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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE MA NC, Presidente
BASCUCCI SANTE, TO
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 66/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso
Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Fermo - Via Salvo D'Acquisto N. 81
63900 Fermo FM
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 251/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Ascoli Piceno sez. 1 e pubblicata il 12/7/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ5030100440 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n.
46/1/2019 del 18/4/2019, depositata in Segreteria in data 18/7/2019, è stato respinto il ricorso di Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, con condanna al pagamento delle spese processuali del grado.
Si legge in motivazione:
Che, con l'avviso di accertamento oggetto del presente processo,
l'Amministrazione Finanziaria ha contestato alla società contribuente un'omessa
2 fatturazione con evasione di I.V.A. ed una indebita deduzione dei costi riportati in una fattura relativa ad un contratto di compravendita in forza del quale la società aveva venduto un'imbarcazione, dotata di licenza di navigazione ed utilizzata dalla società per lo svolgimento di attività commerciale, ad un cittadino di nazionalità extra U.E. – tale Nominativo_1 – il quale, all'atto dell'acquisto, aveva rilasciato una dichiarazione con la quale si impegnava ad utilizzare il mezzo nello svolgimento di una attività d'impresa;
che le parti contraenti di tale contratto di compravendita avevano evocato, per giustificare l'omessa fatturazione e l'omessa sottoposizione del contratto all'I.V.A., il fatto che si trattava di cessione di bene da impiegarsi in attività
d'impresa in acque internazionali, come tale escluso dal regime dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 8 bis – comma 1^ lett. a) - D.P.R. 29/9/1972 n. 633;
che l'imbarcazione de qua, per contro, doveva essere definita quale
“imbarcazione da diporto” che, come tale, non poteva essere impiegata nel trasporto di beni e, dunque, non poteva essere utilizzata nello svolgimento di un'attività d'impresa.
Da quanto sopra consegue che il contratto di compravendita stipulato dalla società contribuente non rientrava nei casi di esonero dalla sottoposizione all'I.V.A.
2. Avverso la decisione ha proposto appello la società contribuente affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce l'erronea e la falsa applicazione della disposizione normativa sopra citata (art. 8 bis – comma 1^ lett. a) – D.P.R. n. 633/72).
Sostiene l'appellante che “… tale norma, com'è noto, disciplina le ipotesi di esenzione dalla imposizione I.V.A. per le transazioni commerciali e per le cessioni, come nel caso qui trattato, di imbarcazioni tra soggetti esercenti attività commerciale. Ebbene il
Giudice ascolano, dopo avere ricordato ciò, attingendo a piene mani dalle argomentazioni addotte dall'ufficio, conclude affermando (erroneamente) che in capo
3 all'acquirente non risulta il requisito di imprenditorialità.”.
Avuto, inoltre, riguardo alle caratteristiche del bene ceduto, non poteva dubitarsi del fatto che “… risulti implicitamente accertata la capacità oggettiva dell'imbarcazione oggetto di compravendita ad essere destinata all'esercizio di attività commerciale, sia perché ciò faceva sino alla cessione la società cedente e sia perché quest'ultima, attraverso il deposito di opportuna documentazione (v. licenza di navigazione;
contratti vari di noleggio;
ecc.) ha documentato e comprovato tale natura;
e sia, infine, perché le caratteristiche strutturali della imbarcazione erano compatibili a tale uso ed erano ritenute rilevanti e decisive. a nulla rilevando le scelte soggettive della proprietà.”.
Da ciò consegue, pertanto, che “Ha quindi errato il Giudice ascolano laddove ha ritenuto di dovere verificare (erroneamente, peraltro, come più appresso si dirà) la imprenditorialità o meno della parte acquirente, dovendo, invece, limitare la sua indagine soltanto, appunto, al possesso o meno dei requisiti soggettivi voluti dalla norma dell'imbarcazione.).”
2.2 Con il secondo motivo si contesta l'erronea valutazione della prova.
Evidenzia l'appellante che “Il Giudice di prime cure afferma, nella propria sentenza, che, in capo all'acquirente, non possa presumersi la sussistenza del possesso del requisito dell'imprenditorialità in quanto esso acquirente non ha dimostrato “con documenti probanti” di possedere tale presupposto. Tale affermazione appare apodittica e comunque sembra non tenere conto della prova documentale fornita.
Invero, la società venditrice, alla richiesta dell'acquirente di poter accedere al beneficio dell'esenzione dell'Iva ha preteso che questi rilasciasse apposita dichiarazione con la quale confermava che avrebbe utilizzato l'imbarcazione in acque internazionali per usi commerciali di noleggio.”.
Si stigmatizza, inoltre, nell'atto di gravame, che il primo Giudice, avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione dell'acquirente è fedefacente e penalmente rilevante ai sensi dell'art. 46 – comma 3^ - D.P.R. n. 633/72, avrebbe dovuto attribuire alla
4 dichiarazione di Nominativo_1 valore probatorio idoneo e sufficiente per potere addivenire alla conclusione in forza della quale sussiste in capo a questi il requisito della imprenditorialità: “In conseguenza di ciò, ritiene questa parte appellante che il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare la dichiarazione rilasciata dall'acquirente, affermandone la sua rilevanza ed attitudine a comprovare la natura commerciale ed imprenditoriale dell'attività svolta e, di conseguenza, affermare la sussistenza della prova in ordine alla natura imprenditoriale della parte cessionaria con conseguente legittima applicazione della esenzione prevista dall'art. 8 bis del D.P.R.
633/72.”.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria così controdeducendo:
a. la presente vicenda riguarda l'omessa fatturazione del prezzo di un contratto di compravendita: “ Ricorrente_1In data 20/2/2006 la stipula un contratto di leasing con
Società_1la società “ S.p.a.; in forza di tale contratto l'allora “
Società_2 ” acquisisce in leasing l'imbarcazione
(catamarano) marca HTEP Polska LTD, modello Sunreef 60 di lunghezza mt
18,90, larghezza mt 9,30, completo di n. 2 motori marca Yanmar modello
M14013987 matricole n. F33673 + F33672 telaio: PLSRY60CL0G606, targa:
PF1530D. Nell'anno 2012 l'imbarcazione viene riscattata dalla società, che nel
Ricorrente_1frattempo si era trasformata in s.r.l., ad un prezzo di € 282.629,91 + Iva
Ricorrente_1€ 504,28. La stessa imbarcazione è stata successivamente ceduta dalla
Nominativo_2s.r.l. nell'anno 2013 (atto di cessione del Notaio del 2/4/2013 registrato a Fermo in data 15/4/2013 al n° 001397 Serie 1 T “4 giugno 2013") ad
Nominativo_1un prezzo di € 630.000,00 al signor cittadino russo, residente a Mosca (Russia) senza emissione di fattura e pertanto senza applicazione di
I.v.a.”: tale operazione ha generato una minusvalenza non dichiarata: “Il controllo del calcolo della suddetta minusvalenza ha evidenziato l'errato conteggio della stessa: la tabella esplicativa delle pagine 7 e 8 dell'atto de quo
5 chiarisce il calcolo fatto dall'Ufficio, il quale ha riconosciuto i canoni leasing e le spese relative all'imbarcazione documentati e capitalizzati nel corso degli anni;
tale ricalcolo fa emergere una minusvalenza deducibile ai fini delle imposte dirette pari ad € 689,28 (prezzo di cessione di € 630.000,00 – costi imbarcazione documentati e capitalizzati € 630.689,28) e non di € 65.838,11.”;
b. la società venditrice, come contestato nell'avviso, aveva anche illegittimamente dedotto i costi: “L'Ufficio ha chiaramente motivato che i rilievi di cui ai punti n. 2a
(costi dedotti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, nell'esercizio 2013 e ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.P.R. 917/86 per difetto di inerenza, per l'importo di € 3.545,13 (costo dedotto € 5.527,86 – costo deducibile € 1.982,73)) e 2b (in riferimento ai sopra citati costi non deducibili ai fini delle imposte dirette la società ha indebitamente detratto Iva per € 218,46 - imponibile Iva 10% € 2.184,60) sono relativi alle fatture elencate nella tabella 1sopracitata e contabilizzate …”;
c. con il ricorso proposto le precedenti contestazioni sub a. e sub b. non hanno formato oggetto di impugnazione sicché, in relazione ad esse, l'avviso deve ritenersi legittimo siccome non contestato;
d. la pretesa di non assoggettare ad I.V.A. il contratto di compravendita di cui sopra è errata: “… la questione dunque concerne l'applicazione o meno della previsione di non imponibilità, di cui all'art. 8 bis del D.P.R. 633/72 nei casi di operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ed, in particolare, delle operazioni di cui al comma 1 lett. a): le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50.”;
6 e. come anche chiarito con circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/3/2008 n. 95E
“La richiamata norma non comprende nell'ambito dell'agevolazione, le operazioni relative alle unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, in considerazione della circostanza che tali imbarcazioni sono utilizzate per fini
“sportivi o ricreativi” (art. 1, legge n. 50 del 1971). In ordine alle unità da diporto, tuttavia, la disciplina I.V.A. ha subìto negli anni una notevole evoluzione, della quale ha preso atto l'Agenzia nella risoluzione n. 94/E del 2002, in cui si è chiarito che l'esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità di cui all'art.
8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le unità utilizzate per attività commerciali che si concretizzano nella stipula di contratti di noleggio.”;
f. la società appellante non ha prodotto alcuna valida documentazione dalla quale si possa evincere che l'acquirente, a prescindere dalle sue qualità soggettive
(privato cittadino ovvero imprenditore commerciale) utilizzerà l'imbarcazione, che comunque non possiede alcun requisito per potere essere qualificata come
“nave commerciale”, essendo, per contro, “un'imbarcazione da diporto”, per lo svolgimento di un'attività commerciale: “La società appellante aveva allegato al ricorso una mera autodichiarazione (nemmeno nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio), in carta semplice, datata 3/4/2013 con la quale il soggetto acquirente chiedeva l'applicazione del regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/72, in quanto l'imbarcazione verrà utilizzata in acque internazionali per usi commerciali. La valenza di tale documento è nulla visto che è di palese evidenza l'irrilevanza probatoria di tale dichiarazione, redatta in italiano da un cittadino russo residente in [...], di incerta provenienza e priva di data certa. Controparte contesta ciò asserendo che la norma non richiede particolari forme sacramentali per effettuare tale dichiarazione, la quale soggiace alla sanzione della pena pecuniaria ove
7 mendace.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte che i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro interconnessione logico-giuridica, sono infondati.
4.1 In primo luogo, occorre convenirsi con la prospettazione dell'Ufficio, ossia circa il fatto che il presente processo ha ad oggetto solo una delle tre contestazioni contenute nell'avviso di accertamento impugnato di guisa che, anche se l'appello fosse fondato, dovrebbe addivenirsi ad una pronuncia di illegittimità solo parziale dell'avviso di accertamento de quo. 2
4.2 In secondo luogo, in omaggio al principio della ricerca della motivazione più fluida, va ritenuto che, nella presente vicenda, non può operare la disciplina di esenzione I.V.A. evocata per difetto di prova che il bene è impiegato (ora e non in futuro) in attività commerciale.
Ed invero, nulla è dato conoscere circa lo status soggettivo dell'acquirente e la dichiarazione allegata dalla società appellante non può produrre alcun effetto rilevante da un punto di vista fiscale.
In questo senso. “In tema di I.V.A., l'esenzione per la cessione di navi destinate alla navigazione in alto mare, di cui all'art.
8-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che, nel testo interpolato dall'art. 8, comma 2, lett. e), n. 1), della l. n. 217 del 2011, recepisce l'art. 148 della
Dir. 112/2006/CE, presuppone un'effettiva e concreta attività di navigazione in alto mare, sicché il cedente, che in difetto di esenzione sarebbe il soggetto obbligato al versamento dell'imposta, è tenuto a verificare, alla stregua e nei limiti degli ordinari criteri di diligenza professionale in ragione dell'attività esercitata, l'effettivo utilizzo, da parte del cessionario, della nave oggetto di contratto ed a fornirne la relativa prova, innanzitutto attraverso il giornale di navigazione, ex artt.
8 3173, lett. c), e 174, comma 3, e 178 c.n., altrimenti rispondendo dell'omesso versamento.”.
Orbene, va da sé che parte appellante, adempiendo puntualmente al proprio onere di prova ex art. 2697 c.c., ben avrebbe potuto fornire, almeno a questo Giudice superiore, prova dell'effettivo utilizzo, quantomeno alla data odierna, in attività commerciale dell'imbarcazione compravenduta, prova che, in ragione del criterio della c.d. vicinanza, gravata sulla società contribuente.
La manifestamente infondatezza dell'atto di gravame comporta la condanna di parte appellante alle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo – e che vanno così determinate: € 2.500,00 per la fase studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva ed € 2.700,00 per la fase della 4discussione per così complessivi € 6.000,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 in €
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente pag. 3 dell'atto di costituzione in giudizio. 2 “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” Cass. sez. Lav. 20/5/2020 n. 9309. 3 Cass. sez. V 6/8/2024 n. 22261. 4 La richiesta liquidazione per la “fase istruttoria” non spetta, non essendosi svolta, in questo grado, alcuna attività istruttoria.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE MA NC, Presidente
BASCUCCI SANTE, TO
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 66/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso
Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Fermo - Via Salvo D'Acquisto N. 81
63900 Fermo FM
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 251/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Ascoli Piceno sez. 1 e pubblicata il 12/7/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ5030100440 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n.
46/1/2019 del 18/4/2019, depositata in Segreteria in data 18/7/2019, è stato respinto il ricorso di Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, con condanna al pagamento delle spese processuali del grado.
Si legge in motivazione:
Che, con l'avviso di accertamento oggetto del presente processo,
l'Amministrazione Finanziaria ha contestato alla società contribuente un'omessa
2 fatturazione con evasione di I.V.A. ed una indebita deduzione dei costi riportati in una fattura relativa ad un contratto di compravendita in forza del quale la società aveva venduto un'imbarcazione, dotata di licenza di navigazione ed utilizzata dalla società per lo svolgimento di attività commerciale, ad un cittadino di nazionalità extra U.E. – tale Nominativo_1 – il quale, all'atto dell'acquisto, aveva rilasciato una dichiarazione con la quale si impegnava ad utilizzare il mezzo nello svolgimento di una attività d'impresa;
che le parti contraenti di tale contratto di compravendita avevano evocato, per giustificare l'omessa fatturazione e l'omessa sottoposizione del contratto all'I.V.A., il fatto che si trattava di cessione di bene da impiegarsi in attività
d'impresa in acque internazionali, come tale escluso dal regime dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 8 bis – comma 1^ lett. a) - D.P.R. 29/9/1972 n. 633;
che l'imbarcazione de qua, per contro, doveva essere definita quale
“imbarcazione da diporto” che, come tale, non poteva essere impiegata nel trasporto di beni e, dunque, non poteva essere utilizzata nello svolgimento di un'attività d'impresa.
Da quanto sopra consegue che il contratto di compravendita stipulato dalla società contribuente non rientrava nei casi di esonero dalla sottoposizione all'I.V.A.
2. Avverso la decisione ha proposto appello la società contribuente affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce l'erronea e la falsa applicazione della disposizione normativa sopra citata (art. 8 bis – comma 1^ lett. a) – D.P.R. n. 633/72).
Sostiene l'appellante che “… tale norma, com'è noto, disciplina le ipotesi di esenzione dalla imposizione I.V.A. per le transazioni commerciali e per le cessioni, come nel caso qui trattato, di imbarcazioni tra soggetti esercenti attività commerciale. Ebbene il
Giudice ascolano, dopo avere ricordato ciò, attingendo a piene mani dalle argomentazioni addotte dall'ufficio, conclude affermando (erroneamente) che in capo
3 all'acquirente non risulta il requisito di imprenditorialità.”.
Avuto, inoltre, riguardo alle caratteristiche del bene ceduto, non poteva dubitarsi del fatto che “… risulti implicitamente accertata la capacità oggettiva dell'imbarcazione oggetto di compravendita ad essere destinata all'esercizio di attività commerciale, sia perché ciò faceva sino alla cessione la società cedente e sia perché quest'ultima, attraverso il deposito di opportuna documentazione (v. licenza di navigazione;
contratti vari di noleggio;
ecc.) ha documentato e comprovato tale natura;
e sia, infine, perché le caratteristiche strutturali della imbarcazione erano compatibili a tale uso ed erano ritenute rilevanti e decisive. a nulla rilevando le scelte soggettive della proprietà.”.
Da ciò consegue, pertanto, che “Ha quindi errato il Giudice ascolano laddove ha ritenuto di dovere verificare (erroneamente, peraltro, come più appresso si dirà) la imprenditorialità o meno della parte acquirente, dovendo, invece, limitare la sua indagine soltanto, appunto, al possesso o meno dei requisiti soggettivi voluti dalla norma dell'imbarcazione.).”
2.2 Con il secondo motivo si contesta l'erronea valutazione della prova.
Evidenzia l'appellante che “Il Giudice di prime cure afferma, nella propria sentenza, che, in capo all'acquirente, non possa presumersi la sussistenza del possesso del requisito dell'imprenditorialità in quanto esso acquirente non ha dimostrato “con documenti probanti” di possedere tale presupposto. Tale affermazione appare apodittica e comunque sembra non tenere conto della prova documentale fornita.
Invero, la società venditrice, alla richiesta dell'acquirente di poter accedere al beneficio dell'esenzione dell'Iva ha preteso che questi rilasciasse apposita dichiarazione con la quale confermava che avrebbe utilizzato l'imbarcazione in acque internazionali per usi commerciali di noleggio.”.
Si stigmatizza, inoltre, nell'atto di gravame, che il primo Giudice, avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione dell'acquirente è fedefacente e penalmente rilevante ai sensi dell'art. 46 – comma 3^ - D.P.R. n. 633/72, avrebbe dovuto attribuire alla
4 dichiarazione di Nominativo_1 valore probatorio idoneo e sufficiente per potere addivenire alla conclusione in forza della quale sussiste in capo a questi il requisito della imprenditorialità: “In conseguenza di ciò, ritiene questa parte appellante che il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare la dichiarazione rilasciata dall'acquirente, affermandone la sua rilevanza ed attitudine a comprovare la natura commerciale ed imprenditoriale dell'attività svolta e, di conseguenza, affermare la sussistenza della prova in ordine alla natura imprenditoriale della parte cessionaria con conseguente legittima applicazione della esenzione prevista dall'art. 8 bis del D.P.R.
633/72.”.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria così controdeducendo:
a. la presente vicenda riguarda l'omessa fatturazione del prezzo di un contratto di compravendita: “ Ricorrente_1In data 20/2/2006 la stipula un contratto di leasing con
Società_1la società “ S.p.a.; in forza di tale contratto l'allora “
Società_2 ” acquisisce in leasing l'imbarcazione
(catamarano) marca HTEP Polska LTD, modello Sunreef 60 di lunghezza mt
18,90, larghezza mt 9,30, completo di n. 2 motori marca Yanmar modello
M14013987 matricole n. F33673 + F33672 telaio: PLSRY60CL0G606, targa:
PF1530D. Nell'anno 2012 l'imbarcazione viene riscattata dalla società, che nel
Ricorrente_1frattempo si era trasformata in s.r.l., ad un prezzo di € 282.629,91 + Iva
Ricorrente_1€ 504,28. La stessa imbarcazione è stata successivamente ceduta dalla
Nominativo_2s.r.l. nell'anno 2013 (atto di cessione del Notaio del 2/4/2013 registrato a Fermo in data 15/4/2013 al n° 001397 Serie 1 T “4 giugno 2013") ad
Nominativo_1un prezzo di € 630.000,00 al signor cittadino russo, residente a Mosca (Russia) senza emissione di fattura e pertanto senza applicazione di
I.v.a.”: tale operazione ha generato una minusvalenza non dichiarata: “Il controllo del calcolo della suddetta minusvalenza ha evidenziato l'errato conteggio della stessa: la tabella esplicativa delle pagine 7 e 8 dell'atto de quo
5 chiarisce il calcolo fatto dall'Ufficio, il quale ha riconosciuto i canoni leasing e le spese relative all'imbarcazione documentati e capitalizzati nel corso degli anni;
tale ricalcolo fa emergere una minusvalenza deducibile ai fini delle imposte dirette pari ad € 689,28 (prezzo di cessione di € 630.000,00 – costi imbarcazione documentati e capitalizzati € 630.689,28) e non di € 65.838,11.”;
b. la società venditrice, come contestato nell'avviso, aveva anche illegittimamente dedotto i costi: “L'Ufficio ha chiaramente motivato che i rilievi di cui ai punti n. 2a
(costi dedotti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, nell'esercizio 2013 e ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.P.R. 917/86 per difetto di inerenza, per l'importo di € 3.545,13 (costo dedotto € 5.527,86 – costo deducibile € 1.982,73)) e 2b (in riferimento ai sopra citati costi non deducibili ai fini delle imposte dirette la società ha indebitamente detratto Iva per € 218,46 - imponibile Iva 10% € 2.184,60) sono relativi alle fatture elencate nella tabella 1sopracitata e contabilizzate …”;
c. con il ricorso proposto le precedenti contestazioni sub a. e sub b. non hanno formato oggetto di impugnazione sicché, in relazione ad esse, l'avviso deve ritenersi legittimo siccome non contestato;
d. la pretesa di non assoggettare ad I.V.A. il contratto di compravendita di cui sopra è errata: “… la questione dunque concerne l'applicazione o meno della previsione di non imponibilità, di cui all'art. 8 bis del D.P.R. 633/72 nei casi di operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ed, in particolare, delle operazioni di cui al comma 1 lett. a): le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50.”;
6 e. come anche chiarito con circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/3/2008 n. 95E
“La richiamata norma non comprende nell'ambito dell'agevolazione, le operazioni relative alle unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, in considerazione della circostanza che tali imbarcazioni sono utilizzate per fini
“sportivi o ricreativi” (art. 1, legge n. 50 del 1971). In ordine alle unità da diporto, tuttavia, la disciplina I.V.A. ha subìto negli anni una notevole evoluzione, della quale ha preso atto l'Agenzia nella risoluzione n. 94/E del 2002, in cui si è chiarito che l'esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità di cui all'art.
8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le unità utilizzate per attività commerciali che si concretizzano nella stipula di contratti di noleggio.”;
f. la società appellante non ha prodotto alcuna valida documentazione dalla quale si possa evincere che l'acquirente, a prescindere dalle sue qualità soggettive
(privato cittadino ovvero imprenditore commerciale) utilizzerà l'imbarcazione, che comunque non possiede alcun requisito per potere essere qualificata come
“nave commerciale”, essendo, per contro, “un'imbarcazione da diporto”, per lo svolgimento di un'attività commerciale: “La società appellante aveva allegato al ricorso una mera autodichiarazione (nemmeno nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio), in carta semplice, datata 3/4/2013 con la quale il soggetto acquirente chiedeva l'applicazione del regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/72, in quanto l'imbarcazione verrà utilizzata in acque internazionali per usi commerciali. La valenza di tale documento è nulla visto che è di palese evidenza l'irrilevanza probatoria di tale dichiarazione, redatta in italiano da un cittadino russo residente in [...], di incerta provenienza e priva di data certa. Controparte contesta ciò asserendo che la norma non richiede particolari forme sacramentali per effettuare tale dichiarazione, la quale soggiace alla sanzione della pena pecuniaria ove
7 mendace.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte che i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro interconnessione logico-giuridica, sono infondati.
4.1 In primo luogo, occorre convenirsi con la prospettazione dell'Ufficio, ossia circa il fatto che il presente processo ha ad oggetto solo una delle tre contestazioni contenute nell'avviso di accertamento impugnato di guisa che, anche se l'appello fosse fondato, dovrebbe addivenirsi ad una pronuncia di illegittimità solo parziale dell'avviso di accertamento de quo. 2
4.2 In secondo luogo, in omaggio al principio della ricerca della motivazione più fluida, va ritenuto che, nella presente vicenda, non può operare la disciplina di esenzione I.V.A. evocata per difetto di prova che il bene è impiegato (ora e non in futuro) in attività commerciale.
Ed invero, nulla è dato conoscere circa lo status soggettivo dell'acquirente e la dichiarazione allegata dalla società appellante non può produrre alcun effetto rilevante da un punto di vista fiscale.
In questo senso. “In tema di I.V.A., l'esenzione per la cessione di navi destinate alla navigazione in alto mare, di cui all'art.
8-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che, nel testo interpolato dall'art. 8, comma 2, lett. e), n. 1), della l. n. 217 del 2011, recepisce l'art. 148 della
Dir. 112/2006/CE, presuppone un'effettiva e concreta attività di navigazione in alto mare, sicché il cedente, che in difetto di esenzione sarebbe il soggetto obbligato al versamento dell'imposta, è tenuto a verificare, alla stregua e nei limiti degli ordinari criteri di diligenza professionale in ragione dell'attività esercitata, l'effettivo utilizzo, da parte del cessionario, della nave oggetto di contratto ed a fornirne la relativa prova, innanzitutto attraverso il giornale di navigazione, ex artt.
8 3173, lett. c), e 174, comma 3, e 178 c.n., altrimenti rispondendo dell'omesso versamento.”.
Orbene, va da sé che parte appellante, adempiendo puntualmente al proprio onere di prova ex art. 2697 c.c., ben avrebbe potuto fornire, almeno a questo Giudice superiore, prova dell'effettivo utilizzo, quantomeno alla data odierna, in attività commerciale dell'imbarcazione compravenduta, prova che, in ragione del criterio della c.d. vicinanza, gravata sulla società contribuente.
La manifestamente infondatezza dell'atto di gravame comporta la condanna di parte appellante alle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo – e che vanno così determinate: € 2.500,00 per la fase studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva ed € 2.700,00 per la fase della 4discussione per così complessivi € 6.000,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 in €
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente pag. 3 dell'atto di costituzione in giudizio. 2 “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” Cass. sez. Lav. 20/5/2020 n. 9309. 3 Cass. sez. V 6/8/2024 n. 22261. 4 La richiesta liquidazione per la “fase istruttoria” non spetta, non essendosi svolta, in questo grado, alcuna attività istruttoria.