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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9502 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3876/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG RO, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 3 8 7 6 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r i s a r c i me n t o d e i d a n n i
T R A
S O R R E N T I N O D A N I E LA c . f . c o n l ' a v v . M a r i a CodiceFiscale_1
C r i s t i n a F o n t a n a c . f . p e c CodiceFiscale_2
ma r i a c r i s t i n a f o n t a n a @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l ma i l . i t
A t t r i c e
E
C.F. con l'avv. Antonio Di Caprio C.F. Controparte_1 P.IVA_1
pec Convenuta C.F._3 Email_1
E in plrpt c.f. con l'avv. Pietro Capasso c.f. Controparte_2 P.IVA_2
pec Convenuta C.F._4 Email_2
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra evocava in giudizio le due società chiedendo un risarcimento di Controparte_3
€4000,00 o la diversa somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese.
Il Gdp di Napoli aveva già rimesso il contenzioso per incompetenza innanzi a questo Tribunale.
Esponeva l'attrice che con la conclusione del contratto si registrava un codice fiscale errato della cliente, le fatture emesse rimasero insolute fino alla rettifica, allorquando esse furono stornate ed emetteva nuove fatture con l'esatto codice fiscale per i consumi CP_1
eseguiti dalla . Ciò non consentì di attivare l'impianto fotovoltaico e determinò CP_3
l'emissione di bollette non congruenti con il proprio consumo.
Le società contestavano i fatti e chiedevano il rigetto della domanda con vittoria di spese, il
Distributore asseriva di essere estraneo al rapporto, il Fornitore rivendicava la temerarietà della domanda.
La Gop rileva che la procedura conciliativa dinanzi l'organismo dell' si è svolta. CP_4
E' emerso inevitabilmente che vi è stato un errore nella compilazione del modulo firmato dalla cliente, ma allo stesso tempo è avvenuto lo storno delle fatture emesse con il codice fiscale errato ed procedeva ad emettere nuove fatture con l'esatto codice fiscale per i CP_1
consumi eseguiti dalla la quale appare ancora debitrice dell'importo di €1.026,93. CP_3
E' evidente che il Distributore è estraneo al rapporto intercorrente tra il Fornitore e il Cliente finale, in quanto non partecipa alla redazione ed inoltro delle fatture per consumi né chiede il pagamento.
Osserva che la richiedente avrebbe dovuto però dimostrare la sussistenza e l'entità di un concreto pregiudizio effettivo e reale nella propria sfera patrimoniale che, allo stato non è configurabile.
Pertanto, la domanda dell'attrice volta a conseguire il risarcimento dei danni nei confronti del
Fornitore non è accoglibile, laddove per la domanda di annullamento delle fatture emesse in danno dell'istante è da dichiarare cessata la materia del contendere stante l'avvenuto storno delle fatture da parte di con il codice fiscale errato. Controparte_1
Le dinamiche processuali svoltesi inducono a compensare le spese di lite.
PQM
2 il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il Distributore estraneo al rapporto con la Cliente, rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni nei confronti del Fornitore, dichiara cessata la materia del contendere per la domanda attorea di annullamento delle fatture in danno proposta nei confronti del Fornitore, compensa le spese di lite.
Napoli, 1 5/10/2025
La G.O.P.
NG RO
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