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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1701/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CASTIGLIONE ANDREA
appellante contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il Difensore AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Come risulta infatti dalla lettura degli atti, ed in particolare del verbale di contestazione originario (doc.
7) risulta che all'appellante sia stata, in data 12.02.2022 ore 10:50, contestata dettagliatamente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, codice della strada, con la seguente motivazione: “Circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza essere munito
della patente di guida prescritta poiché mai conseguita. Nella circostanza esibiva un permesso
internazionale di guida rilasciato dalle autorità del Pakistan risultato contraffatto”. Veniva
altresì redatta contestualmente annotazione di polizia giudiziaria del seguente tenore:
pagina 2 di 4 Si tratta di atti redatti da pubblici ufficiali e non ritualmente impugnati con querela di falso, sicché ogni censura nei confronti del loro contenuto, in questa sede, non può che apparire inefficace perché tardiva. E questo vale, in particolare, per la percezione diretta, da parte degli agenti accertatori, dell'assenza di un valido titolo abilitativo alla guida. Nonostante l'abile difesa dell'appellante, c'è un dato ineludibile: egli esibiva agli agenti accertatori il documento che, a quanto si desume dagli atti, è depositato in copia fotografica nel fascicolo di primo grado (n.2 fotografie .Jpeg, fronte e retro,
impropriamente rubricate “patente frontespizio” e “patente retro”), e che è il permesso internazionale di guida;
v'è altresì, sempre in copia, il verbale, redatto in
Cancelleria, di deposito della traduzione asseverata del documento, ma non risulta depositata tale traduzione. V'è, ancora, il riconoscimento della pendenza di un procedimento penale per il reato di falso, che ha determinato il sequestro del documento e ha richiesto accertamenti peritali. Non c'è invece alcuna patente di guida, che è il titolo abilitativo cui si accompagna il documento esibito dal sig.
[...]
V'era dunque una valutazione complessiva, oggettivamente fondata ed Pt_1
avviso di questo giudice non scalfita (perché non c'è alcun elemento di prova contraria prodotto in appello), secondo cui il sig. non disponeva, al momento del Parte_1
controllo, della patente: non è stato in grado di produrla. Ne discende che la sentenza di primo grado è, nella motivazione, sostanzialmente corretta e meritevole di conferma.
La particolarità della fattispecie e l'assenza di specifica giurisprudenza edita giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Il rigetto dell'appello integra invece il presupposto, di cui va dato atto, per il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; spese compensate.
Piacenza, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1701/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CASTIGLIONE ANDREA
appellante contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il Difensore AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Come risulta infatti dalla lettura degli atti, ed in particolare del verbale di contestazione originario (doc.
7) risulta che all'appellante sia stata, in data 12.02.2022 ore 10:50, contestata dettagliatamente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, codice della strada, con la seguente motivazione: “Circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza essere munito
della patente di guida prescritta poiché mai conseguita. Nella circostanza esibiva un permesso
internazionale di guida rilasciato dalle autorità del Pakistan risultato contraffatto”. Veniva
altresì redatta contestualmente annotazione di polizia giudiziaria del seguente tenore:
pagina 2 di 4 Si tratta di atti redatti da pubblici ufficiali e non ritualmente impugnati con querela di falso, sicché ogni censura nei confronti del loro contenuto, in questa sede, non può che apparire inefficace perché tardiva. E questo vale, in particolare, per la percezione diretta, da parte degli agenti accertatori, dell'assenza di un valido titolo abilitativo alla guida. Nonostante l'abile difesa dell'appellante, c'è un dato ineludibile: egli esibiva agli agenti accertatori il documento che, a quanto si desume dagli atti, è depositato in copia fotografica nel fascicolo di primo grado (n.2 fotografie .Jpeg, fronte e retro,
impropriamente rubricate “patente frontespizio” e “patente retro”), e che è il permesso internazionale di guida;
v'è altresì, sempre in copia, il verbale, redatto in
Cancelleria, di deposito della traduzione asseverata del documento, ma non risulta depositata tale traduzione. V'è, ancora, il riconoscimento della pendenza di un procedimento penale per il reato di falso, che ha determinato il sequestro del documento e ha richiesto accertamenti peritali. Non c'è invece alcuna patente di guida, che è il titolo abilitativo cui si accompagna il documento esibito dal sig.
[...]
V'era dunque una valutazione complessiva, oggettivamente fondata ed Pt_1
avviso di questo giudice non scalfita (perché non c'è alcun elemento di prova contraria prodotto in appello), secondo cui il sig. non disponeva, al momento del Parte_1
controllo, della patente: non è stato in grado di produrla. Ne discende che la sentenza di primo grado è, nella motivazione, sostanzialmente corretta e meritevole di conferma.
La particolarità della fattispecie e l'assenza di specifica giurisprudenza edita giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Il rigetto dell'appello integra invece il presupposto, di cui va dato atto, per il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; spese compensate.
Piacenza, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4