Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 452/2020 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di UD del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 04/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
(C.F. con sede in Gela nella Parte_1 P.IVA_1 Via Brasile 30, in persona del dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), che agisce anche personalmente, Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Pierpaolo Grisanti del Foro di Catania, presso il cui studio in Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 183 sono elettivamente domiciliati ricorrenti contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO CP_1 P.IVA_2 ( ) e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO ( , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 116 - Caltanissetta
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DISTASIO Controparte_2 P.IVA_3 FILIPPO e dell'Avv. MILONE FABIANA ( , elettivamente domiciliata in C.F._4 Via Avigliana 45 - 10138 RI
LAURIA IMPIANTI S.R.L. (C.F. con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo P.IVA_4 Caiazzo, elettivamente domiciliata in via A. Lamarmora n. 31, Milano
D'AMBROSIO IMPIANTI S.R.L. (C.F. con il patrocinio P.IVA_5 dell'Avv. PASTRONE MASSIMO, elettivamente domiciliata in C.So Duca degli Abruzzi 32, 10129 RI
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_6 tempore , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI MANGANARO (C.F. Controparte_4
e dell'Avv. Matteo Bombara, elettivamente domiciliata presso il C.F._5 suo studio in RI, C.so G. Matteotti, 31.
(P. Iva/C.F. , in persona dell'Amministratore delegato e CP_5 P.IVA_7 legale rappresentante in carica, ing. (cod. fisc. ), Controparte_6 C.F._6 con sede legale in Tortona, SP 211 della Lomellina, Località San Guglielmo n. 3/13, con il patrocinio dell'Avv. Valentina Buccino del foro di RI (cod. fisc. , C.F._7 elettivamente domiciliata in RI, via Massena n. 93 (società che ha incorporato la
1
(C.F. con sede in via Asti 25, RI Controparte_8 P.IVA_9
(C.F. ) con sede in via Gagini 2/a, 93012 Gela CP_9 P.IVA_10 resistenti
CONCLUSIONI Per la : Parte_1
«dichiarati negativamente accertati i presupposti per l'emissione, dichiarare nullo o comunque annullare, perché illegittimo, il predetto verbale di accertamento e notificazione n° 2019010998/DDL del 11.03.2020 con il quale il predetto provvedeva ad accertare l'asserito indebito utilizzo dell'istituto della trasferta e CP_10 della asserita violazione del principio del “minimo contributivo” attraverso l'utilizzo delle “assenze ingiustificate”, così rideterminando gli obblighi contributivi, contestandone l'evasione, ed applicando le relative sanzioni per il periodo compreso dal 2015 al 2019. e per l'effetto condannare l Controparte_11
presso la sede DI CALTANISSETTA, in persona del legale
[...] Controparte_12 rappresentante pro tempore al pagamento di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
CP Per l' «ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione dell'11-3-2020 (in tutto o, in subordine e senza recesso, in parte). Di conseguenza, rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Per Controparte_2 «Dichiarare nullo o comunque annullare, perché illegittimo, e/o revocare il Verbale di Accertamento e Notificazione n. 2019010998/DDL dell'11/03/2020, nonché il Verbale di Accertamento e Notificazione n.
2019010998/S01. in via subordinata Nella denegata ipotesi in cui venga condannata la al Pt_1 Parte_1 pagamento di quanto indicato nell'atto contestato o nella diversa somma stabilita dal Tribunale, limitare la responsabilità della alla somma che emergerà dall'esperenda istruttoria ed eventuale Controparte_2 CTU, ed in ogni caso all'importo massimo indicato nel Verbale di Accertamento e Notificazione n. 2019010998/S01 pari ad € 77.712,41. In ogni caso, con espressa riserva di agire nei confronti della
[...] per gli importi che eventualmente la e sarà tenuta a corrispondere, oltre Parte_1 CP_2 CP_2 che per i danni tutti cagionati. Con vittoria di spese».
Per la Controparte_7 «1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società concludente rispetto alla pretesa accertativa di cui al verbale unico accertamento e notificazione n. 2019010998/S02 per i motivi di cui alla parte I della presenta memoria e, per l'effetto, mandare assolta la società concludente da ogni avversaria pretesa;
-2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, nel merito: a) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010998/S02 dell'11.3.2020 per i motivi di cui alla parte II della presente memoria e, per l'effetto, mandare assolta la società concludente da ogni avversaria pretesa;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che la somma di 27.092,38 € come risultante dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010998/S02 dell'11.3.2020 non è dovuta per le ragioni di cui alla parte III della presente memoria e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla società concludente nella minore somma di
21.387,20 € ovvero in quella ancora minore che risulterà in corso di causa;
-3) ammettere l'istanza istruttoria come formulata alla parte IV della presente memoria. Con ogni più ampia riserva di deduzione, produzione ed istanza istruttoria da formularsi nei termini che sono previsti per legge e che saranno stabili nel presente giudizio».
Per LAURIA IMPIANTI S.R.L.: CP_ «In via preliminare Dichiarare decaduta dalla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento positivo dell'obbligo contributivo in capo a DAF e pertanto dichiarare inammissibile detta domanda riconvenzionale. In via istruttoria- Ammettere tutte le prove documentali e testimoniali dedotte, nonché l'interrogatorio libero del rappresentante legale della società IA Impianti, Sig. , sui capitoli di Testimone_1
2 prova sopra dedotti o su quelli ulteriormente deducendi anche a seguito dell'eventuale costituzione di parte. Nel merito- Dichiarare l'estraneità della società IA Impianti alla presente causa, avente ad oggetto l'impugnazione del verbale unico di accertamento n. 2019010998/DDL; E comunque, accertata l'infondatezza dei presupposti del verbale unico di accertamento impugnato n. 2019010998/DDL del 11.03.2020, nonché di tutti gli atti prodromici, conseguenti e annessi, - dichiarare i suddetti verbali nulli, annullabili, illegittimi ed infondati;
- dichiarare l'intero iter sanzionatorio nullo, annullabile, illegittimo, infondato. In via subordinata- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il UD ravvisasse una qualsiasi responsabilità in via sussidiaria e solidale in capo alla società IA Impianti, dichiarare quest'ultima obbligata in solido solo per una somma non superiore a € 34.272,23, come meglio evidenziato in narrativa;
- con riserva sin d'ora di agire per il regresso in relazione all'intera somma cui IA Impianti dovesse essere ritenuta debitrice in solido. In ogni caso. Con vittoria di onorari, spese ed oneri fiscali e previdenziali».
Per la “ limitata unipersonale”: Controparte_13
«in via preliminare- Dichiarare inammissibile per violazione dell'art. 418 c.p.c. la domanda riconvenzionale dell' di accertamento positivo dell'esistenza dei presupposti contributivi posti a fondamento CP_1 dell'impugnato verbale 2019010998 DDL, dichiarando altresì decaduta l' dalla stessa domanda. In via CP_1 istruttoria- Ammettere le prove documentali e testimoniali dedotte (capitoli da 1 a 6 nella parte in fatto (A)) nonché l'interrogatorio libero del rappresentante legale della società “D'Ambrosio Impianti”, Sig.
[...]
, sui capitoli di prova sopra dedotti o su quelli ulteriormente deducendi anche a seguito Parte_3 CP_ dell'eventuale costituzione di parte dell' Nel merito- Dichiarare l'estraneità della società “D'Ambrosio Impianti” alla presente causa, avente ad oggetto l'impugnazione del verbale unico di accertamento n. 2019010998/DDL. Accertata, in adesione a quanto richiesto da parte ricorrente “ , l'infondatezza Parte_1 dei presupposti del verbale unico di accertamento impugnato n. 2019010998/DDL del 11.03.2020 nonché di tutti gli atti prodromici, conseguenti e annessi, dichiarare i suddetti verbali e l'intero iter sanzionatorio nulli, annullabili, illegittimi ed infondati. Dichiarare, ove non accolta la domanda preliminare, comunque infondata la domanda avanzata in via riconvenzionale dall' per totale carenza istruttoria. In via subordinata- Nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui il UD ravvisasse una qualsiasi responsabilità in via sussidiaria e solidale in capo alla società “D'Ambrosio Impianti”, dichiarare quest'ultima obbligata in solido solo per una somma non superiore a € 16.699,09, come meglio evidenziato in narrativa. Con riserva sin d'ora di agire per il regresso in relazione all'intera somma che la “D'Ambrosio Impianti” dovesse versare quale responsabile solidale a qualunque titolo ed a qualsivoglia ente in relazione ai fatti di cui al verbale impugnato. In ogni caso con vittoria di onorari, spese ed oneri fiscali e previdenziali».
Per la CP_3
«In via principale - rigettare in toto le domande avanzate nei confronti dell'esponente, e per l'effetto mandare assolta da ogni pretesa nei suoi confronti avanzata;
In via subordinata - ridurre e rideterminare le CP_3 pretese nei confronti dell'esponente, espungendo le sanzioni applicate a parte ricorrente, per i motivi di cui in narrativa. IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a. e le successive occorrende»
Per la CP_5
« 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società concludente rispetto alla pretesa accertativa di cui al verbale unico accertamento e notificazione n. 2019010998/S02 per i motivi di cui alla parte I della presenta memoria e, per l'effetto, mandare assolta la società concludente da ogni avversaria pretesa;
-2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, nel merito: a) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010998/S02 dell'11.3.2020 per i motivi di cui alla parte II della presente memoria e, per l'effetto, mandare assolta la società concludente da ogni avversaria pretesa;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che la somma di 27.092,38 € come risultante dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010998/S02 dell'11.3.2020 non è dovuta per le ragioni di cui alla parte III della memoria del 26.2.2021 e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla società concludente nella minore somma di 21.387,20 € ovvero in quella ancora minore che risulterà in corso di causa;
3) ammettere l'istanza istruttoria come formulata alla parte IV della memoria del 26.2.2021. Con ogni più ampia riserva di deduzione, produzione ed istanza istruttoria da formularsi nei termini che sono previsti per legge e che saranno stabili nel presente giudizio.»
3 Ragioni della decisione
1. La , con ricorso depositato in data Parte_1
28/04/2020, ha impugnato il verbale di accertamento e notificazione n. 2019010998/DDL dell'11.03.2020 con cui l , in seguito ad una verifica ispettiva dell'11.09.2019, CP_10 ha contestato l'indebito utilizzo dell'istituto della trasferta e la violazione del principio del
“minimo contributivo” per effetto della riduzione della retribuzione ai fini contributivi per
“assenze ingiustificate”, assenze o permessi non retribuiti. Per tale ragione l CP_10 ha rideterminato gli obblighi contributivi per il periodo compreso dal 2015 al 2019, ha contestato l'evasione, ha proceduto al recupero degli sgravi e sono state applicate le sanzioni. Part Pertanto la società ha concluso per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe eccependo l'illegittimità della contestazione e della sanzione irrogata, la nullità della notifica con pec non risultante da indirizzo indicato nel registro (IPA) né in altro pubblico registro ad esso equiparato, la decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/81,
l'infondatezza nel merito e l'annullamento del verbale impugnato.
La società opponente ha inoltre spiegato di aver convenuto in giudizio anche le società indicate dall'Ente accertatore quali “obbligati solidali per contributi e premi assicurativi”.
In via istruttoria ha chiesto il libero interrogatorio dei lavoratori.
2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l' che ha resistito contestando i fatti ed ha insistito per l'accertamento CP_1 del diritto a riscuotere i contributi recuperati con il verbale n. 2019010998/DDL dell'11.03.2020 in quanto è stato accertato: a) l'illegittimo utilizzo ai fini contributivi dell'istituto della trasferta;
b) il mancato pagamento dei contributi sulle ore e le giornate di lavoro registrate nel LUL come assenze e permessi non retribuiti e non giustificati.
3. In data 25.02.2021 si è costituita la società Controparte_2 che ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi del tutto estranea alla gestione del personale dipendente della ricorrente.
Ha chiesto di dichiarare nullo o illegittimo il verbale unico di accertamento dell'11-3-
2020. Infatti ha contestato che alla stessa potesse essere attribuita una responsabilità ai sensi dell'art. 29 dlgs n. 276/03 stante la diversità dei servizi resi ad alcuni committenti in attività di cantiere. Non ha articolato richieste istruttorie.
4. In data 26.02.2021 si è costituita la , che ha eccepito il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva unitamente all'illegittimità del verbale unico di accertamento dell'11-3-2020, chiedendone l'annullamento per la tardività delle contestazioni e la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, oltre che per mancanza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della sanzione amministrativa, da cui comunque è escluso il coobbligato solidale ai sensi dell'art. 29 dlgs n. 276/03.
Ha rilevato che nel periodo oggetto dell'accertamento dell (dal 17.1.2019 al CP_1
31.7.2019) l'unico rapporto contrattuale intercorso tra le parti ha riguardato una semplice fornitura (rectius vendita) di materiali consistente in distinti ordini di tronchetti e staffaggi di tubazione necessari all'allacciamento delle c.d. U.T.A. (unità di trattamento aria – apparecchiatura per il trattamento dell'aria negli ambienti chiusi (ordine n. 098/19
4 del 17.1.2019 per il valore di € 79.000,00 oltre Iva, doc. 2, ordine n. 864/19 del
17.4.2019 per il valore di € 27.500,00 oltre Iva, doc. 3, ordine n. 1750B/19 del
26.7.2019 per il valore di € 14.000,00 oltre Iva, doc. 4).
Ha contestato la correttezza della quantificazione dei contributi oggetto del recupero ispettivo ed al riguardo ha richiesto accertamenti peritali.
5. Con memoria del 1° marzo 2021 si è costituita la LAURIA IMPIANTI CP_ S.R.L. Ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale azionata dall ed ha chiesto dichiararsi la propria estraneità alla causa e comunque l'insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 cit., o comunque la genericità delle contestazioni. Ha articolato richieste istruttorie con il libero interrogatorio del proprio legale rappresentante in merito alla notifica del verbale di accertamento oggetto di giudizio.
6. Con memoria del 1° marzo 2021 si è costituita anche la società “D'AMBROSIO
IMPIANTI”, che ha evidenziato di aver appreso del verbale solo per effetto della notifica del ricorso della DAF, pertanto ha eccepito la mancata notifica del verbale di CP_ accertamento da parte dell e/o dell , la carenza di qualsivoglia istanza CP_10 dell e dell nei confronti della “D'Ambrosio Impianti”, che osta ad una CP_1 CP_14 pronunzia con efficacia costitutiva di diritti di tali enti, ovvero di obblighi della società nei confronti degli stessi.
La società ha riferito che nel corso del 2018 ha stipulato un contratto di appalto con la “ per la realizzazione di impianti di varia natura per conto di un ente pubblico. Pt_1
L'appalto è stato regolarmente eseguito e, a conclusione dei lavori, sono state saldate le fatture con bonifici tracciabili, previa esibizione del DURC positivo. Alla “D'Ambrosio
Impianti”, con separato avviso n. 2019010998/S07 dell'11.03.2020, è stata contestata una responsabilità solidale in relazione al mancato versamento di contributi da parte della
“ ammontante ad € 16.699,90, al netto delle sanzioni per cui si è Parte_1 riservata di agire in altra sede. Ha pure eccepito che il signor , legale Parte_2 Part rappresentante della pur avendo dichiarato di comparire anche in proprio, non ha proposto alcuna domanda o conclusione nel giudizio, sicchè la sua presenza deve essere esclusa dalle parti del giudizio. CP_ Ha eccepito che l non si è limitato a contestare le difese della ricorrente, ma ha proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione dell'11-3-2020, pertanto è decaduto non avendo chiesto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418
c.p.c. Ha articolato prova orale con il libero interrogatorio del legale rappresentante e con testi sulla notifica del verbale di accertamento, oltre che sulla regolarità dell'esecuzione dell'appalto. Part
7. All'udienza di discussione dell'11.3.2021 su istanza del difensore della è stato disposto rinvio per la notifica alla essendo risultato erroneo l'indirizzo CP_9 di pec a cui è stata indirizzata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
5 Disposti rinvii per la verifica della instaurazione del contraddittorio nei confronti della e della che non si sono costituite in Controparte_15 CP_3 giudizio, in data 25.1.22 il procedimento è stato assegnato a nuovo UD per essere trattato cartolarmente il 19.9.2023, giusta ordinanza resa in pari data.
