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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9248 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 26080/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26080/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
c.f. , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._1
GI TU e IE VA e presso lo studio del primo elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Sanfelice 24 come da procura alla lite in calce al ricorso (comunicazioni alle PEC:
e ) Email_1 Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 (comunicazioni al fax n.
081.7963766 e/o presso la PEC: egione.campania.ti;) Em_3 Email_4
- Convenuta --
OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe con ricorso del 29.11.2024 conveniva in giudizio la evidenziando quanto segue: Controparte_1
- di essere dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Controparte_1
- che ai sensi della L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella veniva nominato, Controparte_1 quale Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Giunta Regionale che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli Uffici del Commissariato;
- di essere stata, quindi, assunta, dal detto Commissariato, con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di prestare la propria attività (contratto che subiva successive proroghe);
- che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali la quale, all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla Controparte_1
e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito;
- che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al
[...]
il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, Controparte_2
900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli Enti subentranti;
- che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della Campania disponeva l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa;
- che, successivamente, la recependo l'ultima ordinanza del Controparte_1 [...]
n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza Controparte_2
839/86, istituiva, con apposita legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta Regionale;
- che con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Controparte_1 puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento dei ricorrenti corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento di cui ai decreti sopra richiamati, con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della L.27/1984;
- che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento alla ricorrente e, ovviamente, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R. 8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra al n.2;
- che con atto n.5282 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, attribuendo il “riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991;
- che solo con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R. disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento, con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
- che all'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011 la
G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale);
- che, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era stata destinataria di ulteriore decreto individuale di reinquadramento e le veniva attribuita - in attuazione del detto decreto - la posizione giuridica con decorrenza da: 1/03/1992;
- che nella parte attuativa, tuttavia, la non rispettava le previsioni Controparte_1 normative di cui, precipuamente, all'art.12 comma 4 della L.730/1986, nonché art.36 L.R.
n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990 n.28;
- che non avendo ricevuto - in conseguenza della violazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986 - la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente aveva presentato in data 12/09/2019 ricorso alla sezione lavoro di questo
Tribunale con il quale chiedeva la condanna della al pagamento della Controparte_1 somma di € 13.152,01;
- che con sentenza n°2793/21 del 27/04/2021 e successiva CEM del 20/07/2021 la domanda era stata parzialmente accolta con il riconoscimento in suo favore del solo importo di Euro 2.272,55, stante la intervenuta prescrizione degli ulteriori crediti;
- che detta sentenza passava in cosa giudicata;
- che l'importo liquidato dal Tribunale è stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 31/12/2018 e che per il periodo successivo - nonostante la pronuncia intervenuta - la non aveva proceduto ad adeguare l'importo Controparte_1 della retribuzione di anzianità a quanto spettante;
- che ha diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 46,15 mensili, percependo, per converso, € 10,65 mensili;
- che l'ammontare delle differenze maturate è definito, nel modo seguente: € 46,15- € 10,65= € 35,50 x mesi 60 dall'1/1/2019 al 31.12.2023 + 11 mens. anno 2024+ 5 mens. per 13°+11/12 della 13° anno 2024 = € 2.730,54;
- che, dopo il 31.12.2018 (periodo finale preso in esame dalla sentenza 2793/2021), il suo rapporto di lavoro è proseguito, sino all'attualità, senza soluzione di continuità, con le medesime modalità e che nel periodo intercorso successivamente non sono intervenuti fatti o circostanze modificative degli elementi su cui è fondata la suddetta pronuncia.
Tanto premesso parte attrice concludeva chiedendo al giudice di “condannare la CP_1 in persona della G.R.p.t. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma
[...] di € 2.730,54, oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, con vittoria di compensi da parametrarsi alle previsioni di cui al D.M 54/ e ss. modifiche ed integrazioni, spese, rimborso C.U. per Euro , forfait 15%, CPA ed IVA”.
La ritualmente citata in giudizio si costitutiva ed evidenziava che la Controparte_1
Corte di Cassazione “con ordinanze nn. 5511/2025 (cfr. All. 1), 5512/2025 (cfr. All. 2) e 5513/2025 (cfr. All. 3) del 02/03/2025 ha confermato la ricostruzione normativa nonché il corretto calcolo degli incrementi RIA operato dall'Amministrazione regionale, precisando che “Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre
1990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo. L'art. 44 del suddetto d.P.R. 333 del 1990, che qui viene in rilievo, disponeva che: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (…).
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494».
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del
d.P.R. n. 347 del 1983 e del d.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988.
Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la richiamata sen-tenza n. 2793/2021 ha attribuito importi difformi rispetto alla normativa di riferimento in materia di Ria, e che per consolidato orientamento giurisprudenziale la situazione già accertata nel precedente giudizio può formare oggetto di valutazione diversa, qualora risultino mutati i relativi elementi di fatto e di diritto, si chiede all'Avvocatura regionale di contestare la pretesa del ricorrente, sollevando nel merito la questione relativa alla corretta definizione degli incrementi Ria”. Pertanto parte convenuta chiedeva il completo rigetto della domanda.
La causa, dopo la prima udienza, è stata rinviata per la decisione alla data del 2.12.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
L'oggetto della presente controversia ha un thema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti alla parte ricorrente sulla base di condanna passate in cosa giudicata.
Conseguentemente tutte le questioni giuridiche attinenti al merito della pretesa non possono essere esaminate essendo queste già state sottoposte ad un vaglio giudiziale conclusosi con una pronuncia passata in cosa giudicata;
è precluso, pertanto, allo scrivente, per effetto del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ogni ulteriore accertamento che implichi un riesame delle questioni interpretative già vagliate dall' CP_3
Come detto in premessa, con la sentenza n. n°2793/21 del 27/04/2021 (e successiva CEM del 20/07/2021) la domanda era stata parzialmente accolta con il riconoscimento in favore della del solo importo di Euro 2.272,55, stante la intervenuta prescrizione degli Parte_1 ulteriori crediti.
Tale sentenza è indiscutibilmente passata in cosa giudicata non essendo stata impugnata da alcuna delle parti del giudizio. L'importo liquidato nella suddetta sentenza dallo scrivente giudice è stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 31/12/2018 mentre è indiscutibile che per il periodo successivo - nonostante la pronuncia intervenuta - la Controparte_1 non ha proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante.
In punto di diritto va ricordato che in una causa avente un oggetto del tutto analogo proposta (cioè relativa ai lettori di lingua straniera in Italia) contro l' la Controparte_4
Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 16 agosto 2004, n.15931 ha così stabilito:
“in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Nella specie, relativa ai lettori di lingua straniera in Italia, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, preso atto del giudicato formatosi in ordine all'esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto le medesime prestazioni, ha ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, relativa agli anni accademici successivi)” (in senso conforme e sempre con riferimento al caso dei lettori di lingua straniera che abbiano ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con l'Università, cfr. la successiva Cassazione civile sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21012 nonché Cass.
7411/2004, Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 24 marzo 2001 n. 4304).
Con più specifico riferimento ai limiti oggettivi della cosa giudicata in materia civile la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del 9.4.2009 n. 8723 ha, a sua volta, precisato: “in tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”. Del resto, ha stabilito una sentenza coeva della III sezione civile della Corte di Cassazione (n. 8379 del 07 aprile 2009): “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica” (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).
Lo scrivente, in relazione a tale domanda, ha, quindi, solo il compito di quantificare il dovuto da calcolarsi tenendo conto delle voci retributive spettanti.
In fattispecie del tutto analoga decisa da questa stessa sezione di questo Tribunale in data 2.2.2023 (cfr. sentenza n. 690/2023 emessa nell'ambito del procedimento avente NRG n. 9754/2022) il giudice M. Barbato scriveva in modo del tutto condivisibile:
“preliminarmente, va precisato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse, bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione, e cioè a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n. 2575/2019, passata in giudicato, invocata in questa sede dalla parte ricorrente, fondi la pronuncia di condanna della convenuta al pagamento delle ulteriori differenze retributive anche per il periodo fino al
31.5.22, in assenza di qualsivoglia modificazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta.
A fronte di tali indicazioni, la parte convenuta non ha provato di aver corrisposto una retribuzione maggiore di quella indicata dal ricorrente, avendo anzi ammesso, nella relazione a firma del dirigente della Direzione Generale delle risorse Umane citata, (cfr. documento allegato alla memoria di costituzione), che l'importo della Ria riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2575/2019 è di € 826,2 annuale più alta rispetto all'importo corrisposto dall'Amministrazione pari ad € 397,68 annuali, la differenza di €. 35.51 mensili (426,12/12) per i 53 mesi ovvero 01.01.2018 – 31.05.2022 periodo richiamato nel ricorso, ammontante complessivamente ad €. 1.882,03 da un punto di vista meramente matematico appare essere congrua.
Pertanto, posto che il pagamento della retribuzione costituisce un fatto estintivo del diritto, secondo quanto ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. U Sentenza n.
13533 del 30/10/2001), il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte, laddove è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. pure Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9439 del 10/04/2008). Ciò posto, in virtù del principio di non contestazione, e del mancato assolvi-mento della prova dell'adempimento, la domanda deve essere accolta e la convenuta condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Quanto ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, ritiene il giudicante che essi possono ritenersi condivisibili, atteso che appaiono redatti sulla base di corretti criteri contabili e tenuto conto della non contestazione contenuta nella relazione di cui sopra n. prot. 25684 del 17.1.23 depositata dal ricorrente.
Su detti importi saranno dovuti, gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo”.
A parere dello scrivente le argomentazioni difensive svolte dalla parte ricorrente nelle note di discussione sono da condividere: la sentenza sopra citata, n.2793/2021, è passata in cosa giudicata;
le norme in base alle quali essa venne emessa non sono state modificate dal legislatore né dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dalla dopo il 31.12.2018 non Parte_1 sono mutate nel periodo successivo e parte convenuta nulla ha dedotto in merito, le sentenza della Corte di Cassazione costituiscono autorevole interpretazione di norme che, tuttavia, non sono mutate e che comunque non possono incidere sulla rilevanza - nei rapporti giuridici di durata con circostanze di fatto immutate - di una sentenza passata in cosa giudicata anche per i periodi successivi. Scrive, quindi, in modo del tutto condivisibile parte attrice nelle richiamate note di discussione : “la resistente non ha contestato quanto affermato (e provato) con l'atto introduttivo relativamente alla permanenza della "situazione di fatto" relativa alla prestazione lavorativa e retributiva riferibili alla ricorrente, limitandosi ad invocare alcune, sopravvenute, decisioni rese dalla Corte di Cassazione sostenendo che, detta circostanza, determinerebbe il mutamento dell'elemento di diritto confondendo, quindi, la mera esistenza di orientamenti giurisprudenziali, inidonei a scalfire il giudicato consolidato, con la sopravvenienza di decisioni della Corte Costituzionale abrogative ovvero di norme che prevedano, in casi eccezionali, la retroattività della loro efficacia.
Peraltro la convenuta non fornisce alcuna spiegazione in merito al mancato adeguamento della RIA in relazione al trattamento economico di pertinenza della ricorrente, nonostante la decisione pregressa risalga al giorno 27/04/2021.
Gli "elementi di diritto" fondanti la pregressa decisione sono individuabili nelle modalità applicative che il Tribunale ha ritenuto di riferire ai DDPPRR nn.347/1983, 268/1987 e
333/1990 nonché Dlgs. n.29/93.
Le norme non hanno subito modifiche di sorta né sono state abrogate né dichiarate incostituzionali.
Le suddette modalità sono state poste a base del "decisum" di cui alla pregressa pronuncia che non è stata impugnata”. In ordine al quantum va rilevato che parte convenuta non ha specificamente impugnato i conteggi svolti dalla parte ricorrente che appaiono, comunque, correttamente sviluppati;
lo scrivente ritiene, pertanto, di condividere e far propri i calcoli effettuati dalla parte ricorrente in modo del tutto corretto ed esente da errori;
l'ammontare delle differenze maturate è stato correttamente calcolato nel modo seguente: “€ 46,15- € 10,65= € 35,50 x mesi 60 dall'1/1/2019 al 31.12.2023 + 11 mens. anno 2024+ 5 mens.per 13°+11/12 della 13° anno 2024 = € 2.730,54”.
Nei conteggi allegati la ricorrente ha, dunque, quantificato la somma dovuta di € 2.730,54 - a titolo di pagamento delle differenze di Ria maturate per il periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2024 oltre interessi come per legge dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.730,54 a titolo di pagamento delle differenze maturate per il periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2024, oltre interessi di legge alla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.184,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Napoli, lì 15.12.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26080/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
c.f. , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._1
GI TU e IE VA e presso lo studio del primo elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Sanfelice 24 come da procura alla lite in calce al ricorso (comunicazioni alle PEC:
e ) Email_1 Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 (comunicazioni al fax n.
081.7963766 e/o presso la PEC: egione.campania.ti;) Em_3 Email_4
- Convenuta --
OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe con ricorso del 29.11.2024 conveniva in giudizio la evidenziando quanto segue: Controparte_1
- di essere dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Controparte_1
- che ai sensi della L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella veniva nominato, Controparte_1 quale Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Giunta Regionale che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli Uffici del Commissariato;
- di essere stata, quindi, assunta, dal detto Commissariato, con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di prestare la propria attività (contratto che subiva successive proroghe);
- che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali la quale, all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla Controparte_1
e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito;
- che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al
[...]
il quale, con apposite ordinanze (nn.839/86, Controparte_2
900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli Enti subentranti;
- che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della Campania disponeva l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa;
- che, successivamente, la recependo l'ultima ordinanza del Controparte_1 [...]
n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza Controparte_2
839/86, istituiva, con apposita legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta Regionale;
- che con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Controparte_1 puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento dei ricorrenti corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento di cui ai decreti sopra richiamati, con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della L.27/1984;
- che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento alla ricorrente e, ovviamente, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R. 8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra al n.2;
- che con atto n.5282 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, attribuendo il “riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991;
- che solo con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R. disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento, con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
- che all'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011 la
G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale);
- che, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era stata destinataria di ulteriore decreto individuale di reinquadramento e le veniva attribuita - in attuazione del detto decreto - la posizione giuridica con decorrenza da: 1/03/1992;
- che nella parte attuativa, tuttavia, la non rispettava le previsioni Controparte_1 normative di cui, precipuamente, all'art.12 comma 4 della L.730/1986, nonché art.36 L.R.
n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990 n.28;
- che non avendo ricevuto - in conseguenza della violazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986 - la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente aveva presentato in data 12/09/2019 ricorso alla sezione lavoro di questo
Tribunale con il quale chiedeva la condanna della al pagamento della Controparte_1 somma di € 13.152,01;
- che con sentenza n°2793/21 del 27/04/2021 e successiva CEM del 20/07/2021 la domanda era stata parzialmente accolta con il riconoscimento in suo favore del solo importo di Euro 2.272,55, stante la intervenuta prescrizione degli ulteriori crediti;
- che detta sentenza passava in cosa giudicata;
- che l'importo liquidato dal Tribunale è stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 31/12/2018 e che per il periodo successivo - nonostante la pronuncia intervenuta - la non aveva proceduto ad adeguare l'importo Controparte_1 della retribuzione di anzianità a quanto spettante;
- che ha diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 46,15 mensili, percependo, per converso, € 10,65 mensili;
- che l'ammontare delle differenze maturate è definito, nel modo seguente: € 46,15- € 10,65= € 35,50 x mesi 60 dall'1/1/2019 al 31.12.2023 + 11 mens. anno 2024+ 5 mens. per 13°+11/12 della 13° anno 2024 = € 2.730,54;
- che, dopo il 31.12.2018 (periodo finale preso in esame dalla sentenza 2793/2021), il suo rapporto di lavoro è proseguito, sino all'attualità, senza soluzione di continuità, con le medesime modalità e che nel periodo intercorso successivamente non sono intervenuti fatti o circostanze modificative degli elementi su cui è fondata la suddetta pronuncia.
Tanto premesso parte attrice concludeva chiedendo al giudice di “condannare la CP_1 in persona della G.R.p.t. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma
[...] di € 2.730,54, oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, con vittoria di compensi da parametrarsi alle previsioni di cui al D.M 54/ e ss. modifiche ed integrazioni, spese, rimborso C.U. per Euro , forfait 15%, CPA ed IVA”.
La ritualmente citata in giudizio si costitutiva ed evidenziava che la Controparte_1
Corte di Cassazione “con ordinanze nn. 5511/2025 (cfr. All. 1), 5512/2025 (cfr. All. 2) e 5513/2025 (cfr. All. 3) del 02/03/2025 ha confermato la ricostruzione normativa nonché il corretto calcolo degli incrementi RIA operato dall'Amministrazione regionale, precisando che “Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre
1990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo. L'art. 44 del suddetto d.P.R. 333 del 1990, che qui viene in rilievo, disponeva che: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (…).
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494».
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del
d.P.R. n. 347 del 1983 e del d.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988.
Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la richiamata sen-tenza n. 2793/2021 ha attribuito importi difformi rispetto alla normativa di riferimento in materia di Ria, e che per consolidato orientamento giurisprudenziale la situazione già accertata nel precedente giudizio può formare oggetto di valutazione diversa, qualora risultino mutati i relativi elementi di fatto e di diritto, si chiede all'Avvocatura regionale di contestare la pretesa del ricorrente, sollevando nel merito la questione relativa alla corretta definizione degli incrementi Ria”. Pertanto parte convenuta chiedeva il completo rigetto della domanda.
La causa, dopo la prima udienza, è stata rinviata per la decisione alla data del 2.12.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
L'oggetto della presente controversia ha un thema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti alla parte ricorrente sulla base di condanna passate in cosa giudicata.
Conseguentemente tutte le questioni giuridiche attinenti al merito della pretesa non possono essere esaminate essendo queste già state sottoposte ad un vaglio giudiziale conclusosi con una pronuncia passata in cosa giudicata;
è precluso, pertanto, allo scrivente, per effetto del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ogni ulteriore accertamento che implichi un riesame delle questioni interpretative già vagliate dall' CP_3
Come detto in premessa, con la sentenza n. n°2793/21 del 27/04/2021 (e successiva CEM del 20/07/2021) la domanda era stata parzialmente accolta con il riconoscimento in favore della del solo importo di Euro 2.272,55, stante la intervenuta prescrizione degli Parte_1 ulteriori crediti.
Tale sentenza è indiscutibilmente passata in cosa giudicata non essendo stata impugnata da alcuna delle parti del giudizio. L'importo liquidato nella suddetta sentenza dallo scrivente giudice è stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 31/12/2018 mentre è indiscutibile che per il periodo successivo - nonostante la pronuncia intervenuta - la Controparte_1 non ha proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto spettante.
In punto di diritto va ricordato che in una causa avente un oggetto del tutto analogo proposta (cioè relativa ai lettori di lingua straniera in Italia) contro l' la Controparte_4
Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 16 agosto 2004, n.15931 ha così stabilito:
“in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Nella specie, relativa ai lettori di lingua straniera in Italia, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, preso atto del giudicato formatosi in ordine all'esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto le medesime prestazioni, ha ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, relativa agli anni accademici successivi)” (in senso conforme e sempre con riferimento al caso dei lettori di lingua straniera che abbiano ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con l'Università, cfr. la successiva Cassazione civile sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21012 nonché Cass.
7411/2004, Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 24 marzo 2001 n. 4304).
Con più specifico riferimento ai limiti oggettivi della cosa giudicata in materia civile la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del 9.4.2009 n. 8723 ha, a sua volta, precisato: “in tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”. Del resto, ha stabilito una sentenza coeva della III sezione civile della Corte di Cassazione (n. 8379 del 07 aprile 2009): “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica” (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).
Lo scrivente, in relazione a tale domanda, ha, quindi, solo il compito di quantificare il dovuto da calcolarsi tenendo conto delle voci retributive spettanti.
In fattispecie del tutto analoga decisa da questa stessa sezione di questo Tribunale in data 2.2.2023 (cfr. sentenza n. 690/2023 emessa nell'ambito del procedimento avente NRG n. 9754/2022) il giudice M. Barbato scriveva in modo del tutto condivisibile:
“preliminarmente, va precisato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse, bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione, e cioè a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n. 2575/2019, passata in giudicato, invocata in questa sede dalla parte ricorrente, fondi la pronuncia di condanna della convenuta al pagamento delle ulteriori differenze retributive anche per il periodo fino al
31.5.22, in assenza di qualsivoglia modificazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta.
A fronte di tali indicazioni, la parte convenuta non ha provato di aver corrisposto una retribuzione maggiore di quella indicata dal ricorrente, avendo anzi ammesso, nella relazione a firma del dirigente della Direzione Generale delle risorse Umane citata, (cfr. documento allegato alla memoria di costituzione), che l'importo della Ria riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2575/2019 è di € 826,2 annuale più alta rispetto all'importo corrisposto dall'Amministrazione pari ad € 397,68 annuali, la differenza di €. 35.51 mensili (426,12/12) per i 53 mesi ovvero 01.01.2018 – 31.05.2022 periodo richiamato nel ricorso, ammontante complessivamente ad €. 1.882,03 da un punto di vista meramente matematico appare essere congrua.
Pertanto, posto che il pagamento della retribuzione costituisce un fatto estintivo del diritto, secondo quanto ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. U Sentenza n.
13533 del 30/10/2001), il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte, laddove è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. pure Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9439 del 10/04/2008). Ciò posto, in virtù del principio di non contestazione, e del mancato assolvi-mento della prova dell'adempimento, la domanda deve essere accolta e la convenuta condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Quanto ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, ritiene il giudicante che essi possono ritenersi condivisibili, atteso che appaiono redatti sulla base di corretti criteri contabili e tenuto conto della non contestazione contenuta nella relazione di cui sopra n. prot. 25684 del 17.1.23 depositata dal ricorrente.
Su detti importi saranno dovuti, gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo”.
A parere dello scrivente le argomentazioni difensive svolte dalla parte ricorrente nelle note di discussione sono da condividere: la sentenza sopra citata, n.2793/2021, è passata in cosa giudicata;
le norme in base alle quali essa venne emessa non sono state modificate dal legislatore né dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dalla dopo il 31.12.2018 non Parte_1 sono mutate nel periodo successivo e parte convenuta nulla ha dedotto in merito, le sentenza della Corte di Cassazione costituiscono autorevole interpretazione di norme che, tuttavia, non sono mutate e che comunque non possono incidere sulla rilevanza - nei rapporti giuridici di durata con circostanze di fatto immutate - di una sentenza passata in cosa giudicata anche per i periodi successivi. Scrive, quindi, in modo del tutto condivisibile parte attrice nelle richiamate note di discussione : “la resistente non ha contestato quanto affermato (e provato) con l'atto introduttivo relativamente alla permanenza della "situazione di fatto" relativa alla prestazione lavorativa e retributiva riferibili alla ricorrente, limitandosi ad invocare alcune, sopravvenute, decisioni rese dalla Corte di Cassazione sostenendo che, detta circostanza, determinerebbe il mutamento dell'elemento di diritto confondendo, quindi, la mera esistenza di orientamenti giurisprudenziali, inidonei a scalfire il giudicato consolidato, con la sopravvenienza di decisioni della Corte Costituzionale abrogative ovvero di norme che prevedano, in casi eccezionali, la retroattività della loro efficacia.
Peraltro la convenuta non fornisce alcuna spiegazione in merito al mancato adeguamento della RIA in relazione al trattamento economico di pertinenza della ricorrente, nonostante la decisione pregressa risalga al giorno 27/04/2021.
Gli "elementi di diritto" fondanti la pregressa decisione sono individuabili nelle modalità applicative che il Tribunale ha ritenuto di riferire ai DDPPRR nn.347/1983, 268/1987 e
333/1990 nonché Dlgs. n.29/93.
Le norme non hanno subito modifiche di sorta né sono state abrogate né dichiarate incostituzionali.
Le suddette modalità sono state poste a base del "decisum" di cui alla pregressa pronuncia che non è stata impugnata”. In ordine al quantum va rilevato che parte convenuta non ha specificamente impugnato i conteggi svolti dalla parte ricorrente che appaiono, comunque, correttamente sviluppati;
lo scrivente ritiene, pertanto, di condividere e far propri i calcoli effettuati dalla parte ricorrente in modo del tutto corretto ed esente da errori;
l'ammontare delle differenze maturate è stato correttamente calcolato nel modo seguente: “€ 46,15- € 10,65= € 35,50 x mesi 60 dall'1/1/2019 al 31.12.2023 + 11 mens. anno 2024+ 5 mens.per 13°+11/12 della 13° anno 2024 = € 2.730,54”.
Nei conteggi allegati la ricorrente ha, dunque, quantificato la somma dovuta di € 2.730,54 - a titolo di pagamento delle differenze di Ria maturate per il periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2024 oltre interessi come per legge dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.730,54 a titolo di pagamento delle differenze maturate per il periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2024, oltre interessi di legge alla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.184,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Napoli, lì 15.12.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile