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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
Sezione Lavoro
N.R.G. 768/2025 ( cui è riunita la n. 898/2025)
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1 (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (C.F. ). Parte_2 CodiceFiscale_2
3) (C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
4) (C.F. ). Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Naso del Foro di Roma e
IN GA del Foro di Mantova ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente Conclusioni
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23;
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2024/25; Parte_2
per la somma totale di € 2.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni CP_2 Parte_4
avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
Pag. 2 di 8 B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_3
2022/23, 2023/24;
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_4
2022/23; per la somma totale di € 3.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e ( causa n. 768/2025 ) Parte_1 Parte_2
e ( causa riunita n. 898/2025) Parte_3 Parte_4
hanno convenuto il per ottenere il Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docenti in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il
Ministero agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra
Pag. 3 di 8 lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi
è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 ed in particolare:
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1
- per l'anno scolastico 2024/25;. Parte_2
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e Parte_3
2323/24;
- . per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_4
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, i ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti periodi : nell' a.s. 2020/21: dal 22.09.20 al 30.06.21 ; a.s. Parte_1
2021/22: dal 06.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23;
- a.s. 2024/25: dal 27.09.24 al 30.06.25. Parte_2
nell' a.s. 2020/21: dal 22.09.20 al 30.06.; a.s. 2021/22: dal Parte_3
06.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23; a.s. 2023/24: dal 01.09.23 al 30.06.24;
- : nell' a.s. 2020/21: dal 12.09.20 al 31.08.21; a.s. 2021/22: Parte_4
dal 03.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di
Pag. 4 di 8 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
Pag. 5 di 8 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
Pag. 6 di 8 condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alle ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” (Cass. n.
29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari applicato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 768/2025 ( cui è riunita la causa n.
898/2025):
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alle ricorrenti la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n.
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo,
- per un importo pari ad euro 1.500,00, a favore di , Parte_1
per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre interessi sino al soddisfo;
- per un importo pari ad euro 500,00, a favore di , per l'a.s. Parte_2
2024/25, oltre interessi sino al soddisfo.
- per un importo pari ad euro 2.000,00, a favore di , per gli Parte_3
a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi sino al soddisfo;
- per un importo pari ad euro 1.500,00, a favore di , per gli Parte_4
a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre interessi sino al soddisfo
2) Condanna il a rifondere alle Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in € 49,00 per esborsi e € 1.788,00 per spese
Pag. 7 di 8 legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 7/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
Sezione Lavoro
N.R.G. 768/2025 ( cui è riunita la n. 898/2025)
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1 (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (C.F. ). Parte_2 CodiceFiscale_2
3) (C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
4) (C.F. ). Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Naso del Foro di Roma e
IN GA del Foro di Mantova ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente Conclusioni
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23;
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2024/25; Parte_2
per la somma totale di € 2.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni CP_2 Parte_4
avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
Pag. 2 di 8 B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_3
2022/23, 2023/24;
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_4
2022/23; per la somma totale di € 3.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e ( causa n. 768/2025 ) Parte_1 Parte_2
e ( causa riunita n. 898/2025) Parte_3 Parte_4
hanno convenuto il per ottenere il Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docenti in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il
Ministero agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra
Pag. 3 di 8 lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi
è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 ed in particolare:
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1
- per l'anno scolastico 2024/25;. Parte_2
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e Parte_3
2323/24;
- . per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_4
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, i ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti periodi : nell' a.s. 2020/21: dal 22.09.20 al 30.06.21 ; a.s. Parte_1
2021/22: dal 06.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23;
- a.s. 2024/25: dal 27.09.24 al 30.06.25. Parte_2
nell' a.s. 2020/21: dal 22.09.20 al 30.06.; a.s. 2021/22: dal Parte_3
06.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23; a.s. 2023/24: dal 01.09.23 al 30.06.24;
- : nell' a.s. 2020/21: dal 12.09.20 al 31.08.21; a.s. 2021/22: Parte_4
dal 03.09.21 al 30.06.22; a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di
Pag. 4 di 8 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
Pag. 5 di 8 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
Pag. 6 di 8 condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alle ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” (Cass. n.
29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari applicato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 768/2025 ( cui è riunita la causa n.
898/2025):
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alle ricorrenti la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n.
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo,
- per un importo pari ad euro 1.500,00, a favore di , Parte_1
per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre interessi sino al soddisfo;
- per un importo pari ad euro 500,00, a favore di , per l'a.s. Parte_2
2024/25, oltre interessi sino al soddisfo.
- per un importo pari ad euro 2.000,00, a favore di , per gli Parte_3
a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi sino al soddisfo;
- per un importo pari ad euro 1.500,00, a favore di , per gli Parte_4
a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre interessi sino al soddisfo
2) Condanna il a rifondere alle Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in € 49,00 per esborsi e € 1.788,00 per spese
Pag. 7 di 8 legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 7/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8