Versione
20 marzo 1956
20 marzo 1956
Art. 1.
In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887 , sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche' quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.
In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887 , sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche' quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Udine, sentenza 13/11/2023, n. 1009Provvedimento: […] ER, ossia il G.E. che aveva emesso l'ordinanza reclamata, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle reclamanti, così disponeva: “ il Tribunale, visti l'art. 23 legge n. 87/1953 e l'art. 1 legge n. 71/1956; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma,Leggi di più...
- intervento creditori·
- riassunzione processo esecutivo·
- art. 627 c.p.c.·
- art. 111 c.p.c.·
- estinzione esecuzione immobiliare·
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- legittimazione processuale·
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