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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Visti gli atti del procedimento civile n. 1039/2023 r.g. v.g. , L. 24.03.2001 n. 89; promosso da
1. - – residente in [...], 2. Controparte_1 C.F._1
- – residente in [...], 3. Controparte_2 C.F._2
- – residente in [...], 4. CP_3 C.F._3 [...]
- – residente in [...], 5. CP_4 C.F._4 CP_5
- – residente in [...], 6. -
[...] C.F._5 CP_6
– residente in [...], 7. - C.F._6 Parte_1
– residente in [...], rappresentati e difesi dagli C.F._7 avvocati Bruno Guaraldi - C.F._8
, Rocco Lanzavecchia Email_1
- , Matteo Acciari C.F._9 Email_2
- e Luca Zamagni C.F._10 Email_3
- , in virtù di C.F._11 Email_4 procure in atti, con domicilio eletto in Ancona, nello studio dell'avvocato Marco Chiarugi, Via Maratta 14 ; nei confronti di
; Controparte_7
Oggetto: ricorso ex art. 5 ter 24.03.2001 n. 89;
OSSERVA
I Sigg.ri , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, hanno Controparte_5 CP_6 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto adottato dalla intestata Corte, in composizione monocratica, in data 24.11.2023, n. cronol. n. 4222/2023, reso nel procedimento n. 579/2023 r.g. con cui, in parziale accoglimento del ricorso, è stata liquidata in favore dei ricorrenti, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli opponenti, lavoratori e creditori della , Parte_2 rilevano che il GD dopo aver affermato che il termine di durata della procedimento cd. presupposto andava calcolata dalla data di esecutività dello stato passivo, l'ha poi erroneamente individuata in quella del 02.07.2015 relativa alla esecutività dello stato passivo delle domande tardive, mentre avrebbe dovuto indicarla in quella del 05.02.2015 di esecutività dello stato passivo. Di conseguenza la durata della procedura fallimentare andava determinata in anni sette e mesi dieci per cui la durata irragionevole, considerata la frazione superiore a sei mesi, risultava di anni due anziché uno per cui il andava condannato al CP_7 pagamento della somma di euro 800,00 in favore di ciascun ricorrente, oltre accessori.
Il , cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituito. CP_7
L'opposizione risulta fondata e va accolta.
Il dies a quo per la determinazione della durata irragionevole è stato erroneamente individuato dal GD in quello del 02 luglio 2015 anziché nella data del 05.02.2015 di esecutività dello stato passivo. Ne deriva la diversa durata della procedura fallimentare e , conseguentemente, della durata irragionevole, che, considerata la frazione superiore a sei mesi, va determinata in anni due.
Pertanto, revocato nei confronti delle parti il decreto opposto, va pronunciata condanna del al pagamento in favore Controparte_7 di ciascun opponente della somma di euro 800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese la revoca del decreto comporta il venir meno anche della statuizione sulle spese di lite contenuta in quella sede. Pertanto, ove l' opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento ( Cass.Sez. 6, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020). Occorre, dunque, procedere alla liquidazione delle spese di lite come da dispositivo a carico del CP_7 opposto, senza alcun aggravio per la presente fase attesa la mancata costituzione del . CP_7 Va, infine, fatta applicazione del disposto di cui dell'art.4, comma 1 bis del DM 10.03.2014 n.55, come modificato dal DM 13.08.2022 n. 147 ( «1- bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»).
P.Q.M.
La Corte, revoca il decreto opposto e condanna il Controparte_7
a pagare in favore di ciascun opponente la somma di euro
[...]
800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e spese di lite liquidate in complessivi euro 880,00, oltre euro 54,00 per esborsi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito. Ancona, così deciso il 15.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico