CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1121 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Grillo;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giovanni Rosario Gabellone;
-APPELLATO-
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 23.03.2022, le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di p.c. depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termine per note.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.531/2015, emesso dal Tribunale di Lecce in data 25.02.2015, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore della banca convenuta, della somma complessiva di euro 17.460,97, oltre interessi come da domanda e spese legali della fase monitoria, richiedendo di "in via preliminare: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 54112015 opposto. In riconvenzionale e previo accertamento della connessione tra i/ finanziamento del 22.03.2011, il rapporto di conto corrente n. 114615, il conto corrente n. 1° 52 889220810, intestato a
[...]
e il conto corrente n. 61015420, intestato a Controparte_2 CP_3 Controparte_4
in persona dell'amministratore 1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed CP_1
inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. delle condizioni generali applicate ai conti correnti impugnati relativi alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto,
DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi rapporti di conto corrente intercorsi con la parte attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
3. ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. delle condizioni generali applicate relative alla capitalizzazione trimestrali di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti impugnati e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporto in esame;
4. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE E
DICHIARARE su tutti i rapporti dedotti la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti sulla
2 differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6.ACCERTARE E
DICHIARARE per effetto della declaratoria di nullità dei rapporti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. DETERMINARE il tasso effettivo globale degli indicati rapporti bancari;
8. ACCERTARE E DICHIARARE per tutti i rapporti dedotti in giudizio e previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge
7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia in tutti i periodi trimestrali di riferimento;
9.
Per l 'effetto delle suddette violazioni, ACCERTARE E DICHIARARE il nuovo saldo contabile ammontante a complessivi € 81.531,58 per il c/c 114615; + % 12.249,43 per il c/c 61015420; €
4.460,25 per il finanziamento del 22.03.2011 o, in ogni caso, quella diversa maggiore o minore somma che il consulente ... determinerà in corso di causa;
10. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di finanziamento del 22.03.2011 ... e conseguentemente condannare a Parte_1
versare al sig. la somma di € 14.190,84 a titolo di ripetizione delle somme versate CP_1
comprensive di interessi e spese sul dello finanziamento... ; 10. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle operazioni di versamento per complessivi € 6.300,00 effettuate a copertura di scoperto di conto corrente n. 1° 5288922081 0, intestato a e conseguentemente condannare la Controparte_2
alla restituzione di dette somme;
11. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale per Pt_1
difetto di forma scritta del presunto contratto di conto corrente n. 114615 poi distinto dal n. 61014951;
12. CONDANNARE la convenuta ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; 13.
CONDANNARLA al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in€
40.000,00 per iscrizione alla centrale rischi;
€ 40.000,00 per danni da negato accesso al credito ...;
14.ACCERTARE E DICHIARARE, quale conseguenza della accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore dai sig.ri CP_1 [...]
e che nulla devono in qualità di garanti ... " [il corsivo è tratto CP_5 Controparte_6
testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale].
3 La costituitasi, ha concluso in via preliminare per la declaratoria di Parte_1
inammissibilità della opposizione proposta dalla sig.ra "in quanto notificata oltre il Controparte_6
termine perentorio di quaranta giorni'' [il corsivo è tratto dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Nel merito, ha instato per il rigetto dell'avverso dedotto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 06.10.2015, il giudicante ha dichiarato ''provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo in favore della parte opposta".
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 15.10.2019, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della discussione orale”.
Con sentenza n. 3212 del 2019, pubblicata il 15.10.2019, il Tribunale di Lecce ha dichiarato tardiva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha dichiarato Controparte_6
l'esecutorietà ex art.647 co.1 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa;
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto da e in CP_1 CP_5
accoglimento della riconvenzionale ha condannato la al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 103.534,27 oltre interessi dalla domanda al CP_1
soddisfo; spese compensate e le spese per la espletata ctu poste definitivamente a carico di parte opposta;
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2019, ha interposto appello Parte_1
avverso la citata sentenza, notificata l'11.12.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo di “riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui, condividendo le risultanze della CTU, “atteso che le stesse appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti”, ha accertato che il saldo del c/c n. 11461570 - poi rinumerato 61014951 – intestato
a va ricalcolato in €.115.464,29 a credito per il correntista, nella parte in cui ha accertato CP_1
il definitivo rapporto dare avere tra e in complessivi €.103.534,27 a credito Parte_1 CP_1
per quest'ultimo e nella parte in cui ha condanna(to) la l pagamento, in Parte_1
favore di della somma di euro.103.534,27, oltre interessi dalla domanda al soddisfo CP_1
e rigettare integralmente ogni domanda e/o eccezione formulata da nei riguardi di CP_1 Pt_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché la proposta domanda riconvenzionale, accertando e
[...]
dichiarando che nulla è dovuto da a in relazione alla detta domanda Parte_1 CP_1
4 riconvenzionale; in subordine, sempre in accoglimento del presente gravame, rideterminare il saldo finale del c/c n. 11461570 - poi rinumerato 61014951 – e conseguentemente il dare avere tra e Parte_1
tenuto conto anche del saldo del mutuo a debito per il per CP_1 C.F._2 CP_1
€.11.562,56, sulla base di tutte le censure mosse nel presente atto di gravame, liquidando in favore di
i minori importi così come risultanti pari a €.12.991,45 o a quella diversa e minore CP_1
somma (rispetto a quanto riconosciuto nella sentenza appellata) che dovesse risultare dovuta. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 15.01.2020, si è costituito , il quale ha richiesto di accertare e CP_1
dichiarare l'inammissibilità nonché la totale infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto dalla e, per l'effetto, rigettare il gravame de quo; con condanna Parte_1
della parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 23.11.2020 la Corte, in accoglimento della richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante, ha sospeso l'esecuzione e l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha inoltre disposto un supplemento di CTU, con funzioni di chiarimento della precedente svoltasi in primo grado.
All'udienza del 27.04.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due motivi d'appello formulati dalla banca appellante si prestano ad una valutazione congiunta.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”.
Secondo l'appellante l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata sarebbe viziato da contraddittorietà, sì da precludere l'esatta individuazione della ratio decidendi.
In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice, pur affermando il principio secondo cui l'opponente a decreto ingiuntivo assume, sotto il profilo dell'onus probandi, la posizione
5 di attore in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale, avrebbe adottato una decisione contrastante con tale principio, recependo in sentenza, ai fini della determinazione dell'entità del credito finale a favore del correntista, un'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU per l'ipotesi in cui si ritenga che l'onere della prova insista a carico della banca e non del correntista (ipotesi, quest'ultima, rispetto alla quale il CTU ha elaborato un'ipotesi alternativa che indica come saldo finale dei rapporti l'importo di € 12.991,45).
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta: “Errata applicazione da parte del
Tribunale del principio in tema di onere probatorio;
erroneità della sentenza appellata in cui ha accertato che il saldo del c /c n .11461570 - poi rinumerato
61014951 – intestato a va ricalcolato in €.115.464,29 a credito per il CP_1 correntista , nella parte in cui ha accertato il definitivo rapporto dare avere tra
in complessivi €.103.534,27 a credito di quest'ultimo Parte_1 CP_1
(risultando tale importo dalla parziale compensazione del saldo ricalcolato del c
/c n . 11461570 - poi rinumerato 61014951 - a credito per il correntista per
€.115.464,29 con il saldo del mutuo n.1ae861014951o a debito per il mele per
€.11.562,56) e nella parte in cui ha condannat al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro.103.534,27 oltre interessi dalla CP_1
domanda al soddisfo;
erroneità , nullità , invalidità della sentenza appellata perché fondata su omessa e /o errata valutazione della ctu e /o su accertamento peritale errato e inattendibile”.
2.1. Secondo l'appellante, la sentenza emessa in primo grado sarebbe contraria ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. In particolare, il primo giudice “…avrebbe dovuto scartare
l'ipotesi di riconteggio riportante come saldo finale del c/c n. 11461570 – poi rinumerato 61014951 intestato a un credito di € 115.464,29 per il correntista perché errata…(perché)…in CP_1
tale ipotesi di ricalcolo…il CTU aveva considerato – ERRANDO – come “parte Parte_1
attrice”, per la qual cosa, avendo riscontrato la mancanza di estratti-conto in periodi intermedi (che non sarebbe stato onere della banca produrre) aveva provveduto ad escludere il peggioramento a discapito del cliente del saldo formatosi nei periodi non documentati.”
Secondo l'appellante, il primo giudie avrebbe dovuto, invece, recepire l'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU “considerando il sig. come “parte attrice sostanziale” e provvedendo, CP_1
6 nei casi di riscontrata assenza di documentazione intermedia, a ragguagliare i valori con opportune “partite di raccordo” neutre rispetto all'andamento originario del rapporto”.
“Di fatto – secondo la banca appellante – il mancato raccordo ha determinato un maggior credito per il cliente completamente “fittizio” che ha inficiato definitivamente il ricalcolo del rapporto di conto corrente falsandolo in modo incontrovertibile anche in considerazione dei saldi di conto che vengono sostanzialmente modificati fino al 2015 con un notevole effetto in termini di minori interessi passivi maturati ed ovviamente maggiori interessi attivi riconosciuti al cliente”
2.2. Ed ancora, in via subordinata, secondo l'appellante, la sentenza appellata è erronea, nulla ed invalida perché fondata su quesiti peritali errati e fuorvianti e su un elaborato peritale errato e inattendibile in quanto “in presenza di documentazione contabile incompleta e in considerazione della distribuzione dell'onere della prova, la CTU avrebbe dovuto considerare quale base contabile da cui prendere le mosse, la risultanza indicata nel primo degli estratti conto prodotti in giudizio in serie continua” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello).
3. Ciò posto e passando alla disamina dei motivi d'appello proposti da Parte_1
dopo aver letto gli atti di causa e riesaminato il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata tenuto conto delle pretese criticità che, a dire dell'appellante, lo inficierebbero, la Corte ritiene che le argomentazioni con cui sono state prospettate tali criticità siano state sviluppate a partire da talune premesse - in ordine all'applicazione, nella presente vicenda processuale, dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova fra le parti - che vanno disattese, in quanto derivano da un travisamento del percorso motivazionale seguito dal primo giudice, che non sembra essere stato correttamente inteso dalla appellante. Pt_1
3.1. Onde dare conto di tale assunto, appare opportuno premettere una ricognizione di tali principi nella loro applicazione ad ipotesi di contenzioso in cui – come nella vicenda di cui si tratta - dopo la notifica di un decreto ingiuntivo, da parte di un istituto bancario ad un proprio correntista, avente ad oggetto una pretesa creditoria vantata in relazione all'andamento di uno o più rapporti bancari con lo stesso intercorrenti, il correntista si attivi proponendo opposizione a detto d.i., formulando eccezioni dirette a contrastare in tutto o in parte la debenza delle poste creditorie e chiedendo, all'esito dell'accertamento della fondatezza di tali eccezioni, l'accertamento negativo, in tutto o in parte, delle pretese
7 creditorie dell'ingiungente, con conseguente rideterminazione, secondo legittimità, del saldo dei rapporti dedotti in giudizio ed inoltre spiegando, in via riconvenzionale, una domanda di ripetizione di indebito, per il caso in cui, in esito alla richiesta riclassificazione dei rapporti, emerga un credito in suo favore.
3.2. Ebbene, posto che, in base a principi di diritto che appare quasi superfluo richiamare, in caso di opposizione ad un decreto ingiuntivo, nella dinamica processuale fra le parti, è il creditore ingiungente, in quanto attore in senso sostanziale, ad essere gravato dell'onere di provare il fondamento del credito da lui azionato, mentre grava sull'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare il fondamento delle eccezioni proposte al fine di paralizzare in tutto o in parte le pretese creditorie di controparte ed, eventualmente, di consentire l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito proposta in via riconvenzionale, appare opportuno, piuttosto, verificare se ed in che termini ciascuna delle parti abbia assolto all'onere della prova gravante a proprio carico e, successivamente, (verificare) se le statuizioni adottate dal giudice di primo grado siano fondate o meno su un percorso motivazionale che evidenzi la corretta applicazione degli anzidetti principi di diritto.
3.2.1. Quanto all'assolvimento dell'onere della prova gravante su (quale Parte_1
creditrice ingiungente-opposta), lo stesso è stato oggetto di accertamento da parte del
Tribunale che, dopo avere rilevato che : “era onere di dimostrare sia Parte_1
l'instaurazione del rapporto contrattuale sia l'entità del credito”, ha dato atto che: “l'istituto di credito opposto ha prodotto il contratto di conto corrente del 20.07.1995, una parte degli estratti conto, i documenti di sintesi, le modifiche unilaterali del contratto di conto corrente e il contratto di mutuo”.
Va detto che tale accertamento, peraltro fondato su una corretta applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova in precedenza richiamati, in quanto non impugnato nella presente sede, è ormai definitivo.
3.2.2. Quanto all'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'opponente, il giudice di primo grado, in sentenza, è stato senz'altro assai più sintetico, ma, ad avviso della Corte, la sintesi enunciata non evidenzia comunque - nei passaggi logico-giuridici implicati - , un'errata applicazione degli anzidetti principi.
8 Il Tribunale ha, infatti, affermato: “In ordine invece al contratto di conto corrente n. 11461570 (poi rinumerato 61014951) tenuto conto della validità del documento contrattuale del 20.07.1995, del ruolo delle parti sotto il profilo dell'onus probandi (partite di raccordo peggiorative per il cliente azzerate nei periodi non documentati) nonché della scopertura sul conto mutuo revocato, il ctu ha quantificato un saldo finale a credito del correntista di € 103.534,27”.
3.2.3. Ebbene, essendo, l'esito delle valutazioni operate dal primo giudice dopo l'applicazione, da parte sua, dei criteri di distribuzione dell'onere della prova fra le parti, condensato nell'inciso, racchiuso fra parentesi, “(partite di raccordo peggiorative per il cliente azzerate nei periodi non documentati)”, osserva la Corte che tale enunciato attesta la correttezza delle valutazioni giuridiche operate dal primo giudice all'esito della verifica dell'adempimento dell'onere della prova da parte del debitore ingiunto-opponente ed attore in riconvenzionale, sulla base della constatazione che lo stesso aveva omesso di produrre la serie completa degli estratti conto per l'intero arco di svolgimento del rapporto di c/c n. 11461570 (rinumerato: 61014951). Egli, infatti, quale convenuto eccepiente l'illegittimità di una serie di addebiti operati dalla nel corso del rapporto ed Pt_1
incorporati nel saldo a debito oggetto del d.i. opposto, avrebbe dovuto provare - attraverso la produzione degli estratti-conto e/o di documentazione equipollente, comunque idonea ad evidenziare la movimentazione del rapporto - che, effettivamente, la ingiungente, convenuta anche in riconvenzionale, ha proceduto all'annotazione Pt_1
di appostazioni illegittime.
3.2.4. Sicchè, a fronte della pacifica mancanza, in atti, di documentazione idonea a consentire la ricostruzione della movimentazione per i periodi: gennaio-febbraio 1993, maggio 1993, novembre 1993- febbraio 1994, aprile 1994, novembre 1994, febbraio 1995, gennaio 1996, aprile 1996 (p. 7 della relazione di CTU del 17.11.2017), indubbiamente,
l'opponente- attore in riconvenzionale, gravato dell'onere di produrla, non potrebbe certamente giovarsi di una espunzione degli addebiti asseritamente illegittimi o comunque non dovuti, operati nei periodi per i quali la stessa manchi.
3.3. Ad avviso della Corte, pertanto, il recepimento in sentenza dell'ipotesi di ricalcolo – fra quelle elaborate dal CTU. - che prevede, fra l'altro, l'azzeramento “delle partite di raccordo peggiorative per il cliente…nei periodi non documentati”, appare un'opzione fondata su una
9 corretta applicazione dei principi e su una corretta ricognizione della documentazione acquisita agli atti di causa e che ha portato il Tribunale a recepire in sentenza un'ipotesi ricostruttiva che ha ritenuto (con motivazione non sviluppata esplicitamente) fosse quella coerente con la propria determinazione – enunciata in sentenza - di negare all'opponente- attore in riconvenzionale la restituzione delle (eventuali) competenze illegittimamente addebitate nei periodi “scoperti”, ma non riscontrate documentalmente, precludendo operazioni contabili di raccordo, fondate su mere congetture.
3.4. Appare peraltro opportuno - tenuto conto della mancata compiuta esplicitazione del passaggio motivazionale che sorregge la statuizione impugnata - verificare se l'ipotesi di ricalcolo adottata in sentenza e che ha portato il Tribunale a condannare Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 103.534,27 sia coerente
[...] CP_1
con la decisione, chiaramente espressa dal Tribunale, di voler optare per l'ipotesi di ricalcolo che preveda, tra l'altro, l'azzeramento “delle partite di raccordo peggiorative per il cliente…nei periodi non documentati”.
3.4.1. Senonchè, a tale riguardo, occorre dare atto del fatto che, a causa della carente efficacia esplicativa della CTU espletata in primo grado - tale da non consentire di verificare, pur dopo un'attenta lettura dell'elaborato peritale e delle ricostruzioni contabili di cui agli allegati sub 10 e 11 - la congruenza della metodologia di calcolo adottata dal
CTU nell' ipotesi recepita in sentenza, con l'intendimento decisorio enunciato dal primo giudice, si è reso necessario, disporre, nella presente fase, con ordinanza istruttoria del
20.11.2020, un parziale rinnovo della ricostruzione contabile del rapporto scaturente dal contratto di conto corrente n. 114361570 (poi rinumerato 61014951), al fine di conferire al già nominato CTU il seguente incarico: “ridetermini il saldo del conto senza operare, con riferimento ai periodi temporali per i quali mancano gli estratti conto (ed in assenza di altri elementi offerti dalle parti che consentano di ricostruire ed accertare i movimenti di ciascun periodo), alcun raccordo tra il saldo di chiusura dell'ultimo estratto conto ed il saldo di apertura di quello immediatamente successivo, avendo come base di partenza tale ultimo saldo e frazionando così il ricalcolo dell'andamento del conto per ciascun periodo, provvedendo al termine delle operazioni alla somma algebrica dei diversi saldi ottenuti.”.
3.4.2. Ora, considerato che i risultati cui è pervenuto il CTU in esito al disposto supplemento d'incarico – in applicazione dei criteri di calcolo indicati dalla Corte e
10 consacrati nella rielaborazione n.
2 - risultano difformi da quelli recepiti in sentenza dal primo giudice e di cui – come già rilevato in precedenza – non è stato possibile verificare la correttezza, ritiene la Corte che ciò dimostri l'erroneità delle statuizioni condannatorie adottate dal primo giudice, non, però, perché quest'ultimo abbia erroneamente inquadrato giuridicamente – avendoli, anzi, enunciati correttamente - i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova, ma perché ha posto, a fondamento delle proprie statuizioni, un accertamento peritale che deve ritenersi, per quanto in precedenza rilevato, non coerente con tali statuizioni.
3.5. Ebbene, potendo ritenersi che proprio tale particolare atteggiarsi del vizio che inficia la sentenza di primo grado, abbia reso difficile, per l'appellante, la sua “messa a fuoco”, rendendo ardua la stessa formulazione di censure più stringenti, deve in ogni caso concludersi, sulla base dell'ulteriore attività istruttoria espletata, che gli esiti di quest'ultima impongono una riforma della sentenza emessa in primo grado, quanto alla statuizione condannatoria emessa dal primo giudice nei confronti di con una Parte_1
rideterminazione quantitativa della stessa.
3.5.1. La Corte ritiene infatti che l'ipotesi corretta di rielaborazione da recepire in sentenza, sia quella contraddistinta con il n. 2, che determina in € 34.602,57 a credito per il correntista, l'importo dell'indebito che la va condannata a pagare al correntista Pt_1
medesimo in esito alla riclassificazione del rapporto scaturente dal contratto di conto corrente n. 114361570 (poi rinumerato 61014951), dopo lo scomputo, dalla movimentazione ad esso afferente, degli addebiti illegittimi o privi di fondamento pattizio prospettati dal correntista, nei limiti in cui accertati dal CTU e tranne che per i periodi in cui tale movimentazione non sia stata, per l'appunto accertata dal CTU, per mancanza di documentazione di riscontro.
4. Assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va accolto con la rideterminazione della somma al cui pagamento in favore di va condannata a CP_1 Parte_1
titolo di restituzione di somme da lui indebitamente versate, nei termini precisati in dispositivo.
5. Considerato l'esito finale della lite, la banca va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato nella presente fase, come da dispositivo.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 3212/2019 pubblicata dal Tribunale di Lecce il 15.10.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina in € 34.602,57 oltre interessi dalla domanda al soddisfo al cui pagamento in favore di , si condanna CP_1
a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
nella presente fase di giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre CP_1
rimborso forfettario del 15 %, ed accessori.
Così deciso in Lecce, il 12.6.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
12