CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio composta in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 323/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 15.2.2023, iscritta a ruolo il 20.2.2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Martinsicuro (TE), via Roma n. 447, rappresentata e difesa dall'avv. Walter
Mauriello, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Avellino, Via F. Iannaccone
n. 7, con domicilio digitale Email_1 appellante/attrice in primo grado
E
P.I. , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 dott. , con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, n. 156, iscritta CP_2 al Registro delle Imprese di Torino al numero , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Fabio Civale, elettivamente domiciliata presso l'avv. Isabella Melchiori, in
Montebelluna (TV), Via Palladio n. 34/A, appellata/convenuta in primo grado
E
, P.I. , Parte_2 P.IVA_3 in persona dei Commissari Liquidatori (prof. avv. Giuliana Scognamiglio, dott.
Giuseppe Vidau e avv. Alessandro Leproux), con sede in Montebelluna (TV), Via
Feltrina Sud n. 250, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni
1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giacomo Cucco, in Venezia (VE), San CP_3
Polo n. 2580, appellata/intervenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 40/2023, pubblicata il 13.1.2023 a definizione del procedimento n. 1229/2021 R.G. promosso da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato l'11.2.2021 in punto: accertamento della nullità dei contratti bancari (di mutuo e di RS) dedotti in causa, di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni dichiaratamente sofferti, nel quale interveniva volontariamente
[...]
; Parte_2 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge decorrenti dall'udienza di p.c. del 20 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: - dichiarare ammissibile e procedibile il presente atto di appello;
- accogliere la domanda di sospensione, così come formulata, sussistendo, sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, per tutti i motivi innanzi esposti. Nel merito, annullare e riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni espresse in parte narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva della convenuta per Controparte_4 le ragioni dedotte e in relazione all'Accordo Integrativo, concernendo l'azione giudiziaria un rapporto successivo alla cessione societaria;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto derivato di Interest Rate Swap per violazione del collegamento funzionale, per errata indicazione di “cliente professionale privato su esplicita richiesta” pur in assenza dei parametri , per mancata specificazione: delle CP_5 minor tutele, del margine di intermediazione stimato in € 260.440, pari all'1,954% del nozionale iniziale di riferimento (€. 13.352.373,00), nullo perché mancante, inoltre, dell'individuazione dei costi dell'operazione, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, per essere posto in frode alla legge in merito al tasso legale applicabile, con richiesta di reintegro di tutte le somme versate in forza di negozio nullo decorrenti dalla cessione (26.6.2017) al gennaio 2021 e comunque condannare alla restituzione della somma che potrebbe essere rideterminata in sede di istruttoria (con nomina di un
C.T.U.), o comunque nei limiti di quanto innanzi richiesto. Condannare la convenuta
al risarcimento dei danni patiti nella misura indicata dal Tecnico di Controparte_4 parte, pari ad €. 33.340,00 in relazione al contratto derivato di swap quale somma
2 indebitamente versata, oppure nella maggiore o minor somma dovesse emergere da un'opportuna attività istruttoria, o da un equo e prudente apprezzamento del Giudice, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In ogni caso: - estromettere l'intervenuta
[...] per mancanza di interesse perseguibile nel processo ai sensi dell'art. Parte_2
100 c.p.c. e in ogni caso disporre la compensazione delle spese trattandosi di atto ultroneo, non invocato, né da parte attrice, né da parte convenuta. Con favore di spese e competenze da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio. Concedere consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nel secondo termine 183, co. 6, c.p.c.; e riproposta nel verbale d'udienza
o rimettere gli atti al Tribunale in diversa composizione per aprire l'istruttoria. Si chiede alla competenze cancelleria l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio. Con ogni salvezza in generale”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da controparte per
i tutti motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis e 348-ter c.p.c. dell'appello proposto da controparte per i tutti motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova documentazione introdotta da parte appellante per la prima volta nel grado di impugnazione;
- rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza n. 40/2023 pubblicata in data 13 gennaio 2023 per le ragioni di cui narrativa;
- accertare e dichiarare la rinuncia di alle domande ed eccezioni Pt_1 non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte nel grado di appello;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza
n. 40/2023 rinunciate dall'appellante e non espressamente impugnate, le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte dell'appellante, e quindi il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 40/2023 non espressamente impugnate. Nel merito: - confermare integralmente la sentenza n. 40 pubblicata dal Tribunale di Treviso in data 13 gennaio
2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1229/2021; - rigettare le domande tutte formulate nei confronti della In via subordinata: - nella denegata e non Pt_2 creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da , accogliere le Pt_1
3 domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di seguito riproposte: Pt_2
“In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o tardività e/o irritualità e/o infondatezza delle domande nuove proposte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; - espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata ex adverso, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nel caso di specie le domande avversarie hanno petitum e Fori di competenza esclusivi diversi e, per
l'effetto, emettere provvedimento di separazione delle cause, che dovranno essere decise separatamente in relazione a ciascuno dei rapporti;
- accertare e dichiarare la
- parziale - incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, in funzione della clausola di competenza territoriale esclusiva convenuta nel contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti, a seguito Parte_3 di separazione delle domande svolte da parte attrice, innanzi al Giudice competente individuato nel Tribunale di Ancona;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento della Banca;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da relativamente ai presunti crediti Pt_1 pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa. In via principale: - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto, che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In via gradata: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità proposta da parte attrice in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto con oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo e, per Parte_2
l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma pari a euro
15.000.000,00, dedotte le somme versate a titolo di restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti per legge dal momento dell'esborso da parte della sino al soddisfo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Pt_2 nullità o risoluzione proposte da in relazione all'Operazione IRS di cui è Pt_1 causa e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate Pt_2 da in relazione a tale operazione, accertare e dichiarare l'obbligo di Pt_1 Pt_1
[...
e, per l'effetto, condannare la stessa società alla restituzione alla di tutti Pt_2 gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi, nonché di ogni ulteriore
4 importo o utile incassato o che dovesse essere incassato da in ragione Pt_1 dell'Operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del determinante CP_1 concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate: 1) Vero che al momento della sottoscrizione del contratto IRS oggetto di causa nel luglio 2014, aveva l'esigenza di Pt_1 coprirsi da una esposizione debitoria indicizzata all'Euribor dovuta alla sottoscrizione di un contratto di mutuo con Cassa di Risparmio di RI e PR (poi
); 2) Vero che ha fornito a tutte le informazioni opportune a Parte_2 Pt_1 comprendere il funzionamento e la struttura del contratto IRS oggetto di causa e concluso nel luglio 2014. Si indicano quali testi sui predetti capitoli 1) e 2) i sigg.ri
e domiciliati presso Con Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1 ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari,
IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014, , con maggiorazione ex art. 4, comma
1-bis D.M. 55/2014”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Parte_4
“Voglia l'illustrissima Corte d'Appello adita, ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, come già chiarito in atti: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva di parte appellante in quanto infondata e, in ogni caso, carente dei presupposti per la concessione per tutti i motivi di cui in atto, anche per l'effetto, per quanto occorrer possa, confermando l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 40/2023 già pronunciata dal Tribunale di Treviso;
ancora in via preliminare: per tutti i motivi di cui in atto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.; nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili, improcedibili
e infondate in fatto ed in diritto per i motivi pure dedotti in atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 40/2023 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Treviso oggi impugnata e comunque, per quanto occorrer possa, accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado dalla qui ritrascritte: “conclusioni CP_6 Parte_2
5 ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso anche con riferimento alla legittimazione/titolarità passiva di come meglio Parte_4 espresso in atti, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte attrice per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto nonché prescritte;
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa. Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice anche per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di data 1.10.2021 già dimessa in favore della LCA di . Con rifusione delle spese di lite anche di questo grado di Parte_2 giudizio. Chiedono, infine, la concessione di termini per scritti conclusivi ex art. 190 cod. proc. civ.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Treviso l'istituto di credito proponendo Controparte_1 nei confronti di questa, quale preteso successore di con Parte_2 riferimento ai contratti bancari (e ai corrispondenti rapporti) di mutuo e di interest rate swap stipulati con quest'ultima quand'era ancora in bonis, le domande così specificate: “1) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità, ex artt. 1418, 1344, 1346 c.c., del contratto di mutuo fondiario inter partes redatto con atto del 24.4.2013, Repertorio n. 244631, Raccolta n. 60468, con conseguente determinazione di tutte le somme – ad oggi – indebitamente corrisposte dalla istante a titolo di interessi;
2) In dipendenza di quanto innanzi, condannare la convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., alla Controparte_7 restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme – ad oggi – indebitamente corrisposte dalla stessa a titolo di interessi, oltre interessi legali come per legge;
3)
Accertare e dichiarare, altresì, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la risoluzione e/o la nullità del derivato contratto quadro “accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” del 22.7.2014, dato il rapporto di subordine con il succitato contratto di mutuo, nonché la violazione di tutte le norme previste in tema di obblighi di informazione del cliente e relativi rischi dell'operazione; 4) Per l'effetto, ordinare la immediata sospensione dell'addebito dei differenziali negativi prodotti dal contratto quadro “accordo
6 integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” del 22.7.2014, nonché la ripetizione, ex combinato disposto artt. 1418 e
2033 ss c.c., dei differenziali indebitamente corrisposti dalla per Parte_1 effetto ed in conseguenza dello swap inter partes;
5) Condannare la convenuta
[...]
in persona del Presidente p.t., al pagamento del risarcimento di Controparte_7 tutti i danni subiti e subendi dalla istante per le ragioni di cui in premessa;
6) Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Nello specifico, a fondamento delle domande deduceva:
i) di aver stipulato il 24.4.2013 con la (allora) Controparte_8
(poi fusasi in un mutuo fondiario
[...] Parte_2 dell'importo di 15.000.000,00 di euro da erogare a stato avanzamento lavori, con un piano di rimborso distribuito su n. 20 rate semestrali di ammortamento (10 anni), più un periodo di preammortamento, contratto successivamente rinegoziato il
29.7.2014 con l'introduzione delle seguenti modifiche: a) rideterminazione della periodicità delle rate da semestrali a mensili;
b) aumento della durata dell'ammortamento da 120 a 144 mesi;
c) riduzione dello spread da 3,5% al 2,95%
e la modifica del parametro di indicizzazione dall'Euribor 6M/360 a Euribor 3M/360;
ii) che detto contratto risultava viziato in ragione della: 1) assenza totale del piano di ammortamento;
2) assenza di una chiara rappresentazione del criterio di determinazione delle rate;
3) contestuale previsione di una rata costante e di una rata variabile;
4) indeterminatezza della clausola di contenimento/salvaguardia; 5) indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi moratori in relazione al tasso contrattuale di riferimento;
6) assoluta indeterminatezza del contratto e delle clausole in esso inserite;
7) della mancata indicazione TAEG nelle rinegoziazioni;
iii) che già solo ricalcolando il piano di rimborso del mutuo con l'applicazione dei tassi legali ex art. 1248 c.c. risultava a proprio favore, in termini di minori interessi, una differenza di € 887.598,00 (importo così calcolato dal proprio consulente contabile), che aveva diritto di ripetere;
iv) che in data 22.7.2014 veniva, altresì, sottoscritto con il Parte_2 contratto quadro denominato “Accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” regolante in via generale le operazioni che fossero state successivamente stipulate tra la banca e la società, costituente, di fatto, un contratto per adesione, da ritenersi tuttavia invalido/nullo in quanto:
7 a) non possedeva i requisiti minimi previsti dalla per essere Pt_1 CP_5 considerata un cliente professionale su richiesta, né aveva compiutamente (e Pt_5 quindi adeguatamente) specificato le minori tutele conseguenti alla classificazione quale cliente professionale, né rappresentato la possibilità di poter altrimenti acquisire un maggiore grado di protezione;
b) non era stato indicato il criterio sulla base del quale determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione;
c) era venuta sopravvenientemente meno la causa del contratto di swap, essendo stato nelle more estinto il sottostante contratto di mutuo (segnatamente in data
20.4.2016) mediante rimborso dell'importo di € 13.148.153, mentre l'RS era rimasto invece “in vita”, essendo pacifico che quando nel contenuto dei contratti derivati non
è più possibile rilevare un collegamento fra questi e i finanziamenti a cui si riferiscono viene meno la causa del contratto derivato con conseguente nullità dello stesso;
d) a non erano stati messi a disposizione dalla banca intermediaria al Pt_1 momento della sottoscrizione del derivato tutti gli strumenti necessari per sapere se stava assumendo un rischio alto, medio o basso.
2. Si costitutiva in causa deducendo: Controparte_1
i) in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, avendo le domande avversarie petitum e fori di competenza esclusivi diversi, presso i quali dovevano, pertanto, essere decise, previa separazione;
ii) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo i rapporti dedotti in causa estranei al perimetro della cessione;
iii) l'inammissibilità dell'azione pertinente ai pretesi crediti per interessi, essendo nel frattempo maturata la relativa prescrizione, ex artt. 2935 e 2948 c.c.; iv) l'inammissibilità, dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge,
e in via ulteriormente gradata chiedendo:
v) per l'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità in relazione al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con oggetto di causa, accertarsi e Parte_2 dichiararsi l'obbligo, e, per l'effetto, condannarsi la società attrice al pagamento della somma di euro 15.000.000,00, dedotte le somme versate a titolo di restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti per legge dal momento dell'esborso da parte della sino al soddisfo;
Pt_2 vi) per l'ipotesi invece di accoglimento delle domande di nullità o risoluzione relative all'operazione IRS e di conseguente condanna della banca alla restituzione
8 delle somme versate dall'attrice in relazione a tale operazione, accertarsi e dichiararsi l'obbligo di , e, per l'effetto, condannarsi la stessa alla restituzione alla banca Pt_1 di tutti gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi, nonché di ogni ulteriore importo o utile incassato o che dovesse essere incassato in ragione dell'operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
vii) per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, escludere, e comunque ridurre, la condanna di alla minor somma possibile in CP_1 ragione del determinante concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c., concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare - accertare e dichiarare che nel caso di specie le domande avversarie hanno petitum e Fori di competenza esclusivi diversi e, per l'effetto, emettere provvedimento di separazione delle cause, che dovranno essere decise separatamente in relazione a ciascuno dei rapporti;
- accertare e dichiarare la - parziale - incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, in funzione della clausola di competenza territoriale esclusiva convenuta nel contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti, a seguito di Parte_3 separazione delle domande svolte da parte attrice, innanzi al Giudice competente individuato nel Tribunale di Ancona;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento della Banca;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da relativamente ai presunti crediti Pt_1 pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
in via principale - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via gradata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità proposta da parte attrice in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto con oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo e, per CP_9
l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma pari ad Euro
15.000.000,00, dedotte le somme versate a titolo di restituzione, oltre interessi e
9 rivalutazione monetaria dovuti per legge dal momento dell'esborso da parte della sino al soddisfo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Pt_2 nullità o risoluzione proposte da in relazione all'Operazione IRS di cui è Pt_1 causa e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate Pt_2 da in relazione a tale operazione, accertare e dichiarare l'obbligo di Pt_1 Pt_1
[...
e, per l'effetto, condannare la stessa società alla restituzione alla di tutti Pt_2 gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi nonché di ogni ulteriore importo o utile incassato o che dovesse essere incassato da in ragione Pt_1 dell'Operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del determinante CP_1 concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; in via istruttoria - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014”.
3. A sostegno delle difese svolte da interveniva volontariamente Controparte_1 in causa in l.c.a. deducendo: Parte_2
i) al punto I, in relazione alla posizione di , il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di questa con riguardo a tutte le domande attoree, trattandosi di un contenzioso pacificamente promosso successivamente alla sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riguardante, oltre che un Pt_5 rapporto di mutuo estinto ante l.c.a. (di talché lo stesso, per definizione, non può essere stato ricompreso nell'Insieme TO), fatti pregressi alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto (L'art. 3 del D.L. 99/2017 prevede espressamente, al comma 1, che “i commissari liquidatori provvedono a cedere ad un soggetto l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”
e, al comma 2, specifica che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. , con contratto Controparte_1
26.6.2017, repertorio n. 13928), si è resa cessionaria di un Insieme TO ben preciso di;
in base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, sono esclusi Parte_2 CP_1 dal perimetro trasferito a le controversie afferenti a “atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”);
10 ii) al punto II, in relazione alla propria posizione, l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., di tutte le domande ex adverso proposte;
iii) al punto III, l'infondatezza, in ogni caso, in fatto e in diritto, delle domande attoree, precisando, con specifico riguardo al contratto derivato (IRS):
a) che la controparte si era limitata ad enunciare non meglio specificati inadempimenti senza, tuttavia, fornire alcuna prova riguardo a quest'ultimi ed omettendo, altresì, di controdedurre in ordine alle specifiche del singolo strumento finanziario;
b) che le considerazioni dell'attrice, al pari degli accennati excursus normativi e giurisprudenziali, risultavano apodittici, generici e inconferenti;
c) che in bonis, diversamente da quanto genericamente contestato, aveva Pt_5 adempiuto a tutti gli obblighi (anche informativi) sulla medesima gravanti, sia nel corso della negoziazione dell'IRS, che in sede di assunzione da parte di della Pt_1 qualifica di investitore professionale. Nello specifico, aveva, tra l'altro: - fatto sottoscrivere il contratto quadro, nonché l'accordo integrativo per la negoziazione dello strumento derivato;
- raccolto le prescritte informazioni circa il cliente (per il tramite del questionario Mifid), anche aggiornando i relativi dati al momento dell'ordine dell'IRS; - esplicitato, per il tramite di apposita “Nota Informativa” e della
“Scheda Prodotto”, le caratteristiche del derivato, anche con riguardo alle condizioni, agli obiettivi, ai “pro e contro”, alla strategia etc.; - puntualmente raccolto l'ordine;
- rispettato tutte le prescrizioni di legge anche con riguardo alla classificazione di quale cliente professionale (laddove la ricostruzione attorea risultava Pt_1 meramente strumentale e smentita dal carteggio intercorso e dalla natura della stessa); - infine, informato la controparte contrattuale circa l'andamento del derivato, anche in costanza di rapporto;
d) che anche qualora la non avesse rispettato gli obblighi sulla medesima Pt_2 gravanti ai sensi degli artt. 21 D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58, tale violazione non avrebbe comunque avuto quale conseguenza la nullità del contratto concluso;
e) che la domanda di “immediata sospensione dell'addebito dei differenziali” doveva ritenersi superata, risultando il derivato per cui è causa medio tempore scaduto, al pari delle considerazioni circa il dedotto collegamento tra i negozi;
f) infine, e in ogni caso, che il “quantum” delle pretese attoree risultava apodittico e privo di qualsivoglia valido riscontro probatorio, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso
11 anche con riferimento alla legittimazione/titolarità passiva di Parte_4
come meglio espresso in atti, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o
[...] inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte attrice per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingere, con ogni miglior formula , tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto nonché prescritte;
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa. Con ogni riserva di merito ed istruttoria, anche nei concedendi termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di cui si fa sin d'ora richiesta”.
4. Nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attrice ribadiva le contestazioni di nullità già dedotte con l'atto introduttivo, aggiungendo che il contenuto del contratto derivato stipulato il 29.7.2014 risultava carente anche sotto altri profili, evidenziando nello specifico: Pa a) che l'operazione di interest rate swap “Step era stata conclusa telefonicamente. Pur trattandosi di una modalità (quella telefonica) espressamente prevista dall'art. 5 del contratto quadro, tuttavia nella specie tale modalità non era impiegabile, non ricorrendo l'ipotesi di direttive dettate dalla società alla banca, ma piuttosto, al contrario, quella di un'iniziativa della banca verso la società cliente (dalla registrazione della telefonata si evincerebbe che non fu ad impartire Pt_1 disposizioni alla banca specificando i termini dell'operazione, ma fu il funzionario dell'istituto che propose l'operazione e quindi lesse la scheda del prodotto e chiese, senza previe opportune indagini, il consenso della società all'esecuzione dell'operazione);
b) che il “pricing” del contratto presentava uno sbilancio iniziale degli impegni posti a carico della società di € 260.440 (pari all'1,954% [annuo 0,50%] del nozionale iniziale di riferimento di € 13.352.373), di cui era però assente qualsiasi indicazione in contratto. Tale valore negativo per la società cliente doveva ritenersi un vero e proprio costo, di cui la stessa non aveva, però, mai avuto contezza, donde la nullità del contratto per difetto di causa;
c) che mancava, quindi, l'indicazione del mark to market, come dei costi impliciti e degli scenari probabilistici, dati ritenuti invece di rilevanza dirimente dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 8770/2020) per ritenere valido un contratto derivato, dovendosene, in difetto, ritenere la nullità per indeterminatezza dell'oggetto o per difetto della causa, rettificando, quindi, le domande originarie nei seguenti termini: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa, così
12 provvedere: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa, così provvedere: 1) In via preliminare, rigettare le avverse eccezioni preliminari in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e conseguentemente dichiarare la connessione oggettiva e soggettiva tra le due domande proposte in relazione al contratto di mutuo inter partes ed al derivato IRS;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il collegamento negoziale, per tutte le ragioni di cui in premessa, tra il contratto di mutuo inter partes ed il contratto derivato IRS;
3)
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e l'indebito arricchimento del cessionario stante l'avvenuta cessione del contratto a capitalizzazione illegittima e, Co conseguentemente, condannare il cessionario , sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, alla ripetizione, in favore di parte attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi in relazione al mutuo inter partes, quantificati in Euro 887.598,00 oltre che alla restituzione dei differenziali indebitamente corrisposti dalla per effetto ed in conseguenza dello swap Parte_1 inter partes;
4) accertare e dichiarare, altresì, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità e/o annullabilità, ex artt. 1418, 1344, 1346 c.c., del contratto di mutuo fondiario inter partes redatto con atto del 24.04.2013, Repertorio n.
244631, Raccolta n. 60468, con conseguente determinazione di tutte le somme - ad oggi - indebitamente corrisposte dalla istante a titolo di interessi;
5) condannare la Co convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 887.598,00 quale ricalcolo del piano di rimborso del mutuo in conseguenza dell'applicazione dei tassi legali ex art. 1248 c.c.; oltre € 327,05 in tema di ricostruzione del piano di ammortamento ed € 2001,41 per la ricostruzione del piano di ammortamento con
Euribor negativo;
6) Accertare e dichiarare, altresì, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la risoluzione e/o nullità del derivato contratto quadro “accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” del 22.07.2014, nonché la violazione di tutte le norme previste in tema di obblighi di informazione del cliente e relativi rischi dell'operazione; nonché per mancata indicazione nel relativo contratto, del Mark to Market, dei costi impliciti;
7) Con Per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione, ex combinato disposto artt. 1418 e 2033 ss c.c., dei differenziali indebitamente corrisposti dalla Parte_1 per effetto ed in conseguenza dello swap inter partes, da calcolarsi tenuto
[...] conto della mancata indicazione in contratto del margine di intermediazione della
Banca stimato in € 260.440, pari all'1,954% (annuo 0,50%) del nozionale iniziale di riferimento (€ 13.352.373); 8) Condannare le convenute, ciascuna per la propria
13 responsabilità, al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla istante per le ragioni di cui in premessa da quantificarsi anche in corso di causa;
9)
Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
5. La difesa di nella prima replica denunciava la novità delle Controparte_1 questioni e delle domande come da ultimo ulteriormente precisate dall'attrice e chiedeva dichiarsene l'inammissibilità. Successivamente, in data 29.9.2021, previa autorizzazione dell'istruttore, produceva 4 cd-rom contenenti la registrazione della telefonata riferita al conferimento dell'ordine relativo all'operazione IRS di cui è causa
(file audio in formato “.wav”), e ciò al fine di confermare il corretto operato di
[...] nel rapporto intrattenuto con per avere la prima Parte_2 Pt_1 compiutamente illustrato alla seconda tutte le caratteristiche relative alla predetta operazione su derivati.
6. Con ordinanza in data 9.12.2021, il giudice, ritenuta l'opportunità di decidere in via preliminare sulle eccezioni proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.9.2022 e quindi, definitivamente provvedendo, la decideva con la sentenza qui impugnata, con la quale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di rispetto Controparte_1
a tutte le domande attoree e l'improcedibilità delle stesse in relazione alla posizione di condannando l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore Parte_4 di entrambe le controparti, nello specifico così argomentando: “(omissis) 2.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è fondata Controparte_1
e deve essere accolta. In data 26 giugno 2017 Parte_2 coatta amministrativa e hanno concluso un contratto di Controparte_1 cessione di azienda avente ad oggetto determinate attività, passività e rapporti giuridici di , come precisati e dettagliati all'art. 3 del predetto contratto Parte_2
e definiti nel contratto medesimo quali “Insieme TO”. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.L. n. 99/17, sono in ogni caso escluse dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione sorte successivamente ad essa e le relative passività, qual è indubbiamente la presente controversia. In base all'art. 3, comma 1, lett. c) D.L. n. 99/2017 e, in recepimento dello stesso, all'art.
3.1.4. (b) (vi) del Contratto di Cessione sono state, infatti, espressamente escluse Co dall'Insieme TO, e dunque dalla cessione a , tutte le passività sorte a carico Co di in conseguenza dell'attività svolta dalle Banche Venete sino alla cessione, e in particolare le liti (con le relative passività) sorte dopo il 26 giugno 2017 e relative ad
14 atti o fatti occorsi prima di quella data. I predetti contenziosi sono dunque estranei all'Insieme TO (e ascritti al c.d. “Contenzioso Escluso”, categoria contrapposta
a quella delle liti già pendenti al 26 giugno 2017 che sono state incluse nella cessione ove aventi a oggetto l'Insieme TO;
il c.d. “Contenzioso Pregresso”). Co L'esclusione di qualsivoglia titolarità passiva di emerge anche dal secondo atto Pa ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 sottoscritto tra in LCA
e il 17 gennaio 2018 (accordo idoneo anche a chiarire l'effettiva Controparte_1 volontà delle Parti, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) che è tassativo nel ribadire l'assenza di qualsivoglia possibile coinvolgimento di in una vicenda CP_1 come quella per cui è causa. Il contenzioso in esame riguarda, oltre che un rapporto di mutuo estinto ante LCA, fatti pregressi alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto, non ricompresi nell'Insieme TO. In definitiva, il contenzioso sorto dopo il 26 giugno 2017, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione (ex art. 3,
c. 1, lett. C del D.L. 99/2017 e art. 3.1.4., lett. b, (vi) e ult. comma del contratto) è considerato come “Contenzioso Escluso”, con applicazione delle clausole ad esso riferite, e pertanto non ceduto a e rimasto nella titolarità della LCA. Per tali CP_1 motivi il presente contenzioso, pacificamente instaurato in data successiva al 26 giugno 2017 e altresì, sulla base della stessa allegazione attorea, incentrato su doglianze relative al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e del derivato conclusi con (già Parte_2 Controparte_8
chiaramente avente ad oggetto fatti accaduti prima della
[...] cessione a , deve considerarsi escluso dalla cessione e pertanto è rimasto nella CP_1 Pa titolarità di in LCA.
3. Nei confronti di in LCA le domande sono Parte_2 improcedibili ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Dalla data di insediamento degli Organi Liquidatori (e, comunque, dal sesto giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che ha disposto la LCA), non può essere promossa o proseguita alcuna azione nei confronti della Banca né può essere avviata alcuna esecuzione forzata o procedimento cautelare. Detta improcedibilità, e la sua rilevabilità d'ufficio, costituiscono ormai principio consolidato in giurisprudenza, affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
5037/2002 e Cass. Civ. n. 5662/2010). L'improcedibilità delle domande rivolte a una
Banca in LCA è stata ribadita di recente anche dalla Corte d'Appello di Venezia con la pronuncia n. 1084/2021, pubblicata il 15 aprile 2021. La Corte veneziana ha, in tal senso, statuito che “il disposto normativo appena riportato (l'art. 83 T.U.B. n.d.r.) sancisce il principio in base al quale nessuna azione, sia essa di condanna che di mero
15 accertamento, può essere proposta nei confronti della banca assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza alcuna distinzione […] ne consegue che qualsiasi azione nei confronti di un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia essa di condanna che di mero accertamento, deve ritenersi preclusa”. Le spese seguono la soccombenza e possono essere contenute nei minimi tabellari considerato che la causa è stata risolta sulla base delle eccezioni preliminari sollevate”.
7. Ha tempestivamente appellato la sentenza con atto di Parte_1 impugnazione affidato a tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: mancata e/o errata valutazione di circostanze assorbenti in relazione al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
ii) secondo motivo: errata valutazione della ritenuta improcedibilità della domanda nei confronti di con Parte_2 riguardo alla decisione sull'imputazione delle spese di lite (il giudice avrebbe dovuto estromettere V.B. in l.c.a. per difetto di un legittimo interesse ad intervenire in causa invece di accogliere l'eccezione di improcedibilità da questa sollevata);
iii) terzo motivo: illegittimità della decisione di non ammettere la richiesta C.T.U. contabile, non potendo il giudice qualificare come “esplorativa” la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante, chiedendo, quindi, sulla base di questi e previa inibitoria, la riforma della decisione in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
8. Si sono costituite nel giudizio d'appello sia che Controparte_1 [...]
prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendo che Controparte_11 la stessa venisse dichiarata inammissibile, e/o comunque rigettata per infondatezza, concludendo a propria volta nei termini sopra riportati.
9. Respinta l'istanza di inibitoria in ragione del ritenuto difetto del requisito cautelare del pericolo nel ritardo, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
10. Entrambe le banche appellate hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 348bis e 342 c.p.c., sul presupposto: quanto al primo profilo
(sub art. 348bis c.p.c.), che: a) la ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento della sentenza è motivata, logica, completa e assolutamente
16 condivisibile quanto a valutazioni di merito e di diritto;
b) per contro, le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante non risultano avere alcun valido supporto giuridico, a fronte della chiarezza e correttezza delle argomentazioni indicate dal Tribunale di Treviso;
c) ciò fa presumere che il normale corso del giudizio d'appello non possa che condurre a un esito certamente sfavorevole per , Pt_1 con presunzione che rende palesemente inutile la prosecuzione del procedimento di impugnazione;
quanto al secondo profilo (sub art. 342 c.p.c.), che l'appellante: d) ha completamente omesso di indicare le circostanze da cui deriva la pretesa violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, limitandosi a riformulare le contestazioni (comunque generiche ed infondate) già rigettate dal Tribunale di
Treviso, senza in alcun modo confutare la sentenza di primo grado.
Le eccezioni sono infondate.
In disparte il rilievo che essendo la causa pervenuta alla fase decisoria non è più possibile statuire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348bis c.p.c., l'appello non può considerarsi inammissibile neanche ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante spiegato in termini adeguatamente comprensibili:
a) perché ritenga la sentenza impugnata viziata in relazione ai profili dedotti, essendo di immediata comprensibilità che la censura principale – che ha precluso al primo giudice ogni valutazione sul merito della pretesa (ormai attinente il solo derivato) – si fonda sulla (ritenuta) errata comprensione dei reali presupposti della domanda e dell'effettivo perimetro di quanto effettivamente richiesto ad
[...]
, costituito dall'ammontare complessivo di quanto da questa (e non da CP_1
) indebitamente incassato successivamente alla data di esecuzione del Parte_2 contratto di cessione a titolo di flussi negativi di interessi calcolati in base alle previsioni dell'I.R.S. del 29.7.2014;
b) perché la decisione sulle spese nel rapporto con la cedente intervenuta (
[...]
debba ritenersi viziata, e segnatamente in quanto quest'ultima Parte_4 non avrebbe avuto alcun interesse meritevole di tutela ad intervenire in causa, non essendo destinataria di alcuna domanda da parte dell'attrice, né titolare di alcuna posizione di credito verso la stessa, donde l'infondatezza (e l'ingiustizia) di una statuizione addossante le spese di lite a carico dell'attrice che pure aveva selezionato tra la platea dei possibili convenuti la sola , scegliendo Controparte_1 deliberatamente di non convenire la cedente;
Parte_2
c) perché la decisione sulla determinazione dell'istruttore di non ammettere la
C.T.U. debba ritenersi errata alla luce dell'attuale orientamento della S.C.
17 11. Sempre in via preliminare va sottolineato che il presente giudizio d'appello attiene esclusivamente al contratto di RS stipulato il 29.7.2014 a pretesa copertura dei potenziali effetti negativi derivanti dall'esecuzione del contratto di mutuo del
24.4.2013 (convenzionalmente estinto il 20.4.2016, e quindi estraneo al perimetro della cessione in quanto atto genetico di un rapporto bancario esauritosi prima ancora della data di efficacia del Contratto di cessione: cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n.
15670 del 12.6.2025) in relazione al quale ultimo non è stata proposta impugnazione.
12. Venendo al merito, con il primo motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto (per quanto qui ancora interessa) che difetti di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alle domande proposte con riguardo al rapporto di interest rate swap dedotto in causa. Nello specifico, il giudice non avrebbe colto il senso della domanda, volta ad ottenere l'accertamento della natura indebita dei versamenti eseguiti dalla società in esecuzione del contratto di I.R.S. successivamente alla data di efficacia del contratto di cessione stipulato il 26.6.2017 tra Parte_7 Controparte_1
e quindi una statuizione che non avrebbe comunque interessato la prima, ma
[...] esclusivamente la seconda, alla quale sola veniva chiesta la ripetizione dell'indebito.
