Art. 33.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero della pubblica istruzioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero della pubblica istruzioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).