Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.20263/2023 RG cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza dell'8/11/2024 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 20263/2023 RG. tra
(Cod.fisc: ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratrice p.t. Avv. (Cod.fisc. ) rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Carella (Cod.fisc: e con quest'ultimo elett.te dom.to C.F._2
presso il di Lui studio sito in l Centro Direzionale Isola E/4, come procura in atti Pt_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] [...], c.f. residente in Controparte_2 Pt_1 C.F._3 Pt_1
alla , elettivamente domiciliata in alla Via M.R. Imbriani n. 123/A presso Parte_1 Pt_1
lo studio dell'Avv. Concetta Aprea c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti APPELLATA INCIDENTALE
conclusioni per le parti : come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Va di poi dichiarata la tempestività dell'appello e dell'appello incidentale proposti e la loro procedibilità essendosi, l'appellante e l'appellata, costituitisi nei termini nonché la loro ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendo stati compiutamente specificati ed illustrati tutti i motivi di doglianza.
Nel merito l'appellante, il , deduce l'ingiustizia della Parte_1
sentenza n 20523/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale il giudice , in parziale accoglimento delle istanze avanzate dalla condomina ha così statuito : “ ... 1) Controparte_2
dichiara l'inammissibilità dell'impugnativa della delibera del 27.11.2019; 2) dichiara ammissibile
l'impugnativa della delibera del 03.06.2021 e del 06.10.2021; 3) ordina al Parte_1
di riservare al costo di € 100,00 mensile uno dei posti auto sito nel cortile condominiale
[...]
ad uso della sig.ra per la propria auto asservita alla madre disabile Controparte_2 [...]
fino a che rimarrà la sua condizione di disabilità; 4) condanna il predetto Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore anticipatario dell'istante per €600,00
oltre spese vive documentate, rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ...”.
In particolare il lamenta il mancato accoglimento delle eccezioni di improcedibilità Parte_1
delle domande avanzate da in primo grado ed aventi ad oggetto l'impugnativa Controparte_2
di tre delibere assembleari, del 27/11/2019 punto 9 all'O.d.G., del 3/6/2021 punto 4 all'O.d.G. e del 6/10/2021, tutte vertenti sulle modalità di assegnazione dei posti auto all'interno del cortile condominiali e sull'istanza di un posto auto gratuito avanzato dalla per la presenza, nel CP_2
suo nucleo familiare, della madre disabile al 100%; inoltre deduce che nessuna norma, né
regolamentare né di legge, prevede il diritto della ad ottenere un posto auto gratuito CP_2
all'interno del cortile comune;
costituendosi la ha chiesto il rigetto del gravame ed ha CP_2
esperito appello incidentale volto ad ottenere le seguenti statuizioni: “…accertare e dichiarare la
nullità e/o annullare “la delibera del 03.06.2021 limitatamente al punto 4”, accertare e dichiarare
la nullità e/o annullare la “delibera del 06.10.2021” per tutti i motivi suesposti;
3. Accogliere l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata condannare e
ordinare al “ ” di riservare gratuitamente, uno tra i posti auto siti Parte_1
nel cortile condominiale, al servizio di , per la propria auto asservita alla madre Controparte_2
disabile , fino a quando permarrà la sua condizione di disabilità; Parte_2
4. in via solamente gradata e subordinata, accogliere l'appello incidentale e in parziale riforma
della sentenza impugnata condannare e ordinare al “ ” di Parte_1
riservare al costo di €. 50,00 mensili e/o in quella somma ritenuta equa e giusta, uno tra i posti
auto siti nel cortile condominiale, al servizio di , per la propria auto asservita Controparte_2
alla madre disabile , fino a quando permarrà la sua condizione di disabilità”. Parte_2
L'appello principale è fondato e va accolto, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Premesso che è incontroversa la qualità di condomina di e la presenza di un Controparte_2
congiunto disabile nel suo nucleo familiare, premesso ancora che oggetto dei gravami sono sole le statuizioni relative alle delibere del 3/6/2021 punto 4 all'O.d.G. e del 6/10/2021 essendo stata dichiarata tardiva l'impugnativa della delibera del 27/11/2019, quanto alla dedotta improcedibilità delle azioni , occorre in primis rilevare che le istanze di mediazione anche se concise, consentivano al di comprendere pienamente l'argomento posto in Parte_1
discussione ed impugnato dalla , atteso che nella prima istanza è espressamente CP_2
richiamato il punto 4 all'O.d.G. che aveva ad oggetto esclusivamente i posti auto nel cortile condominiale, mentre l'istanza relativa alla delibera del 6/10/021 , avente un unico punto all'O.d.G. e cioè le decisioni relative alla rotazione dei posti auto interni, fa preciso riferimento alla presunta violazione della normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, il tutto a prescindere dal valore della lite indicata che non incide in alcun modo sulla validità delle mediazioni, contrariamente al non condivisibile assunto del . Parte_1
Di poi, con più specifico riferimento alla eccepita decadenza per decorso del termine di legge, il comma 6 del vecchio art 5 del decreto legislativo 28/2010 applicabile "ratione temporis", recitava:
“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale
di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo” ; poiché la delibera del 6/10/2021 è stata impugnata con atto di citazione del giudizio di primo grado notificato il 22/10/2021 e poiché,
quanto alla delibera del 3/6/2021, l'istanza di mediazione è stata comunicata il 29/6/2021, la mediazione si è conclusa con esito negativo il 19/10/2021 e la notifica dell'atto di citazione in primo grado risale sempre al 22/10/2021, per tali motivi non è maturata alcuna decadenza.
