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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
Udienza del 23/01/2025 N. 116/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Bordone e Mario Lotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Varese, via
Robbioni n. 39, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF/P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via Mazzini 39 (pec:
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.02.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 formulando le conclusioni che di seguito si riportano integralmente: “[…] - accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla lavoratrice per le causali esposte in narrativa e di conseguenza condannare la convenuta ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via
Mazzini 39, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € Parte_1
1.756,27 a titolo di TFR, o comunque del diverso importo che risulterà a tale titolo o per i diversi titoli dovuti ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia”. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, restava contumace.
In prima udienza il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore alla discussione orale della causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente“… ha lavorato alle dipendenze della società convenuta (doc. 1) dal 20 settembre 2021 al 31 agosto 2023 con contratto a tempo indeterminato part time, mansioni di educatrice di categoria D1 di cui al CCNL Cooperative Sociali e sede di lavoro presso la scuola primaria Pascoli di Varese, nell'ambito del servizio di assistenza “ad personam” appaltato a tale cooperativa dal Comune di Varese” (v. docc.
2-3 e 6);
- che la “… creditrice del complessivo importo lordo di € 1.756,27 dovuto a titolo Pt_1 di TFR”, quantificato come da conteggi versati in atti (docc. 4-6).
Tutto ciò premesso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
***
E' pacifico, in quanto documentale, che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 20 settembre 2021 al 31 agosto 2023, con inquadramento nel Controparte_1
livello D1 del CCNL Cooperative sociali, con orario di lavoro part-time (docc. 2 e 6).
Ebbene, ritiene questo giudicante che la produzione documentale versata in atti - ossia, in particolare, i cedolini paga dei mesi gennaio-giugno 2023 e la CU 2023, tutti documenti di provenienza datoriale, nonchè i conteggi indicati in ricorso, elaborati altresì sulla scorta del CCNL di settore - costituisca prova idonea in un giudizio di merito a quantificare il credito relativo al TFR maturato e non corrisposto.
L'onere di dimostrare circostanze fattuali differenti e contrarie gravava sulla parte resistente, che tuttavia ha deciso di non costituirsi nell'odierno giudizio.
Tutto ciò argomentato e premesso, la isulta essere creditrice della resistente della somma Pt_1 di € 1.756,27, a titolo di TFR (di cui € 899,72 risultante in C.U. 2023) come da conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Per l'effetto, la deve essere condannata a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente i predetti importi.
2 Richiamato il principio della soccombenza, la resistente deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- condanna la a corrispondere ad CP_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo lordo di € 1.756,27 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condanna la a rifondere ad le Controparte_1 Pt_1 Parte_1 spese di lite quantificate nell'importo di € 1.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 23/01/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
3
SEZIONE II CIVILE
Udienza del 23/01/2025 N. 116/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Bordone e Mario Lotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Varese, via
Robbioni n. 39, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF/P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via Mazzini 39 (pec:
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.02.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 formulando le conclusioni che di seguito si riportano integralmente: “[…] - accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla lavoratrice per le causali esposte in narrativa e di conseguenza condannare la convenuta ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via
Mazzini 39, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € Parte_1
1.756,27 a titolo di TFR, o comunque del diverso importo che risulterà a tale titolo o per i diversi titoli dovuti ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia”. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, restava contumace.
In prima udienza il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore alla discussione orale della causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente“… ha lavorato alle dipendenze della società convenuta (doc. 1) dal 20 settembre 2021 al 31 agosto 2023 con contratto a tempo indeterminato part time, mansioni di educatrice di categoria D1 di cui al CCNL Cooperative Sociali e sede di lavoro presso la scuola primaria Pascoli di Varese, nell'ambito del servizio di assistenza “ad personam” appaltato a tale cooperativa dal Comune di Varese” (v. docc.
2-3 e 6);
- che la “… creditrice del complessivo importo lordo di € 1.756,27 dovuto a titolo Pt_1 di TFR”, quantificato come da conteggi versati in atti (docc. 4-6).
Tutto ciò premesso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
***
E' pacifico, in quanto documentale, che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 20 settembre 2021 al 31 agosto 2023, con inquadramento nel Controparte_1
livello D1 del CCNL Cooperative sociali, con orario di lavoro part-time (docc. 2 e 6).
Ebbene, ritiene questo giudicante che la produzione documentale versata in atti - ossia, in particolare, i cedolini paga dei mesi gennaio-giugno 2023 e la CU 2023, tutti documenti di provenienza datoriale, nonchè i conteggi indicati in ricorso, elaborati altresì sulla scorta del CCNL di settore - costituisca prova idonea in un giudizio di merito a quantificare il credito relativo al TFR maturato e non corrisposto.
L'onere di dimostrare circostanze fattuali differenti e contrarie gravava sulla parte resistente, che tuttavia ha deciso di non costituirsi nell'odierno giudizio.
Tutto ciò argomentato e premesso, la isulta essere creditrice della resistente della somma Pt_1 di € 1.756,27, a titolo di TFR (di cui € 899,72 risultante in C.U. 2023) come da conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Per l'effetto, la deve essere condannata a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente i predetti importi.
2 Richiamato il principio della soccombenza, la resistente deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- condanna la a corrispondere ad CP_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo lordo di € 1.756,27 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condanna la a rifondere ad le Controparte_1 Pt_1 Parte_1 spese di lite quantificate nell'importo di € 1.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 23/01/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
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