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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 211/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 211/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI), Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Robecco Sul Naviglio, in data
11/05/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Robecco sul naviglio alla Parte I, n. 1, dell'anno 2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà in uno al minore fino alla vendita dell'immobile familiare.
3) Le parti concordano che, alla sottoscrizione del presente ricorso, daranno mandato all'agenzia immobiliare tra le parti già individuata per la vendita dell'immobile di cui
pag. 1 di 4 sopra sito in 20087 – Robecco sul Naviglio (MI), Via Martiri di Nassiriya n. 10/D al prezzo tra le parti già concordato.
4) Le parti concordano che il ricavato della vendita, dedotto il mutuo e spese accessorie, verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
5) Il marito ha già lasciato la casa familiare e dichiara di aver già portato con sé i propri effetti personali.
6) I coniugi continueranno a pagare la quota della rata di mutuo pro quota al 50% fino alla vendita dell'immobile.
FIGLIO E IL SUO MANTENIMENTO
7) Il figlio frequenterà i genitori a giorni alterni compatibilmente alle sue Per_1
esigenze e ai turni di lavoro dei genitori. Gli stessi concordano comunque che Per_1
stia con entrambi per un periodo equo pari a circa 15 giorni al mese.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre terrà con sé Per_1
alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. Il genitore che non trascorre il giorno di Natale con il minore, potrà tenerlo con sé o il 24 dicembre a cena o il 25 dicembre a cena.
Il figlio trascorrerà le vacanze pasquali in modo alternato tra i genitori.
Per le vacanze estive il padre trascorrerà con 3 settimane non consecutive che Per_1
verranno concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
8) Nessun contributo alimentare verrà riconosciuto da un genitore all'altro salvo le spese straordinarie di che verranno sostenute da entrambi al 50%, spese Per_1
straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di conoscere. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI
STESSI
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
10) Ogni altra questione di ordine patrimoniale, eccetto la questione immobiliare di cui sopra, fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e he hanno contratto matrimonio in Robecco Sul Naviglio, in Parte_2
data 11/05/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Robecco sul naviglio alla Parte I, n. 1, dell'anno 2018;
pag. 3 di 4 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/03/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 211/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 211/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI), Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Robecco Sul Naviglio, in data
11/05/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Robecco sul naviglio alla Parte I, n. 1, dell'anno 2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà in uno al minore fino alla vendita dell'immobile familiare.
3) Le parti concordano che, alla sottoscrizione del presente ricorso, daranno mandato all'agenzia immobiliare tra le parti già individuata per la vendita dell'immobile di cui
pag. 1 di 4 sopra sito in 20087 – Robecco sul Naviglio (MI), Via Martiri di Nassiriya n. 10/D al prezzo tra le parti già concordato.
4) Le parti concordano che il ricavato della vendita, dedotto il mutuo e spese accessorie, verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
5) Il marito ha già lasciato la casa familiare e dichiara di aver già portato con sé i propri effetti personali.
6) I coniugi continueranno a pagare la quota della rata di mutuo pro quota al 50% fino alla vendita dell'immobile.
FIGLIO E IL SUO MANTENIMENTO
7) Il figlio frequenterà i genitori a giorni alterni compatibilmente alle sue Per_1
esigenze e ai turni di lavoro dei genitori. Gli stessi concordano comunque che Per_1
stia con entrambi per un periodo equo pari a circa 15 giorni al mese.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre terrà con sé Per_1
alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. Il genitore che non trascorre il giorno di Natale con il minore, potrà tenerlo con sé o il 24 dicembre a cena o il 25 dicembre a cena.
Il figlio trascorrerà le vacanze pasquali in modo alternato tra i genitori.
Per le vacanze estive il padre trascorrerà con 3 settimane non consecutive che Per_1
verranno concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
8) Nessun contributo alimentare verrà riconosciuto da un genitore all'altro salvo le spese straordinarie di che verranno sostenute da entrambi al 50%, spese Per_1
straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di conoscere. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI
STESSI
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
10) Ogni altra questione di ordine patrimoniale, eccetto la questione immobiliare di cui sopra, fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e he hanno contratto matrimonio in Robecco Sul Naviglio, in Parte_2
data 11/05/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Robecco sul naviglio alla Parte I, n. 1, dell'anno 2018;
pag. 3 di 4 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/03/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4