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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. IS TO, in esito all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12544/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Casamiranda n. 47, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carro, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Pozzuoli, via dei Campi Flegrei n. 46.
RICORRENTE E
in Controparte_1 persona del legale pro tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Claudia Manzi e Massimo La Rocca, elettivamente domiciliata come in atti. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.24 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di prestare la propria attività alle dipendenze della resistente in qualità di collaboratore professionale sanitario TS Laboratorio Biomedico (tecnico di laboratorio) presso Napoli, via Cardarelli n. 9, con contratto a tempo indeterminato;
che l'attività svolta non comporta contatti con l'utenza dell'ospedale né con altri dipendenti a loro volta in contatto con il pubblico;
che il nucleo operativo di sorveglianza del ai sensi del c. 5 del D.L. 44/2021 (convertito in L. CP_1
76/2021), lo aveva invitato a produrre certificato di vaccinazione o prenotazione per ricevere la medesima o certificato di esenzione per motivi di salute;
che il 13/10/2021 pertanto aveva chiesto di sottoporsi alla suddetta vaccinazione presso l'apposita “tenda vaccinazioni” perché costretto dalla necessità di lavorare e guadagnare quanto necessario al suo sostentamento;
che la vaccinazione gli era stata negata, stante il suo rifiuto di sottoscrivere il modulo di consenso informato, pur manifestando la propria disponibilità a riceve il trattamento sanitario in questione. Egli ha esposto, in particolare, di avere usufruito del congedo per ragioni di assistenza familiare, ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 dal 28/10/2021 al 18/1/2022; che con delibera 1530 del 21/12/2021 era stato sospeso dal lavoro senza retribuzione «ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021» dal 21/12/2021 al 2/4/2022; che era stato riammesso in servizio dal 2/4/22 dopo la guarigione dal covid 19 contratto durante il periodo di sospensione.
Ha concluso chiedendo: “1) dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione disposta nei confronti di dal 21/12/2022 al Parte_1
2/4/2022; in conseguenza 2) dichiarare che l' è obbligata al Controparte_3 pagamento delle retribuzioni e contribuzioni non pagate al ricorrente durante il suddetto periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l' al pagamento delle spese e delle competenze di Controparte_3 lite con attribuzione al sottoscritto difensore”.
La , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, Controparte_4 premettendo che il ricorrente avverso la determina di sospensione dal servizio aveva presentato dinanzi a codesto Tribunale, dott.ssa ricorso ex art. 700 cpc (rg Per_1
94/2022) conclusosi con il rigetto per insussistenza del periculum in mora e dinanzi ad altro giudice, dott.ssa , ricorso ex art 414 cpc (rg 7886/2022) dal medesimo Per_2 tenore del presente ricorso, conclusosi con la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, senza essere poi riassunto;
eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso per formazione di cosa giudicata tra le medesime parti sulla stessa domanda e il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice in favore del Giudice amministrativo;
contestava l'illegittimità della sospensione dal servizio e il conseguente pagamento della retribuzione, rientrando detto provvedimento pacificamente tra i poteri datoriali ed essendo stato assunto nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario.
Concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per eccezione di giudicato;
accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità del ricorso difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Amministrativo;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per tutti i motivi esposti nel presente atto;
IN OGNI CASO: condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore della resistente”.
In esito alla odierna udienza, alla presenza del solo procuratore di parte convenuta, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione. Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato. In particolare, il ricorrente in data 5.4.22 depositava ricorso, con il quale avanzava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione disposta nei suoi confronti dal 22/12/2021 al 2/4/2022
- per l'avvenuta violazione della L. 76/2021 nella parte in cui prevede l'assegnazione «a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione», assegnazione alternativa che non è stata presa neanche in considerazione dal datore di lavoro;
- per l'avvenuta violazione della L. 76/2021 nella parte in cui attribuisce la procedura di accertamento relativa all'obbligo vaccinale e preliminare alla sospensione dal lavoro al suo Ordine Professionale che è rimasto invece del tutto estraneo;
- per l'avvenuta violazione della L. 219/2017, non essendo stato predisposto dal datore di lavoro/vaccinatore quanto previsto da tale norma per fornire informazioni tali da consentire la sottoscrizione del consenso richiesto;
- per l'inapplicabilità della sospensione senza stipendio prevista dalla L. 76/2021, in contrasto con il Regolamento EU 953/2021 che vieta discriminazioni tra soggetti vaccinati e non, eventualmente venendo sollevata apposita questione pregiudiziale al riguardo ex art. 267 del TFUE;
- per l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale stabilito dalla L. 76/2021 in violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 32 della Costituzione, non sussistendo i necessari requisiti di scientificità dell'efficacia del prodotto nell'interesse pubblico, eventualmente venendo sollevata apposita questione di incostituzionalità;
