Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1011/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 792/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il
13.07.2022 e pronunciata nella causa iscritta al n. 3688/2015 R.G.A.C., alla quale è riunito il procedimento r.g. n. 1042/2022 originato da atto di appello avverso la stessa sentenza, promossa
DA
(già Parte_1 Pt_2
e d'ora in poi per brevità ), in persona del Dott.
[...] Pt_1
nella sua qualità di procuratore speciale, Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mastromauro del Foro di
Teramo ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla Via Cardinale
Mazzarino n. 76, presso e nello studio dell'avv. Giulio Agnelli.
APPELLANTE
in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t., quale procuratore speciale di
[...]
rappresentata e difesa Parte_5 dall'avv. Francesco Mastromauro.
APPELLANTE
CONTRO
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Claudio Tarquini del Foro di Teramo.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.
1. Si sintetizza quanto sinora accaduto nel giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2015, la società
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Parte_6
Tribunale di Teramo, la chiedendo che si Controparte_2
procedesse ad:
“a) accertare e dichiarare la nullità della clausola, di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla presso la Parte_6 CP_2
oggi NC PO di Bari s.p.a., e della clausola alle Condizioni
Economiche del rinnovo di apertura di credito del 26/01/2000, e/o dei patti e/o usi bancari che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici, interessi superiori alla misura legale, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta del conto, valute e/o comunque dichiararne la mancata pattuizione;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità degli addebiti sul conto corrente n. 49/330/11657 della Parte_6
a titolo di interessi anatocistici, interessi superiori alla misura
[...]
legale, commissioni di massimo scoperto, valute e spese, contabilizzati dal 14/02/1991 al 28/05/2009;
c) accertare e dichiarare che al 30/06/2013 il saldo del conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla
[...]
presso la Tercas Cassa di Risparmio della Parte_6
Provincia di Teramo s.p.a. denominata anche “ , Controparte_2
con sede in Teramo (TE), Corso San Giorgio 36, oggi NC PO di Bari s.p.a. non è negativo di - € 13.003,80 a debito della
[...] con sede in Sant'Egidio alla Vibrata Parte_6
(TE), Via Vibrata;
d) previa integrazione della CTU, accertare e dichiarare che
30/06/2013 il saldo del conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla presso la Tercas Parte_6
Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a. denominata anche
“ , con sede in Teramo (TE), Corso San Giorgio Controparte_2
36, oggi NC PO di Bari s.p.a. è positivo di + € 126.542,99 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a credito della con sede in Sant'Egidio Parte_6
alla Vibrata (TE), Via Vibrata.
In via subordinata, qualora non fosse disposta l'integrazione della
CTU, voglia l'On.le Tribunale:
e) accertare e dichiarare la nullità della clausola, di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla presso la Parte_6 CP_2
oggi NC PO di Bari s.p.a., e della clausola alle Condizioni
Economiche del rinnovo di apertura di credito del 26/01/2000, e/o dei patti e/o usi bancari che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici, interessi superiori alla misura legale, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta del conto, valute e/o comunque dichiararne la mancata pattuizione;
accertare e dichiarare la nullità della clausola, di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla presso la Parte_6 CP_2
oggi NC PO di Bari s.p.a., e della clausola alle Condizioni
Economiche del rinnovo di apertura di credito del 26/01/2000, e/o dei patti e/o usi bancari che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici, interessi superiori alla misura legale, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta del conto, valute e/o comunque dichiararne la mancata pattuizione;
f) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità degli addebiti sul conto corrente n. 49/330/11657 della Parte_6
a titolo di interessi anatocistici, interessi superiori alla misura
[...] legale, commissioni di massimo scoperto, valute e spese, contabilizzati dal 14/02/1991 al 28/05/2009;
g) accertare e dichiarare che al 30/06/2013 il saldo del conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla
[...]
presso la Tercas Cassa di Risparmio della Parte_6
Provincia di Teramo s.p.a. denominata anche “ , Controparte_2
con sede in Teramo (TE), Corso San Giorgio 36, oggi NC PO di Bari s.p.a. non è negativo di - € 13.003,80 a debito della
[...]
con sede in Sant'Egidio alla Vibrata Parte_6
(TE), Via Vibrata;
h) accertare e dichiarare che 30/06/2013 il saldo del conto corrente n.
49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla Parte_6
presso la Tercas Cassa di Risparmio della Provincia di
[...]
Teramo s.p.a. denominata anche “ , con sede in Controparte_2
Teramo (TE), Corso San Giorgio 36, oggi NC PO di Bari
s.p.a. è positivo di + € 126.542,99 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a credito della Parte_6
con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via Vibrata.
[...]
accertare e dichiarare che 30/06/2013 il saldo del conto corrente n.
49/330/11657 del 14/02/1991 acceso dalla Parte_6
presso la Tercas Cassa di Risparmio della Provincia di
[...]
Teramo s.p.a. denominata anche “ , con sede in Pt_1 CP_2
Teramo (TE), Corso San Giorgio 36, oggi NC PO di Bari
s.p.a. è positivo di + € 86.774,31 a credito della Parte_6
con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via
[...] Parte_6
Vibrata;
i) condannare la Tercas Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
s.p.a. denominata anche “ oggi NC PO Controparte_2
di Bari s.p.a. al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi sul saldo accertato dalla domanda al soddisfo e al rimborso delle spese di CTU e delle spese e compensi di causa ex art. 91 c.p.c. a favore della
Parte_6
2) A fondamento della spiegata domanda giudiziale, la società attrice esponeva: a) di aver intrattenuto rapporti bancari con la Controparte_2
sostanziatisi nel:
- contratto di conto corrente con apertura di credito n. 49/330/11657 del 14/02/1991;
- contratto di rinnovo di apertura di credito in conto corrente n.
11657.8 del 26/01/2000;
b) di aver richiesto all'istituto di credito, con racc. a/r del 30/05/2013, copia dei documenti relativi al rapporto di conto corrente n.
49/330/11657 e di averla da questo ottenuta con racc. a/r del
01/07/2013;
c) di aver riscontrato, all'esito dell'esame della predetta documentazione, plurime violazioni della normativa in tema di contratti bancari e di aver per tale motivo avanzato nei confronti della con racc. a/r del 15/01/2014, richiesta di Controparte_2 accredito sul proprio conto corrente della somma di € 126.542,99;
d) di non aver avuto risposta positiva dall'istituto di credito che, anzi, con nota del 11/08/2014, comunicava la sospensione con decorrenza immediata dell'operatività dell'affidamento accordato con determinazione della posizione debitoria di € 16.265,61 dovuta per capitale, in dipendenza del conto corrente n. 049/330/0011657.
3) Eccepiva, quindi, la società attrice:
- la nullità, ex artt. 1283 e 1419 comma 2 c.c., della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del
14/02/1991;
- la nullità per indeterminatezza/indeterminabilità, ex artt. 1346, 1418 comma 2 e 1419 comma 2 c.c., della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 nella parte in cui prevedeva che gli interessi si intendono determinati alle condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza;
- la nullità per indeterminatezza/indeterminabilità, ex artt. 1346, 1418 comma 2 e 1419 comma 2 c.c., della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 nella parte in cui prevedeva che le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto sono applicate secondo i criteri usualmente praticati dalle aziende di credito su piazza;
- la nullità per mancanza di causa, ex artt. 1325, 1418 comma 2 e 1419 comma 2 c.c., della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 nella parte in cui prevedeva il pagamento di commissioni di massimo scoperto;
- la nullità per indeterminatezza/indeterminabilità, ex artt. 1346, 1418 comma 2 e 1419 comma 2 c.c., della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 del 14/02/1991 nella parte in cui prevedeva l'applicazione di valute alle operazioni bancarie;
- l'applicazione di valute fittizie;
- l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia;
- un credito a proprio favore pari a € 126.542,99.
Con comparsa del 04/01/2016 si costituiva in giudizio la
[...]
per contestare Controparte_3 la fondatezza dell'azione spiegata dalla società attrice e per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via principale, rigettare le domande proposte dalla società attrice nei confronti dell'istituto di credito convenuto in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte spiegate;
2) in via subordinata, accertare l'intervenuta prescrizione decennale, totale e/o parziale, dell'azione di ripetizione degli addebiti eventualmente riconosciuti come illegittimi e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto alla società attrice ovvero rideterminare il quantum dovuto alla società attrice sulla base dell'espletanda CTU previa sua compensazione con i crediti vantati dall'istituto di credito convenuto;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
I.
2. Espletata la CTU richiesta da parte attrice, il Tribunale riteneva nulla per indeterminatezza la pattuizione degli interessi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, la previsione e l'applicazione della commissione di massimo scoperto, mentre rigettava la domanda della parte attrice in punto di ricalcolo delle valute, di spese non pattuite e di usura. Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ritenendo che, in presenza di una domanda di mero accertamento non accompagnata da una richiesta di ripetizione dell'indebito, la banca non vi avesse interesse giuridicamente protetto. Ne risultava la sentenza n. 792/2022 in cui il Tribunale di Teramo così decideva:
“1) accerta e dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 nella parte in cui rinvia alle condizioni praticate dalle Aziende di credito su piazza per la determinazione degli interessi e, per l'effetto, accerta l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione degli interessi ultra legali fino al 29/05/2009;
2) accerta e dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto, accerta l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione degli interessi anatocistici fino al 29/05/2009;
3) accerta e dichiara, per le causali di cui alla parte motiva,
l'illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto;
4) in conseguenza dei punti 1, 2, 3 del dispositivo, ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 30/06/2013, in € 86.774,31;
5) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
6) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni, €
960,00 per onorario relativo al procedimento di mediazione ed €
13.430,00 per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.
I.
3. Avverso la sentenza di primo grado propone appello la NC
PO di Bari che chiede quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, in accoglimento dei motivi proposti, contrariis reiectis:
1) in via principale, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla società convenuta in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte spiegate;
2) in via subordinata, accertare l'intervenuta prescrizione decennale, totale e/o parziale degli addebiti eventualmente riconosciuti come illegittimi e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto alla società convenuta ovvero rideterminare il quantum dovuto alla medesima sulla base di apposita CTU contabile da disporre in corso di causa, sempre con compensazione con i crediti vantati dall'istituto di credito;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
I.
4. Si costituisce la che domanda: “che l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Voglia: a) disporre la riunione degli appelli iscritti a ruolo n.1011/2022 R.G. e n.1042/2022
R.G. promossi rispettivamente dalla NC PO di Bari S.p.a. (già
e dalla b) in via Controparte_2 Controparte_4
preliminare, dichiarare inammissibile, ex art.348 bis c.p.c., l'appello iscritto a ruolo n.1011/2022 R.G. proposto dalla NC PO di
Bari S.p.a. (già , avverso la sentenza n.792/2022, Controparte_2
n.3688/2015 R.G., emessa dal Tribunale di Teramo, e confermare integralmente detta sentenza n.792/2022 del Tribunale di
Teramo; c) in via principale, qualora ritenesse non accogliere la domanda d'inammissibilità dell'appello, ex art.348 bis c.p.c., rigettare integralmente l'appello iscritto a ruolo n.1011/2022 R.G. proposto dalla NC PO di Bari S.p.a. (già , avverso Controparte_2
la sentenza n.792/2022, n.3688/2015 R.G, emessa dal Tribunale di
Teramo, e confermare integralmente detta sentenza n.792/2022 del
Tribunale di Teramo;
d) condannare la NC PO di Bari S.p.a. al rimborso delle spese e compensi del presente grado di giudizio, ex art.91 c.p.c., a favore della Controparte_5
.”
[...]
I.
5. Al procedimento così instaurato veniva riunito il procedimento n. 1042/2022 instaurato da quale Parte_4
mandatario speciale di assistita dal Parte_5
medesimo difensore della NC PO di Bari e contenente le medesime censure alla citata decisione del Tribunale di Teramo.
I.
6. I due giudizi venivano riuniti pervenendosi quindi allo scambio delle conclusionali e repliche.
II. Motivazioni della decisione. II.
1. Primo motivo di impugnazione: “Sulla carenza di interesse della società alla Parte_7
proposizione della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali ed alla conseguente rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente. Sull'inammissibilità della relativa domanda proposta in primo grado.”.
II.
2. Secondo la parte appellante (in essa confluiscono sia NC
PO di Bari che successore a titolo particolare della prima) Pt_5
il Tribunale di Teramo avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali del conto corrente n. 49/330/11657 del 14 febbraio 1991 poiché il conto era, al momento della proposizione della domanda, ancora aperto con l'effetto di rendere improponibile la ripetizione di indebito cui l'accertamento della nullità sarebbe funzionalmente collegato. Non sussisteva un interesse del correntista, secondo l'appellante, a ottenere una simile pronuncia meramente dichiarativa.
II.
3. Il motivo è infondato.
II.
4. Le acquisizioni giurisprudenziali largamente prevalenti sia di merito sia di legittimità depongono in senso nettamente opposto a quello difeso dalle società appellanti. Paradigmatico in questo senso il pronunciamento di Cassazione civile sez. I, 25/09/2024, n. 25594 secondo il quale sarebbe persino proponibile l'azione di indebito in costanza di rapporto: “il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca.
Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa" (Cass. 16 maggio 2024, n. 13586).” Non è accoglibile l'osservazione circa un presunto difetto di interesse del correntista ad ottenere l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente poichè nel caso di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio, non sono proponibili, né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, mentre è sempre possibile per il correntista ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (cfr. Cass. SU 24418/2010 in motivazione), essendo infatti innegabile che, anche in caso di conto aperto, il correntista abbia interesse a vedersi correttamente ricostruito il conto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, al fine p.es., di avere, a seguito del passaggio del saldo da negativo a positivo, un maggior merito creditizio presso il ceto bancario oppure, nel caso di conto affidato, una maggiore disponibilità di fido.
II.
5. Secondo motivo di impugnazione: “Sulla azione di nullità con rideterminazione del saldo di conto corrente e sull'eccezione di prescrizione”.
II.
6. Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione reputandola inammissibile in mancanza di una domanda di ripetizione e in presenza di una mera domanda ai accertamento della nullità di clausole contrattuali, ferma restando, in sede di chiusura del conto e liquidazione del saldo, la possibilità di eccepire la prescrizione per escludere la ripetizione delle rimesse solutorie effettuate un decennio prima.
II.
7. Il motivo è inteso non nel senso della prescrizione dell'azione di nullità poiché in tal caso esso sarebbe palesemente infondato ma solo nel senso che alla banca non era precluso eccepire la prescrizione della ripetizione delle rimesse solutorie in sede di rettifica del saldo.
II.
8. Il motivo così inteso è fondato.
II.
9. Soccorre in proposito la giurisprudenza della Corte di
Cassazione i cui principi sono compendiati dalla recente decisione
Cassazione civile sez. I - 29/02/2024, n. 5370 in base alla quale: “se la persistente vigenza del contratto di conto corrente esclude l'ammissibilità di una pretesa restitutoria del saldo finale rettificato, appunto perché il saldo finale non c'è, "nulla vieta, in ragione dei princìpi suddetti, di far valere la prescrizione in relazione alle singole operazioni che, quoad effectum, abbiano costituito pagamento (le cd. rimesse solutorie) e che la come rilevato dal primo Giudice, ha Pt_1 puntualmente e specificamente allegato. (…). È evidente l'interesse della a coltivare tale eccezione anche nel caso di contratto Pt_1
vigente e, quindi, in presenza di azione di mero accertamento e non di ripetizione tout court, perché, ove si procedesse alla rideterminazione del saldo non si terrebbe conto delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo". Né le argomentazioni dell'odierna censura persuadono il Collegio a rivedere tale conclusione”.
II.10. Conseguentemente il secondo motivo di appello è fondato con l'implicazione che la CTU svolta in primo grado dovrà essere integrata previa valutazione della prescrizione di quelle sole rimesse che appaiano solutorie stante la pacifica natura creditizia, affidata del conto corrente.
II.11. Sono così assorbiti siccome implicitamente accolti il terzo e quarto motivo che criticano la CTU per avere negletto la prescrizione nei calcoli effettuati (ciò, tuttavia in conformità ai quesiti e alle istruzioni del giudice).
II.12. Quinto motivo di impugnazione: “Sulla nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità, della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 prevedente interessi secondo i criteri applicati dalle aziende di credito su piazza.”
II.13. La difesa degli appellanti contesta la sentenza impugnata osservando che la clausola sugli interessi legati al conto corrente affidato oggetto di causa fosse determinata poiché “nel benestare di lettera di apertura di conto corrente del 14/02/1991 (dove si fa riferimento “alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi depositate presso l'Ufficio del
Registro di Teramo ed ivi registrate l'11/08/1977 al n. 5163 vol. 88” e dove si specifica che i correntisti, che sottoscrivono il documento, ne
“hanno ricevuto il testo”) e nei successivi documenti contrattuali tutti sottoscritti dalle parti avverse: cfr. doc. n. 2, 3, 4 (dove di specifica che
“le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono quelle riportate nel foglio informativo la cui copia è stata consegnata), 5 e 6 del fascicolo di parte convenuta.” Non corrisponderebbe al vero quindi che la clausola del contratto di conto corrente facesse riferimento agli interessi uso piazza, essendo piuttosto una valida pattuizione scritta integrata per relationem e conforme alla normativa all'epoca applicabile.
II.14. Il motivo di appello è infondato.
II.15. L'articolo 7 del contratto di conto corrente stipulato dalle parti, banca e correntista, prevede che: “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Si tratta della più classica formulazione della cosiddetta clausola uso piazza censurata dalla giurisprudenza della Cassazione proprio per indeterminatezza e indeterminabilità. Si tratta di giurisprudenza praticamente unanime e consolidata da decenni nell'assunto che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284
c.c. può essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili;
tale scopo non è soddisfatto se la clausola rimanda “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”,
o ad espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. n.
11566/2008; Cass. n. 12222/2003; Cass. n. 4490/2002 ed altre, numerose, conformi). 2) la pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale richiede ad substantiam la forma scritta e, nell'ipotesi di mancata pattuizione, gli interessi sono dovuti in misura legale in forza del meccanismo sostitutivo automatico previsto dall'art. 1284, 3° comma, c.c. oppure, ratione temporis, in relazione ai criteri indicati dal D.Lgs. 385/1993. Trattandosi di violazione dell'articolo
1284 c,c., è da respingere anche l'obbiezione secondo cui la clausola di cui all'articolo 7 fosse conforme al diritto vigente all'epoca della conclusione del contratto.
II.16. Sesto motivo di impugnazione: “Sulla nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità, della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.”.
II.17. L'appellante ritiene, anche in questo caso, che la clausola sull'anatocismo sin dall'originario contratto, è stata sempre conforme al quadro normativo vigente ratione temporis e che, in ogni caso,
l'eventuale nullità della clausola di pattuizione dell'anatocismo dà comunque luogo all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'articolo
1284 c.c.
II.18. Il motivo di gravame nemmeno si confronta con l'articolata e puntuale motivazione del giudice di primo grado che ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia. Innanzitutto ricordando che le clausole dei contratti bancari non conformi all'articolo 1283 c.c. sono nulle in quanto non costituiscono uso normativo ma solo uso negoziale (in questo senso la giurisprudenza costante ultraventennale della Cassazione dalla lontana sentenza n.
3096/1999). Vi è stato un mutamento giurisprudenziale concernente il diritto sostanziale che non costituisce overruling.
II.19. Quanto al periodo successivo, il motivo non può essere accolto perché non è infirmata la conclusione cui è giunto il Tribunale, ossia che il documento del 26.11.1999 (Allegato 3 dell'appellante) è privo di sottoscrizione, per cui tutte le condizioni non sono state pattuite e la clausola anatocistica che prevede il criterio di capitalizzazione degli interessi -Annuale per Conti Creditori e Trimestrale per Conti Debitori, anche qualora fosse stata sottoscritta, sarebbe stata nulla per violazione dell'art.2, co.2, Delibera CICR del 9.02.2000, che prevede che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Quanto alla clausola di cui all'art.7 delle Condizioni economiche del rinnovo dell'apertura di credito del 26.01.2000, relative al conto corrente n.11657/8 (Allegato 4 della parte appellante in primo grado), essa indica un criterio di capitalizzazione degli interessi asimmetrico- annuale per i conti creditori e trimestrale per i conti debitori ed è quindi nulla (è infatti in violazione dell'art.2, co.2, Delibera CICR del
9.02.2000, in vigore dal 22.04.2000).
II.20. Settimo motivo di impugnazione: “Sulla nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità, della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 49/330/11657 in punto di commissioni di massimo scoperto.”
II.21. L'appello si chiude con la contestazione della declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto. Secondo la parte appellante la commissione di massimo scoperto, al pari di ogni altro costo e/o onere, è stata contrattualmente prevista e specificata quanto al suo contenuto ed ammontare, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di vertice. Inoltre, la c.m.s. sarebbe stata applicata in corso di rapporto in aderenza ai dettati normativi succedutisi nella sua disciplina (art. 2 bis L. n. 2/2009, art. 117 bis T.U.B.).
II.22. In verità, il motivo appare formulato molto genericamente e non si appunta in modo critico sulla motivazione del giudice di primo grado.
Non è smentito che il contratto del 1991 prevedeva che le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto fossero applicate secondo i criteri usualmente praticati dalle Aziende di credito su piazza.
Anche in questo caso, il documento del 26.11.1999 (Allegato 3 di parte appellante in primo grado) è privo di sottoscrizione, per cui tutte le condizioni del rapporto di conto corrente non sono state pattuite, comprese le commissioni di massimo scoperto mentre nel contratto di rinnovo di apertura di credito del 26.01.2000 (Allegato 4 di parte appellante in primo grado) non sono state pattuite le commissioni di massimo scoperto.
II.23. I criteri giuridici che presiedono alla legittimità della commissione di massimo scoperto sono stati coerentemente applicati dal CTU che nella sua relazione ha osservato quanto segue: “[il CTU] ha escluso la commissione di massimo scoperto per il periodo antecedente la data del 29/05/2009 (data del primo documento di sintesi) in quanto non prevista nel contratto originariamente sottoscritto il 14/02/1991; 5. ha verificato ed escluso, nel periodo che va dal 29/05/2009 all'adeguamento ex legge dei contratti in base all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009
(28/06/2009)2, la commissione di massimo scoperto qualora fosse stata applicata sul picco di utilizzo e non già sulla somma complessivamente affidata o applicata sullo scoperto in assenza di fido;
6. ha verificato, nel periodo successivo all'adeguamento “ex lege” dei contratti in base all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009,
(28/06/2009) che: o la commissione di massimo scoperto fosse prevista nei documenti di sintesi;
o non fosse applicata a fronte di utilizzo in assenza di fido;
o fosse applicata su un saldo a debito per un periodo continuativo superiore a 30 giorni;
procedendo, nel rispetto dei predetti criteri, a scomputare la parte applicata su eccedenza fido;
7. ha verificato che le commissioni di messa a disposizione fondi e di scoperto/sconfino fossero pattuite per iscritto ed eventualmente eliminarle se non convenute;
”
II.24. In conclusione, nemmeno il settimo motivo di appello è fondato.
II.25. L'unico motivo fondato dell'appello riguarda la mancata applicazione da parte del CTU della prescrizione alle rimesse solutorie ai fini del calcolo del dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente oggetto di causa con l'effetto di rendere necessaria un'integrazione della CTU svolta in primo grado.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, non definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
1011/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 792/2022 del
Tribunale di Teramo pubblicata il 13.07.2022 e pronunciata nella causa iscritta al n. 3688/2015 R.G.A.C., alla quale è riunito il procedimento r.g. n. 1042/2022 originato da atto di appello avverso la stessa sentenza,
e in particolare sull'appello proposto da
[...]
e da Parte_1 Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratore
[...]
speciale di Parte_5 contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 792/2022 del Tribunale di
Teramo pubblicata il 13.07.2022 e pronunciata nella causa iscritta al n.
3688/2015 R.G.A.C.,, così provvede:
A. Rigetta il primo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello.
B. Dispone la rimessione della causa in istruttoria ai fini di cui in motivazione per l'espletamento di un'integrazione della consulenza tecnica di ufficio come da separata ordinanza.
C. Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 9 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi