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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3415 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Somministrazione”, e vertente
TRA
“ (C.F./P.IVA , con sede in Aversa Parte_1 P.IVA_1
(CE) alla via Giotto, 87, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
, presso lo studio dell'Avv. Fabio ROSELLI (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
E
(P.IVA ), quale Concessionario del servizio CP_2 P.IVA_2 riscossione tributi ed entrate patrimoniali del in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., con sede in MO VA (Na) alla Piazza Cirillo, 3, elettivamente domiciliata in Caivano alla via Gramsci, 35, presso lo studio dell'avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ) in persona del Commissario Controparte_3 P.IVA_3
Prefettizio legale rappresentante p.t., dott.ssa , c.f. Controparte_4
, rapp.to e difeso dall'AVV. GIUSEPPE NERONE (c.f. P.IVA_3
), in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed unito C.F._2 al presente, tutti elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico
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CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo notificato da CP_2
quale ente concessionario della riscossione coattiva, per conto del
[...] [...]
, ente impositore, n. 2023/1316 del 10.10.2023 CP_3
, con il quale intimava il pagamento della somma totale di € 10.558,48, a fronte di un presunto omesso versamento di alcune fatture relative ai consumi idrici per gli anni 2018/2019/2020/2021.
A sostegno dell'opposizione, l'istante eccepiva: 1) la prescrizione biennale del diritto di credito vantato ai sensi della legge n. 205/2017 e dell'art. 2934 c.c. stante la mancanza di atti interruttivi antecedenti al sollecito del 19 giugno 2023:
1) n. 20192103351 del 30.06.2020 di € 2.726,28 – – periodo Parte_2 dal 01.01.2018 al 31.12.2019; 2) n. 20191103392 del 25.09.2019 di € 1.672,36 –
– periodo dal 01.12.2018 al 30.04.2019; 3) n. 20201106137 del Pt_3
23.02.2021 di € 4.115,18 – –periodo dal 01.01.2020 al Parte_2
31.12.2020; 4) n. 20211103243 del 29.10.2021 di € 2.035,91 - Parte_2
- periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021; 2) che sia le fatture del 30.06.2020 e del 23.02.2021, nonché il sollecito e l'avviso di accertamento, presentano degli evidenti vizi di forma presentavano degli evidenti vizi di forma perché non contenevano le prescrizioni dettate dalle delibere RA in materia;
3) la non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati a quelli effettivi imputabili al ricorrente sotto un duplice profilo: - il primo, attinente all'ammontare degli importi da pagare per le diverse voci di spesa, così come indicate all'interno di ogni singola fattura del sollecito impugnato;
il secondo, relativo all'impossibilità di imputare le somme risultanti dalle fatture indicate nel sollecito impugnato al ricorrente, atteso che le stesse non erano mai state ritualmente notificate a quest'ultimo, il quale ne era venuto a conoscenza solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti;
4) che i consumi posti alla base della pretesa creditoria azionata con il sollecito de qua, risultavano erroneamente fatturati e, comunque, non corrispondenti all'effettiva fornitura erogata all'utente
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anche perché provenienti da un contatore malfunzionante, sul quale era stata omessa qualsivoglia verifica periodica;
5) l'inesistenza del servizio di depurazione delle acque e la mancata indicazione dei criteri di determinazione delle somme indicate in fattura in relazione a tale voce e la conseguente impossibilità di verificare l'esistenza e la corretta applicazione delle tariffe eventualmente applicate.
Concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto
A), l'inesigibilità del credito di € 10.558,48, cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/1316, per totale assenza di prova di consegna e notifica di tutte le fatture e/o di atti prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), in ogni caso, non dovuta la somma di euro 10.558,48, stante l'assenza di prova dell'esistenza della pretesa creditoria;
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B), che il credito di € 6.841,46, portato in dettaglio dalle fatture n. 20192103351 del
30.06.2020 e n. 20201106137 del 23.02.2021, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di
Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte,
l'irregolarità formale dell'avviso di accertamento, del sollecito, nonchè delle fatture in esso riportate per violazione dell'art. 3 c. 1 e 2 della Delibera RA
17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della
Delibera RA 21.12.2021 - 610/2021/R/IDR e, per l'effetto, disporne
l'annullamento integrale con storno della posizione debitoria;
sempre in via principale, ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C),
l'illegittimità del credito portato dalle fatture, perché riferibile a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi, nonché provenienti da un contatore su cui sia stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendo l'integrale storno e condannando l'Ente all'emissione delle fatture in base ai consumi reali ove provati;
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D.I), che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna fattura;
accertare e
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dichiarare, per le ragioni esposte al capo D.II), l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne
l'annullamento e/o lo storno;
accertare e dichiarare che i resistenti, per quanto di ragione, non hanno diritto a procedere ad azione esecutiva in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda. annullare l'avviso di accertamento esecutivo e tutti gli atti sottesi allo stesso”.
In data 6 giugno 2024 si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Eccepiva l'ente impositore l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché il termine biennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi ed era rimasto sospeso per 542 giorni ex art. 68 del DL 18/2020 (c.d. Decreto cura
Italia); altresì l'applicabilità della prescrizione quinquennale per i consumi anteriori al 1.1.2020; ancora l'infondatezza delle eccezioni di errato calcolo dei consumi, malfunzionamento del contatore e assenza del servizio di depurazione, genericamente formulate e non provate.
Con comparsa depositata in data 4.09.2024 si è costituita la Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione notificata il
18.4.2024 per decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art.1 comma 792
L.160/2019 rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il
4.11.2023, altresì rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai rilievi di parte opponente riguardanti l'esistenza, la quantificazione delle somme, la notifica delle fatture, il servizio di depurazione e la prescrizione di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Deduceva, ancora, il concessionario che la prescrizione biennale in vigore per le fatture successive all'1/1/2020 non opererebbe per la Fattura 20191103392 del
25/9/2019 (periodo dal 1/12/2018 al 30/4/2019) per le quali si applicherebbe la prescrizione quinquennale, mentre non risulta decorso il termine biennale
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debitamente interrotto dal sollecito di prescrizione della Fattura 20201106137 del
23/2/2021 e Fattura 20211103243 del 29/10/2021. Infine, la convenuta eccepiva l'infondatezza delle doglianze relativa alla erroneità dei Controparte_2 consumi, del malfunzionamento del contatore e del servizio di depurazione generiche prive di qualsivoglia specificità e la inammissibilità delle contestazioni avverse data la loro attinenza a questioni relative a vizi formali dell'atto, esperibili solo attraverso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Sulla base di tali argomentazioni, la formulava le seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via principale -Dichiarare la domanda inammissibile per tardività e/o per omessa impugnazione nei termini dell'atto presupposto all'avviso di accertamento. In subordine -Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
-Rigettare la domanda di inesigibilità dell'intero credito per mancata notifica degli atti prodromici -Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione la prescrizione quinquennale per le fatture emesse prima dell'1/1/2020 e biennale per quelle contenute nell'accertamento impugnato -Rigettare la domanda di irregolarità nel funzionamento del contatore e relativa alle misurazione dei consumi riportate nelle tariffe in quanto infondata e non provata -Rigettare la domanda per il servizio di depurazione per inesistenza del servizio e sulla irregolarità delle tariffe”.
In via del tutto preliminare, in punto di qualificazione della domanda attorea, va precisato che essa ha ad oggetto l'opposizione spiegata da parte istante avverso un avviso di accertamento c.d. autoesecutivo emesso dal concessionario per la riscossine delle entrate patrimoniali di un ente locale, ai sensi dell'art. 1, comma
792, L. 160/2019.
In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lett. A, L. 160/2019, il quale fa espresso rimando all'art. 32, D.Lgs. 150/2011, la controversia de qua va, dunque, trattata col rito ordinario di cognizione e può essere intesa quale azione di accertamento negativo del credito azionato da controparte nei confronti della odierna attrice secondo le modalità innanzi indicate.
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Pertanto, l'opposizione proposta è certamente tempestiva, poiché, in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. 150/2011 al disposto dell'art. 3, R.D. 639/1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava un termine impugnatorio di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione, con conseguente infondatezza della relativa eccezione sollevata dalla in tal senso. Controparte_2
Ed infatti, secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della
Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d.
14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006;
Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale,
l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante
l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione.” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D. lgs n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Al riguardo, in tema di riscossione, si è affermato che l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile 1910, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione,
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l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato: la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. è dunque limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento ai dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., n. 9989/2016, Cass.,
n. 22792/2011).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle seguenti considerazioni.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente si osserva che la
Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di
Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, recita testualmente: “[…]nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo (v. tra le tante LI RA
n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n.
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311/2019). Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera RA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”
In realtà le disposizioni sopra richiamate non appaiono di facile interpretazione con riferimento, evidentemente, non alla durata del termine, certamente, biennale di prescrizione del diritto al corrispettivo per i consumi (anche) idrici, ma quanto alla decorrenza di tale termine.