Risulterebbe, quindi, non pertinente il riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), del
D.L. n. 99/2017 e, in recepimento dello stesso, all'art. 3.1.4. (b) (vi) del Contratto di
Cessione.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'art. 3, comma 1, lettera c), del D.L. n. 99/2017 prevede che restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Il Contratto di Cessione tra e del 26.6.2017 Controparte_11 Controparte_1 prevede ancora, all'art. 3.1.4, che “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno, né faranno parte, dell'Insieme TO Con e non sono, né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse CP_1 Pa e le Passività Escluse sia di ia di . Ai fini del presente contratto (omissis) b) per "Passività Escluse" si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato
o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e
18 ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che Con indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia Co dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza CP_1 Pa dell'attività di c/o svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme TO e non saranno Co trasferiti a : (omissis) (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche so riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Progresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività
Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme TO e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Ora, nessuna di tali disposizioni, pur ritenute rilevanti dal primo giudice, è, a ben vedere, pertinente al caso di specie, che – con specifico riferimento all'interest rate swap “Step up” stipulato da con il 29.7.2014 in Pt_1 Parte_2 corrispondenza dell'“Accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter (clientela professionale)” stipulato il precedente
22.7.2014” – fa riferimento a una fonte di credito della cedente pacificamente Co trasferitasi in capo ad quale “attività inclusa” e ai successivi crediti (per flussi di interessi) maturati direttamente in capo a questa. Co Ne consegue che, così come la banca cessionaria ( ) è stata attivamente legittimata all'incasso, e quindi al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal contratto di swap stipulato con la banca cedente, parimenti, e corrispondentemente, non può non essere anche legittimata passiva nelle azioni di accertamento negativo per nullità del medesimo contratto.
In altri termini, trattandosi nella specie di partite a credito della banca cessionaria, sottratte al divieto assoluto di cessione, che subiscono gli effetti della nullità del Co relativo contratto genetico, la cessionaria ( ) subisce retroattivamente
19 l'accertamento della nullità, anche in relazione alla conseguente domanda di accertamento dell'indebito oggettivo, con decorrenza dal pagamento (Cass., n.
32694/2024; Cass., n. 15669/2011; Cass., n. 7651/2005) come se quel credito non fosse mai entrato nel perimetro della cessione, e questo in quanto quel titolo negoziale, una volta accertatane la nullità, non può produrre i suoi effetti nei confronti del cessionario, non essendo tale nullità inibita dalla cessione delle attività della banca cedente al cessionario a termini dell'art. 3, comma 1, del richiamato D.L. n. 99/2017.
Se, pertanto, la pretesa responsabilità risarcitoria conseguente alla induzione di
[...] alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato illegittimo compete Parte_1
a (da farsi valere ora in sede concorsuale nei confronti della liquidatela), così Pt_5 come a quest'ultima compete la pretesa restitutoria relativa ai versamenti eseguiti dalla cliente in corrispondenza dei flussi differenziali negativi pagati fino alla data di esecuzione del “Contratto di cessione”, quella relativa alla sterilizzazione del contratto Co di I.r.s. compete alla cessionaria con riferimento a quelli (indebitamente) eseguiti successivamente a detta data (e quindi dal 27.6.2017 in avanti e fino alla scadenza del contratto derivato).
Peraltro, anche in termini logici, non può non apparire stridente la tesi sostenuta da entrambe le convenute, attuali appellate, per cui un soggetto ( ) potrebbe CP_1 incassare per proprio conto e nel proprio interesse somme di denaro sub specie di interessi differenziali “negativi” relativi a un contratto di interest rate swap nella cui esecuzione è subentrato per effetto di una vicenda circolatoria a titolo particolare
(nello specifico il richiamato “Contratto di cessione” del 26.6.2017), ma poi non potrebbe essere chiamato a rispondere della loro restituzione quale indebito oggettivo in ipotesi di accertata nullità del relativo titolo genetico (e cioè il contratto di RS, in via diretta, ovvero in via indiretta per derivazione dalla accertata nullità del relativo contratto quadro), mentre la banca cedente – in disparte il rilievo che nulla avendo incassato, nulla sarebbe tenuta a restituire – neppure potrebbe essere richiesta a tal fine, essendo ogni domanda nei suoi confronti comunque improcedibile ex lege (art. 83 T.U.B.), con l'effetto paradossale che non esisterebbe nessun soggetto responsabile verso il cliente per le restituzioni.
13. Ritenuta in questi limiti la legittimazione passiva di in relazione Controparte_1 all'esecuzione del contratto derivato, va esaminata la denuncia di nullità sollevata dall'attrice con riguardo al contratto di I.r.s. “Step up” del 29.7.2014 e al contratto quadro (Accordo Integrativo per contratti su strumenti finanziari derivati Over The
Counter del 22.7.2014), doglianza (da ritenersi certamente riproposta in questo
20 secondo grado alla luce del complessivo tenore dell'atto di impugnazione e delle domande riportate nelle conclusioni), non esaminata dal primo giudice in quanto Co rimasta assorbita dalle statuizioni di difetto di legittimazione passiva di e di improcedibilità nei confronti di V.B. in l.c.a. riguardo a tutti gli atti e rapporti dedotti in causa, compreso il derivato in quanto “atto o fatto” verificatosi prima della sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Parte_2
La contestazione di nullità del derivato è stata sviluppata dall'attrice sotto più profili,
e segnatamente in relazione a quelli sopra sintetizzati nell'atto di citazione introduttivo (v. in premessa sub 1., iv) e nella prima memoria integrativa (v. in premessa, sub 4.).
A tale ultimo riguardo è appena il caso di osservare come non sussista la preclusione lamentata dalle difese di e di in ragione della Controparte_1 Parte_4 pretesa novità delle questioni dedotte (v. le memorie depositate dalle difese di CP_1
e di V.B. in l.c.a. ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
In disparte il rilievo che le contestazioni di nullità contenute nella prima memoria erano già state anticipate, sia pure in termini non esplicitati, nell'atto introduttivo (v. citazione di primo grado, punto XX), e che le correlative domande si presentano all'evidenza come domande complanari (come tali certamente ammissibili alla luce dell'attuale insegnamento della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., S.U. n.
12310/2015; Cass., S.U. n. 22404/2018; Cass., Sez. 6-1, n. 18546/2020), ne va comunque ritenuta la proponibilità e la conseguente esaminabilità. La nullità del contratto può essere invero rilevata d'ufficio dal giudice, non solo nel giudizio di primo grado, ma anche in quello d'appello e perfino nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.
U., sentenza n. 7294 del 22.3.2017, Rv. 643337 – 01; Cass. Sez. U., sentenza n.
26242 del 12.12.2014, Rv. 633509 – 01), con il solo limite, in quest'ultimo caso, che ciò è possibile solo laddove la relativa questione non presupponga, o comunque non richieda, nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di
Cassazione. Nella specie, tuttavia, come è evidente, non era ancora maturata alcuna preclusione, né allegatoria, né istruttoria, sicché l'implementazione della contestazione di nullità del derivato era ancora possibile, così come era ancora possibile (e a quel punto doverosa) la puntuale replica delle banche (convenuta e intervenuta).
Ciò posto, escluso che possa attribuirsi rilevanza, nei termini e con gli effetti pretesi dall'attrice:
21 i) all'inquadramento di quale investitore professionale di diritto, Pt_1 trattandosi di una richiesta che era stata specificamente avanzata dalla medesima società il 22.7.2014 (v. doc. 25 del fasc. di primo grado di “Il sottoscritto Pt_5 [...]
in qualità di Legale Rappresentante di Parte_8 Controparte_13
FICALE/PARTITA IVA chiede, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento P.IVA_1
Consob n. 16190/07, di essere classificato "Cliente professionale di diritto" in quanto
i dati dell'ultimo bilancio di esercizio rispondono ai criteri minimi previsti dalla normativa in vigore per la classificazione a clientela professionale di diritto ovvero
l'ottemperanza di almeno due dei seguenti criteri dimensionali: - totale di bilancio
70,603,000 EUR;
- fatturato netto 8,893,000 EUR;
- fondi propri 18,737,000 EUR”), alla quale aveva risposto con propria nota del 23.7.2014 (v. doc. 26 Parte_2 del fasc. di primo grado di , comunicando alla cliente la nuova classificazione Pt_5 quale “Cliente professionale di diritto” e le conseguenze sui propri oneri informativi derivanti da tale inquadramento;
ii) alla lamentata omissione da parte di di una compiuta specificazione delle Pt_5 minori tutele che comporta la classificazione quale cliente professionale e della possibilità di poter altrimenti acquisire un maggiore grado di protezione (v. atto di citazione di primo grado di punto XVII), risultando: A) in fatto, che Parte_1 queste informazioni erano state specificamente enumerate nella richiamata comunicazione del 23.7.2014; B) in diritto, che le relative conseguenze risultavano chiaramente intelleggibili sulla base dalle disposizioni normative di riferimento (v. artt. 34 e 30 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 [successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre
2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012], recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari) e comunque non incidenti sulla validità dell'atto, tenuto conto che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove
22 dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro" (il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15099 del 31.5.2021,
Rv. 661560 – 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10.4.2014, Rv. 630886 – 01;
Cass., Sez. U., Sentenza n. 26725 del 19.12.2007, Rv. 600331 - 01);
iii) alla stipulazione a mezzo di comunicazione telefonica del derivato di riferimento, trattandosi di una modalità (quella telefonica, appunto) espressamente prevista dall'art. 5 del contratto quadro, non rilevando, per contro, che fosse stata in allora la banca ad assumere l'iniziativa contrattuale, ovvero la società cliente a richiedere la stipulazione di quello specifico strumento finanziario, non essendo previsto a pena di invalidità dello stesso che tale forma fosse utilizzabile solo nella seconda ipotesi e non anche nella prima, e non essendo in ogni caso in contestazione che l'RS sia stato effettivamente concluso alle condizioni risultanti dalla documentazione in atti. Con l'ulteriore considerazione – opportuna pur a fronte di una non chiaramente esplicitata deduzione di nullità del derivato per difetto di forma
– che in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 D.L.gs n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato "interest rate swap", stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 D.L.gs n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 23489 del 26.8.2021, Rv.
662316 - 01); iv) alla circostanza che il contratto di RS “Set up”, dichiaratamente stipulato con finalità di copertura del rischio di innalzamento dei tassi di interesse con riferimento al mutuo fondiario del 24.4.2013, abbia continuato ad avere esecuzione fino alla sua scadenza contrattuale (del 29.1.2021) nonostante l'estinzione del collegato rapporto di mutuo (il mutuo risulta anticipatamente estinto il 20.4.2016 con integrale pagamento della sorte capitale ancora dovuta in restituzione), sicché una volta risolto
23 anticipatamente il primo, anche il secondo avrebbe dovuto cessare di produrre i propri effetti in quanto sopravvenientemente privo di causa concreta. Va invero in proposito considerato: a) che non vi è un'ontologica incompatibilità tra l'estinzione del contratto di finanziamento e la sopravvivenza del derivato. Va in proposito osservato che allorquando i contratti di swap abbiano come causa quella di copertura
(ossia difendere il contraente dal rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse su finanziamenti) è indiscutibile che una eventuale preventiva cessazione del rapporto di finanziamento rispetto al derivato (perché, ad esempio, giunto a scadenza, naturale o per convenzione sopravvenuta, prima dell'esaurirsi degli effetti dello stesso derivato) generi una sopravvenuta mancanza di causa e l'impossibilità di realizzare l'oggetto di quest'ultimo contratto: ciò in quanto, laddove il derivato abbia una funzione di copertura, lo stesso può sopravvivere al finanziamento per il quale è sorto e per il quale esplica la sua funzione economico sociale;
b) che non vi è dubbio
(non essendo peraltro il profilo in contestazione) che al momento della stipulazione dell'RS di cui si tratta sussistesse la causa protettiva indicata dall'attrice quale giustificazione giuridico-economica dell'operazione, e che pertanto l' CP_14 dovesse ritenersi ab origine valido ed efficace;
c) che non ha mai chiesto di Pt_1 estinguere l'RS, né a (contestualmente all'estinzione del mutuo, ovvero Parte_2 in seguito), né alla subentrante , pagando il relativo costo di Controparte_1 estinzione (come noto, l'estinzione del derivato comporta un costo di estinzione per la parte che l'ha sottoscritto, e nel caso di specie non ha dimostrato di Pt_1 essersi impegnata a corrispondere, e di avere quindi corrisposto, la somma necessaria per l'estinzione anticipata del derivato, con la conseguenza che il medesimo è rimasto in essere fino alla data di scadenza naturale), né ne ha mai chiesto la risoluzione a qualsiasi titolo (nei contratti a esecuzione continuata, quando la causa del contratto si disintegra a causa di eventi sopravvenuti e non previsti, si ha una sopravvenienza a rilevanza causale che può giustificare la risoluzione del contratto, e le modalità possono essere quelle previste per l'impossibilità sopravvenuta o l'eccessiva onerosità); d) che deve quindi ritenersi che il contratto derivato, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, abbia mantenuto la sua operatività, trasformando la sua finalità da strumento di copertura in derivato speculativo per la cessazione del rischio di innalzamento dei tassi di interesse collegato al contratto di mutuo. In altri termini, il mutamento di funzione di detto contratto è dipeso, non già dalla mancanza originaria, o sopravvenuta, di alea, ma da una (consapevole) scelta dell'attrice (che si ricorda è una società per azioni la
24 quale già nell'anno 2014 aveva un attivo patrimoniale di 87.107.772 euro, e quindi un soggetto economico che non può ragionevolmente addurre di aver agito in maniera inconsapevole sulla base di una incompleta rappresentazione dei fatti causata dalla controparte) di mantenere in essere il derivato nonostante la risoluzione del contratto di mutuo sottostante, scelta concretizzatasi nell'omessa richiesta di procedere alla relativa estinzione corrispondendo il prezzo di chiusura anticipata (v.
Cass., Sez. 1, ordinanza n. 2722 del 4.2.2025), ritiene il Collegio di dover piuttosto valorizzare la mancanza esplicitazione nel contratto di RS della formula per il calcolo del Mark to Market (inteso quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi, rappresentante, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari), e quindi degli scenari probabilistici e dei costi impliciti (invero, né la scheda prodotto, né la nota informativa, contengono alcuna pertinente indicazione)
e la conseguente nullità del contratto derivato di cui si tratta per indeterminatezza dell'oggetto. In tema di "interest rate swap", occorre invero accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
Giova preliminarmente richiamare, quanto alle caratteristiche essenziali e ai requisiti di validità del contratto di interest rate swap, i condivisibili principi stabiliti dalla
Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza SS.UU. n. 8770/2020, ha precisato che tale contratto: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non etero-regolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) non è standardizzato e, quindi, non è destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c)
l'intermediario si trova in una situazione di naturale conflitto di interessi, poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del
25 proprio cliente;
d) elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quella di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) e i diversi tassi di interesse ad esso applicabili.
Ha, inoltre, enunciato i principi generali in tema di validità dei prodotti finanziari derivati, evidenziando che: “In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici е concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea
e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”.
Con la successiva sentenza Sez. 1 n. 21830/2021 ha ulteriormente chiarito e ribadito che: “(omissis) il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria. Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire
a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale». La sua nozione trova riscontro in due disposizioni, l'articolo 203 TUF, che lo descrive come costo di sostituzione dei derivati e di altre operazioni ivi indicate ai fini dell'articolo 76 L.fall.,
e l'articolo 2427- bis, comma 1, n. 1, cod. civ., per il quale nella nota integrativa del bilancio deve essere indicato per ogni categoria di derivati il fair value. [...] Invero, il mark to market rappresenta, come si è visto, un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie se la controparte non riveste la qualità di cliente professionale, tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto. Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente
26 presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo del mark to market. Precisato, quindi, che, per definizione, quest'ultimo non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro. Se, pertanto, per la determinazione del mark to market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato. Il valore attribuito tramite mark to market, infine, può essere anche negativo purché l'accordo con il cliente (in cui, come si è già detto, si sostanzia, in via generale, il contratto), al momento della stipulazione del contratto stesso, abbia investito pure la sua (modalità di) concreta determinazione, consentendogli così di comprendere (ed accettare consapevolmente), fin da subito, la specifica alea
(razionale) del derivato. A nulla, peraltro, rileva l'eventuale comunicazione del valore del mark to market in sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi certamente non potrebbe sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore
(nei puntuali termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto. Quell'accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l'indicazione del criterio (matematico) con il quale si addiviene al calcolo del menzionato valore. Conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle "quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio
27 della parte contrattuale più forte. Affermare, semplicemente, che il mark to market sia determinato in base alle variazioni dei tassi di interesse equivale a concepire un accordo sulla stipulazione del derivato che, alla stregua delle considerazioni tutte finora esposte, si rivelerebbe assolutamente carente del consenso (e, dunque, dell'in sé del contratto) su una parte del suo oggetto: in particolare, quanto al metodo di calcolo utilizzato per determinare il fair value del contratto medesimo. Del resto, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il ch può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, benché in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (cfr. Cass. n. 24790 del 2017).
