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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6114 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2252/2020
TRA Parte_1
(Avv. Barbara Morbinati) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Simonetta de Julio) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 22477/2019 del Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22477/19, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di “ora Parte_1 Parte_2
” per ottenere il pagamento dell'indennizzo a seguito del furto subito Parte_3 della propria autovettura. ha proposto appello, avverso la sentenza ed ha domandato “Nel merito Parte_1 condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante degli importi contrattualmente dovuti, da liquidarsi nella misura di euro 23.000,00 come previsto nel contratto stesso o nella misura che sarà provata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, il tutto contenuto entro la competenza del Giudice adito. Con condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi articolati al punto [e]03 del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali pari al 15% dei compensi e alle rivalse di legge (cassa avvocati e IVA), da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
, costituitasi, ha chiesto “DICHIARARE inesistente e/o Controparte_2 nulla la notifica della nei confronti della per Parte_1 Controparte_2
i motivi tutti addotti in atto e di conseguenza DICHIARARE nulla e/o improcedibile la presente impugnazione nei confronti della DICHIARARE Controparte_2 la carenza della legittimazione passiva della per i motivi tutti Controparte_3 addotti in atto con conseguente estromissione dal giudizio dell'odierna appellata;
DICHIARARE improcedibile l'appello ex art. 348 c.p.c. così' come dedotto in atto Con vittoria di spese di lite ex DM 55/14. Nella non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di rito sopra esposte per mero scrupolo difensivo si impugna e contesta, ancora una volta, nel merito l'appello avanzato perché ictu oculi infondato in fatto ed in diritto con conseguente richiesta di CONFERMA della sentenza impugnata n. 22477 pubblicata in data 21.11.2019 dal Tribunale Civile di Roma e non notificata. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/14.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10.7.2025, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica. Si narra in sentenza che la conveniva in giudizio la , ora Parte_1 Controparte_4
al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere Parte_3 indennizzata del danno subito a seguito del furto della propria autovettura BMW, avvenuto in Pomezia, tra il giorno 19 marzo 2014 e il giorno 20.03.2014. A sostegno della domanda affermava, di aver stipulato con “la (già CP_5 [...]
e oggi ” la polizza assicurativa denominata “Polizza CP_4 Controparte_3
Difesa Auto Sat”, contro il rischio furto, per il valore di euro 23.000,00; che l'autovettura veniva regolarmente chiusa e parcheggiata nella via Afrodite n.29, in Pomezia;
che tra le ore 19.30 del 19.03.2014 e le ore 8.30 del 20.03.2014 era stata oggetto di furto;
che in seguito alla denuncia di furto, aveva inviato alla compagnia di assicurazione la documentazione prevista nel contratto, senza tuttavia ottenere alcun indennizzo;
che la compagnia di assicurazione aveva comunicato di non potere provvedere all'indennizzo in quanto il giorno del presunto furto l'autovettura assicurata era stata coinvolta in un sinistro. La causa, dichiarata la contumacia di espletata la prova orale, veniva Controparte_4 decisa con la sentenza gravata. Il primo Giudice ha rigettato la domanda sul presupposto che non era stata data la prova dell'effettiva verificazione dell'evento furto. Ha ritenuto che la parte attrice aveva prodotto copia della denuncia querela presentata dal legale rappresentante ed aveva articolato la prova testimoniale;
tuttavia, le dichiarazioni dei testi escussi non erano idonee a provare “la preesistenza della res assicurata nelle condizioni allegate e nel luogo indicato dall'assicurato e, quindi, l'effettiva verificazione dell'evento-furto“. I due testimoni escussi nulla avevano saputo riferire in ordine alle circostanze relative all'effettiva sottrazione dell'autovettura ed opera di ignoti;
mentre la denuncia di furto non poteva da sola considerarsi idonea al fine di accertare l'effettiva verificazione dell'evento furto e la preesistenza della cosa assicurata nelle condizioni allegate in atto di citazione. La parte appellante ha criticato la sentenza con i seguenti argomenti. Innanzitutto, ha eccepito la “erronea valutazione delle risultanze istruttorie” e
“l'obbligo contrattuale di rimborsare a termini di polizza”, rappresentando, sia che nulla era stato eccepito in merito all'operatività della garanzia da parte della Compagnia rimasta contumace, neppure con riguardo all'ammontare dell'indennizzo, sia che aveva documentalmente provato la fondatezza della domanda mediante il deposito della copia della polizza, della denuncia del furto e della successiva integrazione del furto del telepass. Inoltre, aveva fornito all'investigatore privato dell'Assicurazione la copia del CID del 21.2.2014, del CID del 19.3.2014, nonché le fatture di manutenzione del veicolo. Entrambi i testi avevano, poi, confermato quanto documentalmente provato.