in conseguenza 2) dichiarare che la convenuta al pagamento è obbligata al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni non pagate durante il periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto difensore”. Detto ricorso dava origine al proc. 7886/22 conclusosi con sentenza del 8.11.2022 resa da altro Giudice di questa sezione ( dr. ) con cui veniva dichiarato il difetto Per_2 di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo investito della giurisdizione il Giudice Amministrativo e disposta la riassunzione del giudizio nel termine di legge dinanzi al
Giudice Amministrativo, ex art. 59 l. 69/2009, con compensazione delle spese di lite. Orbene, è agevole rilevare che le conclusioni avanzate con il ricorso che occupa nell'attuale sede sono di fatto identiche a quelle avanzate con il ricorso depositato nell'aprile 2022 ( all'interno delle quali sono inserite anche argomentazioni di merito) e scrutinate in esito alla sopra indicata sentenza resa nel novembre dello stesso anno;
giova rimarcare che in ordine a detta sentenza, pur espressamente menzionata nella Cont memoria di costituzione e altresì prodotta dall convenuta, alcuna osservazione ha svolto parte ricorrente onde contestarne la definitività; chè, anzi, si deve osservare che il procuratore del ricorrente – successivamente alla costituzione della convenuta – non ha più esteso note di trattazione scritta né ha presenziato alla odierna udienza. Per come ripetutamente affermato dalla Cassazione ( v.da ultimo ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1259) Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fermo restando il requisito dell'identità delle persone. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per
“petitum” e “causa petendi” da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. In particolare, la preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. Nella specie, confrontando il contenuto dei due ricorsi, si evince che alcuna domanda
“nuova” risulta avanzata in quello successivo, che occupa nell'attuale sede, né che lo stesso si fondi su fatti avvenuti successivamente, che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi che restano pertanto i medesimi. E, d'altra parte, la mancata presentazione del procuratore del ricorrente alla presente e alla decorsa udienza significa chiaramente l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per violazione del criterio del
“ne bis in idem”. Le spese seguono la soccombenza, per come instato dal procuratore di parte convenuta, anche se la natura della presente decisione, valutata unitamente a quella di difetto di giurisdizione resa dal precedente giudicante, rendono corretta la relativa compensazione in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Dichiara compensato per metà il pagamento delle spese di lite, condannando parte ricorrente al pagamento della restante metà, quantificata quest'ultima in euro 780,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore della parte convenuta. Napoli, 14.10.2025 Il Giudice
Dr. IS TO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. IS TO, in esito all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12544/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Casamiranda n. 47, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carro, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Pozzuoli, via dei Campi Flegrei n. 46.
RICORRENTE E
in Controparte_1 persona del legale pro tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Claudia Manzi e Massimo La Rocca, elettivamente domiciliata come in atti. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.24 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di prestare la propria attività alle dipendenze della resistente in qualità di collaboratore professionale sanitario TS Laboratorio Biomedico (tecnico di laboratorio) presso Napoli, via Cardarelli n. 9, con contratto a tempo indeterminato;
che l'attività svolta non comporta contatti con l'utenza dell'ospedale né con altri dipendenti a loro volta in contatto con il pubblico;
che il nucleo operativo di sorveglianza del ai sensi del c. 5 del D.L. 44/2021 (convertito in L. CP_1
76/2021), lo aveva invitato a produrre certificato di vaccinazione o prenotazione per ricevere la medesima o certificato di esenzione per motivi di salute;
che il 13/10/2021 pertanto aveva chiesto di sottoporsi alla suddetta vaccinazione presso l'apposita “tenda vaccinazioni” perché costretto dalla necessità di lavorare e guadagnare quanto necessario al suo sostentamento;
che la vaccinazione gli era stata negata, stante il suo rifiuto di sottoscrivere il modulo di consenso informato, pur manifestando la propria disponibilità a riceve il trattamento sanitario in questione. Egli ha esposto, in particolare, di avere usufruito del congedo per ragioni di assistenza familiare, ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 dal 28/10/2021 al 18/1/2022; che con delibera 1530 del 21/12/2021 era stato sospeso dal lavoro senza retribuzione «ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021» dal 21/12/2021 al 2/4/2022; che era stato riammesso in servizio dal 2/4/22 dopo la guarigione dal covid 19 contratto durante il periodo di sospensione.
Ha concluso chiedendo: “1) dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione disposta nei confronti di dal 21/12/2022 al Parte_1
2/4/2022; in conseguenza 2) dichiarare che l' è obbligata al Controparte_3 pagamento delle retribuzioni e contribuzioni non pagate al ricorrente durante il suddetto periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l' al pagamento delle spese e delle competenze di Controparte_3 lite con attribuzione al sottoscritto difensore”.
La , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, Controparte_4 premettendo che il ricorrente avverso la determina di sospensione dal servizio aveva presentato dinanzi a codesto Tribunale, dott.ssa ricorso ex art. 700 cpc (rg Per_1
94/2022) conclusosi con il rigetto per insussistenza del periculum in mora e dinanzi ad altro giudice, dott.ssa , ricorso ex art 414 cpc (rg 7886/2022) dal medesimo Per_2 tenore del presente ricorso, conclusosi con la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, senza essere poi riassunto;
eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso per formazione di cosa giudicata tra le medesime parti sulla stessa domanda e il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice in favore del Giudice amministrativo;
contestava l'illegittimità della sospensione dal servizio e il conseguente pagamento della retribuzione, rientrando detto provvedimento pacificamente tra i poteri datoriali ed essendo stato assunto nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario.
Concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per eccezione di giudicato;
accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità del ricorso difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Amministrativo;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per tutti i motivi esposti nel presente atto;
IN OGNI CASO: condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore della resistente”.
In esito alla odierna udienza, alla presenza del solo procuratore di parte convenuta, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione. Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato. In particolare, il ricorrente in data 5.4.22 depositava ricorso, con il quale avanzava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione disposta nei suoi confronti dal 22/12/2021 al 2/4/2022
- per l'avvenuta violazione della L. 76/2021 nella parte in cui prevede l'assegnazione «a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione», assegnazione alternativa che non è stata presa neanche in considerazione dal datore di lavoro;
- per l'avvenuta violazione della L. 76/2021 nella parte in cui attribuisce la procedura di accertamento relativa all'obbligo vaccinale e preliminare alla sospensione dal lavoro al suo Ordine Professionale che è rimasto invece del tutto estraneo;
- per l'avvenuta violazione della L. 219/2017, non essendo stato predisposto dal datore di lavoro/vaccinatore quanto previsto da tale norma per fornire informazioni tali da consentire la sottoscrizione del consenso richiesto;
- per l'inapplicabilità della sospensione senza stipendio prevista dalla L. 76/2021, in contrasto con il Regolamento EU 953/2021 che vieta discriminazioni tra soggetti vaccinati e non, eventualmente venendo sollevata apposita questione pregiudiziale al riguardo ex art. 267 del TFUE;
- per l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale stabilito dalla L. 76/2021 in violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 32 della Costituzione, non sussistendo i necessari requisiti di scientificità dell'efficacia del prodotto nell'interesse pubblico, eventualmente venendo sollevata apposita questione di incostituzionalità;
in conseguenza 2) dichiarare che la convenuta al pagamento è obbligata al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni non pagate durante il periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto difensore”. Detto ricorso dava origine al proc. 7886/22 conclusosi con sentenza del 8.11.2022 resa da altro Giudice di questa sezione ( dr. ) con cui veniva dichiarato il difetto Per_2 di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo investito della giurisdizione il Giudice Amministrativo e disposta la riassunzione del giudizio nel termine di legge dinanzi al
Giudice Amministrativo, ex art. 59 l. 69/2009, con compensazione delle spese di lite. Orbene, è agevole rilevare che le conclusioni avanzate con il ricorso che occupa nell'attuale sede sono di fatto identiche a quelle avanzate con il ricorso depositato nell'aprile 2022 ( all'interno delle quali sono inserite anche argomentazioni di merito) e scrutinate in esito alla sopra indicata sentenza resa nel novembre dello stesso anno;
giova rimarcare che in ordine a detta sentenza, pur espressamente menzionata nella Cont memoria di costituzione e altresì prodotta dall convenuta, alcuna osservazione ha svolto parte ricorrente onde contestarne la definitività; chè, anzi, si deve osservare che il procuratore del ricorrente – successivamente alla costituzione della convenuta – non ha più esteso note di trattazione scritta né ha presenziato alla odierna udienza. Per come ripetutamente affermato dalla Cassazione ( v.da ultimo ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1259) Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fermo restando il requisito dell'identità delle persone. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per
“petitum” e “causa petendi” da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. In particolare, la preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. Nella specie, confrontando il contenuto dei due ricorsi, si evince che alcuna domanda
“nuova” risulta avanzata in quello successivo, che occupa nell'attuale sede, né che lo stesso si fondi su fatti avvenuti successivamente, che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi che restano pertanto i medesimi. E, d'altra parte, la mancata presentazione del procuratore del ricorrente alla presente e alla decorsa udienza significa chiaramente l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per violazione del criterio del
“ne bis in idem”. Le spese seguono la soccombenza, per come instato dal procuratore di parte convenuta, anche se la natura della presente decisione, valutata unitamente a quella di difetto di giurisdizione resa dal precedente giudicante, rendono corretta la relativa compensazione in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Dichiara compensato per metà il pagamento delle spese di lite, condannando parte ricorrente al pagamento della restante metà, quantificata quest'ultima in euro 780,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore della parte convenuta. Napoli, 14.10.2025 Il Giudice
Dr. IS TO