Articolo 30 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 29Articolo 31
Versione
18 giugno 1952
Art. 30.
Al quinto comma dell'art. 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , ed al quinto comma dell'art. 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , e' sostituito il seguente:
"Quando l'iscritto abbia gia' riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato puo' chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennita' o di pensione a suo carico".
Entrata in vigore il 18 giugno 1952