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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via C Pintus 09134 Cagliari CA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02580202500003240000 CATASTO-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato e la cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti presupposti. Voglia inoltre procedere all'accertamento della prescrizione e/o della decadenza del credito di natura tributaria supposto all'atto impugnato e condannare la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, distratte in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02580202500003240000 con il quale è stato richiesto il pagamento della cartella di pagamento n. 02520220005942238000 notificata il 19/12/2024, concernente il mancato pagamento di un bollo auto per l'anno 2016 per €
198,66, e conseguente sanzione pari ad € 59,60. In primo luogo la difesa sostiene che il credito sia prescritto per decorso del termine triennale di prescrizione e che l'atto presupposto non sia stato notificato. Essa inoltre ritiene che non può essere disposto il fermo dell'autovettura, perché la stessa è Ricorrente_1utilizzata per il trasporto della moglie del signor , in quanto disabile.
Il ricorrente, inoltre, eccepisce che gli aumenti semestrali in caso di ritardo nel pagamento dell'ingiunzione siano illegittimi e che l'atto sia nullo perché mancante dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ricorrente_1Nelle memorie allegate al ricorso il Sig. sottolinea che il Comune di Domus De Maria ha cambiato la toponomastica della via nel 2019 e la sua residenza, Indirizzo_1che prima era è stata modificata con Indirizzo_2 e che la presunta notificazione ex art 143 c.p.c. deve ritenersi nulla in quanto l'ufficiale non ha svolto adeguate ricerche. Se avesse preso informazioni presso il comune avrebbe scoperto il cambio di toponomastica. Il ricorrente fa presente che non può subire i danni causati dall'errore del comune e dell'ufficiale, soprattutto perché si tratta di un credito del 2016 che si è prescritto nel 2019 e che è stato iscritto a ruolo nel
2022 e notificato nel 2024. L'Amministrazione finanziaria, nelle proprie controdeduzioni, ritiene che i motivi del ricorso siano da ritenere totalmente infondati ed insiste per il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto. Dalla documentazione presente agli atti risulta che la notifica della cartella di pagamento 02520220005942238 è stata effettuata mediante invio di raccomandata A/R n. 69517393878-7 di Poste Italiane. Risulta quindi che il 25 giugno 2024 l'incaricato alla consegna si è recato all'indirizzo di residenza del ricorrente e non ha potuto recapitare il plico perché il destinatario è risultato sconosciuto. La notificazione, dunque, è proseguita mediante affidamento al messo notificatore, che, recandosi presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, l'ha eseguita il 19.12.2024, mediante deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso nell'apposito albo in ossequio al disposto dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R n. 600/1973, richiamato dall'art. 26, del D.P.R.
n. 602/1973. Il messo, inoltre, ha certificato l'irreperibilità assoluta del destinatario, come già testimoniato dall'operatore postale, dichiarando l'esito infruttuoso della richiesta di informazioni, come puntualmente attestato nella relazione di notifica, redatta dallo stesso. Il meso notificatore ha eseguito più accessi, il 12 ed il 18 dicembre 2024 fra loro distanziati, Ma la consegna non si è resa possibile perché, all'indirizzo indicato, la casa è risultata senza campanello, la cassetta senza nome, la casa senza cancello dentro un lungo terreno, risultando, pertanto, il destinatario sconosciuto. Il contribuente che ha un indirizzo privo di numero civico, viola gli obblighi previsti dal D.P.R.
n. 223/1989, che, all'articolo 42, così recita: «Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili». Questa circostanza ha legittimato la notificazione per irreperibilità assoluta che non prevede l'invio della raccomandata. La notificazione dell'atto esattoriale, perfezionata il 3 settembre
2024, è pertanto rituale e ogni censura sul titolo, sugli atti prodromici, sul credito in essi affermato, è irrimediabilmente tardiva e pertanto inammissibile.
Il ricorrente ha sostenuto che il Comune di Domus De Maria ha cambiato la toponomastica della via nel 2019 e la propria residenza e che la notificazione ex art 143 cpc deve ritenersi nulla in quanto l'ufficiale non ha svolto adeguate ricerche, ma se avesse preso informazioni presso il comune avrebbe scoperto il cambio di toponomastica. Ma dall'esame del certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Domus De Maria, emerge tuttavia che il Sig.
Ricorrente_1 fosse residente nel citato comune dal 28 novembre 2011 fino al 08 agosto 2025, data nella quale, a seguito dell'aggiornamento di cui agli artt. 44 e 47 del D.P.R. 223/1989,
Indirizzo_2l'indirizzo è stato variato in . Quanto all'intervenuta prescrizione del credito si deve riconoscere che il breve intervallo di tempo intercorso tra la notifica della cartella, avvenuta il 19 dicembre 2024 e la notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuta il 17 luglio 2025 esclude che si sia avverata la prescrizione, mentre ipotetici eventi estintivi antecedenti la notifica dovevano essere opposti in sede di impugnazione della cartella. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di odierna impugnazione è stata infatti preceduta dalla rituale notifica della cartella di pagamento alla quale fa espressamente richiamo nella prima pagina, e pertanto il contribuente aveva l'onere di impugnare la sottostante cartella per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari.
La cartella di pagamento, ove non impugnata nei termini decadenziali, secondo costante giurisprudenza, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. Vale infatti il principio di cui all'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui ogni atto è impugnabile per vizi propri ed è fatto divieto quindi di introdurre nel giudizio contro un atto successivo vizi attinenti a un atto precedente che si è reso definitivo per mancata impugnazione a fronte della sua regolare notifica. Quindi il ricorrente è decaduto dal potere di impugnare gli atti prodromici, la qual cosa rende il ricorso inammissibile per palese tardività rispetto al termine stabilito dall'articolo 21 del D.lgs. n. 546 del 1992. Non possono essere accolti i rilievi concernenti il difetto di motivazione del preavviso di fermo amministrativo, l'illegittimità degli aumenti semestrali in caso di ritardo nel pagamento ed anche la nullità dell'atto per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
L'art. 86, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che: «La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari». Non sussiste, quindi, un contenuto predeterminato e vincolante e la comunicazione di cui si discute non può certo essere censurata sul presupposto dell'assenza dei requisiti e allegazioni richiesti dal ricorrente ma normativamente non prescritti. Nel caso in esame, peraltro, l'Agente della riscossione si è anche premurato di riprendere il contenuto essenziale dei precedenti atti, indicando la natura dei tributi iscritti a ruolo, l'anno di riferimento degli stessi, l'ente impositore, il debito originario e il debito residuo, distinto per capitale, interessi ed altri accessori, di cui sono indicate le modalità di calcolo anche attraverso il richiamo alle norme che li disciplinano. Quale altro argomento di opposizione la difesa rileva l'illegittimità del preavviso di fermo
Targa_1perché il veicolo Volkswagen 1.4 TSI, targato , è utilizzato per il trasporto di una persona con disabilità, così come comprovato dalla documentazione depositata. Ma nella documentazione presente nel fascicolo telematico la circostanza non è stata documentata.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 483,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari.
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Giudice
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via C Pintus 09134 Cagliari CA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02580202500003240000 CATASTO-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato e la cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti presupposti. Voglia inoltre procedere all'accertamento della prescrizione e/o della decadenza del credito di natura tributaria supposto all'atto impugnato e condannare la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, distratte in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02580202500003240000 con il quale è stato richiesto il pagamento della cartella di pagamento n. 02520220005942238000 notificata il 19/12/2024, concernente il mancato pagamento di un bollo auto per l'anno 2016 per €
198,66, e conseguente sanzione pari ad € 59,60. In primo luogo la difesa sostiene che il credito sia prescritto per decorso del termine triennale di prescrizione e che l'atto presupposto non sia stato notificato. Essa inoltre ritiene che non può essere disposto il fermo dell'autovettura, perché la stessa è Ricorrente_1utilizzata per il trasporto della moglie del signor , in quanto disabile.
Il ricorrente, inoltre, eccepisce che gli aumenti semestrali in caso di ritardo nel pagamento dell'ingiunzione siano illegittimi e che l'atto sia nullo perché mancante dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ricorrente_1Nelle memorie allegate al ricorso il Sig. sottolinea che il Comune di Domus De Maria ha cambiato la toponomastica della via nel 2019 e la sua residenza, Indirizzo_1che prima era è stata modificata con Indirizzo_2 e che la presunta notificazione ex art 143 c.p.c. deve ritenersi nulla in quanto l'ufficiale non ha svolto adeguate ricerche. Se avesse preso informazioni presso il comune avrebbe scoperto il cambio di toponomastica. Il ricorrente fa presente che non può subire i danni causati dall'errore del comune e dell'ufficiale, soprattutto perché si tratta di un credito del 2016 che si è prescritto nel 2019 e che è stato iscritto a ruolo nel
2022 e notificato nel 2024. L'Amministrazione finanziaria, nelle proprie controdeduzioni, ritiene che i motivi del ricorso siano da ritenere totalmente infondati ed insiste per il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto. Dalla documentazione presente agli atti risulta che la notifica della cartella di pagamento 02520220005942238 è stata effettuata mediante invio di raccomandata A/R n. 69517393878-7 di Poste Italiane. Risulta quindi che il 25 giugno 2024 l'incaricato alla consegna si è recato all'indirizzo di residenza del ricorrente e non ha potuto recapitare il plico perché il destinatario è risultato sconosciuto. La notificazione, dunque, è proseguita mediante affidamento al messo notificatore, che, recandosi presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, l'ha eseguita il 19.12.2024, mediante deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso nell'apposito albo in ossequio al disposto dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R n. 600/1973, richiamato dall'art. 26, del D.P.R.
n. 602/1973. Il messo, inoltre, ha certificato l'irreperibilità assoluta del destinatario, come già testimoniato dall'operatore postale, dichiarando l'esito infruttuoso della richiesta di informazioni, come puntualmente attestato nella relazione di notifica, redatta dallo stesso. Il meso notificatore ha eseguito più accessi, il 12 ed il 18 dicembre 2024 fra loro distanziati, Ma la consegna non si è resa possibile perché, all'indirizzo indicato, la casa è risultata senza campanello, la cassetta senza nome, la casa senza cancello dentro un lungo terreno, risultando, pertanto, il destinatario sconosciuto. Il contribuente che ha un indirizzo privo di numero civico, viola gli obblighi previsti dal D.P.R.
n. 223/1989, che, all'articolo 42, così recita: «Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili». Questa circostanza ha legittimato la notificazione per irreperibilità assoluta che non prevede l'invio della raccomandata. La notificazione dell'atto esattoriale, perfezionata il 3 settembre
2024, è pertanto rituale e ogni censura sul titolo, sugli atti prodromici, sul credito in essi affermato, è irrimediabilmente tardiva e pertanto inammissibile.
Il ricorrente ha sostenuto che il Comune di Domus De Maria ha cambiato la toponomastica della via nel 2019 e la propria residenza e che la notificazione ex art 143 cpc deve ritenersi nulla in quanto l'ufficiale non ha svolto adeguate ricerche, ma se avesse preso informazioni presso il comune avrebbe scoperto il cambio di toponomastica. Ma dall'esame del certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Domus De Maria, emerge tuttavia che il Sig.
Ricorrente_1 fosse residente nel citato comune dal 28 novembre 2011 fino al 08 agosto 2025, data nella quale, a seguito dell'aggiornamento di cui agli artt. 44 e 47 del D.P.R. 223/1989,
Indirizzo_2l'indirizzo è stato variato in . Quanto all'intervenuta prescrizione del credito si deve riconoscere che il breve intervallo di tempo intercorso tra la notifica della cartella, avvenuta il 19 dicembre 2024 e la notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuta il 17 luglio 2025 esclude che si sia avverata la prescrizione, mentre ipotetici eventi estintivi antecedenti la notifica dovevano essere opposti in sede di impugnazione della cartella. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di odierna impugnazione è stata infatti preceduta dalla rituale notifica della cartella di pagamento alla quale fa espressamente richiamo nella prima pagina, e pertanto il contribuente aveva l'onere di impugnare la sottostante cartella per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari.
La cartella di pagamento, ove non impugnata nei termini decadenziali, secondo costante giurisprudenza, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. Vale infatti il principio di cui all'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui ogni atto è impugnabile per vizi propri ed è fatto divieto quindi di introdurre nel giudizio contro un atto successivo vizi attinenti a un atto precedente che si è reso definitivo per mancata impugnazione a fronte della sua regolare notifica. Quindi il ricorrente è decaduto dal potere di impugnare gli atti prodromici, la qual cosa rende il ricorso inammissibile per palese tardività rispetto al termine stabilito dall'articolo 21 del D.lgs. n. 546 del 1992. Non possono essere accolti i rilievi concernenti il difetto di motivazione del preavviso di fermo amministrativo, l'illegittimità degli aumenti semestrali in caso di ritardo nel pagamento ed anche la nullità dell'atto per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
L'art. 86, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che: «La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari». Non sussiste, quindi, un contenuto predeterminato e vincolante e la comunicazione di cui si discute non può certo essere censurata sul presupposto dell'assenza dei requisiti e allegazioni richiesti dal ricorrente ma normativamente non prescritti. Nel caso in esame, peraltro, l'Agente della riscossione si è anche premurato di riprendere il contenuto essenziale dei precedenti atti, indicando la natura dei tributi iscritti a ruolo, l'anno di riferimento degli stessi, l'ente impositore, il debito originario e il debito residuo, distinto per capitale, interessi ed altri accessori, di cui sono indicate le modalità di calcolo anche attraverso il richiamo alle norme che li disciplinano. Quale altro argomento di opposizione la difesa rileva l'illegittimità del preavviso di fermo
Targa_1perché il veicolo Volkswagen 1.4 TSI, targato , è utilizzato per il trasporto di una persona con disabilità, così come comprovato dalla documentazione depositata. Ma nella documentazione presente nel fascicolo telematico la circostanza non è stata documentata.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 483,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari.
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Giudice
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)