8. All'udienza del 19.09.2023 è comparsa in giudizio la società CP_5 che ha rappresentato che dall'1.09.2023 la e la si sono Controparte_7 CP_5 fuse mediante incorporazione della società nella società Controparte_7 CP_5
specificando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis c.c, la ha
[...] CP_5 assunto i diritti e gli obblighi della proseguendo in tutti i suoi Controparte_7 rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ivi incluso il presente giudizio, nel quale si è costituita facendo proprie le difese, le eccezioni, le domande e le conclusioni rassegnate dalla difesa di nonché la documentazione ivi allegata. Controparte_7
9. È seguita udienza in remoto in data 16.1.2024, in occasione della quale le difese della (ex , della e , della IA Impianti CP_5 CP_7 CP_2 CP_2 hanno insistito preliminarmente per il difetto di legittimazione passiva e comunque per l'insussistenza dei presupposti di una responsabilità in via solidale.
10. La notifica del ricorso alla società sebbene rinnovata su ordine del CP_9
UD non è andata a buon fine, per tale ragione, all'udienza del 28.09.2021, invitato a dedurre, l'Avv. Piazza per la DAF ha rappresentato di aver effettuato la notifica nei confronti della società alla PEC del suo liquidatore, con ricevuta di CP_9 accettazione perfezionata in data 2.9.2021, riservandosi di depositare la prova in un momento successivo. All'udienza del 2.7.2024 parte ricorrente ha chiarito di non avere effettivo interesse alla chiamata della CP_9
11. Disposti ulteriori differimenti per carico di ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 4 marzo 2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il UD definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
°°°°°
12. Schematizzato nelle sue dinamiche essenziali lo svolgimento del processo e sintetizzate le difese delle parti, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della nei cui confronti è stato ritualmente instaurato il contraddittorio. Infatti ha CP_8 ricevuto la notifica con pec (si veda la relata di avvenuta consegna del 27/05/2020, ore
18:38:01 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da ed indirizzato a Email_1 Email_2 depositata in data 9.3.2021 dalla ricorrente).
Per quanto concerne la Sigeico, nonostante la concessione del termine per il rinnovo della notifica con esito negativo (si veda la relata depositata dalla ricorrente in data 9.3.2021 in cui si dà atto che l'indirizzo di destinazione non è valido), la seconda notifica non ha avuto buon esito nei confronti della società e del liquidatore Per_1
6 che sono risultati essere irreperibili (si vedano le relate depositate il 2 ed il Per_2
3.9.2021 e la visura camerale depositata il 9.3.2021).
Al riguardo deve darsi atto che parte ricorrente non ha dimostrato di aver ritualmente notificato il ricorso al liquidatore della Sigeico sia con pec che con posta;
manca la prova della attribuibilità dell'indirizzo di pec al liquidatore della società, o Persona_3 dell'elezione di un domicilio digitale (sulla questione Sez. 3, Ordinanza n. 12958 del
11/05/2023). Nel caso di specie il è risultato essere irreperibile all'accesso del Per_1
Pubblico Ufficiale e manca la prova delle formalità di cui all'art. 149 c.p.c. In tema di notificazione a mezzo posta, «la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego» (Cass. Sez. L.,
29/10/2020, n. 23921).
Dunque il ricorso è inammissibile nei confronti della Sigeico e tanto esime dall'esame Part della rinuncia all'azione nei confronti della suddetta società da parte della Part CP_ 13. La ha ritenuto di convenire in giudizio oltre all le società nei CP_ confronti delle quali l e l hanno ritenuto sussistere una responsabilità CP_10 solidale ai sensi dell'art. 29 dlgs n. 276/2003. Tali società sono la Controparte_2
la LAURIA IMPIANTI S.R.L., la “D'AMBROSIO IMPIANTI”, la che si
[...] CP_5
è fusa con la chiamata in giudizio. Controparte_16 Part Tuttavia nei confronti delle suddette società la non ha proposto domande, né sono CP_ state proposte dall' . L'ente ha insistito per l'accertamento degli obblighi contributivi Part della nei termini indicati nel verbale di accertamento e notificazione n.
2019010998/DDL del 11.03.2020 limitandosi ad evidenziare di aver notificato separatamente i verbali di accertamento e contestazione per ciascuna delle società ritenute come coobligate e destinatarie di separati e distinti verbali con la specifica degli importi richiesti per la parte di competenza. CP_
Le conclusioni formulate dall non hanno comportato un mutamento del petitum o della causa petendi, né hanno introdotto nuovi elementi di fatto o di diritto, sicchè non era necessario proporre alcuna domanda riconvenzionale (sulla questione Cass. Sez. 2,
21/03/2019, n. 8048, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025 e con riferimento
7 alla necessità per l'ente di proporre la domanda riconvenzionale v. Cass. Sez. L.,
22/07/2008, n. 2017). Infatti «La richiesta in via subordinata da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo di una somma minore di quella originaria con l'invocazione di una diversa normativa di riferimento ma senza mutamento della
"causa petendi" non comporta - con riguardo alla semplice modifica della normativa invocata - un inammissibile mutamento della domanda originaria ne' costituisce - con riguardo alla riduzione del "petitum" - una domanda riconvenzionale.(Nella specie l CP_1 aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una casa di cura per omissioni contributive quantificate con riferimento all'inquadramento dell'attività della società debitrice nel settore del commercio;
nel giudizio di opposizione, a seguito delle eccezioni dell'opponente in ordine alla natura industriale della propria attività,
l , pur insistendo nella originaria richiesta, aveva comunque chiesto, in via Pt_4 subordinata, il pagamento della minor somma corrispondente ai contributi dovuti dalle imprese industriali, rimettendo al giudice la determinazione della natura dell'impresa e del conseguente importo dei contributi dovuti;
il giudice di merito aveva qualificato tale domanda subordinata come nuova ed aveva aggiunto che essa poteva essere ritualmente proposta soltanto come domanda riconvenzionale, soggetta nel rito del lavoro all'art.
418 cod.proc.civ.; la S.C. ha cassato la relativa decisione sottolineando che l non Pt_4 aveva modificato se non in termini quantitativi la richiesta formulata con il decreto ingiuntivo per "omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contributivi" senza alcuno esplicito e specifico richiamo in fatto alla natura commerciale o industriale dell'impresa debitrice)». (Cass. Sez. L., 09/02/1999, n. 1104) CP_ Per concludere, in ragione del tenore delle difese dell e delle domande proposte dall'ente, non era necessario proporre una domanda riconvenzionale e/o chiedere il differimento ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Pertanto sotto tale profilo l'eccezione proposta non è fondata.
14. Le società menzionate nel verbale di accertamento n. 2019010998/DDL del
11.03.2020 quali soggetti obbligati in via solidale ai sensi dell'art. 29 dlgs n. 276/2003 hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Ad avviso di questo giudicante la questione è ancor più radicale, perché a ben vedere non si pone una questione di carenza della legittimazione passiva che presuppone pur sempre Part la proposizione di una domanda, infatti la si è limitata a notificare il ricorso senza proporre alcuna domanda nei confronti delle società convenute.
Per tali ragioni il ricorso è insanabilmente nullo.
Dispone l'art. 164, co. 4 e 5, c.p.c. «La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione».
8 Ma come detto nel caso di specie non si pone questione di indeterminatezza della domanda o della cosa oggetto della domanda o dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, ma il problema è costituito dalla sua radicale carenza. Ad avviso di questo Giudicante l'assenza di una domanda non permette alcuna integrazione a motivo del divieto di nuove domande e di introduzione nel giudizio di nuovi temi di indagine.
Nel rito del lavoro tale divieto ha il suo fondamento «nella disciplina degli atti introduttivi del giudizio, fondata su esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo ed all'attuazione dei principi di immediatezza e concentrazione, al fine di consentire (alle parti ed al giudice) la costruzione (tendenzialmente irreversibile) del quadro della controversia e del corrispondente progetto istruttorio» (sulla questione
Cass. Sez. L., 25/06/2008, n. 17300, Sez. L, Sentenza n. 17457 del 27/07/2009).
Dunque il ricorso è nullo con riferimento alle resistenti Controparte_2
LAURIA IMPIANTI S.R.L., “D'AMBROSIO IMPIANTI”, e CP_5 Controparte_8
Le ragioni dell'accoglimento dei rilievi sollevati delle difese delle società
[...]
LAURIA IMPIANTI S.R.L., “D'AMBROSIO IMPIANTI”, CP_2 CP_5 assorbono, ai fini del decidere, le restanti eccezioni da queste proposte. Part 15. Quanto sopra delimita la cognizione del UD alle questioni poste dalla relativamente alla legittimità del verbale di accertamento n. 2019010998/DDL del
11.03.2020 ovvero:
1. l'inesistenza giuridica della notificazione, utilizzo e-mail non presente in nessun pubblico registro;
2. la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 14 della Legge 689/1981;
3. la carente motivazione o carente istruttoria.
I rilievi contenuti nel ricorso di cui ai punti 1 e 2 sono infondati.
16. La ricezione dell'atto, dimostra il raggiungimento dello scopo cui l'attività notificatoria è preordinata. Sulla questione ex plurimis «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)» (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).
17. Quanto alla violazione dell'art. 14 l. 689/81, anche a voler considerare la disposizione contenuta nell'art. 13 dlvo n. 124/2004, la decadenza è sempre riferita alla contestazione delle violazioni amministrative e non alla contestazione delle omissioni contributive che sono soggette al diverso regime della prescrizione.
18. Sul vizio di motivazione del verbale di accertamento o di infondatezza delle contestazioni occorrono alcune precisazioni in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
9 L'atto di accertamento amministrativo di un Istituto previdenziale, relativo a contributi o premi non versati, è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto è soggetto alla disciplina generale degli atti amministrativi contenuti nella legge n.
241/1990. Tale atto essere motivato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi - in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa, anche nella eventuale fase di immediata impugnazione dell'atto. (Sez. L, Sentenza
n. 22724 del 04/10/2013)
Tuttavia non è il verbale ispettivo ad essere fonte dell'obbligazione contributiva, sicchè la domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, come nel presente giudizio, non può risolversi in un sindacato di legittimità del verbale, che a tal fine è ininfluente.
«Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori». (Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).
Infatti l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto CP_1 con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria
(Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010). Part Ma l'attività ispettiva di cui è stata destinataria la riguarda la legittima percezione degli sgravi contributivi per il periodo dall'1/02/2015 al 31/07/2019. CP_ Part Poiché la pretesa dell deriva dalla contestazione del diritto della a godere degli sgravi («In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata», Sez. L,
Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018, Rv. 646802 - 01) l'onere della prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi grava sulla società datore di lavoro.
19. Si evidenzia pure che l'attività di accertamento degli Ispettori è consistita nella acquisizione della documentazione aziendale e/o di informazioni e si può concludere che il verbale impugnato non ha valore probatorio in senso stretto. I documenti esaminati sono stati il Libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del
10 rapporto di lavoro, le comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, i contratti di lavoro stipulati con i dipendenti, i contratti di appalto, subappalto, infine la delega al professionista o all'associazione di categoria, ex art.40, comma 1, L. n.
133/2008. Sotto tale profilo il materiale acquisito è liberamente apprezzabile dal UD nel senso che il materiale raccolto dal verbalizzante debba essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.
20. Con il verbale di accertamento n. 2019010998/DDL del 11/03/2020 gli CP_ Ispettori dell' hanno contestato l'indebito impiego dell'istituto della trasferta in quanto: «Nel caso di specie, invece, fin dall'esordio del rapporto di lavoro, si conosce con esattezza il luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa, in ragione dei contratti di appalto in essere, e, conseguentemente, tutta la retribuzione qualificata come "indennità di trasferta" non può essere tale, venendo meno ai requisiti di occasionalità prima indicati, e costituendo, quindi, integralmente, imponibile contributivo.».
Gli Ispettori sono partiti dal presupposto che l'istituto della trasferta si applica allo spostamento temporaneo del lavoratore verso una località diversa rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività. Hanno poi evidenziato che le caratteristiche della trasferta sono la diversità del luogo di lavoro e l'occasionalità: la diversità del luogo della prestazione lavorativa va apprezzata in riferimento a quanto stabilito dalle parti nella lettera d'assunzione o nel contratto.
Si legge nel verbale di accertamento che «tutta la retribuzione qualificata come
“indennità di trasferta” non può essere tale, venendo meno i requisiti di occasionalità e temporaneità prima indicati, e costituendo, quindi, integralmente, imponibile contributivo. In altri termini, l'utilizzo sistematico dell , non è stato, difatti, Pt_4 accompagnato da alcun riscontro di una variazione temporanea del luogo di lavoro e dal carattere occasionale e temporaneo degli spostamenti. Diversamente, dalle dichiarazioni assunte emerge che l'attività esterna viene svolta con i caratteri di abitualità e prevalenza, e l'indennità erogata costituisce, invece, una mera maggiorazione retributiva, che viene qualificata come trasferta al solo fine di erodere l'imponibile contributivo.
Si evidenzia, infatti, che:
1) La società NON ha un'officina situata all'interno del territorio di Gela, e, conseguentemente, nessuna attività lavorativa può essere ipotizzata presso tale territorio;
2) La società stipula i contratti di appalto, ed in relazione alla commessa ricevuta assume
i dipendenti necessari, direttamente all'uopo, che cessano la loro attività lavorativa alla chiusura del lavoro affidato;
3) I lavoratori vengono direttamente assegnati presso la sede individuata nel contratto di appalto.
11 Ciò significa che, fin dall'origine del rapporto di lavoro, il dipendente è a conoscenza del luogo in cui andrà a svolgere la propria attività lavorativa, e, quindi, in tali ipotesi nessuna somma può essere qualificata come “indennità di trasferta”; diversamente essa costituisce, a pieno titolo, componente fissa della retribuzione, e come tale, imponibile contributivo nella sua interezza. Ne' la società ha prodotto documentazione utile a giustificare che le somme corrisposte possano essere qualificate come indennità di trasferta e come tali essere sottoposti alle esenzioni che la legge prevede per tale istituto.
Ulteriormente, la società assoggetta a contribuzione, per alcuni dipendenti, ed in alcune circostanze, SOLO il 50% delle somme indicate nel LUL a titolo di indennità di trasferta, applicando il cosiddetto fenomeno del “trasfertismo”. L'interpretazione fornita dalla società all'Istituto in esame è erronea e NON può essere condivisa dagli scriventi».
21. Ad avviso di questo giudicante i parametri impiegati dagli Ispettori nell'esame dei rapporti di lavoro e nell'assoggettamento a contribuzione dell'indennità di trasferta non sono condivisibili da un punto di vista teorico.
La non coincidenza tra sede di lavoro e luogo di esecuzione della prestazione lavorativa può dar luogo agli istituti della trasferta e del trasfertista, del distacco.
La trasferta si qualifica per la modifica del luogo di lavoro in termini di provvisorietà al contrario del trasferimento. In tali casi l'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratta all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni, fra cui quella dell'indennità di trasferta (Cass. sez. U, Sentenza n. 3291 del 03/06/1985).
L'articolo 51 del dpr n. 917/1986 e succ. modif. definisce al primo comma cosa debba intendersi come reddito da lavoro dipendente assoggettabile ad imposizione fiscale e nel farlo recepisce una nozione omnicomprensiva della retribuzione, ovvero tutto ciò che viene percepito per effetto dell'attività lavorativa dipendente costituisce reddito da lavoro assoggettabile ad imposizione fiscale.
Infatti costituiscono deroghe a tale regola generale le disposizioni oggetto dei successivi commi, che, costituendo deroghe ed eccezioni, sono oggetto di interpretazione restrittiva ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.
Tra le diverse fattispecie di deroga sono contemplate al 5° comma l'indennità di trasferta ed al 6° comma le indennità riconosciute ai trasfertisti.
Dispone l'art. 51 cit.:
«
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le
12 somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (B).
2. Non concorrono a formare il reddito: … omissis…
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire
150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio
e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito (D).
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonchè le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione».
L'art. 51 precisa quando la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa giustifichi il riconoscimento della trasferta e cioè che la prestazione sia effettuata nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro. Deve dunque escludersi la trasferta quando non vi è la scissione tra la sede lavorativa ed il luogo di espletamento del lavoro (Sez. L, Ordinanza n. 14380 del 08/07/2020).
L'indennità di trasferta compensa il lavoratore per i disagi che derivano dall'espletamento del lavoro in un luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure
Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità
13 dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli).
Gli ispettori hanno recepito una nozione restrittiva di abitualità che a ben vedere non ha alcun aggancio normativo e limita, senza che di tanto vi sia traccia nelle disposizioni che regolano l'istituto, la funzione riparatoria o risarcitoria del disagio che il lavoratore sopporta per effetto della dissociazione tra sede di lavoro e luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Deve darsi atto come l'art. 51 cit. ponga come presupposto dell'istituto che la prestazione lavorativa sia eseguita al di fuori del territorio comunale della sede di lavoro. È esperienza comune che il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa comporti per il lavoratore, oltre ad eventuali spese di vitto ed alloggio, maggiori disagi personali dovendo anche riorganizzare e ridefinire la propria routine quotidiana. Il limite a questa forma di ristoro di regola è economico e superato lo stesso, nei termini chiariti normativamente, l'indennità di trasferta viene qualificata come retribuzione imponibile.
Pure la Suprema Corte ha chiarito che «In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” – presente sia nell'art. 11 l. n. 467 del 1984, sia nel vigente art. 51, comma
6, d.P.R. n. 917 del 1986 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 314 del 1997) – deve essere intesa nel senso che
l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni». (Sez. U, Sentenza n. 27093 del 15/11/2017, conf. Sez. 5, Ordinanza
n. 2424 del 29/01/2019).
Il distacco, invece, consiste in una modifica del modo di esecuzione dell'obbligazione principale della prestazione di opera che lega il lavoratore al datore di lavoro distaccante, che comporta la temporanea applicazione del lavoratore al servizio di un terzo (v. Sez. L,
Sentenza n. 5868 del 12/11/1979).
Infine, sono trasfertisti quei lavoratori che sono tenuti a prestare un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità e tale può essere considerata l'attività lavorativa prestata nei cantieri. Ma deve aggiungersi come nell'attività lavorativa del trasfertista sia connaturato l'aspetto della durata della prestazione lavorativa visto che la stessa richiede la continua mobilità. Quindi tale aspetto ed il conseguente regime fiscale devono essere
14 esclusi nelle ipotesi in cui il lavoratore sia assunto per uno specifico cantiere o appalto, che una volta concluso comporti anche la risoluzione del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto i presupposti per il riconoscimento dei trattamenti previsti dall'art. 51 dpr n. 917/1986, commi V o VI, che è stato oggetto di interpretazione autentica con l'art.
7-quinquies, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 quando si verificano le seguenti condizioni:
«a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».
Si è poi precisato al comma 2, che «Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui del Testo Unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui del medesimo art.
51, comma 5» (Cass, SU, sent. n. 27093 del 15.11.2017, da ultimo Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 21410 del 14/08/2019, e Sez. L, Ordinanza n. 12648 del 13/05/2019)
Ad avviso di questo giudicante nella concreta dinamica dei rapporti aziendali la distinzione di una fattispecie, piuttosto che un'altra, può essere molto difficile. In ogni caso, la qualificazione non può prescindere dai parametri utilizzati dal legislatore: determinazioni delle parti, natura della prestazione lavorativa e riconoscimento di una indennità per lo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi in modo fisso per i trasfertisti. Per il legislatore la mancanza anche di un solo parametro qualifica le indennità riconosciute per lo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi come indennità di trasferta da assoggettare al regime fiscale di cui all'art. 51, comma V, dpr n. 917/1986.
La circostanza che fosse prevedibile l'esecuzione della prestazione lavorativa in luoghi differenti a ben vedere o che l'assunzione del lavoratore sia stata finalizzata ad un cantiere sito in località differente dalla sede della società è un dato generico, in quanto scopo della disciplina sulla trasferta o sul trasfertismo è garantire che le maggiorazioni della retribuzione per il mutamento della sede di lavoro a tal fine riconosciute mantengano la loro funzione di ristoro della maggiore onerosità della prestazione lavorativa. Part 22. Nel caso di specie la nulla avrebbe dovuto dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi per poter beneficiare del diritto agli sgravi.
15 Sul punto il ricorso è assolutamente carente sia a livello assertivo che probatorio.
La società si è limitata a dolere del fatto, con ciò travisando il senso della contestazione in sede ispettiva, che i 102 lavoratori in trasferta non sono stati sentiti a conferma dell'effettività del luogo di lavoro.
La società si è limitata a produrre una serie di documenti senza alcun chiarimento circa la conducenza degli stessi alla dimostrazione del corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, né è stata chiarita la diversità di regime per alcuni lavoratori rispetto che ad altri che sono stati considerati come trasfertisti.
Né ha giovato alla piana individuazione dei termini del contendere l'estensione del giudizio a soggetti terzi nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda.
Anche se i criteri a cui si sono attenuti gli Ispettori non sono condivisibili o corretti, rimane il dato evidenziato nel verbale che lavoratori assunti per uno specifico cantiere e poi licenziati alla sua conclusione hanno beneficiato dell'indennità di trasferta.
Obiettivamente non c'è alcuna dicotomia tra sede ordinaria di lavoro e luogo di esecuzione della prestazione, quindi deve escludersi la trasferta quando l'assunzione è finalizzata all'esecuzione di uno specifico cantiere alla cui ultimazione il dipendente viene licenziato. Per tali rapporti obiettivamente non v'è in radice la modifica temporanea del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa che è il presupposto ontologico della trasferta.
In caso di appalto solitamente la prestazione lavorativa viene resa in luogo diverso dalla sede di lavoro ed il disagio dei lavoratori derivante dal continuo spostamento è inevitabile rispetto a chi presta l'attività lavorativa sempre nell'ambito del territorio comunale.
Ma come detto la società ricorrente ha omesso qualsiasi indicazione circa la corretta applicazione della trasferta o del particolare regime del trasfertismo e/o la sussistenza dei presupposti applicativi.
In mancanza di tali indicazioni e del corretto adempimento degli obblighi contributivi deve ritenersi corretto il recupero dei contributi ed il disconoscimento degli sgravi, dovendosi far riferimento alle risultanze contenute nel verbale ispettivo circa l'assunzione dei lavoratori per l'esecuzione di uno specifico cantiere. Part 23. La ha motivato l'illegittimità delle differenze contributive per elusione del minimale contributivo attraverso il ricorso permessi non retribuiti, con la non corretta lettura del ccnl e la genericità della contestazione.
Ai sensi dell'art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989, conv. con modif. in l. n. «
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
16 La giurisprudenza univoca della Suprema Corte applicando l'art. 1, cit., ha sempre affermato il principio per cui l'obbligazione contributiva deve essere commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), questa «è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa» (Sez. L,
Ordinanza n. 13650 del 21/05/2019).
«La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro» (Sez. L, Sentenza n. 15120 del
03/06/2019, in merito a fattispecie di sospensione per forza maggiore Sez. L, Sentenza
n. 4676 del 22/02/2021).
«In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del
1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo». (Sez. 6 L,
Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021)
Non c'è prova che i periodi ricadenti nei permessi non retribuiti o nelle assenze non Part giustificate o non retribuite di cui hanno goduto i dipendenti della siano sussumibili nelle fattispecie contemplate da norme o dai contratti collettivi, quindi anche tali periodi devono essere valutati nella determinazione della retribuzione rilevante nella definizione della base imponibile per la determinazione dei contributi.
Le contestazioni del verbale ispettivo alla DAF sono fondate anche per quanto concerne la decurtazione dalla base imponibile ai fini contributivi dei periodi non lavorati per assenze non giustificate. Part 24. Le omissioni contributive contestate alla con il verbale di accertamento n.
2019010998/DDL dell'11/03/2020 per il periodo dal 1°/02/2015 al 31/07/2019 ed il conseguente disconoscimento del diritto a beneficiare degli sgravi contributivi previsti, hanno avuto positivo riscontro in giudizio sia con riferimento all'indebito utilizzo dell'indennità di trasferta che del cosiddetto trasfertismo, nonché con riferimento all'applicazione del cd minimale contributivo per i periodi per cui sono stati concessi permessi non retribuiti, o non sono state assoggettate a contribuzione assenze
17 ingiustificate o assenza non retribuite. Nel verbale impugnato si da atto che l'indagine si è avvalsa di documenti formati dalla stessa società quali i contratti di assunzione e licenziamento, oltre che dei contratti di appalto e del Libro unico del lavoro e dunque il verbale sotto tale profilo, considerata la documentazione prodotta è idoneo a fondare il convincimento del UD .
L'importo dei contributi evasi e delle sanzioni comminate sono stati specificati per periodo e lavoratore, come si evince dai prospetti di regolarizzazione contributiva allegati al verbale e dal riepilogo di contributi e sanzioni.
Per concludere è priva di fondamento anche l'ulteriore eccezione di genericità del verbale quanto alla determinazione dei contributi evasi e delle sanzioni. Part 25. Le spese di lite seguono la soccombenza della nei confronti dei resistenti CP_ che si sono costituiti in giudizio: LAURIA IMPIANTI Controparte_2
S.R.L., “D'AMBROSIO IMPIANTI” s.r.l., CP_5
Stante il valore, che differisce per ciascuno dei resistenti, ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi per ciascuno dei resistenti devono essere determinati applicate le tariffe per il 5° scaglione del DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con CP_ DM n. 147 del 13.8.2022 per l nonché del 3° scaglione per e per CP_5
LAURIA IMPIANTI S.R.L., del 4° scaglione per “D'AMBROSIO IMPIANTI” s.r.l., del 5° scaglione per tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: Controparte_2 studio della controversia e proposizione del ricorso, fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti della CP_9
Dichiara la nullità del ricorso con riferimento alle resistenti Controparte_2
LAURIA IMPIANTI s.r.l., “D'AMBROSIO IMPIANTI” s.r.l., e CP_5 CP_8
[...]
Condanna la alla refusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dai resistenti che vengono liquidate nella somma di € 8200 per l € CP_1
1864,00 per la e la LAURIA IMPIANTI s.r.l., € 4038,00 per la CP_5
“D'AMBROSIO IMPIANTI” s.r.l., € 4200 per la oltre CU Controparte_2 versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Nulla per le spese di giudizio nei confronti della e della Controparte_8 CP_9
Caltanissetta, 28 aprile 2025
Il UD Angela Latorre
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