Nella legge sopra indicati, infatti è previsto solo il termine della data della fatturazione ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti.
In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal
02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <
2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni".
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Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. Sentenza n.
818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n.
23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo questa seconda interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera
RA 547/2019 secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente".
La regolazione vigente in materia richiamata da RA e assunta anche sul piano civilistico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve,
è rappresentata dalla delibera RA 655/2017 ed in particolare dall'allegato
RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per l'emissione della fattura" che il successivo articolo 67 individua in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi" non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
Sul punto vale la pena rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e
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non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte.
Con l'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di
Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un del circondario. CP_3
In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi".
E' evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto
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termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice
Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020 ha colto l'occasione per precisare che
“La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi
45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”.( Cfr
Tar Lombardia 1442/2021).
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio
2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in
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tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. È noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa
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primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi
(afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo
2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della
Legge n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture
(successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Tuttavia, l'RA con la Delibera del 17 dicembre 2019 - all'art. CP_5
2 co. 3 ha specificato che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio
2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto.
Chiarito quanto premesso, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera RA del 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
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a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da
101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Ebbene, il ricorrente, in particolare, ha eccepito la prescrizione del credito indicato nelle fatture - riportate nell'avviso di accertamento n. 20192103351 di €
2.726,28, emessa in data 30.06.2020, riferita al periodo 01.01.2018 –
31.12.2019 e n. 20201106137 di € 4.115,18, emessa in data 23.02.2021, riferita al periodo 01.01.2020 – 31.12.2020.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerando che le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la data di notifica del sollecito di pagamento (19.6.2023) né tantomeno la prova della sola spedizione delle due fatture indicate deve ritenersi prescritto il credito di cui alla fattura n n. 20192103351 di € 2.726,28, emessa in data 30.06.2020 (relativa ai consumi riferiti al periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019) , atteso l'avvenuto decorso di un periodo di oltre due anni dalla scadenza del termine per la fatturazione dei consumi considerati ed anche dalla data di scadenza indicata nella medesima fattura e sino alla notifica del sollecito di pagamento. Con riferimento alla fattura n. 20201106137 di € 4.115,18, emessa in data 23.02.2021 (relativa ai consumi del periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020) il credito per i consumi idrici relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi ugualmente prescritto poichè la notifica del sollecito di pagamento del 19.6.2023 non ha infatti impedito il maturarsi della prescrizione anche per l'ultimo bimestre novembre/dicembre rispetto al quale il termine per la fatturazione deve collocarsi al 15.2.2021 (45 giorni dopo la scadenza del periodo di riferimento).
A riguardo, deve ritenersi infondata l'eccezione di sospensione del termine di prescrizione sollevata dal ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. Controparte_3
159/2015 richiamato dall'art. 68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia) nonché dell'art. 4 del D.L. n. 48/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione).
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Come efficacemente osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale
“l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma
792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Si tratta, quindi, di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. Durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19” sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “Cura Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015.
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie
e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti 1/2021 (Decreto Sostegni) sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodoimpositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
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159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. Ora, nella fattispecie in esame non si è in presenza di un accertamento “esecutivo” ex art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019, bensì di un mero sollecito di pagamento, suscettibile di divenire titolo esecutivo solo in caso di mancato spontaneo adempimento. E' infatti noto che la intimazione di pagamento, come la cartella esattoriale e l'avviso di mora, non sono atti esecutivi, ma atti prodromici antecedenti alla fase esecutiva, nel senso che, come esplicitato anche nell'avviso in atti, non ottemperando al pagamento nei termini indicati, si procederà alla successiva adozione delle procedure di riscossione coattiva. Pur trattandosi di atti prodromici autonomamente impugnabili, in ragione della loro peculiare natura, non pare ad essi estensibile la disciplina eccezionale (e dunque insuscettibile di applicazione analogica) di carattere emergenziale” (Tribunale
Napoli Nord sent. 551 del 7.2.2025).
Al contrario, deve ritenersi infondato il rilievo avente ad oggetto i vizi di forma e relativo alla mancanza delle prescrizioni dettate dalle delibere RA. La eventuale mancanza degli avvisi previsti dalle delibere dell'Autorità negli atti comunicati all'utente, infatti, se può determinare l'avvio di un procedimento nei confronti del gestore del servizio idrico davanti al predetto organismo di regolazione, certamente non determina l'estinzione del diritto dell'ente al pagamento del corrispettivo dei consumi idrici.
