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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 00090/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto del funzionario amministrativo contabile -OMISSIS-, con cui è stata disposta a carico del ricorrente la revisione della patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, -OMISSIS-, si è costituito in giudizio in tal modo sanando, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., la nullità della notifica del ricorso introduttivo effettuata all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Avvocatura Distrettuale di Venezia nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita;
- che nella relazione, depositata in data -OMISSIS-concernente il sinistro stradale che ha portato all’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida del ricorrente, il Consulente tecnico d’ufficio ha concluso che “ non appaiono esservi comportamenti censurabili a carico dell’automobilista sig. -OMISSIS- ”;
- che anche dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data -OMISSIS-e in particolare dalla “ Relazione incidente stradale ” non paiono emergere elementi idonei a supportare il dubbio espresso dall’Amministrazione circa le capacità alla guida del ricorrente;
- che le precedenti violazioni del Codice della strada contestate al ricorrente non paiono da sole sufficienti a supportare il provvedimento impugnato;
- che pertanto, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio, il ricorso proposto non appare privo di elementi di fondatezza sotto il profilo del difetto di motivazione, fermo il potere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente;
- che dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriva un danno grave e irreparabile al ricorrente;
- che di conseguenza sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento di revisione della patente impugnato e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 maggio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.