2.9.3. Ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa
l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi cd. "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli "scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto;
di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo.
A tanto va aggiunto, in relazione a quanto specificamente denunciato nel secondo motivo di ricorso, - volto ad affermare, come si ricorderà, che il mark to market esprime un valore puramente teorico e virtuale, come tale inidoneo a costituire oggetto del contratto - che il carattere virtuale del valore (come tutti valori, del resto) espresso dal costo di sostituzione dello swap non incide sul ragionamento (avallato anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia cui si è fatto più volte cenno in precedenza) in base al quale si ritiene necessario, ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto di swap, la definizione dei criteri/formula in base a cui si calcola quel costo.
28 Quella formula, infatti, esprime una misurazione dell'alea, e la misurabilità è indice
(rectius: l'essenza) della razionalità dell'alea stessa. Questa misurazione, certo, potrà poi essere più o meno attendibile, a seconda dei criteri utilizzati, ma questo rileverà in una diversa, più articolata maniera. Si intende dire che, se quei criteri/formula si rivelano del tutto scollegati dalla realtà, allora si avrà effettivamente un'alea non razionale, con conseguente nullità del contratto;
ma se essi restano nell'ambito della plausibilità razionale, tanto basta a salvare il contratto stesso. Tutto questo, senza tener conto che nelle ipotesi, assolutamente frequenti nella pratica, in cui il contratto preveda la facoltà di recesso dell'investitore previo pagamento del costo di sostituzione, quel costo non è più solo virtuale ma diviene reale”.
Ancora, con l'ordinanza n. 22014/2023, ha precisato che “l'investitore può avere un parametro con cui misurare l'alea contrattuale al momento della stipula del contratto solo se conosce il metodo di calcolo per la determinazione del mark to market iniziale.
Analogamente, l'investitore solo se in grado di conoscere i futuri scenari probabilistici, può decidere consapevolmente nel corso del rapporto di sciogliersi eventualmente dal contratto, dopo aver effettuato una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa. Non sono quindi, all'uopo, sufficienti - difettando l'elemento essenziale della preventiva conoscibilità - eventuali successive comunicazioni, da parte della Banca, del mark to market periodico. Infine, non è neppure è sufficiente la sola indicazione nel contratto IRS del mark to market iniziale: trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, è necessario "che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile" (vedi Cass. n. 21616/2020, pag.
11)”.
Da ultimo, con ordinanza Sez. 1 n. 4076/2025, ha ulteriormente ribadito l'insufficienza della presenza nel contratto derivato dell'indicazione della durata, delle date di pagamento, del capitale di riferimento, del tasso fisso pattuito, della regola di computo degli interessi quali dati parametrici sulla base dei quali calcolarsi l'M.t.M.
(e quindi il valore teorico del contratto sulla base delle previsioni sul futuro andamento del tasso di riferimento), non essendo ciò conforme, in parte qua, al ripetuto e condivisibile orientamento espresso dalla Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di RS, precisando che “non è sufficiente, al
29 fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento (Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento – e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. – «non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario» (Cass. S.U. n. 8770/2020, cit.). Da qui la necessità «che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile», con la conseguente nullità del contratto, «che – è bene precisare – non è quella, virtuale
(art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle
Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto» (Cass. n. 24654/2022).
6.3. La Corte territoriale si è discostata da tali principi di diritto nella misura in cui si è affidata alla propria soggettiva convinzione circa la chiarezza dell'oggetto del contratto e della struttura dell'alea invece di «verificare – ai fini della liceità dei contratti – se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea.
Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti» (Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.). Nel caso di specie il mark to market non era indicato nel contratto e il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante tale circostanza sulla base del rilievo che «il c.d. mark to market non è l'oggetto del contratto di Interest Rate Swap, posto che, palesemente, oggetto del contratto sono le reciproche obbligazioni delle due parti di pagare l'una all'altra,
a seconda dei casi, a scadenze prestabilite, il differenziale sussistente tra due somme,
30 calcolate su un medesimo capitale di riferimento, con applicazione di due determinati parametri differenziati per le due parti». L'osservazione che il mark to market non è
l'oggetto del contratto è in sé corretta, ma non lo è la conseguenza tratta in merito all'irrilevanza, ai fini della validità del contratto, dell'effettivo accordo tra intermediario e investitore, non solo sul mark to market, ma, più in generale, «sulla misura dell'alea», in modo che sia assicurato il «presupposto dell'utilità sociale» che rende meritevoli di tutela le (sole) «scommesse razionali» stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del «settore finanziario»”.
Ebbene, nel caso di specie, nel contratto di RS oggetto di causa non risultano esplicitati, né sono altrimenti ricavabili sulla base di un rinvio individualizzante, la formula matematica di calcolo del "mark to market", né gli scenari probabilistici e i costi impliciti.
In parte qua nessuna delle due banche ha preso posizione, limitandosi a sostenere,
e quindi a ribadire, la tesi della inammissibilità delle doglianze sollevate con la prima memoria integrativa e la correttezza dell'operato di , tesi però infondata Parte_2 per quanto sopra si è detto.
Ciò posto, ritiene il Collegio, sulla base dei richiamati principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, che il mark to market rappresenti un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente, ed è pertanto necessario che nel contratto sia indicata la specifica formula matematica per la determinazione del suo valore di computo.
Inoltre, non si può ritenere irrilevante la mancata indicazione della formula matematica di calcolo del mark to market per il solo fatto che una formula di computo vi sia effettivamente stata e sia stata in concreto impiegata dalla banca (tesi questa, peraltro, non sostenuta da nessuna delle due banche), in quanto è necessario, sia che la formula matematica risulti effettivamente indicata nel contratto ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, sia che la misurazione dell'alea espressa dalla formula in concreto utilizzata sia attendibile in modo tale che la predetta alea risulti razionale, sia, ancora, che la stessa sia verificabile. E' per l'effetto del tutto irrilevante che nel rendiconto derivati alla data del 30.3.2018 riportato a pag. 9 della comparsa conclusionale di primo grado di parte attrice risulti indicato il valore dell a detta data. CP_15
Infine, parimenti essenziale, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, è l'esplicitazione degli scenari probabilistici, che consentono all'investitore di effettuare una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa, e
31 conseguentemente di decidere consapevolmente nel corso del rapporto se sciogliersi o meno dal contratto.
In definitiva, la carenza di esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici, rendendo l'oggetto del contratto derivato indeterminabile, comporta la nullità dell'intero contratto ex art. 1418 c.c.
L'accertamento della nullità del contratto in questione comporta la condanna di
[...]
alla restituzione all'attrice delle somme addebitatele, e quindi incassate, a CP_1 titolo di ratei differenziali in esecuzione del contratto stesso nei limiti di seguito indicati.
ha chiesto di ripetere le somme pagate a titolo di ratei differenziali negativi Pt_1 maturati in relazione all' di cui si tratta, addebitati, e quindi incassati, da CP_14
e quindi quelli maturati, addebitati ed incassati Controparte_1 successivamente alla data di esecuzione del contratto di cessione, quindi dopo il
27.6.2017.
A tale proposito occorre osservare che nella memoria depositata ex Parte_1 art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sia pure trattando della questione della legittimazione passiva di , ha dato conto di quali pagamenti avrebbe eseguito, osservando CP_1
“che a seguito dell'intervenuta cessione l'attrice ha pagato i ratei collegati allo Swap alla convenuta , ciò proprio a conferma della legittimazione passiva Controparte_4 della stessa nel giudizio per cui è causa, certamente in relazione al derivato [cfr. Co allegato – accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.01.2018 a favore di di Euro Co 43.242,60; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.07.2018 a favore di di Co Euro 47.929,10; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.10.2018 a favore di di Euro 46.434,25; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.01.2019 a favore di Co
di Euro 45.097,97; accredito n. 00800/1229/00000369 del 30.04.2019 a favore Co di di Euro 45.780,25; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.07.2019 a Co favore di di Euro 46.013,38; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.10.2019 Co a favore di di Euro 45.955,78; accredito n. 00800/1229/00000369 del Co 31.01.2020 a favore di di Euro 45.357,24; accredito n. 00800/1229/00000369 Co del 30.04.2020 a favore di di Euro 44.427,94; accredito n. Co 00800/1229/00000369 del 31.07.2020 a favore di di Euro 40.271,74; accredito Co n. 00800/1229/00000369 del 31.01.2018 a favore di di Euro 43.242,60; Con accredito n. 00800/1229/00000369 del 30.10.2020 a favore di di Euro Co 42.788,71; accredito n. 00800/1229/00000369 del 29.01.2021 a favore di di
Euro 42.096,90]”e quindi producendo in allegato le relative contabili (poi riprodotte
32 in questo grado), dalle quali risulta l'addebito del differenziale sul conto corrente della società e il contestuale accredito su altro conto corrente, intestato a Controparte_1
della medesima somma, a quel punto, non solo addebitata, ma in concreto
[...] prelevata dalla banca alla società debitrice, con conseguente sua definitiva indisponibilità in capo a quest'ultima(“OGGETTO: EC08 PROVVEDIAMO AD
ACCREDITARE: Ν. 00800/1229/00000369 IN EURO INTESTATO A Controparte_1
EURO (omissis) PROVVEDIAMO AD ADDEBITARE Ν. 40476/1000/00008047 IN
[...]
EURO INTESTATO A (omissis) TOTALE A VS DEBITO CON VALUTA Parte_1
(omissis) EURO (omissis). NOTE: DIFFERENZIALI SU CONTRATTI DERIVATI DI
TASSO OPERAZIONE ESEGUITA PER CONTO DI ASCOLI PI.VIA NAPOLI”).
Gli indicati addebiti (a e i corrispondenti accrediti (a Parte_1 Controparte_1
non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione, né nella prima risposta
[...] successiva, né in seguito, e possono ritenersi pertanto provati (siccome non contestati e comunque riscontrati su base documentale) nei termini esposti, e quindi in relazione alla loro esecuzione dal 31.1.2018 al 29.1.2021 per un ammontare complessivo di € 578.638,46, dal quale peraltro non possono defalcarsi gli importi in tesi incassati da per differenziali positivi (come richiesto dalla difesa Parte_1 di ), non essendo stati questi indicati, né comunque essendovi in atti alcuna CP_1 evidenza della loro effettiva esistenza.
A tale somma devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
L'ulteriore domanda di risarcimento del danno in tesi patito da in dipendenza Pt_1 della stipulazione del derivato, pari a € 33.340,13, come indicato dal consulente di parte attrice (“Condannare la convenuta al risarcimento dei danni Controparte_4 patiti nella misura indicata dal Tecnico di parte, pari ad €. 33.340,00 in relazione al contratto derivato di swap quale somma indebitamente versata, oppure nella maggior
o minor somma dovesse emergere da un'opportuna attività istruttoria, o da un equo
e prudente apprezzamento del Giudice anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”), non è invece accoglibile, costituendo il predetto importo il valore del flusso differenziale negativo dello swap alla data del 29.4.2016, addebitato da Parte_9 Co cessione a e del cui pagamento non è stato comunque fornito alcun riscontro.
14. Le conclusioni alle quali si è giunti in relazione al “quantum” ripetibile rendono superflua – nella parte relativa alla quantificazione delle somme indebitamente Co corrisposte dall'attrice a – la c.t.u. contabile di cui è stata rinnovata in questo grado la richiesta di ammissione da parte di . Pt_1
33 Quanto agli ulteriori quesiti che avrebbero dovuto porsi al consulente d'ufficio
(“Verifichi il CTU la violazione di tutte le norme in tema di informazione del cliente;
Accerti il CTU la perdita economica subita a seguito di un investimento costoso ed infruttuoso;
Verifichi il CTU se il tipo di investimento è compatibile con l'oggetto dell'attività che svolge la società; Quantifichi il CTU tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla società attrice per tutte le causali dedotte in atti”), l'istanza è invece, da un lato inammissibile, in quanto finalizzata ad accertamenti di diritto non delegabili ad un consulente tecnico contabile, e dall'altro inaccoglibile siccome palesemente esplorativa e comunque non più attuale avuto riguardo al perimetro del presente giudizio d'appello e al più limitato contenuto delle domande in questa sede riproposte.
Il terzo motivo va quindi respinto.
15. Quanto, infine, al secondo motivo – attinente alla statuizione di improcedibilità delle domande nei confronti di alla sua mancata Parte_4 estromissione dal processo e al conseguentemente errato giudizio sulle spese di lite
– va anzitutto osservato come fosse tenuta all'intervento in causa (avente ad Pt_5 oggetto due distinti rapporti, di cui uno, quello di mutuo, all'attualità già giudicato in senso favorevole sia ad , che a ) sulla base della specifica CP_1 Parte_2 previsione dell'art.
3.2 del Contratto di cessione, secondo cui: “Le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative faranno tutto quanto necessario e Co opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi
Contenzioso Escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le
Banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lett. (c), del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo Contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente Co (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con Co rispetto al predetto Contenzioso Escluso;
quindi, in caso di coinvolgimento di , le
Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative dovranno Con dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì che venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in LCA del singolo contenzioso, quale l'intervento volontario ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile, o altro strumento processuale che consenta il subentro dei Commissari Liquidatori nei giudizi in corso e l'inclusione anche in via tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle passività, anche a seguito della Restituzione (come infra Con definita); a sua volta potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che
34 Con dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la causa in luogo di , consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa”. Il contenzioso relativo al mutuo, come si è detto, ha costituito certamente un contenzioso escluso, avendo ad oggetto un rapporto interamente esaurito prima della data di efficacia del
Contratto di cessione. Quello relativo al derivato, pur riferendosi la pretesa restitutoria relativa ai flussi differenziali alla sola posizione di Intesa – essendo stata formalizzata solamente nei confronti di questa – presuppone necessariamente la valutazione dei contratti presupposti, e cioè il contratto quadro e quello di RS.
Così stando le cose non sussistevano le condizioni per disporre l'estromissione dal processo di V.B. in l.c.a.
Riguardo alle spese, all'esito della lite, alla luce delle conclusioni parzialmente diverse raggiunte in questa sede di gravame, segue necessariamente una nuova corrispondente regolamentazione, anche per il primo grado.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio – nel quale e Controparte_1 sono risultate interamente vincitrici con riguardo al Parte_4 contratto/rapporto di mutuo ed invece parzialmente soccombenti con riguardo al contratto derivato – le spese di lite di entrambi i gradi vanno parzialmente compensate in ragione della metà e poste per la restante metà a carico, in solido, di e di coatta amministrativa Controparte_1 Parte_2
e a favore di nella misura liquidata in dispositivo applicando parametri Parte_1 prossimi ai minimi relativamente allo scaglione di riferimento (da € 520.001 a €
1.000.000), avuto riguardo al valore del “decisum”, alla rilevanza e alla novità delle questioni affrontate e all'attività di difesa in concreto prestata, riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 e con previsione di distrazione dei compensi e dei rimborsi al difensore di parte attrice-appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 332/2023 R.G., in parziale riforma, per le ragioni esposte in motivazione, della impugnata sentenza n.
40/2023 del Tribunale di Treviso, che per il resto conferma, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara la legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione alla domanda attorea di accertamento della nullità del contratto di interest rate swap “Step up” stipulato il 29.7.2014 tra e Parte_2
35 e quindi ceduto a e di conseguente Parte_1 Controparte_1 restituzione dell'indebito nei limiti richiesti;
b) accerta e dichiara la nullità del contratto di interest rate swap “Step up” stipulato il 29.7.2014 tra e e quindi ceduto Parte_2 Parte_1
a Controparte_1
c) condanna, per l'effetto, a restituire a i Controparte_1 Parte_1 ratei differenziali complessivamente incassati dal 31.1.2018 al 29.1.2021 per complessivi € 578.638,46, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (11.2.2021) al saldo effettivo;
d) compensa per la metà le spese di lite del primo e del secondo grado e condanna, in solido, e Controparte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_2
, a rimborsare all'attrice/appellante, la restante
[...] Parte_1 metà, che liquida, in misura già così dimidiata: quanto al primo grado, in complessivi € 9.500 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge) e in € 259 per rimborsi;
quanto al secondo grado, in complessivi € 6.500 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge) e in €
402 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio composta in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 323/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 15.2.2023, iscritta a ruolo il 20.2.2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Martinsicuro (TE), via Roma n. 447, rappresentata e difesa dall'avv. Walter
Mauriello, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Avellino, Via F. Iannaccone
n. 7, con domicilio digitale Email_1 appellante/attrice in primo grado
E
P.I. , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 dott. , con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, n. 156, iscritta CP_2 al Registro delle Imprese di Torino al numero , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Fabio Civale, elettivamente domiciliata presso l'avv. Isabella Melchiori, in
Montebelluna (TV), Via Palladio n. 34/A, appellata/convenuta in primo grado
E
, P.I. , Parte_2 P.IVA_3 in persona dei Commissari Liquidatori (prof. avv. Giuliana Scognamiglio, dott.