Nel merito invece le doglianze del sono fondate in quanto , secondo l'assunto del Parte_1
primo giudice e di , il soggetto disabile e comunque il che con lo Controparte_2 Parte_1
stesso conviva, avrebbe diritto ad un posto auto gratuito all'interno del cortile sulla CP_3
base dell'art 5 del regolamento condominiale, della legge n. 13 del 1989 e succ. mod , del DM e di un lettura costituzionalmente orientata delle norme. Invero, premesso che la formulazione dei capi impugnati ( capo 4 della delibera del 3/6/2021 e unico capo della delibera del 6/10/2021), erano formulati in modo tale da consentire la trattazione dell'argomento in modo completo ed esaustivo poiché il punti all'ordine Parte_3
del giorno prevedevano anche le possibili delibere conseguenziali quale logico sviluppo della auspicata discussione ( cfr in tema sent Cass n.13047/2014, n 10864/2016 ) , deve evidenziarsi che, come correttamente dedotto dal sia in primo grado che in questa sede, l'art. 5 Parte_1
del regolamento di si limita ad affermare: “... L'abbattimento delle barriere Parte_1
architettoniche che dovesse comportare modifiche all'utilizzo delle parti comuni, va disciplinato
secondo i dispositivi legislativi in materia ...” senza sancire alcun diritto in capo a nuclei familiari con un disabile mentre le norme previste dalla legge n. 13/1989 e dal D.M. n. 236/1989 si riferiscono ( art 1 del D.M. ) a: “1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui
ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti” e il codominio di
[...]
non rientra in alcuna delle citate ipotesi;
né la può invocare una lettura Parte_1 CP_2
costituzionalmente orientata delle norme, in quanto l'obbligo di solidarietà sociale non può
arrivare a garantire un posto auto gratuito in proprietà privata in violazione dei concorrenti diritti altrui quando la legge espressamente non prevede il caso;
in questi termini questo giudice si discosta dall'orientamento espresso da altri giudici di merito , atteso che la normativa richiamata disciplina i casi specifici a cui si applica e non è consentito al giudice creare una norma di contenuto diverso da una già esistente ed inequivoca nel suo tenore e contenuto: se è vero che per l'installazione di servoscala, strutture mobili ed ascensori è possibile invocare l'art 2 della legge n 13/1989 nella sua massima estensione , è altresì vero che, con riferimento ai posti auto, l'art 1 della suddetta legge ed il D.M. n. 236/1989 hanno già effettuato una corretta comparazione dei diversi interessi in gioco;
né ancora sono qualificabili come discriminatorie le delibere impugnate dalla se si considera che non essendo, la condomina, disabile, bensì un CP_2
suo congiunto, è ben possibile per l'istante sostare nel cortile condominiale, accompagnare la parente a casa con l'ascensore la cui installazione autorizzata giudizialmente è nota all'Ufficio, e parcheggiare altrove nel caso in cui non intendesse partecipare alla rotazione dei posti auto all'interno.
Atteso l'accoglimento dell'appello, l'appello incidentale va rigettato e le spese e lite del primo e secondo grado, liquidate in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad € 52.000,00 seguono la soccombenza , con esclusione delle spese vive non comprovate;
vanno comunque compensate per la metà stante la mancata uniformità dell'orientamento giurisprudenziale di merito.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 , va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellata tenuta a versare un ulteriore importo Controparte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 20523/2023 emessa dal Giudice di Pace
di rigetta le domande di aventi ad oggetto le delibere del 3/6/2021 e Pt_1 Controparte_2
del 6/10/2021.
Rigetta l'appello incidentale. Compensa per ½ le spese di lite di entrambi i gradi e per il resto condanna a Controparte_2
pagare per il primo grado, in favore del condominio in , € 600,00 per Pt_1 Parte_1
compenso, oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e per il secondo grado € 750,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellata tenuta a Controparte_2
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Napoli 14/2/2025 Il Giudice