Peraltro (sempre a dire dell'appellante), il Tribunale aveva ritenuto non provato il furto nonostante l'assenza di contestazione. Sussisteva, altresì, una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla convenuta per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Ciò posto, va preliminarmente rappresentato che , Controparte_2 in sede di costituzione nel presente grado, ha eccepito la nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di appello perché effettuata nei confronti di un “soggetto giuridico diverso e del tutto estraneo al processo conclusosi con la sentenza oggetto di gravame”, avendo la convenuto in giudizio che Parte_1 Parte_2 mai si era trasformata in , parte evocata nel presente Controparte_2 grado. Ciò comportava la propria carenza di legittimazione passiva. A sua volta con le note di udienza (cfr. note 9.7.2025) la società ha Parte_1 eccepito la tardività della costituzione, posto che l'appello è stato notificato in data 14.5.2020 con prima udienza fissata al 12.10.2020, oltre che la nullità della costituzione per difetto di procura, avendo il difensore dichiarato di agire in virtù di procura alle liti conferita dal procuratore speciale ) della società in Controparte_6 forza di procura notarile, mentre non era agli atti la procura speciale, né era stata fornita la prova documentale dell'effettivo conferimento dei poteri rappresentativi al Dott. da parte della società Ha altresì dedotto la formazione del CP_6 Parte_3 giudicato sulla questione della legittimazione attiva, poiché piuttosto Parte_3 avrebbe dovuto proporre appello incidentale. Orbene, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la parte attrice ha nelle premesse esposto che aveva stipulato con “(prima CP_5 Parte_2
) oggi ” il contratto di assicurazione indicato ed ha poi citato
[...] Parte_3 [...]
corrente in via….(Pec-unipol..)” e nelle conclusioni ha richiesto la Parte_2 condanna della convenuta al pagamento degli importi contrattualmente dovuti. In allegato, ha depositato la polizza assicurativa stipulata con , nonché la CP_5 lettera di richiesta di risarcimento indirizzata sempre ad , oltre che la CP_5 missiva dell ove si legge nell'indicazione “polizza” in premessa, “Ex Parte_2
Isi Insurance Isi CVT Annuale” e con cui si richiede documentazione (cfr. doc. allegati unitamente all'atto di citazione nel fascicolo di parte di primo grado). A seguito del rinvio in prima udienza per la produzione con modalità telematiche della prova della notifica, la parte attrice ha allegato le ricevute di accettazione e di consegna effettuate ad “ ” in data 28.9.2015 (cfr. nota di deposito del CP_7
16.5.2016), con la relata di notifica ad (ora )” ed Parte_2 Parte_3
è poi stata dichiarata la contumacia di (cfr. verbale di udienza Parte_2 del 14.6.2016). Ora, alla stregua di quanto rappresentato, essendo stata citata
[...]
pur essendo stata indicata la pec di notifica dell' e la sentenza Parte_2 CP_1 pronunciata nei confronti della convenuta contumace benchè Parte_2 seguita dalla precisazione “(ora )”, tale da doversi intendere che la Parte_3 precedente società si era fusa per incorporazione in appare dirimente CP_1
l'allegazione della società appellata per ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione. Innanzitutto, con riguardo alle eccezioni preliminari dell'appellante (tardività della costituzione perché veva termine per costituirsi sino al 22.9.2020), in Parte_3 primo luogo, deve ritenersi che la parte appellata, si è tempestivamente costituita, poiché la comparsa è stata depositata il 7 settembre 2020 per l'udienza di merito fissata il 15 ottobre 2020. D'altronde, nella presente fattispecie, la non tempestività della costituzione è del tutto irrilevante essendo state svolte delle mere difese.
Inoltre, la mancanza della procura speciale in capo al Dott. che ha poi CP_6 rilasciato il mandato alle liti, allo stato la questione deve ritenersi superata poiché, a fronte dell'eccezione sollevata dalla parte appellante in sede di note per l'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., ha depositato la procura Parte_3 speciale datata 3.6.2014, dunque conferita in epoca precedente alla costituzione (Cass. 5925/2019 “In tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata in quanto, sebbene la contribuente avesse prodotto la procura speciale con mandato alle liti ai difensori nel giudizio di appello a seguito dell'eccezione dell , aveva ugualmente dichiarato inammissibile Controparte_8 il ricorso introduttivo del processo di primo grado, perché proposto "in assenza di valida procura" al rappresentante volontario della società).”). Posto ciò, invece l'eccezione sollevata dalla parte appellata di difetto di legittimazione è fondata e va accolta. La parte appellante ha contrastato tale eccezione assumendo che si era formato un giudicato interno in quanto a suo dire la questione doveva essere proposta impugnando incidentalmente la sentenza. L'argomento è da respingere. Invero, nessun giudicato si è formato posto che sulla questione non è intervenuta alcuna statuizione, poiché non è stata oggetto di alcun rilievo di parte, essendosi il primo grado svolto nella contumacia della convenuta citata, né di alcun rilievo d'ufficio. Peraltro, “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.” (Cass. S.U. n. 2951/2016). Preclusioni non sussistenti nella specie a carico della parte appellata, perché onerata a dare la prova della titolarità del rapporto anche dal lato passivo dedotto in giudizio era ed è comunque la parte attrice “La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto)..”(Cass. 24375/2024). E nessuna prova in tal senso è stata data. È mancata la prova, della incorporazione della società convenuta
[...]
in a fronte poi della contestazione della parte appellata. Parte_2 Parte_3
Nulla è stato provato, da parte dell'attrice dell'avvenuta fusione con il nuovo soggetto posto che avendo esposto che la polizza era stata stipulata con la Parte_3
“prima ”, era tenuta a dimostrare la successione CP_5 Parte_2 nel contratto degli altri soggetti indicati. A fronte delle note depositate per l'udienza fissata per la decisione con le quali è stata contestata dall'appellante l'eccezione di difetto di legittimazione, la
[...] ha poi esplicitato le seguenti circostanze. Controparte_9
In particolare, che la era nata come iniziativa congiunta tra Controparte_10
e che nel 2014, l' aveva autorizzato la fusione Parte_4 Controparte_11 CP_12 per incorporazione di in per cui aveva CP_5 Parte_2 CP_5 cessato di esistere come entità giuridica autonoma ed i suoi rapporti giuridici, contratti, obblighi e diritti erano stati trasferiti ad che Parte_2 [...]
“fa parte del Gruppo Unipol, ed è controllata da Parte_2 [...]
2010 Unipol ha acquisito la maggioranza del Gruppo Arca, Controparte_13 che comprende e Nel 2018, ha ulteriormente Parte_4 Parte_2 Parte_3 consolidato il controllo, acquisendo il 63,39% di includendo anche le Pt_2 Parte_4 sue controllate come è meramente una società Parte_5 Parte_2 controllata MA ASSOLUTAMENTE NON FUSA in ha una Parte_3 Parte_2 propria autonomia giuridica, bilancio, consiglio di amministrazione e statuto. è la capogruppo operativa del ramo assicurativo del Gruppo Controparte_2
Unipol, e detiene la maggioranza delle azioni di “. Parte_2
Per l'appellata, dunque, “ è una società controllata, ma non Parte_2 incorporata: ha statuto e governance propri, ma è soggetta a direzione e coordinamento da parte di esercita un ruolo di capogruppo con Parte_3 Parte_3 poteri di indirizzo strategico, ma non assorbe giuridicamente Arca. Parte_2
– e
[...] P.IVA_1 Email_1 Controparte_2
( – hanno partite IVA e
[...] P.IVA_2 Email_2 indirizzi PEC distinti, proprio perché sono società giuridicamente separate, anche se fanno parte dello stesso gruppo.”. Le suddette circostanze, non solo non sono state espressamente contestate, ma trovano riscontro nella stessa documentazione prodotta dalla parte appellata sin dall'introduzione del giudizio (cfr. doc. 12 lettera già richiamata di , ove in calce è Pt_2 stampigliato il nome di e accanto ..p.A. Società soggetta CP_1 Parte_6 all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A….e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol…”), nonché in quella evidenziata nel corpo della comparsa conclusionale come “Nota Informativa” allegata alla polizza, dove si legge comunque “ è una Società soggetta all'attività di Controparte_10 direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.”, dunque, nulla di diverso di quanto dedotto da Parte_3
In conclusione, alla stregua di quanto eccepito e rappresentato, sussistendo solo un rapporto di coordinamento, tra la società e la società Pt_2 [...] odierna appellata, preliminare e dirimente all'esame del merito, è Controparte_2 piuttosto la mancata prova che il soggetto legittimato sia identificabile con la
[...] convenuta in qualità di appellata. Controparte_14
Né sussistono i presupposti per l'integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 102 c.p.c., essendo nella fattispecie in esame citata in giudizio una parte non legittimata ad essere convenuta. L'esito del giudizio comporta, poi, che deve ritenersi assorbita la domanda di condanna ex art. 96, 3 comma c.p.c..
Le spese di lite del presente grado che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai minimi tariffari, attesa la natura delle questioni trattate, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi € 1984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2252/2020
TRA Parte_1
(Avv. Barbara Morbinati) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Simonetta de Julio) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 22477/2019 del Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22477/19, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di “ora Parte_1 Parte_2
” per ottenere il pagamento dell'indennizzo a seguito del furto subito Parte_3 della propria autovettura. ha proposto appello, avverso la sentenza ed ha domandato “Nel merito Parte_1 condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante degli importi contrattualmente dovuti, da liquidarsi nella misura di euro 23.000,00 come previsto nel contratto stesso o nella misura che sarà provata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, il tutto contenuto entro la competenza del Giudice adito. Con condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi articolati al punto [e]03 del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali pari al 15% dei compensi e alle rivalse di legge (cassa avvocati e IVA), da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
, costituitasi, ha chiesto “DICHIARARE inesistente e/o Controparte_2 nulla la notifica della nei confronti della per Parte_1 Controparte_2
i motivi tutti addotti in atto e di conseguenza DICHIARARE nulla e/o improcedibile la presente impugnazione nei confronti della DICHIARARE Controparte_2 la carenza della legittimazione passiva della per i motivi tutti Controparte_3 addotti in atto con conseguente estromissione dal giudizio dell'odierna appellata;
DICHIARARE improcedibile l'appello ex art. 348 c.p.c. così' come dedotto in atto Con vittoria di spese di lite ex DM 55/14. Nella non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di rito sopra esposte per mero scrupolo difensivo si impugna e contesta, ancora una volta, nel merito l'appello avanzato perché ictu oculi infondato in fatto ed in diritto con conseguente richiesta di CONFERMA della sentenza impugnata n. 22477 pubblicata in data 21.11.2019 dal Tribunale Civile di Roma e non notificata. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/14.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10.7.2025, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica. Si narra in sentenza che la conveniva in giudizio la , ora Parte_1 Controparte_4
al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere Parte_3 indennizzata del danno subito a seguito del furto della propria autovettura BMW, avvenuto in Pomezia, tra il giorno 19 marzo 2014 e il giorno 20.03.2014. A sostegno della domanda affermava, di aver stipulato con “la (già CP_5 [...]
e oggi ” la polizza assicurativa denominata “Polizza CP_4 Controparte_3
Difesa Auto Sat”, contro il rischio furto, per il valore di euro 23.000,00; che l'autovettura veniva regolarmente chiusa e parcheggiata nella via Afrodite n.29, in Pomezia;
che tra le ore 19.30 del 19.03.2014 e le ore 8.30 del 20.03.2014 era stata oggetto di furto;
che in seguito alla denuncia di furto, aveva inviato alla compagnia di assicurazione la documentazione prevista nel contratto, senza tuttavia ottenere alcun indennizzo;
che la compagnia di assicurazione aveva comunicato di non potere provvedere all'indennizzo in quanto il giorno del presunto furto l'autovettura assicurata era stata coinvolta in un sinistro. La causa, dichiarata la contumacia di espletata la prova orale, veniva Controparte_4 decisa con la sentenza gravata. Il primo Giudice ha rigettato la domanda sul presupposto che non era stata data la prova dell'effettiva verificazione dell'evento furto. Ha ritenuto che la parte attrice aveva prodotto copia della denuncia querela presentata dal legale rappresentante ed aveva articolato la prova testimoniale;
tuttavia, le dichiarazioni dei testi escussi non erano idonee a provare “la preesistenza della res assicurata nelle condizioni allegate e nel luogo indicato dall'assicurato e, quindi, l'effettiva verificazione dell'evento-furto“. I due testimoni escussi nulla avevano saputo riferire in ordine alle circostanze relative all'effettiva sottrazione dell'autovettura ed opera di ignoti;
mentre la denuncia di furto non poteva da sola considerarsi idonea al fine di accertare l'effettiva verificazione dell'evento furto e la preesistenza della cosa assicurata nelle condizioni allegate in atto di citazione. La parte appellante ha criticato la sentenza con i seguenti argomenti. Innanzitutto, ha eccepito la “erronea valutazione delle risultanze istruttorie” e
“l'obbligo contrattuale di rimborsare a termini di polizza”, rappresentando, sia che nulla era stato eccepito in merito all'operatività della garanzia da parte della Compagnia rimasta contumace, neppure con riguardo all'ammontare dell'indennizzo, sia che aveva documentalmente provato la fondatezza della domanda mediante il deposito della copia della polizza, della denuncia del furto e della successiva integrazione del furto del telepass. Inoltre, aveva fornito all'investigatore privato dell'Assicurazione la copia del CID del 21.2.2014, del CID del 19.3.2014, nonché le fatture di manutenzione del veicolo. Entrambi i testi avevano, poi, confermato quanto documentalmente provato.
Peraltro (sempre a dire dell'appellante), il Tribunale aveva ritenuto non provato il furto nonostante l'assenza di contestazione. Sussisteva, altresì, una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla convenuta per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Ciò posto, va preliminarmente rappresentato che , Controparte_2 in sede di costituzione nel presente grado, ha eccepito la nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di appello perché effettuata nei confronti di un “soggetto giuridico diverso e del tutto estraneo al processo conclusosi con la sentenza oggetto di gravame”, avendo la convenuto in giudizio che Parte_1 Parte_2 mai si era trasformata in , parte evocata nel presente Controparte_2 grado. Ciò comportava la propria carenza di legittimazione passiva. A sua volta con le note di udienza (cfr. note 9.7.2025) la società ha Parte_1 eccepito la tardività della costituzione, posto che l'appello è stato notificato in data 14.5.2020 con prima udienza fissata al 12.10.2020, oltre che la nullità della costituzione per difetto di procura, avendo il difensore dichiarato di agire in virtù di procura alle liti conferita dal procuratore speciale ) della società in Controparte_6 forza di procura notarile, mentre non era agli atti la procura speciale, né era stata fornita la prova documentale dell'effettivo conferimento dei poteri rappresentativi al Dott. da parte della società Ha altresì dedotto la formazione del CP_6 Parte_3 giudicato sulla questione della legittimazione attiva, poiché piuttosto Parte_3 avrebbe dovuto proporre appello incidentale. Orbene, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la parte attrice ha nelle premesse esposto che aveva stipulato con “(prima CP_5 Parte_2
) oggi ” il contratto di assicurazione indicato ed ha poi citato
[...] Parte_3 [...]
corrente in via….(Pec-unipol..)” e nelle conclusioni ha richiesto la Parte_2 condanna della convenuta al pagamento degli importi contrattualmente dovuti. In allegato, ha depositato la polizza assicurativa stipulata con , nonché la CP_5 lettera di richiesta di risarcimento indirizzata sempre ad , oltre che la CP_5 missiva dell ove si legge nell'indicazione “polizza” in premessa, “Ex Parte_2
Isi Insurance Isi CVT Annuale” e con cui si richiede documentazione (cfr. doc. allegati unitamente all'atto di citazione nel fascicolo di parte di primo grado). A seguito del rinvio in prima udienza per la produzione con modalità telematiche della prova della notifica, la parte attrice ha allegato le ricevute di accettazione e di consegna effettuate ad “ ” in data 28.9.2015 (cfr. nota di deposito del CP_7
16.5.2016), con la relata di notifica ad (ora )” ed Parte_2 Parte_3
è poi stata dichiarata la contumacia di (cfr. verbale di udienza Parte_2 del 14.6.2016). Ora, alla stregua di quanto rappresentato, essendo stata citata
[...]
pur essendo stata indicata la pec di notifica dell' e la sentenza Parte_2 CP_1 pronunciata nei confronti della convenuta contumace benchè Parte_2 seguita dalla precisazione “(ora )”, tale da doversi intendere che la Parte_3 precedente società si era fusa per incorporazione in appare dirimente CP_1
l'allegazione della società appellata per ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione. Innanzitutto, con riguardo alle eccezioni preliminari dell'appellante (tardività della costituzione perché veva termine per costituirsi sino al 22.9.2020), in Parte_3 primo luogo, deve ritenersi che la parte appellata, si è tempestivamente costituita, poiché la comparsa è stata depositata il 7 settembre 2020 per l'udienza di merito fissata il 15 ottobre 2020. D'altronde, nella presente fattispecie, la non tempestività della costituzione è del tutto irrilevante essendo state svolte delle mere difese.
Inoltre, la mancanza della procura speciale in capo al Dott. che ha poi CP_6 rilasciato il mandato alle liti, allo stato la questione deve ritenersi superata poiché, a fronte dell'eccezione sollevata dalla parte appellante in sede di note per l'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., ha depositato la procura Parte_3 speciale datata 3.6.2014, dunque conferita in epoca precedente alla costituzione (Cass. 5925/2019 “In tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata in quanto, sebbene la contribuente avesse prodotto la procura speciale con mandato alle liti ai difensori nel giudizio di appello a seguito dell'eccezione dell , aveva ugualmente dichiarato inammissibile Controparte_8 il ricorso introduttivo del processo di primo grado, perché proposto "in assenza di valida procura" al rappresentante volontario della società).”). Posto ciò, invece l'eccezione sollevata dalla parte appellata di difetto di legittimazione è fondata e va accolta. La parte appellante ha contrastato tale eccezione assumendo che si era formato un giudicato interno in quanto a suo dire la questione doveva essere proposta impugnando incidentalmente la sentenza. L'argomento è da respingere. Invero, nessun giudicato si è formato posto che sulla questione non è intervenuta alcuna statuizione, poiché non è stata oggetto di alcun rilievo di parte, essendosi il primo grado svolto nella contumacia della convenuta citata, né di alcun rilievo d'ufficio. Peraltro, “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.” (Cass. S.U. n. 2951/2016). Preclusioni non sussistenti nella specie a carico della parte appellata, perché onerata a dare la prova della titolarità del rapporto anche dal lato passivo dedotto in giudizio era ed è comunque la parte attrice “La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto)..”(Cass. 24375/2024). E nessuna prova in tal senso è stata data. È mancata la prova, della incorporazione della società convenuta
[...]
in a fronte poi della contestazione della parte appellata. Parte_2 Parte_3
Nulla è stato provato, da parte dell'attrice dell'avvenuta fusione con il nuovo soggetto posto che avendo esposto che la polizza era stata stipulata con la Parte_3
“prima ”, era tenuta a dimostrare la successione CP_5 Parte_2 nel contratto degli altri soggetti indicati. A fronte delle note depositate per l'udienza fissata per la decisione con le quali è stata contestata dall'appellante l'eccezione di difetto di legittimazione, la
[...] ha poi esplicitato le seguenti circostanze. Controparte_9
In particolare, che la era nata come iniziativa congiunta tra Controparte_10
e che nel 2014, l' aveva autorizzato la fusione Parte_4 Controparte_11 CP_12 per incorporazione di in per cui aveva CP_5 Parte_2 CP_5 cessato di esistere come entità giuridica autonoma ed i suoi rapporti giuridici, contratti, obblighi e diritti erano stati trasferiti ad che Parte_2 [...]
“fa parte del Gruppo Unipol, ed è controllata da Parte_2 [...]
2010 Unipol ha acquisito la maggioranza del Gruppo Arca, Controparte_13 che comprende e Nel 2018, ha ulteriormente Parte_4 Parte_2 Parte_3 consolidato il controllo, acquisendo il 63,39% di includendo anche le Pt_2 Parte_4 sue controllate come è meramente una società Parte_5 Parte_2 controllata MA ASSOLUTAMENTE NON FUSA in ha una Parte_3 Parte_2 propria autonomia giuridica, bilancio, consiglio di amministrazione e statuto. è la capogruppo operativa del ramo assicurativo del Gruppo Controparte_2
Unipol, e detiene la maggioranza delle azioni di “. Parte_2
Per l'appellata, dunque, “ è una società controllata, ma non Parte_2 incorporata: ha statuto e governance propri, ma è soggetta a direzione e coordinamento da parte di esercita un ruolo di capogruppo con Parte_3 Parte_3 poteri di indirizzo strategico, ma non assorbe giuridicamente Arca. Parte_2
– e
[...] P.IVA_1 Email_1 Controparte_2
( – hanno partite IVA e
[...] P.IVA_2 Email_2 indirizzi PEC distinti, proprio perché sono società giuridicamente separate, anche se fanno parte dello stesso gruppo.”. Le suddette circostanze, non solo non sono state espressamente contestate, ma trovano riscontro nella stessa documentazione prodotta dalla parte appellata sin dall'introduzione del giudizio (cfr. doc. 12 lettera già richiamata di , ove in calce è Pt_2 stampigliato il nome di e accanto ..p.A. Società soggetta CP_1 Parte_6 all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A….e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol…”), nonché in quella evidenziata nel corpo della comparsa conclusionale come “Nota Informativa” allegata alla polizza, dove si legge comunque “ è una Società soggetta all'attività di Controparte_10 direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.”, dunque, nulla di diverso di quanto dedotto da Parte_3
In conclusione, alla stregua di quanto eccepito e rappresentato, sussistendo solo un rapporto di coordinamento, tra la società e la società Pt_2 [...] odierna appellata, preliminare e dirimente all'esame del merito, è Controparte_2 piuttosto la mancata prova che il soggetto legittimato sia identificabile con la
[...] convenuta in qualità di appellata. Controparte_14
Né sussistono i presupposti per l'integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 102 c.p.c., essendo nella fattispecie in esame citata in giudizio una parte non legittimata ad essere convenuta. L'esito del giudizio comporta, poi, che deve ritenersi assorbita la domanda di condanna ex art. 96, 3 comma c.p.c..
Le spese di lite del presente grado che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai minimi tariffari, attesa la natura delle questioni trattate, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi € 1984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino