CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6653/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304779 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Congregazione Suore Domenicane del Santissimo Sacramento, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'all'avviso di accertamento per omesso versamento dei Tributi per Imposta Municipale Unica (IMU), anno d'imposta 2019 n. 304779, notificato in data 27/12/2024 da Roma Capitale, per l'immobile sito in
Indirizzo_1, categoria catastale B/1.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è destinato esclusivamente ad attività didattiche paritarie ( Scuola_1, autorizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e che tali attività sono svolte con modalità non commerciali ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992
e D.M. 200/2012, come comprovato da bilanci, rette simboliche e contributi pubblici, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi
Il Comune di Roma Capitale, risponde alle eccezioni evidenziando l'assenza di prova della non commercialità in concreto, la non vincolatività del D.M. 200/2012 e dei CMS ai fini tributari e richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 10124/2019, sentt. n. 14225/2015, n. 14226/2015, n. 28578/2020, n.
14317/2021, n. 24243/2021) che qualifica come commerciale l'attività svolta contro pagamento di corrispettivi non “simbolici”, anche se gestita da ente non profit. Inoltre, la resistente evidenziava precedenti sfavorevoli alla medesima Congregazione per le annualità 2014–2015, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha depositato un bilancio civilistico ordinario a sezioni contrapposte (anno 2019) dal quale emergono ricavi da prestazioni di servizi a privati pari a € 635.981,00
e un utile d'esercizio di € 34,93.
L'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali si fonda sull'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
504/1992, oggi riprodotto nell'art. 1, comma 759, lett. g), L. n. 160/2019: è richiesta la duplice condizione del requisito soggettivo (ente non commerciale) e del requisito oggettivo (destinazione esclusiva dell'immobile ad attività – tra cui la didattica – svolte con modalità non commerciali). L'onere di provare in concreto la sussistenza del requisito oggettivo grava sul contribuente (art. 2697 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esenzione spetta solo se l'attività è svolta gratuitamente o dietro corrispettivi di importo “simbolico”, ossia radicalmente inferiori ai costi di produzione del servizio e non commisurati al valore economico della prestazione;
non è sufficiente la natura non profit dell'ente o la paritarietà della scuola. È giuridicamente irrilevante il risultato d'esercizio (utile/perdita): rileva la idoneità tendenziale dei ricavi a coprire i costi e la organizzazione professionale dell'attività per la prestazione di servizi dietro corrispettivo.
La Cassazione ha statuito che al D.M. 200/2012 non può attribuirsi valore vincolante ai fini della definizione di “modalità non commerciali” e che parametri forfettari come il CMS del Ministero dell'Istruzione non determinano automaticamente l'esenzione; la valutazione deve essere concreta, sulla base dei bilanci e delle modalità effettive di svolgimento dell'attività. A livello UE, la Decisione della Commissione del 19/12/2012
(2013/284/UE) ha ritenuto conforme la disciplina IMU solo in quanto limita l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche, indicando requisiti di settore (parità, non discriminazione, accoglienza disabili, CCNL, pubblicità del bilancio) e la necessità di corrispettivi “simbolici”; ma anche tali indicazioni non sostituiscono la verifica caso per caso.
Nel caso concreto:
1. Bilancio 2019: la ricorrente ha depositato bilancio civilistico (non analitico per centro di costo) dal quale risultano ricavi da prestazioni di servizi a privati pari a € 635.981,00 e utile € 34,93. Tale dato, per volume e natura dei ricavi, è incompatibile con l'assunto che l'attività scolastica oggetto di causa sia svolta con modalità non commerciali. La minimale entità dell'utile non muta la qualificazione: ciò che rileva, secondo la
Cassazione, è la organizzazione dell'attività contro corrispettivo e la idoneità tendenziale dei ricavi a coprire i costi, non il margine finale¹ ¹⁷.
2. Assenza di prova analitica “in concreto”: la ricorrente non ha fornito una contabilità analitica del centro di costo “scuola di Roma” né un conto economico specifico imputato all'immobile B/1 di via di Indirizzo_1; mancano prospetti che consentano di verificare che le rette coprano solo una frazione dei costi effettivi e che siano “simboliche” nel senso richiesto dalla giurisprudenza. La produzione del solo CMS (parametro ministeriale) non è decisiva né sostituisce la prova concreta.
3. Requisiti di settore/parità: pur dando atto della paritarietà e dei requisiti organizzativi, la Corte ritiene, conformemente alla Decisione UE 2013/284, che tali elementi non bastano per qualificare l'attività come non economica, se persistono ricavi da corrispettivi di entità tale da denotare un servizio a pagamento rivolto a utenti privati.
4. Pregresse annualità: rilevano, come indizio coerente del rapporto giuridico, gli esiti sfavorevoli alla ricorrente per le annualità 2014–2015 (CTP Roma n. 7022/02/2022; CTP Roma n. 9809/22/2022; CGT II
Lazio n. 2832/12/2024) segnalati dalla resistente, che confermano la mancata dimostrazione della non commercialità nell'utilizzo dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge se dovuti
Roma lì 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RA IP DO FE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6653/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304779 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Congregazione Suore Domenicane del Santissimo Sacramento, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'all'avviso di accertamento per omesso versamento dei Tributi per Imposta Municipale Unica (IMU), anno d'imposta 2019 n. 304779, notificato in data 27/12/2024 da Roma Capitale, per l'immobile sito in
Indirizzo_1, categoria catastale B/1.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è destinato esclusivamente ad attività didattiche paritarie ( Scuola_1, autorizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e che tali attività sono svolte con modalità non commerciali ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992
e D.M. 200/2012, come comprovato da bilanci, rette simboliche e contributi pubblici, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi
Il Comune di Roma Capitale, risponde alle eccezioni evidenziando l'assenza di prova della non commercialità in concreto, la non vincolatività del D.M. 200/2012 e dei CMS ai fini tributari e richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 10124/2019, sentt. n. 14225/2015, n. 14226/2015, n. 28578/2020, n.
14317/2021, n. 24243/2021) che qualifica come commerciale l'attività svolta contro pagamento di corrispettivi non “simbolici”, anche se gestita da ente non profit. Inoltre, la resistente evidenziava precedenti sfavorevoli alla medesima Congregazione per le annualità 2014–2015, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha depositato un bilancio civilistico ordinario a sezioni contrapposte (anno 2019) dal quale emergono ricavi da prestazioni di servizi a privati pari a € 635.981,00
e un utile d'esercizio di € 34,93.
L'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali si fonda sull'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
504/1992, oggi riprodotto nell'art. 1, comma 759, lett. g), L. n. 160/2019: è richiesta la duplice condizione del requisito soggettivo (ente non commerciale) e del requisito oggettivo (destinazione esclusiva dell'immobile ad attività – tra cui la didattica – svolte con modalità non commerciali). L'onere di provare in concreto la sussistenza del requisito oggettivo grava sul contribuente (art. 2697 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esenzione spetta solo se l'attività è svolta gratuitamente o dietro corrispettivi di importo “simbolico”, ossia radicalmente inferiori ai costi di produzione del servizio e non commisurati al valore economico della prestazione;
non è sufficiente la natura non profit dell'ente o la paritarietà della scuola. È giuridicamente irrilevante il risultato d'esercizio (utile/perdita): rileva la idoneità tendenziale dei ricavi a coprire i costi e la organizzazione professionale dell'attività per la prestazione di servizi dietro corrispettivo.
La Cassazione ha statuito che al D.M. 200/2012 non può attribuirsi valore vincolante ai fini della definizione di “modalità non commerciali” e che parametri forfettari come il CMS del Ministero dell'Istruzione non determinano automaticamente l'esenzione; la valutazione deve essere concreta, sulla base dei bilanci e delle modalità effettive di svolgimento dell'attività. A livello UE, la Decisione della Commissione del 19/12/2012
(2013/284/UE) ha ritenuto conforme la disciplina IMU solo in quanto limita l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche, indicando requisiti di settore (parità, non discriminazione, accoglienza disabili, CCNL, pubblicità del bilancio) e la necessità di corrispettivi “simbolici”; ma anche tali indicazioni non sostituiscono la verifica caso per caso.
Nel caso concreto:
1. Bilancio 2019: la ricorrente ha depositato bilancio civilistico (non analitico per centro di costo) dal quale risultano ricavi da prestazioni di servizi a privati pari a € 635.981,00 e utile € 34,93. Tale dato, per volume e natura dei ricavi, è incompatibile con l'assunto che l'attività scolastica oggetto di causa sia svolta con modalità non commerciali. La minimale entità dell'utile non muta la qualificazione: ciò che rileva, secondo la
Cassazione, è la organizzazione dell'attività contro corrispettivo e la idoneità tendenziale dei ricavi a coprire i costi, non il margine finale¹ ¹⁷.
2. Assenza di prova analitica “in concreto”: la ricorrente non ha fornito una contabilità analitica del centro di costo “scuola di Roma” né un conto economico specifico imputato all'immobile B/1 di via di Indirizzo_1; mancano prospetti che consentano di verificare che le rette coprano solo una frazione dei costi effettivi e che siano “simboliche” nel senso richiesto dalla giurisprudenza. La produzione del solo CMS (parametro ministeriale) non è decisiva né sostituisce la prova concreta.
3. Requisiti di settore/parità: pur dando atto della paritarietà e dei requisiti organizzativi, la Corte ritiene, conformemente alla Decisione UE 2013/284, che tali elementi non bastano per qualificare l'attività come non economica, se persistono ricavi da corrispettivi di entità tale da denotare un servizio a pagamento rivolto a utenti privati.
4. Pregresse annualità: rilevano, come indizio coerente del rapporto giuridico, gli esiti sfavorevoli alla ricorrente per le annualità 2014–2015 (CTP Roma n. 7022/02/2022; CTP Roma n. 9809/22/2022; CGT II
Lazio n. 2832/12/2024) segnalati dalla resistente, che confermano la mancata dimostrazione della non commercialità nell'utilizzo dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge se dovuti
Roma lì 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RA IP DO FE