Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1956, n. 71
Articolo 2
Versione
20 marzo 1956
Art. 1.
In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887 , sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche' quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.
Entrata in vigore il 20 marzo 1956
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