Qualche ulteriore riflessione meritano invece, le questioni formulate dal ricorrente rispetto, in generale, alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al Parte_1
[...]
Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati al ricorrente. In particolare, il sul Parte_1 punto, ha lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione.
Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i
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consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Nel caso di specie il ricorrente, se ha postulato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicché non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle tre fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza intestata al ricorrente.
Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nella prima pagina di ciascuna fattura ove si legge:
Tariffa in vigore A seguito di delibera di Giunta Municipale n. 85 DEL
12/03/2018 in conformità delle disposizioni vigenti Tipo
Consumi Fascia 1 da 0 a 90 0,399
Consumi Fascia 2 da 91 a 180 0,463
Consumi Fascia 3 da 181 a 270 0,609
Consumi Fascia 4 da 271 a 999999 0,661
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Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile e poi moltiplicato per il numero di utenze allacciate a quella condominiale secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero, anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha formulato contestazioni specifiche.
Infine, quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla
Corte di Cassazione, che - mentre fino al 3 ottobre 2000 - il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi
5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Orbene, in rapporto
"alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel
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caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile
2018, n. 9500, Rv. 647829-01).
Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"
(da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-
01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nella fattispecie in esame, l'ente convenuto ha prodotto un'attestazione della
Giunta Regionale della Campania circa il funzionamento del depuratore regionale
(Cfr. all. 3 comparsa di costituzione), la convenzione per la determinazione e regolazione del pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento del 22.05.2013 (Cfr. all. 5 comparsa di costituzione), la Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione comprensoriale del
3.12.2022 (Cfr. all. 4 comparsa di costituzione), attestanti l'esistenza dell'allacciamento del sistema fognario comunale all'impianto di depurazione del comprensorio Foce Regi Lagni, nonché le disposizioni di pagamento in favore
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della per la fruizione del servizio di depurazione (Cfr. all. 6 comparsa di costituzione).
Ciò posto, la contestazione di parte attrice riguardante l'irrilevanza di tale documentazione rispetto alle annualità dei consumi non coglie nel segno. Invero, proprio l'anteriorità delle convenzioni rispetto alle annualità cui si riferiscono i consumi addebitati nelle fatture contestate in giudizio dimostra l'esistenza del servizio di depurazione sin dal periodo precedente e parimenti le disposizioni di pagamento, pur risalenti al 2022, riguardano i canoni di depurazione dal 2012 al
2022, incluso, quindi, il periodo contestato dal ricorrente. Parimenti, appare priva di pregio giuridico l'argomentazione secondo cui anche la tariffa applicata per il servizio di depurazione non risulterebbe mai essere stata oggetto di contrattualizzazione con l'utente, né oggetto di regolamentazione.
Difatti, l'istante non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé e in forza del quale risulta installato presso la relativa utenza il misuratore, né di aver usufruito della fornitura idrica. Ebbene, sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio idrico e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio, come rilevato poc'anzi.
Ciò precisato, fornita da parte dell'ente la compiuta prova dell'effettiva esistenza e svolgimento del servizio di depurazione, parte ricorrente non può sottrarsi al pagamento del relativo servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa
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volontà manifestata sul punto dalle parti o dalla loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio proprio in virtù della richiamata direttiva n.
2000/60/CE e della normativa statale conseguente (cfr. in tal senso Trib. Napoli
Nord, sent. n. 1923/2024, G.U. dott. Canciello Rosario;
sent. n. 1442/2024, G.U. dott.ssa Lucia Esposito).
In considerazione del parziale accoglimento delle domande, le spese di lite, si compensano nella misura della metà, ponendo il restante 50% a carico dei resistenti e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M.
Giustizia 55/2014 e succ. mod. , in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata (discostandosi dai valori medi per la fase istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e per l'effetto: accerta e dichiara integralmente non dovuti gli importi pretesi dal di cui alla fattura n 20192103351 di Controparte_3
€ 2.726,28, emessa in data 30.06.2020 (relativa ai consumi riferiti al periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019) e alla fattura n. 20201106137 di €
4.115,18, emessa in data 23.02.2021, (relativa ai consumi del periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020)
2) Compensa in misura della metà le spese di lite e condanna CP_2
e il in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...] Controparte_3
del restante 50% delle spese di lite che liquida in €. Parte_1
2538,00 per compensi ed €. 264,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e ca come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 6.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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