Giuseppe Vidau e avv. Alessandro Leproux), con sede in Montebelluna (TV), Via
Feltrina Sud n. 250, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni
1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giacomo Cucco, in Venezia (VE), San CP_3
Polo n. 2580, appellata/intervenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 40/2023, pubblicata il 13.1.2023 a definizione del procedimento n. 1229/2021 R.G. promosso da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato l'11.2.2021 in punto: accertamento della nullità dei contratti bancari (di mutuo e di RS) dedotti in causa, di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni dichiaratamente sofferti, nel quale interveniva volontariamente
[...]
; Parte_2 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge decorrenti dall'udienza di p.c. del 20 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: - dichiarare ammissibile e procedibile il presente atto di appello;
- accogliere la domanda di sospensione, così come formulata, sussistendo, sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, per tutti i motivi innanzi esposti. Nel merito, annullare e riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni espresse in parte narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva della convenuta per Controparte_4 le ragioni dedotte e in relazione all'Accordo Integrativo, concernendo l'azione giudiziaria un rapporto successivo alla cessione societaria;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto derivato di Interest Rate Swap per violazione del collegamento funzionale, per errata indicazione di “cliente professionale privato su esplicita richiesta” pur in assenza dei parametri , per mancata specificazione: delle CP_5 minor tutele, del margine di intermediazione stimato in € 260.440, pari all'1,954% del nozionale iniziale di riferimento (€. 13.352.373,00), nullo perché mancante, inoltre, dell'individuazione dei costi dell'operazione, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, per essere posto in frode alla legge in merito al tasso legale applicabile, con richiesta di reintegro di tutte le somme versate in forza di negozio nullo decorrenti dalla cessione (26.6.2017) al gennaio 2021 e comunque condannare alla restituzione della somma che potrebbe essere rideterminata in sede di istruttoria (con nomina di un
C.T.U.), o comunque nei limiti di quanto innanzi richiesto. Condannare la convenuta
al risarcimento dei danni patiti nella misura indicata dal Tecnico di Controparte_4 parte, pari ad €. 33.340,00 in relazione al contratto derivato di swap quale somma
2 indebitamente versata, oppure nella maggiore o minor somma dovesse emergere da un'opportuna attività istruttoria, o da un equo e prudente apprezzamento del Giudice, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In ogni caso: - estromettere l'intervenuta
[...] per mancanza di interesse perseguibile nel processo ai sensi dell'art. Parte_2
100 c.p.c. e in ogni caso disporre la compensazione delle spese trattandosi di atto ultroneo, non invocato, né da parte attrice, né da parte convenuta. Con favore di spese e competenze da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio. Concedere consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nel secondo termine 183, co. 6, c.p.c.; e riproposta nel verbale d'udienza
o rimettere gli atti al Tribunale in diversa composizione per aprire l'istruttoria. Si chiede alla competenze cancelleria l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio. Con ogni salvezza in generale”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da controparte per
i tutti motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis e 348-ter c.p.c. dell'appello proposto da controparte per i tutti motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova documentazione introdotta da parte appellante per la prima volta nel grado di impugnazione;
- rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza n. 40/2023 pubblicata in data 13 gennaio 2023 per le ragioni di cui narrativa;
- accertare e dichiarare la rinuncia di alle domande ed eccezioni Pt_1 non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte nel grado di appello;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza
n. 40/2023 rinunciate dall'appellante e non espressamente impugnate, le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte dell'appellante, e quindi il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 40/2023 non espressamente impugnate. Nel merito: - confermare integralmente la sentenza n. 40 pubblicata dal Tribunale di Treviso in data 13 gennaio
2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1229/2021; - rigettare le domande tutte formulate nei confronti della In via subordinata: - nella denegata e non Pt_2 creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da , accogliere le Pt_1
3 domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di seguito riproposte: Pt_2
“In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o tardività e/o irritualità e/o infondatezza delle domande nuove proposte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; - espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata ex adverso, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nel caso di specie le domande avversarie hanno petitum e Fori di competenza esclusivi diversi e, per
l'effetto, emettere provvedimento di separazione delle cause, che dovranno essere decise separatamente in relazione a ciascuno dei rapporti;
- accertare e dichiarare la
- parziale - incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, in funzione della clausola di competenza territoriale esclusiva convenuta nel contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti, a seguito Parte_3 di separazione delle domande svolte da parte attrice, innanzi al Giudice competente individuato nel Tribunale di Ancona;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento della Banca;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da relativamente ai presunti crediti Pt_1 pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa. In via principale: - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto, che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In via gradata: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità proposta da parte attrice in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto con oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo e, per Parte_2
l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma pari a euro
15.000.000,00, dedotte le somme versate a titolo di restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti per legge dal momento dell'esborso da parte della sino al soddisfo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Pt_2 nullità o risoluzione proposte da in relazione all'Operazione IRS di cui è Pt_1 causa e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate Pt_2 da in relazione a tale operazione, accertare e dichiarare l'obbligo di Pt_1 Pt_1
[...
e, per l'effetto, condannare la stessa società alla restituzione alla di tutti Pt_2 gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi, nonché di ogni ulteriore
4 importo o utile incassato o che dovesse essere incassato da in ragione Pt_1 dell'Operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del determinante CP_1 concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate: 1) Vero che al momento della sottoscrizione del contratto IRS oggetto di causa nel luglio 2014, aveva l'esigenza di Pt_1 coprirsi da una esposizione debitoria indicizzata all'Euribor dovuta alla sottoscrizione di un contratto di mutuo con Cassa di Risparmio di RI e PR (poi
); 2) Vero che ha fornito a tutte le informazioni opportune a Parte_2 Pt_1 comprendere il funzionamento e la struttura del contratto IRS oggetto di causa e concluso nel luglio 2014. Si indicano quali testi sui predetti capitoli 1) e 2) i sigg.ri
e domiciliati presso Con Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1 ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari,
IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014, , con maggiorazione ex art. 4, comma
1-bis D.M. 55/2014”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Parte_4
“Voglia l'illustrissima Corte d'Appello adita, ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, come già chiarito in atti: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva di parte appellante in quanto infondata e, in ogni caso, carente dei presupposti per la concessione per tutti i motivi di cui in atto, anche per l'effetto, per quanto occorrer possa, confermando l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 40/2023 già pronunciata dal Tribunale di Treviso;
ancora in via preliminare: per tutti i motivi di cui in atto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.; nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili, improcedibili
e infondate in fatto ed in diritto per i motivi pure dedotti in atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 40/2023 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Treviso oggi impugnata e comunque, per quanto occorrer possa, accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado dalla qui ritrascritte: “conclusioni CP_6 Parte_2
5 ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso anche con riferimento alla legittimazione/titolarità passiva di come meglio Parte_4 espresso in atti, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte attrice per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto nonché prescritte;
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa. Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice anche per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di data 1.10.2021 già dimessa in favore della LCA di . Con rifusione delle spese di lite anche di questo grado di Parte_2 giudizio. Chiedono, infine, la concessione di termini per scritti conclusivi ex art. 190 cod. proc. civ.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Treviso l'istituto di credito proponendo Controparte_1 nei confronti di questa, quale preteso successore di con Parte_2 riferimento ai contratti bancari (e ai corrispondenti rapporti) di mutuo e di interest rate swap stipulati con quest'ultima quand'era ancora in bonis, le domande così specificate: “1) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità, ex artt. 1418, 1344, 1346 c.c., del contratto di mutuo fondiario inter partes redatto con atto del 24.4.2013, Repertorio n. 244631, Raccolta n. 60468, con conseguente determinazione di tutte le somme – ad oggi – indebitamente corrisposte dalla istante a titolo di interessi;
2) In dipendenza di quanto innanzi, condannare la convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., alla Controparte_7 restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme – ad oggi – indebitamente corrisposte dalla stessa a titolo di interessi, oltre interessi legali come per legge;
3)
Accertare e dichiarare, altresì, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la risoluzione e/o la nullità del derivato contratto quadro “accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” del 22.7.2014, dato il rapporto di subordine con il succitato contratto di mutuo, nonché la violazione di tutte le norme previste in tema di obblighi di informazione del cliente e relativi rischi dell'operazione; 4) Per l'effetto, ordinare la immediata sospensione dell'addebito dei differenziali negativi prodotti dal contratto quadro “accordo
6 integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” del 22.7.2014, nonché la ripetizione, ex combinato disposto artt. 1418 e
2033 ss c.c., dei differenziali indebitamente corrisposti dalla per Parte_1 effetto ed in conseguenza dello swap inter partes;
5) Condannare la convenuta
[...]
in persona del Presidente p.t., al pagamento del risarcimento di Controparte_7 tutti i danni subiti e subendi dalla istante per le ragioni di cui in premessa;
6) Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Nello specifico, a fondamento delle domande deduceva:
i) di aver stipulato il 24.4.2013 con la (allora) Controparte_8
(poi fusasi in un mutuo fondiario
[...] Parte_2 dell'importo di 15.000.000,00 di euro da erogare a stato avanzamento lavori, con un piano di rimborso distribuito su n. 20 rate semestrali di ammortamento (10 anni), più un periodo di preammortamento, contratto successivamente rinegoziato il
29.7.2014 con l'introduzione delle seguenti modifiche: a) rideterminazione della periodicità delle rate da semestrali a mensili;
b) aumento della durata dell'ammortamento da 120 a 144 mesi;
c) riduzione dello spread da 3,5% al 2,95%
e la modifica del parametro di indicizzazione dall'Euribor 6M/360 a Euribor 3M/360;
ii) che detto contratto risultava viziato in ragione della: 1) assenza totale del piano di ammortamento;
2) assenza di una chiara rappresentazione del criterio di determinazione delle rate;
3) contestuale previsione di una rata costante e di una rata variabile;
4) indeterminatezza della clausola di contenimento/salvaguardia; 5) indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi moratori in relazione al tasso contrattuale di riferimento;
6) assoluta indeterminatezza del contratto e delle clausole in esso inserite;
7) della mancata indicazione TAEG nelle rinegoziazioni;
iii) che già solo ricalcolando il piano di rimborso del mutuo con l'applicazione dei tassi legali ex art. 1248 c.c. risultava a proprio favore, in termini di minori interessi, una differenza di € 887.598,00 (importo così calcolato dal proprio consulente contabile), che aveva diritto di ripetere;
iv) che in data 22.7.2014 veniva, altresì, sottoscritto con il Parte_2 contratto quadro denominato “Accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” regolante in via generale le operazioni che fossero state successivamente stipulate tra la banca e la società, costituente, di fatto, un contratto per adesione, da ritenersi tuttavia invalido/nullo in quanto:
7 a) non possedeva i requisiti minimi previsti dalla per essere Pt_1 CP_5 considerata un cliente professionale su richiesta, né aveva compiutamente (e Pt_5 quindi adeguatamente) specificato le minori tutele conseguenti alla classificazione quale cliente professionale, né rappresentato la possibilità di poter altrimenti acquisire un maggiore grado di protezione;
b) non era stato indicato il criterio sulla base del quale determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione;
c) era venuta sopravvenientemente meno la causa del contratto di swap, essendo stato nelle more estinto il sottostante contratto di mutuo (segnatamente in data
20.4.2016) mediante rimborso dell'importo di € 13.148.153, mentre l'RS era rimasto invece “in vita”, essendo pacifico che quando nel contenuto dei contratti derivati non
è più possibile rilevare un collegamento fra questi e i finanziamenti a cui si riferiscono viene meno la causa del contratto derivato con conseguente nullità dello stesso;
d) a non erano stati messi a disposizione dalla banca intermediaria al Pt_1 momento della sottoscrizione del derivato tutti gli strumenti necessari per sapere se stava assumendo un rischio alto, medio o basso.
2. Si costitutiva in causa deducendo: Controparte_1
i) in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, avendo le domande avversarie petitum e fori di competenza esclusivi diversi, presso i quali dovevano, pertanto, essere decise, previa separazione;
ii) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo i rapporti dedotti in causa estranei al perimetro della cessione;
iii) l'inammissibilità dell'azione pertinente ai pretesi crediti per interessi, essendo nel frattempo maturata la relativa prescrizione, ex artt. 2935 e 2948 c.c.; iv) l'inammissibilità, dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge,
e in via ulteriormente gradata chiedendo:
v) per l'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità in relazione al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con oggetto di causa, accertarsi e Parte_2 dichiararsi l'obbligo, e, per l'effetto, condannarsi la società attrice al pagamento della somma di euro 15.000.000,00, dedotte le somme versate a titolo di restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti per legge dal momento dell'esborso da parte della sino al soddisfo;
Pt_2 vi) per l'ipotesi invece di accoglimento delle domande di nullità o risoluzione relative all'operazione IRS e di conseguente condanna della banca alla restituzione
8 delle somme versate dall'attrice in relazione a tale operazione, accertarsi e dichiararsi l'obbligo di , e, per l'effetto, condannarsi la stessa alla restituzione alla banca Pt_1 di tutti gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi, nonché di ogni ulteriore importo o utile incassato o che dovesse essere incassato in ragione dell'operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
vii) per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, escludere, e comunque ridurre, la condanna di alla minor somma possibile in CP_1 ragione del determinante concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c., concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare - accertare e dichiarare che nel caso di specie le domande avversarie hanno petitum e Fori di competenza esclusivi diversi e, per l'effetto, emettere provvedimento di separazione delle cause, che dovranno essere decise separatamente in relazione a ciascuno dei rapporti;
- accertare e dichiarare la - parziale - incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, in funzione della clausola di competenza territoriale esclusiva convenuta nel contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti, a seguito di Parte_3 separazione delle domande svolte da parte attrice, innanzi al Giudice competente individuato nel Tribunale di Ancona;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento della Banca;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da relativamente ai presunti crediti Pt_1 pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
in via principale - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via gradata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità proposta da parte attrice in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto con oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo e, per CP_9
l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma pari ad Euro
15.000.000,00, dedotte le somme versate a titolo di restituzione, oltre interessi e
9 rivalutazione monetaria dovuti per legge dal momento dell'esborso da parte della sino al soddisfo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Pt_2 nullità o risoluzione proposte da in relazione all'Operazione IRS di cui è Pt_1 causa e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate Pt_2 da in relazione a tale operazione, accertare e dichiarare l'obbligo di Pt_1 Pt_1
[...
e, per l'effetto, condannare la stessa società alla restituzione alla di tutti Pt_2 gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi nonché di ogni ulteriore importo o utile incassato o che dovesse essere incassato da in ragione Pt_1 dell'Operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del determinante CP_1 concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; in via istruttoria - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014”.
3. A sostegno delle difese svolte da interveniva volontariamente Controparte_1 in causa in l.c.a. deducendo: Parte_2
i) al punto I, in relazione alla posizione di , il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di questa con riguardo a tutte le domande attoree, trattandosi di un contenzioso pacificamente promosso successivamente alla sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riguardante, oltre che un Pt_5 rapporto di mutuo estinto ante l.c.a. (di talché lo stesso, per definizione, non può essere stato ricompreso nell'Insieme TO), fatti pregressi alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto (L'art. 3 del D.L. 99/2017 prevede espressamente, al comma 1, che “i commissari liquidatori provvedono a cedere ad un soggetto l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”
e, al comma 2, specifica che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. , con contratto Controparte_1
26.6.2017, repertorio n. 13928), si è resa cessionaria di un Insieme TO ben preciso di;
in base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, sono esclusi Parte_2 CP_1 dal perimetro trasferito a le controversie afferenti a “atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”);
10 ii) al punto II, in relazione alla propria posizione, l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., di tutte le domande ex adverso proposte;
iii) al punto III, l'infondatezza, in ogni caso, in fatto e in diritto, delle domande attoree, precisando, con specifico riguardo al contratto derivato (IRS):
a) che la controparte si era limitata ad enunciare non meglio specificati inadempimenti senza, tuttavia, fornire alcuna prova riguardo a quest'ultimi ed omettendo, altresì, di controdedurre in ordine alle specifiche del singolo strumento finanziario;
b) che le considerazioni dell'attrice, al pari degli accennati excursus normativi e giurisprudenziali, risultavano apodittici, generici e inconferenti;
c) che in bonis, diversamente da quanto genericamente contestato, aveva Pt_5 adempiuto a tutti gli obblighi (anche informativi) sulla medesima gravanti, sia nel corso della negoziazione dell'IRS, che in sede di assunzione da parte di della Pt_1 qualifica di investitore professionale. Nello specifico, aveva, tra l'altro: - fatto sottoscrivere il contratto quadro, nonché l'accordo integrativo per la negoziazione dello strumento derivato;
- raccolto le prescritte informazioni circa il cliente (per il tramite del questionario Mifid), anche aggiornando i relativi dati al momento dell'ordine dell'IRS; - esplicitato, per il tramite di apposita “Nota Informativa” e della
“Scheda Prodotto”, le caratteristiche del derivato, anche con riguardo alle condizioni, agli obiettivi, ai “pro e contro”, alla strategia etc.; - puntualmente raccolto l'ordine;
- rispettato tutte le prescrizioni di legge anche con riguardo alla classificazione di quale cliente professionale (laddove la ricostruzione attorea risultava Pt_1 meramente strumentale e smentita dal carteggio intercorso e dalla natura della stessa); - infine, informato la controparte contrattuale circa l'andamento del derivato, anche in costanza di rapporto;
d) che anche qualora la non avesse rispettato gli obblighi sulla medesima Pt_2 gravanti ai sensi degli artt. 21 D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58, tale violazione non avrebbe comunque avuto quale conseguenza la nullità del contratto concluso;
e) che la domanda di “immediata sospensione dell'addebito dei differenziali” doveva ritenersi superata, risultando il derivato per cui è causa medio tempore scaduto, al pari delle considerazioni circa il dedotto collegamento tra i negozi;
f) infine, e in ogni caso, che il “quantum” delle pretese attoree risultava apodittico e privo di qualsivoglia valido riscontro probatorio, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso
11 anche con riferimento alla legittimazione/titolarità passiva di Parte_4
come meglio espresso in atti, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o
[...] inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte attrice per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingere, con ogni miglior formula , tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto nonché prescritte;
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa. Con ogni riserva di merito ed istruttoria, anche nei concedendi termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di cui si fa sin d'ora richiesta”.
4. Nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attrice ribadiva le contestazioni di nullità già dedotte con l'atto introduttivo, aggiungendo che il contenuto del contratto derivato stipulato il 29.7.2014 risultava carente anche sotto altri profili, evidenziando nello specifico: Pa a) che l'operazione di interest rate swap “Step era stata conclusa telefonicamente. Pur trattandosi di una modalità (quella telefonica) espressamente prevista dall'art. 5 del contratto quadro, tuttavia nella specie tale modalità non era impiegabile, non ricorrendo l'ipotesi di direttive dettate dalla società alla banca, ma piuttosto, al contrario, quella di un'iniziativa della banca verso la società cliente (dalla registrazione della telefonata si evincerebbe che non fu ad impartire Pt_1 disposizioni alla banca specificando i termini dell'operazione, ma fu il funzionario dell'istituto che propose l'operazione e quindi lesse la scheda del prodotto e chiese, senza previe opportune indagini, il consenso della società all'esecuzione dell'operazione);
b) che il “pricing” del contratto presentava uno sbilancio iniziale degli impegni posti a carico della società di € 260.440 (pari all'1,954% [annuo 0,50%] del nozionale iniziale di riferimento di € 13.352.373), di cui era però assente qualsiasi indicazione in contratto. Tale valore negativo per la società cliente doveva ritenersi un vero e proprio costo, di cui la stessa non aveva, però, mai avuto contezza, donde la nullità del contratto per difetto di causa;
c) che mancava, quindi, l'indicazione del mark to market, come dei costi impliciti e degli scenari probabilistici, dati ritenuti invece di rilevanza dirimente dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 8770/2020) per ritenere valido un contratto derivato, dovendosene, in difetto, ritenere la nullità per indeterminatezza dell'oggetto o per difetto della causa, rettificando, quindi, le domande originarie nei seguenti termini: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa, così
12 provvedere: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa, così provvedere: 1) In via preliminare, rigettare le avverse eccezioni preliminari in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e conseguentemente dichiarare la connessione oggettiva e soggettiva tra le due domande proposte in relazione al contratto di mutuo inter partes ed al derivato IRS;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il collegamento negoziale, per tutte le ragioni di cui in premessa, tra il contratto di mutuo inter partes ed il contratto derivato IRS;
3)
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e l'indebito arricchimento del cessionario stante l'avvenuta cessione del contratto a capitalizzazione illegittima e, Co conseguentemente, condannare il cessionario , sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, alla ripetizione, in favore di parte attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi in relazione al mutuo inter partes, quantificati in Euro 887.598,00 oltre che alla restituzione dei differenziali indebitamente corrisposti dalla per effetto ed in conseguenza dello swap Parte_1 inter partes;
4) accertare e dichiarare, altresì, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la nullità e/o annullabilità, ex artt. 1418, 1344, 1346 c.c., del contratto di mutuo fondiario inter partes redatto con atto del 24.04.2013, Repertorio n.
244631, Raccolta n. 60468, con conseguente determinazione di tutte le somme - ad oggi - indebitamente corrisposte dalla istante a titolo di interessi;
5) condannare la Co convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 887.598,00 quale ricalcolo del piano di rimborso del mutuo in conseguenza dell'applicazione dei tassi legali ex art. 1248 c.c.; oltre € 327,05 in tema di ricostruzione del piano di ammortamento ed € 2001,41 per la ricostruzione del piano di ammortamento con
Euribor negativo;
6) Accertare e dichiarare, altresì, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la risoluzione e/o nullità del derivato contratto quadro “accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter” del 22.07.2014, nonché la violazione di tutte le norme previste in tema di obblighi di informazione del cliente e relativi rischi dell'operazione; nonché per mancata indicazione nel relativo contratto, del Mark to Market, dei costi impliciti;
7) Con Per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione, ex combinato disposto artt. 1418 e 2033 ss c.c., dei differenziali indebitamente corrisposti dalla Parte_1 per effetto ed in conseguenza dello swap inter partes, da calcolarsi tenuto
[...] conto della mancata indicazione in contratto del margine di intermediazione della
Banca stimato in € 260.440, pari all'1,954% (annuo 0,50%) del nozionale iniziale di riferimento (€ 13.352.373); 8) Condannare le convenute, ciascuna per la propria
13 responsabilità, al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla istante per le ragioni di cui in premessa da quantificarsi anche in corso di causa;
9)
Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
5. La difesa di nella prima replica denunciava la novità delle Controparte_1 questioni e delle domande come da ultimo ulteriormente precisate dall'attrice e chiedeva dichiarsene l'inammissibilità. Successivamente, in data 29.9.2021, previa autorizzazione dell'istruttore, produceva 4 cd-rom contenenti la registrazione della telefonata riferita al conferimento dell'ordine relativo all'operazione IRS di cui è causa
(file audio in formato “.wav”), e ciò al fine di confermare il corretto operato di
[...] nel rapporto intrattenuto con per avere la prima Parte_2 Pt_1 compiutamente illustrato alla seconda tutte le caratteristiche relative alla predetta operazione su derivati.
6. Con ordinanza in data 9.12.2021, il giudice, ritenuta l'opportunità di decidere in via preliminare sulle eccezioni proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.9.2022 e quindi, definitivamente provvedendo, la decideva con la sentenza qui impugnata, con la quale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di rispetto Controparte_1
a tutte le domande attoree e l'improcedibilità delle stesse in relazione alla posizione di condannando l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore Parte_4 di entrambe le controparti, nello specifico così argomentando: “(omissis) 2.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è fondata Controparte_1
e deve essere accolta. In data 26 giugno 2017 Parte_2 coatta amministrativa e hanno concluso un contratto di Controparte_1 cessione di azienda avente ad oggetto determinate attività, passività e rapporti giuridici di , come precisati e dettagliati all'art. 3 del predetto contratto Parte_2
e definiti nel contratto medesimo quali “Insieme TO”. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.L. n. 99/17, sono in ogni caso escluse dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione sorte successivamente ad essa e le relative passività, qual è indubbiamente la presente controversia. In base all'art. 3, comma 1, lett. c) D.L. n. 99/2017 e, in recepimento dello stesso, all'art.
3.1.4. (b) (vi) del Contratto di Cessione sono state, infatti, espressamente escluse Co dall'Insieme TO, e dunque dalla cessione a , tutte le passività sorte a carico Co di in conseguenza dell'attività svolta dalle Banche Venete sino alla cessione, e in particolare le liti (con le relative passività) sorte dopo il 26 giugno 2017 e relative ad
14 atti o fatti occorsi prima di quella data. I predetti contenziosi sono dunque estranei all'Insieme TO (e ascritti al c.d. “Contenzioso Escluso”, categoria contrapposta
a quella delle liti già pendenti al 26 giugno 2017 che sono state incluse nella cessione ove aventi a oggetto l'Insieme TO;
il c.d. “Contenzioso Pregresso”). Co L'esclusione di qualsivoglia titolarità passiva di emerge anche dal secondo atto Pa ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 sottoscritto tra in LCA
e il 17 gennaio 2018 (accordo idoneo anche a chiarire l'effettiva Controparte_1 volontà delle Parti, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) che è tassativo nel ribadire l'assenza di qualsivoglia possibile coinvolgimento di in una vicenda CP_1 come quella per cui è causa. Il contenzioso in esame riguarda, oltre che un rapporto di mutuo estinto ante LCA, fatti pregressi alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto, non ricompresi nell'Insieme TO. In definitiva, il contenzioso sorto dopo il 26 giugno 2017, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione (ex art. 3,
c. 1, lett. C del D.L. 99/2017 e art. 3.1.4., lett. b, (vi) e ult. comma del contratto) è considerato come “Contenzioso Escluso”, con applicazione delle clausole ad esso riferite, e pertanto non ceduto a e rimasto nella titolarità della LCA. Per tali CP_1 motivi il presente contenzioso, pacificamente instaurato in data successiva al 26 giugno 2017 e altresì, sulla base della stessa allegazione attorea, incentrato su doglianze relative al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e del derivato conclusi con (già Parte_2 Controparte_8
chiaramente avente ad oggetto fatti accaduti prima della
[...] cessione a , deve considerarsi escluso dalla cessione e pertanto è rimasto nella CP_1 Pa titolarità di in LCA.
3. Nei confronti di in LCA le domande sono Parte_2 improcedibili ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Dalla data di insediamento degli Organi Liquidatori (e, comunque, dal sesto giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che ha disposto la LCA), non può essere promossa o proseguita alcuna azione nei confronti della Banca né può essere avviata alcuna esecuzione forzata o procedimento cautelare. Detta improcedibilità, e la sua rilevabilità d'ufficio, costituiscono ormai principio consolidato in giurisprudenza, affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
5037/2002 e Cass. Civ. n. 5662/2010). L'improcedibilità delle domande rivolte a una
Banca in LCA è stata ribadita di recente anche dalla Corte d'Appello di Venezia con la pronuncia n. 1084/2021, pubblicata il 15 aprile 2021. La Corte veneziana ha, in tal senso, statuito che “il disposto normativo appena riportato (l'art. 83 T.U.B. n.d.r.) sancisce il principio in base al quale nessuna azione, sia essa di condanna che di mero
15 accertamento, può essere proposta nei confronti della banca assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza alcuna distinzione […] ne consegue che qualsiasi azione nei confronti di un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia essa di condanna che di mero accertamento, deve ritenersi preclusa”. Le spese seguono la soccombenza e possono essere contenute nei minimi tabellari considerato che la causa è stata risolta sulla base delle eccezioni preliminari sollevate”.
7. Ha tempestivamente appellato la sentenza con atto di Parte_1 impugnazione affidato a tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: mancata e/o errata valutazione di circostanze assorbenti in relazione al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
ii) secondo motivo: errata valutazione della ritenuta improcedibilità della domanda nei confronti di con Parte_2 riguardo alla decisione sull'imputazione delle spese di lite (il giudice avrebbe dovuto estromettere V.B. in l.c.a. per difetto di un legittimo interesse ad intervenire in causa invece di accogliere l'eccezione di improcedibilità da questa sollevata);
iii) terzo motivo: illegittimità della decisione di non ammettere la richiesta C.T.U. contabile, non potendo il giudice qualificare come “esplorativa” la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante, chiedendo, quindi, sulla base di questi e previa inibitoria, la riforma della decisione in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
8. Si sono costituite nel giudizio d'appello sia che Controparte_1 [...]
prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendo che Controparte_11 la stessa venisse dichiarata inammissibile, e/o comunque rigettata per infondatezza, concludendo a propria volta nei termini sopra riportati.
9. Respinta l'istanza di inibitoria in ragione del ritenuto difetto del requisito cautelare del pericolo nel ritardo, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
10. Entrambe le banche appellate hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 348bis e 342 c.p.c., sul presupposto: quanto al primo profilo
(sub art. 348bis c.p.c.), che: a) la ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento della sentenza è motivata, logica, completa e assolutamente
16 condivisibile quanto a valutazioni di merito e di diritto;
b) per contro, le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante non risultano avere alcun valido supporto giuridico, a fronte della chiarezza e correttezza delle argomentazioni indicate dal Tribunale di Treviso;
c) ciò fa presumere che il normale corso del giudizio d'appello non possa che condurre a un esito certamente sfavorevole per , Pt_1 con presunzione che rende palesemente inutile la prosecuzione del procedimento di impugnazione;
quanto al secondo profilo (sub art. 342 c.p.c.), che l'appellante: d) ha completamente omesso di indicare le circostanze da cui deriva la pretesa violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, limitandosi a riformulare le contestazioni (comunque generiche ed infondate) già rigettate dal Tribunale di
Treviso, senza in alcun modo confutare la sentenza di primo grado.
Le eccezioni sono infondate.
In disparte il rilievo che essendo la causa pervenuta alla fase decisoria non è più possibile statuire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348bis c.p.c., l'appello non può considerarsi inammissibile neanche ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante spiegato in termini adeguatamente comprensibili:
a) perché ritenga la sentenza impugnata viziata in relazione ai profili dedotti, essendo di immediata comprensibilità che la censura principale – che ha precluso al primo giudice ogni valutazione sul merito della pretesa (ormai attinente il solo derivato) – si fonda sulla (ritenuta) errata comprensione dei reali presupposti della domanda e dell'effettivo perimetro di quanto effettivamente richiesto ad
[...]
, costituito dall'ammontare complessivo di quanto da questa (e non da CP_1
) indebitamente incassato successivamente alla data di esecuzione del Parte_2 contratto di cessione a titolo di flussi negativi di interessi calcolati in base alle previsioni dell'I.R.S. del 29.7.2014;
b) perché la decisione sulle spese nel rapporto con la cedente intervenuta (
[...]
debba ritenersi viziata, e segnatamente in quanto quest'ultima Parte_4 non avrebbe avuto alcun interesse meritevole di tutela ad intervenire in causa, non essendo destinataria di alcuna domanda da parte dell'attrice, né titolare di alcuna posizione di credito verso la stessa, donde l'infondatezza (e l'ingiustizia) di una statuizione addossante le spese di lite a carico dell'attrice che pure aveva selezionato tra la platea dei possibili convenuti la sola , scegliendo Controparte_1 deliberatamente di non convenire la cedente;
Parte_2
c) perché la decisione sulla determinazione dell'istruttore di non ammettere la
C.T.U. debba ritenersi errata alla luce dell'attuale orientamento della S.C.
17 11. Sempre in via preliminare va sottolineato che il presente giudizio d'appello attiene esclusivamente al contratto di RS stipulato il 29.7.2014 a pretesa copertura dei potenziali effetti negativi derivanti dall'esecuzione del contratto di mutuo del
24.4.2013 (convenzionalmente estinto il 20.4.2016, e quindi estraneo al perimetro della cessione in quanto atto genetico di un rapporto bancario esauritosi prima ancora della data di efficacia del Contratto di cessione: cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n.
15670 del 12.6.2025) in relazione al quale ultimo non è stata proposta impugnazione.
12. Venendo al merito, con il primo motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto (per quanto qui ancora interessa) che difetti di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alle domande proposte con riguardo al rapporto di interest rate swap dedotto in causa. Nello specifico, il giudice non avrebbe colto il senso della domanda, volta ad ottenere l'accertamento della natura indebita dei versamenti eseguiti dalla società in esecuzione del contratto di I.R.S. successivamente alla data di efficacia del contratto di cessione stipulato il 26.6.2017 tra Parte_7 Controparte_1
e quindi una statuizione che non avrebbe comunque interessato la prima, ma
[...] esclusivamente la seconda, alla quale sola veniva chiesta la ripetizione dell'indebito.
Risulterebbe, quindi, non pertinente il riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), del
D.L. n. 99/2017 e, in recepimento dello stesso, all'art. 3.1.4. (b) (vi) del Contratto di
Cessione.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'art. 3, comma 1, lettera c), del D.L. n. 99/2017 prevede che restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Il Contratto di Cessione tra e del 26.6.2017 Controparte_11 Controparte_1 prevede ancora, all'art. 3.1.4, che “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno, né faranno parte, dell'Insieme TO Con e non sono, né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse CP_1 Pa e le Passività Escluse sia di ia di . Ai fini del presente contratto (omissis) b) per "Passività Escluse" si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato
o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e
18 ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che Con indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia Co dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza CP_1 Pa dell'attività di c/o svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme TO e non saranno Co trasferiti a : (omissis) (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche so riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Progresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività
Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme TO e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Ora, nessuna di tali disposizioni, pur ritenute rilevanti dal primo giudice, è, a ben vedere, pertinente al caso di specie, che – con specifico riferimento all'interest rate swap “Step up” stipulato da con il 29.7.2014 in Pt_1 Parte_2 corrispondenza dell'“Accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter (clientela professionale)” stipulato il precedente
22.7.2014” – fa riferimento a una fonte di credito della cedente pacificamente Co trasferitasi in capo ad quale “attività inclusa” e ai successivi crediti (per flussi di interessi) maturati direttamente in capo a questa. Co Ne consegue che, così come la banca cessionaria ( ) è stata attivamente legittimata all'incasso, e quindi al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal contratto di swap stipulato con la banca cedente, parimenti, e corrispondentemente, non può non essere anche legittimata passiva nelle azioni di accertamento negativo per nullità del medesimo contratto.
In altri termini, trattandosi nella specie di partite a credito della banca cessionaria, sottratte al divieto assoluto di cessione, che subiscono gli effetti della nullità del Co relativo contratto genetico, la cessionaria ( ) subisce retroattivamente
19 l'accertamento della nullità, anche in relazione alla conseguente domanda di accertamento dell'indebito oggettivo, con decorrenza dal pagamento (Cass., n.
32694/2024; Cass., n. 15669/2011; Cass., n. 7651/2005) come se quel credito non fosse mai entrato nel perimetro della cessione, e questo in quanto quel titolo negoziale, una volta accertatane la nullità, non può produrre i suoi effetti nei confronti del cessionario, non essendo tale nullità inibita dalla cessione delle attività della banca cedente al cessionario a termini dell'art. 3, comma 1, del richiamato D.L. n. 99/2017.
Se, pertanto, la pretesa responsabilità risarcitoria conseguente alla induzione di
[...] alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato illegittimo compete Parte_1
a (da farsi valere ora in sede concorsuale nei confronti della liquidatela), così Pt_5 come a quest'ultima compete la pretesa restitutoria relativa ai versamenti eseguiti dalla cliente in corrispondenza dei flussi differenziali negativi pagati fino alla data di esecuzione del “Contratto di cessione”, quella relativa alla sterilizzazione del contratto Co di I.r.s. compete alla cessionaria con riferimento a quelli (indebitamente) eseguiti successivamente a detta data (e quindi dal 27.6.2017 in avanti e fino alla scadenza del contratto derivato).
Peraltro, anche in termini logici, non può non apparire stridente la tesi sostenuta da entrambe le convenute, attuali appellate, per cui un soggetto ( ) potrebbe CP_1 incassare per proprio conto e nel proprio interesse somme di denaro sub specie di interessi differenziali “negativi” relativi a un contratto di interest rate swap nella cui esecuzione è subentrato per effetto di una vicenda circolatoria a titolo particolare
(nello specifico il richiamato “Contratto di cessione” del 26.6.2017), ma poi non potrebbe essere chiamato a rispondere della loro restituzione quale indebito oggettivo in ipotesi di accertata nullità del relativo titolo genetico (e cioè il contratto di RS, in via diretta, ovvero in via indiretta per derivazione dalla accertata nullità del relativo contratto quadro), mentre la banca cedente – in disparte il rilievo che nulla avendo incassato, nulla sarebbe tenuta a restituire – neppure potrebbe essere richiesta a tal fine, essendo ogni domanda nei suoi confronti comunque improcedibile ex lege (art. 83 T.U.B.), con l'effetto paradossale che non esisterebbe nessun soggetto responsabile verso il cliente per le restituzioni.
13. Ritenuta in questi limiti la legittimazione passiva di in relazione Controparte_1 all'esecuzione del contratto derivato, va esaminata la denuncia di nullità sollevata dall'attrice con riguardo al contratto di I.r.s. “Step up” del 29.7.2014 e al contratto quadro (Accordo Integrativo per contratti su strumenti finanziari derivati Over The
Counter del 22.7.2014), doglianza (da ritenersi certamente riproposta in questo
20 secondo grado alla luce del complessivo tenore dell'atto di impugnazione e delle domande riportate nelle conclusioni), non esaminata dal primo giudice in quanto Co rimasta assorbita dalle statuizioni di difetto di legittimazione passiva di e di improcedibilità nei confronti di V.B. in l.c.a. riguardo a tutti gli atti e rapporti dedotti in causa, compreso il derivato in quanto “atto o fatto” verificatosi prima della sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Parte_2
La contestazione di nullità del derivato è stata sviluppata dall'attrice sotto più profili,
e segnatamente in relazione a quelli sopra sintetizzati nell'atto di citazione introduttivo (v. in premessa sub 1., iv) e nella prima memoria integrativa (v. in premessa, sub 4.).
A tale ultimo riguardo è appena il caso di osservare come non sussista la preclusione lamentata dalle difese di e di in ragione della Controparte_1 Parte_4 pretesa novità delle questioni dedotte (v. le memorie depositate dalle difese di CP_1
e di V.B. in l.c.a. ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
In disparte il rilievo che le contestazioni di nullità contenute nella prima memoria erano già state anticipate, sia pure in termini non esplicitati, nell'atto introduttivo (v. citazione di primo grado, punto XX), e che le correlative domande si presentano all'evidenza come domande complanari (come tali certamente ammissibili alla luce dell'attuale insegnamento della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., S.U. n.
12310/2015; Cass., S.U. n. 22404/2018; Cass., Sez. 6-1, n. 18546/2020), ne va comunque ritenuta la proponibilità e la conseguente esaminabilità. La nullità del contratto può essere invero rilevata d'ufficio dal giudice, non solo nel giudizio di primo grado, ma anche in quello d'appello e perfino nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.
U., sentenza n. 7294 del 22.3.2017, Rv. 643337 – 01; Cass. Sez. U., sentenza n.
26242 del 12.12.2014, Rv. 633509 – 01), con il solo limite, in quest'ultimo caso, che ciò è possibile solo laddove la relativa questione non presupponga, o comunque non richieda, nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di
Cassazione. Nella specie, tuttavia, come è evidente, non era ancora maturata alcuna preclusione, né allegatoria, né istruttoria, sicché l'implementazione della contestazione di nullità del derivato era ancora possibile, così come era ancora possibile (e a quel punto doverosa) la puntuale replica delle banche (convenuta e intervenuta).
Ciò posto, escluso che possa attribuirsi rilevanza, nei termini e con gli effetti pretesi dall'attrice:
21 i) all'inquadramento di quale investitore professionale di diritto, Pt_1 trattandosi di una richiesta che era stata specificamente avanzata dalla medesima società il 22.7.2014 (v. doc. 25 del fasc. di primo grado di “Il sottoscritto Pt_5 [...]
in qualità di Legale Rappresentante di Parte_8 Controparte_13
FICALE/PARTITA IVA chiede, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento P.IVA_1
Consob n. 16190/07, di essere classificato "Cliente professionale di diritto" in quanto
i dati dell'ultimo bilancio di esercizio rispondono ai criteri minimi previsti dalla normativa in vigore per la classificazione a clientela professionale di diritto ovvero
l'ottemperanza di almeno due dei seguenti criteri dimensionali: - totale di bilancio
70,603,000 EUR;
- fatturato netto 8,893,000 EUR;
- fondi propri 18,737,000 EUR”), alla quale aveva risposto con propria nota del 23.7.2014 (v. doc. 26 Parte_2 del fasc. di primo grado di , comunicando alla cliente la nuova classificazione Pt_5 quale “Cliente professionale di diritto” e le conseguenze sui propri oneri informativi derivanti da tale inquadramento;
ii) alla lamentata omissione da parte di di una compiuta specificazione delle Pt_5 minori tutele che comporta la classificazione quale cliente professionale e della possibilità di poter altrimenti acquisire un maggiore grado di protezione (v. atto di citazione di primo grado di punto XVII), risultando: A) in fatto, che Parte_1 queste informazioni erano state specificamente enumerate nella richiamata comunicazione del 23.7.2014; B) in diritto, che le relative conseguenze risultavano chiaramente intelleggibili sulla base dalle disposizioni normative di riferimento (v. artt. 34 e 30 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 [successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre
2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012], recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari) e comunque non incidenti sulla validità dell'atto, tenuto conto che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove
22 dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro" (il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15099 del 31.5.2021,
Rv. 661560 – 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10.4.2014, Rv. 630886 – 01;
Cass., Sez. U., Sentenza n. 26725 del 19.12.2007, Rv. 600331 - 01);
iii) alla stipulazione a mezzo di comunicazione telefonica del derivato di riferimento, trattandosi di una modalità (quella telefonica, appunto) espressamente prevista dall'art. 5 del contratto quadro, non rilevando, per contro, che fosse stata in allora la banca ad assumere l'iniziativa contrattuale, ovvero la società cliente a richiedere la stipulazione di quello specifico strumento finanziario, non essendo previsto a pena di invalidità dello stesso che tale forma fosse utilizzabile solo nella seconda ipotesi e non anche nella prima, e non essendo in ogni caso in contestazione che l'RS sia stato effettivamente concluso alle condizioni risultanti dalla documentazione in atti. Con l'ulteriore considerazione – opportuna pur a fronte di una non chiaramente esplicitata deduzione di nullità del derivato per difetto di forma
– che in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 D.L.gs n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato "interest rate swap", stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 D.L.gs n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 23489 del 26.8.2021, Rv.
662316 - 01); iv) alla circostanza che il contratto di RS “Set up”, dichiaratamente stipulato con finalità di copertura del rischio di innalzamento dei tassi di interesse con riferimento al mutuo fondiario del 24.4.2013, abbia continuato ad avere esecuzione fino alla sua scadenza contrattuale (del 29.1.2021) nonostante l'estinzione del collegato rapporto di mutuo (il mutuo risulta anticipatamente estinto il 20.4.2016 con integrale pagamento della sorte capitale ancora dovuta in restituzione), sicché una volta risolto
23 anticipatamente il primo, anche il secondo avrebbe dovuto cessare di produrre i propri effetti in quanto sopravvenientemente privo di causa concreta. Va invero in proposito considerato: a) che non vi è un'ontologica incompatibilità tra l'estinzione del contratto di finanziamento e la sopravvivenza del derivato. Va in proposito osservato che allorquando i contratti di swap abbiano come causa quella di copertura
(ossia difendere il contraente dal rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse su finanziamenti) è indiscutibile che una eventuale preventiva cessazione del rapporto di finanziamento rispetto al derivato (perché, ad esempio, giunto a scadenza, naturale o per convenzione sopravvenuta, prima dell'esaurirsi degli effetti dello stesso derivato) generi una sopravvenuta mancanza di causa e l'impossibilità di realizzare l'oggetto di quest'ultimo contratto: ciò in quanto, laddove il derivato abbia una funzione di copertura, lo stesso può sopravvivere al finanziamento per il quale è sorto e per il quale esplica la sua funzione economico sociale;
b) che non vi è dubbio
(non essendo peraltro il profilo in contestazione) che al momento della stipulazione dell'RS di cui si tratta sussistesse la causa protettiva indicata dall'attrice quale giustificazione giuridico-economica dell'operazione, e che pertanto l' CP_14 dovesse ritenersi ab origine valido ed efficace;
c) che non ha mai chiesto di Pt_1 estinguere l'RS, né a (contestualmente all'estinzione del mutuo, ovvero Parte_2 in seguito), né alla subentrante , pagando il relativo costo di Controparte_1 estinzione (come noto, l'estinzione del derivato comporta un costo di estinzione per la parte che l'ha sottoscritto, e nel caso di specie non ha dimostrato di Pt_1 essersi impegnata a corrispondere, e di avere quindi corrisposto, la somma necessaria per l'estinzione anticipata del derivato, con la conseguenza che il medesimo è rimasto in essere fino alla data di scadenza naturale), né ne ha mai chiesto la risoluzione a qualsiasi titolo (nei contratti a esecuzione continuata, quando la causa del contratto si disintegra a causa di eventi sopravvenuti e non previsti, si ha una sopravvenienza a rilevanza causale che può giustificare la risoluzione del contratto, e le modalità possono essere quelle previste per l'impossibilità sopravvenuta o l'eccessiva onerosità); d) che deve quindi ritenersi che il contratto derivato, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, abbia mantenuto la sua operatività, trasformando la sua finalità da strumento di copertura in derivato speculativo per la cessazione del rischio di innalzamento dei tassi di interesse collegato al contratto di mutuo. In altri termini, il mutamento di funzione di detto contratto è dipeso, non già dalla mancanza originaria, o sopravvenuta, di alea, ma da una (consapevole) scelta dell'attrice (che si ricorda è una società per azioni la
24 quale già nell'anno 2014 aveva un attivo patrimoniale di 87.107.772 euro, e quindi un soggetto economico che non può ragionevolmente addurre di aver agito in maniera inconsapevole sulla base di una incompleta rappresentazione dei fatti causata dalla controparte) di mantenere in essere il derivato nonostante la risoluzione del contratto di mutuo sottostante, scelta concretizzatasi nell'omessa richiesta di procedere alla relativa estinzione corrispondendo il prezzo di chiusura anticipata (v.
Cass., Sez. 1, ordinanza n. 2722 del 4.2.2025), ritiene il Collegio di dover piuttosto valorizzare la mancanza esplicitazione nel contratto di RS della formula per il calcolo del Mark to Market (inteso quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi, rappresentante, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari), e quindi degli scenari probabilistici e dei costi impliciti (invero, né la scheda prodotto, né la nota informativa, contengono alcuna pertinente indicazione)
e la conseguente nullità del contratto derivato di cui si tratta per indeterminatezza dell'oggetto. In tema di "interest rate swap", occorre invero accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
Giova preliminarmente richiamare, quanto alle caratteristiche essenziali e ai requisiti di validità del contratto di interest rate swap, i condivisibili principi stabiliti dalla
Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza SS.UU. n. 8770/2020, ha precisato che tale contratto: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non etero-regolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) non è standardizzato e, quindi, non è destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c)
l'intermediario si trova in una situazione di naturale conflitto di interessi, poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del
25 proprio cliente;
d) elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quella di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) e i diversi tassi di interesse ad esso applicabili.
Ha, inoltre, enunciato i principi generali in tema di validità dei prodotti finanziari derivati, evidenziando che: “In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici е concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea
e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”.
Con la successiva sentenza Sez. 1 n. 21830/2021 ha ulteriormente chiarito e ribadito che: “(omissis) il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria. Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire
a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale». La sua nozione trova riscontro in due disposizioni, l'articolo 203 TUF, che lo descrive come costo di sostituzione dei derivati e di altre operazioni ivi indicate ai fini dell'articolo 76 L.fall.,
e l'articolo 2427- bis, comma 1, n. 1, cod. civ., per il quale nella nota integrativa del bilancio deve essere indicato per ogni categoria di derivati il fair value. [...] Invero, il mark to market rappresenta, come si è visto, un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie se la controparte non riveste la qualità di cliente professionale, tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto. Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente
26 presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo del mark to market. Precisato, quindi, che, per definizione, quest'ultimo non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro. Se, pertanto, per la determinazione del mark to market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato. Il valore attribuito tramite mark to market, infine, può essere anche negativo purché l'accordo con il cliente (in cui, come si è già detto, si sostanzia, in via generale, il contratto), al momento della stipulazione del contratto stesso, abbia investito pure la sua (modalità di) concreta determinazione, consentendogli così di comprendere (ed accettare consapevolmente), fin da subito, la specifica alea
(razionale) del derivato. A nulla, peraltro, rileva l'eventuale comunicazione del valore del mark to market in sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi certamente non potrebbe sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore
(nei puntuali termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto. Quell'accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l'indicazione del criterio (matematico) con il quale si addiviene al calcolo del menzionato valore. Conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle "quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio
27 della parte contrattuale più forte. Affermare, semplicemente, che il mark to market sia determinato in base alle variazioni dei tassi di interesse equivale a concepire un accordo sulla stipulazione del derivato che, alla stregua delle considerazioni tutte finora esposte, si rivelerebbe assolutamente carente del consenso (e, dunque, dell'in sé del contratto) su una parte del suo oggetto: in particolare, quanto al metodo di calcolo utilizzato per determinare il fair value del contratto medesimo. Del resto, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il ch può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, benché in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (cfr. Cass. n. 24790 del 2017).
2.9.3. Ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa
l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi cd. "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli "scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto;
di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo.
A tanto va aggiunto, in relazione a quanto specificamente denunciato nel secondo motivo di ricorso, - volto ad affermare, come si ricorderà, che il mark to market esprime un valore puramente teorico e virtuale, come tale inidoneo a costituire oggetto del contratto - che il carattere virtuale del valore (come tutti valori, del resto) espresso dal costo di sostituzione dello swap non incide sul ragionamento (avallato anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia cui si è fatto più volte cenno in precedenza) in base al quale si ritiene necessario, ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto di swap, la definizione dei criteri/formula in base a cui si calcola quel costo.
28 Quella formula, infatti, esprime una misurazione dell'alea, e la misurabilità è indice
(rectius: l'essenza) della razionalità dell'alea stessa. Questa misurazione, certo, potrà poi essere più o meno attendibile, a seconda dei criteri utilizzati, ma questo rileverà in una diversa, più articolata maniera. Si intende dire che, se quei criteri/formula si rivelano del tutto scollegati dalla realtà, allora si avrà effettivamente un'alea non razionale, con conseguente nullità del contratto;
ma se essi restano nell'ambito della plausibilità razionale, tanto basta a salvare il contratto stesso. Tutto questo, senza tener conto che nelle ipotesi, assolutamente frequenti nella pratica, in cui il contratto preveda la facoltà di recesso dell'investitore previo pagamento del costo di sostituzione, quel costo non è più solo virtuale ma diviene reale”.
Ancora, con l'ordinanza n. 22014/2023, ha precisato che “l'investitore può avere un parametro con cui misurare l'alea contrattuale al momento della stipula del contratto solo se conosce il metodo di calcolo per la determinazione del mark to market iniziale.
Analogamente, l'investitore solo se in grado di conoscere i futuri scenari probabilistici, può decidere consapevolmente nel corso del rapporto di sciogliersi eventualmente dal contratto, dopo aver effettuato una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa. Non sono quindi, all'uopo, sufficienti - difettando l'elemento essenziale della preventiva conoscibilità - eventuali successive comunicazioni, da parte della Banca, del mark to market periodico. Infine, non è neppure è sufficiente la sola indicazione nel contratto IRS del mark to market iniziale: trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, è necessario "che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile" (vedi Cass. n. 21616/2020, pag.
11)”.
Da ultimo, con ordinanza Sez. 1 n. 4076/2025, ha ulteriormente ribadito l'insufficienza della presenza nel contratto derivato dell'indicazione della durata, delle date di pagamento, del capitale di riferimento, del tasso fisso pattuito, della regola di computo degli interessi quali dati parametrici sulla base dei quali calcolarsi l'M.t.M.
(e quindi il valore teorico del contratto sulla base delle previsioni sul futuro andamento del tasso di riferimento), non essendo ciò conforme, in parte qua, al ripetuto e condivisibile orientamento espresso dalla Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di RS, precisando che “non è sufficiente, al
29 fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento (Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento – e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. – «non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario» (Cass. S.U. n. 8770/2020, cit.). Da qui la necessità «che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile», con la conseguente nullità del contratto, «che – è bene precisare – non è quella, virtuale
(art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle
Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto» (Cass. n. 24654/2022).
6.3. La Corte territoriale si è discostata da tali principi di diritto nella misura in cui si è affidata alla propria soggettiva convinzione circa la chiarezza dell'oggetto del contratto e della struttura dell'alea invece di «verificare – ai fini della liceità dei contratti – se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea.
Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti» (Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.). Nel caso di specie il mark to market non era indicato nel contratto e il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante tale circostanza sulla base del rilievo che «il c.d. mark to market non è l'oggetto del contratto di Interest Rate Swap, posto che, palesemente, oggetto del contratto sono le reciproche obbligazioni delle due parti di pagare l'una all'altra,
a seconda dei casi, a scadenze prestabilite, il differenziale sussistente tra due somme,
30 calcolate su un medesimo capitale di riferimento, con applicazione di due determinati parametri differenziati per le due parti». L'osservazione che il mark to market non è
l'oggetto del contratto è in sé corretta, ma non lo è la conseguenza tratta in merito all'irrilevanza, ai fini della validità del contratto, dell'effettivo accordo tra intermediario e investitore, non solo sul mark to market, ma, più in generale, «sulla misura dell'alea», in modo che sia assicurato il «presupposto dell'utilità sociale» che rende meritevoli di tutela le (sole) «scommesse razionali» stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del «settore finanziario»”.
Ebbene, nel caso di specie, nel contratto di RS oggetto di causa non risultano esplicitati, né sono altrimenti ricavabili sulla base di un rinvio individualizzante, la formula matematica di calcolo del "mark to market", né gli scenari probabilistici e i costi impliciti.
In parte qua nessuna delle due banche ha preso posizione, limitandosi a sostenere,
e quindi a ribadire, la tesi della inammissibilità delle doglianze sollevate con la prima memoria integrativa e la correttezza dell'operato di , tesi però infondata Parte_2 per quanto sopra si è detto.
Ciò posto, ritiene il Collegio, sulla base dei richiamati principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, che il mark to market rappresenti un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente, ed è pertanto necessario che nel contratto sia indicata la specifica formula matematica per la determinazione del suo valore di computo.
Inoltre, non si può ritenere irrilevante la mancata indicazione della formula matematica di calcolo del mark to market per il solo fatto che una formula di computo vi sia effettivamente stata e sia stata in concreto impiegata dalla banca (tesi questa, peraltro, non sostenuta da nessuna delle due banche), in quanto è necessario, sia che la formula matematica risulti effettivamente indicata nel contratto ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, sia che la misurazione dell'alea espressa dalla formula in concreto utilizzata sia attendibile in modo tale che la predetta alea risulti razionale, sia, ancora, che la stessa sia verificabile. E' per l'effetto del tutto irrilevante che nel rendiconto derivati alla data del 30.3.2018 riportato a pag. 9 della comparsa conclusionale di primo grado di parte attrice risulti indicato il valore dell a detta data. CP_15
Infine, parimenti essenziale, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, è l'esplicitazione degli scenari probabilistici, che consentono all'investitore di effettuare una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa, e
31 conseguentemente di decidere consapevolmente nel corso del rapporto se sciogliersi o meno dal contratto.
In definitiva, la carenza di esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici, rendendo l'oggetto del contratto derivato indeterminabile, comporta la nullità dell'intero contratto ex art. 1418 c.c.
L'accertamento della nullità del contratto in questione comporta la condanna di
[...]
alla restituzione all'attrice delle somme addebitatele, e quindi incassate, a CP_1 titolo di ratei differenziali in esecuzione del contratto stesso nei limiti di seguito indicati.
ha chiesto di ripetere le somme pagate a titolo di ratei differenziali negativi Pt_1 maturati in relazione all' di cui si tratta, addebitati, e quindi incassati, da CP_14
e quindi quelli maturati, addebitati ed incassati Controparte_1 successivamente alla data di esecuzione del contratto di cessione, quindi dopo il
27.6.2017.
A tale proposito occorre osservare che nella memoria depositata ex Parte_1 art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sia pure trattando della questione della legittimazione passiva di , ha dato conto di quali pagamenti avrebbe eseguito, osservando CP_1
“che a seguito dell'intervenuta cessione l'attrice ha pagato i ratei collegati allo Swap alla convenuta , ciò proprio a conferma della legittimazione passiva Controparte_4 della stessa nel giudizio per cui è causa, certamente in relazione al derivato [cfr. Co allegato – accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.01.2018 a favore di di Euro Co 43.242,60; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.07.2018 a favore di di Co Euro 47.929,10; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.10.2018 a favore di di Euro 46.434,25; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.01.2019 a favore di Co
di Euro 45.097,97; accredito n. 00800/1229/00000369 del 30.04.2019 a favore Co di di Euro 45.780,25; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.07.2019 a Co favore di di Euro 46.013,38; accredito n. 00800/1229/00000369 del 31.10.2019 Co a favore di di Euro 45.955,78; accredito n. 00800/1229/00000369 del Co 31.01.2020 a favore di di Euro 45.357,24; accredito n. 00800/1229/00000369 Co del 30.04.2020 a favore di di Euro 44.427,94; accredito n. Co 00800/1229/00000369 del 31.07.2020 a favore di di Euro 40.271,74; accredito Co n. 00800/1229/00000369 del 31.01.2018 a favore di di Euro 43.242,60; Con accredito n. 00800/1229/00000369 del 30.10.2020 a favore di di Euro Co 42.788,71; accredito n. 00800/1229/00000369 del 29.01.2021 a favore di di
Euro 42.096,90]”e quindi producendo in allegato le relative contabili (poi riprodotte
32 in questo grado), dalle quali risulta l'addebito del differenziale sul conto corrente della società e il contestuale accredito su altro conto corrente, intestato a Controparte_1
della medesima somma, a quel punto, non solo addebitata, ma in concreto
[...] prelevata dalla banca alla società debitrice, con conseguente sua definitiva indisponibilità in capo a quest'ultima(“OGGETTO: EC08 PROVVEDIAMO AD
ACCREDITARE: Ν. 00800/1229/00000369 IN EURO INTESTATO A Controparte_1
EURO (omissis) PROVVEDIAMO AD ADDEBITARE Ν. 40476/1000/00008047 IN
[...]
EURO INTESTATO A (omissis) TOTALE A VS DEBITO CON VALUTA Parte_1
(omissis) EURO (omissis). NOTE: DIFFERENZIALI SU CONTRATTI DERIVATI DI
TASSO OPERAZIONE ESEGUITA PER CONTO DI ASCOLI PI.VIA NAPOLI”).
Gli indicati addebiti (a e i corrispondenti accrediti (a Parte_1 Controparte_1
non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione, né nella prima risposta
[...] successiva, né in seguito, e possono ritenersi pertanto provati (siccome non contestati e comunque riscontrati su base documentale) nei termini esposti, e quindi in relazione alla loro esecuzione dal 31.1.2018 al 29.1.2021 per un ammontare complessivo di € 578.638,46, dal quale peraltro non possono defalcarsi gli importi in tesi incassati da per differenziali positivi (come richiesto dalla difesa Parte_1 di ), non essendo stati questi indicati, né comunque essendovi in atti alcuna CP_1 evidenza della loro effettiva esistenza.
A tale somma devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
L'ulteriore domanda di risarcimento del danno in tesi patito da in dipendenza Pt_1 della stipulazione del derivato, pari a € 33.340,13, come indicato dal consulente di parte attrice (“Condannare la convenuta al risarcimento dei danni Controparte_4 patiti nella misura indicata dal Tecnico di parte, pari ad €. 33.340,00 in relazione al contratto derivato di swap quale somma indebitamente versata, oppure nella maggior
o minor somma dovesse emergere da un'opportuna attività istruttoria, o da un equo
e prudente apprezzamento del Giudice anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”), non è invece accoglibile, costituendo il predetto importo il valore del flusso differenziale negativo dello swap alla data del 29.4.2016, addebitato da Parte_9 Co cessione a e del cui pagamento non è stato comunque fornito alcun riscontro.
14. Le conclusioni alle quali si è giunti in relazione al “quantum” ripetibile rendono superflua – nella parte relativa alla quantificazione delle somme indebitamente Co corrisposte dall'attrice a – la c.t.u. contabile di cui è stata rinnovata in questo grado la richiesta di ammissione da parte di . Pt_1
33 Quanto agli ulteriori quesiti che avrebbero dovuto porsi al consulente d'ufficio
(“Verifichi il CTU la violazione di tutte le norme in tema di informazione del cliente;
Accerti il CTU la perdita economica subita a seguito di un investimento costoso ed infruttuoso;
Verifichi il CTU se il tipo di investimento è compatibile con l'oggetto dell'attività che svolge la società; Quantifichi il CTU tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla società attrice per tutte le causali dedotte in atti”), l'istanza è invece, da un lato inammissibile, in quanto finalizzata ad accertamenti di diritto non delegabili ad un consulente tecnico contabile, e dall'altro inaccoglibile siccome palesemente esplorativa e comunque non più attuale avuto riguardo al perimetro del presente giudizio d'appello e al più limitato contenuto delle domande in questa sede riproposte.
Il terzo motivo va quindi respinto.
15. Quanto, infine, al secondo motivo – attinente alla statuizione di improcedibilità delle domande nei confronti di alla sua mancata Parte_4 estromissione dal processo e al conseguentemente errato giudizio sulle spese di lite
– va anzitutto osservato come fosse tenuta all'intervento in causa (avente ad Pt_5 oggetto due distinti rapporti, di cui uno, quello di mutuo, all'attualità già giudicato in senso favorevole sia ad , che a ) sulla base della specifica CP_1 Parte_2 previsione dell'art.
3.2 del Contratto di cessione, secondo cui: “Le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative faranno tutto quanto necessario e Co opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi
Contenzioso Escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le
Banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lett. (c), del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo Contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente Co (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con Co rispetto al predetto Contenzioso Escluso;
quindi, in caso di coinvolgimento di , le
Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative dovranno Con dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì che venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in LCA del singolo contenzioso, quale l'intervento volontario ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile, o altro strumento processuale che consenta il subentro dei Commissari Liquidatori nei giudizi in corso e l'inclusione anche in via tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle passività, anche a seguito della Restituzione (come infra Con definita); a sua volta potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che
34 Con dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la causa in luogo di , consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa”. Il contenzioso relativo al mutuo, come si è detto, ha costituito certamente un contenzioso escluso, avendo ad oggetto un rapporto interamente esaurito prima della data di efficacia del
Contratto di cessione. Quello relativo al derivato, pur riferendosi la pretesa restitutoria relativa ai flussi differenziali alla sola posizione di Intesa – essendo stata formalizzata solamente nei confronti di questa – presuppone necessariamente la valutazione dei contratti presupposti, e cioè il contratto quadro e quello di RS.
Così stando le cose non sussistevano le condizioni per disporre l'estromissione dal processo di V.B. in l.c.a.
Riguardo alle spese, all'esito della lite, alla luce delle conclusioni parzialmente diverse raggiunte in questa sede di gravame, segue necessariamente una nuova corrispondente regolamentazione, anche per il primo grado.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio – nel quale e Controparte_1 sono risultate interamente vincitrici con riguardo al Parte_4 contratto/rapporto di mutuo ed invece parzialmente soccombenti con riguardo al contratto derivato – le spese di lite di entrambi i gradi vanno parzialmente compensate in ragione della metà e poste per la restante metà a carico, in solido, di e di coatta amministrativa Controparte_1 Parte_2
e a favore di nella misura liquidata in dispositivo applicando parametri Parte_1 prossimi ai minimi relativamente allo scaglione di riferimento (da € 520.001 a €
1.000.000), avuto riguardo al valore del “decisum”, alla rilevanza e alla novità delle questioni affrontate e all'attività di difesa in concreto prestata, riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 e con previsione di distrazione dei compensi e dei rimborsi al difensore di parte attrice-appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 332/2023 R.G., in parziale riforma, per le ragioni esposte in motivazione, della impugnata sentenza n.
40/2023 del Tribunale di Treviso, che per il resto conferma, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara la legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione alla domanda attorea di accertamento della nullità del contratto di interest rate swap “Step up” stipulato il 29.7.2014 tra e Parte_2
35 e quindi ceduto a e di conseguente Parte_1 Controparte_1 restituzione dell'indebito nei limiti richiesti;
b) accerta e dichiara la nullità del contratto di interest rate swap “Step up” stipulato il 29.7.2014 tra e e quindi ceduto Parte_2 Parte_1
a Controparte_1
c) condanna, per l'effetto, a restituire a i Controparte_1 Parte_1 ratei differenziali complessivamente incassati dal 31.1.2018 al 29.1.2021 per complessivi € 578.638,46, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (11.2.2021) al saldo effettivo;
d) compensa per la metà le spese di lite del primo e del secondo grado e condanna, in solido, e Controparte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_2
, a rimborsare all'attrice/appellante, la restante
[...] Parte_1 metà, che liquida, in misura già così dimidiata: quanto al primo grado, in complessivi € 9.500 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge) e in € 259 per rimborsi;
quanto al secondo grado, in complessivi € 6.500 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge) e in €
402 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
36