativo
(all. 17 fascicolo convenuto) tre tentativi di contatto: a. in data lunedì 05.05.2023, ore 12:04; b. in data martedì 06.06.2023, ore 22:08;c. in data mercoledì 07.06.2023, ore 15:11, senza che il SI. Parte
fosse "mai stato trovato presso l'abitazione di Ponte San Pietro (BG), via Isolotto n. 1". Detti
Carabinieri cercavano altresì informazioni a persone trovate sul luogo e ben due vicini di casa riferivano "di non vedere il nominato in oggetto da circa un anno" e "che il ricorrente non dimora più stabilmente nell'abitazione".
Da quanto allora finora evidenziato non può che conclusivamente rigettarsi la domanda svolta dall'attore per la legittimità e la fondatezza del provvedimento di cancellazione.
Le ulteriori domande relative all'assegnazione dell'appartamento - di cui oggi vi è sentenza in termini di decadenza dall'assegnazione - e di risarcimento danni devono considerarsi assorbite.
Le spese di lite, considerata la totale soccombenza dell'attore si pongono a carico del medesimo,
liquidandole in seno al dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 147/22 (valore di causa indeterminabile, complessità bassa) e con condanna della parte personalmente in quanto, come noto, l'ammissione al Gratuito Patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è stata prevista dal
DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 DPR sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla parte stessa - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della manifesta non infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare ( vedi tra le altre Cass.19.6.2012 n. 10053) .
La liquidazione al procuratore della patrocinata avverrà con separato decreto e alla luce dei criteri indicati per il GP.
Pqm
Rigetta le domande svolte Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite a ciascuno dei convenuti che si liquidano in complessivi € 2.356,00 ( di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria) per compenso professionale , oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15%.
RG, 15.7.25 Il Giudice
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RG
Sezione Prima
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3219 /2024 R.G. promossa da:
(cf ) difeso dall'avv. COPPOLA ROSARIO del Parte_1 C.F._1
foro di RG;
contro
(cf ) in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, difeso dall'avv. COMINETTI MARCO del foro di RG;
(cf ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato , domiciliata in Brescia, con l'avv.
Lucia Piotti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi agli atti introduttivi del giudizio, che si intendono qui integralmente trascritti.
FATTO E DIRITTO Con citazione debitamente notificata l'attore proponeva opposizione al Parte_1
provvedimento di cancellazione anagrafica che il Comune di aveva emesso in data Controparte_1
7.4.23.
In fatto assumeva che in data 18.03.2022 il Comune di Ponte San Pietro, a mezzo raccomandata
A/R spedita in data 23.03.2022 e tornata al mittente per compiuta giacenza, notificava all'attore il provvedimento prot. 6603 di comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di cancellazione anagrafica ex art. 11, c.1, lett. c), D.P.R. 30.05.1989, n. 223, e successive modifiche (All. 1 -
Comunicazione di avvio del procedimento); - Che, a seguito di una serie di accertamenti compiuti dall'Ufficio Tecnico del e dal Corpo di Polizia Locale di , il suddetto CP_1 Controparte_1
procedimento anagrafico terminava, come da verbale conclusivo del 08.02.2023, stante il dato della
Part non rilevata presenza del SI. all'indirizzo di via Isolotto n.1 in Ponte San Pietro (BG) (All. 2 -
Verbale della Polizia Locale del 08.02.2023) si emetteva il provvedimento di cancellazione anagrafica dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità - pratica cancellazione n.
112/2023 del 07.04.2023 - nei confronti del SI. (All.
3 - Provvedimento Parte_1
cancellazione anagrafica). L'attore ricordava come in data 11.05.2023 egli aveva proposto, dinanzi alla Prefettura di RG , ricorso anagrafico in autotutela - protocollato in data 19.05.2023 al n.
45149/2023/II - con il quale aveva chiesto "l'annullamento del provvedimento di cancellazione di irreperibilità dall'anagrafe del Comune di nei miei confronti con il conseguente Controparte_1
mantenimento dell'iscrizione anagrafica nello stesso Comune in quanto l'iscrizione non ha subito interruzioni" (All.
