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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.474/2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Giuseppe Antonuccio;
Appellante
CONTRO
- già Controparte_1 [...]
), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Maria
Arena;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione a ruolo e cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1247 del 12 dicembre 2022 il Giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, pronunciandosi sull'opposizione proposta da Pt_1
avverso iscrizioni a ruolo incorporate in trenta cartelle di pagamento
[...]
emesse da dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi Controparte_1 dell'art. 12 co. 4 bis del D.P.R. N. 602/73 e compensava integralmente tra le parti le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto da un recente approdo.
La ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata. Aveva eccepito, inoltre, quale effetto dell'omessa notifica, anche la prescrizione della pretesa contributiva, eventualmente successiva alla notifica delle cartelle ove questa fosse stata dimostrata dalla controparte, chiedendo al giudice di dichiarare che non poteva procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata.
Il primo decidente accoglieva l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte resistente, rilevando che difettava la prova della sussistenza di almeno una delle tre condizioni previste dall'art. 12 co. 4 bis del
D.P.R. N. 602/73, come novellato dall'art. 3 bis del D.L. n.146/2021 (inserito in sede di conversione dalla legge 215/21) per l'impugnabilità diretta del ruolo
- e della cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata -, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26383/2022,
Avverso la sentenza proponeva appello in data 12.6.2023; Parte_1
l'ente di riscossione appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta la violazione dell'art. 101 co.2 c.p.c., per avere il giudice posto a fondamento della decisione la questione della sussistenza dell'interesse ad agire di alla luce Parte_1
dell'art. 12 co. 4 bis del D.lgs. n°46/99 - entrato in vigore in pendenza di giudizio -, rilevandola d'ufficio senza garantire il contraddittorio tra le parti.
2. Impugna poi la sentenza nel merito, deducendo la violazione dell'art. 100
c.p.c. e dell'art. 12 comma 4 bis DPR n°602/73, avendo errato il giudice ad affermare la mancanza di interesse ad agire in capo a . Parte_1
Rappresenta che il tenore letterale della norma, unitamente agli orientamenti interpretativi di legittimità (Cass. n°33838/22), non lascerebbero dubbi circa l'intenzione del legislatore di riconoscere l'interesse ad agire in capo al debitore in presenza della mera “possibilità” che gli sia negato il pagamento di un diritto di credito vantato nei confronti di un ente pubblico in ragione dell'iscrizione a ruolo, per via della procedura di sospensione dei pagamenti della P.A. di cui all'art. 48 bis DPR 602/73, non richiedendosi l'attualità del pregiudizio.
Allega, al riguardo, di essere titolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della pensione di vecchiaia n°3604784 erogata dall' e deduce di trovarsi CP_3
conseguentemente in una delle condizioni richieste dall'art. 12 comma 4 bis
DPR n°602/73 per la sussistenza dell'interesse ad agire.
3. Ripropone, quindi, le eccezioni e deduzioni del ricorso di primo grado e, specificamente, eccepisce l'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Rappresenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 25 e dell'art. 50 del D.P.R. n°602/1973, la valida notifica delle cartelle risulta presupposto necessario ed indefettibile affinché l'Agente della Riscossione possa legittimamente iniziare l'esecuzione forzata del credito da recuperare, comportando, la sua assenza, un vizio idoneo ad incidere sulla stessa sussistenza della pretesa “tributaria”, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. SS.UU. 25.07.2007, n°16412).
Rileva che, nel caso di specie, la notifica delle cartelle di pagamento nn°29820050021463924 29820100019892737, 29820110005538469,
29820110003129668, 29820070019627843 non si è perfezionata, perché, una volta notificate tali cartelle tramite consegna a mani di un parente della opponente (come desumibile dalle relate prodotte dalla controparte), quest'ultima non ha mai ricevuto le raccomandate informative di avvenuta notifica, in violazione del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma DPR
n°602/73 e dell' art. 60 co.1 lett. b-bis) DPR n°600/73; che, in tal senso, prive di rilevanza probatoria sono le copie delle distinte di accettazione delle raccomandate informative prodotte dall'agente di riscossione (peraltro solo con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento opposte), essendo esse prive di data, di sottoscrizione del mittente e dell'indicazione dell'indirizzo della contribuente.
Aggiunge che nelle relate di notifica prodotte in giudizio non si fa menzione della consegna delle raccomandate informative al e Parte_2
al numero di identificazione delle raccomandate medesime e che, pertanto, non vi sarebbe prova del fatto che il predetto, (peraltro operatore di posta Parte_2
privato non abilitato a tali invii, riservati a sulla scorta della Controparte_4
pronuncia di Cass. n°6515/18) abbia ricevuto tale incarico.
