TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4771/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4771
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EN (NA) ed ivi res.te in via G. Maresca n. 93, fabbricato C/10, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ferdinando Pinto (C.F. ) – PEC C.F._2 [...]
e dall'avv. Rosa Persico (C.F. Email_1
) – PEC ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso il loro studio in EN (NA) in Via Fuorimura n. 20/b;
-ricorrente-
1 E
, (C.F. - partita iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in in piazza Cota, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo
[...] C.F._4
AN (C.F. ) – PEC C.F._5 Ema_3 Email_4 Email_5
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli in via Pirro Ligorio n. 10;
[...]
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis, occorre una breve ricostruzione in fatto della vicenda così come emerge dagli atti di causa.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 438 del 26.4.1990, il Comune di Sor- CP_1
rento disponeva in favore di , (coniuge della ricorrente) quale sfrattato Persona_1
con famiglia priva di casa propria, l'assegnazione dell'alloggio di proprietà comu-
nale sito in Via Gennaro Maresca n. 97 (ex 87) Scala C – int. 10.
Detta assegnazione fu, successivamente, regolata con contratto di locazione REP n.
1276/9 del 28.02.1991.
Con istanza prot. n. 20903 del 18.10.2000 chiedeva, ai sensi della L.R. Persona_1
13/2000, la regolarizzazione dell'occupazione abusiva del suddetto alloggio ERP
assegnatogli.
Con nota prot. n. 33274 del 23.12.2022 l' , comunicando l'istrut- Parte_2
toria delle istanze di regolarizzazione, richiedeva la trasmissione dell'attestazione
ISEE, che , dapprima in data 14.12.2022, prot. n. 36798 e, successiva- Persona_1
2 mente, con integrazione del 22.2.2023, prot. n. 5754, trasmetteva e dalla quale ri-
sultava un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare pari ad euro 46.691,35.
Esaminata la predetta documentazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e bis),
del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28.10.2019, il Comune di CP_1
emetteva comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8427 del
[...]
20.03.2023 con cui comunicava a il rigetto dell'istanza di regolariz- Persona_1
zazione, la decadenza dall'alloggio oggetto di contestazione, nonché la risoluzione,
di diritto del contratto di locazione, avendo presentato un ISEE superiore ad euro
22.500,00.
In data 31.03.2023 faceva pervenire delle osservazioni, acquisite al Persona_1
protocollo n. 9701 del 2023, con le quali adduceva che l'istanza di regolarizzazione
«[...] era da ritenersi errata e dovuta esclusivamente a causa di una mancanza di
comunicazione tra l'istante e l'Amministrazione comunale».
Con provvedimento n. 10001 del 04.04.2023, l'Amministrazione disponeva il ri-
getto dell'istanza di regolarizzazione n. 20903 del 18.10.2000 presentata da Per_1
.
[...]
Con provvedimento prot. n. 12139 del 2.5.2023, il Controparte_1
notificava alla moglie di - nelle more deceduto in data 11.04.2023 - il Persona_1
rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata dal defunto marito il 18.10.2000
n. 20903.
Con provvedimento n. 12141 del 02.05.2023, il , a Controparte_1
seguito di verifiche ipocatastali relative al diritto del nucleo familiare di Per_1
volte all'assegnazione dell'alloggio in questione, accertava che
[...] Persona_1
ed i suoi eredi risultavano proprietari di altre unità immobiliari adeguate alle proprie
3 esigenze abitative ( , con atto del 12.05.2016 repertorio n. 2376 racc. Persona_1
1886 acquistava il diritto di piena proprietà sui beni immobili siti nel Comune di
Minturno (LT) alla Via Per Tufo, di: A) unità immobiliare uso abitazione ai piani terra e primo di catastali di vani tre e mezzo;
B) unità immobiliare ad uso abitazione al piano primo sottostrada e piano terra di catastali vani due e mezzo. Il tutto for-
mante un unico corpo, confinante con particella 1021 per due lati, particella 873,
salvo altri, riportato al catasto fabbricati del Comune di Minturno (LT) al foglio 12
particella 1022 sub 1, categoria A/4, cl. 3, vani 3,5, superficie catastale totale mq
59, totale escluse aree scoperte, sub 2, categoria A/4, cl. 3, vani 2,5, superficie ca-
tastale totale mq 20, totale escluse aree scoperte;
C) un immobile individuato al foglio 12 particella 873 avente categoria catastale A/7 classe 2, vani 6; la coniuge,
(beni ereditati) risultava proprietaria nel Comune di Parte_1 CP_1
di un'unità negoziale n. 1 – Foglio 3 Particella 212 sub 101 classe A/2 e
[...]
di un'abitazione di tipo civile, consistenza 6 vani in Via Gottola n. 14, F. Ciampa
n. 13 per la quota di 100/400; di un'unità immobiliare identificata al F. 3 p.lla 121
sub 101 per la quota di 250 millesimi classe A/”, consistenza 6 vani).
Conseguentemente il ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale CP_1
della Campania n. 11 del 28.10.2019, revocava l'assegnazione dell'alloggio popo-
lare e dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato con
, diffidando al rilascio dell'immobile occupato sine titulo entro e non Persona_1
oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento n. 12141 del 02.05.2023, decorsi i quali si sarebbe provveduto allo sgombero.
quindi, con ricorso depositato in data 13.06.2023, impugnava Parte_1
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione distaccata di Napoli il provvedimento n. 12141 del 02.05.2023, per ottenere l'annullamento
4 «del provvedimento prot. n. 12141 del 2.5.2023 avente ad oggetto “Comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 10 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. per
la revoca dell'assegnazione con risoluzione del contratto e sgombero dell'alloggio
sito in Via Gennaro Maresca n. 93 scala C int. 10” con contestuale diffida al rila-
scio dell'immobile; e, per quanto occorrer possa, della comunicazione, prot. n.
8427 del 20.3.2023, di avvio del procedimento per il rigetto dell'istanza di regola-
rizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, de-
cadenza dell'assegnazione e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca
n. 93, scala C, int, 10, nonché del conseguente provvedimento, prot. n. 12139 del
2.5.2023, di rigetto dell'istanza di regolarizzazione dei rapporti locativi degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 13/2000; nonché di ogni
altro atto comunque connesso al provvedimento impugnato di cui si dovessero
ignorare data ed estremi”».
Il si costitutiva in giudizio e con memoria difensiva Controparte_1
eccepiva, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in fa-
vore del giudice ordinario, in quanto la controversia aveva ad oggetto la verifica della sopravvenuta carenza dei presupposti di legge, trasfusi nel contratto di loca-
zione, per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e, conseguentemente, verteva su un rapporto locativo paritetico.
Il Tribunale Amministrativo per la Campania, con sentenza n. 4256/2023 del
13.07.2023, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giu-
dice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Successivamente la ricorrente, avendo interesse, riassumeva il giudizio innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, con ricorso in riassunzione depositato in data
16.10.2023, formulando le seguenti eccezioni:
5 -violazioni degli articoli 7 e 10 bis della L. 241/1990, in quanto l'Amministrazione
comunale non le avrebbe concesso il termine di cui all'art. 10 bis per la presenta-
zione di memorie scritte;
-eccesso di potere per difetto d'istruttoria;
-natura privatistica del contratto di locazione rep, n. 1276/9 del 28/02/1991;
-sussistenza del diritto al subentro ex art. 6 della L. 392/1978.
Concludeva chiedendo: “previa disapplicazione, perché nulli, dei provvedimenti del , tutti a firma del funzionario responsabile del III Controparte_1
settore, e precisamente: - comunicazione prot. n. 12141 del 2.5.2023, avente ad og-
getto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 10 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. per la revoca dell'assegnazione con risoluzione del contratto e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca n. 93 scala C int. 10” con con-
testuale diffida al rilascio dell'immobile; - comunicazione, di avvio del procedi-
mento per il rigetto dell'istanza di regolarizzazione dei rapporti locativi degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, decadenza dell'assegnazione e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca n. 93, scala C, int, 10; - nonché del con-
seguente provvedimento, prot. n. 12139 del 2.5.2023, di rigetto dell'istanza di re-
golarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 13/2000 di accertare e dichiarare che il contratto Rep. n. 1276/9
del 28.2.1991, tra ed il , era stato redatto Persona_1 Controparte_1
ai sensi e per gli effetti della L. 392/78 ed era regolato dalla disciplina prevista da detta normativa e, in ogni caso, dalle norme del codice civile e dichiarare la sua piena validità ed efficacia;
accertare e dichiarare che la ricorrente Parte_3
sito era subentrata di diritto nel detto contratto ai sensi dell'art. 6 della L. 392/78;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
6 In data 14 marzo 2024 si costituiva il eccependo: Controparte_1
-l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso in riassunzione in ragione della na-
tura di titolo esecutivo del provvedimento n. 12141 del 02.05.2023 ai sensi dell'art. 27, comma 6, Regolamento Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019;
-in via subordinata, la correttezza dell'istruttoria propedeutica all'emanazione del provvedimento n. 12141 del 02.05.2023 e, pertanto, dell'esercizio del potere da parte del nel dichiarare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio resi- CP_1
Parte denziale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera f, Regolamento Regione Cam-
pania n. 11 del 28 ottobre 2019;
-la legittimità della risoluzione di diritto del contratto rep. n. 1276/9 del 28/02/1991
ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28
ottobre 2019;
-l'inesistenza del diritto al subingresso, poiché il contratto di locazione era sottopo-
sto alla disciplina regionale in tema di assegnazione di alloggi pubblici e non già a quella di cui alla L. n. 392 del 1978 e, di conseguenza, quand'anche la ricorrente,
per mera ipotesi, fosse stata titolare di un diritto di subingresso, avrebbe dovuto esercitarlo, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento Regione Campa-
nia n. 11 del 28 ottobre 2019.
Concludeva chiedendo: “preliminarmente, in rito, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso in riassunzione;
nel merito, accertare la legittimità e procedibilità del provvedimento di sgombero n. 12141 del 02.05.2023; per l'effetto rigettare integralmente l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna della ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa nella mi-
7 sura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche infor-
matiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) con attribuzione”.
Non necessitando di mezzi istruttori, a scioglimento della riserva dell'udienza del
13.10.2025, celebrata mediante il deposito in telematico di note di discussione scritte, ove le parti concludevano regolarmente, la causa veniva riservata in deci-
sione.
In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, da parte istante, con esito negativo.
Preliminarmente si osserva che tutte le eccezioni relative all'irregolarità formale degli atti vanno rigettate in quanto andavano proposte con opposizione agli atti ese-
cutivi entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione del provvedimento.
L'ultimo provvedimento impugnato di sgombero risulta notificato in data
02.05.2023 (non risultano agli atti di causa impugnati i precedenti provvedimenti propedeutici) mentre il ricorso è stato proposto in data 13.06.2023 innanzi al TAR.
Nel merito, la domanda è infondata, ricorrendo, sia il potere di autotutela esercitato dall'ente comunale, sia la sussistenza delle condizioni per il suo esercizio.
L'assegnazione temporanea dell'immobile era espressamente subordinata al per-
manere delle condizioni legittimanti, consegue che, venute meno tali condizioni, la revoca era un atto dovuto da parte dell'amministrazione comunale.
Dagli atti di causa emerge chiaramente che con delibera di Giunta municipale n.
438 del 26.4.1990, il Comune di disponeva l'assegnazione in fa- Controparte_1
vore di , quale sfrattato con famiglia priva di casa propria, l'alloggio Persona_1
di proprietà comunale sito alla Via Gennaro Maresca n. 97 (ex 87) Scala C – int.
8 10, e che tale assegnazione avesse il carattere della temporaneità, “nel senso che
l'assegnazione cesserà automaticamente allorquando l'assegnatario o altro com-
ponente il nucleo familiare recepisca la disponibilità di altra abitazione”.
Infatti, espressamente veniva disposto: “l'assegnazione ai nuclei familiari suddetti
è da ritenere in via provvisoria e cioè fino a quando l'assegnatario o altro compo-
nente il nucleo familiare recepisca altro alloggio”.
Detta assegnazione fu successivamente regolata con contratto di locazione REP n.
1276/9 del 28.02.1991, il quale prevedeva all'art. 3 che: «la locazione viene stipu-
lata espressamente per sopperire alle esigenze alloggiative del conduttore, stante
la sua particolare condizione di sfrattato, in attesa che reperisca o che venga in
possesso di altra idonea sistemazione»; all'art. 4, comma 2, che «comunque, la
locazione cesserà automaticamente allorché l'assegnatario reperisca altro allog-
gio, oppure il medesimo o chiunque altro faccia parte del proprio nucleo familiare
divenga proprietario di immobile ad uso abitativo idoneo»; all'art. 17, che «saranno
causa di revoca dell'assegnazione dell'alloggio e di risoluzione del presente con-
tratto: a) la cessione totale o parziale dell'alloggio a terzi;
b) l'abbandono dell'al-
loggio per oltre tre mesi;
c) l'uso dello stesso per scopi illeciti ed immorali;
d) la
ricorrenza ad ogni altra ipotesi prevista dalla legislazione speciale in materia»;
all'art. 23, che «il conduttore dichiara di essere a conoscenza che la mancanza e la
perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'assegnazione dell'alloggio, ne deter-
mina l'annullamento e con esso la risoluzione di diritto del presente contratto»;
all'art. 25, che «per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa
richiamo alle disposizioni di legge nello stesso richiamate, alla legge 27.7.1978 n.
9 Pertanto è chiaro che la concessione in godimento temporaneo dell'alloggio, per una situazione di emergenza abitativa, non è avvenuta mediante il ricorso allo stru-
mento del contratto di locazione di diritto privato regolato dalla disciplina comune,
bensì mediante il ricorso alla concessione amministrativa e solo successivamente è
stato stipulato un contratto di locazione temporaneo di alloggi agli sfrattati, per re-
golarne il canone di affitto.
Pertanto, nel momento in cui l'Amministrazione accertava che il nucleo familiare di era proprietario di vari beni immobili ad uso abitativo, così come Persona_1
specificamente indicati nel provvedimento, correttamente dichiarava la decadenza
Parte dall'assegnazione all'alloggio e, di conseguenza, la risoluzione di diritto del contratto REP n. 1276/9 del 28.02.1991 così come previsto dal comma 5 dell'art. 27 del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019: “la decadenza
dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il
rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore
a sei mesi dalla data di dichiarazione di decadenza”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS. UU., qualifica il provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo ed il conseguente ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge.
Più precisamente, la Corte Suprema ha avuto modo di chiarire che «l'iniziativa del
comune si radica nella previsione della L.R. Campania n. 18 del 1997, art. 30, in
forza del quale il sindaco "dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo" (comma 1), "anche nei con-
fronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente" (comma 2), diffidando pre-
ventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non oltre sessanta
giorni; e la diffida - aggiunge il comma 3 - "costituisce, ai sensi e per gli effetti
10 dell'art. 474 cod. proc. civ., titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza ti-
tolo". L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si
configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui
concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico inte-
resse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. (...) A ciò si aggiunge che,
per espressa indicazione del legislatore, la diffida è destinata ad operare come ti-
tolo esecutivo "ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 cod. proc. civ.".» (Cass. civ.,
sez. unite, 7 luglio 2011, n. 14956).
La legislazione attribuisce, in particolare, all'ente comunale un potere di autotutela,
allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo senza la necessità
di adire la giustizia, esercitabile unilateralmente mediante un decreto contenente l'ordine, al privato detentore, di rilascio dell'immobile.
Dalle considerazioni che precedono risulta, l'infondatezza della contestazione di illegittimità del provvedimento amministrativo di rilascio e sgombero dell'alloggio,
trattandosi di un atto vincolato di autotutela avente natura di titolo esecutivo previ-
sto dalla legge nei confronti dell'occupante abusivo (che non ha più i requisiti per occupare l'immobile).
Non ha, infine, alcun pregio la doglianza dell'attrice circa l'adozione del provvedi-
mento di rilascio senza alcuna istruttoria sul possesso dei requisiti per il manteni-
mento del diritto ad abitare nell'alloggio.
La pretesa della pubblica amministrazione di rilascio dell'alloggio non può essere paralizzata da un mero interesse al mantenimento dell'alloggio, fin tanto che tale interesse non venga giuridicamente riconosciuto come diritto soggettivo in base ad un provvedimento amministrativo di assegnazione in locazione dell'alloggio.
11 In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'ordinanza di rilascio dell'alloggio e rigettata la domanda di dichiarazione della sussistenza del diritto dell'attrice al godimento dell'immobile.
Infatti, quand'anche la ricorrente, fosse stata titolare di un diritto di subingresso,
avrebbe dovuto esercitarlo, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento
Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019, mediante la proposizione di un'appo-
sita istanza al finalizzata alla voltura contrattuale, agli Controparte_1
atti mancante.
Inoltre, tale diritto può essere riconosciuto solo se in capo al richiedente il subin-
gresso sussistano tutti i requisiti per l'assegnazione di un alloggio residenziale pub-
blico prescritti dalla citata normativa, assolutamente assenti nel caso di specie, es-
sendo la ricorrente proprietaria di altri beni immobili.
Il provvedimento del deve quindi ritenersi pienamente Controparte_1
legittimo, così come l'esecuzione dello stesso.
Le spese e competenze di lite vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria non espletata (valore di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Si rigetta la richiesta del di “condanna della ricor- Controparte_1
rente al pagamento di spese ed onorari di causa nella misura prescritta dal d.m.
55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT” in quanto, per beneficiare della maggiorazione del 30%, non è sufficiente depositare l'atto in mo-
dalità telematica, ma è necessario che l'atto sia effettivamente redatto con tecniche informatiche specifiche. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12117 del 7
maggio 2025, ha precisato che la tecnica di redazione deve consentire di “navigare”
12 all'interno dell'atto con tecniche “ipertestuali”, attraverso indici ipertestuali e rife-
rimenti incrociati che permettano di “saltare” direttamente tra varie parti dell'atto,
accedere ai documenti allegati o a siti web rilevanti mediante collegamenti clicca-
bili, mancanti nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita:
1. rigetta la domanda di annullamento dell'ordinanza di rilascio dell'alloggio;
2. rigetta la domanda di dichiarazione della sussistenza del diritto di Parte_1
al godimento dell'immobile;
[...]
3. condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi €.
[...]
1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Amedeo AN, di-
chiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
392 e ad ogni altra legge in vigore inerente la locazione in oggetto».
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4771
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EN (NA) ed ivi res.te in via G. Maresca n. 93, fabbricato C/10, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ferdinando Pinto (C.F. ) – PEC C.F._2 [...]
e dall'avv. Rosa Persico (C.F. Email_1
) – PEC ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso il loro studio in EN (NA) in Via Fuorimura n. 20/b;
-ricorrente-
1 E
, (C.F. - partita iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in in piazza Cota, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo
[...] C.F._4
AN (C.F. ) – PEC C.F._5 Ema_3 Email_4 Email_5
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli in via Pirro Ligorio n. 10;
[...]
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis, occorre una breve ricostruzione in fatto della vicenda così come emerge dagli atti di causa.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 438 del 26.4.1990, il Comune di Sor- CP_1
rento disponeva in favore di , (coniuge della ricorrente) quale sfrattato Persona_1
con famiglia priva di casa propria, l'assegnazione dell'alloggio di proprietà comu-
nale sito in Via Gennaro Maresca n. 97 (ex 87) Scala C – int. 10.
Detta assegnazione fu, successivamente, regolata con contratto di locazione REP n.
1276/9 del 28.02.1991.
Con istanza prot. n. 20903 del 18.10.2000 chiedeva, ai sensi della L.R. Persona_1
13/2000, la regolarizzazione dell'occupazione abusiva del suddetto alloggio ERP
assegnatogli.
Con nota prot. n. 33274 del 23.12.2022 l' , comunicando l'istrut- Parte_2
toria delle istanze di regolarizzazione, richiedeva la trasmissione dell'attestazione
ISEE, che , dapprima in data 14.12.2022, prot. n. 36798 e, successiva- Persona_1
2 mente, con integrazione del 22.2.2023, prot. n. 5754, trasmetteva e dalla quale ri-
sultava un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare pari ad euro 46.691,35.
Esaminata la predetta documentazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e bis),
del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28.10.2019, il Comune di CP_1
emetteva comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8427 del
[...]
20.03.2023 con cui comunicava a il rigetto dell'istanza di regolariz- Persona_1
zazione, la decadenza dall'alloggio oggetto di contestazione, nonché la risoluzione,
di diritto del contratto di locazione, avendo presentato un ISEE superiore ad euro
22.500,00.
In data 31.03.2023 faceva pervenire delle osservazioni, acquisite al Persona_1
protocollo n. 9701 del 2023, con le quali adduceva che l'istanza di regolarizzazione
«[...] era da ritenersi errata e dovuta esclusivamente a causa di una mancanza di
comunicazione tra l'istante e l'Amministrazione comunale».
Con provvedimento n. 10001 del 04.04.2023, l'Amministrazione disponeva il ri-
getto dell'istanza di regolarizzazione n. 20903 del 18.10.2000 presentata da Per_1
.
[...]
Con provvedimento prot. n. 12139 del 2.5.2023, il Controparte_1
notificava alla moglie di - nelle more deceduto in data 11.04.2023 - il Persona_1
rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata dal defunto marito il 18.10.2000
n. 20903.
Con provvedimento n. 12141 del 02.05.2023, il , a Controparte_1
seguito di verifiche ipocatastali relative al diritto del nucleo familiare di Per_1
volte all'assegnazione dell'alloggio in questione, accertava che
[...] Persona_1
ed i suoi eredi risultavano proprietari di altre unità immobiliari adeguate alle proprie
3 esigenze abitative ( , con atto del 12.05.2016 repertorio n. 2376 racc. Persona_1
1886 acquistava il diritto di piena proprietà sui beni immobili siti nel Comune di
Minturno (LT) alla Via Per Tufo, di: A) unità immobiliare uso abitazione ai piani terra e primo di catastali di vani tre e mezzo;
B) unità immobiliare ad uso abitazione al piano primo sottostrada e piano terra di catastali vani due e mezzo. Il tutto for-
mante un unico corpo, confinante con particella 1021 per due lati, particella 873,
salvo altri, riportato al catasto fabbricati del Comune di Minturno (LT) al foglio 12
particella 1022 sub 1, categoria A/4, cl. 3, vani 3,5, superficie catastale totale mq
59, totale escluse aree scoperte, sub 2, categoria A/4, cl. 3, vani 2,5, superficie ca-
tastale totale mq 20, totale escluse aree scoperte;
C) un immobile individuato al foglio 12 particella 873 avente categoria catastale A/7 classe 2, vani 6; la coniuge,
(beni ereditati) risultava proprietaria nel Comune di Parte_1 CP_1
di un'unità negoziale n. 1 – Foglio 3 Particella 212 sub 101 classe A/2 e
[...]
di un'abitazione di tipo civile, consistenza 6 vani in Via Gottola n. 14, F. Ciampa
n. 13 per la quota di 100/400; di un'unità immobiliare identificata al F. 3 p.lla 121
sub 101 per la quota di 250 millesimi classe A/”, consistenza 6 vani).
Conseguentemente il ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale CP_1
della Campania n. 11 del 28.10.2019, revocava l'assegnazione dell'alloggio popo-
lare e dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato con
, diffidando al rilascio dell'immobile occupato sine titulo entro e non Persona_1
oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento n. 12141 del 02.05.2023, decorsi i quali si sarebbe provveduto allo sgombero.
quindi, con ricorso depositato in data 13.06.2023, impugnava Parte_1
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione distaccata di Napoli il provvedimento n. 12141 del 02.05.2023, per ottenere l'annullamento
4 «del provvedimento prot. n. 12141 del 2.5.2023 avente ad oggetto “Comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 10 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. per
la revoca dell'assegnazione con risoluzione del contratto e sgombero dell'alloggio
sito in Via Gennaro Maresca n. 93 scala C int. 10” con contestuale diffida al rila-
scio dell'immobile; e, per quanto occorrer possa, della comunicazione, prot. n.
8427 del 20.3.2023, di avvio del procedimento per il rigetto dell'istanza di regola-
rizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, de-
cadenza dell'assegnazione e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca
n. 93, scala C, int, 10, nonché del conseguente provvedimento, prot. n. 12139 del
2.5.2023, di rigetto dell'istanza di regolarizzazione dei rapporti locativi degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 13/2000; nonché di ogni
altro atto comunque connesso al provvedimento impugnato di cui si dovessero
ignorare data ed estremi”».
Il si costitutiva in giudizio e con memoria difensiva Controparte_1
eccepiva, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in fa-
vore del giudice ordinario, in quanto la controversia aveva ad oggetto la verifica della sopravvenuta carenza dei presupposti di legge, trasfusi nel contratto di loca-
zione, per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e, conseguentemente, verteva su un rapporto locativo paritetico.
Il Tribunale Amministrativo per la Campania, con sentenza n. 4256/2023 del
13.07.2023, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giu-
dice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Successivamente la ricorrente, avendo interesse, riassumeva il giudizio innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, con ricorso in riassunzione depositato in data
16.10.2023, formulando le seguenti eccezioni:
5 -violazioni degli articoli 7 e 10 bis della L. 241/1990, in quanto l'Amministrazione
comunale non le avrebbe concesso il termine di cui all'art. 10 bis per la presenta-
zione di memorie scritte;
-eccesso di potere per difetto d'istruttoria;
-natura privatistica del contratto di locazione rep, n. 1276/9 del 28/02/1991;
-sussistenza del diritto al subentro ex art. 6 della L. 392/1978.
Concludeva chiedendo: “previa disapplicazione, perché nulli, dei provvedimenti del , tutti a firma del funzionario responsabile del III Controparte_1
settore, e precisamente: - comunicazione prot. n. 12141 del 2.5.2023, avente ad og-
getto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 10 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. per la revoca dell'assegnazione con risoluzione del contratto e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca n. 93 scala C int. 10” con con-
testuale diffida al rilascio dell'immobile; - comunicazione, di avvio del procedi-
mento per il rigetto dell'istanza di regolarizzazione dei rapporti locativi degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, decadenza dell'assegnazione e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca n. 93, scala C, int, 10; - nonché del con-
seguente provvedimento, prot. n. 12139 del 2.5.2023, di rigetto dell'istanza di re-
golarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 13/2000 di accertare e dichiarare che il contratto Rep. n. 1276/9
del 28.2.1991, tra ed il , era stato redatto Persona_1 Controparte_1
ai sensi e per gli effetti della L. 392/78 ed era regolato dalla disciplina prevista da detta normativa e, in ogni caso, dalle norme del codice civile e dichiarare la sua piena validità ed efficacia;
accertare e dichiarare che la ricorrente Parte_3
sito era subentrata di diritto nel detto contratto ai sensi dell'art. 6 della L. 392/78;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
6 In data 14 marzo 2024 si costituiva il eccependo: Controparte_1
-l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso in riassunzione in ragione della na-
tura di titolo esecutivo del provvedimento n. 12141 del 02.05.2023 ai sensi dell'art. 27, comma 6, Regolamento Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019;
-in via subordinata, la correttezza dell'istruttoria propedeutica all'emanazione del provvedimento n. 12141 del 02.05.2023 e, pertanto, dell'esercizio del potere da parte del nel dichiarare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio resi- CP_1
Parte denziale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera f, Regolamento Regione Cam-
pania n. 11 del 28 ottobre 2019;
-la legittimità della risoluzione di diritto del contratto rep. n. 1276/9 del 28/02/1991
ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28
ottobre 2019;
-l'inesistenza del diritto al subingresso, poiché il contratto di locazione era sottopo-
sto alla disciplina regionale in tema di assegnazione di alloggi pubblici e non già a quella di cui alla L. n. 392 del 1978 e, di conseguenza, quand'anche la ricorrente,
per mera ipotesi, fosse stata titolare di un diritto di subingresso, avrebbe dovuto esercitarlo, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento Regione Campa-
nia n. 11 del 28 ottobre 2019.
Concludeva chiedendo: “preliminarmente, in rito, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso in riassunzione;
nel merito, accertare la legittimità e procedibilità del provvedimento di sgombero n. 12141 del 02.05.2023; per l'effetto rigettare integralmente l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna della ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa nella mi-
7 sura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche infor-
matiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) con attribuzione”.
Non necessitando di mezzi istruttori, a scioglimento della riserva dell'udienza del
13.10.2025, celebrata mediante il deposito in telematico di note di discussione scritte, ove le parti concludevano regolarmente, la causa veniva riservata in deci-
sione.
In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, da parte istante, con esito negativo.
Preliminarmente si osserva che tutte le eccezioni relative all'irregolarità formale degli atti vanno rigettate in quanto andavano proposte con opposizione agli atti ese-
cutivi entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione del provvedimento.
L'ultimo provvedimento impugnato di sgombero risulta notificato in data
02.05.2023 (non risultano agli atti di causa impugnati i precedenti provvedimenti propedeutici) mentre il ricorso è stato proposto in data 13.06.2023 innanzi al TAR.
Nel merito, la domanda è infondata, ricorrendo, sia il potere di autotutela esercitato dall'ente comunale, sia la sussistenza delle condizioni per il suo esercizio.
L'assegnazione temporanea dell'immobile era espressamente subordinata al per-
manere delle condizioni legittimanti, consegue che, venute meno tali condizioni, la revoca era un atto dovuto da parte dell'amministrazione comunale.
Dagli atti di causa emerge chiaramente che con delibera di Giunta municipale n.
438 del 26.4.1990, il Comune di disponeva l'assegnazione in fa- Controparte_1
vore di , quale sfrattato con famiglia priva di casa propria, l'alloggio Persona_1
di proprietà comunale sito alla Via Gennaro Maresca n. 97 (ex 87) Scala C – int.
8 10, e che tale assegnazione avesse il carattere della temporaneità, “nel senso che
l'assegnazione cesserà automaticamente allorquando l'assegnatario o altro com-
ponente il nucleo familiare recepisca la disponibilità di altra abitazione”.
Infatti, espressamente veniva disposto: “l'assegnazione ai nuclei familiari suddetti
è da ritenere in via provvisoria e cioè fino a quando l'assegnatario o altro compo-
nente il nucleo familiare recepisca altro alloggio”.
Detta assegnazione fu successivamente regolata con contratto di locazione REP n.
1276/9 del 28.02.1991, il quale prevedeva all'art. 3 che: «la locazione viene stipu-
lata espressamente per sopperire alle esigenze alloggiative del conduttore, stante
la sua particolare condizione di sfrattato, in attesa che reperisca o che venga in
possesso di altra idonea sistemazione»; all'art. 4, comma 2, che «comunque, la
locazione cesserà automaticamente allorché l'assegnatario reperisca altro allog-
gio, oppure il medesimo o chiunque altro faccia parte del proprio nucleo familiare
divenga proprietario di immobile ad uso abitativo idoneo»; all'art. 17, che «saranno
causa di revoca dell'assegnazione dell'alloggio e di risoluzione del presente con-
tratto: a) la cessione totale o parziale dell'alloggio a terzi;
b) l'abbandono dell'al-
loggio per oltre tre mesi;
c) l'uso dello stesso per scopi illeciti ed immorali;
d) la
ricorrenza ad ogni altra ipotesi prevista dalla legislazione speciale in materia»;
all'art. 23, che «il conduttore dichiara di essere a conoscenza che la mancanza e la
perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'assegnazione dell'alloggio, ne deter-
mina l'annullamento e con esso la risoluzione di diritto del presente contratto»;
all'art. 25, che «per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa
richiamo alle disposizioni di legge nello stesso richiamate, alla legge 27.7.1978 n.
9 Pertanto è chiaro che la concessione in godimento temporaneo dell'alloggio, per una situazione di emergenza abitativa, non è avvenuta mediante il ricorso allo stru-
mento del contratto di locazione di diritto privato regolato dalla disciplina comune,
bensì mediante il ricorso alla concessione amministrativa e solo successivamente è
stato stipulato un contratto di locazione temporaneo di alloggi agli sfrattati, per re-
golarne il canone di affitto.
Pertanto, nel momento in cui l'Amministrazione accertava che il nucleo familiare di era proprietario di vari beni immobili ad uso abitativo, così come Persona_1
specificamente indicati nel provvedimento, correttamente dichiarava la decadenza
Parte dall'assegnazione all'alloggio e, di conseguenza, la risoluzione di diritto del contratto REP n. 1276/9 del 28.02.1991 così come previsto dal comma 5 dell'art. 27 del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019: “la decadenza
dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il
rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore
a sei mesi dalla data di dichiarazione di decadenza”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS. UU., qualifica il provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo ed il conseguente ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge.
Più precisamente, la Corte Suprema ha avuto modo di chiarire che «l'iniziativa del
comune si radica nella previsione della L.R. Campania n. 18 del 1997, art. 30, in
forza del quale il sindaco "dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo" (comma 1), "anche nei con-
fronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente" (comma 2), diffidando pre-
ventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non oltre sessanta
giorni; e la diffida - aggiunge il comma 3 - "costituisce, ai sensi e per gli effetti
10 dell'art. 474 cod. proc. civ., titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza ti-
tolo". L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si
configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui
concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico inte-
resse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. (...) A ciò si aggiunge che,
per espressa indicazione del legislatore, la diffida è destinata ad operare come ti-
tolo esecutivo "ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 cod. proc. civ.".» (Cass. civ.,
sez. unite, 7 luglio 2011, n. 14956).
La legislazione attribuisce, in particolare, all'ente comunale un potere di autotutela,
allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo senza la necessità
di adire la giustizia, esercitabile unilateralmente mediante un decreto contenente l'ordine, al privato detentore, di rilascio dell'immobile.
Dalle considerazioni che precedono risulta, l'infondatezza della contestazione di illegittimità del provvedimento amministrativo di rilascio e sgombero dell'alloggio,
trattandosi di un atto vincolato di autotutela avente natura di titolo esecutivo previ-
sto dalla legge nei confronti dell'occupante abusivo (che non ha più i requisiti per occupare l'immobile).
Non ha, infine, alcun pregio la doglianza dell'attrice circa l'adozione del provvedi-
mento di rilascio senza alcuna istruttoria sul possesso dei requisiti per il manteni-
mento del diritto ad abitare nell'alloggio.
La pretesa della pubblica amministrazione di rilascio dell'alloggio non può essere paralizzata da un mero interesse al mantenimento dell'alloggio, fin tanto che tale interesse non venga giuridicamente riconosciuto come diritto soggettivo in base ad un provvedimento amministrativo di assegnazione in locazione dell'alloggio.
11 In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'ordinanza di rilascio dell'alloggio e rigettata la domanda di dichiarazione della sussistenza del diritto dell'attrice al godimento dell'immobile.
Infatti, quand'anche la ricorrente, fosse stata titolare di un diritto di subingresso,
avrebbe dovuto esercitarlo, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento
Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019, mediante la proposizione di un'appo-
sita istanza al finalizzata alla voltura contrattuale, agli Controparte_1
atti mancante.
Inoltre, tale diritto può essere riconosciuto solo se in capo al richiedente il subin-
gresso sussistano tutti i requisiti per l'assegnazione di un alloggio residenziale pub-
blico prescritti dalla citata normativa, assolutamente assenti nel caso di specie, es-
sendo la ricorrente proprietaria di altri beni immobili.
Il provvedimento del deve quindi ritenersi pienamente Controparte_1
legittimo, così come l'esecuzione dello stesso.
Le spese e competenze di lite vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria non espletata (valore di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Si rigetta la richiesta del di “condanna della ricor- Controparte_1
rente al pagamento di spese ed onorari di causa nella misura prescritta dal d.m.
55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT” in quanto, per beneficiare della maggiorazione del 30%, non è sufficiente depositare l'atto in mo-
dalità telematica, ma è necessario che l'atto sia effettivamente redatto con tecniche informatiche specifiche. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12117 del 7
maggio 2025, ha precisato che la tecnica di redazione deve consentire di “navigare”
12 all'interno dell'atto con tecniche “ipertestuali”, attraverso indici ipertestuali e rife-
rimenti incrociati che permettano di “saltare” direttamente tra varie parti dell'atto,
accedere ai documenti allegati o a siti web rilevanti mediante collegamenti clicca-
bili, mancanti nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita:
1. rigetta la domanda di annullamento dell'ordinanza di rilascio dell'alloggio;
2. rigetta la domanda di dichiarazione della sussistenza del diritto di Parte_1
al godimento dell'immobile;
[...]
3. condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi €.
[...]
1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Amedeo AN, di-
chiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
392 e ad ogni altra legge in vigore inerente la locazione in oggetto».