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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 430/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cesare Massini 41/C, C.F. , in proprio e quale erede del signor C.F._1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Avezzano (Aq) il Persona_1
21.09.2011, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Sguera (C.F. C.F._2
) del Foro di Benevento, n. fax 0824/313711 e
[...] Email_1 con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Avezzano (Aq) alla Via Molise 31
(67051) presso lo Studio dell'avv. Lucia Di Cosimo.
APPELLANTE
Contro
(P.I. ) con sede in RO P.IVA_1 legale in Avezzano Via Veneto 37, in persona dell'Amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano via B. Cassinelli n°2a, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Gigliotti (c.f. dal quale è rappresentata e difesa in CodiceFiscale_3 virtù di procura rilascia su foglio separato allegato al presente atto il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notifiche all'indirizzo pec: e/o Email_2
al numero di fax 0863-22055;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
, (C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Barile
APPELLATA per la riforma parziale della sentenza n. 67/2021 resa dal Tribunale di Avezzano pubblicata in data 10 marzo 2021.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 26 novembre 2024 come disposto con provvedimento della Corte con cui, preso atto della entrata in vigore, dal 01.01.2023, dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la Corte con ordinanza del 26 novembre 2024 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 67/2021 pubblicata in data 10 marzo 2021, il Tribunale di Avezzano decideva in ordine alla domanda della IG.ra proposta nei confronti Parte_1
della e della al Controparte_3 RO
fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a seguito della morte del genitore . Persona_1
A sostegno della predetta domanda, parte attorea deduceva di essere figlia unica del IG. il quale, in data 20 settembre 2011, si recava, alle ore 12,00 circa, al Persona_1
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Tagliacozzo (Aq), articolazione territoriale dell' ove, nonostante Parte_2
una condizione clinica grave e senza che venissero rilevati e riportati in cartella clinica i parametri vitali né venisse effettuato un approfondimento diagnostico, veniva dimesso alle ore 14,29 con indicazione di trasferimento, presso la RO
la quale, al momento del ricovero del padre, nonostante avesse il reparto
[...]
pag. 2/14 di terapia intensiva inoperante, ne disponeva comunque il ricovero in reparto di degenza ordinario, ove vi rimaneva sino al momento del decesso del giorno successivo. Eccepiva che il colposo comportamento medico, omissivo e commissivo, dei sanitari dei due nosocomi, rilevabile anche dal contenuto della cartella clinica, aveva causato un irrimediabile ritardo nell'inquadramento del caso clinico e nel suo relativo trattamento, facendo perdere al sig. qualsiasi chances di sopravvivenza e chiedeva, pertanto, Per_1
il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti iure hereditatis e iure proprio
1.1)Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la RO
, la quale, impugnando e contestando in toto quanto ex adverso domandato e
[...]
dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, in caso di riconoscimento anche di una minima responsabilità, chiedeva di pronunciarsi in ordine alla graduazione delle colpe previo rigoroso accertamento del diverso grado di responsabilità della e della e, CP_3 CP_1
per l'effetto, condannare al risarcimento del danno, senza vincolo di solidarietà, soltanto in misura proporzionale al grado di responsabilità accertato.
1.2)Si costituiva, altresì, in giudizio la la quale Controparte_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea perché priva di fondamento fattuale e rituale, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Esperita l'istruttoria tramite le produzioni documentali e prova testimoniale e disposta
CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2)La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda per i motivi che seguono.
Il primo giudice, richiamando gli esiti dell'istruttoria espletata e gli accertamenti tecnici emersi in sede di consulenza tecnica d'ufficio, accertava la responsabilità sanitaria e il nesso di causalità nel decesso del IG. nei soli confronti della Casa di Persona_1
, affermando che la negligenza dei sanitari aveva comportato o RO
quanto meno anticipato la morte del sig. sollevando invece da ogni Persona_1
responsabilità la convenuta riconoscendo in favore Controparte_2
di parte attrice il danno da perdita di chance (liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.
pag. 3/14 in € 25.000,00), il danno iure proprio o riflesso (liquidato in via equitativa ex art. 1226
c.c. in € 35.000,00) e il danno iure hereditatis (liquidato parimenti in via equitativa ex art. 1226 c.c. in € 35.000,00), pertanto liquidando complessivamente la somma di €
95.000,00 all'attualità oltre interessi al saggio legale dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo;
non veniva invece riconosciuto il danno patrimoniale, ritenuto soltanto allegato ma non provato, anche sulla base della rinuncia alla CTU tecnico contabile.
Di conseguenza, il Tribunale accoglieva in parte la domanda risarcitoria e condannava la sola al pagamento in favore dell'attrice della somma RO
già rivalutata pari ad € 95.000,00 oltre interessi e al pagamento delle spese di giustizia liquidate in € 8.600,00; compensava integralmente le spese di giustizia tra l'attrice e la convenuta e poneva definitivamente a carico della convenuta, CP_3 RO
gli oneri della CTU.
[...]
3)Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Erroneità della quantificazione del danno non patrimoniale (capi b, b1, b2 e b3); difetto di motivazione, arbitrarietà, omessa pronuncia. Violazione degli artt. 1226, 1223
e 2056 c.c. e dei principi in materia di uniformità del risarcimento del danno non patrimoniale mediante l'applicazione dei parametri di cui alle tabelle sulla liquidazione del danno redatte dai Tribunali di Roma e/o Milano.
In relazione a tale motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la decisione del
Giudice di primo grado limitatamente alla quantificazione dei danni non patrimoniali liquidati, eccependone l'erroneità e il difetto di motivazione circa il criterio di esercizio del potere equitativo e la mancata uniformità ai principi consolidati in materia di corretta liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione dei parametri di cui alle tabelle elaborate dai Tribunali di Roma e/o di Milano, incorrendo altresì nella violazione degli artt. 1226, 1223 e 2056 c.c.
3.2) Erroneità della liquidazione del danno patrimoniale (capo C), contraddittorietà, affermazione di circostanze smentite dagli atti del processo. Erroneità della conseguente liquidazione delle spese legali a carico della soccombente (capo D).
pag. 4/14 Sotto tale aspetto ha contestato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata tale voce di danno;
ha rappresentato che aveva espressamente quantificato la somma mensile che il padre le versava in € 800,00 che, moltiplicati per un'aspettativa di vita prudenzialmente contenuta in almeno altri dieci anni, l'aveva condotta a quantificare la richiesta in totali € 96.000,00 ulteriori.
Richiamava a supporto le prove documentali in atti depositate ed acquisite anche grazie ad ordine di esibizione alla BNL emesso dal primo giudice. Da ultimo, ha inoltre evidenziato la necessità di riparametrare la condanna alle spese inflitta alla parte soccombente in primo grado, proporzionalmente alla maggiorazione delle corrispondenti poste risarcitorie eventualmente riconosciute.
3.3) Si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
[...]
contestando e respingendo ogni avversa deduzione e RO
chiedendo il rigetto dell'appello proposto con condanna di parte appellante, con vittoria integrale di spese e di competenze del doppio grado del giudizio.
La spiegava altresì appello incidentale sulla base di quattro RO
motivi:
a) con il primo, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 L. 24/2017, ha censurato l'impugnata sentenza per aver erroneamente disatteso la predetta disposizione che, in materia di responsabilità professionale, disciplina la modalità
d'espletamento della CTU affidando l'incarico ad un Collegio peritale composto da un medico legale ed uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, chiedendo di dichiarare la nullità della
CTU e disporre il rinnovo della stessa affidando l'incarico ad un Collegio peritale;
b) con il secondo motivo, ha contestato la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, censurandone l'illogicità ed infondatezza delle conclusioni, nella parte in cui il consulente avrebbe compiuto evidenti forzature e non avrebbe assolutamente fornito valide risposte ai plurimi chiarimenti richiesti;
c) con il terzo motivo ha censurato la decisione assunta per violazione del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c. in riferimento alla prova dell'esistenza del pag. 5/14 nesso di causalità gravante su parte attrice ed errata valutazione della sussistenza del nesso di causa;
d) con il quarto, ha contestato la decisione assunta dal Tribunale eccependone l'infondata ed errata liquidazione dei danni iure proprio dell'attrice e iure hereditatis per danno biologico e da perdita di chance del defunto IG. , asserendo che Persona_1
entrambe le poste di danno non potevano essere liquidate per mancanza dei relativi presupposti.
Da ultimo, ha formulato istanza di restituzione della complessiva somma di
€107.110,05 versata in favore della IG.ra . Parte_1
3.4) Si costituiva in giudizio anche la eccependo, in Controparte_2
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti, asserendo di essere stata formalmente convenuta in giudizio pur in assenza di contestazioni alla sentenza di primo grado che riguardassero l'accertamento della responsabilità e tenuto conto che, nel caso in esame, il litisconsorzio rimarrebbe facoltativo tra le parti, e chiedendo, per l'effetto, di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza in ordine alle statuizioni circa l'accertamento della responsabilità, con vittoria di spese e competenze.
3.5) Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito la tardività Parte_1
e, dunque, l'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto proposto quando era ormai scaduto il termine di impugnazione ordinaria, asserendo che essa appellante principale ha impugnato la sola quantificazione del risarcimento, mentre l'appellante incidentale tardivo ha impugnato altro capo della sentenza, relativa all'an che era orami passato in giudicato e che solo l'appellante incidentale avrebbe potuto impugnare.
3.6) La Corte rimetteva la causa in istruttoria e disponeva lo svolgimento di nuova CTU dando incarico ad un collegio di periti.
All'esito del deposito, svolte le eccezioni di parte appellante sulla validità della nuova
CTU, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti.
4) Motivi della decisione:
4.1) Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dall'appellante principale Sul punto, si Parte_1
rammenta che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda pag. 6/14 un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché' la “ratio” della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per se' accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente”
(cfr. ex multis Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13651;così, di recente, Cass., Sez.
III, 11 novembre 2020, n. 25285, nonché' Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 n.
26164).
Ancora di recente la Suprema Corte ha riaffermato il suo pacifico orientamento, statuendo che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (cfr. Cass.
Ordinanza del 5 settembre 2022| n. 26139).
Ne discende l'infondatezza della sollevata eccezione.
4.2) Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata risultando evidente che la Controparte_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti era finalizzata a consentire la rituale instaurazione del contraddittorio e la relativa sua presenza in giudizio, avendo la
Cont partecipato al giudizio di primo grado, rimanendo mera scelta di quest'ultima quella di costituirsi o meno in giudizio di secondo grado, in assenza di domande nei suoi confronti.
pag. 7/14 4.3) Tanto premesso, ragioni di ordine logico-sistematico inducono la Corte ad esaminare in via preliminare il motivo di appello incidentale sopra compendiato sub a, considerata la sua potenziale portata assorbente sulle ulteriori doglianze proposte rispettivamente dalle attuali parti processuali.
Con tale motivo di doglianza l'appellante incidentale ha eccepito la nullità della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado per l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 L.24/2017.
L'art. 15 della Legge 24/17 al comma 1 dispone che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.
Giova rammentare che il predetto art. 15 della legge 24/17, introducendo l'obbligo del Giudice di nominare nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, uno medico legale ed uno specialista della materia oggetto del procedimento, ha chiaramente manifestato la sua ratio, che è quella di dare la possibilità al giudice di usufruire sia di competenze provenienti dalla medicina legale, sia di competenze provenienti dalla specifica branca sanitaria inerente alla fattispecie oggetto del procedimento, attribuendo un ruolo di primaria importanza allo specialista della disciplina interessata nel verificare il rispetto dello buone pratiche mediche applicate e nell'accertare eventuali profili di inadempienza e responsabilità dei sanitari coinvolti. Tale finalità risulta essere chiaramente vanificata quando l'Autorità procedente non provvede alla nomina del collegio, secondo i dettami di cui alla norma citata.
In primo grado l'incarico peritale risulta essere stato conferito in data 13 dicembre
2018 ad un CTU unico, il Dott. e non ad un collegio di consulenti, Persona_2
cosicchè con il primo motivo di appello incidentale la riteneva violato CP_1
l'art. 15 L24/2017 con conseguente nullità dell'espletata CTU.
La Corte ritiene il motivo di appello incidentale fondato per i motivi che seguono.
La questione principale concerne l'applicabilità o meno della disposizione normativa richiamata alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento già pendente pag. 8/14 all'entrata di in vigore della normativa di cui alla L. 24/2017, ma di conferimento di incarico formulato in data successiva alla sua entrata in vigore.
Occorre al riguardo distinguere tra norme sostanziali e norme processuali.
Ed invero, sul tema dell'ambito di applicazione e sui profili di diritto temporale della
Legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco), la Suprema Corte ha chiarito che le sole norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Infatti, secondo la preferibile interpretazione fornita sul tema dal Giudice di legittimità, cui questa Corte d'Appello ritiene di aderire, si è chiarito come “...le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. Sez. III sentenza del 11 novembre
2019 n. 28994).
Nell'esaminare il caso in oggetto, la S.C. ha precisato che la disciplina della responsabilità medica, attualmente regolata, dalla Legge n. 24 del 2017 (cd. legge
Gelli-Bianco), nella parte in cui prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente, non ha efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore.
Invece, “nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011). Tale interpretazione fa leva sul principio “tempus regit actum”, impiegato in questo caso al fine di affermare che la regola cardine delle logiche temporali del processo si fonda pag. 9/14 sul principio in base al quale un atto deve seguire le norme vigenti nel momento in cui viene compiuto, dovendosi dunque, applicarsi le regole esistenti nel momento in cui l'atto ha origine.
Il principio tempus regit actum, invero, si applicherebbe solo alle regole processuali
(che mutano la procedura) ma non invece a quelle sostanziali (che regolano i diritti) per le quali la modifica della normativa non inciderebbe sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa.
Ed invero, nel caso di specie si rileva che, sebbene come dedotto dall'appellante principale la controversia sia stata instaurata prima dell'entrata in vigore di detta legge ed è relativa a fatti precedenti alla sua entrata in vigore, tuttavia la nomina del
CTU Dott. ed il relativo conferimento dell'incarico sono avvenuti in Persona_2 data 13 dicembre 2018, ovvero successivamente all'entrata in vigore della richiamata normativa e, pertanto, l'art. 15 L. 24/2017 sull'obbligo di collegialità della CTU in subiecta materia, trattandosi chiaramente di norma processuale, non può che trovare applicazione, per le considerazioni di cui sopra, alla fattispecie de qua.
Quanto alle conseguenze della mancata applicazione delle norme di cui all'art. 15
L.24/2017 sulla nomina di collegio paritale la giuurisprudenza è del tutto conforme nel ritenere che tale violazione comporti la nullità della consulenza svolta dal singolo consulente nominato.
Alla luce delle suddette considerazioni, in accoglimento di tale motivo di appello va dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado dal Dott.
, non avendo alcun rilievo il fatto che quest'ultimo avesse nominato Persona_2
un ausiliario che non può assurgere a funzione di medico specialista alla pari del consulente nominato dal giudice.
4.4) Conseguentemente alla nullità della CTU di primo grado, questa Corte deve prendere in considerazione i risultati raggiunti dal Collegio di consulenti nominato in sede di giudizio di secondo grado nelle persone della Dott. medico Persona_3
legale, Dott. Medico Internista e Dott. , Persona_4 Persona_5 CP_4
depositata in data 7 novembre 2024.
[...]
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate da sulla Parte_1
validità della predetta consulenza, sia per mancata comunicazione dell'avvio delle pag. 10/14 operazioni peritali, risultando la data di avvio comunicata ritualmente nell'atto di giuramento ed accettazione di incarico del 4 novembre 2023, sia per asserito tardivo deposito, risultando tempestivamente e ritualmente chieste proroghe motivate, concesse con provvedimento di questa Corte.
In ogni caso il deposito tradivo non avrebbe inciso sulla validità della consulenza ma semmai sui criteri di liquidazione delle competenze spettanti ai consulenti.
Nel merito questa Corte ritiene di dover condividere le risultanze peritali espresse dal collegio di consulenti nominato, in quanto raggiunte all'esito di approfondite valutazioni ed accertamenti, privi di contraddizioni logiche e spiegati in modo esaustivo anche in sede di chiarimenti a rilievi di ct di parte.
In particolare il collegio di consulenti, all'esito degli accertamenti svolti, ha raggiunto le seguenti conclusioni: “Dall'analisi della documentazione, da quanto emerso nel corso degli accertamenti peritali e degli approfondimenti svolti, si sottolinea che il IG.
, nato a [...] il [...] (e deceduto in Avezzano il Persona_1
21.09.2011) all'epoca dei fatti di 71 anni, monorene affetto con Morbo di Parkinson in terapia farmacologica da 16 anni (resistente al trattamento da 3 anni), in data 20 settembre 2011 a seguito di forti dolori addominali alle ore 11.59 si recava presso il
Pronto Soccorso del P.O. di Tagliacozzo (AQ) ove -previ accertamenti del caso- veniva posta diagnosi di “Coliche addominali in pz. con versamento peritoneale e pancreatite acuta. Calcolosi della colecisti".
Quindi in pari data alle ore 14.29 veniva trasferito presso la RO
.
[...]
In tale sede venivano effettuati gli accertamenti del caso.
Il giorno seguente, 21.09.2011, alle ore 15.27 veniva constatato il decesso con diagnosi di “Colecistite acuta e cronica. Pancreatite acuta non specifico. Shock settico. Paralisi agitante”.
Dall'analisi del caso di specie, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, degli accertamenti, delle cure e dei trattamenti effettuati dai sanitari, delle linee guida e della letteratura scientifica vigenti all'epoca dei fatti e delle buone pratiche mediche, è possibile affermare che nella condotta della struttura sanitaria dal momento RO
pag. 11/14 della presa in carico del paziente (ricovero) al decesso non vi sono stati profili di negligenza, né di imprudenza né di imperizia.
In primo luogo veniva posto un tempestivo e corretto inquadramento clinico del paziente.
Infatti il punteggio prognostico del paziente in questione all'arrivo in Pronto Soccorso era di Ranson 3/4 per la presenza dei parametri già specificati. Il paziente giungeva in
Pronto Soccorso alle ore 11.59. del 20 settembre 2011; veniva correttamente inquadrato ed era posta diagnosi di pancreatite acuta.
Quindi il paziente era trasferito presso la casa di cura “ ” alle ore 14.29. CP_1
Nel caso de quo non sussistevano chiari sintomi o segni premonitori di evolutività
IMMEDIATA del quadro clinico, tali da rendere necessari un immediato ricovero in terapia intensiva -peraltro presente nella struttura in cui il paziente è stato trasferito- o
l'attuazione di misure cautelative diverse da quelle messe in atto dai sanitari.
Inoltre, la terapia somministrata risulta adeguata alle linee guida vigenti al tempo dei fatti;
in riferimento alla supposta inadeguatezza della fluidoterapia ed alla contrazione della diuresi va infatti considerato che il paziente, in quanto monorene, doveva essere sottoposto con cautela ad una rapida espansione volumetrica onde evitare sovraccarico volumetrico.
Quanto all'exitus, esso si verificava in meno di 48h dall'accesso in Pronto Soccorso, nonostante le cure tempestive e corrette secondo linee guida vigenti.
Quest'ultimo infatti nel corso del ricovero riceveva le cure indicate e necessarie.
Tuttavia, l'evoluzione della patologia era fulminante: ciò non era prevedibile in alcun modo in base alla sintomatologia patita e/o alle caratteristiche dei parametri del paziente.
Pertanto l'evento morte non si può correlare al mancato accesso presso la rianimazione della struttura soprattutto in considerazione di quanto già riportato relativamente all'ammissione presso le Unità di Terapia Intensiva (secondo le Linee
Guida SIAARTI).
In conclusione non è riconducibile ad alcun profilo di censura l'exitus del paziente”.
In considerazione delle conclusioni dei CTU che questa Corte condivide deve pertanto escludersi ogni profilo di responsabilità della struttura sanitaria Controparte_5
[...]
[...] per il decesso di ed in accoglimento dell'appello
[...] Persona_1
incidentale da tale struttura privata proposto deve rigettarsi la domanda avanzata nei suoi confronti di in primo grado.
Dall'accolgimento dell'impugnazione incidentale discende il rigetto dell'appello principale proposto da in ordine alla quantificazione del danno ed al Parte_1
rigetto del risarcimento del danno patrimoniale, risultando esclusa la responsabilità a monte e quindi l'an della richiesta risarcitoria.
In conclusione, assorbito ogni altro motivo di gravame, la Corte accoglie l'appello incidentale e rigetta l'appello principale, dichiarando infondata la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 RO
Cont Nulla sulla responsabilità della essendo argomento non oggetto di impugnativa.
Discende da quanto sopra la condanna di alla restituzione alla Parte_1 [...]
di quanto alla stessa versata in esecuzione della sentenza RO di primo grado e pari ad € 107.110,05, oltre interessi di legge dal pagamento al saldo.
Quanto alle spese di lite, le stesse, in considerazione del contrasto tra gli esiti delle consulenze svolte tra il primo ed il secondo grado, vanno interamente compensate tra e i gradi di Parte_1 Controparte_6
giudizio.
Cont Deve disporsi compensazione delle spese tra appellante principale e non avendo la prima spiegata alcuna domanda nei confronti della seconda e risultando pertanto la
Cont costituzione della una scelta processuale non dipendente dalla . Per_1
Le spese di CTU vanno poste a carico di e Parte_1 RO
in solido, con ripartizione interna tra le stesse in misura del 50%, stante l'utilità
[...]
per entrambe le parti all'espletamento delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro Parte_1
la sentenza n. 67/2021 emessa dal Tribunale di Avezzano pubblicata in data 10 marzo
2021, nei confronti della in persona RO
del legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, e della , così provvede: Controparte_2
pag. 13/14 • Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della RO
• Condanna alla restituzione ala Parte_1 RO
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma
[...] di € 107.110,05, oltre interessi di legge dal pagamento al saldo;
• Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra Parte_1
e RO
• Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
• Pone le spese di CTU come già liquidate a carico di e Parte_1 [...]
in solido, con ripartizione interna tra le parti RO
nella misura del 50%;
• Dispone che sia tenuta al versamento di quanto già dovuto a Parte_1
titolo di contributo unificato;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 10 gennaio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente rel.
Barbara Del Bono
pag. 14/14