4. In conseguenza di quanto esposto l'appellante chiede, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c., chiedendo disporsi la remissione del presente giudizio in primo grado, ed in subordine la rimessione in termini dell'appellante; nel merito, di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto in capo ad
[...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_5
della contribuente;
infine, di condannare l'appellato alle spese di lite, compensi ed onorari.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
La questione dell'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo è stata sollevata nel contradittorio delle parti all'udienza di discussione del
24.11.2022, nella quale l'odierna appellante, evidenziando la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 6.9.2022, chiedeva il rinvio della discussione con termine per note “per verificare la sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti richiesti dalla novella normativa e per interloquire sul nuovo orientamento giurisprudenziale”. Il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, dato atto della costituzione dell'Ufficio del processo, rimetteva le parti davanti ad altro giudice, onorario, delegato per la trattazione e decisione della causa, il quale fissava l'udienza davanti a sé del 12.12.2022
(comunicata alle parti con avvisi di cancelleria telematici del 25.11.2022, come risultante da specifica attestazione di cancelleria), nella quale l'odierna appellante non si presentava, mentre la difesa dell'agente della riscossione discuteva la causa richiamando l'art. 3 bis d.l. 21.10.2021 n. 146 e la già citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, rilevando l'applicabilità della normativa sopravvenuta anche ai giudizi in corso.
La sentenza di inammissibilità è stata quindi emessa nel contraddittorio delle parti, dopo la discussione sulla specifica questione dell'impugnabilità del ruolo, sulla quale la parte odierna appellante non ha preso posizione, non comparendo all'udienza del 12.12.2022.
6. Nel merito, invece, si prende atto del documentato sopravvenuto interesse all'impugnazione del ruolo, avendo l'appellante dimostrato nel presente grado di essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia corrisposto dall' CP_3
dall'1.1.2023.
La produzione è ammissibile, essendo la decorrenza del trattamento pensionistico successiva alla pronuncia della sentenza appellata e potendo l'interesse ad agire che giustifica l'ammissibilità del ricorso anche sopravvenire in corso di causa (nel caso in esame in pendenza del termine per impugnare), trattandosi di condizione dell'azione avente “natura dinamica”, come ricordato, sul solco dell'indiscussa tradizione giurisprudenziale, anche da Cass.
26283/2022.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4- bis, ha stabilito, non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Nella specie l'appellante ha dimostrato di avere interesse all'impugnazione degli estratti di ruolo e delle cartelle asseritamente non notificate (o invalidamente notificate) in ragione della titolarità del trattamento pensionistico il cui pagamento, a causa delle iscrizioni a ruolo oggetto del CP_3
presente giudizio “è suscettibile di essere sospeso…, in vista della verifica di cui all'art. 48 bis dpr 602/1973” (vd. Cass. 33838/2022 su fattispecie analoga).
7. L'opposizione, quindi, è ammissibile, ricorrendo una delle ipotesi giustificative della proposizione dell'azione di accertamento negativo dei crediti.
L'appellante, tuttavia, pur affermando di riproporre “tutti i motivi di ricorso”, non insiste più, invero, nell'accertamento negativo del credito per prescrizione dello stesso ovvero per la sussistenza di un evento estintivo della pretesa creditoria. “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. 22311/2020 e S.U. 7940/2019).
In ogni caso, ove dovesse ritenersi riproposta, l'eccezione dovrebbe essere rigettata, essendo stata l'opposizione proposta nei confronti del solo agente della riscossione il quale ha prontamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulle domande attinenti al merito del credito, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
7514/2022 (vd. anche 19985/2024): In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt.
107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
8. L'appellante invece ha riproposto specificamente l'azione con la quale fa valere l'insussistenza del diritto dell di procedere ad Controparte_6
esecuzione forzata per omessa preventiva notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, richiamando a sostegno della stessa il combinato disposto degli artt. 25 e 50 dpr 602/1973.
L'azione, tuttavia, evidentemente non finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo di cui l'interessato abbia avuto conoscenza al di fuori della notificazione dell'atto di riscossione a ciò destinato, ma unicamente a paralizzare l'eventuale azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione,
è inammissibile, in quanto sia che si qualifichi come opposizione all'esecuzione, che come opposizione agli atti esecutivi, richiede che l'esecuzione sia stata quanto meno minacciata, mediante notifica del titolo esecutivo o del precetto (artt. 615 e 617 c.p.c.), mentre nel caso in esame la prospettazione da cui muove l'appellante è quella dell'omessa notifica delle cartelle (e degli avvisi di addebito), aventi natura di titolo esecutivo e di precetto e di omessa notifica di atti successivi quali intimazioni di pagamento, avendo ella avuto notizia delle iscrizioni a ruolo da una verifica autonomamente condotta presso lo sportello dell'agente della riscossione.
9. L'ammissibilità dell'opposizione a ruolo pur in assenza di notifica della cartella resta limitata all'azione di accertamento negativo del credito, contestato nella sua esistenza per motivi anche attinenti alla sopravvenienza di eventi modificativi o estintivi dello stesso, mentre la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata per motivi formali e procedimentali non attinenti al merito della pretesa creditoria, ma riguardanti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e della loro procedimentalizzazione,
è inammissibile ove l'esecuzione non sia nemmeno stata minacciata, difettando sotto tale profilo l'interesse ad agire.
10. L'appello deve quindi essere rigettato e la sentenza impugnata confermata anche se sulla base di motivazioni diverse.
Le spese del grado, tuttavia, possono essere compensate, avuto riguardo alla sopravvenienza delle sentenze delle Sezioni Unite n. 7514/2022 e n.
26283/2022, decisive per la definizione della controversia, rispetto all'introduzione del giudizio.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione, a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa le spese processuali.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà