Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2843 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Gallotto, Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Scipione Rovito n.22
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/11/23, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.3291/23, pubblicata il 17/5/23, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al ripristino della prestazione assistenziale in godimento, sospesa dall' CP_1
L'appellante ha censurato la decisione per i motivi espressi nell'atto di gravame chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda di prime cure.
All'odierna udienza, regolarmente comunicata in via telematica, l'appellante non è comparsa e non ha fornito alcuna prova della notifica dell'atto di appello all' , non costituito;
quindi la CP_1 causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è improcedibile perché non è stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, o quanto meno del tentativo di notifica.
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto), un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c..
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C. (cfr. Cass., VI, 25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159 e Cass. 2020/14359), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre la Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 17/1/2025
Il Presidente rel. est.