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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9786 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso dall'avvocato Elisa Gatto, dell'avvocatura del Comune e domiciliata presso la sua sede in Tortona, (AL) Corso Alessandria 62.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 [...]
e in persona Controparte_2 Controparte_3 dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTI
OGGETTO: azione di accertamento negativo ed opposizione a richiesta restituzione somme per revoca finanziamento.
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disapplicare il decreto n. 3182 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili notificato al Comune di in data 15/03/2022;- accertare e dichiarare il Pt_1 diritto del Comune ricorrente al mantenimento ovvero all'attribuzione del giusto importo a titolo di finanziamento dell'intervento, codice 34312Pi003, denominato “Scuola dell'infanzia G. NA Viale De Gasperi Tortona” in Euro 250.000,00- condannare le
Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di loro competenza alla rideterminazione del finanziamento di cui sopra effettivamente dovuta al Comune ricorrente secondo la pagina1 di 7 corretta applicazione dei principi costituzionali e delle normativa vigente e all'erogazione delle predette somme.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria delle spese di lite.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo in riassunzione (all'esito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar) debitamente notificato, il ha convenuto in Parte_1 giudizio le amministrazioni di cui in epigrafe e lamentando l'illegittima revoca del finanziamento meglio identificato in atti, ha chiesto la sua disapplicazione con condanna al al mantenimento ovvero all'attribuzione del giusto importo a titolo di finanziamento pagamento della somma di cui all'intervento codice 34312Pi003 denominato “Scuola dell'Infanzia G. NA Viale De Gasperi individuato in € 250.000.00 o nella maggior o minor somma di giustizia.
Ha precisato che con nota del 12/02/2013, prot. n. 3460 il Parte_1 provvedeva a trasmettere al e al MIUR la Controparte_1 manifestazione d'interesse al fine di ottenere il finanziamento (previsto dal decreto 3 ottobre 2012 “Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143” del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” del
[...]
per la scuola dell'infanzia G. NA. Controparte_1
A seguito di controlli effettuati presso la scuola G. NA nel verbale del 11/07/2014 emergeva che l'edificio presentava numerose criticità le quali determinavano pericolo per la pubblica incolumità e l'inagibilità dell'edificio scolastico;
pertanto veniva dichiarata l'interdizione all'accesso della scuola.
Con delibera n. 137 del 26/10/2015 la Giunta Comunale del Comune Parte_1 provvedeva ad aggiornare il progetto definitivo in funzione delle mutate esigenze d'intervento di cui sopra e delle innovative tecnologie antisismiche. Approvava pertanto il progetto esecutivo “Edificio scolastico in viale De Gasperi redatto dal Comune di in Pt_1 collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli studi di
Pavia per l'importo complessivo di Euro 250.000,00”.
In data 12 settembre 2016 veniva pertanto realizzato il nuovo edificio scolastico e con determinazione n. 987 del 30/12/2016 veniva impegnato l'importo di Euro 43,415,28 per la demolizione della Scuola G. NA.
Tale importo veniva finanziato con fondi del Nella successiva Parte_1 data del 30/12/2016 con prot. n. 34178 veniva trasmesso al e Controparte_1
pagina2 di 7 il Modello 3 “Relazione acclarante i rapporti tra Stato ed Ente ”unitamente alla CP_1
“Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione “e “fatture allegate e quietanzate”. Seguivano diverse comunicazioni con il Controparte_1 ove venivano inoltrati certificati di collaudo e tabelle di spesa aggiornate tese a
[...] dimostrare che l'intervento rispondeva ai dettami del decreto 3 ottobre 2012. Con comunicazione del 15/03/2022 perveniva il decreto 3182 del 07/03/2022 - qui impugnato – con il quale veniva chiesto al il pagamento degli importi “erogati” e Parte_1
“non utilizzati quantificati in Euro 250.000,00 sul presupposto che il finanziamento concesso fosse stato indebitamente utilizzato non per la manutenzione di un edificio scolastico esistente bensì per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Si chiedeva quindi in citazione l'annullamento del decreto del Controparte_4
n. 3182 del 07/03/2022, notificato in data 15/03/2022, prot. n. 8539,
[...] avente ad oggetto “Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggetto a rischio sismico di cui all'art. 80, comma21, della L. 289/2002” per i seguenti motivi:
Il decreto n. 3182/2022 si appalesava del tutto illegittimo e ingiustamente pregiudizievole per l'amministrazione opponente in quanto si fondava su di un'erronea applicazione del dato normativo di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto 3 ottobre 2012 del Infatti, in base all'articolo 2, comma 3, del Controparte_1
Decreto 3 ottobre 2012 era possibile utilizzare il finanziamento non solo per la manutenzione straordinaria di scuole esistenti ma anche per la costruzione di nuovi edifici in altro sito dello stesso comune;
la restituzione di tale somma avrebbe determinato una ingiustizia manifesta per l'Amministrazione comunale, atteso che detta somma era già stata sia accreditata che spesa dal (unitamente a risorse integralmente Parte_1
a carico del bilancio dell'Ente) per finalità coerenti con il testo normativo di cui al Decreto
Ministeriale 3 ottobre 2012;
- Il provvedimento impugnato risultava poi ulteriormente illegittimo in quanto viziato da difetto d' istruttoria e motivazione in palese violazione degli articoli 3 e 10 BIS della Legge 241 / 1990;
-Il decreto n. 3182/2022 era stato adottato in violazione dell'articolo 21-quinquies della Legge n. 241/1990. Infatti, nessun indennizzo era stato previsto a favore della
Amministrazione Comunale di a seguito del grave pregiudizio derivante dalla Pt_1 implicita revoca di un finanziamento già concesso ed erogato e dalla successiva richiesta di restituzione di una somma non più nella disponibilità della Amministrazione.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per il , per il Controparte_2
e peer il , Controparte_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande proposte. In sintesi, la parte finanziata non aveva rispettato le previsioni di cui all' art. 2 comma 3 del DM 3.10.2012 del MIT e quindi l'intera spesa non era stata ritenuta ammissibile a finanziamento statale da parte dell'amministrazione con dovuta revoca dello stesso.
pagina3 di 7 Nello specifico non era stato rispettato lo scopo della sovvenzione, se si considera che il finanziamento era stato concesso per manutenzione straordinaria, laddove nella specie era stata realizzata una nuova costruzione, con demolizione dell'esistente. Infatti, il nuovo edificio era stato realizzato nello stesso sito dell'edificio esistente ( Viale De
Gasperi, per come risultava dal certificato di collaudo statico).
Peraltro, nelle interlocuzioni amministrative avute in esito al preavviso di revoca era stato lo stesso ente territoriale ad evidenziare come l'intervento di realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia NA era presente nei piani triennali opere pubbliche con oneri posti a carico della Regione Piemonte.
Il nuovo edificio realizzato era destinato ad ospitare la scuola secondaria di primo grado e non dell'infanzia. Ne era conseguita una deviazione dell'utilizzo delle somme dalle ragioni per le quali lo stesso era stato concesso.
Inconferenti erano poi le doglianze attinenti al presunto mancato rispetto delle garanzie procedimentali, non essendosi nell'ambito dell'attività discrezionale.
Incardinata in tal modo la causa, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ed all'esito, ritenute superflue e per parte inammissibili le richieste di prova orale articolate dal la causa è stata rinviata è stata trattenuta in decisione e concessi i Pt_1 termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
Non sarebbe il caso di precisare – in premessa e – che il finanziamento pubblico è un erogazione di fondi da parte dello Stato o di altri enti pubblici a favore di soggetti privati o pubblici, con lo scopo di sostenere determinate attività o progetti di interesse generale. Quando questo finanziamento è vincolato ad uno scopo specifico, come la realizzazione di un'opera pubblica o lo svolgimento di una specifica attività, è fondamentale che i fondi siano impiegati esclusivamente per quel fine.
L'utilizzo improprio dei fondi, ove caratterizzato dal dolo specifico previsto dalle disposizioni penali, noto anche come malversazione, è un reato che si verifica quando un pagina4 di 7 soggetto, che ha ricevuto un finanziamento pubblico per uno scopo specifico, lo impiega per scopi diversi da quelli previsti. La legge prevede sanzioni per chi commette questo reato, che possono essere sia di natura penale (come la reclusione) che amministrativa
(come multe o revoca del finanziamento).
Inoltre, la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici è un aspetto fondamentale. È importante che i soggetti che ricevono il finanziamento rendano conto dell'utilizzo dei fondi, dimostrando di averli impiegati nel rispetto delle finalità previste. Questo contribuisce a garantire che il denaro pubblico sia utilizzato in modo efficiente ed efficace,
a beneficio della collettività.
Non è in discussione che il di concerto con il Controparte_1
e del MEF con decreto 3.10.2012 ha approvato un programma Controparte_2 stralcio di attuazione della risoluzione per la realizzazione di un piano straordinario di messa in sicurezza di edifici scolastici. Con decreto 3.10.2012 – art. 2 comma 3 – si stabiliva l'ammissibilità di spese, dopo l'approvazione del decreto, subordinate alla verifica che le stesse fossero direttamente imputabili a lavoro che rispettassero determinate condizioni, tra cui la destinazione – adeguamento o miglioramento controllato – con indicazione di rischio superiore a 0.65 ed alle finiture strettamente connesse;
lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi che rientrano tra le tipologie previste dall'articolo 3 comma 1, lett. b) c), d) di cui al D.p.r. 380/2001; precisava inoltre: sono inoltre ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al 75% le opere che, rispettando le finalità del piano sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso Comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinarsi ad un uso diverso da quello scolastico, esclusivamente nei casi di estrema necessità ed a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito ed alla assoluta diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione, anche in rapporto alla durata e complessità dei lavori e delle esigenze di funzionalità e razionale organizzazione del servizio scolastico. In tali casi la cofinanziabilità dell'opera resta subordinata alla contemporanea corrispondenza agli ulteriori requisiti da accertare in sde di redazione dell'attestazione di coerenza: i, ii, …….v.
Nel decreto 3.10.2012, si specificava che il veniva ricompreso Parte_1 nell'elenco, degli enti aggiudicatori del contributo statale esclusivamente per la scuola dell'infanzia G. NA, Viale De Gasperi ( per € 250.000,00) ed altre tre scuole primarie.
Il contenzioso riguarda il primo intervento. Nello stesso decreto si prevedeva che l'ente aggiudicatore assicurasse e certificasse la coerenza al programma del progetto definitivo approvato relativo all'intervento da finanziare,
Nella nota prot. n. 24560 del 15.11.2013 l'ente territoriale aggiudicatore ha trasmesso alle amministrazioni finanziatrici l'attestazione secondo la quale “ il contributo richiesto è destinato esclusivamente a manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia
, come definito ed approvato dal progetto di cui alla delibera 126 del Persona_1
12.11.2013; che le somme utilizzate sarebbero state utilizzate – a pena di decadenza –
pagina5 di 7 esclusivamente per effettuare spese che rispettassero le condizioni di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto 343/2012.
In attesa di ricevere la promessa nuova documentazione integrativa, nell'istruttoria la PA finanziatrice accertava che, in difformità da quanto approvato, i lavori eseguiti afferivano nella realizzazione di un nuovo edificio…
A giustificazione della richiesta chiarimenti circa la difformità tra l'approvato ed il realizzato, con nota n. 6816 del 06.03.2020 il precisava che, nella Parte_1 redazione del certificato di regolare esecuzione, a causa di un refuso è stata erroneamente utilizzata la realizzazione di un nuovo edificio in luogo di manutenzione straordinaria di edificio.
Laddove nella successiva nota 19285 del 12.07.2021 lo stesso in Parte_1 contrasto con quanto dedotto nella pecedente del 06.03.3020, affermava – (rectius confessava n.d.r.) che l'intervento, effettivamente, consisteva in una nuova costruzione, senza precisare:
che il nuovo edificio scolastico era stato in realtà destinato a scuola primaria di primo grado e non a scuola dell'infanzia, in contrasto al modello 2 redatto – attestazione per l'assegnazione del contributo n. 24560 del 15.11.2013 (in cui si specificava e certificava che il finanziamento dell'intervento, approvato con delibera di giunta n. 126 del
12.11.2013, denominato manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Persona_2
Contrariamente a quanto dedotto dal nella documentazione depositata Pt_1 non risultano comunicazioni in ordine alla modifica dell'intervento, trascendenti quella del luglio 2021.
Conseguentemente, alle finalità della domanda, a nulla rilevano le criticità dell'edificio e le ragioni che hanno fatto optare l'amministrazione territoriale per la realizzazione di un nuovo edificio (destinato a scuola primaria di primo grado) in luogo della manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia.
La scelta, perfettamente legittima se a spese dell'ente aggiudicatore, può esser gabellata come coerente allo scopo del finanziamento concesso.
Né rileva in alcun modo il fatto che il medesimo decreto prevedesse – in alternativa
– ed alle condizioni previste, esser ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al
75% le opere che, rispettando le finalità del piano sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso Comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinarsi ad un uso diverso da quello scolastico, esclusivamente nei casi di estrema necessità ed a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito ed alla assoluta diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione, all'evidenza del fatto che il nuovo edificio è stato realizzato nella stessa area di sedime di quello precedentemente esistente e demolito.
E' perfettamente nota la differenza, in termini giuridici, tra ristrutturazione e demolizione e ricostruzione risiede nell'entità degli interventi e nel mantenimento delle caratteristiche originali dell'edificio. La ristrutturazione edilizia, anche se può includere demolizione e pagina6 di 7 ricostruzione, implica generalmente il mantenimento della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, con possibili modifiche per l'adeguamento normativo. La demolizione e ricostruzione, invece, può portare a una trasformazione più radicale, mantenendo comunque la volumetria e la sagoma originali, o configurarsi come nuova costruzione se le modifiche sono troppo ampie. Laddove nella fattispecie l'edificio ospitante la scuola dell'infanzia NA è stato demolito e non ricostruito.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta dall' . Controparte_5
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
55671/2022:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquidano nella misura di € 14.103,00 omnia.
Così deciso in Roma li 30.06.2025
Il Giudice dr. Claudio Patruno
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso dall'avvocato Elisa Gatto, dell'avvocatura del Comune e domiciliata presso la sua sede in Tortona, (AL) Corso Alessandria 62.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 [...]
e in persona Controparte_2 Controparte_3 dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTI
OGGETTO: azione di accertamento negativo ed opposizione a richiesta restituzione somme per revoca finanziamento.
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disapplicare il decreto n. 3182 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili notificato al Comune di in data 15/03/2022;- accertare e dichiarare il Pt_1 diritto del Comune ricorrente al mantenimento ovvero all'attribuzione del giusto importo a titolo di finanziamento dell'intervento, codice 34312Pi003, denominato “Scuola dell'infanzia G. NA Viale De Gasperi Tortona” in Euro 250.000,00- condannare le
Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di loro competenza alla rideterminazione del finanziamento di cui sopra effettivamente dovuta al Comune ricorrente secondo la pagina1 di 7 corretta applicazione dei principi costituzionali e delle normativa vigente e all'erogazione delle predette somme.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria delle spese di lite.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo in riassunzione (all'esito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar) debitamente notificato, il ha convenuto in Parte_1 giudizio le amministrazioni di cui in epigrafe e lamentando l'illegittima revoca del finanziamento meglio identificato in atti, ha chiesto la sua disapplicazione con condanna al al mantenimento ovvero all'attribuzione del giusto importo a titolo di finanziamento pagamento della somma di cui all'intervento codice 34312Pi003 denominato “Scuola dell'Infanzia G. NA Viale De Gasperi individuato in € 250.000.00 o nella maggior o minor somma di giustizia.
Ha precisato che con nota del 12/02/2013, prot. n. 3460 il Parte_1 provvedeva a trasmettere al e al MIUR la Controparte_1 manifestazione d'interesse al fine di ottenere il finanziamento (previsto dal decreto 3 ottobre 2012 “Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143” del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” del
[...]
per la scuola dell'infanzia G. NA. Controparte_1
A seguito di controlli effettuati presso la scuola G. NA nel verbale del 11/07/2014 emergeva che l'edificio presentava numerose criticità le quali determinavano pericolo per la pubblica incolumità e l'inagibilità dell'edificio scolastico;
pertanto veniva dichiarata l'interdizione all'accesso della scuola.
Con delibera n. 137 del 26/10/2015 la Giunta Comunale del Comune Parte_1 provvedeva ad aggiornare il progetto definitivo in funzione delle mutate esigenze d'intervento di cui sopra e delle innovative tecnologie antisismiche. Approvava pertanto il progetto esecutivo “Edificio scolastico in viale De Gasperi redatto dal Comune di in Pt_1 collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli studi di
Pavia per l'importo complessivo di Euro 250.000,00”.
In data 12 settembre 2016 veniva pertanto realizzato il nuovo edificio scolastico e con determinazione n. 987 del 30/12/2016 veniva impegnato l'importo di Euro 43,415,28 per la demolizione della Scuola G. NA.
Tale importo veniva finanziato con fondi del Nella successiva Parte_1 data del 30/12/2016 con prot. n. 34178 veniva trasmesso al e Controparte_1
pagina2 di 7 il Modello 3 “Relazione acclarante i rapporti tra Stato ed Ente ”unitamente alla CP_1
“Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione “e “fatture allegate e quietanzate”. Seguivano diverse comunicazioni con il Controparte_1 ove venivano inoltrati certificati di collaudo e tabelle di spesa aggiornate tese a
[...] dimostrare che l'intervento rispondeva ai dettami del decreto 3 ottobre 2012. Con comunicazione del 15/03/2022 perveniva il decreto 3182 del 07/03/2022 - qui impugnato – con il quale veniva chiesto al il pagamento degli importi “erogati” e Parte_1
“non utilizzati quantificati in Euro 250.000,00 sul presupposto che il finanziamento concesso fosse stato indebitamente utilizzato non per la manutenzione di un edificio scolastico esistente bensì per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Si chiedeva quindi in citazione l'annullamento del decreto del Controparte_4
n. 3182 del 07/03/2022, notificato in data 15/03/2022, prot. n. 8539,
[...] avente ad oggetto “Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggetto a rischio sismico di cui all'art. 80, comma21, della L. 289/2002” per i seguenti motivi:
Il decreto n. 3182/2022 si appalesava del tutto illegittimo e ingiustamente pregiudizievole per l'amministrazione opponente in quanto si fondava su di un'erronea applicazione del dato normativo di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto 3 ottobre 2012 del Infatti, in base all'articolo 2, comma 3, del Controparte_1
Decreto 3 ottobre 2012 era possibile utilizzare il finanziamento non solo per la manutenzione straordinaria di scuole esistenti ma anche per la costruzione di nuovi edifici in altro sito dello stesso comune;
la restituzione di tale somma avrebbe determinato una ingiustizia manifesta per l'Amministrazione comunale, atteso che detta somma era già stata sia accreditata che spesa dal (unitamente a risorse integralmente Parte_1
a carico del bilancio dell'Ente) per finalità coerenti con il testo normativo di cui al Decreto
Ministeriale 3 ottobre 2012;
- Il provvedimento impugnato risultava poi ulteriormente illegittimo in quanto viziato da difetto d' istruttoria e motivazione in palese violazione degli articoli 3 e 10 BIS della Legge 241 / 1990;
-Il decreto n. 3182/2022 era stato adottato in violazione dell'articolo 21-quinquies della Legge n. 241/1990. Infatti, nessun indennizzo era stato previsto a favore della
Amministrazione Comunale di a seguito del grave pregiudizio derivante dalla Pt_1 implicita revoca di un finanziamento già concesso ed erogato e dalla successiva richiesta di restituzione di una somma non più nella disponibilità della Amministrazione.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per il , per il Controparte_2
e peer il , Controparte_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande proposte. In sintesi, la parte finanziata non aveva rispettato le previsioni di cui all' art. 2 comma 3 del DM 3.10.2012 del MIT e quindi l'intera spesa non era stata ritenuta ammissibile a finanziamento statale da parte dell'amministrazione con dovuta revoca dello stesso.
pagina3 di 7 Nello specifico non era stato rispettato lo scopo della sovvenzione, se si considera che il finanziamento era stato concesso per manutenzione straordinaria, laddove nella specie era stata realizzata una nuova costruzione, con demolizione dell'esistente. Infatti, il nuovo edificio era stato realizzato nello stesso sito dell'edificio esistente ( Viale De
Gasperi, per come risultava dal certificato di collaudo statico).
Peraltro, nelle interlocuzioni amministrative avute in esito al preavviso di revoca era stato lo stesso ente territoriale ad evidenziare come l'intervento di realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia NA era presente nei piani triennali opere pubbliche con oneri posti a carico della Regione Piemonte.
Il nuovo edificio realizzato era destinato ad ospitare la scuola secondaria di primo grado e non dell'infanzia. Ne era conseguita una deviazione dell'utilizzo delle somme dalle ragioni per le quali lo stesso era stato concesso.
Inconferenti erano poi le doglianze attinenti al presunto mancato rispetto delle garanzie procedimentali, non essendosi nell'ambito dell'attività discrezionale.
Incardinata in tal modo la causa, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ed all'esito, ritenute superflue e per parte inammissibili le richieste di prova orale articolate dal la causa è stata rinviata è stata trattenuta in decisione e concessi i Pt_1 termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
Non sarebbe il caso di precisare – in premessa e – che il finanziamento pubblico è un erogazione di fondi da parte dello Stato o di altri enti pubblici a favore di soggetti privati o pubblici, con lo scopo di sostenere determinate attività o progetti di interesse generale. Quando questo finanziamento è vincolato ad uno scopo specifico, come la realizzazione di un'opera pubblica o lo svolgimento di una specifica attività, è fondamentale che i fondi siano impiegati esclusivamente per quel fine.
L'utilizzo improprio dei fondi, ove caratterizzato dal dolo specifico previsto dalle disposizioni penali, noto anche come malversazione, è un reato che si verifica quando un pagina4 di 7 soggetto, che ha ricevuto un finanziamento pubblico per uno scopo specifico, lo impiega per scopi diversi da quelli previsti. La legge prevede sanzioni per chi commette questo reato, che possono essere sia di natura penale (come la reclusione) che amministrativa
(come multe o revoca del finanziamento).
Inoltre, la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici è un aspetto fondamentale. È importante che i soggetti che ricevono il finanziamento rendano conto dell'utilizzo dei fondi, dimostrando di averli impiegati nel rispetto delle finalità previste. Questo contribuisce a garantire che il denaro pubblico sia utilizzato in modo efficiente ed efficace,
a beneficio della collettività.
Non è in discussione che il di concerto con il Controparte_1
e del MEF con decreto 3.10.2012 ha approvato un programma Controparte_2 stralcio di attuazione della risoluzione per la realizzazione di un piano straordinario di messa in sicurezza di edifici scolastici. Con decreto 3.10.2012 – art. 2 comma 3 – si stabiliva l'ammissibilità di spese, dopo l'approvazione del decreto, subordinate alla verifica che le stesse fossero direttamente imputabili a lavoro che rispettassero determinate condizioni, tra cui la destinazione – adeguamento o miglioramento controllato – con indicazione di rischio superiore a 0.65 ed alle finiture strettamente connesse;
lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi che rientrano tra le tipologie previste dall'articolo 3 comma 1, lett. b) c), d) di cui al D.p.r. 380/2001; precisava inoltre: sono inoltre ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al 75% le opere che, rispettando le finalità del piano sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso Comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinarsi ad un uso diverso da quello scolastico, esclusivamente nei casi di estrema necessità ed a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito ed alla assoluta diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione, anche in rapporto alla durata e complessità dei lavori e delle esigenze di funzionalità e razionale organizzazione del servizio scolastico. In tali casi la cofinanziabilità dell'opera resta subordinata alla contemporanea corrispondenza agli ulteriori requisiti da accertare in sde di redazione dell'attestazione di coerenza: i, ii, …….v.
Nel decreto 3.10.2012, si specificava che il veniva ricompreso Parte_1 nell'elenco, degli enti aggiudicatori del contributo statale esclusivamente per la scuola dell'infanzia G. NA, Viale De Gasperi ( per € 250.000,00) ed altre tre scuole primarie.
Il contenzioso riguarda il primo intervento. Nello stesso decreto si prevedeva che l'ente aggiudicatore assicurasse e certificasse la coerenza al programma del progetto definitivo approvato relativo all'intervento da finanziare,
Nella nota prot. n. 24560 del 15.11.2013 l'ente territoriale aggiudicatore ha trasmesso alle amministrazioni finanziatrici l'attestazione secondo la quale “ il contributo richiesto è destinato esclusivamente a manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia
, come definito ed approvato dal progetto di cui alla delibera 126 del Persona_1
12.11.2013; che le somme utilizzate sarebbero state utilizzate – a pena di decadenza –
pagina5 di 7 esclusivamente per effettuare spese che rispettassero le condizioni di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto 343/2012.
In attesa di ricevere la promessa nuova documentazione integrativa, nell'istruttoria la PA finanziatrice accertava che, in difformità da quanto approvato, i lavori eseguiti afferivano nella realizzazione di un nuovo edificio…
A giustificazione della richiesta chiarimenti circa la difformità tra l'approvato ed il realizzato, con nota n. 6816 del 06.03.2020 il precisava che, nella Parte_1 redazione del certificato di regolare esecuzione, a causa di un refuso è stata erroneamente utilizzata la realizzazione di un nuovo edificio in luogo di manutenzione straordinaria di edificio.
Laddove nella successiva nota 19285 del 12.07.2021 lo stesso in Parte_1 contrasto con quanto dedotto nella pecedente del 06.03.3020, affermava – (rectius confessava n.d.r.) che l'intervento, effettivamente, consisteva in una nuova costruzione, senza precisare:
che il nuovo edificio scolastico era stato in realtà destinato a scuola primaria di primo grado e non a scuola dell'infanzia, in contrasto al modello 2 redatto – attestazione per l'assegnazione del contributo n. 24560 del 15.11.2013 (in cui si specificava e certificava che il finanziamento dell'intervento, approvato con delibera di giunta n. 126 del
12.11.2013, denominato manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Persona_2
Contrariamente a quanto dedotto dal nella documentazione depositata Pt_1 non risultano comunicazioni in ordine alla modifica dell'intervento, trascendenti quella del luglio 2021.
Conseguentemente, alle finalità della domanda, a nulla rilevano le criticità dell'edificio e le ragioni che hanno fatto optare l'amministrazione territoriale per la realizzazione di un nuovo edificio (destinato a scuola primaria di primo grado) in luogo della manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia.
La scelta, perfettamente legittima se a spese dell'ente aggiudicatore, può esser gabellata come coerente allo scopo del finanziamento concesso.
Né rileva in alcun modo il fatto che il medesimo decreto prevedesse – in alternativa
– ed alle condizioni previste, esser ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al
75% le opere che, rispettando le finalità del piano sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso Comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinarsi ad un uso diverso da quello scolastico, esclusivamente nei casi di estrema necessità ed a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito ed alla assoluta diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione, all'evidenza del fatto che il nuovo edificio è stato realizzato nella stessa area di sedime di quello precedentemente esistente e demolito.
E' perfettamente nota la differenza, in termini giuridici, tra ristrutturazione e demolizione e ricostruzione risiede nell'entità degli interventi e nel mantenimento delle caratteristiche originali dell'edificio. La ristrutturazione edilizia, anche se può includere demolizione e pagina6 di 7 ricostruzione, implica generalmente il mantenimento della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, con possibili modifiche per l'adeguamento normativo. La demolizione e ricostruzione, invece, può portare a una trasformazione più radicale, mantenendo comunque la volumetria e la sagoma originali, o configurarsi come nuova costruzione se le modifiche sono troppo ampie. Laddove nella fattispecie l'edificio ospitante la scuola dell'infanzia NA è stato demolito e non ricostruito.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta dall' . Controparte_5
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
55671/2022:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquidano nella misura di € 14.103,00 omnia.
Così deciso in Roma li 30.06.2025
Il Giudice dr. Claudio Patruno
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