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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1730/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1730/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Romeo;
appellante
e
(C.F.: , CP_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Alessandro C.F._5
Gualtieri; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1526/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 30.08.2018, avente ad oggetto risoluzione contratto preliminare di compravendita e risarcimento del danno - recesso e ritenzione della caparra
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1526/2018 del Tribunale di Catanzaro, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile o rigettare la domanda introduttiva del giudizio R.G. n.
522/2009 poi riunito al giudizio R.G. n. 100086/2009; 2) rigettare le domande avanzate dai sig.ri , , e CP_1 Parte_2 Parte_4
, nella causa civile iscritta al n. 100086/2009 R.G.A.C., alla Parte_3 quale è stata riunita la causa iscritta al n. 522/2009 R.G.A.C., per come riportate dalle stesse in sede di comparsa conclusionale;
3) accogliere le domande spiegate in primo grado dalla sig.ra per come riportate dalla stessa Parte_1 in sede di comparsa conclusionale e conseguentemente: a) previo accertamento della regolarità del preliminare di compravendita stipulato in data 30/01/2007, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dei sig.ri , CP_1
, e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_4 Parte_3
b) condannare in solido gli stessi al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, delle seguenti somme: € 5.000,00 quale somma trattenuta a titolo di
[...] caparra confirmatoria;
€ 5.000,00 a titolo di penale secondo quanto stabilito dall'art. 5 del con-tratto preliminare;
€ 450,00 quale somma corrisposta dalla sig.ra al notaio dott. per la sua attività; € 2.527,96 a titolo della quota Pt_1 Persona_1 di interessi dovuta sul capitale oggetto del prestito;
€ 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che si re-puterà opportuna, a titolo di danni morali;
e così per un totale di € 17.977,96; c) condannare in solido tra loro i sig.ri , CP_1 [...]
, e per lite temeraria ex Parte_2 Parte_4 Parte_3 art. 96 c.p.c., da determinare e liquidare, in via equitativa, in favore di parte appellante, nell'importo che sarà ritenuto congruo. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga di accogliere alcuno dei motivi di appello qui in precedenza articolati, si chiede la rideterminazione delle spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi del grado di appello da distrarsi a favore del procuratore”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così dichiarare e statuire, Preliminarmente, -
2 l'inammissibilità dell'avversario gravame, Nel merito - il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 30.03.2009, , Parte_1 deducendo di aver stipulato in data 30.01.2007, in qualità di promissaria acquirente, un preliminare di compravendita immobiliare, citava in giudizio i promittenti venditori , e CP_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo, in via principale, “di accertare e dichiarare la Parte_4 responsabilità contrattuale dei convenuti e, per l'effetto, trasferire la proprietà del terreno di cui al preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti, previa liberazione dell'immobile da eventuali ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli;
con condanna degli stessi, a titolo di rimborso spese, al pagamento della somma di € 450,00 che la sig.ra ha corrisposto al notaio quale onorario per il verbale di Pt_1 Persona_1 mancata comparizione, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali”. In via subordinata, chiedeva, accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti per la mancata stipula del definitivo, “di condannare gli stessi alla restituzione della somma di € 5.000,00 trattenuta a titolo di caparra confirmatoria nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto preliminare;
condannarli altresì, a titolo di rimborso spese, al pagamento della somma di € 450,00 che la sig.ra ha corrisposto al notaio Pt_1 Persona_1 quale onorario per il verbale di mancata comparizione, della somma di € 2.527,96 quali interessi che la sig.ra si era obbligata a versare per un prestito Pt_1 personale richiesto alla filiale di Soverato, per un importo CP_2 complessivo di € 10.301,84 al fine di poter far fronte ad eventuali spese, quali caparre o spese notarili, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali”.
Si costituivano in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore tutti i convenuti, di cui soltanto con separata comparsa ma Parte_3 svolgendo le medesime argomentazioni difensive e conclusioni. Nello specifico,
3 chiedevano il rigetto di ogni domanda attorea per due ragioni: innanzitutto, sul presupposto dell'inadempimento grave di controparte dell'obbligazione di concludere il definitivo che, sebbene non previsto esplicitamente nel preliminare, avrebbe dovuto essere concluso “immediatamente” per accordo intercorso verbalmente tra le parti;
in ogni caso, in virtù della intervenuta risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Osservavano al riguardo che era pacifico tra le parti che, con diffida spedita in data 19.11.2007 e ricevuta il
21.11.2007, , in proprio nonché in nome e per conto degli altri Parte_4 promittenti venditori, aveva invitato ad adempiere entro il Parte_1 termine di venti giorni dal ricevimento della raccomandata, pena l'automatica risoluzione del contratto;
e che la promissaria acquirente riscontrò la diffida con raccomandata dell'11.12.2007, ricevuta il 12.12.2007, con cui invitava la controparte a recarsi presso il notaio per il rogito il successivo 10.01.2008. Sulla Persona_1 base di tanto, assumevano i convenuti che la manifestazione della volontà di adempiere il contratto preliminare fosse loro pervenuta quando era ormai inesorabilmente decorso il termine previsto nella diffida ed il contratto si era quindi risolto ipso iure.
Il giudizio veniva iscritto al n. 100086/2009.
e proponevano CP_1 Parte_2 Parte_4 autonomo giudizio (n. 522/2009 R.G.) nei confronti di al fine Parte_1 di chiedere al Giudice “di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 1385
c.c. in combinato disposto con l'art. 1454 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto in capo ai promissari venditori di ritenere la caparra confirmatoria”.
Nel suddetto giudizio spiegava intervento ad adiuvandum Parte_3 confermando ed associandosi a tutte le richieste e conclusioni degli attori.
Si costituiva eccependo preliminarmente Parte_1
l'improponibilità della domanda in virtù della decadenza ex art. 167 c.p.c. in cui era incorsa la controparte nel giudizio n. 100086/2009 R.G.; nel merito, replicava, anche mediante riconvenzionale, le medesime difese e conclusioni articolate nel precedente giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 28.09.2010 i due giudizi venivano riuniti. Si procedeva all'istruzione mediante assunzione di prove orali e all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di dichiarava di rinunciare, “considerata l'attuale e Parte_1
4 sopravvenuta antieconomicità di una esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita per cui è causa”, alla domanda principale ex art. 2932 c.c., chiedendo l'accoglimento della domanda, già formulata in via subordinata con l'atto di citazione, di risoluzione del contratto con condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra, oltre al risarcimento dei danni, sub specie di danno emergente e danno morale.
Con sentenza n. 1526/2018 il Tribunale così statuiva: “1) rigetta ogni domanda proposta col giudizio n. 100086/2009 R.G. da nei confronti Parte_1 di , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
; 2) condanna al pagamento nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
e delle
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese del predetto giudizio, liquidate complessivamente in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
3) accoglie la domanda proposta da , e CP_1 Parte_2 Parte_3
col giudizio n. 522/2009 R.G. nei confronti di Parte_4 Parte_1
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto recesso degli attori dal contratto preliminare stipulato con la convenuta in data 30.01.2007 e il diritto dei primi di ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00; 4) rigetta ogni domanda riconvenzionale proposta da;
5) condanna Parte_1 Parte_1 al pagamento in favore di ,
[...] CP_1 Parte_2
e delle spese del predetto giudizio, liquidate Parte_3 Parte_4 complessivamente in € 358,00 per spese ed € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge”.
Segnatamente il Tribunale riteneva infondate le domande proposte da
[...]
, tanto nel giudizio n. 100086/2009 quanto in quello n. 522/2009 Parte_1
R.G., rilevando che la diffida ad adempiere comunicata da a Parte_4 [...]
in data 19-21 novembre 2007, benché intimata dal primo anche in Parte_1 nome e per conto degli altri promittenti venditori in mancanza di procura scritta (ed allegata), doveva ritenersi produttiva di validi effetti alla luce della intervenuta ratifica degli altri rappresentati, manifestata con dichiarazione espressa contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
che l'invito a recarsi dal notaio per la stipula del definitivo, spedito dall'intimata l'ultimo giorno utile (11.12.2007), fu ricevuto dalla parte intimante - il giorno successivo - quando era già scaduto il termine indicato nella diffida e quindi quando il contratto era già risolto ipso iure,
5 non potendo trovare applicazione nella fattispecie il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica tra il notificante e il destinatario, avendo, in relazione agli atti recettizi - quale quello di specie -, le
Sezioni Unite chiarito che “il principio opera sì anche per i termini di carattere sostanziale, ma solo nel caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali”. Aggiungeva il Tribunale che la circostanza che l'invito a comparire davanti al notaio fosse stato comunque spedito nel termine concesso e ricevuto con appena un giorno di ritardo non poteva rilevare al fine di escludere la non scarsa importanza dell'inadempimento della promissaria acquirente, la cui valutazione non era certamente superata dal ricorso alla diffida ad adempiere, ma che doveva essere compiuta pur sempre entro i limiti temporali fissati dall'intimante, con la conseguenza che non era dato discorrere di adempimento tardivo una volta sciolto il contratto: scaduto il termine fissato dal creditore in sede di diffida, un adempimento tardivo equivaleva ad un mancato adempimento. Evidenziava, infine, la scarsa diligenza e l'imprudenza della promissaria acquirente a fronte della congruità del termine assegnato dai promittenti venditori per l'adempimento (venti giorni in luogo di quello minimo di quindici giorni previsto dall'art. 1454, secondo comma, c.c.).
Il giudice di prime cure riteneva di contro accoglibile la domanda di recesso e ritenzione della caparra ex art. 1385, secondo comma, c.c. formulata dagli attori nel giudizio n. 522/2009 R.G.. Osservava innanzitutto che nessuna preclusione derivava dalla decadenza ex art. 167 c.p.c. maturata a carico degli stessi, convenuti nel primo giudizio, evidenziando che mentre la scelta del recesso è irrevocabile, la scelta dell'adempimento è revocabile, sia nel senso della risoluzione sia in quello del recesso e la scelta della risoluzione preclude la richiesta di adempimento, ma non un successivo recesso, sicchè doveva ritenersi consentita l'iniziativa processuale degli attori e che, prima, avevano provocato la risoluzione CP_1 Pt_3 Pt_4 stragiudiziale del contratto e, poi, avevano agito in giudizio ex art. 1385 c.c., essendo soltanto vietata la sostituzione in appello della domanda di risoluzione proposta in primo grado con una domanda di recesso. Dichiarava, quindi, l'intervenuto recesso di , CP_1 Parte_2 Pt_3 Parte_5 Pt_4
dal contratto preliminare stipulato con in data
[...] Parte_1
30.01.2007 e, per l'effetto, riconosceva il diritto dei primi di ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00 ricevuta dalla promissaria contestualmente alla stipula.
6 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.09.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa Parte_1 pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda, spiegata dalla sig.ra con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. n. 522/2009, di Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per violazione delle preclusioni processuali in cui era incorsa controparte nel procedimento R.G. n.
100086/2009 per intervenuta decadenza. Rilevava l'appellante che, come espressamente riconosciuto con l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, gli appellati nel giudizio n. 100086/2009 erano incorsi nella decadenza, ex art. 167 c.p.c., dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali e con l'atto di citazione che aveva introdotto il secondo giudizio, i promissari venditori avevano tentato di aggirare le preclusioni in cui erano incorsi nel procedimento n. 100086/2009 mediante l'instaurazione di una nuova controversia avanti al medesimo Giudice, al fine di colmare le lacune della prima causa e facendo ricorso ad un autonomo procedimento poi riunito col precedente giudizio;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto, stante anche la tardività della ratifica, che “la diffida ad adempiere comunicata da
a in data 19-21 novembre 2007, benché Parte_4 Parte_1 intimata dal primo anche in nome e per conto degli altri promittenti venditori in mancanza di procura scritta (ed allegata), deve ritenersi produttiva di validi effetti alla luce della intervenuta ratifica degli altri rappresentati, manifestata con dichiarazione espressa contenuta nella comparsa di costituzione e risposta”.
Deduceva l'appellante di aver eccepito la invalidità della diffida inviata dal sig. Pt_4 in quanto, pur dichiarando di procedere in nome e per conto degli altri comproprietari, non risultava allegato alcun mandato ad agire anche per i sig.ri
, e che era CP_1 Parte_2 Parte_3 pacifico il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14292/2010 secondo cui: Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto
7 contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso jure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale"; che se l'art. 1399 c.c. prevede la possibilità del rappresentato di ratificare l'atto compiuto dal falsus procurator, anche attribuendogli efficacia retroattiva, la natura di negozio unilaterale recettizio della ratifica nei confronti del terzo contraente (e non già del rappresentante) comporta che questa spieghi gli effetti che le sono propri quando viene portata a conoscenza del terzo mediante notificazione o quantomeno comunicazione e che non produce effetti se compiuta successivamente al termine previsto per il compimento dell'atto da ratificare;
che la sig. aveva fatto pervenire l'invito a presentarsi dal notaio Pt_1 per il rogito, ai promissari venditori, il 12/12/2007, con intimazione a ivi presentarsi giorno 10/01/2008, mentre la comparsa di costituzione e risposta era del 06/10/2009, quindi la "manifestazione di ratifica" risultava avvenuta a circa due anni di distanza dal termine concesso dalla promittente acquirente di recarsi dal notaio per la stipula dell'atto definitivo;
che dunque la diffida ad adempire era, così come in quel momento portata a conoscenza della promissaria acquirente, priva (e tale si appalesava al soggetto cui era rivolta) dei requisiti affinché la stessa potesse essere ritenuta dalla sig.ra ex art. 1454 c.c., produttiva degli effetti risolutivi ivi Pt_1 ipotizzati;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto inapplicabile all'invito spedito dalla il principio della scissione Pt_1 soggettiva degli effetti della notificazione;
4) erroneità della pronuncia nella parte in cui affermava che "la circostanza che l'invito a comparire davanti al notaio sia stato comunque spedito nel termine concesso e ricevuto con appena un giorno di ritardo non può rilevare al fine di escludere la non scarsa importanza dell'inadempimento della promissaria acquirente, la cui valutazione non è certamente superata dal ricorso alla diffida ad adempiere, ma che deve essere compiuta pur sempre entro i limiti temporali fissati dall'intimante, con la conseguenza che non è dato discorrere di adempimento tardivo una volta sciolto il contratto: scaduto il termine fissato dal creditore in sede di diffida, un adempimento tardivo equivale ad un mancato adempimento". Ad avviso dell'appellante tale assunto si poneva in palese contrasto con l'art. 1455 c.c., il quale stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, imponendo al giudice una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento ai rapporti di causalità-proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, anche con riferimento all'art. 8 1457 c.c. e nella specie il giudice aveva omesso di accertare che le parti, decorso il termine, ritenessero ormai perduta l'utilità economica dell'adempimento; 5) ingiustizia della sentenza nella parte in cui affermava che "una volta prodotto l'effetto risolutorio, è irrilevante un adempimento successivo alla scadenza del termine, né può essere ritenuto contrario a buona fede l'atteggiamento di indifferenza e inerzia tenuto successivamente dagli intimanti", poiché l'art. 1455, facendo riferimento all'inadempimento di una delle parti, presupponeva, appunto, la scadenza di un termine. Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto, al contrario, riconoscere la scarsa importanza dell'inadempimento di parte promittente acquirente (la quale aveva inviato l'invito a presentarsi dal notaio prima della scadenza del termine), anche in relazione agli interessi di controparte e ai principi di comportamento secondo buona fede, condannando i promissari venditori per successivo inadempimento contrattuale;
il comportamento secondo buona fede contrattuale della sig.ra era ravvisabile per avere essa debitamente adempiuto Pt_1 all'onere impostole fissando un appuntamento presso uno studio notarile per il rogito, comunicando nel termine concesso (in ossequio all'art. 1187 c.c.) tale data;
di contro non era giustificata l'arbitraria decisione dei promissari venditori di considerare risolto il contratto preliminare;
5) in via subordinata, ingiustizia della sentenza laddove il Giudice di prime cure aveva regolato le spese di lite liquidando le spese giudiziali in relazione ad ogni singolo giudizio. Rilevava l'appellante che a sostegno di tale decisione era stata citata in sentenza una massima giurisprudenziale, che però mal si applicava al caso de quo, poiché non teneva conto (al pari delle pronunce conformi) che nel procedimento posto all'attenzione della Cassazione vi era un tale rapporto di pregiudizialità tra le domande proposte, da non averne determinato l'unificazione e la commistione, laddove invece nel caso de quo, ci si trovava di fronte a situazioni processuali del tutto identiche, a giudizi uguali con difese conformi e analogo "iter" processuale, sicchè doveva aver luogo l'applicazione più restrittiva dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.
Con comparsa depositata il 21.01.2019, si costituivano gli appellati che eccepivano l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
Con ordinanza del 07.02.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte accoglieva l'istanza di
9 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del
25.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. Giova premettere in punto di fatto che in data 30.01.2007 i sigg.ri
[...]
, e , nella CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di comproprietari di un terreno sito in Isca sullo Ionio (CZ), sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita con la IG.ra . All'uopo Parte_1 veniva concordato il prezzo di € 60.000,00, di cui € 5.000,00 venivano corrisposti a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione del preliminare, mentre i restanti €
55.000,00 avrebbero dovuto essere corrisposti contestualmente alla stipula del rogito notarile.
10 Con racc. a.r. del 19.11.2007, pervenuta il 21.11.2017, il sig. , anche Parte_4 in nome e per conto dei sig.ri , ed CP_1 Parte_2 [...]
comunicava alla promissaria acquirente diffida ad adempiere ex art. Parte_3
1454 cod. civ. concedendo termine di 20 giorni per la stipula del definitivo.
Con raccomandata dell'11/12/2007 indirizzata a tutti i comproprietari e recapitata presso il sig. il giorno successivo, la sig.ra comunicava di aver CP_1 Pt_1 ottenuto, dal notaio , un appuntamento per la stipula del contratto Persona_1 definitivo per le ore 17 del 10/01/2008 presso il suo studio in Soverato.
In data 27/12/2007 perveniva alla sig.ra la raccomandata inviata dall'avv. Pt_1
Morabito, la quale, agendo in nome e per conto dei promittenti venditori, comunicava l'intenzione dei propri assistiti di recedere dal contratto e trattenere la caparra.
A seguito di tale comunicazione, la sig.ra per il tramite degli avv.ti Luigi Pt_1
MA ZZ e ES Surace, contestava, con raccomandata notificata in data
03/01/2008, il contenuto della missiva ricevuta evidenziando che l'invito alla stipula del rogito era stato spedito nelle more del tempo assegnatole e nel contempo si diffidava ad adempiere al preliminare di vendita. In data 10/01/2008 la sig.ra Pt_1 si recava quindi dal notaio il quale, dato atto della presenza della sola Persona_1 promissaria acquirente, redigeva il verbale di mancata comparizione dei promittenti venditori.
Con atto di citazione del 23/03/2009, notificato in data 30/03/2009 e iscritto con
R.G. n. 100086/2009, la sig.ra citava in giudizio i sig.ri Parte_1
, e , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo in via principale la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. con condanna dei convenuti, a titolo di rimborso spese, al pagamento della somma di € 450,00 che la sig.ra aveva corrisposto al notaio quale onorario per il verbale Pt_1 Persona_1 di mancata comparizione, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali;
in via subordinata l'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti con condanna degli stessi alla restituzione della somma di € 5.000,00 trattenuta a titolo di caparra confirmatoria nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto preliminare, nonché al pagamento della somma di € 450,00 corrisposta al notaio quale onorario per il verbale Persona_1 di mancata comparizione, della somma di € 2.527,96 quali interessi che la sig.ra
11 si era obbligata a versare per un prestito personale richiesto alla Pt_1 CP_2
filiale di Soverato, per un importo complessivo di € 10.301,84 al fine di
[...] poter far fronte ad eventuali spese, quali caparre o spese notarili, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali.
I sigg.ri , e CP_1 Parte_2 Parte_3
si costituivano nel predetto giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_4 domande e proponevano un autonomo giudizio, recante R.G. n. 522/2009, con cui chiedevano al Giudice di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 1385 c.c. in combinato disposto con l'art. 1454 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto in capo ai promittenti venditori di ritenere la caparra confirmatoria.
3.2. Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla eccepita inammissibilità della domanda oggetto del giudizio n. 522/2009 per essere gli appellati incorsi nel giudizio n.
100086/2009 nella decadenza, ex art. 167 c.p.c., dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali.
Il motivo è infondato. Nonostante la costituzione tardiva, il convenuto mantiene la libertà di avviare un'azione legale autonoma per far valere le proprie pretese, derivando l'unica preclusione dal giudicato formatosi su quella domanda.
3.3. Passando all'esame degli ulteriori motivi di gravame, ritiene innanzitutto la
Corte che la diffida ad adempiere fatta da uno solo dei comproprietari in nome e per conto di tutti sia valida ed efficace sulla scorta del costante orientamento della
Suprema Corte secondo cui sussiste il diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri atti di straordinaria amministrazione, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi (Cass. n. 29506/2019; n. 7827/2003). La conferma di ciò si trae anche dal fatto che la stessa ha provveduto ad inviare il riscontro alla diffida presso uno Pt_1
solo dei promittenti venditori (il sig. . In ogni caso, come CP_1 evidenziato dal giudice di prime cure, la diffida in questione è stata ratificata dagli altri comproprietari con efficacia ex tunc.
Ciò posto, osserva il Collegio che con la diffida del 19.11.2007 è stato fissato all'odierna appellante il termine di venti giorni per la stipula del definitivo. Essendo la diffida pervenuta in data 21.11.2007, il termine scadeva l'11.12.2007. Entro tale data sarebbe dovuta intervenire la stipula del definitivo davanti al notaio che,
12 peraltro, era stato indicato nella diffida stessa. Il contratto si è dunque risolto a quella data e non può valere, al fine di escludere la risoluzione, l'invito della a Pt_1 stipulare il definitivo il 10.01.2008. Indipendentemente dall'avvenuto recapito di detto invito il 12.12.2007, ciò che assume rilievo è il mancato rispetto del termine per la stipula del definitivo che, si ribadisce, in base alla diffida sarebbe dovuta avvenire entro l'11.12.2007.
Ed invero, il momento in cui deve ritenersi perfezionato il meccanismo della risoluzione mediante diffida ad adempiere deve individuarsi alla scadenza del termine fissato nella diffida stessa, sicché l'effetto risolutorio deve ritenersi già prodotto a tale data. Ne consegue che l'adempimento successivo alla scadenza del termine non può incidere ex post sull'effetto risolutorio già determinatosi.
Oltretutto deve rilevarsi che dalle risultanze dell'istruttoria orale è emerso come dopo la stipula del preliminare, avvenuta a gennaio 2007, plurimi siano stati i solleciti telefonici alla per la stipula del definitivo (testi e . Pt_1 Tes_1 CP_1
In tale contesto, a fronte di una diffida ad adempiere intervenuta a distanza di quasi un anno dal preliminare, la si sarebbe dovuta tempestivamente attivare Pt_1 per la stipula del definitivo entro l'11.12.2007. Né d'altra parte la stessa ha dimostrato l'impossibilità della prestazione per fatti a lei non imputabili.
3.4. Anche l'ultimo motivo, involgente la quantificazione delle spese di lite, è infondato.
Per giurisprudenza unanime “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (ex multis Cass. n. 27295/2022).
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022.
13 4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 28.09.2018, nei confronti di ,
[...] CP_1
e , avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1526/2018 pubblicata il 30.08.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1730/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Romeo;
appellante
e
(C.F.: , CP_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Alessandro C.F._5
Gualtieri; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1526/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 30.08.2018, avente ad oggetto risoluzione contratto preliminare di compravendita e risarcimento del danno - recesso e ritenzione della caparra
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1526/2018 del Tribunale di Catanzaro, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile o rigettare la domanda introduttiva del giudizio R.G. n.
522/2009 poi riunito al giudizio R.G. n. 100086/2009; 2) rigettare le domande avanzate dai sig.ri , , e CP_1 Parte_2 Parte_4
, nella causa civile iscritta al n. 100086/2009 R.G.A.C., alla Parte_3 quale è stata riunita la causa iscritta al n. 522/2009 R.G.A.C., per come riportate dalle stesse in sede di comparsa conclusionale;
3) accogliere le domande spiegate in primo grado dalla sig.ra per come riportate dalla stessa Parte_1 in sede di comparsa conclusionale e conseguentemente: a) previo accertamento della regolarità del preliminare di compravendita stipulato in data 30/01/2007, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dei sig.ri , CP_1
, e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_4 Parte_3
b) condannare in solido gli stessi al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, delle seguenti somme: € 5.000,00 quale somma trattenuta a titolo di
[...] caparra confirmatoria;
€ 5.000,00 a titolo di penale secondo quanto stabilito dall'art. 5 del con-tratto preliminare;
€ 450,00 quale somma corrisposta dalla sig.ra al notaio dott. per la sua attività; € 2.527,96 a titolo della quota Pt_1 Persona_1 di interessi dovuta sul capitale oggetto del prestito;
€ 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che si re-puterà opportuna, a titolo di danni morali;
e così per un totale di € 17.977,96; c) condannare in solido tra loro i sig.ri , CP_1 [...]
, e per lite temeraria ex Parte_2 Parte_4 Parte_3 art. 96 c.p.c., da determinare e liquidare, in via equitativa, in favore di parte appellante, nell'importo che sarà ritenuto congruo. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga di accogliere alcuno dei motivi di appello qui in precedenza articolati, si chiede la rideterminazione delle spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi del grado di appello da distrarsi a favore del procuratore”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così dichiarare e statuire, Preliminarmente, -
2 l'inammissibilità dell'avversario gravame, Nel merito - il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 30.03.2009, , Parte_1 deducendo di aver stipulato in data 30.01.2007, in qualità di promissaria acquirente, un preliminare di compravendita immobiliare, citava in giudizio i promittenti venditori , e CP_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo, in via principale, “di accertare e dichiarare la Parte_4 responsabilità contrattuale dei convenuti e, per l'effetto, trasferire la proprietà del terreno di cui al preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti, previa liberazione dell'immobile da eventuali ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli;
con condanna degli stessi, a titolo di rimborso spese, al pagamento della somma di € 450,00 che la sig.ra ha corrisposto al notaio quale onorario per il verbale di Pt_1 Persona_1 mancata comparizione, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali”. In via subordinata, chiedeva, accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti per la mancata stipula del definitivo, “di condannare gli stessi alla restituzione della somma di € 5.000,00 trattenuta a titolo di caparra confirmatoria nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto preliminare;
condannarli altresì, a titolo di rimborso spese, al pagamento della somma di € 450,00 che la sig.ra ha corrisposto al notaio Pt_1 Persona_1 quale onorario per il verbale di mancata comparizione, della somma di € 2.527,96 quali interessi che la sig.ra si era obbligata a versare per un prestito Pt_1 personale richiesto alla filiale di Soverato, per un importo CP_2 complessivo di € 10.301,84 al fine di poter far fronte ad eventuali spese, quali caparre o spese notarili, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali”.
Si costituivano in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore tutti i convenuti, di cui soltanto con separata comparsa ma Parte_3 svolgendo le medesime argomentazioni difensive e conclusioni. Nello specifico,
3 chiedevano il rigetto di ogni domanda attorea per due ragioni: innanzitutto, sul presupposto dell'inadempimento grave di controparte dell'obbligazione di concludere il definitivo che, sebbene non previsto esplicitamente nel preliminare, avrebbe dovuto essere concluso “immediatamente” per accordo intercorso verbalmente tra le parti;
in ogni caso, in virtù della intervenuta risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Osservavano al riguardo che era pacifico tra le parti che, con diffida spedita in data 19.11.2007 e ricevuta il
21.11.2007, , in proprio nonché in nome e per conto degli altri Parte_4 promittenti venditori, aveva invitato ad adempiere entro il Parte_1 termine di venti giorni dal ricevimento della raccomandata, pena l'automatica risoluzione del contratto;
e che la promissaria acquirente riscontrò la diffida con raccomandata dell'11.12.2007, ricevuta il 12.12.2007, con cui invitava la controparte a recarsi presso il notaio per il rogito il successivo 10.01.2008. Sulla Persona_1 base di tanto, assumevano i convenuti che la manifestazione della volontà di adempiere il contratto preliminare fosse loro pervenuta quando era ormai inesorabilmente decorso il termine previsto nella diffida ed il contratto si era quindi risolto ipso iure.
Il giudizio veniva iscritto al n. 100086/2009.
e proponevano CP_1 Parte_2 Parte_4 autonomo giudizio (n. 522/2009 R.G.) nei confronti di al fine Parte_1 di chiedere al Giudice “di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 1385
c.c. in combinato disposto con l'art. 1454 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto in capo ai promissari venditori di ritenere la caparra confirmatoria”.
Nel suddetto giudizio spiegava intervento ad adiuvandum Parte_3 confermando ed associandosi a tutte le richieste e conclusioni degli attori.
Si costituiva eccependo preliminarmente Parte_1
l'improponibilità della domanda in virtù della decadenza ex art. 167 c.p.c. in cui era incorsa la controparte nel giudizio n. 100086/2009 R.G.; nel merito, replicava, anche mediante riconvenzionale, le medesime difese e conclusioni articolate nel precedente giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 28.09.2010 i due giudizi venivano riuniti. Si procedeva all'istruzione mediante assunzione di prove orali e all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di dichiarava di rinunciare, “considerata l'attuale e Parte_1
4 sopravvenuta antieconomicità di una esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita per cui è causa”, alla domanda principale ex art. 2932 c.c., chiedendo l'accoglimento della domanda, già formulata in via subordinata con l'atto di citazione, di risoluzione del contratto con condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra, oltre al risarcimento dei danni, sub specie di danno emergente e danno morale.
Con sentenza n. 1526/2018 il Tribunale così statuiva: “1) rigetta ogni domanda proposta col giudizio n. 100086/2009 R.G. da nei confronti Parte_1 di , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
; 2) condanna al pagamento nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
e delle
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese del predetto giudizio, liquidate complessivamente in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
3) accoglie la domanda proposta da , e CP_1 Parte_2 Parte_3
col giudizio n. 522/2009 R.G. nei confronti di Parte_4 Parte_1
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto recesso degli attori dal contratto preliminare stipulato con la convenuta in data 30.01.2007 e il diritto dei primi di ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00; 4) rigetta ogni domanda riconvenzionale proposta da;
5) condanna Parte_1 Parte_1 al pagamento in favore di ,
[...] CP_1 Parte_2
e delle spese del predetto giudizio, liquidate Parte_3 Parte_4 complessivamente in € 358,00 per spese ed € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge”.
Segnatamente il Tribunale riteneva infondate le domande proposte da
[...]
, tanto nel giudizio n. 100086/2009 quanto in quello n. 522/2009 Parte_1
R.G., rilevando che la diffida ad adempiere comunicata da a Parte_4 [...]
in data 19-21 novembre 2007, benché intimata dal primo anche in Parte_1 nome e per conto degli altri promittenti venditori in mancanza di procura scritta (ed allegata), doveva ritenersi produttiva di validi effetti alla luce della intervenuta ratifica degli altri rappresentati, manifestata con dichiarazione espressa contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
che l'invito a recarsi dal notaio per la stipula del definitivo, spedito dall'intimata l'ultimo giorno utile (11.12.2007), fu ricevuto dalla parte intimante - il giorno successivo - quando era già scaduto il termine indicato nella diffida e quindi quando il contratto era già risolto ipso iure,
5 non potendo trovare applicazione nella fattispecie il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica tra il notificante e il destinatario, avendo, in relazione agli atti recettizi - quale quello di specie -, le
Sezioni Unite chiarito che “il principio opera sì anche per i termini di carattere sostanziale, ma solo nel caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali”. Aggiungeva il Tribunale che la circostanza che l'invito a comparire davanti al notaio fosse stato comunque spedito nel termine concesso e ricevuto con appena un giorno di ritardo non poteva rilevare al fine di escludere la non scarsa importanza dell'inadempimento della promissaria acquirente, la cui valutazione non era certamente superata dal ricorso alla diffida ad adempiere, ma che doveva essere compiuta pur sempre entro i limiti temporali fissati dall'intimante, con la conseguenza che non era dato discorrere di adempimento tardivo una volta sciolto il contratto: scaduto il termine fissato dal creditore in sede di diffida, un adempimento tardivo equivaleva ad un mancato adempimento. Evidenziava, infine, la scarsa diligenza e l'imprudenza della promissaria acquirente a fronte della congruità del termine assegnato dai promittenti venditori per l'adempimento (venti giorni in luogo di quello minimo di quindici giorni previsto dall'art. 1454, secondo comma, c.c.).
Il giudice di prime cure riteneva di contro accoglibile la domanda di recesso e ritenzione della caparra ex art. 1385, secondo comma, c.c. formulata dagli attori nel giudizio n. 522/2009 R.G.. Osservava innanzitutto che nessuna preclusione derivava dalla decadenza ex art. 167 c.p.c. maturata a carico degli stessi, convenuti nel primo giudizio, evidenziando che mentre la scelta del recesso è irrevocabile, la scelta dell'adempimento è revocabile, sia nel senso della risoluzione sia in quello del recesso e la scelta della risoluzione preclude la richiesta di adempimento, ma non un successivo recesso, sicchè doveva ritenersi consentita l'iniziativa processuale degli attori e che, prima, avevano provocato la risoluzione CP_1 Pt_3 Pt_4 stragiudiziale del contratto e, poi, avevano agito in giudizio ex art. 1385 c.c., essendo soltanto vietata la sostituzione in appello della domanda di risoluzione proposta in primo grado con una domanda di recesso. Dichiarava, quindi, l'intervenuto recesso di , CP_1 Parte_2 Pt_3 Parte_5 Pt_4
dal contratto preliminare stipulato con in data
[...] Parte_1
30.01.2007 e, per l'effetto, riconosceva il diritto dei primi di ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00 ricevuta dalla promissaria contestualmente alla stipula.
6 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.09.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa Parte_1 pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda, spiegata dalla sig.ra con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. n. 522/2009, di Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per violazione delle preclusioni processuali in cui era incorsa controparte nel procedimento R.G. n.
100086/2009 per intervenuta decadenza. Rilevava l'appellante che, come espressamente riconosciuto con l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, gli appellati nel giudizio n. 100086/2009 erano incorsi nella decadenza, ex art. 167 c.p.c., dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali e con l'atto di citazione che aveva introdotto il secondo giudizio, i promissari venditori avevano tentato di aggirare le preclusioni in cui erano incorsi nel procedimento n. 100086/2009 mediante l'instaurazione di una nuova controversia avanti al medesimo Giudice, al fine di colmare le lacune della prima causa e facendo ricorso ad un autonomo procedimento poi riunito col precedente giudizio;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto, stante anche la tardività della ratifica, che “la diffida ad adempiere comunicata da
a in data 19-21 novembre 2007, benché Parte_4 Parte_1 intimata dal primo anche in nome e per conto degli altri promittenti venditori in mancanza di procura scritta (ed allegata), deve ritenersi produttiva di validi effetti alla luce della intervenuta ratifica degli altri rappresentati, manifestata con dichiarazione espressa contenuta nella comparsa di costituzione e risposta”.
Deduceva l'appellante di aver eccepito la invalidità della diffida inviata dal sig. Pt_4 in quanto, pur dichiarando di procedere in nome e per conto degli altri comproprietari, non risultava allegato alcun mandato ad agire anche per i sig.ri
, e che era CP_1 Parte_2 Parte_3 pacifico il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14292/2010 secondo cui: Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto
7 contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso jure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale"; che se l'art. 1399 c.c. prevede la possibilità del rappresentato di ratificare l'atto compiuto dal falsus procurator, anche attribuendogli efficacia retroattiva, la natura di negozio unilaterale recettizio della ratifica nei confronti del terzo contraente (e non già del rappresentante) comporta che questa spieghi gli effetti che le sono propri quando viene portata a conoscenza del terzo mediante notificazione o quantomeno comunicazione e che non produce effetti se compiuta successivamente al termine previsto per il compimento dell'atto da ratificare;
che la sig. aveva fatto pervenire l'invito a presentarsi dal notaio Pt_1 per il rogito, ai promissari venditori, il 12/12/2007, con intimazione a ivi presentarsi giorno 10/01/2008, mentre la comparsa di costituzione e risposta era del 06/10/2009, quindi la "manifestazione di ratifica" risultava avvenuta a circa due anni di distanza dal termine concesso dalla promittente acquirente di recarsi dal notaio per la stipula dell'atto definitivo;
che dunque la diffida ad adempire era, così come in quel momento portata a conoscenza della promissaria acquirente, priva (e tale si appalesava al soggetto cui era rivolta) dei requisiti affinché la stessa potesse essere ritenuta dalla sig.ra ex art. 1454 c.c., produttiva degli effetti risolutivi ivi Pt_1 ipotizzati;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto inapplicabile all'invito spedito dalla il principio della scissione Pt_1 soggettiva degli effetti della notificazione;
4) erroneità della pronuncia nella parte in cui affermava che "la circostanza che l'invito a comparire davanti al notaio sia stato comunque spedito nel termine concesso e ricevuto con appena un giorno di ritardo non può rilevare al fine di escludere la non scarsa importanza dell'inadempimento della promissaria acquirente, la cui valutazione non è certamente superata dal ricorso alla diffida ad adempiere, ma che deve essere compiuta pur sempre entro i limiti temporali fissati dall'intimante, con la conseguenza che non è dato discorrere di adempimento tardivo una volta sciolto il contratto: scaduto il termine fissato dal creditore in sede di diffida, un adempimento tardivo equivale ad un mancato adempimento". Ad avviso dell'appellante tale assunto si poneva in palese contrasto con l'art. 1455 c.c., il quale stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, imponendo al giudice una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento ai rapporti di causalità-proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, anche con riferimento all'art. 8 1457 c.c. e nella specie il giudice aveva omesso di accertare che le parti, decorso il termine, ritenessero ormai perduta l'utilità economica dell'adempimento; 5) ingiustizia della sentenza nella parte in cui affermava che "una volta prodotto l'effetto risolutorio, è irrilevante un adempimento successivo alla scadenza del termine, né può essere ritenuto contrario a buona fede l'atteggiamento di indifferenza e inerzia tenuto successivamente dagli intimanti", poiché l'art. 1455, facendo riferimento all'inadempimento di una delle parti, presupponeva, appunto, la scadenza di un termine. Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto, al contrario, riconoscere la scarsa importanza dell'inadempimento di parte promittente acquirente (la quale aveva inviato l'invito a presentarsi dal notaio prima della scadenza del termine), anche in relazione agli interessi di controparte e ai principi di comportamento secondo buona fede, condannando i promissari venditori per successivo inadempimento contrattuale;
il comportamento secondo buona fede contrattuale della sig.ra era ravvisabile per avere essa debitamente adempiuto Pt_1 all'onere impostole fissando un appuntamento presso uno studio notarile per il rogito, comunicando nel termine concesso (in ossequio all'art. 1187 c.c.) tale data;
di contro non era giustificata l'arbitraria decisione dei promissari venditori di considerare risolto il contratto preliminare;
5) in via subordinata, ingiustizia della sentenza laddove il Giudice di prime cure aveva regolato le spese di lite liquidando le spese giudiziali in relazione ad ogni singolo giudizio. Rilevava l'appellante che a sostegno di tale decisione era stata citata in sentenza una massima giurisprudenziale, che però mal si applicava al caso de quo, poiché non teneva conto (al pari delle pronunce conformi) che nel procedimento posto all'attenzione della Cassazione vi era un tale rapporto di pregiudizialità tra le domande proposte, da non averne determinato l'unificazione e la commistione, laddove invece nel caso de quo, ci si trovava di fronte a situazioni processuali del tutto identiche, a giudizi uguali con difese conformi e analogo "iter" processuale, sicchè doveva aver luogo l'applicazione più restrittiva dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.
Con comparsa depositata il 21.01.2019, si costituivano gli appellati che eccepivano l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
Con ordinanza del 07.02.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte accoglieva l'istanza di
9 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del
25.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. Giova premettere in punto di fatto che in data 30.01.2007 i sigg.ri
[...]
, e , nella CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di comproprietari di un terreno sito in Isca sullo Ionio (CZ), sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita con la IG.ra . All'uopo Parte_1 veniva concordato il prezzo di € 60.000,00, di cui € 5.000,00 venivano corrisposti a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione del preliminare, mentre i restanti €
55.000,00 avrebbero dovuto essere corrisposti contestualmente alla stipula del rogito notarile.
10 Con racc. a.r. del 19.11.2007, pervenuta il 21.11.2017, il sig. , anche Parte_4 in nome e per conto dei sig.ri , ed CP_1 Parte_2 [...]
comunicava alla promissaria acquirente diffida ad adempiere ex art. Parte_3
1454 cod. civ. concedendo termine di 20 giorni per la stipula del definitivo.
Con raccomandata dell'11/12/2007 indirizzata a tutti i comproprietari e recapitata presso il sig. il giorno successivo, la sig.ra comunicava di aver CP_1 Pt_1 ottenuto, dal notaio , un appuntamento per la stipula del contratto Persona_1 definitivo per le ore 17 del 10/01/2008 presso il suo studio in Soverato.
In data 27/12/2007 perveniva alla sig.ra la raccomandata inviata dall'avv. Pt_1
Morabito, la quale, agendo in nome e per conto dei promittenti venditori, comunicava l'intenzione dei propri assistiti di recedere dal contratto e trattenere la caparra.
A seguito di tale comunicazione, la sig.ra per il tramite degli avv.ti Luigi Pt_1
MA ZZ e ES Surace, contestava, con raccomandata notificata in data
03/01/2008, il contenuto della missiva ricevuta evidenziando che l'invito alla stipula del rogito era stato spedito nelle more del tempo assegnatole e nel contempo si diffidava ad adempiere al preliminare di vendita. In data 10/01/2008 la sig.ra Pt_1 si recava quindi dal notaio il quale, dato atto della presenza della sola Persona_1 promissaria acquirente, redigeva il verbale di mancata comparizione dei promittenti venditori.
Con atto di citazione del 23/03/2009, notificato in data 30/03/2009 e iscritto con
R.G. n. 100086/2009, la sig.ra citava in giudizio i sig.ri Parte_1
, e , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo in via principale la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. con condanna dei convenuti, a titolo di rimborso spese, al pagamento della somma di € 450,00 che la sig.ra aveva corrisposto al notaio quale onorario per il verbale Pt_1 Persona_1 di mancata comparizione, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali;
in via subordinata l'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti con condanna degli stessi alla restituzione della somma di € 5.000,00 trattenuta a titolo di caparra confirmatoria nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto preliminare, nonché al pagamento della somma di € 450,00 corrisposta al notaio quale onorario per il verbale Persona_1 di mancata comparizione, della somma di € 2.527,96 quali interessi che la sig.ra
11 si era obbligata a versare per un prestito personale richiesto alla Pt_1 CP_2
filiale di Soverato, per un importo complessivo di € 10.301,84 al fine di
[...] poter far fronte ad eventuali spese, quali caparre o spese notarili, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma reputata opportuna, a titolo di danni morali.
I sigg.ri , e CP_1 Parte_2 Parte_3
si costituivano nel predetto giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_4 domande e proponevano un autonomo giudizio, recante R.G. n. 522/2009, con cui chiedevano al Giudice di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 1385 c.c. in combinato disposto con l'art. 1454 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto in capo ai promittenti venditori di ritenere la caparra confirmatoria.
3.2. Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla eccepita inammissibilità della domanda oggetto del giudizio n. 522/2009 per essere gli appellati incorsi nel giudizio n.
100086/2009 nella decadenza, ex art. 167 c.p.c., dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali.
Il motivo è infondato. Nonostante la costituzione tardiva, il convenuto mantiene la libertà di avviare un'azione legale autonoma per far valere le proprie pretese, derivando l'unica preclusione dal giudicato formatosi su quella domanda.
3.3. Passando all'esame degli ulteriori motivi di gravame, ritiene innanzitutto la
Corte che la diffida ad adempiere fatta da uno solo dei comproprietari in nome e per conto di tutti sia valida ed efficace sulla scorta del costante orientamento della
Suprema Corte secondo cui sussiste il diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri atti di straordinaria amministrazione, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi (Cass. n. 29506/2019; n. 7827/2003). La conferma di ciò si trae anche dal fatto che la stessa ha provveduto ad inviare il riscontro alla diffida presso uno Pt_1
solo dei promittenti venditori (il sig. . In ogni caso, come CP_1 evidenziato dal giudice di prime cure, la diffida in questione è stata ratificata dagli altri comproprietari con efficacia ex tunc.
Ciò posto, osserva il Collegio che con la diffida del 19.11.2007 è stato fissato all'odierna appellante il termine di venti giorni per la stipula del definitivo. Essendo la diffida pervenuta in data 21.11.2007, il termine scadeva l'11.12.2007. Entro tale data sarebbe dovuta intervenire la stipula del definitivo davanti al notaio che,
12 peraltro, era stato indicato nella diffida stessa. Il contratto si è dunque risolto a quella data e non può valere, al fine di escludere la risoluzione, l'invito della a Pt_1 stipulare il definitivo il 10.01.2008. Indipendentemente dall'avvenuto recapito di detto invito il 12.12.2007, ciò che assume rilievo è il mancato rispetto del termine per la stipula del definitivo che, si ribadisce, in base alla diffida sarebbe dovuta avvenire entro l'11.12.2007.
Ed invero, il momento in cui deve ritenersi perfezionato il meccanismo della risoluzione mediante diffida ad adempiere deve individuarsi alla scadenza del termine fissato nella diffida stessa, sicché l'effetto risolutorio deve ritenersi già prodotto a tale data. Ne consegue che l'adempimento successivo alla scadenza del termine non può incidere ex post sull'effetto risolutorio già determinatosi.
Oltretutto deve rilevarsi che dalle risultanze dell'istruttoria orale è emerso come dopo la stipula del preliminare, avvenuta a gennaio 2007, plurimi siano stati i solleciti telefonici alla per la stipula del definitivo (testi e . Pt_1 Tes_1 CP_1
In tale contesto, a fronte di una diffida ad adempiere intervenuta a distanza di quasi un anno dal preliminare, la si sarebbe dovuta tempestivamente attivare Pt_1 per la stipula del definitivo entro l'11.12.2007. Né d'altra parte la stessa ha dimostrato l'impossibilità della prestazione per fatti a lei non imputabili.
3.4. Anche l'ultimo motivo, involgente la quantificazione delle spese di lite, è infondato.
Per giurisprudenza unanime “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (ex multis Cass. n. 27295/2022).
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022.
13 4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 28.09.2018, nei confronti di ,
[...] CP_1
e , avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1526/2018 pubblicata il 30.08.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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