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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
MA Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1559/2022 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO Parte_4 C.F._4
A Z
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , contumace;
Parte_5 P.IVA_1
cf: contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
CP_2 Parte_6 CP_3
(cf: , contumace;
[...] P.IVA_3
PARTI APPELLATE e di
PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. RENATO SARDI e Controparte_4 P.IVA_4 dell'Avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO;
PARTE INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
avverso pagina 1 di 17 la sentenza n. 906/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 30.3.2022.
CONCLUSIONI
In data 24.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, n. 906/2022: previa declaratoria di contumacia degli appellati che finora non risultano costituiti, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere l'appello e riformare totalmente la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 906/2022, rigettando tutte le domande proposte nel giudizio di I° grado dalla parte attrice e poi riproposte dalle società intervenute e Controparte_2 cessionarie del credito.
Più dettagliatamente si chiede che vengano accolti i tre motivi di appello e cioè:
1) che si dichiari che le obbligazioni ed i patti contenuti nell'atto oggetto di revocatoria del 15.10.2010, essendo stati assunti nell'ambito della regolamentazione patrimoniale dai coniugi separati e divorziati nell'interesse dei figli, di cui uno minorenne ed una non economicamente autosufficiente, devono essere considerati a tiolo oneroso perché in funzione di adempimento di primari principi ed oneri di mantenimento e di garanzia abitativa a favore dei figli di primo letto, e quindi aventi natura solutoria non soggetti al regime revocatorio di cui all'art. 2901 C.C.;
2) che si dichiari che il contratto del 15.10.2010 non è né viziato né annullabile perché gli stati soggettivi rilevanti ex art. 1391 C.C. non possono essere attribuiti né al minore, incapace, né al suo curatore speciale nominato dal Tribunale, cosicché lo stato soggettivo del minore e del suo curatore speciale sono assolutamente irrilevanti in relazione a quanto disposto dall'art. 1391 C.C. ;
3) che venga comunque dichiarato che i figli MA e devono andare indenni Parte_2 dall'onere delle spese e compensi sia per il giudizio di I° grado sia per il giudizio di appello perché è contra legem (oltre che moralmente ingiusta) la condanna in via solidale dei figli MA e con i genitori. Parte_2
Se è vero che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” ex art. 2740 C.C. è però anche vero che i due giovani MA e Parte_2 non sono mai stati debitori di nessuno e tanto meno della AN ED ed è anche vero che essi nulla hanno a che vedere con la “scientia damni” e col “consilium fraudis”;
4) il tutto per i motivi meglio esposti nell'atto di appello e con vittoria di spese e compensi professionali a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellata:
Piaccia all'Intestata Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- rigettare perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa, l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
e e tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni
[...] Parte_2 Parte_4
pagina 2 di 17 ivi formulate, avverso la Sentenza n. 906/2022 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 30/03/2022 e, per l'effetto, confermare, la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 906/2022 pubblicata il 30.3.2022, ha così deciso:
1.DICHIARA l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice e dell'intervenuta dell'atto pubblico di 'trasferimento di immobile ex legge 1° dicembre 1970 n.
898' del 15/10/2010, ai rogiti Dott. Notaio in Pistoia, Rep. n. 3917 e Racc. n. Persona_1
1752, registrato a Pistoia il 25/10/2010 al n. 7192 e trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Firenze il 27/10/2010, Reg. Gen. n. 38148 e Reg. Part. n. 24058, con il quale i
Sig.ri e hanno trasferito a titolo gratuito ai Sig.ri Parte_1 Parte_3
e la nuda proprietà per la quota indivisa di 1/2 ciascuno della Parte_4 Parte_2 porzione di fabbricato condominiale qui di seguito descritta: 'appartamento per civile abitazione da terra a tetto, posto in Comune di Bagno a Ripoli, Via Croce a Balatro, con accesso esclusivo dal n.c. 30/18, distribuito su due piani fuori terra ed uno interrato, collegati a mezzo di scala interna, composto al piano terreno da tre vani compresa la cucina, oltre bagno-w.c., ripostiglio sottoscala e resede di proprietà esclusiva prospiciente detta via;
al piano primo da tre vani oltre bagno-w.c., disimpegno e due terrazze al piano interrato da una cantina, un ripostiglio oltre disimpegno nonché garage con rampa carrabile esclusiva contraddistinta dal n.c. 30/19 (trenta/diciannove), avente una superficie utile di mq. venti circa. Al Catasto Fabbricati di detto Comune le unità immobiliari sopra descritte risultano censite: quanto all'appartamento e cantina, in foglio di mappa 47, particella 350 subb. 7 e
27, uniti fra loro, via di Croce a Balatro n. 18 n. 30 piano T-, 1-S1, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, rendita catastale €. 1.119,42; quanto al garage, in foglio di mappa 47, particella
350 subb. 19 e 30, uniti fra loro, via di Croce a Balatro n. 21 n. 30 piano S1, categoria C/6, classe 8, mq. 35, rendita catastale €. 177,14'.”
2. ORDINA al competente Conservatore di annotare la presente sentenza a margine dell'atto impugnato, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
3. CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 3.235,00 per compenso al difensore ed in € 264 per spese, pagina 3 di 17 oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge nonchè alla refusione delle spese di lite in favore della intervenuta che si liquidano in € 3.235,00 per compenso al difensore ed in €
264 per spese, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1 (rappresentata da , con CP_2 Controparte_5 atto notificato il 25.6.2015, aveva convenuto gli ex coniugi e Parte_1 Parte_3
e i loro figli e per impugnare, sotto plurimi profili,
[...] Parte_2 Parte_4
l'atto stipulato per atto pubblico rogato dal Notaio il 15.10.2010, col quale Persona_1
e al dichiarato scopo di regolare i rapporti Parte_1 Parte_3 patrimoniali ex L. 898/1970, avevano ceduto ai figli la nuda proprietà dell'abitazione sita in
Bagno a RipoliVia Croce a Balatro 30/18, meglio descritto in atti.
In particolare, per quanto ancora interessi, aveva chiesto:
(-) in tesi, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta e comunque la nullità anche dell'eventuale diverso contratto che si fosse ritenuto dissimulato;
(-) in ipotesi, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.-
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditrice della società VENUS srl, quale debitrice principale, e di Parte_1
e di quali fideiussori (per atto del 10.2.2000 sino a 221 milioni
[...] Parte_3 di lire;
somma aumentata a 390 milioni di lire, pari a € 201.418,19, il 9.11.2000)per l'importo di € 17.783,63, per il saldo passivo del conto corrente alla data del 9.1.2012, e successivi interessi, il tutto portato da DI n. 1993/2012 del Tribunale di Prato del 2/4.10.2012 immediatamente esecutivo;
(-) che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 182/2006 del 21.12.2005, trascritta il
28.5.2008, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
e di con assegnazione dell'abitazione coniugale di Via Croce al
[...] Parte_3
Balatro 30/18 alla sino alla maggiore età e all'autonomia dei figli;
Parte_3
(-) che il medesimo Tribunale, con provvedimento del 13.10.2010, aveva, su ricorso congiunto degli ex coniugi, modificato, ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970, le condizioni, in particolare convalidando la loro pattuizione per la quale entrambi si impegnavano a cedere ai figli, senza corrispettivo, la propria quota del 50% della nuda proprietà dell'abitazione coniugale;
(-) che l'atto notarile del 15.10.2010 aveva attuato quell'impegno; pagina 4 di 17 (-) che l'atto era simulato e comunque recava pregiudizio alle ragioni della banca creditrice, ricorrendo le condizioni dell'art. 2901 c.c.-
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere.
Avevano dedotto:
(-) che e si erano spostati nel 1982; erano nati i Parte_1 Controparte_6 figli (nel 1986) e MA (nel 1996); i coniugi si erano separati il 16.1.2002, concordando Pt_2
l'affidamento dei figli alla madre, un assegno di mantenimento a carico del padre/marito; e avevano poi proposto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(-) che nell'ottobre 2007 gli ex coniugi avevano proposto ricorso congiunto per la modificazione delle condizioni di divorzio, nel senso dell'affidamento esclusivo del figlio
MA alla madre;
e di far cessare il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
, che, peraltro, avrebbe continuato ad abitare nella casa coniugale;
Pt_2
(-) che il 4.5.2008 a bordo della sua motocicletta, era restato vittima di Parte_1 un gravissimo incidente stradale e per due mesi era restato in coma e in pericolo di vita, riportando postumi permanenti;
(-) che le conseguenti ridotte capacità di guadagno del furono alla base della Pt_1 modifica delle condizioni di separazione del ricorso congiunto del 27.6.2010, contenente l'impegno a cedere la nuda proprietà dell'appartamento ai figli, che i genitori volevano porre al riparo da rischi e anche dalla possibilità che si trovassero a dover un domani concorrere con eventuali altri figli che ciascuno degli ex coniugi avrebbe potuto avere in nuove relazioni;
(-) che, pertanto, l'atto impugnato non era affatto simulato, né in modo assoluto, né relativo;
né, comunque, era assoggettabile a revocatoria, perché effettuato nell'interesse della famiglia.
1.3 Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era intervenuta in data
4.4.2017, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rappresentata da Controparte_1 Parte_5
che, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B. anche del credito a tutela del
[...] quale era stata introdotta la causa, ha coltivato le originarie domande.
1.4 Il Tribunale ha esaminato direttamente la domanda revocatoria e l'ha accolta, reputando esistenti i requisiti voluti dall'art. 2901 c.c.-
pagina 5 di 17 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e (di seguito anche Pt_2 Parte_3 Parte_4 appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_5
e , (di seguito anche
[...] Controparte_1 CP_2 appellati) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, gli appellanti, osservato che il Tribunale avrebbe prima di tutto dovuto esaminare la domanda di simulazione e rigettarla, si dolgono che non si sia tenuto adeguatamente conto delle vicissitudini familiari e, in particolare, del fatto che la rottura coniugale s'era verificata nel 2001, ossia ben prima della successiva crisi aziendale, come risultava dalle vicende già narrate e documentate sin dalla costituzione di primo grado.
Inoltre, non era stato tenuto nel debito conto neppure il grave incidente del 2008 occorso a che aveva significativamente ridotto la sua capacità di lavoro e di Parte_1 guadagno, collegata alla VENUS srl (appello, pag. 9: «[…] perdita permanente di ogni capacità lavorativa da parte dell'appellante e di conseguenza la perdita Parte_1 del suo contributo alla produttività della VENUS S.r.l., e con l'effetto di porre le premesse per l'insolvenza della società, allora in bonis e poi, purtroppo, in fallimento, così come è avvenuto con Sentenza n. 111/2015 del 23.9.2015 (N. 108/2015 R.F. Tribunale di Prato).
[…]»).
Sostiene poi la parte appellante che, pur ben conoscendo la corrente giurisprudenziale che reputa assoggettabili a revocatoria gli atti di sistemazione dei rapporti familiari aventi contenuto patrimoniale, «[…] tuttavia assumono rilievo le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti […]» (ivi, pagg. 9-10): e, nella fattispecie concreta, l'atto doveva considerarsi a titolo oneroso, con la conseguenza che
«[…] il contratto del 15 ottobre 2010 e gli accordi presupposti in sede di separazione richiedono di essere valutati alla luce di tutte le loro circostanze, anche di natura morale, culturale e di costume ed essendo stati pattuiti nell'ambito delle intese di sistemazione personale patrimoniale fino dalla separazione riconfermati al momento del divorzio come nel caso de quo, non sono gratuiti e pertanto sono esclusi dal relativo specifico regime revocatorio, rispondendo alla funzione della tutela di specifici interessi rilevanti sotto il profilo familiare e morale e certamente anche giuridico. In tal caso dunque, non si può parlare di atti gratuiti soggetti al regime revocatorio agevolato dell'articolo 2901. […]»
(appello, pag. 13).
pagina 6 di 17 2.2 In secondo luogo, il Tribunale aveva mal valutato la circostanza, fatta oggetto di dibattito processuale, che il contratto del 15.10.2010 era stato stipulato, quanto a
[...]
(all'epoca minorenne), da un curatore speciale debitamente nominato e autorizzato Pt_4 dal Tribunale, il che si rifletteva sull'elemento soggettivo: «[…] La sentenza appellata ha liquidato il problema del principio secondo il quale nel contratto a titolo gratuito, come la banca apoditticamente afferma essere stato quello de quo, allora l'articolo 2901 c.c. non richiede la consapevolezza del pregiudizio che l'atto reca ai creditori, ma la consapevolezza del vantaggio acquisito in conseguenza della gratuità, al quale il terzo beneficiario vanterebbe un interesse rispetto al quale dovrebbe prevalere l'interesse dei creditori e se ne giustifica quindi il sacrificio del beneficiario. Tuttavia, come ampiamente prima motivato, questo principio non è applicabile alla nostra fattispecie, non trattandosi di contratto a titolo gratuito […]» (ivi, pag. 15).
2.3 Erronea era infine la condanna al rimborso delle spese pronunciata anche nei confronti dei figli, in solido coi genitori.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, mentre , Parte_5
e , regolarmente citate, non si sono Controparte_1 CP_2 costituite, e vengono qui dichiarate contumaci, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito di Controparte_4 Controparte_1
L'interveniente ha contesto, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** pagina 7 di 17 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo, che argomenta la natura onerosa da riconoscersi al contratto impugnato, non può essere condiviso.
5.1 Si premette, perché sul punto l'appello non sempre è chiaro, che l'eventuale riconoscimento del carattere oneroso dell'atto impugnato non determinerebbe tout court la impossibilità di assoggettarlo a revocatoria;
ma – posto che non è oggetto di gravame l'affermata anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo - implicherebbe solo che l'elemento soggettivo (nella forma della scientia damni) dovrebbe essere valutato anche nei confronti dei figli alienatarî della nuda proprietà dell'immobile.
5.2 Si premette anche che taluni accenni che gli appellanti fanno alla domanda di simulazione (in premessa al primo motivo di gravame;
inoltre, in memoria di replica, pag. 13) non hanno diritto di cittadinanza in questo processo d'appello.
È vero che la domanda di simulazione, che propose in via principale rispetto a CP_2 quella di simulazione, non è stata esaminata dal Tribunale, ma di tale eventuale vizio avrebbe potuto dolersi la sola o l'intervenuta in primo grado CP_2 Controparte_1
(rappresentata da ); le quali, per contro, non solo non hanno proposto appello Pt_5 incidentale, né hanno tentato di riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c., ma sono restate contumaci.
L'odierna intervenuta ex art. 111 c.p.c. ( , a sua volta, si è limitata a Controparte_1 chiedere la conferma della sentenza.
La domanda di simulazione, quindi, è fuori dal perimetro della cognizione della Corte;
né gli appellanti hanno interesse a interloquire sul punto.
5.3 Nel merito stretto, l'appello (pagg. 9-10) richiama l'autorità di un precedente di legittimità, così massimato: «L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà
(ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato pagina 8 di 17 posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca,
o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto all'aggravarsi della situazione debitoria del coniuge alienante).» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.4.2019 n. 10443 rv 653582-01).
Nella memoria di replica, gli appellanti richiamano altresì la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'impegno assunto dai genitori (in sede di separazione o divorzio) di trasferire beni immobili ai figli può costituire adempimento dell'obbligo di mantenimento verso i figli (Cass. sez. 2^ civ. 21.2.2006 n. 3747, che lo considera, in tal caso, un contratto atipico meritevole di tutela;
Cass. sez. 2^ civ. 23.9.23013 n. 21736).
Non si può concordare.
5.3.a L'atto del 15.10.2010 costituisce, per specifica dichiarazione negoziale ivi contenuta, adempimento di quanto pattuito al punto n. 5 del ricorso consensuale per la modifica delle condizioni di divorzio (doc. 22 . CP_2
La richiesta rivolta al Tribunale, che l'ha convalidata (con provvedimento del 13.10.2010: doc. 23 stessa produzione), era la seguente: “
5. Dato atto che i coniugi intendono anche regolare tra loro l'assetto patrimoniale immobiliare, anche al fine di realizzare i loro rapporti pregressi, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale prenda atto che tra loro è intercorso accordo, come pattuizioni espressa e condizione della presente revisione di divorzio, nel senso che ciascuno di loro si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a cedere e
pagina 9 di 17 trasferire, senza corrispettivo ai figli, e MA, la propria quota del 50% della nuda Pt_2 proprietà dell'abitazione coniugale di Via della Croce al Balatro 30718r, riservandosi ciascun coniuge il proprio diritto di usufrutto, ma senza diritto di accrescimento tra di loro, chiarendosi reciprocamente che in caso di decesso di uno di essi la sua relativa quota di usufrutto si trasferirà direttamente in testa ai figli.”
5.3.b Va immediatamente escluso - onde non incorrere in fraintendimenti, che l'appello talora incoraggia – che l'atto contenga un qualche riassetto delle reciproche posizioni patrimoniali degli ex coniugi;
ma solo ed esclusivamente l'alienazione ai figli della nuda proprietà dell'immobile coniugale.
Al di là delle – peraltro del tutto generiche - dichiarazioni di intenti, non v'è, cioè, alcuno scambio fra e neppure se si valuti l'atto alla luce della Parte_1 Parte_3 complessiva situazione che essi avevano quali ex coniugi;
ma si è in presenza solo di un atto dispositivo che entrambi hanno posto in essere, quali genitori, in favore dei figli.
L'atto del 15.10.2010, insomma, non è, ai limitati fini del sindacato del giudice su questa causa, un atto che è intercorso fra e per definire un Parte_1 Parte_3 qualche assetto patrimoniale successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che riguardasse il loro rapporto;
ma un atto che essi, quali genitori, hanno posto in essere in favore dei figli. Un simile atto, del resto, avrebbe potuto essere stipulato anche se il matrimonio fosse stato ancora in essere.
Si può esprimere lo stesso concetto da un altro punto di vista, notando, cioè, che le parti negoziali non sono quattro, ma due, perché i due ex coniugi costituiscono un'unica parte, pur plurisoggettiva, ossia quella alienante la nuda proprietà fra loro in comunione indivisa dell'immobile; così come i due figli, che hanno acquistato pro indiviso al 50%, costituiscono una sola parte, quella alienataria.
Pertanto, lo scambio economico attuato dal contratto non è fra i due ex coniugi, che fra sé non scambiano nulla, neppure in relazione all'assetto patrimoniale scaturito dalla cessazione del matrimonio;
ma si realizza dai due ex coniugi verso i figli.
Onerosità dell'atto fra e dunque, non è configurabile. Parte_1 Parte_3
5.3.c In relazione allo scambio tra genitori e figli, l'onerosità viene prospettata sotto il profilo dell'intento solutorio che i genitori avrebbero inteso perseguire rispetto al loro autonomo obbligo di mantenimento dei figli: l'alienazione, cioè, non sarebbe a titolo gratuito,
pagina 10 di 17 perché, mediante essa, i genitori estinguevano (almeno in parte) l'obbligo di mantenimento dei figli non ancora autonomi.
La prospettazione, configurabile in astratto, è contraddetta, in concreto, da plurimi elementi.
5.3.c.i Nel citato ricorso per modifica consensuale delle condizioni di divorzio, gli ex coniugi, ai §§ 9 e 10, davano atto che il mantenimento per la figlia era già cessato in forza Pt_2 di pregresso provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, essendo divenuta Pt_2 economicamente autonoma (ivi: «[…] percependo uno stipendio mensile di circa € 900,00 sufficiente a fronteggiare le sue ordinarie esigenze economiche e di vita […]»).
Non può esservi stato, dunque, alcun fine solutorio di un obbligo di mantenimento per visto che il diritto di quest'ultima era già cessato da qualche anno. Parte_2
5.3.c.ii È poi impossibile imputare a titolo di mantenimento un incremento patrimoniale (la nuda proprietà) che non avrebbe dato ai figli alcun reale sostegno economico sino alla morte di almeno uno dei genitori;
ossia sino al momento in cui il diritto/obbligo di mantenimento sarebbe cessato.
Invero, la riserva di usufrutto vita natural durante (e pur senza diritto di accrescimento fra e la faceva sì che nessuno dei due figli avrebbe potuto trarre Parte_1 Parte_3 dal diritto acquistato alcun reddito o fonte di sostentamento, neppure in natura, sin quando, per l'appunto, uno dei genitori fosse venuto a mancare.
Il mantenimento, d'altra parte, è un diritto (del figlio: artt. 147, 315 bis e 316 bis c.c.) che si concreta nella disponibilità di quanto abbisogna per vivere (secondo un concetto più ampio degli alimenti) quotidianamente, in proporzione alle capacità dei genitori. È, dunque, un diritto che, per sua stessa natura, deve essere soddisfatto all'attualità e non in un momento futuro, per di più incerto nel quando.
A ben vedere, insomma, l'utilità concreta del trasferimento immobiliare, e, dunque, il soddisfacimento del diritto di mantenimento, sarebbe stato conseguito da ciascun figlio solo nel momento in cui, con il decesso del genitore, sarebbe al contempo cessato l'obbligo di mantenimento (sempre che fosse ancora esistente e non fosse cessato per altri fattori, in particolare per il raggiungimento dell'autonomia).
pagina 11 di 17 L'attribuzione patrimoniale oggetto del rogito del 2010, pertanto, non può essere interpretata, in questo caso, come solutoria dell'obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli.
5.3.c.iii Essa, per contro, si configura come attribuzione priva di qualsiasi corrispettivo e, dunque, come atto a titolo gratuito.
La considerazione del contesto familiare in cui l'atto maturò non smentisce, semmai avvalora questa tesi.
Si può senz'altro concedere che l'incidente stradale del 2008 abbia ridotto, in sé e per sé, la capacità di lavoro di così come è documentato che la rottura matrimoniale si Parte_4 era originata sin dal 2002.
Nondimeno,
(-) era titolare del 100% delle quote di VENUS srl e ne era anche Parte_1
l'amministratore unico (visura camerale doc. 26 ; e la stessa difesa degli originarî CP_2 convenuti ha sempre sostenuto che sino al 2011 l'andamento della società VENUS srl era normale (tale circostanza era addirittura oggetto del capitolo di prova orale articolato alla lett.
b della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. la società VENUS srl, del Parte_7 resto, è fallita solo nel 2015, doc. 27 , il che lascia intendere che che in CP_2 Pt_1 quell'ambito svolgeva il suo lavoro, non ha sofferto una immediata flessione del reddito, della quale non v'è altra evidenza (e neppure una allegazione specifica, facendosi sempre e solo riferimento a una minorata capacità di produrre reddito quale conseguenza delle lesioni riportate, ma senza poi dimostrare in concreto l'impoverimento, men che meno la sua misura);
(-) scrive in replica la difesa appellante che «[…] l'incidente portò il alla Pt_1 disperazione e la Venus S.r.l., addirittura al fallimento. Basta inquadrare gli eventi storici e valutare la loro escalation. […]» (pag. 5), ma i due eventi distano nel tempo sette anni, così che è impossibile presumere di per sé un nesso causale, occorrendo conoscere maggiori dettagli sull'andamento anche della società, che parte appellante non ha mai rivelato, lasciando su di un piano di irrimediabile genericità la dedotta escalation.
(-) la peggiorata situazione del pur nell'ambito della definizione complessiva dei Pt_1 rapporti familiari, non ha alcun collegamento funzionale con l'alienazione da parte di Pt_1
e di dell'intera nuda proprietà del bene ai figli, appunto perché la disposizione Parte_3
pagina 12 di 17 patrimoniale non ha fatto conseguire ai figli alcuna corrispondente utilità, che potesse essere sostitutiva di una minore disponibilità finanziaria corrente da parte del padre;
(-) la situazione concreta del reddito di (ma, in generale, della famiglia) Parte_1 nel corso del tempo è completamente ignota in causa, perché gli argomenti della parte appellante sono sempre e solo proposti in astratto e a prescindere da qualsiasi dato concreto, mai allegato, né documentato.
5.3.c.iv L'atto impugnato fu posto in essere anche a un ulteriore scopo, dichiarato nel ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, anch'esso dedotto in causa a difesa degli originari convenuti, oggi appellanti, quello, cioè, di far sì che i propri figli e MA non Pt_2 dovessero dividere l'immobile, nella futura sede ereditaria, con gli ulteriori figli che ciascuno dei due ex coniugi avrebbe potuto generare nelle nuove relazioni (appello, pag. 8: «[…] considerato anche che i genitori con i loro autonomi nuovi nuclei familiari avrebbero potuto avere altri figli che non sarebbe stato giusto far concorrere quali futuri eredi all'abitazione familiare ed in un eventuale successione, con i figli di primo letto (ricorso del 27 giugno
2010, pagina 8) […]»; memoria di replica, pag. 9: «[…] due coniugi, constatate negli anni successivi le conseguenze, anche economiche di questo evento, con ricorso, anche questo congiunto, al Tribunale del 27 giugno 2010, premessa la necessità di “privilegiare gli interessi dei figli e garantire loro almeno una certezza abitativa, per il loro futuro”, e considerato anche che i genitori con i loro autonomi nuovi nuclei familiari avrebbero potuto avere altri figli che non sarebbe stato giusto far concorrere quali futuri eredi all'abitazione familiare ed in un eventuale successione, con i figli di primo letto (ricorso del 27 giugno
2010, pagina 8) […]»).
Questo argomento, almeno ad avviso del collegio, è manifestamente irrilevante.
Il perseguimento del fine di escludere da qualsiasi futuro diritto sull'immobile de quo eventuali altri propri figli di secondo letto, in favore di e di è, Parte_2 Parte_4 come ovvio, insindacabile, almeno in questa sede;
ma non si comprende, anche perché la difesa appellante non lo spiega, in qual modo questa finalità potrebbe contribuire a rendere oneroso l'atto dispositivo, dal momento che l'attribuzione patrimoniale a e Pt_2 [...] resta, anche da questo punto di vista, priva di corrispettivo. Pt_4
5.3.c.v In definitiva, l'atto di disposizione resta quello che manifestamente appare, ossia un atto con il quale i genitori, ancora in vita, hanno voluto beneficiare i figli a prescindere sia pagina 13 di 17 dalle vicende della causa di divorzio (nel cui ambito la disposizione ha trovato luogo per mera contingenza), sia, soprattutto, dal diritto al mantenimento della prole.
È certo probabile che sia l'incidente stradale e le sue conseguenze, sia, soprattutto, il desiderio di riservare l'abitazione familiare ai figli di primo letto abbiano giocato un ruolo nell'origine dell'atto, ma nessuno dei due profili implica la corrispettività dell'alienazione, che resta, nel rapporto fra genitori e figli, del tutto gratuita;
essendo infine del tutto superfluo, ai presenti fini, indagare oltre se si sia trattato anche di un atto di liberalità, bastando notare che qualsiasi interesse (anche non strettamente patrimoniale) che sia stato soddisfatto con l'operazione non ha dato vita ad alcun corrispettivo di sorta per gli alienanti.
6. Il secondo motivo è da considerarsi assorbito.
6.1 Il mezzo, infatti, è inteso a negare la possibilità di configurare l'elemento soggettivo nel terzo acquirente in quanto rappresentato in seno all'atto da un curatore Parte_4 speciale.
Esso, tuttavia, espressamente presuppone che, accolto il primo motivo, l'atto del 2010 sia qualificato come a titolo oneroso, così che, caducata tale tesi, viene meno anche questa.
Il terzo acquirente a titolo gratuito di un atto posto in essere dopo il sorgere del credito, infatti, cede tout court alle ragioni del creditore leso.
6.2 Poiché talora la difesa appellante deduce l'assenza di qualsiasi elemento soggettivo in generale, il collegio osserva brevemente e per completezza, che l'elemento soggettivo in capo ai debitori alienanti sussiste.
È richiesta la sola scientia damni in capo alla parte alienante.
D'altra parte, «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente [n.d.r.: nel caso, diverso dal presente, di atto a titolo oneroso], della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
pagina 14 di 17 Pertanto:
6.2.a È addirittura eclatante la scientia damni del Pt_1
Egli, cumulando la posizione di socio/amministratore di VENUS srl e di fideiussore, conosceva perfettamente, addirittura, lo specifico debito che stava maturando la società (e, dunque, lui stesso quale garante) verso CP_2
Ma se anche si conceda che nel 2010 VENUS srl non era decotta (e se anche si trascuri che egli doveva peraltro essere ben consapevole, derivando da un incidente del 2008, della sua ridotta capacità di lavoro, che ha spesso fatto rimarcare in causa), resta il fatto che Pt_1 non poteva che conoscere le conseguenze obiettive dell'atto dispositivo in favore dei figli, che era quello di impoverire (quantitativamente) il suo patrimonio, facendone uscire un cespite immobiliare, senza corrispettivo: tali conseguenze, infatti, si ricavavano dallo stesso contenuto dell'atto.
Egli, dunque, pose in essere l'atto, nel migliore dei casi, nella piena consapevolezza che il favore verso i figli si traduceva automaticamente in una restrizione della garanzia che il suo patrimonio offriva al ceto creditorio, con ciò essendo integrata la scientia damni.
6.2.b A conclusioni non diverse si giunge per la Parte_3
Se anche si conceda, come ella ha sostenuto, che nulla sapeva degli affari del marito e si trascuri che di certo però conosceva gli esiti dell'incidente, sta di fatto che anche lei non poteva che comprendere dalla stessa natura dell'atto di disposizione che stava restringendo
(poco importa, ai presenti fini, se per favorire i figli) la garanzia dovuta al creditore.
Sarebbe stato onere, non adempiuto, della dare la prova di disporre di un Parte_3 patrimonio sufficiente per garantire in altro modo la banca.
Peraltro, il collegio ritiene che, essendo fideiussore al pari del la Pt_1 Parte_3 secondo logica, avesse mantenuto sufficienti rapporti con lui, pur dopo la rottura matrimoniale, proprio per tenere d'occhio quella situazione patrimoniale;
e, comunque, si dovesse rendere conto della restrizione del suo patrimonio verso la banca (a prescindere dalla conoscenza in dettaglio del credito di questa, elemento non richiesto: né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione).
7. Il terzo motivo sulle spese è infondato.
pagina 15 di 17 Si sostiene che i figli MA e «[…] non sono mai stati debitori nei confronti Parte_2 dell' e quindi non possono essere penalizzati in alcun modo per obbligazioni Controparte_2 contratte dai genitori. Essi non sono stati né protagonisti né in qualche modo parti attive dell'atto dispositivo di cui si discute, stante l'assoluta assenza, in loro, di scientia damni e tanto meno del “consilium faudis” stante la loro pacifica estraneità mai messa in dubbio dall' neppure in ordine alla consapevolezza del possibile pregiudizio alle Controparte_2 ragioni dei creditori dell'atto dispositivo, dal che ne deve derivare l'assenza di soccombenza sostanziale dei signori e nella vicenda processuale in esame;
fermo Pt_2 Parte_4 rimanendo il litisconsorzio necessario. […]» (appello, pag. 17).
Per contro, e in quanto parti necessarie del processo, che hanno, Pt_2 Parte_4 facendo fronte comune coi genitori, infondatamente resistito all'azione revocatoria, sono, a tutti gli effetti, soccombenti verso il creditore/attore ed è per questo che devono, in solido
(stante l'ampia accezione di interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c.) coi genitori, sopportare i costi di causa, provvedimento che non sta a punire la parte per proprie condotte processuali
(men che meno sostanziali), quanto ad addebitare gli oneri del processo a chi vi ha dato causa
(in questo caso a tutti i convenuti/appellanti per l'infondata opposizione).
8. Poiché, a tacer d'altro, è assolutamente pacifico che è cessionaria del Controparte_4 credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata svolta, gli appellanti, in solido, devono, per le stesse ragioni appena esposte, rimborsare all'intervenuta le spese processuali del presente grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito tutelato (scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.887,50, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_5
, , nonché dell'intervenuta
[...] Controparte_1 CP_2 CP_4 avverso la sentenza n. 906/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
[...]
30.3.2022;
2. condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, a rimborsare a le spese Parte_4 Controparte_4 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
MA Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1559/2022 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO Parte_4 C.F._4
A Z
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , contumace;
Parte_5 P.IVA_1
cf: contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
CP_2 Parte_6 CP_3
(cf: , contumace;
[...] P.IVA_3
PARTI APPELLATE e di
PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. RENATO SARDI e Controparte_4 P.IVA_4 dell'Avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO;
PARTE INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
avverso pagina 1 di 17 la sentenza n. 906/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 30.3.2022.
CONCLUSIONI
In data 24.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, n. 906/2022: previa declaratoria di contumacia degli appellati che finora non risultano costituiti, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere l'appello e riformare totalmente la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 906/2022, rigettando tutte le domande proposte nel giudizio di I° grado dalla parte attrice e poi riproposte dalle società intervenute e Controparte_2 cessionarie del credito.
Più dettagliatamente si chiede che vengano accolti i tre motivi di appello e cioè:
1) che si dichiari che le obbligazioni ed i patti contenuti nell'atto oggetto di revocatoria del 15.10.2010, essendo stati assunti nell'ambito della regolamentazione patrimoniale dai coniugi separati e divorziati nell'interesse dei figli, di cui uno minorenne ed una non economicamente autosufficiente, devono essere considerati a tiolo oneroso perché in funzione di adempimento di primari principi ed oneri di mantenimento e di garanzia abitativa a favore dei figli di primo letto, e quindi aventi natura solutoria non soggetti al regime revocatorio di cui all'art. 2901 C.C.;
2) che si dichiari che il contratto del 15.10.2010 non è né viziato né annullabile perché gli stati soggettivi rilevanti ex art. 1391 C.C. non possono essere attribuiti né al minore, incapace, né al suo curatore speciale nominato dal Tribunale, cosicché lo stato soggettivo del minore e del suo curatore speciale sono assolutamente irrilevanti in relazione a quanto disposto dall'art. 1391 C.C. ;
3) che venga comunque dichiarato che i figli MA e devono andare indenni Parte_2 dall'onere delle spese e compensi sia per il giudizio di I° grado sia per il giudizio di appello perché è contra legem (oltre che moralmente ingiusta) la condanna in via solidale dei figli MA e con i genitori. Parte_2
Se è vero che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” ex art. 2740 C.C. è però anche vero che i due giovani MA e Parte_2 non sono mai stati debitori di nessuno e tanto meno della AN ED ed è anche vero che essi nulla hanno a che vedere con la “scientia damni” e col “consilium fraudis”;
4) il tutto per i motivi meglio esposti nell'atto di appello e con vittoria di spese e compensi professionali a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellata:
Piaccia all'Intestata Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- rigettare perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa, l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
e e tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni
[...] Parte_2 Parte_4
pagina 2 di 17 ivi formulate, avverso la Sentenza n. 906/2022 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 30/03/2022 e, per l'effetto, confermare, la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 906/2022 pubblicata il 30.3.2022, ha così deciso:
1.DICHIARA l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice e dell'intervenuta dell'atto pubblico di 'trasferimento di immobile ex legge 1° dicembre 1970 n.
898' del 15/10/2010, ai rogiti Dott. Notaio in Pistoia, Rep. n. 3917 e Racc. n. Persona_1
1752, registrato a Pistoia il 25/10/2010 al n. 7192 e trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Firenze il 27/10/2010, Reg. Gen. n. 38148 e Reg. Part. n. 24058, con il quale i
Sig.ri e hanno trasferito a titolo gratuito ai Sig.ri Parte_1 Parte_3
e la nuda proprietà per la quota indivisa di 1/2 ciascuno della Parte_4 Parte_2 porzione di fabbricato condominiale qui di seguito descritta: 'appartamento per civile abitazione da terra a tetto, posto in Comune di Bagno a Ripoli, Via Croce a Balatro, con accesso esclusivo dal n.c. 30/18, distribuito su due piani fuori terra ed uno interrato, collegati a mezzo di scala interna, composto al piano terreno da tre vani compresa la cucina, oltre bagno-w.c., ripostiglio sottoscala e resede di proprietà esclusiva prospiciente detta via;
al piano primo da tre vani oltre bagno-w.c., disimpegno e due terrazze al piano interrato da una cantina, un ripostiglio oltre disimpegno nonché garage con rampa carrabile esclusiva contraddistinta dal n.c. 30/19 (trenta/diciannove), avente una superficie utile di mq. venti circa. Al Catasto Fabbricati di detto Comune le unità immobiliari sopra descritte risultano censite: quanto all'appartamento e cantina, in foglio di mappa 47, particella 350 subb. 7 e
27, uniti fra loro, via di Croce a Balatro n. 18 n. 30 piano T-, 1-S1, categoria A/2, classe 5, vani 8,5, rendita catastale €. 1.119,42; quanto al garage, in foglio di mappa 47, particella
350 subb. 19 e 30, uniti fra loro, via di Croce a Balatro n. 21 n. 30 piano S1, categoria C/6, classe 8, mq. 35, rendita catastale €. 177,14'.”
2. ORDINA al competente Conservatore di annotare la presente sentenza a margine dell'atto impugnato, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
3. CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 3.235,00 per compenso al difensore ed in € 264 per spese, pagina 3 di 17 oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge nonchè alla refusione delle spese di lite in favore della intervenuta che si liquidano in € 3.235,00 per compenso al difensore ed in €
264 per spese, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1 (rappresentata da , con CP_2 Controparte_5 atto notificato il 25.6.2015, aveva convenuto gli ex coniugi e Parte_1 Parte_3
e i loro figli e per impugnare, sotto plurimi profili,
[...] Parte_2 Parte_4
l'atto stipulato per atto pubblico rogato dal Notaio il 15.10.2010, col quale Persona_1
e al dichiarato scopo di regolare i rapporti Parte_1 Parte_3 patrimoniali ex L. 898/1970, avevano ceduto ai figli la nuda proprietà dell'abitazione sita in
Bagno a RipoliVia Croce a Balatro 30/18, meglio descritto in atti.
In particolare, per quanto ancora interessi, aveva chiesto:
(-) in tesi, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta e comunque la nullità anche dell'eventuale diverso contratto che si fosse ritenuto dissimulato;
(-) in ipotesi, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.-
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditrice della società VENUS srl, quale debitrice principale, e di Parte_1
e di quali fideiussori (per atto del 10.2.2000 sino a 221 milioni
[...] Parte_3 di lire;
somma aumentata a 390 milioni di lire, pari a € 201.418,19, il 9.11.2000)per l'importo di € 17.783,63, per il saldo passivo del conto corrente alla data del 9.1.2012, e successivi interessi, il tutto portato da DI n. 1993/2012 del Tribunale di Prato del 2/4.10.2012 immediatamente esecutivo;
(-) che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 182/2006 del 21.12.2005, trascritta il
28.5.2008, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
e di con assegnazione dell'abitazione coniugale di Via Croce al
[...] Parte_3
Balatro 30/18 alla sino alla maggiore età e all'autonomia dei figli;
Parte_3
(-) che il medesimo Tribunale, con provvedimento del 13.10.2010, aveva, su ricorso congiunto degli ex coniugi, modificato, ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970, le condizioni, in particolare convalidando la loro pattuizione per la quale entrambi si impegnavano a cedere ai figli, senza corrispettivo, la propria quota del 50% della nuda proprietà dell'abitazione coniugale;
(-) che l'atto notarile del 15.10.2010 aveva attuato quell'impegno; pagina 4 di 17 (-) che l'atto era simulato e comunque recava pregiudizio alle ragioni della banca creditrice, ricorrendo le condizioni dell'art. 2901 c.c.-
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere.
Avevano dedotto:
(-) che e si erano spostati nel 1982; erano nati i Parte_1 Controparte_6 figli (nel 1986) e MA (nel 1996); i coniugi si erano separati il 16.1.2002, concordando Pt_2
l'affidamento dei figli alla madre, un assegno di mantenimento a carico del padre/marito; e avevano poi proposto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(-) che nell'ottobre 2007 gli ex coniugi avevano proposto ricorso congiunto per la modificazione delle condizioni di divorzio, nel senso dell'affidamento esclusivo del figlio
MA alla madre;
e di far cessare il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
, che, peraltro, avrebbe continuato ad abitare nella casa coniugale;
Pt_2
(-) che il 4.5.2008 a bordo della sua motocicletta, era restato vittima di Parte_1 un gravissimo incidente stradale e per due mesi era restato in coma e in pericolo di vita, riportando postumi permanenti;
(-) che le conseguenti ridotte capacità di guadagno del furono alla base della Pt_1 modifica delle condizioni di separazione del ricorso congiunto del 27.6.2010, contenente l'impegno a cedere la nuda proprietà dell'appartamento ai figli, che i genitori volevano porre al riparo da rischi e anche dalla possibilità che si trovassero a dover un domani concorrere con eventuali altri figli che ciascuno degli ex coniugi avrebbe potuto avere in nuove relazioni;
(-) che, pertanto, l'atto impugnato non era affatto simulato, né in modo assoluto, né relativo;
né, comunque, era assoggettabile a revocatoria, perché effettuato nell'interesse della famiglia.
1.3 Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era intervenuta in data
4.4.2017, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rappresentata da Controparte_1 Parte_5
che, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B. anche del credito a tutela del
[...] quale era stata introdotta la causa, ha coltivato le originarie domande.
1.4 Il Tribunale ha esaminato direttamente la domanda revocatoria e l'ha accolta, reputando esistenti i requisiti voluti dall'art. 2901 c.c.-
pagina 5 di 17 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e (di seguito anche Pt_2 Parte_3 Parte_4 appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_5
e , (di seguito anche
[...] Controparte_1 CP_2 appellati) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, gli appellanti, osservato che il Tribunale avrebbe prima di tutto dovuto esaminare la domanda di simulazione e rigettarla, si dolgono che non si sia tenuto adeguatamente conto delle vicissitudini familiari e, in particolare, del fatto che la rottura coniugale s'era verificata nel 2001, ossia ben prima della successiva crisi aziendale, come risultava dalle vicende già narrate e documentate sin dalla costituzione di primo grado.
Inoltre, non era stato tenuto nel debito conto neppure il grave incidente del 2008 occorso a che aveva significativamente ridotto la sua capacità di lavoro e di Parte_1 guadagno, collegata alla VENUS srl (appello, pag. 9: «[…] perdita permanente di ogni capacità lavorativa da parte dell'appellante e di conseguenza la perdita Parte_1 del suo contributo alla produttività della VENUS S.r.l., e con l'effetto di porre le premesse per l'insolvenza della società, allora in bonis e poi, purtroppo, in fallimento, così come è avvenuto con Sentenza n. 111/2015 del 23.9.2015 (N. 108/2015 R.F. Tribunale di Prato).
[…]»).
Sostiene poi la parte appellante che, pur ben conoscendo la corrente giurisprudenziale che reputa assoggettabili a revocatoria gli atti di sistemazione dei rapporti familiari aventi contenuto patrimoniale, «[…] tuttavia assumono rilievo le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti […]» (ivi, pagg. 9-10): e, nella fattispecie concreta, l'atto doveva considerarsi a titolo oneroso, con la conseguenza che
«[…] il contratto del 15 ottobre 2010 e gli accordi presupposti in sede di separazione richiedono di essere valutati alla luce di tutte le loro circostanze, anche di natura morale, culturale e di costume ed essendo stati pattuiti nell'ambito delle intese di sistemazione personale patrimoniale fino dalla separazione riconfermati al momento del divorzio come nel caso de quo, non sono gratuiti e pertanto sono esclusi dal relativo specifico regime revocatorio, rispondendo alla funzione della tutela di specifici interessi rilevanti sotto il profilo familiare e morale e certamente anche giuridico. In tal caso dunque, non si può parlare di atti gratuiti soggetti al regime revocatorio agevolato dell'articolo 2901. […]»
(appello, pag. 13).
pagina 6 di 17 2.2 In secondo luogo, il Tribunale aveva mal valutato la circostanza, fatta oggetto di dibattito processuale, che il contratto del 15.10.2010 era stato stipulato, quanto a
[...]
(all'epoca minorenne), da un curatore speciale debitamente nominato e autorizzato Pt_4 dal Tribunale, il che si rifletteva sull'elemento soggettivo: «[…] La sentenza appellata ha liquidato il problema del principio secondo il quale nel contratto a titolo gratuito, come la banca apoditticamente afferma essere stato quello de quo, allora l'articolo 2901 c.c. non richiede la consapevolezza del pregiudizio che l'atto reca ai creditori, ma la consapevolezza del vantaggio acquisito in conseguenza della gratuità, al quale il terzo beneficiario vanterebbe un interesse rispetto al quale dovrebbe prevalere l'interesse dei creditori e se ne giustifica quindi il sacrificio del beneficiario. Tuttavia, come ampiamente prima motivato, questo principio non è applicabile alla nostra fattispecie, non trattandosi di contratto a titolo gratuito […]» (ivi, pag. 15).
2.3 Erronea era infine la condanna al rimborso delle spese pronunciata anche nei confronti dei figli, in solido coi genitori.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, mentre , Parte_5
e , regolarmente citate, non si sono Controparte_1 CP_2 costituite, e vengono qui dichiarate contumaci, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito di Controparte_4 Controparte_1
L'interveniente ha contesto, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** pagina 7 di 17 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo, che argomenta la natura onerosa da riconoscersi al contratto impugnato, non può essere condiviso.
5.1 Si premette, perché sul punto l'appello non sempre è chiaro, che l'eventuale riconoscimento del carattere oneroso dell'atto impugnato non determinerebbe tout court la impossibilità di assoggettarlo a revocatoria;
ma – posto che non è oggetto di gravame l'affermata anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo - implicherebbe solo che l'elemento soggettivo (nella forma della scientia damni) dovrebbe essere valutato anche nei confronti dei figli alienatarî della nuda proprietà dell'immobile.
5.2 Si premette anche che taluni accenni che gli appellanti fanno alla domanda di simulazione (in premessa al primo motivo di gravame;
inoltre, in memoria di replica, pag. 13) non hanno diritto di cittadinanza in questo processo d'appello.
È vero che la domanda di simulazione, che propose in via principale rispetto a CP_2 quella di simulazione, non è stata esaminata dal Tribunale, ma di tale eventuale vizio avrebbe potuto dolersi la sola o l'intervenuta in primo grado CP_2 Controparte_1
(rappresentata da ); le quali, per contro, non solo non hanno proposto appello Pt_5 incidentale, né hanno tentato di riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c., ma sono restate contumaci.
L'odierna intervenuta ex art. 111 c.p.c. ( , a sua volta, si è limitata a Controparte_1 chiedere la conferma della sentenza.
La domanda di simulazione, quindi, è fuori dal perimetro della cognizione della Corte;
né gli appellanti hanno interesse a interloquire sul punto.
5.3 Nel merito stretto, l'appello (pagg. 9-10) richiama l'autorità di un precedente di legittimità, così massimato: «L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà
(ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato pagina 8 di 17 posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca,
o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto all'aggravarsi della situazione debitoria del coniuge alienante).» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.4.2019 n. 10443 rv 653582-01).
Nella memoria di replica, gli appellanti richiamano altresì la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'impegno assunto dai genitori (in sede di separazione o divorzio) di trasferire beni immobili ai figli può costituire adempimento dell'obbligo di mantenimento verso i figli (Cass. sez. 2^ civ. 21.2.2006 n. 3747, che lo considera, in tal caso, un contratto atipico meritevole di tutela;
Cass. sez. 2^ civ. 23.9.23013 n. 21736).
Non si può concordare.
5.3.a L'atto del 15.10.2010 costituisce, per specifica dichiarazione negoziale ivi contenuta, adempimento di quanto pattuito al punto n. 5 del ricorso consensuale per la modifica delle condizioni di divorzio (doc. 22 . CP_2
La richiesta rivolta al Tribunale, che l'ha convalidata (con provvedimento del 13.10.2010: doc. 23 stessa produzione), era la seguente: “
5. Dato atto che i coniugi intendono anche regolare tra loro l'assetto patrimoniale immobiliare, anche al fine di realizzare i loro rapporti pregressi, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale prenda atto che tra loro è intercorso accordo, come pattuizioni espressa e condizione della presente revisione di divorzio, nel senso che ciascuno di loro si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a cedere e
pagina 9 di 17 trasferire, senza corrispettivo ai figli, e MA, la propria quota del 50% della nuda Pt_2 proprietà dell'abitazione coniugale di Via della Croce al Balatro 30718r, riservandosi ciascun coniuge il proprio diritto di usufrutto, ma senza diritto di accrescimento tra di loro, chiarendosi reciprocamente che in caso di decesso di uno di essi la sua relativa quota di usufrutto si trasferirà direttamente in testa ai figli.”
5.3.b Va immediatamente escluso - onde non incorrere in fraintendimenti, che l'appello talora incoraggia – che l'atto contenga un qualche riassetto delle reciproche posizioni patrimoniali degli ex coniugi;
ma solo ed esclusivamente l'alienazione ai figli della nuda proprietà dell'immobile coniugale.
Al di là delle – peraltro del tutto generiche - dichiarazioni di intenti, non v'è, cioè, alcuno scambio fra e neppure se si valuti l'atto alla luce della Parte_1 Parte_3 complessiva situazione che essi avevano quali ex coniugi;
ma si è in presenza solo di un atto dispositivo che entrambi hanno posto in essere, quali genitori, in favore dei figli.
L'atto del 15.10.2010, insomma, non è, ai limitati fini del sindacato del giudice su questa causa, un atto che è intercorso fra e per definire un Parte_1 Parte_3 qualche assetto patrimoniale successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che riguardasse il loro rapporto;
ma un atto che essi, quali genitori, hanno posto in essere in favore dei figli. Un simile atto, del resto, avrebbe potuto essere stipulato anche se il matrimonio fosse stato ancora in essere.
Si può esprimere lo stesso concetto da un altro punto di vista, notando, cioè, che le parti negoziali non sono quattro, ma due, perché i due ex coniugi costituiscono un'unica parte, pur plurisoggettiva, ossia quella alienante la nuda proprietà fra loro in comunione indivisa dell'immobile; così come i due figli, che hanno acquistato pro indiviso al 50%, costituiscono una sola parte, quella alienataria.
Pertanto, lo scambio economico attuato dal contratto non è fra i due ex coniugi, che fra sé non scambiano nulla, neppure in relazione all'assetto patrimoniale scaturito dalla cessazione del matrimonio;
ma si realizza dai due ex coniugi verso i figli.
Onerosità dell'atto fra e dunque, non è configurabile. Parte_1 Parte_3
5.3.c In relazione allo scambio tra genitori e figli, l'onerosità viene prospettata sotto il profilo dell'intento solutorio che i genitori avrebbero inteso perseguire rispetto al loro autonomo obbligo di mantenimento dei figli: l'alienazione, cioè, non sarebbe a titolo gratuito,
pagina 10 di 17 perché, mediante essa, i genitori estinguevano (almeno in parte) l'obbligo di mantenimento dei figli non ancora autonomi.
La prospettazione, configurabile in astratto, è contraddetta, in concreto, da plurimi elementi.
5.3.c.i Nel citato ricorso per modifica consensuale delle condizioni di divorzio, gli ex coniugi, ai §§ 9 e 10, davano atto che il mantenimento per la figlia era già cessato in forza Pt_2 di pregresso provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, essendo divenuta Pt_2 economicamente autonoma (ivi: «[…] percependo uno stipendio mensile di circa € 900,00 sufficiente a fronteggiare le sue ordinarie esigenze economiche e di vita […]»).
Non può esservi stato, dunque, alcun fine solutorio di un obbligo di mantenimento per visto che il diritto di quest'ultima era già cessato da qualche anno. Parte_2
5.3.c.ii È poi impossibile imputare a titolo di mantenimento un incremento patrimoniale (la nuda proprietà) che non avrebbe dato ai figli alcun reale sostegno economico sino alla morte di almeno uno dei genitori;
ossia sino al momento in cui il diritto/obbligo di mantenimento sarebbe cessato.
Invero, la riserva di usufrutto vita natural durante (e pur senza diritto di accrescimento fra e la faceva sì che nessuno dei due figli avrebbe potuto trarre Parte_1 Parte_3 dal diritto acquistato alcun reddito o fonte di sostentamento, neppure in natura, sin quando, per l'appunto, uno dei genitori fosse venuto a mancare.
Il mantenimento, d'altra parte, è un diritto (del figlio: artt. 147, 315 bis e 316 bis c.c.) che si concreta nella disponibilità di quanto abbisogna per vivere (secondo un concetto più ampio degli alimenti) quotidianamente, in proporzione alle capacità dei genitori. È, dunque, un diritto che, per sua stessa natura, deve essere soddisfatto all'attualità e non in un momento futuro, per di più incerto nel quando.
A ben vedere, insomma, l'utilità concreta del trasferimento immobiliare, e, dunque, il soddisfacimento del diritto di mantenimento, sarebbe stato conseguito da ciascun figlio solo nel momento in cui, con il decesso del genitore, sarebbe al contempo cessato l'obbligo di mantenimento (sempre che fosse ancora esistente e non fosse cessato per altri fattori, in particolare per il raggiungimento dell'autonomia).
pagina 11 di 17 L'attribuzione patrimoniale oggetto del rogito del 2010, pertanto, non può essere interpretata, in questo caso, come solutoria dell'obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli.
5.3.c.iii Essa, per contro, si configura come attribuzione priva di qualsiasi corrispettivo e, dunque, come atto a titolo gratuito.
La considerazione del contesto familiare in cui l'atto maturò non smentisce, semmai avvalora questa tesi.
Si può senz'altro concedere che l'incidente stradale del 2008 abbia ridotto, in sé e per sé, la capacità di lavoro di così come è documentato che la rottura matrimoniale si Parte_4 era originata sin dal 2002.
Nondimeno,
(-) era titolare del 100% delle quote di VENUS srl e ne era anche Parte_1
l'amministratore unico (visura camerale doc. 26 ; e la stessa difesa degli originarî CP_2 convenuti ha sempre sostenuto che sino al 2011 l'andamento della società VENUS srl era normale (tale circostanza era addirittura oggetto del capitolo di prova orale articolato alla lett.
b della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. la società VENUS srl, del Parte_7 resto, è fallita solo nel 2015, doc. 27 , il che lascia intendere che che in CP_2 Pt_1 quell'ambito svolgeva il suo lavoro, non ha sofferto una immediata flessione del reddito, della quale non v'è altra evidenza (e neppure una allegazione specifica, facendosi sempre e solo riferimento a una minorata capacità di produrre reddito quale conseguenza delle lesioni riportate, ma senza poi dimostrare in concreto l'impoverimento, men che meno la sua misura);
(-) scrive in replica la difesa appellante che «[…] l'incidente portò il alla Pt_1 disperazione e la Venus S.r.l., addirittura al fallimento. Basta inquadrare gli eventi storici e valutare la loro escalation. […]» (pag. 5), ma i due eventi distano nel tempo sette anni, così che è impossibile presumere di per sé un nesso causale, occorrendo conoscere maggiori dettagli sull'andamento anche della società, che parte appellante non ha mai rivelato, lasciando su di un piano di irrimediabile genericità la dedotta escalation.
(-) la peggiorata situazione del pur nell'ambito della definizione complessiva dei Pt_1 rapporti familiari, non ha alcun collegamento funzionale con l'alienazione da parte di Pt_1
e di dell'intera nuda proprietà del bene ai figli, appunto perché la disposizione Parte_3
pagina 12 di 17 patrimoniale non ha fatto conseguire ai figli alcuna corrispondente utilità, che potesse essere sostitutiva di una minore disponibilità finanziaria corrente da parte del padre;
(-) la situazione concreta del reddito di (ma, in generale, della famiglia) Parte_1 nel corso del tempo è completamente ignota in causa, perché gli argomenti della parte appellante sono sempre e solo proposti in astratto e a prescindere da qualsiasi dato concreto, mai allegato, né documentato.
5.3.c.iv L'atto impugnato fu posto in essere anche a un ulteriore scopo, dichiarato nel ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, anch'esso dedotto in causa a difesa degli originari convenuti, oggi appellanti, quello, cioè, di far sì che i propri figli e MA non Pt_2 dovessero dividere l'immobile, nella futura sede ereditaria, con gli ulteriori figli che ciascuno dei due ex coniugi avrebbe potuto generare nelle nuove relazioni (appello, pag. 8: «[…] considerato anche che i genitori con i loro autonomi nuovi nuclei familiari avrebbero potuto avere altri figli che non sarebbe stato giusto far concorrere quali futuri eredi all'abitazione familiare ed in un eventuale successione, con i figli di primo letto (ricorso del 27 giugno
2010, pagina 8) […]»; memoria di replica, pag. 9: «[…] due coniugi, constatate negli anni successivi le conseguenze, anche economiche di questo evento, con ricorso, anche questo congiunto, al Tribunale del 27 giugno 2010, premessa la necessità di “privilegiare gli interessi dei figli e garantire loro almeno una certezza abitativa, per il loro futuro”, e considerato anche che i genitori con i loro autonomi nuovi nuclei familiari avrebbero potuto avere altri figli che non sarebbe stato giusto far concorrere quali futuri eredi all'abitazione familiare ed in un eventuale successione, con i figli di primo letto (ricorso del 27 giugno
2010, pagina 8) […]»).
Questo argomento, almeno ad avviso del collegio, è manifestamente irrilevante.
Il perseguimento del fine di escludere da qualsiasi futuro diritto sull'immobile de quo eventuali altri propri figli di secondo letto, in favore di e di è, Parte_2 Parte_4 come ovvio, insindacabile, almeno in questa sede;
ma non si comprende, anche perché la difesa appellante non lo spiega, in qual modo questa finalità potrebbe contribuire a rendere oneroso l'atto dispositivo, dal momento che l'attribuzione patrimoniale a e Pt_2 [...] resta, anche da questo punto di vista, priva di corrispettivo. Pt_4
5.3.c.v In definitiva, l'atto di disposizione resta quello che manifestamente appare, ossia un atto con il quale i genitori, ancora in vita, hanno voluto beneficiare i figli a prescindere sia pagina 13 di 17 dalle vicende della causa di divorzio (nel cui ambito la disposizione ha trovato luogo per mera contingenza), sia, soprattutto, dal diritto al mantenimento della prole.
È certo probabile che sia l'incidente stradale e le sue conseguenze, sia, soprattutto, il desiderio di riservare l'abitazione familiare ai figli di primo letto abbiano giocato un ruolo nell'origine dell'atto, ma nessuno dei due profili implica la corrispettività dell'alienazione, che resta, nel rapporto fra genitori e figli, del tutto gratuita;
essendo infine del tutto superfluo, ai presenti fini, indagare oltre se si sia trattato anche di un atto di liberalità, bastando notare che qualsiasi interesse (anche non strettamente patrimoniale) che sia stato soddisfatto con l'operazione non ha dato vita ad alcun corrispettivo di sorta per gli alienanti.
6. Il secondo motivo è da considerarsi assorbito.
6.1 Il mezzo, infatti, è inteso a negare la possibilità di configurare l'elemento soggettivo nel terzo acquirente in quanto rappresentato in seno all'atto da un curatore Parte_4 speciale.
Esso, tuttavia, espressamente presuppone che, accolto il primo motivo, l'atto del 2010 sia qualificato come a titolo oneroso, così che, caducata tale tesi, viene meno anche questa.
Il terzo acquirente a titolo gratuito di un atto posto in essere dopo il sorgere del credito, infatti, cede tout court alle ragioni del creditore leso.
6.2 Poiché talora la difesa appellante deduce l'assenza di qualsiasi elemento soggettivo in generale, il collegio osserva brevemente e per completezza, che l'elemento soggettivo in capo ai debitori alienanti sussiste.
È richiesta la sola scientia damni in capo alla parte alienante.
D'altra parte, «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente [n.d.r.: nel caso, diverso dal presente, di atto a titolo oneroso], della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
pagina 14 di 17 Pertanto:
6.2.a È addirittura eclatante la scientia damni del Pt_1
Egli, cumulando la posizione di socio/amministratore di VENUS srl e di fideiussore, conosceva perfettamente, addirittura, lo specifico debito che stava maturando la società (e, dunque, lui stesso quale garante) verso CP_2
Ma se anche si conceda che nel 2010 VENUS srl non era decotta (e se anche si trascuri che egli doveva peraltro essere ben consapevole, derivando da un incidente del 2008, della sua ridotta capacità di lavoro, che ha spesso fatto rimarcare in causa), resta il fatto che Pt_1 non poteva che conoscere le conseguenze obiettive dell'atto dispositivo in favore dei figli, che era quello di impoverire (quantitativamente) il suo patrimonio, facendone uscire un cespite immobiliare, senza corrispettivo: tali conseguenze, infatti, si ricavavano dallo stesso contenuto dell'atto.
Egli, dunque, pose in essere l'atto, nel migliore dei casi, nella piena consapevolezza che il favore verso i figli si traduceva automaticamente in una restrizione della garanzia che il suo patrimonio offriva al ceto creditorio, con ciò essendo integrata la scientia damni.
6.2.b A conclusioni non diverse si giunge per la Parte_3
Se anche si conceda, come ella ha sostenuto, che nulla sapeva degli affari del marito e si trascuri che di certo però conosceva gli esiti dell'incidente, sta di fatto che anche lei non poteva che comprendere dalla stessa natura dell'atto di disposizione che stava restringendo
(poco importa, ai presenti fini, se per favorire i figli) la garanzia dovuta al creditore.
Sarebbe stato onere, non adempiuto, della dare la prova di disporre di un Parte_3 patrimonio sufficiente per garantire in altro modo la banca.
Peraltro, il collegio ritiene che, essendo fideiussore al pari del la Pt_1 Parte_3 secondo logica, avesse mantenuto sufficienti rapporti con lui, pur dopo la rottura matrimoniale, proprio per tenere d'occhio quella situazione patrimoniale;
e, comunque, si dovesse rendere conto della restrizione del suo patrimonio verso la banca (a prescindere dalla conoscenza in dettaglio del credito di questa, elemento non richiesto: né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione).
7. Il terzo motivo sulle spese è infondato.
pagina 15 di 17 Si sostiene che i figli MA e «[…] non sono mai stati debitori nei confronti Parte_2 dell' e quindi non possono essere penalizzati in alcun modo per obbligazioni Controparte_2 contratte dai genitori. Essi non sono stati né protagonisti né in qualche modo parti attive dell'atto dispositivo di cui si discute, stante l'assoluta assenza, in loro, di scientia damni e tanto meno del “consilium faudis” stante la loro pacifica estraneità mai messa in dubbio dall' neppure in ordine alla consapevolezza del possibile pregiudizio alle Controparte_2 ragioni dei creditori dell'atto dispositivo, dal che ne deve derivare l'assenza di soccombenza sostanziale dei signori e nella vicenda processuale in esame;
fermo Pt_2 Parte_4 rimanendo il litisconsorzio necessario. […]» (appello, pag. 17).
Per contro, e in quanto parti necessarie del processo, che hanno, Pt_2 Parte_4 facendo fronte comune coi genitori, infondatamente resistito all'azione revocatoria, sono, a tutti gli effetti, soccombenti verso il creditore/attore ed è per questo che devono, in solido
(stante l'ampia accezione di interesse comune di cui all'art. 97 c.p.c.) coi genitori, sopportare i costi di causa, provvedimento che non sta a punire la parte per proprie condotte processuali
(men che meno sostanziali), quanto ad addebitare gli oneri del processo a chi vi ha dato causa
(in questo caso a tutti i convenuti/appellanti per l'infondata opposizione).
8. Poiché, a tacer d'altro, è assolutamente pacifico che è cessionaria del Controparte_4 credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata svolta, gli appellanti, in solido, devono, per le stesse ragioni appena esposte, rimborsare all'intervenuta le spese processuali del presente grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito tutelato (scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.887,50, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_5
, , nonché dell'intervenuta
[...] Controparte_1 CP_2 CP_4 avverso la sentenza n. 906/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
[...]
30.3.2022;
2. condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, a rimborsare a le spese Parte_4 Controparte_4 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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