Articolo 4 della Legge 12 giugno 1892, n. 267
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5 luglio 1892
Art. 4.

Le strade obbligatorie nei comuni alpestri, possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio.

La sostituzione sara' consentita quando vi siano gravi difficolta' di esecuzione di una strada rotabile a sezione e pendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni finanziare dei comuni e dall'esiguita' degli interessi economici da servire.

Entrata in vigore il 5 luglio 1892