4 - Ricorso gerarchico). Affermava che tuttavia anche la , dopo il CP_2
contraddittorio instaurato con l'Ufficio Anagrafe del Comune , richiamando il rapporto informativo prot. n. 0191548/1-3 "P" del 24.06.2023 del Comando Provinciale dei Carabinieri di RG,
decretava il respingimento del ricorso anagrafico di cui sopra (All.
5 - provvedimento prot. interno n. 0070643 del 24.07.2023 impugnato). Contro il detto provvedimento egli non proponeva nei termini (31.10.23) alcuna impugnazione, e ciò a causa di negligenza del precedente difensore.
Asseriva altresì di aver proposto il 4.3.24 ricorso ex art. 700 cpc avanti questo Tribunale ( con le seguenti conclusioni nel registro anagrafico della popolazione residente di del qui ricorrente, vale a dire Controparte_1
Part la presenza stabile, effettiva e continuativa del SI. presso l'indirizzo di Ponte San Pietro (BG)
via Isolotto n. 1 nonché l'intenzione dello stesso ad abitare e trasferire e/o intrattenere nello stesso le proprie consuetudini di vita e le proprie relazioni sociali e, pertanto, l'assenza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto fondante il provvedimento della prot. interno Controparte_3
n. 0070643 del 24.07.2023, notificato il successivo 02.08.2023 e del preordinato provvedimento n.
9609 del 07.04.2023 del Comune di Ponte San Pietro di cancellazione per irreperibilità accertata del qui ricorrente dall'anagrafe della popolazione residente, nonché ordinare al Comune di Ponte San
Pietro l'esibizione e la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente e relativa alle notificazioni compiute, nei confronti del SI. relativamente al procedimento di Parte_1
cancellazione anagrafica per cui è causa ivi comprese quelle inerenti la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e il provvedimento di cancellazione n. 112/2023 del 07.04.23; Per
l'effetto, in forza di tutto quanto sostenuto ed esposto nel presente atto anche in ordine alla nullità
della notifica del provvedimento di cancellazione anagrafica e de provvedimento della di CP_2
rigetto del ricorso gerarchico, ordinare, in via cautelare e d'urgenza, al Comune di Ponte San Pietro
ed alla la disapplicazione dei predetti provvedimenti e ordinare, in via Controparte_3
cautelare e d'urgenza, al - in persona del sindaco pro Controparte_4
tempore, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente - di procedere all'immediata iscrizione - in via retroattiva a far data dal 07.04.23 (giorno dell'avvenuta cancellazione), senza lasciare così "buchi"
di residenza - del SI. nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune Parte_1
di stesso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, Controparte_1
secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio patito e patendo dal qui ricorrente nonché disporre, infine, la disapplicazione e/o l'illegittimità e/o la nullità di ogni provvedimento consequenziale, rispetto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità stessa, adottato dall'Amministrazione comunale di e dalla , come il Controparte_1 Controparte_3
provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio del Servizio Abitativo Pubblico del
24.01.2024; Condannare il Comune di Ponte San Pietro, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento, nei confronti del qui ricorrente, del danno patito e patendo a causa della cancellazione per irreperibilità dal registro della popolazione residente, quantificato nella somma di denaro che l'Ill.mo giudice adito riterrà più congrua secondo equità">), ricorso che terminava con una pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla . Assumeva che il provvedimento fosse viziato per errore in quanto seppure era CP_2
certamente vero che nel corso dell'anno 2022 e 2023 egli si era allontanato dal territorio comunale,
tali spostamenti erano tuttavia di tipo temporaneo e, soprattutto, del tutto giustificati da evidenti e comprovate ragioni, siò sottolineando come il fatto che un individuo abbia residenza in un certo
Comune non impone allo stesso di soggiornare ogni giorno in quel luogo, senza potersi mai spostare . Assumeva, infatti, di aver abitato per diverso tempo con fino al luglio CP_5
2021 e come, avendo quest'ultima spostato la sua residenza a Salsomaggiore Terme egli l'aveva accompagnata anche alla luce da un lato della sua situazione di disoccupato e dall'altro della grave disabilità che la presentava. Assumeva, a prova del fatto che il suo spostamento era di CP_5
carattere temporaneo, il dato documentale per cui nel settembre 2022 egli aveva avanzato all' CP_6
istanza di revisione al ribasso del canone di affitto dell'immobile di . (istanza cui Controparte_1
l' aveva risposto in data 23.9.22), così come egli mai aveva comunicato variazioni di CP_6
indirizzo al CPI del Comune, cosa di cui era obbligato per quanto disposto dal "Patto di Servizio
Personalizzato per adesione alle misure concordate di politica attiva del lavoro". Oltre a detti fatti rilevava che il provvedimento emesso sia dal che dalla fossero affetti da gravi CP_1 CP_2
vizi. Contestava: 1) i controlli svolti dalla Polizia Locale non rispondessero al canone della leale collaborazione visto che non erano state osservate le face orarie di fatto essendo stati Parte_3
fatti i 4 sopralluoghi nel giro di un anno nelle medesime giornate e negli stessi orari, scegliendo preferibilmente il mattino e le giornate infrasettimanali, con accertamenti che si erano prolungati per un periodo inferiore ad un anno, 2) la stessa veridicità riconosciuta alle risposte date ai Vigili da parte dei condomini i quali non necessariamente devono conoscere gli spostamenti dei soggetti coinvolti, 3) la superficialità di quanto attuato dagli enti pubblici. A ciò aggiungeva, 4) la nullità
della notifica relativamente sia alla comunicazione di inizio della procedura che dello stesso provvedimento di avvenuta cancellazione anagrafica avendo egli appreso per puro caso della esistenza di tali procedimenti a suo carico, navigando sul sito della Agenzia delle Entrate;
in tal senso riteneva che la causa del mancato ricevimento delle raccomandate era il fatto che le cassette della posta condominiale erano prive di sportello cosicchè era facile per chiunque appropriarsi e far sparire la posta altrui. Si soffermava altresì sulla nullità dell'avviso dello stesso provvedimento di cancellazione avvenuto ai sensi dell'art. 143 cpc e cioè nei confronti degli irreperibili e ciò senza compiere alcuna seria indagine in proposito (indirizzo mail, ricerche per interpellare conoscenti o compagna). Svolgeva quindi istanza di sospensiva . Così letteralmente concludendo: "IN VIA
CAUTELARE: Previo accertamento della sussistenza dei presupposti del fumus bonii iuris e del periculum in mora nei termini di cui sopra, disporre la sospensione in via cautelare e d'urgenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento n. 9609 del 07.04.2023 del Comune di Ponte San Pietro
di cancellazione per irreperibilità accertata del qui attore dall'anagrafe della popolazione residente nonché di quello conseguente ossia prot. Interno n. 0070643 emesso il 24.07.2023 dalla CP_2
di RG e, per l'effetto, procedere ad ordinare l'iscrizione, in via provvisoria e cautelare, del qui attore, almeno sino al termine del presente giudizio e comunque non prima che sia accertata, in via definitiva, l'eventuale inesistenza del diritto del SI. alla residenza anagrafica in Ponte Parte_1
San Pietro (BG), nel registro anagrafico della popolazione residente del predetto Comune;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare la sussistenza del diritto all'iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di del SI. , vale Controparte_1 Parte_1
a dire accertare la presenza stabile, effettiva e continuativa del qui attore presso l'indirizzo di Ponte
San Pietro (BG) via Isolotto n. 1 nonché l'intenzione dello stesso ad abitare e trasferire e/o intrattenere nello stesso le proprie consuetudini di vita e le proprie relazioni sociali e, pertanto, l'assenza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto fondante il provvedimento n. 9609 del
Part 07.04.2023 del Comune di di cancellazione per irreperibilità accertata del SI. Controparte_1
dall'anagrafe della popolazione residente, nonché ordinare al Comune di Controparte_1
l'esibizione e la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente e relativa alle notificazioni compiute, nei confronti del SI. relativamente al procedimento di Parte_1
cancellazione anagrafica per cui è causa ivi comprese quelle inerenti la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e il provvedimento di cancellazione n. 112/2023 del 07.04.23; Per
l'effetto, ordinare al Comune di Ponte San Pietro la disapplicazione del predetto provvedimento,
nonché di quello conseguente ossia prot. interno n. 0070643 emesso il 24.07.2023 dalla CP_3
, e ordinare, sempre al - in persona del
[...] Controparte_4
sindaco pro tempore, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente - di procedere all'immediata iscrizione - in via retroattiva a far data dal 07.04.23 (giorno dell'avvenuta cancellazione), senza lasciare così "buchi" di residenza - del SI. nel registro anagrafico della popolazione Parte_1
residente nel Comune di stesso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento Controparte_1
che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio patito e patendo dal qui attore nonché disporre, infine, la disapplicazione e/o l'illegittimità e/o la nullità di ogni provvedimento consequenziale, rispetto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità stessa,
adottato dall'Amministrazione comunale di e dalla , come il Controparte_1 Controparte_3
provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio del Servizio Abitativo Pubblico del
24.01.2024; Condannare il Comune di Ponte San Pietro, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento, nei confronti del qui attore, del danno patito e patendo a causa della cancellazione per irreperibilità dal registro della popolazione residente, quantificato nella somma di denaro che l'Ill.mo giudice adito riterrà più congrua secondo equità. "
Si costituiva il Comune di , nella persona del Sindaco, che dopo aver ricordato Controparte_1
come l'attore era stato assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel COMUNE DI , via Isolotto n. 1, così come da contratto di locazione del 17.12.2012 e Controparte_1
come proprio su segnalazione dell'Ufficio Tecnico si era evidenziato il non utilizzo di tale appartamento nell'ultimo anno , oltrettutto anche alla luce di una diffida-messa in mora del detto
Ena che era ritornata all' per "compiuta giacenza;
che a ciò si aggiungevano quali ultriori CP_6
elementi fattuali univoci sia il dato risultante dalla lettera della mail della SI.ra CP_5
(compagna convivente dell'attore) del 22.12.2020 (all. 6), con la quale la stessa comunicava all'amministratore condominiale (società IMMOBILIARE 2000 S.r.l di RG) che "il mio compagno non farà più le pulizie delle parti comuni e non porterà più i bidoni fuori. Parte_1
Stiamo per traslocare, quindi si dimette contestualmente anche da conSIliere (…) Tenga presente già da ora (…) che sul nuovo prospetto noi non dovremmo più esserci" e che egli era moroso nel pagamento del canone di locazione già per ben € 8.316,08. Assumeva che l'inizio del procedimento
Part al fine di cancellare dal registro anagrafe avveniva sulla base di una raccomandata restituita
"per compiuta giacenza" e solo dopo le analitiche verifiche effettuate dalla Polizia Locale, che compiva tra il tra il maggio 2022 e il febbraio 2023, quattro tentativi di contatto senza esito,
concludeva quindi il procedimento con l'emissione, in data 07.04.2023. Riferiva quindi del ricorso gerarchico proposta avanti la Prefettura e di come su incarico della stessa i CC di Controparte_1
effettuavano a loro volta ulteriori tre tentativi : a. in data lunedì 05.05.2023, ore 12:04; b. in data
Parte martedì 06.06.2023, ore 22:08; c. in data mercoledì 07.06.2023, ore 15:11, senza che il SI.
fosse "mai stato trovato presso l'abitazione di Ponte San Pietro (BG), via Isolotto n. 1". Riportava
altresì come i condomini interpellati avessero riferito "di non vedere il nominato in oggetto da circa un anno" e "che il ricorrente non dimora più stabilmente nell'abitazione". Ricordava pertanto il rigetto del ricorso gerarchico ed anche il dato per cui contro di esso non era stato svolto ulteriore impugnazione . limitandosi ad un'istanza di annullamento in autotutela ex art. 21nonies L.
241/1990; riscontrata dal Comune in data 06.03.2024, ( "il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata emesso da questo Servizio non presenta vizi di legittimità
originari tali per cui si debba provvedere all'annullamento dello stesso in autotutela" ) (all. 19); Riferiva del procedimento ex art. 700 cpc terminato con il recepimento del giudicante dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . Riportava altresì la sorte dell' Parte_2
opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc al provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico emesso in data 24.1.2024 (il cui esito vedeva un primo rigetto da parte del giudice dell'Esecuzione e il rigetto del reclamo allo stesso proposto).Chiedeva la conversione da rito ordinario a rito semplificato e nel merito eccepiva: a) l'assoluta infondatezza della richiesta di disapplicazione e l'impossibilità comunque di valutare nel merito la questione perché, così facendo,
si cercava solo di aggirare il dato documentato della mancata impugnazione del provvedimento amministrativo;
b) la assoluta legittimità del provvedimento che ha applicato le rigide norme che disciplinano le iscrizioni nei registri comunali che richiamava (L'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" è disciplinato dalla L. 24.12.1954, n. 1228 e dal relativo "regolamento anagrafico della popolazione residente" di cui al D.P.R. 30.05.1989, n. 223"); c) i presupposti in diritto ed in fatto dell'iter seguito per la cancellazione. Chiedeva la modifica del rito da ordinario a semplificato, il rigetto della domanda di sospensiva e, nel merito, in principalità di :- dichiarare la domanda inammissibile per essere stata presentata oltre il termine di decadenza;
in via alternativa: -
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa, vinte le spese.
Alla prima udienza fissata, senza la concessione di alcuna sospensione, il giudice deSInato rilevava la propria incompetenza per materia alla luce della differenziazione per sezioni del Tribunale e così,
rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata alla scrivente.
Alla prima udienza veniva mutato il rito da ordinario a semplificato e integrato il contraddittorio con il . Controparte_7
Costituendosi il sollevava eccezione di incompetenza invocando l'art. 25 cpc e nel merito, Parte_2
ripercorreva in modo speculare rispetto a quanto fatto dal l'iter svoltosi prima del CP_1 provvedimento di cancellazione e quello successivo avanti alla , chiedendo il rigetto delle CP_2
domande, vinte le spese.
Relativamente all'eccepita incompetenza territoriale
L'art. 25 cpc invocato dal non può essere accolta in quanto, nella fattispecie in Controparte_7
esame, esso è stato considerato ai sensi dell'art. 105 cpc e cioè interventore necessario alla luce della legittimazione sostanziale data dalle funzioni svolta dal Sindaco del Comune che appunto sulla tenuta dei Registri di Anagrafe agisce nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
Relativamente all'eccepita nullità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento di cancellazione
L'attore ha contestato di aver conosciuto per caso dell'esistenza del procedimento a suo carico
"navigando sul sito della Agenzia delle Entrate" (pag. 15 citazione).
Ebbene la comunicazione de qua era inviata tramite raccomandata r.r. inviata all'allora indirizzo di
Parte residenza del SI. ; la stessa, come documentato, è ritornata al mittente per "compiuta giacenza"; la circostanza valida senz'altro la notifica,.
Né sembra rilevante quanto l'attore assume secondo cui "causa del mancato ricevimento delle
Part raccomandate da parte del SI. è il fatto per cui le cassette della posta del condominio erano prive di sportello" (cfr. citazione, pagg. 15-16) Tale situazione infatti , in particolare la presunta forzatura delle cassette postali è denunciata dall'attore (cfr. all. 17 di parte attrice), in data
12.07.2023, ossia ben dopo la conclusione del procedimento di cancellazione .
La compiuta giacenza di una raccomandata si verifica, come noto, quando il destinatario, pur avendo ricevuto l'avviso di giacenza, non ritira la raccomandata entro i termini previsti, e la raccomandata viene restituita al mittente: dopo 30 giorni dalla data dell'avviso di giacenza, la raccomandata viene considerata regolarmente consegnata, anche se non è stata materialmente ritirata.
Non si hanno quindi elementi in grado di giustificare la dedotta nullità della detta comunicazione
Sulla nullità della notifica del provvedimento di cancellazione perché effettuato ai sensi dell'art. 143
cpc
L'aver l'attore proposto nei termini il ricorso contro il provvedimento evidenzia che, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc e cioè per gli irreperibili, ha raggiunto il suo scopo cioè
l'atto è stato conosciuto e tempestivamente reclamato.
Sulla assenza dell'istruttoria necessaria per procedere alla cancellazione
Si duole l'attore della insufficiente istruttoria e della poca attenzione posta dall'Ente nel verificare la sua presenza nell'immobile.
Ebbene a norma del D.P.R. 223/198 art. 11 ""Art. 11 - Cancellazioni anagrafiche: La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata (…) c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile" si ha contezza 1) della richiesta 18.05.2022 (all. 9), del Responsabile al Comando della Polizia
Parte Locale comunale di "effettuare verifiche" del SI. presso l'abitazione di via Isolotto n. 1.
La Polizia Locale effettuava i seguenti accessi: - in data giovedì 26.05.2022, ore 12:50, la Polizia
Locale aveva "suonato a " ", non risponde. Il nominativo " non è presente su Per_1 Parte_1
citofono e cass. postale"; - in data mercoledì 21.09.2022, ore 11:15, la Polizia Locale aveva
"suonato a " ", ma non risponde nessuno. Nominativo assente da citof. + cass. postale. Per_1
Una donna residente nell'immobile non lo conosce", - in data lunedì 21.12.2022, ore 15:15, la
Polizia Locale rilevava "no nome su cass. postalle e citofono. Suonato campanello a " " Per_1 ma non risponde"; - in data mercoledì 08.02.2023, ore 10:36, la Polizia Locale rilevava "nominativo assente da citof. + cass. postale. Suonato a " " senza risposta". Per_1
Effettuava così ben 4 accessi senza esito (all. 10 convenuto) in conformità proprio a quei ripetuti accertamenti "opportunamente intervallati". La scelta di orari diversi e giorni infrasettimanali consentono di verificare meglio proprio la presenza del soggetto, piuttosto che per es. un ipotetico svolgimento dell'accertamento durante il fine settimana, proprio ad evitare possibili o probabili assenze collegate al riposo settimanale dal lavoro.
A ciò si aggiungono altrettanti elementi fattuali indiziari ma univocamente individuanti l'assenza
Part dell' Ritiene la scrivente che già il mancato ritiro della raccomandata costituisce prova
Parte dell'assenza stabile del SI. dalla sua abitazione, ma a ciò di aggiunge: A) la comunicazione e-
mail 22.12.2020 (cfr. all. 6), con la quale la SI.ra , allora convivente con il SI. CP_5
Parte
, comunicava all'amministratore condominiale (società IMMOBILIARE 2000 S.r.l di
RG) l'impossibilità per l'odierno attore di svolgere ulteriormente attività a servizio del condominio in quanto, testualmente, "stiamo per traslocare" in modo più completo si legge: "il mio compagno non farà più le pulizie delle parti comuni e non porterà più i bidoni fuori. Parte_1
Stiamo per traslocare, quindi si dimette contestualmente anche da conSIliere (…) Tenga presente già da ora (…) che sul nuovo prospetto noi non dovremmo più esserci"; B) la mail e-mail
18.03.2022 (all. 4), in cui l'Ufficio Tecnico del COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, nella persona del funzionario SI. segnalava all'Ufficio Anagrafe del medesimo Comune, Controparte_8
nella persona della funzionaria SI.ra , che "l'alloggio assegnato al nucleo familiare CP_9
residente in [...] pr non è utilizzato nell'ultimo anno, e in modo Parte_1
Parte continuativo negli ultimi 3 mesi"; C) il SI. risultava moroso nel pagamento del canone di locazione all'epoca per ben € 8.316,08 (cfr. all. 5) dunque per diverse mensilità (situazione evidentemente contraddittoria laddove si ritenga di voler continuare a vivere nell'appartamento di quel preciso Comune. Dall'interrogatorio libero dell'attore si ha che "Dalla provincia di AR , con la stessa SI.ra , CP_5
tornavo a ogni 15 gg e restavo per 3/ 4 gg. …l'ultimo affitto pagato è di agosto Controparte_1
2023 , L'ultimo colloquio all'Ufficio Collocamento mi pare risalga a giugno/luglio 2024, nei giorni in cui sono rimasto a andavo al bar a fare colazione al bar sotto i portici , prendevo Controparte_1
il caffè al ginseng, se serviva andavo a fare la spesa all'Iperal ", che devono aggiungersi alle affermazioni poste negli atti processuali dell'attore che afferma ""è certamente vero che nel corso
Part dell'anno 2022 e 2023 il SI. si è allontanato dal territorio comunale", ma giustifica tale assenza, definita temporanea, con "evidenti e comprovate ragioni" (cfr. atto di citazione, pag.
5).cioè ""si recava, per più giorni durante la settimana e sempre di comune accordo con la SI.ra
, nell'appartamento in provincia di AR solo ed esclusivamente al fine di aiutare la stessa a CP_5
far fronte ad alcune eSIenze quotidiane" e, in sostanza, a "prendersi cura di lei" ( pag. 6).
Elemento altrettanto interessante è certamente dato dalla evidenza della permanenza dell'attore con la sua compagna a Salsomaggiore come dichiarato dalla stessa alla Commissione Medica per CP_5
l'accertamento dell'hadicap del 14.2.23 (all. 30) in cui la affermare di essere residente in CP_5
Salsomaggiore Terme (PR) ove "vive col compagno"; allo stesso modo, tra i documenti allegati nel ricorso gerarchico, l'attore ha inserito come all. 4 una comunicazione dell'Enel datata 5.4.23
indirizzata appunto a " , via A. Gragnani 4, Salsomaggiore Terme (PR) ed un'tenza di Parte_1
fornitura elettrica con POD (punto di prelievo) al medesimo indirizzo.
Da tutto quanto detto allora appare verosimile che appunto l'attore tornasse per qualche gg in
[...]
, senza tuttavia né risiedervi né potendo in tale Comune avere alcun reale domicilio. CP_1
Ciò spiega non solo l'esito della indagine della Polizia Locale ma anche quanto riportato dai CC
intervenuti durante il procedimento presso la in sede di reclamo al provvedimento oggi CP_2
esaminato. I Carabinieri delegati effettuavano, secondo quanto riportato nel rapporto informativo
(all. 17 fascicolo convenuto) tre tentativi di contatto: a. in data lunedì 05.05.2023, ore 12:04; b. in data martedì 06.06.2023, ore 22:08;c. in data mercoledì 07.06.2023, ore 15:11, senza che il SI. Parte
fosse "mai stato trovato presso l'abitazione di Ponte San Pietro (BG), via Isolotto n. 1". Detti
Carabinieri cercavano altresì informazioni a persone trovate sul luogo e ben due vicini di casa riferivano "di non vedere il nominato in oggetto da circa un anno" e "che il ricorrente non dimora più stabilmente nell'abitazione".
Da quanto allora finora evidenziato non può che conclusivamente rigettarsi la domanda svolta dall'attore per la legittimità e la fondatezza del provvedimento di cancellazione.
Le ulteriori domande relative all'assegnazione dell'appartamento - di cui oggi vi è sentenza in termini di decadenza dall'assegnazione - e di risarcimento danni devono considerarsi assorbite.
Le spese di lite, considerata la totale soccombenza dell'attore si pongono a carico del medesimo,
liquidandole in seno al dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 147/22 (valore di causa indeterminabile, complessità bassa) e con condanna della parte personalmente in quanto, come noto, l'ammissione al Gratuito Patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è stata prevista dal
DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 DPR sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla parte stessa - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della manifesta non infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare ( vedi tra le altre Cass.19.6.2012 n. 10053) .
La liquidazione al procuratore della patrocinata avverrà con separato decreto e alla luce dei criteri indicati per il GP.
Pqm
Rigetta le domande svolte Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite a ciascuno dei convenuti che si liquidano in complessivi € 2.356,00 ( di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria) per compenso professionale , oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15%.
RG, 15.7.25 Il Giudice
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino