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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5883/2023 R.G. in punto di: “domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio”
promossa da nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierluigi Verri EL Foro di Padova con studio in TA (PD), via EL Pozzo n. 10, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Pierilario Troccolo EL Foro di Padova con studio in Padova, via Giovanni Berchet n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
1 Resistente
con l'intervento
EL , in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di ha concluso come segue: Parte_1
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto il 16.6.1986 in Tezzze sul RE
(VI) tra n. a TA il 30.6.1961 ivi res. in via Della Fontana Parte_2 CodiceFiscale_3
33 e n. a SA EL AP (VI) il 31.12.1962 e res. in Controparte_1 CodiceFiscale_4
Pove EL AP (VI) via Romanelle 12/b, trascritto al n 9, Parte II, Serie A, Anno 1986 EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di Tezze sul RE (VI) ed ordinarsi all'ufficiale ELlo Stato Civile di Tezze sul RE (VI) di procedere all'annotazione ELla sentenza.
-Dichiararsi il sig. legittimato a continuare ad abitare con i figli nell'immobile di TA Pt_1
(PD) via ELla Fontana 33 in quanto pervenuto allo stesso per successione anche se successivamente donato in costanza di matrimonio nella misura EL 50% alla convenuta.
-Dichiararsi il sig. esonerato dalla data di presentazione EL ricorso per divorzio, od in Parte_1
quella che deciderà il Tribunale, dal versamento ELl'assegno di mantenimento statuito in separazione consensuale e dal versamento ELlo “assegno divorzile”, in qualsiasi misura, o nella misura minima che riterrà equa il Tribunale dalla presentazione ELla domanda di divorzio, stante l'assenza dei presupposti ELl'art. 5 L.898/770 e successive modifiche, a favore ELla sig.ra Controparte_1
disponendo la convenuta mezzi per vivere di gran lunga superiori a quelli di controparte in quanto, come più ampiamente sarà espletato in comparsa conclusionale: ha sempre svolto attività lavorativa sia prima che dopo la nascita dei figli;
ha ricevuto la donazione il 50% ELla casa ereditata dal marito;
ha ricevuto per successione ELla madre il 50% con la sorella, di una casa di mq 119 e di quasi 3 campi di terreno, esattamente mq10.609 (campo vicentino=3.862) come da ultima pagina di “visura
2 proprietà immobiliare” prodotta dalla convenuta;
ha un lavoro a tempo indeterminato in una struttura pubblica con retribuzione di € 1.600,00 mensili come da conto postale EL 2024 prodotto;
dispone sul conto presso le di un saldo finale alla data EL 30.6.2024 di € 25.000,00; da CP_3
maggio EL 2023 non ha spese documentate di locazione convivendo con il sig. ; non ha Controparte_4
sperse di mantenimento dei due figli abitando entrambi presso il padre;
dispone di una costosa auto come da documento EL ricorrente n 12, circostanza non contestata e non diversamente provato dalla convenuta con la produzione ELla carta di circolazione, nonostante l'obbligo ELla produzione EL documenti relativi a beni mobili registrati previsto dall'art. 473 bis.16.
-Dichiararsi la convenuta inadempiente ai doveri di lealtà e probità a sensi art. 88 cpc per aver dichiarato negli atti di causa di contribuire col versamento di € 350,00 per il pagamento EL canone di locazione al locatore , per la non chiara indicazione EL reale legame con lo stesso, Parte_3
per la spontanea mancata produzione ELla documentazione prevista dall'art.473 bis.16 e/o art.473 bis.12, per l'omessa produzione ELla documentazione ELle proprietà di beni mobili registrati e per
l'immotivata ed eccessiva richiesta ELl'importo ELl'assegno divorzile.
-Dichiararsi la nullità ELla testimonianza EL sig. a sensi art 246 cpc ed in ogni caso, Controparte_4
pur essendo riservata al giudice EL merito l'insindacabile valutazione ELle sue dichiarazioni, la totale inattendibilità ELle sue dichiarazioni per le ragioni sia oggettive (non veridicità ELl'esistenza ELla locazione, non veridicità ELl'esistenza ELla locazione dopo la sua testimonianza dalla “visura attuale EL soggetto” come da doc. 14, incompletezza ELla testimonianza, inesistenza e/o mancanza di prova sulla locazione, sia soggettive (mala fede, credibilità in relazione alle qualità personali, età, interesse personale nella vicenda) che saranno ampiamente esposte in conclusionale.
-Vinte spese e competenza EL presente procedimento in considerazione degli elementi emersi durante la presente causa ed esposti nel presente atto, più ampiamente elencati in comparsa conclusionale, come da nota spese o nella misura che riterrà equa il Giudicante”.
La difesa di ha concluso come segue: Controparte_1
3 “a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato tra la sig.ra CP_1
e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di competenza, a
[...] Parte_1
mezzo di rituale comunicazione da parte ELla cancelleria, di procedere alla trascrizione ELl'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
b. Disporre, a carico EL sig. , un contributo al mantenimento in favore ELla moglie pari Parte_1
o fino a € 500,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
assegno annualmente rivaluto sulla base degli indici ISTAT, o altro importo di Giustizia;
c. Con vittoria di spese e compensi”.
Il PUBBLICO MINISTERO ha concluso per l'accoglimento ELle istanze di parte resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con nel Comune di Tezze sul RE (VI) il giorno 4.06.1986, Controparte_1
regolarmente trascritto al n. 9 parte II, serie A, anno 1986 dei Registri di Matrimonio EL predetto
Comune; che dalla loro unione erano nati i figli ed , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto n.
5419 EL 19.6.2017 EL Tribunale di Padova;
di essere pensionato e di aver sempre vissuto nell'immobile ove i coniugi coabitavano in costanza di matrimonio e di cui entrambi erano proprietari, nella misura EL 50% ciascuno, in virtù di donazione da lui effettuata a beneficio ELla moglie nell'anno 2004; che quest'ultima era impiegata ELla P.A. e conviveva con il sig. ; che, Controparte_4
essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, prevedendosi che l'ex casa familiare fosse assegnata a sé e che nulla fosse disposto in favore ELla sig.ra a titolo di assegno divorzile, CP_1
stante l'autosufficienza economica ELle parti. 4 Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio, ma a condizioni Controparte_1
diverse, chiedendo di stabilire l'obbligo EL sig. di versarle un contributo al mantenimento, Pt_1
quantificato in euro 500,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat. A sostegno di tale domanda, la resistente, premettendo che la crisi matrimoniale era stata determinata dalle condotte violente e persecutorie EL marito che l'avevano costretta ad abbandonare la casa familiare costruita anche con il suo apporto economico e a reperire un piccolo appartamento in locazione con un canone mensile iniziale di euro 360,00 poi maggiorato ad euro 460,00, evidenziava di essere già percettrice, quale coniuge separato, di un assegno di mantenimento regolarmente corrisposto da Parte_1
(eccetto che per l'adeguamento Istat) in forza EL decreto di omologazione ELla separazione, emesso sulla base ELl'accordo raggiunto in corso di giudizio con il marito che prevedeva, a carico di quest'ultimo, un contributo economico di euro 450,00 annualmente rivalutabile “in considerazione ELla differenza di reddito tra i due coniugi, dalla circostanza che la casa coniugale con gli arredi e le suppellettili è rimasta in uso al marito, EL fatto che la moglie è andata a vivere altrove, assumendosi i relativi costi”. Rilevava che, rispetto all'epoca ELla separazione, la situazione economico-reddituale ELle parti era rimasta invariata, sussistendo tra di loro un significativo divario economico (la sig.ra dichiarava di percepire uno stipendio di poco più di euro 1.300,00/1.400,00 mensili dal suo CP_1
lavoro di operatrice socio-sanitaria prima alle dipendenze EL centro residenziale per anziani di
TA e, dal 2014, ELla cooperativa sociale San Marco di TA, inferiore alla pensione EL coniuge pari ad euro 2.200,00 mensili), a cui concorreva il fatto di dover continuare a sostenere costi abitativi, costituiti dalla somma mensile di euro 350,00 che ella stava versando ad un conoscente per l'uso parziale di un appartamento sito a Pove EL AP (VI), in cui si era trasferita nel maggio 2023 a fronte ELla repentinità EL vecchio locatore nel non rinnovarle l'affitto. Sosteneva, quindi, di avere diritto ad un assegno divorzile, in quanto la sperequazione reddituale tra i coniugi derivava dall'aver dovuto rinunciare per anni a lavorare al fine di accudire i due figli, compromettendo la sua posizione professionale e di dover sostenere un canone di locazione pur essendo comproprietaria ELla casa familiare.
In data 1.02.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice relatore che tentava la conciliazione ELla lite con esito negativo.
5 Alla successiva udienza ELl'11.06.2024 i procuratori ELle parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie.
La causa, istruita a mezzo ELla documentazione resa disponibile e con l'assunzione ELle prove orali
(interrogatorio formale di ed escussione EL teste ), veniva Controparte_1 Controparte_4
differita al giorno 15.04.2025 per la sua assunzione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito ELle note di precisazione ELle conclusioni, ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica;
quindi, a detta udienza, celebrata con modalità cartolari, era rimessa al Collegio per l'emissione ELla sentenza, previa trasmissione degli atti al P.M. che formulava il proprio parere in data 16.04.2025.
***
In primo luogo dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) L. n, Parte_1 Controparte_1
898/1970 e successive modifiche: è, infatti, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla data ELla comparizione ELle parti innanzi al Presidente f.f. (24.05.2017) nella causa di separazione consensualizzata dalle parti e la presentazione EL presente ricorso (28.11.2023), senza che i coniugi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come è dato ricavare dalle loro residenze separate e confermato dalle dichiarazioni ELle parti.
Il thema decidendum resta, pertanto, circoscritto a verificare se ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
Preliminarmente è utile ricordare in linea generale che “la determinazione ELl'assegno di divorzio, alla stregua ELl'art. 5 legge 01.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza ELla separazione dei coniugi, poiché, data la diversità ELle discipline sostanziali, ELla natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e ELle rispettive statuizioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento EL matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e
6 separazione, e costituisce effetto diretto ELla pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento ELla misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione" (cfr. Cass. n. 25010/2007).
Tanto precisato, a seguito EL noto pronunciamento ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione, la giurisprudenza è oramai costante nell'affermare che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione ELla vita familiare, in particolare tenendo conto ELle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 ELl'11.7.2018).
L'assegno divorzile è, quindi, dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (Cass. n. 23583/2022; Cass. n 24250/2021).
Più precisamente, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'autosufficienza economica ELl'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione EL coniuge richiedente nel contesto in cui vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, EL sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni ELla famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).
La Suprema Corte ha poi chiarito che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass. n.
10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto
7 all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica EL richiedente
(così Cass.n.21926/2019 e Cass.n. 18681/2020). In particolare, ha affermato che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa EL sopravvenuto
"depauperamento" ELl'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento, da demandare necessariamente ai giudici di merito, dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica ELl'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze EL caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare. In particolare, la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento ELla condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca ELla risoluzione EL vincolo matrimoniale, la quantificazione ELl'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda ELla maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
8 L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza ELle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica ELl'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini ELl'accertamento ELla "crisi" EL giudicato
- o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione EL richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte ELl'ex coniuge richiedente (cfr. Cass. 19306/2023).
Orbene, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per riconoscere un contributo economico in favore di a titolo di assegno divorzile, né in funzione assistenziale né in Controparte_1
funzione perequativa-compensativa.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato nell'anno 1986. A quell'epoca la moglie, per quanto ammesso nel corso EL suo interpello, lavorava come operaia tessile con contratto a tempo indeterminato. Dopo un periodo di astensione dal lavoro per maternità – che la resistente sostiene
(ma non prova attraverso apposita documentazione) essersi protratto dalla nascita EL figlio primogenito , avvenuta nel 1990, e sino al dicembre 1995, la sig.ra ha svolto per Per_1 CP_1
alcuni anni lavoro part time in regime di smart working e poi in presenza sino al 2010, anno in cui ha iniziato a lavorare a tempo pieno come operatrice sociosanitaria presso alcune cooperative con uno stipendio variabile tra i 1.070,00 euro e i 1.250,00 euro e, successivamente alla separazione (anno
2017), presso l' AULSS 2 di Treviso con retribuzione media da lei indicata in euro 1.200,00 mensili (v. verbale di causa EL 14.11.2024).
Per quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni fiscali in atti (doc. 2 fascicolo resistente), grazie alla sua stabile occupazione ha potuto contare su un reddito annuo netto di euro Controparte_1
18.486,00 nel 2021 (pari ad euro 1.540,50 mensili) e di euro 21.116,00 nel 2022 (pari ad euro 1.759,66 mensili) e non risulta che negli anni successivi abbia subito decurtazioni reddituali (per il 2023 ha
9 prodotto solo la busta paga di novembre, mentre per il 2024 gli estratti conto prodotti su richiesta EL
Giudice relatore registrano accrediti stipendiali per importi compresi tra 1.500,00 e 2.000,00 euro).
E' significativo osservare, analizzando l'estratto conto relativo al mese di dicembre 2023, che la resistente ha sottoscritto l'acquisto di buoni dematerializzati per un importo complessivo di euro
60.000,00 ed ha riscattato la polizza vita n. 50009990589 di cui era evidentemente titolare, incamerando la somma di euro 20.408,21 (circostanze queste sottaciute al Tribunale che ne ha potuto prendere conoscenza solo a seguito ELl'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.).
Per quanto riguarda le possidenze immobiliari, è documentato che, in costanza di matrimonio, il sig.
, acquisita per successione ereditaria la proprietà ELl'immobile destinato a casa familiare Pt_1
(doc. 6 fascicolo attoreo), ha donato il 50% ELla propria quota di proprietà alla signora CP_1
(doc. 7 fascicolo attoreo). Inoltre, il patrimonio immobiliare ELla resistente si è ampliato a seguito EL decesso ELla propria madre, da cui ereditato nel 2023 il 50% di una casa di mq 119 e mq 10.609 di terreno agricolo seminativo (v. visura in atti).
Alla luce di questi dati, può affermarsi che non è certamente priva di mezzi di Controparte_1
sostentamento, in quanto la stessa dispone di risorse più che adeguate per vivere e far fronte a tutte le sue esigenze essenziali, comprese quelle abitative, senza dover ricorrere all'apporto economico EL ricorrente (percettore di pensione di 2.200,00 euro).
Tale valutazione non muterebbe neanche nel caso in cui si ritenesse dimostrato (ma non lo è)
l'esborso EL canone di locazione di euro 350,00, che la resistente deduce di versare al sig. CP_4
, con lei convivente (doc. 3 fascicolo attoreo). A questo proposito va osservato che nel 2023
[...]
(quando è stato effettuato il consistente investimento e riscattata la polizza) le condizioni economiche ELla , che disponeva di adeguati redditi da lavoro, non erano affatto tali da costringerla alla CP_1
scelta abitativa effettuata nel maggio di quell'anno, ovvero quella di andare a convivere con un uomo definito solo come “amico”, pur di ridurre i costi di una nuova locazione. Né ha dimostrato che tale trasferimento, in realtà tutt'altro che temporaneo, sia stato imposto dalla decisione repentina EL vecchio locatore di non rinnovare il contratto di locazione in essere dal 2016, non avendo in alcun
10 modo documentato la circostanza. In atti manca, altresì, qualsiasi traccia documentale dei pagamenti che la resistente effettuerebbe sulla base ELl'asserito accordo verbale con il sig. . CP_4
Preme, inoltre, evidenziare che all'udienza EL 14.11.2024 il teste , escusso sotto il Controparte_4
vincolo EL giuramento sui fatti di causa, ha dichiarato il falso laddove ha affermato “Sono stato io a proporre alla resistente di venire a vivere con me per poter abbattere le spese che sostengo per la locazione”. Tale dichiarazione è contraddetta dal fatto che il testimone non aveva e non ha alcun canone locatizio da sostenere in relazione all'immobile sito in Pove EL AP (VI), via Romanelle snc, di cui è proprietario per averlo acquistato nel 2001 (doc. 14 fascicolo ricorrente).
Per questa ragione si ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti al P.M. in sede per le valutazioni di competenza in relazione all'art. 372 c.p.
In definitiva, dunque, se il presupposto per riconoscere l'assegno divorzile nella sua veste assistenziale
è l'effettiva e concreta non autosufficienza economica EL richiedente, allo stato attuale non risulta integrata tale condizione economica in capo alla convenuta. A ciò va aggiunto che la valutazione ELla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ELl'assegno divorzile va effettuata in base alle circostanze sussistenti al momento ELla domanda, non potendo la futura ed ipotetica maggiore difficoltà economica ELla convenuta giustificare ad oggi il riconoscimento di un assegno (cfr. Cass. n.
34431/2021); conseguentemente, nessun rilievo può attribuirsi alle prospettazioni circa il possibile deterioramento ELle sue condizioni reddituali in ragione EL prossimo raggiungimento ELl'età pensionabile.
Va poi rilevato che non ha dimostrato di aver effettuato nel corso EL Controparte_1
matrimonio apporti significativi in favore EL ricorrente e, pertanto, mancando anche tale ulteriore presupposto, difettano altresì i requisiti ELl'assegno divorzile nella sua funzione perequativo- compensativa che richiedeva la prova, da parte ELla moglie, di aver rinunciato ad occasioni di lavoro o professionalizzanti per dedicarsi alla cura ELla famiglia con la conseguenza di avere contribuito al successo professionale EL sig. o all'incremento EL patrimonio familiare e ELl'altro Pt_1
coniuge. Come si è già evidenziato, la funzione ELl'assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e
11 riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nel caso in cui la sperequazione reddituale esistente al momento EL divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita ELle parti, per effetto ELle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura ELla famiglia così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione EL patrimonio comune o di quello ELl'altro coniuge (v. Cass. 17/04/2019 n. 10781). Nulla di tutto ciò è stato provato dalla resistente che non ha indicato quali occasioni di lavoro o avanzamenti di carriera avrebbe sacrificato nel periodo successivo alla nascita dei figli ed, anzi, durante la vita matrimoniale, ha visto migliorare la propria posizione economica, dedicandosi ad un nuovo lavoro sempre più remunerato.
Nemmeno vi è prova (non essendo stata articolata alcuna istanza istruttoria sul punto) che la sig.ra abbia dato il proprio apporto economico alla costruzione ELl'immobile ove continua a CP_1
risiedere il marito e di cui ella è comproprietaria nella quota EL 50% donatale dal sig. con Pt_1
atto EL 22.01.2004. Pertanto, se vi è stato uno spostamento patrimoniale nel corso ELla convivenza matrimoniale, questo è in realtà avvenuto a beneficio ELla stessa resistente con un incremento EL suo patrimonio immobiliare che vale certamente a compensare gli eventuali svantaggi economici derivati dal limitato periodo (da giugno 1990 a dicembre 1995) di astensione totale dal lavoro.
Relativamente al predetto immobile, costituente l'ex abitazione familiare, nulla deve disporsi, in quanto, nella carenza dei presupposti per un provvedimento di assegnazione ELla medesima
(richiedente la presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti), le modalità di fruizione EL predetto bene non potranno che essere disciplinate secondo le norme di diritto comune applicabili in ragione EL titolo vantato dalle parti.
Per il principio di soccombenza, va condannata al pagamento ELle spese Controparte_1
processuali, nella misura liquidata in conformità alla nota spese dimessa dal patrocinio attoreo, siccome conforme ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 5883/2023 R.G., così provvede:
12 1. dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
il 30.6.1961, e , nata a [...] il [...], celebrato con rito Controparte_1
concordatario nel Comune di Tezze sul RE (VI) il giorno 4.06.1986;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile EL Comune di Tezze sul RE (VI) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 9 parte II, serie A, anno 1986 dei coniugi sopra indicati;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4. condanna a rifondere a le spese di lite EL presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi e in € 4.458,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5. dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per le valutazioni di competenza in relazione alla testimonianza resa da all'udienza EL 14.11.2024. Controparte_4
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio ELla Seconda Sezione Civile, in data 10.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5883/2023 R.G. in punto di: “domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio”
promossa da nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierluigi Verri EL Foro di Padova con studio in TA (PD), via EL Pozzo n. 10, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Pierilario Troccolo EL Foro di Padova con studio in Padova, via Giovanni Berchet n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
1 Resistente
con l'intervento
EL , in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di ha concluso come segue: Parte_1
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto il 16.6.1986 in Tezzze sul RE
(VI) tra n. a TA il 30.6.1961 ivi res. in via Della Fontana Parte_2 CodiceFiscale_3
33 e n. a SA EL AP (VI) il 31.12.1962 e res. in Controparte_1 CodiceFiscale_4
Pove EL AP (VI) via Romanelle 12/b, trascritto al n 9, Parte II, Serie A, Anno 1986 EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di Tezze sul RE (VI) ed ordinarsi all'ufficiale ELlo Stato Civile di Tezze sul RE (VI) di procedere all'annotazione ELla sentenza.
-Dichiararsi il sig. legittimato a continuare ad abitare con i figli nell'immobile di TA Pt_1
(PD) via ELla Fontana 33 in quanto pervenuto allo stesso per successione anche se successivamente donato in costanza di matrimonio nella misura EL 50% alla convenuta.
-Dichiararsi il sig. esonerato dalla data di presentazione EL ricorso per divorzio, od in Parte_1
quella che deciderà il Tribunale, dal versamento ELl'assegno di mantenimento statuito in separazione consensuale e dal versamento ELlo “assegno divorzile”, in qualsiasi misura, o nella misura minima che riterrà equa il Tribunale dalla presentazione ELla domanda di divorzio, stante l'assenza dei presupposti ELl'art. 5 L.898/770 e successive modifiche, a favore ELla sig.ra Controparte_1
disponendo la convenuta mezzi per vivere di gran lunga superiori a quelli di controparte in quanto, come più ampiamente sarà espletato in comparsa conclusionale: ha sempre svolto attività lavorativa sia prima che dopo la nascita dei figli;
ha ricevuto la donazione il 50% ELla casa ereditata dal marito;
ha ricevuto per successione ELla madre il 50% con la sorella, di una casa di mq 119 e di quasi 3 campi di terreno, esattamente mq10.609 (campo vicentino=3.862) come da ultima pagina di “visura
2 proprietà immobiliare” prodotta dalla convenuta;
ha un lavoro a tempo indeterminato in una struttura pubblica con retribuzione di € 1.600,00 mensili come da conto postale EL 2024 prodotto;
dispone sul conto presso le di un saldo finale alla data EL 30.6.2024 di € 25.000,00; da CP_3
maggio EL 2023 non ha spese documentate di locazione convivendo con il sig. ; non ha Controparte_4
sperse di mantenimento dei due figli abitando entrambi presso il padre;
dispone di una costosa auto come da documento EL ricorrente n 12, circostanza non contestata e non diversamente provato dalla convenuta con la produzione ELla carta di circolazione, nonostante l'obbligo ELla produzione EL documenti relativi a beni mobili registrati previsto dall'art. 473 bis.16.
-Dichiararsi la convenuta inadempiente ai doveri di lealtà e probità a sensi art. 88 cpc per aver dichiarato negli atti di causa di contribuire col versamento di € 350,00 per il pagamento EL canone di locazione al locatore , per la non chiara indicazione EL reale legame con lo stesso, Parte_3
per la spontanea mancata produzione ELla documentazione prevista dall'art.473 bis.16 e/o art.473 bis.12, per l'omessa produzione ELla documentazione ELle proprietà di beni mobili registrati e per
l'immotivata ed eccessiva richiesta ELl'importo ELl'assegno divorzile.
-Dichiararsi la nullità ELla testimonianza EL sig. a sensi art 246 cpc ed in ogni caso, Controparte_4
pur essendo riservata al giudice EL merito l'insindacabile valutazione ELle sue dichiarazioni, la totale inattendibilità ELle sue dichiarazioni per le ragioni sia oggettive (non veridicità ELl'esistenza ELla locazione, non veridicità ELl'esistenza ELla locazione dopo la sua testimonianza dalla “visura attuale EL soggetto” come da doc. 14, incompletezza ELla testimonianza, inesistenza e/o mancanza di prova sulla locazione, sia soggettive (mala fede, credibilità in relazione alle qualità personali, età, interesse personale nella vicenda) che saranno ampiamente esposte in conclusionale.
-Vinte spese e competenza EL presente procedimento in considerazione degli elementi emersi durante la presente causa ed esposti nel presente atto, più ampiamente elencati in comparsa conclusionale, come da nota spese o nella misura che riterrà equa il Giudicante”.
La difesa di ha concluso come segue: Controparte_1
3 “a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato tra la sig.ra CP_1
e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di competenza, a
[...] Parte_1
mezzo di rituale comunicazione da parte ELla cancelleria, di procedere alla trascrizione ELl'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
b. Disporre, a carico EL sig. , un contributo al mantenimento in favore ELla moglie pari Parte_1
o fino a € 500,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
assegno annualmente rivaluto sulla base degli indici ISTAT, o altro importo di Giustizia;
c. Con vittoria di spese e compensi”.
Il PUBBLICO MINISTERO ha concluso per l'accoglimento ELle istanze di parte resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con nel Comune di Tezze sul RE (VI) il giorno 4.06.1986, Controparte_1
regolarmente trascritto al n. 9 parte II, serie A, anno 1986 dei Registri di Matrimonio EL predetto
Comune; che dalla loro unione erano nati i figli ed , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto n.
5419 EL 19.6.2017 EL Tribunale di Padova;
di essere pensionato e di aver sempre vissuto nell'immobile ove i coniugi coabitavano in costanza di matrimonio e di cui entrambi erano proprietari, nella misura EL 50% ciascuno, in virtù di donazione da lui effettuata a beneficio ELla moglie nell'anno 2004; che quest'ultima era impiegata ELla P.A. e conviveva con il sig. ; che, Controparte_4
essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, prevedendosi che l'ex casa familiare fosse assegnata a sé e che nulla fosse disposto in favore ELla sig.ra a titolo di assegno divorzile, CP_1
stante l'autosufficienza economica ELle parti. 4 Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio, ma a condizioni Controparte_1
diverse, chiedendo di stabilire l'obbligo EL sig. di versarle un contributo al mantenimento, Pt_1
quantificato in euro 500,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat. A sostegno di tale domanda, la resistente, premettendo che la crisi matrimoniale era stata determinata dalle condotte violente e persecutorie EL marito che l'avevano costretta ad abbandonare la casa familiare costruita anche con il suo apporto economico e a reperire un piccolo appartamento in locazione con un canone mensile iniziale di euro 360,00 poi maggiorato ad euro 460,00, evidenziava di essere già percettrice, quale coniuge separato, di un assegno di mantenimento regolarmente corrisposto da Parte_1
(eccetto che per l'adeguamento Istat) in forza EL decreto di omologazione ELla separazione, emesso sulla base ELl'accordo raggiunto in corso di giudizio con il marito che prevedeva, a carico di quest'ultimo, un contributo economico di euro 450,00 annualmente rivalutabile “in considerazione ELla differenza di reddito tra i due coniugi, dalla circostanza che la casa coniugale con gli arredi e le suppellettili è rimasta in uso al marito, EL fatto che la moglie è andata a vivere altrove, assumendosi i relativi costi”. Rilevava che, rispetto all'epoca ELla separazione, la situazione economico-reddituale ELle parti era rimasta invariata, sussistendo tra di loro un significativo divario economico (la sig.ra dichiarava di percepire uno stipendio di poco più di euro 1.300,00/1.400,00 mensili dal suo CP_1
lavoro di operatrice socio-sanitaria prima alle dipendenze EL centro residenziale per anziani di
TA e, dal 2014, ELla cooperativa sociale San Marco di TA, inferiore alla pensione EL coniuge pari ad euro 2.200,00 mensili), a cui concorreva il fatto di dover continuare a sostenere costi abitativi, costituiti dalla somma mensile di euro 350,00 che ella stava versando ad un conoscente per l'uso parziale di un appartamento sito a Pove EL AP (VI), in cui si era trasferita nel maggio 2023 a fronte ELla repentinità EL vecchio locatore nel non rinnovarle l'affitto. Sosteneva, quindi, di avere diritto ad un assegno divorzile, in quanto la sperequazione reddituale tra i coniugi derivava dall'aver dovuto rinunciare per anni a lavorare al fine di accudire i due figli, compromettendo la sua posizione professionale e di dover sostenere un canone di locazione pur essendo comproprietaria ELla casa familiare.
In data 1.02.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice relatore che tentava la conciliazione ELla lite con esito negativo.
5 Alla successiva udienza ELl'11.06.2024 i procuratori ELle parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie.
La causa, istruita a mezzo ELla documentazione resa disponibile e con l'assunzione ELle prove orali
(interrogatorio formale di ed escussione EL teste ), veniva Controparte_1 Controparte_4
differita al giorno 15.04.2025 per la sua assunzione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito ELle note di precisazione ELle conclusioni, ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica;
quindi, a detta udienza, celebrata con modalità cartolari, era rimessa al Collegio per l'emissione ELla sentenza, previa trasmissione degli atti al P.M. che formulava il proprio parere in data 16.04.2025.
***
In primo luogo dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) L. n, Parte_1 Controparte_1
898/1970 e successive modifiche: è, infatti, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla data ELla comparizione ELle parti innanzi al Presidente f.f. (24.05.2017) nella causa di separazione consensualizzata dalle parti e la presentazione EL presente ricorso (28.11.2023), senza che i coniugi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come è dato ricavare dalle loro residenze separate e confermato dalle dichiarazioni ELle parti.
Il thema decidendum resta, pertanto, circoscritto a verificare se ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
Preliminarmente è utile ricordare in linea generale che “la determinazione ELl'assegno di divorzio, alla stregua ELl'art. 5 legge 01.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza ELla separazione dei coniugi, poiché, data la diversità ELle discipline sostanziali, ELla natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e ELle rispettive statuizioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento EL matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e
6 separazione, e costituisce effetto diretto ELla pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento ELla misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione" (cfr. Cass. n. 25010/2007).
Tanto precisato, a seguito EL noto pronunciamento ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione, la giurisprudenza è oramai costante nell'affermare che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione ELla vita familiare, in particolare tenendo conto ELle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 ELl'11.7.2018).
L'assegno divorzile è, quindi, dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (Cass. n. 23583/2022; Cass. n 24250/2021).
Più precisamente, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'autosufficienza economica ELl'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione EL coniuge richiedente nel contesto in cui vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, EL sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni ELla famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).
La Suprema Corte ha poi chiarito che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass. n.
10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto
7 all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica EL richiedente
(così Cass.n.21926/2019 e Cass.n. 18681/2020). In particolare, ha affermato che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa EL sopravvenuto
"depauperamento" ELl'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento, da demandare necessariamente ai giudici di merito, dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica ELl'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze EL caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare. In particolare, la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento ELla condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca ELla risoluzione EL vincolo matrimoniale, la quantificazione ELl'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda ELla maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
8 L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza ELle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica ELl'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini ELl'accertamento ELla "crisi" EL giudicato
- o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione EL richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte ELl'ex coniuge richiedente (cfr. Cass. 19306/2023).
Orbene, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per riconoscere un contributo economico in favore di a titolo di assegno divorzile, né in funzione assistenziale né in Controparte_1
funzione perequativa-compensativa.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato nell'anno 1986. A quell'epoca la moglie, per quanto ammesso nel corso EL suo interpello, lavorava come operaia tessile con contratto a tempo indeterminato. Dopo un periodo di astensione dal lavoro per maternità – che la resistente sostiene
(ma non prova attraverso apposita documentazione) essersi protratto dalla nascita EL figlio primogenito , avvenuta nel 1990, e sino al dicembre 1995, la sig.ra ha svolto per Per_1 CP_1
alcuni anni lavoro part time in regime di smart working e poi in presenza sino al 2010, anno in cui ha iniziato a lavorare a tempo pieno come operatrice sociosanitaria presso alcune cooperative con uno stipendio variabile tra i 1.070,00 euro e i 1.250,00 euro e, successivamente alla separazione (anno
2017), presso l' AULSS 2 di Treviso con retribuzione media da lei indicata in euro 1.200,00 mensili (v. verbale di causa EL 14.11.2024).
Per quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni fiscali in atti (doc. 2 fascicolo resistente), grazie alla sua stabile occupazione ha potuto contare su un reddito annuo netto di euro Controparte_1
18.486,00 nel 2021 (pari ad euro 1.540,50 mensili) e di euro 21.116,00 nel 2022 (pari ad euro 1.759,66 mensili) e non risulta che negli anni successivi abbia subito decurtazioni reddituali (per il 2023 ha
9 prodotto solo la busta paga di novembre, mentre per il 2024 gli estratti conto prodotti su richiesta EL
Giudice relatore registrano accrediti stipendiali per importi compresi tra 1.500,00 e 2.000,00 euro).
E' significativo osservare, analizzando l'estratto conto relativo al mese di dicembre 2023, che la resistente ha sottoscritto l'acquisto di buoni dematerializzati per un importo complessivo di euro
60.000,00 ed ha riscattato la polizza vita n. 50009990589 di cui era evidentemente titolare, incamerando la somma di euro 20.408,21 (circostanze queste sottaciute al Tribunale che ne ha potuto prendere conoscenza solo a seguito ELl'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.).
Per quanto riguarda le possidenze immobiliari, è documentato che, in costanza di matrimonio, il sig.
, acquisita per successione ereditaria la proprietà ELl'immobile destinato a casa familiare Pt_1
(doc. 6 fascicolo attoreo), ha donato il 50% ELla propria quota di proprietà alla signora CP_1
(doc. 7 fascicolo attoreo). Inoltre, il patrimonio immobiliare ELla resistente si è ampliato a seguito EL decesso ELla propria madre, da cui ereditato nel 2023 il 50% di una casa di mq 119 e mq 10.609 di terreno agricolo seminativo (v. visura in atti).
Alla luce di questi dati, può affermarsi che non è certamente priva di mezzi di Controparte_1
sostentamento, in quanto la stessa dispone di risorse più che adeguate per vivere e far fronte a tutte le sue esigenze essenziali, comprese quelle abitative, senza dover ricorrere all'apporto economico EL ricorrente (percettore di pensione di 2.200,00 euro).
Tale valutazione non muterebbe neanche nel caso in cui si ritenesse dimostrato (ma non lo è)
l'esborso EL canone di locazione di euro 350,00, che la resistente deduce di versare al sig. CP_4
, con lei convivente (doc. 3 fascicolo attoreo). A questo proposito va osservato che nel 2023
[...]
(quando è stato effettuato il consistente investimento e riscattata la polizza) le condizioni economiche ELla , che disponeva di adeguati redditi da lavoro, non erano affatto tali da costringerla alla CP_1
scelta abitativa effettuata nel maggio di quell'anno, ovvero quella di andare a convivere con un uomo definito solo come “amico”, pur di ridurre i costi di una nuova locazione. Né ha dimostrato che tale trasferimento, in realtà tutt'altro che temporaneo, sia stato imposto dalla decisione repentina EL vecchio locatore di non rinnovare il contratto di locazione in essere dal 2016, non avendo in alcun
10 modo documentato la circostanza. In atti manca, altresì, qualsiasi traccia documentale dei pagamenti che la resistente effettuerebbe sulla base ELl'asserito accordo verbale con il sig. . CP_4
Preme, inoltre, evidenziare che all'udienza EL 14.11.2024 il teste , escusso sotto il Controparte_4
vincolo EL giuramento sui fatti di causa, ha dichiarato il falso laddove ha affermato “Sono stato io a proporre alla resistente di venire a vivere con me per poter abbattere le spese che sostengo per la locazione”. Tale dichiarazione è contraddetta dal fatto che il testimone non aveva e non ha alcun canone locatizio da sostenere in relazione all'immobile sito in Pove EL AP (VI), via Romanelle snc, di cui è proprietario per averlo acquistato nel 2001 (doc. 14 fascicolo ricorrente).
Per questa ragione si ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti al P.M. in sede per le valutazioni di competenza in relazione all'art. 372 c.p.
In definitiva, dunque, se il presupposto per riconoscere l'assegno divorzile nella sua veste assistenziale
è l'effettiva e concreta non autosufficienza economica EL richiedente, allo stato attuale non risulta integrata tale condizione economica in capo alla convenuta. A ciò va aggiunto che la valutazione ELla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ELl'assegno divorzile va effettuata in base alle circostanze sussistenti al momento ELla domanda, non potendo la futura ed ipotetica maggiore difficoltà economica ELla convenuta giustificare ad oggi il riconoscimento di un assegno (cfr. Cass. n.
34431/2021); conseguentemente, nessun rilievo può attribuirsi alle prospettazioni circa il possibile deterioramento ELle sue condizioni reddituali in ragione EL prossimo raggiungimento ELl'età pensionabile.
Va poi rilevato che non ha dimostrato di aver effettuato nel corso EL Controparte_1
matrimonio apporti significativi in favore EL ricorrente e, pertanto, mancando anche tale ulteriore presupposto, difettano altresì i requisiti ELl'assegno divorzile nella sua funzione perequativo- compensativa che richiedeva la prova, da parte ELla moglie, di aver rinunciato ad occasioni di lavoro o professionalizzanti per dedicarsi alla cura ELla famiglia con la conseguenza di avere contribuito al successo professionale EL sig. o all'incremento EL patrimonio familiare e ELl'altro Pt_1
coniuge. Come si è già evidenziato, la funzione ELl'assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e
11 riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nel caso in cui la sperequazione reddituale esistente al momento EL divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita ELle parti, per effetto ELle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura ELla famiglia così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione EL patrimonio comune o di quello ELl'altro coniuge (v. Cass. 17/04/2019 n. 10781). Nulla di tutto ciò è stato provato dalla resistente che non ha indicato quali occasioni di lavoro o avanzamenti di carriera avrebbe sacrificato nel periodo successivo alla nascita dei figli ed, anzi, durante la vita matrimoniale, ha visto migliorare la propria posizione economica, dedicandosi ad un nuovo lavoro sempre più remunerato.
Nemmeno vi è prova (non essendo stata articolata alcuna istanza istruttoria sul punto) che la sig.ra abbia dato il proprio apporto economico alla costruzione ELl'immobile ove continua a CP_1
risiedere il marito e di cui ella è comproprietaria nella quota EL 50% donatale dal sig. con Pt_1
atto EL 22.01.2004. Pertanto, se vi è stato uno spostamento patrimoniale nel corso ELla convivenza matrimoniale, questo è in realtà avvenuto a beneficio ELla stessa resistente con un incremento EL suo patrimonio immobiliare che vale certamente a compensare gli eventuali svantaggi economici derivati dal limitato periodo (da giugno 1990 a dicembre 1995) di astensione totale dal lavoro.
Relativamente al predetto immobile, costituente l'ex abitazione familiare, nulla deve disporsi, in quanto, nella carenza dei presupposti per un provvedimento di assegnazione ELla medesima
(richiedente la presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti), le modalità di fruizione EL predetto bene non potranno che essere disciplinate secondo le norme di diritto comune applicabili in ragione EL titolo vantato dalle parti.
Per il principio di soccombenza, va condannata al pagamento ELle spese Controparte_1
processuali, nella misura liquidata in conformità alla nota spese dimessa dal patrocinio attoreo, siccome conforme ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 5883/2023 R.G., così provvede:
12 1. dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
il 30.6.1961, e , nata a [...] il [...], celebrato con rito Controparte_1
concordatario nel Comune di Tezze sul RE (VI) il giorno 4.06.1986;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile EL Comune di Tezze sul RE (VI) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 9 parte II, serie A, anno 1986 dei coniugi sopra indicati;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4. condanna a rifondere a le spese di lite EL presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi e in € 4.458,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5. dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per le valutazioni di competenza in relazione alla testimonianza resa da all'udienza EL 14.11.2024. Controparte_4
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio ELla Seconda Sezione Civile, in data 10.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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