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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. IU UP Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa MA AR Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 448/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (C.F. e iscrizione R.I. di Roma n. ); P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio degli Avv. ti Luca Polverino e Luigi Coluccino che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
appellante
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese Ugo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barresi che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata (ammessa al P.S.S.)
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4 Aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 703/2022 pubblicata il 15/02/2022 nell'ambito del giudizio n. r.g. 18647/2019, ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4745/2019 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28/08/2019, con cui era stata condannata al pagamento della complessiva somma di € 19.022,28 in favore del nonché delle spese di lite liquidate in € 145, 50 per spese ed € Parte_1
540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 lamentandone l'erroneità sotto diversi profili.
Ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 04/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la decisione impugnata per erroneità e manifesta illogicità della stessa. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare come nuova la domanda contenuta nella comparsa di costituzione rispetto a quella formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, a ritenere fondata l'eccezione di mutatio libelli sollevata da controparte.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito dalla stessa vantato nonostante quest'ultima abbia fornito documentazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità del medesimo.
1.e.2. Ragioni di connessione logico-giuridica impongono di trattare congiuntamente i motivi di appello.
L'appello è parzialmente fondato.
In via pregiudiziale, occorre esaminare la domanda formulata dal Parte_1 nella propria comparsa di costituzione al fine di stabilire se essa costituisca una mutatio libelli
[...] rispetto alla domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Ora, è noto che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
“Il discrimen tra domanda nuova - inammissibile, se non sia «conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto» - e domanda modificata, va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda "nuova" si aggiunge a quella originariamente formulata;
la domanda "modificata" implica invece la sostituzione della domanda successiva a quella originaria, non essendo ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi, petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande;
pertanto, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio (Cass. VI, 11/12/2017, n.29619). Ebbene, nel caso in esame, va escluso che si sia verificato un ampliamento del thema decidendum, dal momento che il con la propria costituzione in giudizio, Parte_1 non ha introdotto una domanda nuova rispetto a quella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma si è limitato a specificare le ragioni su cui si basava la propria pretesa creditoria.
Del resto, “nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (Cassazione civile sez. I, 20/03/1999, n.2574). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve dunque ritenersi che il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere natura risarcitoria alla domanda formulata nella comparsa, in quanto basata su un fatto illecito non precedentemente allegato, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa e dei fatti dedotti nel corso del giudizio.
Ancora preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata e qui riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
A questo proposito, va infatti precisato che il regime di prescrizione delle fatture relative a consumi di contratti di fornitura di energia elettrica, gas e acqua è stato modificato con l'art. 1, c.4 della l. 205/2017 che ha introdotto la prescrizione biennale per tutte le fatture idriche la cui scadenza sia successiva all'1Gennaio 2018, mutando il precedente regime di prescrizione di cinque anni (art. 2948, c.1, n.4 c.c.). L'art. 1, ai commi 4 e 10, così dispone: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio elettrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. […] Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Invero, nell'incertezza interpretativa della norma transitoria, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la legge suddetta “va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva all'1 gennaio 2018” (Cass. Sez. I n. 15102/2024), ciò anche per i consumi anteriori al 2018.
Il recente intervento legislativo, infatti, è volto a ridurre i casi di fatturazione delle forniture di acqua, luce e gas effettuate molto tempo dopo le prestazioni erogate, attraverso l'introduzione di una prescrizione più breve rispetto a quella prevista dall'art. 2948, c.1, n. 4 c.c.
In motivazione la Cassazione (sebbene riferendosi al settore idrico ma con un ragionamento traslabile al settore elettrico) ha, ancora, precisato che: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 laddove prevede che <<le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la scadenza è successiva al 1° gennaio 2020>>, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore elettrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.”. Pertanto, “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettategli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)”.
Ciò posto e applicando il superiore principio di diritto al caso che ci occupa, poiché la fattura è stata emessa il 30/03/2017 (con scadenza di pagamento entro il 19/04/2017), non può trovare applicazione la prescrizione biennale, prevista esclusivamente per le fatture con scadenza successiva all'1 gennaio 2018. Di conseguenza, per la fattura emessa nel 2017 trova applicazione la prescrizione quinquennale.
Ancora priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata conoscenza da parte di
[...] della fattura di cui trattasi. CP_1
L'atto unilaterale recettizio (quale è la fattura) deve infatti reputarsi conosciuto quando, in considerazione delle modalità della sua comunicazione, possa ritenersi che il destinatario ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere conoscenza utilizzando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizioni, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n. 20784/2006). Ne consegue che, non avendo la dimostrato di essersi trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia di tale CP_1 atto, lo stesso deve reputarsi conosciuto. Passando al merito della vicenda, deve invece trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellata, e qui riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., relativa alla ricostruzione dei consumi sulla base dei quali è stata emessa la fattura oggetto di contestazione.
Ebbene, la vicenda oggetto di causa trae origine da una verifica tecnica operata dai tecnici/verificatori di Enel Distribuzione s.p.a. in data 19/02/2016, dalla quale emergeva una manomissione del contatore e dei consumi conteggiati relativi al punto di consegna (POD) IT001E912637042 sito in Palermo, via Saro Urzi, n. 4, intestato a Controparte_1
Veniva in particolare rinvenuto un allaccio diretto abusivo alla rete Enel realizzato mediante n. 2 conduttori da 6 mm² a causa dei quali si determinava una sottostima dell'energia e della potenza elettrica prelevata del – 70,16%. Al momento della verifica gli accertatori dichiaravano di non poter rilevare gli apparecchi utilizzatori “perché i dati di targa non erano rilevabili”. L'Enel provvedeva, pertanto, a ricalcolare i consumi presunti per prelievi irregolari ed emetteva la fattura n. 82612001013512A del 30/03/2017 per l'importo complessivo di € 19.022,28. La fattura scaturiva dai conteggi effettuati dall'odierna appellata per ricostruire i consumi della CP_1 nel periodo 27/03/2014 (data di installazione del contatore) – 18/02/2016 (data dell'accertamento dei tecnici) e si fondava sul criterio della misura massima della potenza prelevabile. Sulla base di tale fattura veniva, pertanto, emesso il d.i. n. 4745/2019 con il quale la veniva condannata al pagamento del relativo importo, oltre alle spese di lite. CP_1
Ora è noto che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore” (Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la pretesa creditoria azionata dal Parte_1 trova fondamento in un atto illecito posto in essere dall'appellata, quest'ultimo ampiamente dimostrato dal deposito dei verbali di accertamento redatti dal personale di Enel Distribuzione s.p.a., nel contraddittorio con l'appellata che li ha pure sottoscritti. Sul punto, occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (cfr. Cass. 12/03/2020 n. 7075; Cass. 07/11/2014 n. 23800; Trib. Bologna sez. II, 21/03/2022, n. 713; Trib. Palermo, 15/12/2020 n. 4135).
Ne discende che il contenuto del verbale redatto dai tecnici di Enel-Distribuzione s.p.a., rappresenta piena prova circa l'esistenza delle irregolarità ivi indicate ossia l'effettuazione di prelievi di energia mediante l'allaccio diretto alla rete nonché delle dichiarazioni riportate e dei fatti che attestano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati attuati nell'esercizio delle loro funzioni. Ciò posto quanto all'an della pretesa azionata, occorre verificare la correttezza del quantum indicato in fattura.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del quantum in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso che ci occupa, deve ritenersi che il
[...] non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente, Parte_1 essendosi limitato a ribadire la bontà dei calcoli effettuati senza peraltro contestare la ricostruzione alternativa fornita dall'appellata che li ha ritenuti spropositati in relazione alle proprie necessità familiari e ai consumi storici. Dalla lettura della fattura, oggetto di impugnazione, in particolare, si evince che, nel ricostruire gli importi dovuti da
[...]
l'odierna appellante ha utilizzato il metodo della misura massima della potenza CP_1 prelevabile, pur non sussistendo alcuna delibera A.R.E.R.A che le imponesse l'obbligo di utilizzare tale metodo. Ebbene, considerato che ha documentato il Controparte_1 consumo del proprio nucleo familiare attraverso le ricevute dei pagamenti da lei effettuati e la produzione delle fatture intestate al coniuge ( ), risulta fondata l'eccezione sollevata Persona_1 in ordine al quantum della pretesa azionata, evidenziandosi una significativa sproporzione tra i consumi ricostruiti e richiesti dal e quelli effettivamente Parte_1 documentati.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere condannata Controparte_1 al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 3.418,21, determinata tenendo conto dei consumi registrati e fatturati nel biennio 2014-2016, pari ad € 2.008,82, maggiorati del 70,16%. Sulla somma così determinata decorreranno gli interessi nella misura legale dalla data di scadenza di ciascuna mensilità sino all'effettivo pagamento.
Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento della domanda limitatamente ad una parte del credito, si ritengono sussistenti giusti motivi per provvedere alla compensazione integrale delle spese del primo e del secondo grado di giudizio (cfr. Cassazione civile n. 516 del 15/01/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 703/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 15/02/2022 all'esito del giudizio n. r.g. 18647/2019:
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 4745/2019 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28/08/2019 e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, della somma di € 3.418,21, oltre agli interessi
[...] nella misura legale dalla data di scadenza di ciascuna mensilità, sino all'effettivo pagamento;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo tenuta il 1/10/2025.
Palermo, 10/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA AR IU UP